Controllo contabile Clausole campione

Controllo contabile. 9.1 Le Parti devono operare in modo che tutte le scritture (fatture, addebiti, accrediti, rendiconti, ecc.) emesse ed inviate reciprocamente riflettano in modo completo ed accurato le attività e le operazioni eseguite, ai fini di una corretta registrazione delle stesse.
Controllo contabile. 1. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti verifica:
Controllo contabile. 1. Il controllo contabile è esercitato, a scelta dell'assemblea dei soci, salvo quanto è stabilito dall'articolo 2409-bis, comma 2, c.c. da un revisore contabi- le o da una società di revisione.
Controllo contabile. 1. Il controllo contabile nei confronti di Xxxxxxxx Acque S.p.A. viene effettuato nel rispetto delle modalità previste dalla specifica normativa applicabile alla Società. Ai fini previsti dall’art. 4, una copia della relazione sul bilancio prevista dall’art. 2409 ter comma 2°, del c.c., viene trasmessa all’assemblea di coordinamento intercomunale al momento del deposito della relazione stessa presso la sede della società a norma di legge.
Controllo contabile. 1. Il controllo contabile nei confronti della società viene effettuato nel rispetto delle modalità previste dalla specifica normativa applicabile allasocietà.
Controllo contabile. Il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il controllo contabile è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili, la quale, limitatamente a tali incarichi, è soggetta alla disciplina dell'attività di revisione prevista per le società emittenti di azioni quotate in mercati regolamentati ed alla vigilanza della Commissione nazionale per le società e la borsa. Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.
Controllo contabile. Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile, o da una società di revisione, ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ. Il controllo contabile può essere attribuito al Collegio sindacale se istituito.
Controllo contabile. Il controllo contabile di cui all'art. 2409 bis del codice civile può essere affidato ad un revisione contabile o ad una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. L'incarico ha durata triennale.
Controllo contabile. Il controllo contabile sulla società è esercitato da PricewaterhouseCoopers S.p.A., società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili. b.2.6 Sintetica descrizione del gruppo che fa capo all’EMITTENTE BENI STABILI è nata dall’evoluzione dell’Istituto Romano dei Beni Stabili S.p.A., costituito nel 1904 e successivamente incorporato nella Bastogi IRBS S.p.A., società quotata alla Borsa Valori di Milano facente capo al gruppo Romagnoli. Il patrimonio immobiliare proveniente dall’Istituto Romano dei Beni Stabili S.p.A. è stato in seguito trasferito alla SACIP Società Anonima Commerciale Padovana S.p.A. - costituita nel 1940 e acquisita dal gruppo Romagnoli nel 1986 - che nel 1987 ha assunto la denominazione di Beni Stabili S.p.A.. Nel 1990 il gruppo Romagnoli ha ceduto il controllo di BENI STABILI alla Unione Operatori Holding S.p.A. facente capo ad una pluralità di imprenditori italiani e ad alcuni partner finanziari. Nel 1996 BENI STABILI è entrata a far parte del gruppo Sanpaolo IMI che ne ha acquistato progressivamente circa il 100% del capitale sociale. Nel 1999, nell’ambito di un piano di riorganizzazione societaria, il gruppo Sanpaolo IMI ha proceduto ad una scissione parziale di un proprio compendio patrimoniale (costituto principalmente da immobili) a favore della stessa BENI STABILI e alla successiva quotazione delle azioni presso la Borsa di Milano con decorrenza 2 novembre 1999. Come già indicato nel precedente Paragrafo b.1.8, nel giugno 2001, si è registrato un cambiamento significativo nella compagine azionaria di BENI STABILI, con l’ingresso nel capitale sociale di CFI, che ha acquistato una partecipazione pari a circa il 29%. A seguito dell’acquisizione del controllo totalitario in CFI e dell’acquisto sul mercato dei blocchi in data 6 settembre 2004 del 3,51% delle azioni BENI STABILI da parte di LEONARDO, la stessa risulta, al momento attuale, l’azionista di riferimento del gruppo BENI STABILI con una partecipazione complessiva, diretta e indiretta, del 32,97% del capitale sociale della stessa. Di seguito è riportata una rappresentazione grafica della struttura del gruppo che fa capo all’EMITTENTE al 15 settembre 2004. SVILUPPI TURISTICI S.p.A. 33,2% XXXX XXXXXXXXXX 72 66,8% S.p.A. b.2.7 Attività del gruppo che fa capo all’EMITTENTE BENI STABILI è una società immobiliare attiva principalmente sul mercato italiano, nel segmento degli immobili direzionali/commerciali, con un organico, a fine giugno 2004, formato da 97 dipendenti....
Controllo contabile. La Ditta, ai fini della verifica contabile, provvederà alla registrazione dei dati rilevati dai Riepiloghi dei Documenti Contabili, dalle distinte contabili presentate dalle farmacie del territorio e dalle Fatture DPC o quant’altro previsto dalle norme vigenti e/o disposizioni aziendali. Nell’effettuare la registrazione delle distinte mazzetta, e quindi delle ricette, la ditta aggiudicataria dovrà, senza altra modalità operativa, attenersi scrupolosamente alla classificazione adottata dalle farmacie in fase di tariffazione. La ditta dovrà fornire un tabulato di riepilogo contabile di ogni Farmacia per ogni mazzetta riproducente lo schema adottato dalle farmacie, con l'indicazione di ogni dato identificativo della farmacia e di ogni dato contabile previsto dalle norme in vigore. La ditta dovrà elaborare tabulati riepilogativi contenenti tutti i dati contabili e/o identificativi della farmacia e/o quant’altro richiesto, previsti da accordi e/o altre modalità di erogazione dei farmaci (DPC ecc.) Per ulteriori informazioni sulla reportistica da produrre fare riferimento al paragrafo 4.7.