Dichiarazione di conformità Clausole campione

Dichiarazione di conformità. Su richiesta scritta del Cedente, il Concessionario trasmetterà al Cedente una dichiarazione di conformità in cui certifica di rispettare gli obblighi che gli derivano dal presente Contratto.
Dichiarazione di conformità. L'installatore è in ogni caso tenuto al rilascio della dichiarazione di conformità, integrata dagli allegati previsti dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, che va conservata in copia in cantiere. Rischi specifici:
Dichiarazione di conformità. Quando viene riportata sul rapporto di prova una dichiarazione di conformità a una specifica o norma, saranno seguiti i seguenti principi generali: • se la regola decisionale è indicata dalla specifica o norma, la dichiarazione di conformità sarà espressa tenendo conto della regola definita dalla specifica o norma; • se la regola decisionale non è indicata dalla specifica o norma ma è indicata dal cliente ed è considerata appropriata dal laboratorio, la dichiarazione di conformità sarà espressa tenendo conto della regola definita dal cliente; • se la regola decisionale non è indicata né dalla specifica o norma né dal cliente, la dichiarazione di conformità sarà espressa tenendo conto dell’incertezza estesa (U) associata al risultato di prova. La conformità ai requisiti potrà essere dichiarata solo se l’intervallo di incertezza estesa (2U) del risultato sarà compreso nella regione dei valori ammessi (probabilità di falsa accettazione minore di 2,5%). Viceversa, la non conformità ai requisiti potrà essere dichiarata solo se l’intervallo di incertezza estesa (2U) del risultato sarà compreso nella regione dei valori non ammessi (probabilità di falso rifiuto minore di 2,5%). Non sarà possibile stabilire la conformità o la non conformità ai requisiti quando l’intervallo di incertezza estesa (2U) del risultato comprenderà un limite di specifica. Per regola decisionale si intende la regola che descrive in che modo si tiene conto dell’incertezza di misura quando si dichiara la conformità a un requisito specificato.
Dichiarazione di conformità. L’APPALTATORE dichiara di essere in regola, all’atto della firma /accettazione del Contratto / Ordine, e dichiara altresì di impegnarsi a mantenersi in regola per l’intera durata del Contratto / Ordine, con la corresponsione dei trattamenti retributivi e/o contributivi dovuti ai lavoratori, di volta in volta, impegnati nell’esecuzione dei Lavori / Servizi e con le relative coperture assicurative richieste per Legge.
Dichiarazione di conformità. Alla fine dei lavori, in ottemperanza a quanto prescritto dal D.M.37/08 e successive modifiche ed integrazioni, l’Appaltatore dovrà rilasciare la “Dichiarazione di Conformità degli impianti realizzati a regola d’arte” nei modi e nei termini stabiliti per legge.
Dichiarazione di conformità. Per gli edifici civili, al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità (DM 37/08 del 22 Gennaio 2008 Art. 6) che equivale a tutti gli effetti all’omologazione dell’impianto. Fanno eccezione gli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione per i quali l’omologazione è effettuata dall’ASL o dall’ARPA competenti per territorio che effettuano la prima verifica. CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua I conduttori attivi devono essere protetti tramite una delle modalità seguenti: - installazione di dispositivi di protezione da sovraccarichi e cortocircuiti (CEI 64-8 Sez. 434 e Sez. 433) aventi caratteristiche tempo/corrente in accordo con quelle specificate nelle Norme CEI relative ad interruttori automatici e da fusibili di potenza, oppure - utilizzo di un alimentazione non in grado di fornire una corrente superiore a quella sopportabile dal conduttore. I dispositivi che assicurano la protezione sia contro i sovraccarichi sia contro i cortocircuiti sono: - interruttori automatici provvisti di sganciatori di sovracorrente; - interruttori combinati con fusibili; - fusibili.
Dichiarazione di conformità. Il presente dispositivo è conforme alla parte 15 delle regole FCC. Il funzionamento è subordinato alle seguenti due condizioni.
Dichiarazione di conformità. Per gli edifici civili, al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità (DM 37/08 del 22 Gennaio 2008 Art. 6) che equivale a tutti gli effetti all’omologazione dell’impianto. Fanno eccezione gli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione per i quali l’omologazione è effettuata dall’ASL o dall’ARPA competenti per territorio che effettuano la prima verifica.
Dichiarazione di conformità. Al termine dei lavori, contemporaneamente alla presentazione della documentazione as-built sopra illustrata, la Ditta appaltatrice dovrà presentare la Dichiarazione di Conformità degli impianti eseguiti. La Dichiarazione di Conformità dovrà essere redatta sul modello approvato dal Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato e dovrà essere rilasciata secondo le regole fissate dal D.M. n. 37/2008 s.m.i. Si fa presente che, in assenza di quanto prima indicato, non si potrà procedere alla liquidazione dei lavori. La dichiarazione dovrà essere completa di tutti gli allegati obbligatori, ed in particolare, oltre a quanto già citato, del resoconto delle verifiche iniziali eseguite secondo le prescrizioni CEI.
Dichiarazione di conformità. Il Fornitore dichiara che le merci oggetto di fornitura sono conformi e corrispondenti a tutti i requisiti previsti dalla normativa tecnica di riferimento e si obbliga a presentare al personale incaricato sia le dichiarazioni di conformità sia le schede tecniche di sicurezza. Holcim, senza assunzione alcuna di responsabilità, in caso di violazione da parte del fornitore del presente articolo si riserva ex art. 1456 c.c. la facoltà di risolvere il presente contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni. Salvo diverso specifico accordo scritto, la consegna dei prodotti ordinati, ai fini dell’accertamento dei termini di consegna e del trasferimento del rischio dal fornitore all’acquirente, ha luogo all’atto della consegna del prodotto presso i magazzini, i cantieri o gli stabilimenti di destinazione, e ciò anche nel caso in cui le spese di trasporto siano a carico dell’acquirente. Nel caso di impianti che richiedono il montaggio a cura del fornitore, la consegna avviene dopo il collaudo dell’impianto stesso. Il fornitore garantisce che la quantità di merce consegnata corrisponde a quanto indicato nell’ordine. Saranno considerati probanti e definitivi i dati quantitativi riscontrati al controllo dell’acquirente per la merce giunta a destinazione. Qualora i quantitativi di merce consegnata non risultassero conformi al pattuito l’acquirente potrà, a sua scelta: