Requisiti di ordine speciale Clausole campione

Requisiti di ordine speciale. 3. Per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture le stazioni appaltanti richiedono l’iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato. Per i Servizi di Architettura e Ingegneria ed altri servizi tecnici, le Stazioni appaltanti richiedono l’iscrizione presso i competenti ordini professionali per un’attività pertinente anche se non coincidente con l’oggetto dell’appalto. All’operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato II.11. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell’art. 17, co. 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, ove nominato, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice. 11. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui ai commi 4, 7 e 8, per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale maturato nell’anno precedente a quello di indizione della procedura non superiore al doppio del valore stimato dell’appalto. In caso di procedure di aggiudicazione suddivise in pluralità di lotti, salvo diversa motivata scelta della stazione appaltante, il fatturato è richiesto per ciascun lotto. Le stazioni appaltanti possono, altresì, richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito nel precedente triennio dalla data diindizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati. Nei Servizi di Architettura e Ingegneria ed altri servizi tecnici, i requisiti economico-finanziari sono prioritariamente dimostrati tramite una copertura assicurativa con massimale pari al 10% dell’importo delle opere o, in alternativa, con adeguata motivazione, da un fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando e non superiore al valore stimato dell’appalto, mentr...
Requisiti di ordine speciale. 1. I requisiti di partecipazione riguardano:
Requisiti di ordine speciale. Ai sensi dell’art. 83 del Codice, per partecipare alla presente gara, le imprese concorrenti devono soddisfare i seguenti requisiti: o iscrizione al registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o, per imprese non stabilite in Italia, nel registro professionale o commerciale dello stato estero in cui è stabilita l’impresa. o possesso delle attestazioni SOA per la categoria prevalente e per le categorie a qualifi- cazione obbligatoria, indicate al paragrafo 3) del presente Disciplinare.
Requisiti di ordine speciale capacità tecnica, punto III.2.3), del bando di gara. (articolo 40, comma 1, d.lgs. n. 163 del 2006, art. 61, commi 3 e 4, d.P.R. n. 207 del 2010)
Requisiti di ordine speciale. 1. Sono requisiti di ordine speciale:
Requisiti di ordine speciale. (capacità economico – finanziaria)
Requisiti di ordine speciale. (capacità tecnica - organizzativa)
Requisiti di ordine speciale. Ai sensi degli artt. 84, comma 1, del Codice, degli articoli 60 e 61 e 92 del D.P.R. 207/2010, nonché del D.L. 47/2014 (convertito in legge n. 80/2014) e del D. M. 248/2016, per la partecipazione alle presente procedura è richiesto che gli operatori economici, a pena di esclusione, siano in possesso di attestazione SOA in corso di validità, rilasciata da Società di attestazione regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione nella seguente categoria e classifica, adeguata ai lavori da assumere: