Contratto a termine Clausole campione

Contratto a termine. 1. In applicazione del punto 7 del precedente art. 19, a livello aziendale la direzione informerà annualmente le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL sulle dimensioni quantitative, sulle tipologie di attività e sulle figure professionali dei contratti a termine. Le aziende informeranno le RSU sulle quantità dei contratti da stipulare.
Contratto a termine. (Nuovo CCNL della Mobilità)
Contratto a termine. In relazione a quanto disposto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, il lavoro a tempo determinato è consentito a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Il ricorso al contratto a tempo determinato è vietato nelle seguenti ipotesi:
Contratto a termine. E' consentita senza limitazioni la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato per ragioni di stagionalità, ivi comprese le attività previste nell'elenco allegato al D.P.R. 1525/1963 e successive modificazioni, per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto e per l'esecuzione di opere e servizi definiti e predeterminati nel tempo. La stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato è altresì consentita nelle seguenti ulteriori ipotesi:
Contratto a termine. 1. L’assunzione con contratto a tempo determinato avviene ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Ai sensi dell’art. 19, comma 4, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, l’apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto.
Contratto a termine. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dalle scuole aderenti alla ANINSEI è a tempo indeterminato. E’ consentito il contratto a tempo determinato stipulato ai sensi del D. L.vo n. 368/01 in attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e nel rispetto delle successive norme contrattuali.
Contratto a termine. L’assunzione con contratto a tempo determinato avviene ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Ferma restando la possibilità di stipulare contratti a termine ai sensi di quanto previsto all’art.1 comma 1) del D.Lgs. n.368/2001, in relazione a quanto disposto dal comma 7, prima parte dell’art.10 del citato Decreto, il numero massimo di lavoratori che possono contemporaneamente essere assunti con contratto a tempo determinato e con contratto di somministrazione a tempo determinato, sia “causali” sia “acausali”, è definito nella misura del 22% in media annua dei dipendenti occupati a tempo indeterminato nella singola azienda alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, salvo quanto stabilito da accordi aziendali. Nel caso in cui i rapporti percentuali di cui sopra diano un numero inferiore a 7, resta ferma la possibilità di stipulare fino a 7 contratti. Qualora se ne ravvisi la necessità, con accordo collettivo stipulato con la RSU, o in mancanza con le XX.XX. locali, le percentuali di lavoratori assunti con contratto a termine, possono essere elevate in funzione delle specifiche esigenze aziendali. L’azienda, quando reputi necessario instaurare rapporti a termine nelle ipotesi a) e b) indicate al secondo comma, procederà all’assunzione con contratto a tempo determinato previa informazione alla RSU, o in mancanza alle XX.XX. locali, relativamente al numero dei rapporti a termine, alle cause ed alle lavorazioni e/o reparti interessati. Ai fini dell’attuazione della previsione di cui al comma 7 lettera a dell’art.10 del D.Lgs. n. 368/2001, per fase di avvio di nuove attività si intende un periodo di tempo fino a 24 mesi per l’avvio di una nuova unità produttiva. Per fase di avvio di nuove attività si intende, altresì, quella di avvio di una nuova linea/modulo di produzione che potrà protrarsi per un periodo di tempo fino a 12 mesi. L’azienda fornirà ai lavoratori in forza con contratto a tempo determinato informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato relativi alle mansioni svolte da lavoratori a tempo determinato, che si rendessero disponibili nell’ambito dell’unità produttiva di appartenenza. Per i contratti di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 6 mesi i periodi di prova di cui all’art. 4 sono ridotti del 50%, con una durata, in ogni caso, non inferiore a due settimane. Sono esclusi dal periodo di prova i lavoratori assunti con più contratti a tempo determinato nelle stesse mansioni nonché i lavoratori che nelle stesse ma...
Contratto a termine. 1. Gli enti possono stipulare contratti individuali per l’assunzione di personale a tempo determi- nato nei seguenti casi: