Rapporto a tempo parziale Clausole campione

Rapporto a tempo parziale. L’instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano indicati i seguenti elementi:
Rapporto a tempo parziale. (Vedi accordo di rinnovo in nota)
Rapporto a tempo parziale. 1. Il contratto di lavoro a tempo parziale deve, ai fini della prova, essere stipulato in forma scritta.
Rapporto a tempo parziale. Art. 26 - Lavoro supplementare.
Rapporto a tempo parziale. Norma transitoria
Rapporto a tempo parziale. Il contratto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta. Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno. Il trattamento economico e normativo del lavoratore a tempo parziale è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa, rispetto a quello dei dipendenti dello stesso livello contrattuale che effettuano l’orario normale di lavoro. Sono fatti salvi eventuali accordi aziendali realizzati sulla materia. Xxxxx restando che la prestazione lavorativa con orario giornaliero fino a 4 ore non potrà essere frazionata nella stessa giornata, salvo espressa richiesta del lavoratore, le modalità di svolgimento della prestazione individuale, saranno fissate, tra l’impresa e il lavoratore, di norma, entro i seguenti limiti (minimi):  20 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale;  80 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile;  600 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale. Potranno essere stipulati contratti di lavoro a tempo parziale indeterminato ed anche a termine della durata di 8 ore settimanali per la giornata di sabato o, qualora previsto dalla contrattazione collettiva aziendale, in altro giorno della settimana e fino a 16 ore, per le giornate festive e quelle precedenti le festività, a cui potranno accedere studenti, donne e/o lavoratori anche occupati a tempo parziale presso altro datore di lavoro. In relazione alle specifiche realtà territoriali ed aziendali ed alle particolari condizioni dei lavoratori, al secondo livello di contrattazione potranno essere raggiunte intese diverse in merito a quanto previsto in materia di durata della prestazione.
Rapporto a tempo parziale. Ai sensi del D.Lgs. n. 61/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, l'instaurazione del rapporto a tempo parziale, dovrà risultare da atto scritto nel quale siano indicati:
Rapporto a tempo parziale. Così come disciplinato dall'art. 5 della Legge 863/84, il contratto di lavoro a tempo parziale deve stipularsi per iscritto. Nel contratto dovrà essere indicato:
Rapporto a tempo parziale. Le parti, ritenendo che il rapporto di lavoro a tempo parziale possa essere considerato mezzo idoneo ad agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, nell'intento di garantire ai lavoratori a tempo parziale un corretto ed equo regime normativo, concordano nel merito quanto segue. Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente contratto. Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la funzione di consentire il raccordo fra i flussi di attività dello studio con la composizione dell'organico oltreché come risposta a esigenze dei lavoratori anche già occupati. L'instaurazione del rapporto a tempo parziale sarà fissata tra datore di lavoro e lavoratore e dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano indicati:
Rapporto a tempo parziale. Con riferimento a quanto previsto dall’art. 72, terzo comma, del vigente C.C.N.L. per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi stipulato in data 30 marzo 2015 da Confcommercio Imprese per l'Italia, Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL le parti, al fine di favorire la regolare occupabilità e fornire una risposta contrattuale adeguata a specifiche realtà territoriali ed aziendali ed alle particolari condizioni dei lavoratori, potranno realizzare intese diverse in merito a quanto previsto in materia di durata della prestazione dei rapporti di lavoro a tempo parziale dal predetto art. 72 C.C.N.L. Tali intese avranno a riferimento, in ordine alle fattispecie da disciplinare, specifiche linee guida preventivamente individuate esclusivamente a livello provinciale dalle parti che sottoscrivono il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro. Le Parti concordano che la Commissione Paritetica Provinciale dell’Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona avrà il compito di verificare, tramite apposito parere di conformità, la rispondenza tra la regolamentazione specifica richiesta e le suddette linee guida. Il presente articolo potrà essere applicato unicamente dalle aziende che applicano integralmente il C.C.N.L. per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi stipulato in data 30 marzo 2015 da Confcommercio Imprese per l'Italia, Filcams CGIL, Fisascat CISL, Uiltucs UIL, gli Accordi Integrativi Provinciali vigenti per la provincia di Verona e che risultino in regola con il versamento dei contributi previsti dal presente accordo a favore dell’Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona.