Il sistema di classificazione Clausole campione

Il sistema di classificazione. Il nuovo sistema di classificazione del personale si fonda sulla dichiarata finalità di superare le “attuali rigidità per porsi al passo con i processi di cambiamento in corso nell’ambito degli enti e con l’evoluzione dei modelli organizzativi e contribuire al miglioramento dei livelli di efficienza/efficacia dell’azione amministrativa e di qualità dei servizi” (art. 13, comma 1, del Ccnl 16 febbraio 1999), prevede l’inquadramento del personale in tre aree professionali, caratterizzate da crescenti livelli di competenza e responsabilità, in luogo delle preesistenti nove qualifiche funzionali di cui al D.P.R. n. 285/1988, e, infine, presenta caratteristiche tali da offrire ampie possibilità di realizzazione – anche in proiezione futura – di un ordinamento professionale costantemente e dinamicamente adeguato all’innovazione e al cambiamento. Ciascuna area professionale prevista dal citato Ccnl 16 febbraio 1999 ricomprende specifici profili professionali caratterizzati da compiti e funzioni inerenti ai diversi gradi di responsabilità e contenuto, collocati su diverse posizioni economiche. Elementi fondamentali e propedeutici al nuovo sistema di classificazione del personale sono: l’individuazione dei nuovi profili professionali e la ridefinizione o ricollocazione di quelli esistenti in ciascuna area; la determinazione del fabbisogno di personale nelle singole aree professionali, che assecondi il processo di riorganizzazione in atto, secondo il nuovo modello basato sul lavoro per processi. Il sistema di classificazione del personale destinatario del Ccnl 16 febbraio 1999 segue il seguente schema: aree professionali denominate A, B, C, per il personale già inquadrato, per gli effetti del D.P.R. n.282/1988, nelle qualifiche funzionali dalla III alla IX; “area dei professionisti”, per i legali, gli attuari, gli ingegneri, gli architetti, i tecnici specialisti, gli informatici, già destinatari delle apposite sezioni del Ccnl per il quadriennio 1994-1997, relativo all’area della dirigenza e delle specifiche tipologie professionali collegate del comparto enti pubblici non economici; “area medica”, per il personale medico – già destinatario del Ccnl 1994-1997 – cui è stato riconosciuto con delibera consiliare n.699 del 13 maggio 1997 lo status di “dirigenza medica”. In attesa della definizione dell’apposita sessione contrattuale prevista dall’articolo 33 del Ccnl 16 febbraio 1999, per i professionisti ed i medici, restano confermati tutti gli istituti riferiti al sis...
Il sistema di classificazione. Il nuovo sistema di classificazione è articolato in sei categorie denominate A,B,C,D,E,F. La corrispondenza delle posizioni economiche alle rispettive categorie è indicata dall’art. 77. L’inquadramento del personale nelle sei categorie è determinato esclusivamente in relazione alle mansioni effettivamente svolte. Le categorie sono individuate mediante le declaratorie previste dall’art. 44 che descrivono l’insieme dei requisiti indispensabili per l’inquadramento nelle categorie stesse, corrispondenti a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l’espletamento delle relative attività lavorative. Nell’ambito della stessa categoria le mansioni si considerano equivalenti indipendentemente dalla posizione economica attribuita. I profili professionali inerenti a ciascuna categoria, così come descritti, hanno carattere esaustivo e descrivono il contenuto professionale delle attribuzioni proprie. I compiti e le responsabilità di ciascun profilo sono, invece, indicati a titolo esemplificativo. Ciascun dipendente è tenuto a svolgere anche attività complementari e/o strumentali a quelle inerenti lo specifico profilo. Nell’ipotesi in cui venissero individuati da parte degli organi di governo nazionali o regionali nuovi o diversi profili professionali per il settore non contemplati nel presente contratto, le parti si incontreranno per definire, sulla base della declaratoria di cui all’art. 44 l’inquadramento conseguente delle lavoratrici e dei lavoratori.
Il sistema di classificazione. Art. 24 : Aree di inquadramento
Il sistema di classificazione. Art. 70 : Aree di inquadramento Art. 71 : Accesso dall'esterno
Il sistema di classificazione. ART. 42 pag. pag. 29 30 NORMA GENERALE DI INQUADRAMENTO ART. 43 pag. 30 CRITERI E PROCEDURE PER I PASSAGGI ALL’INTERNO DI CIASCUNA CATEGORIA ART. 44 pag. 31 DECLARATORIE DELLE CATEGORIE - categoria A pag. 31 - categoria b pag. 31 - categoria c pag. 32 - categoria d pag. 32 - categoria e pag. 32 - categoria f ART. 45 MANSIONI E VARIAZIONI TEMPORANEE DELLE STESSE ART. 46 pag. 33 pag. pag. 34 34 CUMULO DELLE MANSIONI ART. 47 pag. 34
Il sistema di classificazione. 1. Il sistema di classificazione professionale del "Sistema Regione" è articolato in quattro ruoli funzionali omogenei, denominati: “Primo ruolo funzionale degli Operatori ed Ausiliari”, “Secondo Ruolo funzionale dei Collaboratori ed Assistenti”, “Terzo ruolo funzionale del Segretari ed Istruttori”, “Quarto ruolo funzionale dei Direttivi e Funzionari”.
Il sistema di classificazione. Il sistema di classificazione è lo strumento attraverso cui si realizza l’ordinamento e l’organizzazione funzionale dei documenti dell’AOO (protocollati e non) trasformandoli in una struttura logicamente organizzata in fascicoli e garantendone quindi il reperimento. Il titolario d’archivio (allegato 12) è uno schema generale di voci, articolate in modo gerarchico, di riferimento per l’archiviazione, la conservazione e l’individuazione dei documenti. Esso si suddivide in categorie, le quali a loro volta si suddividono in classi ed eventualmente sottoclassi. In ogni classe o sottoclasse si colloca un numero variabile di fascicoli, in relazione agli affari e ai procedimenti amministrativi trattati. Il titolario svolge essenzialmente due funzioni: da un lato esso consente di collegare tra loro i documenti attinenti ad un determinato affare di competenza dell’Ente, aggregandoli materialmente in un fascicolo (creazione dei fascicoli); dall’altro consente di mantenere il legame tra fascicoli omogenei (archiviazione dei fascicoli). Il titolario vigente, entrato in vigore dal 1 gennaio 2001 e riportato nell’Allegato 12 del presente Manuale, prevede 24 categorie così suddivise: Categoria 1 – norme generali Categorie 2–6 – autofunzionamento Categoria 7 – organismi non settoriali Categorie 8-9 – funzioni Categorie 10-21 – materie Categorie 22-23 – funzione anagrafica Categoria 24 – aziende speciali
Il sistema di classificazione. 1. Il sistema di classificazione professionale degli appartenenti al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, con decorrenza 1 gennaio 2019 è articolato in tre Ruoli Funzionali omogenei, denominati rispettivamente • Ruolo Funzionale degli Agenti, degli Assistenti e dei Sovrintendenti; • Ruolo Funzionale degli Ispettori; • Ruolo Funzionale degli Ufficiali

Related to Il sistema di classificazione

  • Sistema di relazioni sindacali Nella consapevolezza dell'importanza del ruolo che le relazioni sindacali assumono anche al fine di contribuire alla soluzione dei complessi problemi del settore, si conviene sull'opportunità di istituire articolati livelli di incontro fra le parti stipulanti il presente contratto, per l'esame di specifiche tematiche di interesse settoriale.

  • Sistema delle relazioni sindacali Art. 3 Obiettivi e strumenti‌

  • Campo d’applicazione Art. 5bis Delimitazione9 1 Si distingue fra settore dei trattati internazionali e settore non contemplato da trattati internazionali.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:

  • Normativa di riferimento Si riportano nel presente paragrafo i principali riferimenti in termini di normativa e standard internazionali: • Art. 615 Codice Penale – Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico; • Raccomandazione CE n. 89/9 –lista minima e lista facoltativa in materia di reati informatici; • Legge 23 dicembre 1993 n. 547 - Modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica; • X.Xxx. 29/12/92 n.518 - pirateria di software (in attuazione della direttiva 91/250/CE – tutela giuridica dei programmi per elaboratore); • Legge 22 aprile 1941 n. 633 - Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio ed integrata dal D. Lgs. 29 dicembre 1992 n. 518 e D. Lgs. 6 maggio 1999 n. 169; • D.P.C.M. 15 febbraio 1989 - Coordinamento delle iniziative e pianificazioni degli investimenti in materia di automazione nelle amministrazioni pubbliche; • L. 489/93 e 549/95 – registrazione dati; Decreto legislativo 6 maggio 1999, n. 169 - Attuazione della direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche di dati; • Direttiva 95/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa a "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" • Legge 626/96 e L. 242/96 – Sicurezza sul lavoro; • D. Lgs. 28/12/2001 n. 467 norme penali a tutela della riservatezza dei dati personali; • Il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche); • Direttiva del P.C.M. del 16 gennaio 2002, pubblicata sulla G.U. n°69 del 22 marzo 2002 “Sicurezza Informatica e delle Telecomunicazioni nelle Pubbliche Amministrazioni Statali”; • DCPM del 3 dicembre 2013 in materia di sistema di conservazione e successiva circolare dell’Agenzia per l’Italia Digitale n. 65/2014 (G.U. n. 89 del 16/04/2014) che abroga la precedente circolare di DigitPA n. 59 del 2011; • Eventuali successive modificazioni delle norme di riferimento; • Ogni altra disposizione normativa e regolamentare applicabile. Si precisa inoltre che la proprietà intellettuale dei dati e delle configurazioni necessarie all’utilizzo o frutto dell’utilizzo dei servizi oggetto della presente fornitura restano di proprietà dell’Amministrazione contraente.

  • Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale La Commissione di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 431 del 1998, è composta da due membri scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore. L’operato della Commissione è disciplinato dal documento “Procedure di negoziazione e conciliazione stragiudiziale nonché modalità di funzionamento della Commissione”, Allegato E al citato decreto. La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali. La richiesta di attivazione della Commissione non comporta oneri.

  • SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA La data di svolgimento della prima seduta pubblica sarà comunicata attraverso la piattaforma Telematica “TuttoGare”. I concorrenti potranno assistere a tutte le sedute pubbliche effettuando l’accesso alla piattaforma telematica “TuttoGare” collegandosi in remoto dal proprio terminale con le proprie credenziali. Le varie fasi della procedura saranno visualizzabili nel pieno rispetto della normativa privacy. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC almeno quattro giorni prima della data fissata. Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito del Dipartimento Politiche Sociali e a mezzo PEC, almeno quattro giorni prima della data fissata. Il sistema “TuttoGare” procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo caricamento sulla piattaforma telematica, l’integrità dei plichi e dei relativi file contenuti nelle rispettive buste inviate dai concorrenti. Il Seggio di gara, nella prima seduta pubblica, una volta aperti i relativi file, procederà a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata. Successivamente il Seggio di gara limitatamente alle successive lettere a), b) e c), procederà a:

  • Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento 1. Ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate al pagamento delle spese ivi individuate.

  • Denuncia del sinistro e relativi obblighi In caso di Sinistro, l’Assicurato o chi per esso deve darne avviso scritto a Poste Assicura S.p.A. entro tre giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’art.1913 del Codice Civile, utilizzando l’apposito Modulo di Denuncia Sinistro riportato nel presente Fascicolo. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile. La denuncia dell’Infortunio o della Malattia deve contenere l’indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell’evento e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L’Assicurato, o chi per esso, devono consentire a Poste Assicura S.p.A. le indagini e gli accertamenti necessari, sciogliere da ogni riserbo i medici curanti.

  • Modalità di fatturazione e pagamento Eseguita la fornitura, l’Aggiudicatario presenterà, al competente Ufficio dell'ASL Cagliari, le fatture per la debita liquidazione. Agli effetti della liquidazione delle fatture, saranno riconosciute solo le quantità consegnate secondo le modalità indicate nel presente capitolato speciale e in conformità agli ordinativi emessi, controllate e risultanti dai documenti di trasporto regolarmente sottoscritti dall'incaricato dell'Azienda Sanitaria. I pagamenti delle fatture saranno effettuati nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002, fatta salvo, in deroga, differenti pattuizioni, previo accordo liberamente sottoscritto dalle parti Analogo accordo concerne l’eventuale corresponsione di interessi moratori al saggio legale per l’ipotesi di ritardato pagamento delle fatture per il periodo intercorrente tra il giorno successivo a quello di scadenza del termine e quello finale dalla data di liquidazione. Tali contenuti possono essere derogati da una diversa volontà delle parti, che emerga al momento della sottoscrizione del contratto, con riferimento alla decorrenza degli interessi moratori e al saggio degli interessi.