Common use of Assistenza sanitaria Clause in Contracts

Assistenza sanitaria. L’assistenza sanitaria dei dipendenti, alle condizioni ed ai limiti di seguito indicati, è garantita tramite la Cassa di Assistenza Dipendenti della Società, alla quale l’Azienda versa annualmente un contributo. Il dipendente dovrà fornire al Servizio Amministrazione del Personale una autocertificazione attestante lo stato di famiglia relativo alla situazione dei familiari conviventi (definiti all’art. 7 allegato 3). L’assistenza sanitaria per i Funzionari è disciplinata dall’ apposito Accordo Collettivo Nazionale al quale si rimanda, salvo quanto previsto nel presente cia (cfr. allegato 3 D). E’ in facoltà del dipendente aderire all’assicurazione di gruppo per il caso di morte di cui all’allegato 4 del presente contratto. Le prestazioni previste per i casi di premorienza saranno erogate ai soci tramite il Fondo Pensione Dipendenti al quale l’Azienda versa un contributo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dai contratti collettivi in vigore. In caso di cessazione del rapporto di lavoro per morte del dipendente, ad integrazione del trattamento di fine rapporto, l’Azienda erogherà agli aventi diritto, una somma pari ad 1/12 della retribuzione annua lorda – determinata in base ai vecchi criteri di calcolo della ex indennità di anzianità – per il numero di anni intercorrenti tra la data del decesso e raggiungimento dell’età pensionabile. Nel caso di dipendente deceduto, in presenza di difficoltà familiari, l’Azienda si impegna ad assumere il coniuge o il figlio/a convivente e a carico, in presenza dei requisiti indispensabili all’assunzione. contributo aziendale ai Fondi Pensione : si conviene elevare l’attuale contributo pari al 4,50% dei valori previsti dalla tabella omnicomprensiva del CCNL di categoria (e per i funzionari anche sulla indennità di carica ) come segue : ✓ 2014 : 5,00% ✓ 2015: 5,25% ✓ 2016 : 5,50% ✓ 0.75% della retribuzione annua - determinata ai sensi del punto 7 del regolamento per l’attuazione del trattamento pensionistico complementare di cui all’art. 86 del vigente CCNL -, per coloro che conferiscono,in misura parziale il tfr maturando al fondo pensione aziendale; ✓ 50% del contributo a carico del datore di lavoro per coloro che mantengono in azienda il tfr maturando E’ consentito al dipendente, con fondi propri, di integrare i contributi sopra specificati per un importo in cifra fissa o con l’indicazione di una percentuale rispetto ai medesimi elementi retributivi da comunicare al Servizio Amministrazione del Personale entro il 15 gennaio di ogni anno. Tale importo potrà essere modificato su indicazione del dipendente nel rispetto dei tempi sopra indicati Il dipendente per tale contributo potrà anche attingere al tfr maturato alla data del 31.12.2006. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, il contributo anticipato dall’azienda sulla posizione del dipendente viene recuperato, per i restanti dodicesimi, sull’ammontare delle competenze di fine rapporto. Le Parti concordano inoltre, anche alla luce della crescente importanza della previdenza integrativa come strumento di tutela del reddito nel tempo, che venga erogato a partire dal 1/1/2017 un ulteriore contributo aziendale con le stesse modalità di calcolo indicate al primo punto del medesimo paragrafo, pari allo 0.25%, portando il contributo aziendale al 5.75%

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Samples: Contratto Integrativo Aziendale 12 Giugno 2014, Contratto Integrativo Aziendale 12 Giugno 2014

Assistenza sanitaria. L’assistenza sanitaria dei dipendenti, alle condizioni ed ai limiti di seguito indicati, è garantita tramite la Cassa di Assistenza Dipendenti della Società, alla quale l’Azienda versa annualmente un contributo. Il dipendente dovrà fornire al Servizio Amministrazione del Personale una autocertificazione attestante lo stato di famiglia relativo alla situazione dei familiari conviventi (definiti all’art. 7 allegato 3). L’assistenza sanitaria per i Funzionari è disciplinata dall’ apposito Accordo Collettivo Nazionale al quale si rimanda, salvo quanto previsto nel presente cia (cfr. allegato 3 D). E’ in facoltà del dipendente aderire all’assicurazione di gruppo per il caso di morte di cui all’allegato 4 del presente contratto. Le prestazioni previste per i casi di premorienza saranno erogate ai soci tramite il Fondo Pensione Dipendenti al quale l’Azienda versa un contributo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dai contratti collettivi in vigore. In caso di cessazione del rapporto di lavoro per morte del dipendente, ad integrazione del trattamento di fine rapporto, l’Azienda erogherà agli aventi diritto, una somma pari ad 1/12 della retribuzione annua lorda – determinata in base ai vecchi criteri di calcolo della ex indennità di anzianità – per il numero di anni intercorrenti tra la data del decesso e raggiungimento dell’età pensionabile. Nel caso di dipendente deceduto, in presenza di difficoltà familiari, l’Azienda si impegna ad assumere il coniuge o il figlio/a convivente e a carico, in presenza dei requisiti indispensabili all’assunzione. contributo aziendale ai Fondi Pensione : si conviene elevare l’attuale contributo pari al 4,50% dei valori previsti dalla tabella omnicomprensiva del CCNL di categoria (e per i funzionari anche sulla indennità di carica ) come segue : 2014 : 5,00% 2015: 5,25% 2016 : 5,50% 0.75% della retribuzione annua - determinata ai sensi del punto 7 del regolamento per l’attuazione del trattamento pensionistico complementare di cui all’art. 86 del vigente CCNL -, per coloro che conferiscono,in misura parziale il tfr maturando al fondo pensione aziendale; 50% del contributo a carico del datore di lavoro per coloro che mantengono in azienda il tfr maturando E’ consentito al dipendente, con fondi propri, di integrare i contributi sopra specificati per un importo in cifra fissa o con l’indicazione di una percentuale rispetto ai medesimi elementi retributivi da comunicare al Servizio Amministrazione del Personale entro il 15 gennaio di ogni anno. Tale importo potrà essere modificato su indicazione del dipendente nel rispetto dei tempi sopra indicati Il dipendente per tale contributo potrà anche attingere al tfr maturato alla data del 31.12.2006. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, il contributo anticipato dall’azienda sulla posizione del dipendente viene recuperato, per i restanti dodicesimi, sull’ammontare delle competenze di fine rapporto. Le Parti concordano inoltre, anche alla luce della crescente importanza della previdenza integrativa come strumento di tutela del reddito nel tempo, che venga erogato a partire dal 1/1/2017 un ulteriore contributo aziendale con le stesse modalità di calcolo indicate al primo punto del medesimo paragrafo, pari allo 0.25%, portando il contributo aziendale al 5.75%

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Samples: Contratto Integrativo Aziendale 12 Giugno 2014, Contratto Integrativo Aziendale

Assistenza sanitaria. L’assistenza sanitaria dei dipendenti, alle condizioni ed ai limiti di seguito indicati, è garantita tramite la Cassa di Assistenza Dipendenti della Società, alla quale l’Azienda versa annualmente un contributo. Il dipendente dovrà fornire al Servizio Amministrazione del Personale una autocertificazione attestante lo stato di famiglia relativo alla situazione dei familiari conviventi (definiti all’art. 7 allegato 3). L’assistenza sanitaria per i Funzionari è disciplinata dall’ apposito Accordo Collettivo Nazionale al quale si rimanda, salvo quanto previsto nel presente cia (cfr. allegato 3 D). E’ in facoltà del dipendente aderire all’assicurazione di gruppo per il caso di morte di cui all’allegato 4 del presente contratto. Le prestazioni previste per i casi di premorienza saranno erogate ai soci tramite il Fondo Pensione Dipendenti al quale l’Azienda versa un contributo aggiuntivo rispetto In relazione a quanto previsto dai contratti collettivi dall’accordo per l’assistenza sanitaria dei Funzionari delle Imprese Assicuratrici del vigente C.C.N.L. del 17/09/2007, si conviene che, in vigoreaggiunta alle garanzie ivi previste, il Funzionario avrà diritto, senza il pagamento di alcun premio, al rimborso delle spese mediche specialistiche fino alla concorrenza dell’importo di € 700,00= all’anno per nucleo familiare, con uno scoperto del 20%. In caso • Rimborso per occhiali, lenti a contatto, apparecchi acustici e protesi, per anno assicurativo e per nucleo familiare, per un limite massimo di cessazione € 500,00=. • Rimborso per visite specialistiche per anno assicurativo e per nucleo familiare, per un limite massimo di € 600,00=. • Rimborso per accertamenti diagnostici, trattamenti fisioterapici, per anno assicurativo e per nucleo familiare, per un limite massimo di € 500,00=. Resta inteso che a tutte le sopraelencate garanzie si applicherà uno scoperto del rapporto 20%. • Rimborso delle spese sostenute per prestazioni odontoiatriche entro i limiti previsti per ciascuna prestazione dalla tabella allegata (all. 2) all’Accordo per l’Assistenza Sanitaria dei Funzionari (C.C.N.L.), con il limite massimo, per anno assicurativo per il complesso delle prestazioni riferite al nucleo familiare di lavoro per morte € 1100,00=; in alternativa, al Funzionario che ne faccia esplicita richiesta all’atto della presentazione della prima notula di rimborso nell’anno, verranno rimborsate, sempre entro il limite di € 1100,00=, le spese effettivamente sostenute con uno scoperto del dipendente, 20%. A fronte delle garanzie di cui sopra il Funzionario verserà un premio di polizza pari a € 275,00= lordi. Le garanzie sono prestate a secondo rischio ad integrazione del trattamento C.C.N.L. Nota a verbale Le parti si impegnano ad incontrarsi entro la fine del corrente mese di novembre al fine rapporto, l’Azienda erogherà agli aventi diritto, una somma pari ad 1/12 di ridefinire le modalità dell’estensione della retribuzione annua lorda – determinata in base ai vecchi criteri di calcolo della ex indennità di anzianità – copertura integrativa per il numero di anni intercorrenti tra la data del decesso e raggiungimento dell’età pensionabile. Nel caso di dipendente deceduto, in presenza di difficoltà familiari, l’Azienda si impegna ad assumere il coniuge o il figlio/non fiscalmente a convivente e a carico, in presenza dei requisiti indispensabili all’assunzione. contributo aziendale ai Fondi Pensione : si conviene elevare l’attuale contributo pari al 4,50% dei valori previsti dalla tabella omnicomprensiva del CCNL di categoria (e carico anche per i funzionari anche sulla indennità di carica ) Funzionari, così come segue : ✓ 2014 : 5,00% ✓ 2015: 5,25% ✓ 2016 : 5,50% ✓ 0.75% della retribuzione annua - determinata ai sensi previsto dall’art. 34 del punto 7 del regolamento per l’attuazione del trattamento pensionistico complementare di cui all’art. 86 del vigente CCNL -, per coloro che conferiscono,in misura parziale il tfr maturando al fondo pensione aziendale; ✓ 50% del contributo a carico del datore di lavoro per coloro che mantengono in azienda il tfr maturando E’ consentito al dipendente, con fondi propri, di integrare i contributi sopra specificati per un importo in cifra fissa o con l’indicazione di una percentuale rispetto ai medesimi elementi retributivi da comunicare al Servizio Amministrazione del Personale entro il 15 gennaio di ogni anno. Tale importo potrà essere modificato su indicazione del dipendente nel rispetto dei tempi sopra indicati Il dipendente per tale contributo potrà anche attingere al tfr maturato alla data del 31.12.2006. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, il contributo anticipato dall’azienda sulla posizione del dipendente viene recuperato, per i restanti dodicesimi, sull’ammontare delle competenze di fine rapporto. Le Parti concordano inoltre, anche alla luce della crescente importanza della previdenza integrativa come strumento di tutela del reddito nel tempo, che venga erogato a partire dal 1/1/2017 un ulteriore contributo aziendale con le stesse modalità di calcolo indicate al primo punto del medesimo paragrafo, pari allo 0.25%, portando il contributo aziendale al 5.75%presente accordo.

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Samples: Contratto Integrativo Aziendale Carige Assicurazioni s.p.A.

Assistenza sanitaria. L’assistenza sanitaria Il presente articolo si applica a tutti i Dipendenti delle Società (con esclusione dei dipendentiFunzionari) ad eccezione di quelli ai quali si applicava al 31.12.2009 il CCA UniOne del 12.04.2006. La disciplina relativa a questi ultimi continuerà ad essere quella riportata nell’Allegato n. 4 (entro il 30 novembre di ogni anno ciascun lavoratore, alle condizioni anche se nel Fondo di Solidarietà, potrà scegliere, in via definitiva, se, in sostituzione di quanto previsto dall’Allegato 4, aderire a quanto previsto dal presente art. 38 o a quanto disciplinato per gli impiegati ex Fata Assicurazioni). Le Società provvederanno, a mezzo Cassa di assistenza sanitaria, con effetto dal 01.01.2014 a garantire al dipendente ed ai limiti familiari conviventi a carico (sono considerati a carico coloro per i quali si ha diritto alle detrazioni di imposta) le prestazioni di seguito indicatielencate, che dovranno essere documentate da regolare fattura o ricevuta fiscale. Tali prestazioni sono estese anche al coniuge convivente non a carico (che non concorre tuttavia a determinare l’aumento del massimale) e ai figli non conviventi purché a carico nonché al convivente more uxorio o civilmente unito, purché risultante dallo stato di famiglia. Tutte le richieste di rimborso dovranno essere caricate a sistema entro e non oltre il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, pena il mancato rimborso. La Società si riserva di richiedere ulteriori informazioni e documentazione ad integrazione di quanto già presentato a giustificazione del rimborso richiesto. ❖ rimborso integrale dei ticket ❖ rimborso integrale delle spese per retta di degenza ❖ rimborso integrale delle spese mediche e sanitarie Si precisa che per attività intramuraria si intende l’attività libero – professionale che il personale medico, e le altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario (in equipe o individualmente), esercita fuori dell’orario di lavoro, in regime ambulatoriale sia nelle strutture ospedaliere che territoriali, di day hospital o di ricovero, in favore e su libera scelta dell’assistito e con oneri a carico dell’utente (D.M. 28.02.1997). ❖ rimborso integrale delle spese per retta di degenza ❖ rimborso integrale delle spese mediche e sanitarie Si precisa che per avere il rimborso integrale non è garantita tramite sufficiente che la Cassa casa di Assistenza Dipendenti della Societàcura sia accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, alla quale l’Azienda versa annualmente un contributoma che il ricovero avvenga in regime di convenzione con il S.S.N.. ❖ rimborso del 60% delle spese sostenute per retta di degenza ❖ rimborso del 60% delle spese mediche sanitarie *** Le spese mediche sanitarie indennizzabili sono: • onorari del chirurgo e di ogni altro componente l’equipe operatoria; • diritti di sala operatoria; • materiale di intervento ivi compresi gli apparecchi terapeutici, protesici e le endoprotesi applicate durante l’intervento; • assistenza medica ed infermieristica, cure, trattamenti fisioterapici rieducativi, medicinali ed esami nonché accertamenti diagnostici forniti dal centro clinico durante il periodo di ricovero; • rimborso delle spese per accertamenti diagnostici, compresi gli onorari dei medici, effettuati anche al di fuori dell’istituto di cura nei 90 giorni precedenti il ricovero, nonché delle spese rese necessarie dall’intervento chirurgico – sostenute nei 90 giorni successivi al termine del ricovero – per esami, medicinali, prestazioni mediche ed infermieristiche, per trattamenti fisioterapici e rieducativi. Per ricovero si intende la degenza comportante pernottamento ovvero intervento chirurgico, compreso il day hospital. Il dipendente dovrà fornire limite massimo di rimborso per anno assicurativo, per persona e per nucleo familiare è pari a € 200.000,00. Per i ricoveri all’estero è operante il punto 4), salvo il caso di situazione improvvisa conseguente a infortunio o malattia, non prevedibile prima del viaggio all’estero, che richieda, nel Paese straniero dove si manifesta, un intervento di pronto soccorso ospedaliero urgente e non differibile, al Servizio Amministrazione del Personale una autocertificazione attestante lo stato di famiglia relativo alla situazione dei familiari conviventi (definiti all’art. 7 allegato quale si applicherà quanto previsto dai punti 1),2) e 3). L’assistenza sanitaria per Si precisa inoltre che i Funzionari è disciplinata dall’ apposito Accordo Collettivo Nazionale al quale si rimandaricoveri compresi in garanzia sono quelli relativi a infortuni, salvo quanto previsto nel presente cia (cfr. allegato 3 D). E’ in facoltà del dipendente aderire all’assicurazione di gruppo per il caso di morte di cui all’allegato 4 del presente contratto. Le prestazioni previste per i casi di premorienza saranno erogate ai soci tramite il Fondo Pensione Dipendenti al quale l’Azienda versa un contributo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dai contratti collettivi in vigore. In caso di cessazione del rapporto di lavoro per morte del dipendente, ad integrazione del trattamento di fine rapporto, l’Azienda erogherà agli aventi diritto, una somma pari ad 1/12 della retribuzione annua lorda – determinata in base ai vecchi criteri di calcolo della ex indennità di anzianità – per il numero di anni intercorrenti tra la data del decesso e raggiungimento dell’età pensionabile. Nel caso di dipendente deceduto, in presenza di difficoltà familiari, l’Azienda si impegna ad assumere il coniuge malattia o il figlio/a convivente e a carico, in presenza dei requisiti indispensabili all’assunzione. contributo aziendale ai Fondi Pensione : si conviene elevare l’attuale contributo pari al 4,50% dei valori previsti dalla tabella omnicomprensiva del CCNL di categoria (e per i funzionari anche sulla indennità di carica ) come segue : ✓ 2014 : 5,00% ✓ 2015: 5,25% ✓ 2016 : 5,50% ✓ 0.75% della retribuzione annua - determinata ai sensi del punto 7 del regolamento per l’attuazione del trattamento pensionistico complementare di cui all’art. 86 del vigente CCNL -, per coloro che conferiscono,in misura parziale il tfr maturando al fondo pensione aziendale; ✓ 50% del contributo a carico del datore di lavoro per coloro che mantengono in azienda il tfr maturando E’ consentito al dipendente, con fondi propri, di integrare i contributi sopra specificati per un importo in cifra fissa o con l’indicazione di una percentuale rispetto ai medesimi elementi retributivi da comunicare al Servizio Amministrazione del Personale entro il 15 gennaio di ogni anno. Tale importo potrà essere modificato su indicazione del dipendente nel rispetto dei tempi sopra indicati Il dipendente per tale contributo potrà anche attingere al tfr maturato alla data del 31.12.2006. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, il contributo anticipato dall’azienda sulla posizione del dipendente viene recuperato, per i restanti dodicesimi, sull’ammontare delle competenze di fine rapporto. Le Parti concordano inoltre, anche alla luce della crescente importanza della previdenza integrativa come strumento di tutela del reddito nel tempo, che venga erogato a partire dal 1/1/2017 un ulteriore contributo aziendale parto con le stesse modalità di calcolo indicate al primo punto del medesimo paragrafo, pari allo 0.25%, portando il contributo aziendale al 5.75%seguenti esclusioni:

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Samples: Contratto Collettivo Aziendale Dei Dipendenti

Assistenza sanitaria. L’assistenza Integrativa‌ Le parti convengono di introdurre, all'interno del settore della cooperazione sociale, l'istituto dell'assistenza sanitaria dei dipendentiintegrativa per gli addetti e le addette. A decorrere dal 1 maggio 2013 sono iscritti al fondo cooperativo che le parti andranno a individuare tutti gli addetti e le addette del settore della cooperazione sociale assunti a tempo indeterminato, alle condizioni ed ai limiti fatte salve le forme di seguito indicati, assistenza sanitaria integrativa aziendali o territoriali in essere che dovranno comunque garantire una prestazione non inferiore a quelle previste dal fondo di assistenza sanitaria integrativa che le parti avranno individuato. Per la copertura dell'assistenza sanitaria integrativa è garantita tramite la Cassa di Assistenza Dipendenti della Società, alla quale l’Azienda versa annualmente dovuto un contributo. Il dipendente dovrà fornire al Servizio Amministrazione del Personale una autocertificazione attestante lo stato di famiglia relativo alla situazione dei familiari conviventi (definiti all’art. 7 allegato 3). L’assistenza sanitaria , per i Funzionari è disciplinata dall’ apposito Accordo Collettivo Nazionale al quale si rimandaogni lavoratore, salvo quanto previsto nel presente cia (cfr. allegato 3 D). E’ in facoltà del dipendente aderire all’assicurazione di gruppo a carico dell'impresa cooperativa pari a 5 euro mensili per il caso di morte di cui all’allegato 4 del presente contratto. Le prestazioni previste per i casi di premorienza saranno erogate ai soci tramite il Fondo Pensione Dipendenti al quale l’Azienda versa un contributo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dai contratti collettivi in vigore. In caso di cessazione del rapporto di lavoro per morte del dipendente, ad integrazione del trattamento di fine rapporto, l’Azienda erogherà agli aventi diritto, una somma pari ad 1/12 della retribuzione annua lorda – determinata in base ai vecchi criteri di calcolo della ex indennità di anzianità – per il numero di anni intercorrenti tra la data del decesso e raggiungimento dell’età pensionabilelavoratrice/lavoratore. Nel caso in cui il fondo individuato richieda, all'atto dell'iscrizione, una quota una tantum, la stessa sarà a carico dell'impresa. Allo scopo di dipendente deceduto, in presenza individuare le modalità operative per l'applicazione dell'istituto sarà insediata una commissione ad hoc che dovrà predisporre un regolamento entro il 31 dicembre 2012. Disposizione finale‌ Contributi di difficoltà familiari, l’Azienda si impegna ad assumere servizio contrattuale Ai fini di una più adeguata ed efficace gestione degli strumenti relazionali e promozionali previsti dal presente impianto contrattuale le associazioni cooperative stipulanti procederanno alla riscossione dei contributi di servizio contrattuale secondo il coniuge o il figlio/a convivente e a carico, in presenza regolamento allegato al presente articolo che ne fa parte integrante. Sono tenute alla corresponsione dei requisiti indispensabili all’assunzione. contributo aziendale ai Fondi Pensione : si conviene elevare l’attuale contributo pari al 4,50% dei valori previsti dalla tabella omnicomprensiva del CCNL di categoria (e per i funzionari anche sulla indennità di carica ) come segue : ✓ 2014 : 5,00% ✓ 2015: 5,25% ✓ 2016 : 5,50% ✓ 0.75% della retribuzione annua - determinata ai sensi del punto 7 del regolamento per l’attuazione del trattamento pensionistico complementare contributi di cui all’artal precedente capoverso le imprese cooperative rientranti nella sfera di applicazione del presente CCNL. 86 Le misure contributive a totale carico delle imprese cooperative e le relative norme di esazione formeranno oggetto di appositi regolamenti da stipularsi anche eventualmente con l'Istituto previdenziale o assistenziale prescelto. Regolamento per le trattenute del vigente contributo di servizio contrattuale. Il contributo di servizio contrattuale di cui alla disposizione finale del presente CCNL -viene fissato nella misura dello 0,1%, per coloro che conferiscono,in misura parziale sull'ammontare annuo delle retribuzioni lorde e sono tenute a corrisponderlo le cooperative cui si applica il tfr maturando al fondo pensione aziendale; ✓ 50% del predetto CCNL. Il contributo a carico del datore delle cooperative aderenti a FEDERSOLIDARIETÀ/ CONFCOOPERATIVE sarà pari allo 0,015% dello stesso ammontare di lavoro per coloro che mantengono in azienda il tfr maturando E’ consentito cui al dipendentecomma precedente, con fondi propri, di integrare i contributi sopra specificati per un importo in cifra fissa o con l’indicazione di una percentuale rispetto ai medesimi elementi retributivi da comunicare al Servizio Amministrazione del Personale entro il 15 gennaio di ogni anno. Tale importo potrà essere modificato su indicazione del dipendente nel rispetto dei tempi sopra indicati Il dipendente per tale contributo potrà anche attingere al tfr maturato alla data del 31.12.2006. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, ed il contributo anticipato dall’azienda sulla posizione del dipendente viene recuperato, per i restanti dodicesimi, sull’ammontare a carico delle competenze di fine rapporto. Le Parti concordano inoltre, anche alla luce della crescente importanza della previdenza integrativa come strumento di tutela del reddito nel tempo, che venga erogato cooperative aderenti a partire dal 1/1/2017 un ulteriore contributo aziendale con le stesse modalità di calcolo indicate al primo punto del medesimo paragrafo, LEGACOOPSOCIALI e ad AGCI-SOLIDARIETA’ sarà pari allo 0.25%, portando il contributo aziendale 0,02% dello stesso ammontare di cui al 5.75%comma precedente.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assistenza sanitaria. L’assistenza sanitaria In favore dei dipendentilavoratori/lavoratrici appartenenti alle aree professionali dalla 1a alla 3a e alla categoria dei quadri direttivi, alle condizioni ed ai limiti vengono assicurate dalla Banca misure a carattere assistenziale (polizza assicurativa ovvero cassa assistenziale) per il rimborso di seguito indicati, è garantita tramite la Cassa di Assistenza Dipendenti della Società, alla quale l’Azienda versa annualmente un contributospese sanitarie. Il dipendente dovrà fornire al Servizio Amministrazione del Personale una autocertificazione attestante lo stato di famiglia costo annuo a carico dell’azienda per le suddette misure a carattere assistenziale è fissato in € 361,51 -€ 464,81 dall’1.1.2002- per ciascun interessato in servizio e per il relativo alla situazione dei familiari conviventi nucleo familiare (definiti all’art. 7 allegato 3coniuge e figli fiscalmente a carico nonché ascendenti e collaterali fiscalmente a carico e conviventi). L’assistenza Ogni maggior onere derivante dall'adesione facoltativa dei lavoratori/lavoratrici interessati ad eventuali prestazioni aggiuntive collegate alle misure assistenziali di cui al primo comma, resta a carico degli stessi. Considerata la natura della provvidenza in discorso, l’onere economico posto a carico della Banca non viene computato ai fini di alcun istituto retributivo ed è altresì escluso dalla base di calcolo del T.F.R. I lavoratori/lavoratrici interessati possono rinunziare alle misure assitenziali di cui al primo comma, per ciascun periodo di validità della relativa copertura, manifestando tale intendimento alla Banca almeno 90 giorni prima di ciascun rinnovo della stessa. A fronte della rinunzia nessun compenso o rimborso sarà dovuto dalla Banca. Qualora, tuttavia, tali dipendenti fruiscano di una forma integrativa di assistenza sanitaria (polizza, cassa assistenziale, ecc., che andrà opportunamente documentata) della quale sia beneficiario diretto un componente del nucleo familiare convivente, la Banca erogherà agli stessi una somma lorda “una tantum” il cui onere complessivo a proprio carico non potrà essere comunque superiore a quello indicato al precedente comma 1. Tale somma non potrà inoltre risultare superiore al costo sostenuto dagli interessati per l’assistenza sanitaria di cui sopra. Le parti si incontreranno entro il giorno 15 del mese di settembre dell’anno di scadenza della copertura in argomento al fine di concordare le condizioni di rinnovo della stessa, la scelta della Compagnia di Assicurazione o di altro soggetto tenuto a fornire le prestazioni, nonché di esaminare eventuali problemi connessi al rinnovo per gli anni successivi. Resta inteso che l'Azienda, qualora non fosse raggiunta, entro il 30 novembre dell’anno di scadenza, alcuna intesa con le XX.XX. firmatarie del presente C.I.A. circa le condizioni di rinnovo e la scelta dei predetti soggetti, provvederà di propria iniziativa affinché siano comunque assicurate le misure di cui al primo comma ai dipendenti considerati dal presente articolo, con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza della precedente copertura. Detta copertura, con un onere a carico della Banca non superiore a quello di cui al comma 1 che precede, sarà affidata a primaria Compagnia di Assicurazione, che offra le migliori condizioni di mercato. La Banca si impegna a trasmettere ai lavoratori/lavoratrici copia della condizioni relative alle misure di cui al presente articolo in occasione di ciascun rinnovo che comporti modifiche delle condizioni stesse. Qualora venisse introdotta contrattualmente, a livello di settore, una forma di assistenza integrativa del Servizio Sanitario Nazionale, le parti si incontreranno per definire gli opportuni interventi, fermo restando che i Funzionari è disciplinata dall’ conseguenti oneri stabiliti a livello nazionale a carico della Banca saranno assorbiti fino a concorrenza negli importi indicati al comma 1 che precede. Note a Verbale La Deutsche Bank S.p.A. e le XX.XX. firmatarie del presente CIA valuteranno congiuntamente, nel corso di un apposito Accordo Collettivo Nazionale al quale si rimandaincontro, salvo quanto previsto nel le modalità con cui realizzare le misure di assistenza previste dal presente cia articolo (cfr. allegato 3 Dpolizza assicurativa ovvero cassa assistenziale). E’ , fermo restando che eventuali modifiche delle modalità in facoltà corso dovranno formare oggetto di apposita intesa tra le parti; verrà verificata da parte della Banca la disponibilità del dipendente aderire all’assicurazione soggetto erogatore delle prestazioni a favore dei dipendenti di gruppo garantire anche ai pensionati, a decorrere dall’annualità 2002, prestazioni identiche a quelle previste per il caso di morte di cui all’allegato 4 del presente contratto. Le prestazioni previste per personale in servizio (inclusi i casi di premorienza saranno erogate ai soci tramite il Fondo Pensione Dipendenti al quale l’Azienda versa un contributo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dai contratti collettivi in vigore. In caso di cessazione del rapporto di lavoro per morte del dipendente, ad integrazione del trattamento di fine rapporto, l’Azienda erogherà agli aventi diritto, una somma pari ad 1/12 della retribuzione annua lorda – determinata in base ai vecchi criteri di calcolo della ex indennità di anzianità – per il numero di anni intercorrenti tra la data del decesso e raggiungimento dell’età pensionabile. Nel caso di dipendente deceduto, in presenza di difficoltà familiari, l’Azienda si impegna ad assumere il coniuge o il figlio/a convivente e familiari a carico), in presenza dei requisiti indispensabili all’assunzione. contributo aziendale ai Fondi Pensione : si conviene elevare l’attuale contributo pari al 4,50% dei valori previsti dalla tabella omnicomprensiva del CCNL di categoria (e per i funzionari anche sulla indennità di carica ) come segue : ✓ 2014 : 5,00% ✓ 2015: 5,25% ✓ 2016 : 5,50% ✓ 0.75% della retribuzione annua - determinata ai sensi del punto 7 del regolamento per l’attuazione del trattamento pensionistico complementare di cui all’art. 86 del vigente CCNL -, per coloro che conferiscono,in misura parziale il tfr maturando al fondo pensione aziendale; ✓ 50% del contributo con onere da definire a carico del datore di lavoro per coloro che mantengono in azienda il tfr maturando E’ consentito al dipendente, con fondi propri, di integrare i contributi sopra specificati per un importo in cifra fissa o con l’indicazione di una percentuale rispetto ai medesimi elementi retributivi da comunicare al Servizio Amministrazione del Personale entro il 15 gennaio di ogni anno. Tale importo potrà essere modificato su indicazione del dipendente nel rispetto dei tempi sopra indicati Il dipendente per tale contributo potrà anche attingere al tfr maturato alla data del 31.12.2006. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, il contributo anticipato dall’azienda sulla posizione del dipendente viene recuperato, per i restanti dodicesimi, sull’ammontare delle competenze di fine rapporto. Le Parti concordano inoltre, anche alla luce della crescente importanza della previdenza integrativa come strumento di tutela del reddito nel tempo, che venga erogato a partire dal 1/1/2017 un ulteriore contributo aziendale con le stesse modalità di calcolo indicate al primo punto del medesimo paragrafo, pari allo 0.25%, portando il contributo aziendale al 5.75%degli interessati.

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Samples: Contratto Integrativo Aziendale Per I Quadri Direttivi E Per Il Personale Delle Aree Professionali

Assistenza sanitaria. L’assistenza Al Personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato viene riconosciuta una forma di assistenza sanitaria dei dipendentimediante adesione alla CASSA DI ASSISTENZA INTESA SANPAOLO ASSICURA con contribuzione integralmente a carico dell’Azienda, alle condizioni ed ai limiti di seguito indicati, è garantita tramite la Cassa di Assistenza Dipendenti della Società, alla quale l’Azienda versa annualmente un contributocomprensiva del contributo previsto dal CCNL. Il dipendente dovrà fornire al Servizio Amministrazione del Personale una autocertificazione attestante lo stato di famiglia relativo alla situazione dei familiari conviventi (definiti all’art. 7 allegato 3). L’assistenza Tale assistenza sanitaria per i Funzionari è disciplinata dall’ apposito Accordo Collettivo Nazionale al quale si rimanda, salvo quanto previsto nel presente cia (cfr. allegato 3 D). E’ in facoltà del dipendente aderire all’assicurazione di gruppo prevede le prestazioni elencate nell’allegato “A” per il caso di morte di cui all’allegato 4 del presente contratto. Le prestazioni previste per i casi di premorienza saranno erogate personale non appartenente alla categoria Funzionari e si estende ai soci tramite il Fondo Pensione Dipendenti al quale l’Azienda versa un contributo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dai contratti collettivi in vigore. In caso di cessazione del rapporto di lavoro per morte del dipendente, ad integrazione del trattamento di fine rapporto, l’Azienda erogherà agli aventi diritto, una somma pari ad 1/12 della retribuzione annua lorda – determinata in base ai vecchi criteri di calcolo della ex indennità di anzianità – per il numero di anni intercorrenti tra la data del decesso e raggiungimento dell’età pensionabile. Nel caso di dipendente deceduto, in presenza di difficoltà familiari, l’Azienda si impegna ad assumere il coniuge o il figlio/a convivente e a carico, in presenza dei requisiti indispensabili all’assunzione. contributo aziendale ai Fondi Pensione : si conviene elevare l’attuale contributo pari al 4,50% dei valori previsti dalla tabella omnicomprensiva del CCNL di categoria (e per i funzionari anche sulla indennità di carica ) come segue : ✓ 2014 : 5,00% ✓ 2015: 5,25% ✓ 2016 : 5,50% ✓ 0.75% della retribuzione annua - determinata ai sensi del punto 7 del regolamento per l’attuazione del trattamento pensionistico complementare di cui all’art. 86 del vigente CCNL -, per coloro che conferiscono,in misura parziale il tfr maturando al fondo pensione aziendale; ✓ 50% del contributo familiari fiscalmente a carico del datore dipendente (intendendo per tali quelli per i quali il dipendente ha diritto alle deduzioni per carichi di lavoro per coloro che mantengono in azienda il tfr maturando E’ consentito al dipendentefamiglia ai sensi degli art. 11/12, commi 1 e 2, DPR 917/86 e successive modifiche). Ai Funzionari viene riconosciuta una forma di assistenza sanitaria mediante adesione alla CASSA DI ASSISTENZA INTESA SANPAOLO ASSICURA, con fondi propricontribuzione integralmente a carico dell’Azienda, di integrare i contributi sopra specificati per un importo in cifra fissa o con l’indicazione di una percentuale rispetto ai medesimi elementi retributivi da comunicare al Servizio Amministrazione sostitutiva delle corrispondenti previsioni del Personale entro il 15 gennaio di ogni annoCCNL. Tale importo potrà essere modificato su indicazione assistenza sanitaria prevede le prestazioni elencate nell’allegato “B” e si estende ai familiari fiscalmente a carico del dipendente nel rispetto dei tempi sopra indicati Il dipendente (intendendo per tale contributo potrà anche attingere al tfr maturato alla data del 31.12.2006. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, il contributo anticipato dall’azienda sulla posizione del dipendente viene recuperato, tali quelli per i restanti dodicesimiquali il dipendente ha diritto alle deduzioni per carichi di famiglia ai sensi degli art. 11/12, sull’ammontare commi 1 e 2, DPR 917/86 e successive modifiche). Per realizzare la prestazione, la Cassa Assistenza INTESA SANPAOLO ASSICURA può stipulare quale contraente idonee polizze assicurative. La richiesta di rimborso deve essere presentata dal dipendente direttamente alla CASSA di ASSISTENZA di INTESA SANPAOLO ASSICURA. La documentazione delle competenze di fine rapporto. Le Parti concordano inoltre, anche alla luce della crescente importanza della previdenza integrativa come strumento di tutela del reddito nel tempo, che venga erogato spese deve essere intestata al dipendente o al familiare fiscalmente a partire dal 1/1/2017 un ulteriore contributo aziendale con le stesse modalità di calcolo indicate al primo punto del medesimo paragrafo, pari allo 0.25%, portando il contributo aziendale al 5.75%carico.

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Samples: www.firstcisl.it

Assistenza sanitaria. L’assistenza sanitaria In favore dei dipendentilavoratori/lavoratrici appartenenti alle aree professionali dalla 1a alla 3a e alla categoria dei quadri direttivi, alle condizioni ed ai limiti vengono assicurate dalla Banca misure a carattere assistenziale per il rimborso di seguito indicati, è garantita tramite la Cassa di Assistenza Dipendenti della Società, alla quale l’Azienda versa annualmente un contributospese sanitarie. Il dipendente dovrà fornire al Servizio Amministrazione del Personale una autocertificazione attestante lo stato di famiglia premio annuo a carico dell’azienda per le suddette misure a carattere assistenziale è fissato in € 850,00 per il triennio 2020-2022 per ciascun interessato in servizio e per il relativo alla situazione dei familiari conviventi nucleo familiare (definiti all’art. 7 allegato 3coniuge e figli fiscalmente a carico nonché ascendenti e collaterali fiscalmente a carico e conviventi). L’assistenza sanitaria per i Funzionari è disciplinata dall’ apposito Accordo Collettivo Nazionale al quale si rimanda, salvo quanto previsto nel presente cia (cfr. allegato 3 D). E’ in facoltà del dipendente aderire all’assicurazione di gruppo per il caso di morte Ogni maggior onere derivante dall'adesione facoltativa dei lavoratori/lavoratrici interessati ad eventuali prestazioni aggiuntive collegate alle misure assistenziali di cui all’allegato 4 al primo comma, resta a carico degli stessi. Considerata la natura della provvidenza in discorso, l’onere economico posto a carico della Banca non viene computato ai fini di alcun istituto retributivo ed è altresì escluso dalla base di calcolo del presente contrattoT.F.R. I lavoratori/lavoratrici interessati possono rinunziare alle misure assitenziali di cui al primo comma, per ciascun periodo di validità della relativa copertura, manifestando tale intendimento alla Banca almeno 90 giorni prima di ciascun rinnovo della stessa. A fronte della rinunzia nessun compenso o rimborso sarà dovuto dalla Banca. Qualora, tuttavia, tali dipendenti fruiscano di una forma integrativa di assistenza sanitaria (polizza, cassa assistenziale, ecc., che andrà opportunamente documentata) della quale sia beneficiario diretto un componente del nucleo familiare convivente, la Banca erogherà agli stessi una somma lorda “una tantum” il cui onere complessivo a proprio carico non potrà essere comunque superiore a quello indicato al precedente comma 1. Tale somma non potrà inoltre risultare superiore al costo sostenuto dagli interessati per l’assistenza sanitaria di cui sopra. Le prestazioni previste parti si incontreranno entro il giorno 31 del mese di luglio dell’anno di scadenza della copertura in argomento al fine di concordare le condizioni di rinnovo della stessa, la scelta della Compagnia di Assicurazione o di altro soggetto tenuto a fornire le prestazioni, nonché di esaminare eventuali problemi connessi al rinnovo per i casi di premorienza saranno erogate ai soci tramite il Fondo Pensione Dipendenti al quale l’Azienda versa un contributo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dai contratti collettivi in vigoregli anni successivi. In caso di cessazione del rapporto di lavoro per morte del dipendenteResta inteso che l'Azienda, ad integrazione del trattamento di fine rapportoqualora non fosse raggiunta, l’Azienda erogherà agli aventi diritto, una somma pari ad 1/12 della retribuzione annua lorda – determinata in base ai vecchi criteri di calcolo della ex indennità di anzianità – per il numero di anni intercorrenti tra la data del decesso e raggiungimento dell’età pensionabile. Nel caso di dipendente deceduto, in presenza di difficoltà familiari, l’Azienda si impegna ad assumere il coniuge o il figlio/a convivente e a carico, in presenza dei requisiti indispensabili all’assunzione. contributo aziendale ai Fondi Pensione : si conviene elevare l’attuale contributo pari al 4,50% dei valori previsti dalla tabella omnicomprensiva del CCNL di categoria (e per i funzionari anche sulla indennità di carica ) come segue : ✓ 2014 : 5,00% ✓ 2015: 5,25% ✓ 2016 : 5,50% ✓ 0.75% della retribuzione annua - determinata ai sensi del punto 7 del regolamento per l’attuazione del trattamento pensionistico complementare di cui all’art. 86 del vigente CCNL -, per coloro che conferiscono,in misura parziale il tfr maturando al fondo pensione aziendale; ✓ 50% del contributo a carico del datore di lavoro per coloro che mantengono in azienda il tfr maturando E’ consentito al dipendente, con fondi propri, di integrare i contributi sopra specificati per un importo in cifra fissa o con l’indicazione di una percentuale rispetto ai medesimi elementi retributivi da comunicare al Servizio Amministrazione del Personale entro il 15 gennaio novembre dell’anno di ogni annoscadenza, alcuna intesa con le XX.XX. Tale importo potrà essere modificato su indicazione firmatarie del dipendente nel rispetto presente C.I.A. circa le condizioni di rinnovo e la scelta dei tempi sopra predetti soggetti, provvederà di propria iniziativa affinché siano comunque assicurate le misure di cui al primo comma ai dipendenti considerati dal presente articolo, con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza della precedente copertura. Detta copertura, con un onere a carico della Banca non superiore a quello di cui al comma 1 che precede, sarà affidata a primaria Compagnia di Assicurazione, che offra le migliori condizioni di mercato. La Banca si impegna a trasmettere ai lavoratori/lavoratrici copia della condizioni relative alle misure di cui al presente articolo in occasione di ciascun rinnovo che comporti modifiche delle condizioni stesse. Qualora venisse introdotta contrattualmente, a livello di settore, una forma di assistenza integrativa del Servizio Sanitario Nazionale, le parti si incontreranno per definire gli opportuni interventi, fermo restando che i conseguenti oneri stabiliti a livello nazionale a carico della Banca saranno assorbiti fino a concorrenza negli importi indicati Il dipendente per tale contributo potrà anche attingere al tfr maturato comma 1 che precede. In considerazione di quanto previsto al punto 4 dell’accordo sottoscritto in data 6 novembre 2019 relativo al rinnovo delle coperture assicurative in materia di “assistenza sanitaria” e “polizza assicurativa infortuni”, alla data scadenza del 31.12.2006. Nel caso di cessazione del rapporto di lavorocontratto, il contributo anticipato dall’azienda sulla posizione premio pro capite di € 850,00 per l’assitenza sanitaria verrà rivalutato, con costo a carico azienda, nella misura massima di € 100,00 da utilizzare in fase rinnovo qualora, in base all’andamento tecnico della polizza e dalla verifica delle offerte del dipendente viene recuperatomercato assicurativo, si rendesse necessario ricorrere ad un ulteriore incremento del premio pro-capite rispetto al costo di € 850,00 come sopra definito, per i restanti dodicesimimantenere, sull’ammontare delle competenze sostanzialmente, le medesime prestazioni e le condizioni di fine rapportopolizza riconosciute a favore del personale destinatario del CIA dal predetto contratto in scadenza al 31.12.2022. Le Parti concordano parti firmatarie del presente CIA valuteranno, inoltre, congiuntamente, nell’ambito della fase di rinnovo delle coperture in scadenza, anche alla luce le modalità con cui realizzare le misure di assistenza previste dal presente articolo (polizza assicurativa ovvero cassa assistenziale), fermo restando che eventuali modifiche delle modalità in corso dovranno formare oggetto di apposita intesa tra le parti. Sarà cura della crescente importanza della previdenza integrativa come strumento Banca verificare con la Compagnia prescelta la possibilità di tutela del reddito nel tempogarantire anche ai pensionati, che venga erogato prestazioni sostanzialmente analoghe a partire dal 1/1/2017 un ulteriore contributo aziendale quelle previste per il personale in servizio (inclusi i familiari a carico), con le stesse modalità di calcolo indicate al primo punto del medesimo paragrafo, pari allo 0.25%, portando il contributo aziendale al 5.75%onere da definire a carico degli interessati.

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Samples: Contratto Integrativo Aziendale 24.12.2020

Assistenza sanitaria. L’assistenza sanitaria dei dipendenti, alle condizioni ed ai limiti Le parti prendono atto con soddisfazione del processo di seguito indicati, è garantita tramite la Cassa armonizzazione in corso tra Fondo Est (Ente di Assistenza Dipendenti sanitaria Integrativa del Commercio, del Turismo e dei Servizi) e Sanimpresa (Cassa Assistenza Sanitaria integrativa di Roma e del Lazio), processo di armonizzazione che persegue un sostanziale ampliamento e miglioramento delle prestazioni sanitarie fornite agli assistiti. In questo contesto le parti formalizzano, con la sottoscrizione del presente rinnovo contrattuale, l’adesione della SocietàFIAVET Lazio a Sanimpresa, sempre che detta adesione sia compatibile con il dettato del nuovo CCNL, attualmente in fase di rinnovo, e purché non determini oneri aggiuntivi al “quantum” fissato nel paragrafo successivo del presente articolo. Si conviene, al tempo stesso, sulla necessità di assicurare alla quale l’Azienda versa annualmente un contributostessa FIAVET Lazio adeguata rappresentanza, con pari dignità rispetto alle Organizzazioni già presenti, negli organi della suddetta Cassa. Il dipendente dovrà fornire al Servizio Amministrazione Le parti stesse, peraltro, in considerazione del Personale una autocertificazione attestante lo stato fatto che risulta necessario garantire omogeneità di famiglia contributo alla Cassa fra i vari comparti aderenti a Sanimpresa, concordano sull’opportunità di far coincidere il “quantum” economico relativo alla situazione dei familiari conviventi (definiti all’artquota complessiva annua da versare a Sanimpresa ed al Fondo Est da parte delle aziende iscritte alla Fiavet Lazio con il “quantum” previsto in relazione anche ai comparti aderenti alla suddetta Cassa sanitaria, attualmente fissato in 207,00 euro annue per iscritto. 7 allegato 3). L’assistenza sanitaria per i Funzionari è disciplinata dall’ apposito Accordo Collettivo Nazionale al quale si rimanda, salvo quanto previsto nel presente cia (cfr. allegato 3 D). E’ in facoltà del dipendente aderire all’assicurazione di gruppo per il caso di morte di cui all’allegato 4 del presente contratto. Le prestazioni previste per i casi di premorienza saranno erogate ai soci tramite il Fondo Pensione Dipendenti al quale l’Azienda versa un contributo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dai contratti collettivi in vigore. In caso di cessazione del rapporto di lavoro per morte del dipendente, ad integrazione del trattamento di fine rapporto, l’Azienda erogherà agli aventi diritto, una somma pari ad 1/12 della retribuzione annua lorda – determinata in base ai vecchi criteri di calcolo della ex indennità di anzianità – per il numero di anni intercorrenti tra la data del decesso e raggiungimento dell’età pensionabile. Nel caso di dipendente decedutoInoltre, in presenza considerazione del particolare momento di difficoltà familiarimercato le parti ritengono necessario farsi carico di eventuali situazioni di sofferenza aziendali per le quali, l’Azienda si impegna ad assumere il coniuge o il figlio/unitamente a convivente Sanimpresa, verranno individuati gli opportuni percorsi di adeguamento quali, a titolo meramente esemplificativo e a cariconon esaustivo, in presenza dei requisiti indispensabili all’assunzione. contributo aziendale ai Fondi Pensione : si conviene elevare l’attuale contributo pari al 4,50% dei valori previsti dalla tabella omnicomprensiva del CCNL rateizzazioni, posticipi di categoria (e per i funzionari anche sulla indennità di carica ) come segue : ✓ 2014 : 5,00% ✓ 2015: 5,25% ✓ 2016 : 5,50% ✓ 0.75% della retribuzione annua - determinata ai sensi del punto 7 del regolamento per l’attuazione del trattamento pensionistico complementare di cui all’art. 86 del vigente CCNL -versamento, per coloro che conferiscono,in misura parziale il tfr maturando al fondo pensione aziendale; ✓ 50% del contributo a carico del datore di lavoro per coloro che mantengono in azienda il tfr maturando E’ consentito al dipendente, con fondi propri, di integrare i contributi sopra specificati per un importo in cifra fissa o con l’indicazione di una percentuale rispetto ai medesimi elementi retributivi da comunicare al Servizio Amministrazione del Personale entro il 15 gennaio di ogni anno. Tale importo potrà essere modificato su indicazione del dipendente nel rispetto dei tempi sopra indicati Il dipendente per tale contributo potrà anche attingere al tfr maturato alla data del 31.12.2006. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, il contributo anticipato dall’azienda sulla posizione del dipendente viene recuperato, per i restanti dodicesimi, sull’ammontare delle competenze di fine rapporto. Le Parti concordano inoltre, anche alla luce della crescente importanza della previdenza integrativa come strumento di tutela del reddito nel tempo, che venga erogato a partire dal 1/1/2017 un ulteriore contributo aziendale con le stesse modalità di calcolo indicate al primo punto del medesimo paragrafo, pari allo 0.25%, portando il contributo aziendale al 5.75%ecc.

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Samples: Contratto Integrativo Territoriale Di Lavoro Per Aziende E Dipendenti Del

Assistenza sanitaria. L’assistenza sanitaria E' prevista, a favore dei dipendentilavoratori, alle condizioni ed ai limiti con effetto 01/01/2005, l'introduzione di seguito indicatiprestazioni di assistenza integrativa. Per i lavoratori che aderiranno, è garantita tramite la Cassa di Assistenza Dipendenti della Società, alla quale l’Azienda versa annualmente un contributo. Il dipendente dovrà fornire al Servizio Amministrazione del Personale una autocertificazione attestante lo stato di famiglia relativo alla situazione dei familiari conviventi (definiti all’art. 7 allegato 3). L’assistenza sanitaria per i Funzionari è disciplinata dall’ apposito Accordo Collettivo Nazionale al quale si rimanda, salvo quanto previsto nel presente cia (cfr. allegato 3 D). E’ in facoltà del dipendente aderire all’assicurazione di gruppo per il caso di morte di cui all’allegato 4 del presente contratto. Le prestazioni previste per i casi di premorienza saranno erogate ai soci tramite il Fondo Pensione Dipendenti al quale l’Azienda versa un contributo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dai contratti collettivi in vigore. In caso di cessazione del rapporto di lavoro per morte del dipendente, ad integrazione del trattamento di fine rapporto, l’Azienda erogherà agli aventi diritto, una somma pari ad 1/12 della retribuzione annua lorda – determinata in base ai vecchi criteri di calcolo della ex indennità di anzianità – per il numero di anni intercorrenti tra la data del decesso e raggiungimento dell’età pensionabile. Nel caso di dipendente deceduto, in presenza di difficoltà familiari, l’Azienda si impegna ad assumere il coniuge o il figlio/a convivente e a carico, in presenza dei requisiti indispensabili all’assunzione. contributo aziendale ai Fondi Pensione : si conviene elevare l’attuale contributo pari al 4,50% dei valori previsti dalla tabella omnicomprensiva del CCNL di categoria (e per i funzionari anche sulla indennità di carica ) come segue : ✓ 2014 : 5,00% ✓ 2015: 5,25% ✓ 2016 : 5,50% ✓ 0.75% della retribuzione annua - determinata ai sensi del punto 7 del regolamento per l’attuazione del trattamento pensionistico complementare di cui all’art. 86 del vigente CCNL -, per coloro che conferiscono,in misura parziale il tfr maturando al fondo pensione aziendale; ✓ 50% del contributo costo annuo a carico del datore singolo lavoratore sarà di lavoro Euro 50,00. Al premio per coloro che mantengono in azienda il tfr maturando E’ consentito al dipendente, con fondi propri, di integrare i contributi sopra specificati per un importo in cifra fissa o con l’indicazione di una percentuale rispetto l'estensione della garanzia integrativa sanitaria ai medesimi elementi retributivi da comunicare al Servizio Amministrazione del Personale entro il 15 gennaio di ogni anno. Tale importo potrà essere modificato su indicazione del dipendente nel rispetto dei tempi sopra indicati Il dipendente per tale contributo potrà anche attingere al tfr maturato familiari alla data del 31.12.200601/01/2009 è pari a € 210,00 per il coniuge ed €. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, il contributo anticipato dall’azienda sulla posizione del dipendente viene recuperato, 160,00 per i restanti dodicesimi, sull’ammontare delle competenze di fine rapportofigli L'assistenza sanitaria sarà erogata dalla cassa denominata IPRASS ad adesione volontaria che stipulerà apposita convenzione con la compagnia Unisalute S.p.A.. Le prestazioni sono disciplinate dall'apposito Regolamento allegato. Le Parti concordano inoltrequote delle singole adesioni alla cassa sono a carico delle Aziende. A decorrere dall'1/1/2007 nella polizza sanitaria vengono comprese le visite specialistiche le quali dall'01/01/2009 potranno essere svolte in rete convenzionata senza franchigia e nelle strutture non convenzionate con franchigia 25% minimo € 50,00. Vengono comprese inoltre dall'01/01/2009 le prestazioni per cure dentarie da infortunio massimale € 1.000,00. E' inoltre previsto dall'01/01/2009 l'inserimento di un pacchetto prevenzione senza variazione di premio: tale pacchetto sarà composto dalle prestazioni sottoelencate usufruibili una volta all'anno ed in un'unica soluzione. ✓ Alanina aminotransferasi ALT ✓ Aspartato Aminotransferasi AST ✓ colesterolo HDL ✓ colesterolo totale ✓ creatinina ✓ esame emocromocitometrico e morfologico completo ✓ gamma GT ✓ glicemia ✓ trigliceridi ✓ tempo di tromboplastina parziale (PTT) ✓ tempo di protrombina (PT) ✓ urea ✓ VES ✓ Urine; esame chimico, anche alla luce della crescente importanza della previdenza integrativa come strumento di tutela fisico e microscopico ✓ Feci: Ricerca del reddito nel tempo, che venga erogato sangue occulto Infine con decorrenza 01/01/2009 e fino a partire dal 1/1/2017 un ulteriore contributo aziendale con le stesse modalità di calcolo indicate al primo punto del medesimo paragrafo, pari allo 0.25%, portando il contributo aziendale al 5.75%31/01/2009 si riaprono i termini per l'inserimento dei famigliari nella polizza alle condizioni previste.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assistenza sanitaria. L’assistenza sanitaria dei dipendenti, alle condizioni ed ai limiti di seguito indicati, è garantita tramite la Cassa di Assistenza Dipendenti della Società, alla quale l’Azienda versa annualmente un contributo. Il dipendente dovrà fornire al Servizio Amministrazione del Personale una autocertificazione attestante lo stato di famiglia relativo alla situazione dei familiari conviventi (definiti all’art. 7 allegato 3). L’assistenza sanitaria per i Funzionari è disciplinata dall’ apposito Accordo Collettivo Nazionale al quale si rimanda, salvo quanto previsto nel presente cia (cfr. allegato 3 D). E’ in facoltà del dipendente aderire all’assicurazione di gruppo per il caso di morte di cui all’allegato 4 del presente contratto. Le prestazioni previste per i casi di premorienza saranno erogate ai soci tramite il Fondo Pensione Dipendenti al quale l’Azienda versa un contributo aggiuntivo rispetto In relazione a quanto previsto dai contratti collettivi dall’accordo per l’assistenza sanitaria dei Funzionari delle Imprese Assicuratrici del vigente C.C.N.L. del 17/09/2007, si conviene che, in vigoreaggiunta alle garanzie ivi previste, il Funzionario avrà diritto, senza il pagamento di alcun premio, al rimborso delle spese mediche specialistiche fino alla concorrenza dell’importo di € 700,00= all’anno per nucleo familiare, con uno scoperto del 20%. In caso • Rimborso per occhiali, lenti a contatto, apparecchi acustici e protesi, per anno assicurativo e per nucleo familiare, per un limite massimo di cessazione €500,00=. • Rimborso per visite specialistiche per anno assicurativo e per nucleo familiare, per un limite massimo di € 600,00=. • Rimborso per accertamenti diagnostici, trattamenti fisioterapici, per anno assicurativo e per nucleo familiare, per un limite massimo di € 500,00=. Resta inteso che a tutte le sopraelencate garanzie si applicherà uno scoperto del rapporto 20%. • Rimborso delle spese sostenute per prestazioni odontoiatriche entro i limiti previsti per ciascuna prestazione dalla tabella allegata (all. 2) all’Accordo per l’Assistenza Sanitaria dei Funzionari (C.C.N.L.), con il limite massimo, per anno assicurativo per il complesso delle prestazioni riferite al nucleo familiare di lavoro per morte € 1100,00=; in alternativa, al Funzionario che ne faccia esplicita richiesta all’atto della presentazione della prima notula di rimborso nell’anno, verranno rimborsate, sempre entro il limite di € 1100,00=, le spese effettivamente sostenute con uno scoperto del dipendente, 20%. A fronte delle garanzie di cui sopra il Funzionario verserà un premio di polizza pari a € 275,00= lordi. Le garanzie sono prestate a secondo rischio ad integrazione del trattamento C.C.N.L. Nota a verbale: Le parti si impegnano ad incontrarsi entro la fine del corrente mese di novembre al fine rapporto, l’Azienda erogherà agli aventi diritto, una somma pari ad 1/12 di ridefinire le modalità dell’estensione della retribuzione annua lorda – determinata in base ai vecchi criteri di calcolo della ex indennità di anzianità – copertura integrativa per il numero di anni intercorrenti tra la data del decesso e raggiungimento dell’età pensionabile. Nel caso di dipendente deceduto, in presenza di difficoltà familiari, l’Azienda si impegna ad assumere il coniuge o il figlio/non fiscalmente a convivente e a carico, in presenza dei requisiti indispensabili all’assunzione. contributo aziendale ai Fondi Pensione : si conviene elevare l’attuale contributo pari al 4,50% dei valori previsti dalla tabella omnicomprensiva del CCNL di categoria (e carico anche per i funzionari anche sulla indennità di carica ) così come segue : ✓ 2014 : 5,00% ✓ 2015: 5,25% ✓ 2016 : 5,50% ✓ 0.75% della retribuzione annua - determinata ai sensi previsto dall’art. 34 del punto 7 del regolamento per l’attuazione del trattamento pensionistico complementare di cui all’art. 86 del vigente CCNL -, per coloro che conferiscono,in misura parziale il tfr maturando al fondo pensione aziendale; ✓ 50% del contributo a carico del datore di lavoro per coloro che mantengono in azienda il tfr maturando E’ consentito al dipendente, con fondi propri, di integrare i contributi sopra specificati per un importo in cifra fissa o con l’indicazione di una percentuale rispetto ai medesimi elementi retributivi da comunicare al Servizio Amministrazione del Personale entro il 15 gennaio di ogni anno. Tale importo potrà essere modificato su indicazione del dipendente nel rispetto dei tempi sopra indicati Il dipendente per tale contributo potrà anche attingere al tfr maturato alla data del 31.12.2006. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, il contributo anticipato dall’azienda sulla posizione del dipendente viene recuperato, per i restanti dodicesimi, sull’ammontare delle competenze di fine rapporto. Le Parti concordano inoltre, anche alla luce della crescente importanza della previdenza integrativa come strumento di tutela del reddito nel tempo, che venga erogato a partire dal 1/1/2017 un ulteriore contributo aziendale con le stesse modalità di calcolo indicate al primo punto del medesimo paragrafo, pari allo 0.25%, portando il contributo aziendale al 5.75%presente accordo.

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Samples: Contratto Integrativo Aziendale Carige Vita Nuova s.p.A.