Verifica del possesso dei requisiti Clausole campione

Verifica del possesso dei requisiti. 1. La stazione appaltante verifica l’assenza di motivi di esclusione automatici di cui all’articolo 94 attraverso i documenti contenuti nel fascicolo virtuale dell’operatore economico di cui all’articolo 24.
Verifica del possesso dei requisiti. Il possesso dei requisiti di cui ai punti da 5 a 17 dell'articolo 7.1 (Requisiti delle imprese), di cui ai punti 1 e da 5 a 16 dell'articolo 7.2.1 (Requisiti degli OR aventi natura privata) e di cui ai punti da 1 a 5 dell'articolo 7.2.2 (Requisiti degli OR aventi natura pubblica) è attestato dal richiedente mediante autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, compilando le apposite dichiarazioni contenute nello schema di domanda di cui agli Allegati 1, 1bis e 1ter del presente bando, in relazione a quanto previsto rispettivamente agli articoli 7.1, 7.2.1 e 7.2.2. Al fine di accelerare l’iter istruttorio delle domande di aiuto e di snellire le procedure di erogazione e di controllo, il possesso dei requisiti di cui ai punti 4, 8, 9 e 17 di cui all'articolo 7.1 (Requisiti delle imprese) e di cui ai punti 4, 8 e 9 dell'articolo 7.2.1 (Requisiti degli OR aventi natura privata) può essere attestato da parte di soggetti iscritti nel registro dei revisori legali mediante una relazione tecnica unitamente a un’attestazione rilasciata in forma giurata e con esplicita dichiarazione di responsabilità; sulle relazioni e attestazioni di cui sopra, saranno effettuati controlli annuali a campione, come previsto dall'articolo 19.2. Nel caso in cui il richiedente risulti iscritto nell’elenco delle “Imprese con rating di legalità” (Decreto interministeriale n. 57 del 20/02/2014) non è richiesta la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui ai punti 10, 12, 13 e 14 di cui agli articoli 7.1 e 7.2.1. L’Amministrazione regionale, avvalendosi della società in house Sviluppo Toscana S.p.A. o di ARTEA: • prima dell’approvazione delle graduatorie, procede ai seguenti controlli a pena di inammissibilità11: • verifica d’ufficio del possesso dei requisiti di cui ai punti 1, 2, 3, 4 dell'articolo 7.1 (Requisiti delle imprese) e di cui ai punti 2, 3 e 4 dell'articolo 7.2.1 (Requisiti degli OR aventi natura privata); • controllo effettuato su tutti i soggetti che hanno presentato la domanda di aiuto, riguardante il possesso dei requisiti di cui ai punti, 5, 6 e 7 e da 18 a 24 dell'articolo 7.1 (Requisiti delle imprese), di cui ai punti 1, 5, 6 e 7 e da 17 a 23 dell'articolo 7.2.1
Verifica del possesso dei requisiti. La Regione procede annualmente alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dagli operatori economici al momento dell’iscrizione, su un campione non inferiore al 10%. La Regione effettua comunque idonei controlli ogni qualvolta sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese al momento dell’iscrizione o dell’aggiornamento dei dati. La Regione si riserva altresì la facoltà di richiedere in ogni momento l’invio di autocertificazioni o di altra documentazione comprovante il permanere dei requisiti richiesti per l’iscrizione. Ciascuna Amministrazione aggiudicatrice nell’utilizzo del Mercato elettronico procederà alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dal singolo operatore economico in occasione di ogni procedura, prima di aggiudicare o affidare allo stesso un contratto di fornitura di beni o servizi.
Verifica del possesso dei requisiti. Nei confronti dei concorrenti risultati aggiudicatari la Stazione Appaltante procederà alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario. Tale verifica avverrà, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nel prosieguo, Autorità) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i.; pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass. La documentazione che la Stazione Appaltante andrà a verificare e/o richiedere relativamente ai requisiti di ordine speciale sarà costituita da: - visura del Registro delle Imprese; - a comprova dell’esecuzione delle prestazioni: certificati di regolare esecuzione dei servizi eseguiti, ovvero altra documentazione ritenuta idonea dalla stazione appaltante (copie dei contratti e/o fatture) dai quali si evincano la data e l’importo dei servizi forniti. Qualora la predetta documentazione non venga fornita, ovvero qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, ai sensi dell’art. 94 del codice non si procederà all’aggiudicazione nei confronti del concorrente interessato. La stazione appaltante si riserva la possibilità di condurre autonome indagini per il tramite di opportune banche dati ed elenchi di operatori. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione Appaltante ne dà segnalazione all’ANAC per i provvedimenti di competenza.
Verifica del possesso dei requisiti. Ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionali ed economico- finanziari avviene, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 81 del Codice ed art. 216, comma 13, del medesimo decreto attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’X.X.XX. Pertanto tutti gli interessati a partecipare alla procedura devono iscriversi al sistema AVCPass ed acquisire il PassOE. In caso di malfunzionamento del sistema AVCPass per economicità e semplificazione della procedura si procederà con la verifica d’ufficio presso gli enti certificatori e/o la richiesta di documentazione all’operatore economico. I requisiti previsti da AVCPass devono intendersi riferiti alle corrispondenti disposizioni del Codice, secondo quanto indicato dalla Tabella 2 del Comunicato del Presidente dell’ANAC dell’11 maggio 2016. Si precisa che le verifiche relativa ai requisiti di ordine generale di cui all’art.80 avverranno sull’aggiudicatario e sul concorrente risultato secondo in graduatoria, salva la facoltà della Stazione Appaltante di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti conformemente ai principi di autocertificazione di cui al D.P.R. 445/2000. La Stazione Appaltante potrà invitare gli operatori economici a integrare i certificati richiesti ai sensi degli artt. 86 e 87 del Codice. La Stazione Appaltante si riserva di svolgere le anzidette verifiche in qualunque momento della procedura qualora ritenuto necessario per assicurare il corretto svolgimento della stessa. Ai sensi dell’art. 83, comma 7, del Codice, l’operatore economico dovrà dimostrare il possesso dei requisiti suindicati mediante i mezzi di prova di cui all’art. 86, comma 4 e 5, del Codice. Ai sensi dell’art. 80 comma 12, del Codice, in caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione Appaltante ne dà segnalazione all’X.X.XX. ai fini dell’eventuale iscrizione dell’operatore economico nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, del medesimo articolo 80 del Codice, fino a due anni, decorsi i quali l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. La mancata conferma del possesso dei requisiti autocertificati in sede di offerta comporterà la revoca dell’aggiudicazione, fatto salvo il diritto al risarcimento, di ogni maggiore danno.
Verifica del possesso dei requisiti. Nei confronti del concorrente primo in graduatoria, la Stazione Appaltante procederà alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, nonché di quelli di carattere speciale indicati dal presente disciplinare. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nel prosieguo, Autorità) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass. La documentazione che la Stazione Appaltante andrà a verificare e/o richiedere, tramite AVCPass relativamente ai requisiti di ordine speciale sarà costituita da: - per dimostrare il requisito di cui alla lettera a) del precedente articolo 3, la copia del titolo abilitante alla professione (in assenza di Albi/Ordini Professionali/Registri pubblici) nonché il diploma di specializzazione post lauream in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologi; - per dimostrare il requisito relativo al Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, la documentazione di cui all’art.98 del D.Lgs 81/08; - per dimostrare i requisiti di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo 3, la copia del/dei contratto/contratti da cui si evincano gli incarichi per l’espletamento dei servizi richiesti nel quale siano indicate la categoria e la classe di progettazione, ed in particolare: - nel caso in cui il committente sia o sia stato un soggetto pubblico, i certificati attestanti l’avvenuta esecuzione dei servizi prestati o copia delle fatture relative ai suddetti contratti (indicando, ove disponibile, il CIG del contratto cui si riferiscono, l’oggetto del contratto stesso e il relativo importo, la denominazione del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso, in base all’articolo 9 della deliberazione dell’AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012) nel quale siano indicate la categoria e la classe di progettazione; - nel caso in cui il committente sia o sia stato un soggetto privato, la copia delle ricevute di pagamento
Verifica del possesso dei requisiti. Ai sensi dell’art. 85, comma 5, del Codice dei Contratti, l’Amministrazione può chiedere ai concorrenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti necessari alla comprova dei requisiti di cui agli artt. 2.2, 2.2.1, 2.2.2 e 2.2.3. In ogni caso, l’Amministrazione, ricevuti i verbali della Commissione, procede alla verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di gara ai sensi dell’art. 32, comma 7, e 94 Codice dei Contratti. L’Amministrazione procederà a richiedere ai concorrenti di produrre: - dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di Domanda, relativo alla categoria merceologica, oggetto del presente appalto specifico, per la quale si è concorso; qualora non prodotta in originale, l’attestazione dovrà essere accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 del concorrente; ovvero - copia dei bilanci consuntivi, compresi gli allegati, relativi agli esercizi finanziari di cui al precedente par.

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  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Titolare del trattamento dei dati Titolare del trattamento è la Società Net Insurance S.p.A., con sede legale in via Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 4 – 00000 Xxxx, alla quale l’interessato, anche per il tramite del contraente, ha fornito i propri dati personali.

  • DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE – ESCLUSIONI La Società non indennizza l’Assicurato per i danni:

  • XXXXXXXXXX, Xx frontiere mobili della responsabilità civile, in Riv. crit. dir. priv., 1988, p. 577), osserva che l’unico modo di dare alla fattispecie forma giuridica è di «iscriverla nel cerchio del rapporto obbligatorio», giacché il comportamento del terzo complice diviene rilevante unicamente in concorso con quello del debitore e comunque mai senza che il debitore non adempia. La natura della responsabilità sarebbe contrattuale e rilevante la sola «intenzione prava di nuocere del terzo» stante l’art. 2644 che denota in modo equivoco l’assenza di rilievo del comportamento del terzo che trascrive. La tesi è suggestiva ma una responsabilità contrattuale per un soggetto estraneo al rapporto può suscitare perplessità; la giurisprudenza segue costantemente una tesi diversa. X. Xxxx., 00 agosto 1990, n. 8403, cit., e Cass., 9 gennaio 1997, n. 99, cit., p. 392. Il terzo che coopera all’inadem- pimento illecito, dove la misura della responsabilità non è data dalla culpa in diligentia sancita dall’art. 2043, bensì dalla mala fede» 74 . Resta da precisare come la valutazione di buona o mala fede possa essere utilmente richiamata nel nostro caso. La sola presenza del «fatto contrattuale» non è in grado di discriminare fra un semplice pregiudizio irrilevante e il danno ingiusto che il contraente risente per il contegno di un terzo. Il problema va allora risolto nell’ambito, più vasto, dell’operazione ove il fatto è ricompreso. Nella valutazione delle interferenze e dei limiti alla condotta che si verificano per la presenza di un contratto, quest’ultimo non è altro che una situazione-presupposto per il sorgere di nuove ed eventuali conseguenze giuridiche; per la cui realizzazione entrano in gioco altre norme che assumono come elementi di fatto, appunto, la fattispecie ed i contegni che in concreto determinano il verificarsi delle interferenze. Basta qui osservare che la rilevanza del contratto nei confronti dei terzi è caratterizzata da tre elementi: il titolo, i comportamenti, che nel quadro più ampio dell’operazione giuridica sono riferibili alla sua fase di formazione e di esecuzione, e la norma che attribuisce ad essi delle conseguenze in ordine ai criteri di regolarità dell’azione. Dal confronto fra questi elementi di fatto ed il criterio formale sarà possibile precisare i limiti che gravano sui terzi per la presenza di un atto di autonomia privata. È principio recepito da tempo, nella giurisprudenza teorica e pratica, che i terzi non possono interferire illecitamente nelle posizioni costituitesi in testa ai contraenti per effetto del contratto 75 . Ciò significa che il terzo, a conoscenza di un contratto, si comporta non iure se coopera all’inadempimento e viola così la situazione da esso sorta. Il ricorso alla mala fede è in grado di selezionare un illecito che si caratterizza proprio per l’esistenza di un fatto, il contratto concluso fra altri, e dei contegni che intorno ad esso si svolgono, tutti soggetti alla 74 V. L. XXXXXXX, Sulla natura della responsabilità contrattuale, in Riv. dir. comm., 1956, II, p. 360.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: