Clausola compromissoria Clausole campione

Clausola compromissoria. Il presente capitolato non contiene la clausola compromissoria di cui all'art. 209 del Codice dei Contratti pubblici recante disposizioni in materia di arbitrato.
Clausola compromissoria. Ai sensi dell'art. 31, comma 10, della legge n. 183/2010, le parti concordano la possibilità di pattuire nell'ambito dei contratti individuali di lavoro clausole compromissorie per la devoluzione in via preventiva al Collegio arbitrale, di cui all'art. 38, delle possibili controversie derivanti dal rapporto di lavoro, con esclusione dei licenziamenti, degli infortuni e delle malattie professionali, del "mobbing", delle molestie sessuali e degli istituti di cui alla Sezione IV, Titolo V, Capo IX. La clausola di cui al 1° comma non può essere pattuita e sottoscritta prima della conclusione del periodo di prova, ove previsto, ovvero se non siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto di lavoro, in tutti gli altri casi, nonché dalle lavoratrici dall'inizio del periodo di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. La clausola compromissoria sarà valida solo se preventivamente certificata.
Clausola compromissoria. Il presente contratto non contiene la clausola compromissoria di cui all’art. 209 del Codice dei Contratti pubblici recante disposizioni in materia di arbitrato.
Clausola compromissoria. Ai sensi dell’art. 241, comma 1-bis del D. Lgs. 163/2006, di dà atto che, come previsto nel Bando, il contratto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all’arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente accordo. Ai sensi dello stesso comma 1-bis è vietato in ogni caso il compromesso.
Clausola compromissoria. 1. Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura sarà devoluta alla decisione di un Collegio Arbitrale.
Clausola compromissoria. Le parti s'impegnano a demandare la risoluzione di qualsiasi controversia che insorgesse in ordine alla validità, all'interpretazione od alla esecuzione del contratto, ad un Arbitrato irrituale da esperirsi secondo il Regolamento Arbitrale dell'Associazione designata nel contratto, che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare.
Clausola compromissoria. 1. Ai sensi dell'art. 31, comma 10, della legge n. 183/2010, le parti concordano la possibilità di pattuire nell'ambito dei contratti individuali di lavoro clausole compromissorie per la devoluzione in via preventiva al Collegio arbitrale, di cui all'art. 38, delle possibili controversie derivanti dal rapporto di lavoro, con esclusione dei licenziamenti, degli infortuni e delle malattie professionali, del "mobbing", delle molestie sessuali e degli istituti di cui alla Sezione IV, Titolo V, Capo IX.
Clausola compromissoria qualunque controversia dovesse sorgere tra il singolo produttore e COMAZOO riguardante l’applicazione del presente regolamento, sarà rimessa ad un collegio arbitrale composto da tre membri di cui uno scelto dal produttore, uno scelto dalla COMAZOO e ed infine il terzo nominato dall’Unione Provinciale Cooperative di Brescia. Il collegio arbitrale funzionerà con poteri d’amichevole compositore, giudicherà inappellabilmente, anche senza le formalità di procedura.
Clausola compromissoria. Ogni controversia nascente dalla Convenzione è deferita ad un collegio di cinque arbitri che decide, in via rituale secondo diritto, ai sensi dell’art. 808 e seguenti del codice di procedura civile, e successive modificazioni. La Parte della Convenzione che intende promuovere il giudizio arbitrale lo comunica alla Parte o, a seconda dei casi, alle Parti nei cui confronti intende promuovere il giudizio, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, specificando l’oggetto della domanda e nominando il proprio arbitro. Il Presidente del Tribunale di Roma nomina il Presidente del collegio arbitrale.
Clausola compromissoria. Per qualsiasi controversia che possa insorgere per l’esecuzione del servizio o per l’interpretazione delle norme da applicarsi al presente contratto, le parti demandano la risoluzione ad un Collegio Arbitrale composto di tre membri, di cui uno nominato dall’Appaltatore, il secondo nominato dal Subappaltatore ed il terzo, con funzioni di Presidente del Collegio, nominato di comune accordo tra i due arbitri designati dalle parti ovvero, in mancanza di accordo, dal Presidente della Camera di Commercio di Rovigo. Il Collegio deciderà irritualmente, senza alcun vincolo di procedura e con valore puramente negoziale e transattivo per le parti.