Consultazione Clausole campione

Consultazione. 1. La consultazione è attivata prima dell’adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro ed è facoltativa. Essa si svolge, invece, obbligatoriamente sulle seguenti materie e con i soggetti di seguito indicati:
Consultazione. La consultazione dei soggetti di cui alla lettera A), prima dell’adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro è facoltativa e si estende anche ai casi ove tali atti discendano da articolazioni strutturali legate a nuovi modelli organizzativi operanti in ambiti territoriali sovra aziendali. La consultazione si svolge obbligatoriamente su:
Consultazione. 1. La consultazione dei soggetti sindacali di cui all'art. 13 (Composizione delle delegazioni), prima dell’adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro è facoltativa. Essa si svolge, obbligatoriamente, su:
Consultazione. La consultazione con le organizzazioni sindacali avviene per le materie per la quale è prevista dal D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001, in particolare dall’art. 6 del decreto, nonché secondo le modalità ed i tempi di cui all'art. 47 del D. Lgs 428 del 1990.
Consultazione. 1. L'Amministrazione, con le modalità previste dall' art. 3, comma 3, lett. c) procede alla consultazione: -delle rappresentanze di cui all' art. 6, nel caso previsto dall'ottavo comma dell'art. 59 del d.lgs n. 29 del 1993, e in tutti gli altri casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge o dal presente contratto; -del rappresentante per la sicurezza, nei casi previsti dall' art. 19 del d.lgs 19 settembre 1994, n. 626.
Consultazione. 1. La consultazione si svolge sulle materie per le quali è prevista da disposizioni legislative o norme xxxxxxxxxxxx.Xx tali casi, senza particolari formalità, l’Ente acquisisce il parere dei soggetti sindacali di cui all’articolo 40.
Consultazione. La direzione della cooperativa dovrà svolgere la consultazione con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza a norma di legge, con tempestività nei casi previsti dal d.lgs. 626/1994. In tale sede il rappresentante dei lavoratori può formulare proposte in materia. Dalle riunioni consultive sarà redatto verbale sottoscritto anche dal o dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il verbale dovrà riportare fedelmente i rilievi eventualmente espressi dalla rappresentanza dei lavoratori. In mancanza della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, e fino alla sua istituzione, la consultazione potrà essere svolta con la rappresentanza sindacale aziendale delle XX.XX. stipulanti il presente accordo.
Consultazione. La consultazione delle Organizzazioni Sindacali, prima dell’adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro, è facoltativa. Essa si svolge, obbligatoriamente, su:
Consultazione. 1. In occasione degli incontri informativi annuali di cui sopra o, a seguito di specifica richiesta di una delle parti, nel corso di appositi incontri fra le imprese e la RSU o, in mancanza, le RSA, congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL, costituiranno oggetto di consultazione:
Consultazione. 1. Qualora in singoli casi sorgano difficoltà in ordine all’interpretazione o all’appli- cazione della presente Convenzione, le autorità competenti si consultano reciproca- mente e si adoperano per trovare una soluzione. Se non giungono a un accordo, le autorità competenti sottopongono la questione al comitato congiunto.