Soci rilevanti Clausole campione

Soci rilevanti. Alla Data del Documento di Offerta, sulla base delle informazioni pubblicate dall’Emittente, l’azionariato dell’Emittente è composto come segue: Azionista rilevante Azioni detenute % capitale sociale detenuta OH S.p.A. 4.058.371 36,29% WPP Dotcom Holdings (Fourteen) LLC 3.353.103 29,98% Centro Studi S.r.l. 1.018.325 9,11% Xxxxx Xxxxxxx 503.573 4,50% Framont & Partners Management LTD 484.865 4,33% Flottante 1.764.078 15,79% Fonte: Resoconto intermedio sulla gestione al 31 marzo 2018 di FullSix S.p.A. Si segnala che nel resoconto sulla gestione dal quale sono tratte le informazioni è riportata una partecipazione WPP Dotcom Holdings (Fourteen) LLC pari a 26,21% ed in nota viene segnalato che detta partecipazione risultante dalla certificazione fornita dell’intermediario incaricato e depositata dal socio in occasione della assemblea dei soci del 27 aprile 2017 è pari a 29,98%. Inoltre, la partecipazione in Centro Studi viene erroneamente riportata come pari al 9,06%. Conseguentemente, il Flottante è indicato come pari a 19,59%.
Soci rilevanti. Alla Data del Documento di Offerta, sulla base delle informazioni rese note ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del TUF, oltre all’Offerente, che detiene l'80,883% del capitale sociale dell’Emittente alla Data del Documento di Offerta, non si rilevano azionisti che detengono partecipazioni rilevanti del capitale sociale dell’Emittente. Si precisa che le informazioni di cui sopra sono tratte dal sito xxx.xxxxxx.xx e derivano dalle comunicazioni rese dagli azionisti ai sensi dell’articolo 120 del TUF: pertanto, come ivi precisato, le percentuali potrebbero non risultare in linea con dati elaborati e resi pubblici da fonti diverse, ove la variazione della partecipazione non avesse comportato obblighi di comunicazione in capo agli azionisti. Si ricorda, inoltre, che, alla Data del Documento di Offerta, in seguito all’Acquisizione della Partecipazione Iniziale in esecuzione delle previsioni di cui al Contratto di Compravendita ed all’acquisto della Partecipazione Ulteriore, l’Offerente esercita il controllo diretto di diritto sull’Emittente ai sensi dell’articolo 93 del TUF. Si ricorda che l’Offerente è indirettamente controllato da Playtech PLC. Nessun soggetto esercita il controllo su Playtech PLC ai sensi dell’articolo 93 del TUF.
Soci rilevanti. A pag. 38 del Documento di Offerta, al termine della voce “Patto Parasociale B” dell’elenco puntato del paragrafo B.2.3 “Soci rilevanti”, sono aggiunti i seguenti capoversi
Soci rilevanti. Alla data di approvazione del presente Prospetto Informativo l’elenco nominativo degli azionisti che partecipano direttamente o indirettamente al capitale sociale di Fullsix S.p.A. in misura superiore al 2% è il seguente: Dichiarante Azionista diretto Nazionalità X. Xxxxxx % su Capitale Ordinario - da annotazione a Libro dei Soci - % da comunicazione Consob XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX SRL ITALIANA 5.108.914 45,687 45,687 XXXXXXX XXXXX ITALIANA 403.573 3,609 3,609 49,296 49,296 WPP DOTCOM HOLDINGS FOURTENN LCC WPP DOTCOM HOLDINGS FOURTEEN LCC STATUNITENSE 3.353.103 29,986 26,216 Il Gruppo FullSix è attivo nel settore del business digitale, dei servizi per la telefonia mobile, nella progettazione di soluzioni per i mercati della Sicurezza Fisica e della Protezione delle infrastrutture critiche e nelle attività di consulenza e assistenza hardware, assistenza software e di contact center Per quanto concerne il settore "digitale" le società del Gruppo offrono servizi ad alto valore aggiunto nell’abilitazione tecnologica al marketing relazionale ed interattivo, alla comunicazione digitale, alla progettazione, pianificazione e omologazione di reti e terminali “mobile” e alla produzione di video e contenuti televisivi. Nel marketing digitale i servizi offerti dal Gruppo FullSix coprono tutta la catena del valore, dall’ideazione dei progetti sino alla loro applicazione nei diversi canali commerciali, alla misurazione delle performance e del ritorno degli investimenti effettuati, integrando tutte le competenze necessarie: skills consulenziali, know-how tecnologico, competenze ed esperienza in ambito marketing e creatività. In tale segmento di offerta FullSix opera come agenzia di comunicazione digitale, che fa della creatività e dell’innovazione i propri punti di forza. Le attività del Gruppo sono altamente sinergiche con l’attività dell’Emittente. FullSix, infatti, mediante l’Operazione conta tra l’altro di sfruttare a vantaggio di tutto il Gruppo le possibili sinergie, ampliando l’offerta e la platea di clienti. Di seguito una rappresentazione grafica del Gruppo FullSix a seguito della Operazione: FullSix S.p.A. La società Offerente è attualmente amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 membri che durerà in carica sino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017: NOME CARICA Xxxxx Xxxxxxx Presidente del Consiglio di Amministrazione Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Amministratore Delegato Xxxxxxx Xxxxxxxxx(1) (2) Consiglie...
Soci rilevanti. Si segnala che, secondo quanto risulta dalle comunicazioni effettuate ai sensi dell’art. 120, comma 2, del TUF, alla data del Documento di Offerta, gli azionisti che sono titolari di azioni Guala Closures con diritto di voto in misura pari o superiore al 3% sono indicati nella tabella di seguito. Si precisa che le relative percentuali sono state calcolate sulla base delle comunicazioni effettuate ai sensi dell’art. 120, comma 2, del TUF, ma tenendo conto della conversione delle n. 812.500 Azioni C in n. n. 3.656.250 Azioni A, avvenuta nei quindici giorni successivi alla Comunicazione ex art. 102 TUF. Si precisa che le n. n. 3.656.250 Azioni A derivanti dalla conversione delle Azioni C sono oggetto dell’Impegno di Adesione. Dichiarante Azionista diretto % del capitale sociale % dei diritti di voto Investindustrial Advisors Limited (4) Special Packaging Solutions Investments S.à r.l. 47,829% (ovvero 53,050% computando le Azioni A oggetto dell’Impegno di Adesione in capo all’Offerente) 42,573% (ovvero 47,221% computando le Azioni A oggetto di Adesione in capo all’Offerente) Xxxxx Xxxxxxxxxx GCL Holdings S.à r.l. 13,661% 23,148% (5) Peninsula Capital II S.a r.l. PII G SARL 9,444% 8,406% Space Holding S.r.l. Space Holding S.r.l. 4,92% (ovvero 0% computando le Azioni A oggetto dell’Impegno di Adesione in capo all’Offerente) 4,38% (ovvero 0% computando le Azioni A oggetto dell’Impegno di Adesione in capo all’Offerente) Mercato -- 24,145% (ovvero 23,845% computando le Azioni A oggetto dell’Impegno di Adesione in capo all’Offerente) 21,493% (ovvero 21,225% computando le Azioni A oggetto dell’Impegno di Adesione in capo all’Offerente) Alla Data del Documento di Offerta, per quanto a conoscenza dell’Offerente, non sussistono patti parasociali rilevanti ai sensi dell’art. 122 del TUF aventi ad oggetto l’Emittente diversi da quelli di seguito indicati.
Soci rilevanti. Alla Data del Documento Informativo Ticket Holding esercita il controllo di diritto sull'Emittente ai sensi dell'art. 93 del TUF. Nessun soggetto controlla Ticket Holding ai sensi dell'art. 93 del TUF. Alla Data del Documento Informativo, non esistono altri soggetti che (in aggiunta a Time for Ticket e a Ticket Holding) risultano detenere, direttamente o indirettamente, partecipazioni rilevanti del capitale sociale dell'Emittente. Alla Data del Documento Informativo risulta pubblicato con riferimento all'Emittente, ai sensi dell'art. 122 del TUF, il Patto Parasociale. Si segnala che il Patto Parasociale, in particolare, prevede che in qualsiasi momento successivo alla data di sottoscrizione del Patto Parasociale, ove richiesto da Bravo Capital Partners, gli altri Soci dovranno far sì (a) che fino a due amministratori di Best Union si dimettano o cessino altrimenti dalle proprie rispettive cariche, con effetto dalla data della richiesta da parte di Bravo Capital Partners; e (b) che il consiglio di amministrazione dell'Emittente sostituisca gli amministratori dimissionari, cooptando uno o due (a seconda del caso) nuovi amministratori, come indicato da Bravo Capital Partners. Il Patto Parasociale prevede altresì che in qualsiasi momento successivo alla data di regolamento dell'Offerta 2017, ove richiesto per iscritto da Bravo Capital Partners, gli altri Soci
Soci rilevanti. Alla Data del Documento di Offerta, sulla base delle comunicazioni ai sensi dell’art. 120, comma 2, del TUF, i seguenti soggetti risultano detenere, direttamente o indirettamente, partecipazioni superiori al 2% del capitale sociale dell’Emittente (fonte xxx.xxxxxx.xx): Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx* 60,985 Xxxxx Xxxxxx** 3,960 Xxxxxxx Xxxxxxx*** 2,490 Alla Data del Documento di Offerta, con riferimento alle pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi dell’art. 122 del Testo Unico della Finanza inerenti Camfin (o sue controllanti) risultano in essere i seguenti accordi: - il Patto Parasociale stipulato il 4 giugno 2013 tra MTP, MTPP, GPI, NP, Lauro 54, Intesa e UniCredit, il quale ha per oggetto, in particolare, il regime di circolazione delle azioni dell’Offerente, di Camfin e di Pirelli, nonché disposizioni relative alla governance dell’Offerente, dell’Emittente nonché, per alcuni profili e nei limiti consentiti dal regime giuridico e dalla natura della partecipata, di Pirelli. In relazione al Patto Parasociale si veda anche quanto indicato nel Paragrafo B.1.5 nonché nel Paragrafo G.2. L’estratto del Patto Parasociale pubblicato ai sensi dell’art. 122 del TUF è allegato al Documento di Offerta quale Appendice M.2; - il Contratto Put e Call sottoscritto in data 5 giugno 2013 tra MTP, da una parte, e il Dott. Xxxxxxx Xxxxxxx e la società dallo stesso controllata CMC, dall’altra. Il Contratto Put e Call prevede un’opzione di acquisto in favore di MTP e un’opzione di vendita in favore del Dott. Xxxxxxx Xxxxxxx e CMC aventi ad oggetto le partecipazioni da questi ultimi detenute nell’Emittente, pari complessivamente a circa il 2,49% del capitale sociale di Camfin, nonché impegni da parte del Dott. Xxxxxxx Xxxxxxx e CMC di lock-up e (salvo il preventivo consenso scritto di MTP) di non adesione ad offerte pubbliche di acquisto o di scambio sulle azioni dell’Emittente fino al 31 dicembre 2013. In relazione al Contratto Put e Call si veda anche il successivo Paragrafo C.1. L’estratto del Contratto Put e Call pubblicato ai sensi dell’art. 122 del TUF è allegato al Documento di Offerta quale Appendice M.3; - un patto parasociale stipulato in data 15 gennaio 2013 tra Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Rottapharm S.p.A. e Xxxxxxx Xxxx della Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx avente ad oggetto la disciplina di alcuni specifici aspetti concernenti la loro partecipazione in MTP, con particolare riferimento alla governance e al trasferimento delle azioni di quest’ultima. L’estratto del patto parasocia...
Soci rilevanti. Si segnala che, secondo quanto risulta dalle comunicazioni effettuate ai sensi dell’art. 120, comma 2, del TUF, alla data del Documento di Offerta, gli azionisti che sono titolari di azioni Guala Closures con diritto di voto in misura pari o superiore al 3% sono i seguenti: Xxxxx Xxxxxxxxxx GCL HOLDINGS SCA 24,276% (1) Peninsula Capital II S.a r.l. PII G SARL 8,816% Amber Capital UK LLP Amber Capital UK LLP 6,433% Alantra EQMC Asset Management SGIIC, SA Alantra EQMC Asset Management SGIIC, SA 5,911% Xxxxxxxx del Xxxxxxx Xxxxxx SARL 3,999% Investindustrial Advisors Limited Special Packaging Solutions Investments S.à r.l. 3,596% Space Holding S.r.l. Space Holding S.r.l. 3,138% Mercato -- 43,831% Alla Data del Documento di Offerta, per quanto a conoscenza dell’Offerente, non sussistono patti parasociali rilevanti ai sensi dell’art. 122 del TUF aventi ad oggetto l’Emittente. Per quanto a conoscenza dell’Offerente, non vi sono soggetti che esercitano il controllo sull’Emittente ai sensi dell’art. 93 del TUF.

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  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Titolare del trattamento dei dati Titolare del trattamento è la Società Net Insurance S.p.A., con sede legale in via Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 4 – 00000 Xxxx, alla quale l’interessato, anche per il tramite del contraente, ha fornito i propri dati personali.

  • DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE – ESCLUSIONI La Società non indennizza l’Assicurato per i danni:

  • XXXXXXXXXX, Xx frontiere mobili della responsabilità civile, in Riv. crit. dir. priv., 1988, p. 577), osserva che l’unico modo di dare alla fattispecie forma giuridica è di «iscriverla nel cerchio del rapporto obbligatorio», giacché il comportamento del terzo complice diviene rilevante unicamente in concorso con quello del debitore e comunque mai senza che il debitore non adempia. La natura della responsabilità sarebbe contrattuale e rilevante la sola «intenzione prava di nuocere del terzo» stante l’art. 2644 che denota in modo equivoco l’assenza di rilievo del comportamento del terzo che trascrive. La tesi è suggestiva ma una responsabilità contrattuale per un soggetto estraneo al rapporto può suscitare perplessità; la giurisprudenza segue costantemente una tesi diversa. X. Xxxx., 00 agosto 1990, n. 8403, cit., e Cass., 9 gennaio 1997, n. 99, cit., p. 392. Il terzo che coopera all’inadem- pimento illecito, dove la misura della responsabilità non è data dalla culpa in diligentia sancita dall’art. 2043, bensì dalla mala fede» 74 . Resta da precisare come la valutazione di buona o mala fede possa essere utilmente richiamata nel nostro caso. La sola presenza del «fatto contrattuale» non è in grado di discriminare fra un semplice pregiudizio irrilevante e il danno ingiusto che il contraente risente per il contegno di un terzo. Il problema va allora risolto nell’ambito, più vasto, dell’operazione ove il fatto è ricompreso. Nella valutazione delle interferenze e dei limiti alla condotta che si verificano per la presenza di un contratto, quest’ultimo non è altro che una situazione-presupposto per il sorgere di nuove ed eventuali conseguenze giuridiche; per la cui realizzazione entrano in gioco altre norme che assumono come elementi di fatto, appunto, la fattispecie ed i contegni che in concreto determinano il verificarsi delle interferenze. Basta qui osservare che la rilevanza del contratto nei confronti dei terzi è caratterizzata da tre elementi: il titolo, i comportamenti, che nel quadro più ampio dell’operazione giuridica sono riferibili alla sua fase di formazione e di esecuzione, e la norma che attribuisce ad essi delle conseguenze in ordine ai criteri di regolarità dell’azione. Dal confronto fra questi elementi di fatto ed il criterio formale sarà possibile precisare i limiti che gravano sui terzi per la presenza di un atto di autonomia privata. È principio recepito da tempo, nella giurisprudenza teorica e pratica, che i terzi non possono interferire illecitamente nelle posizioni costituitesi in testa ai contraenti per effetto del contratto 75 . Ciò significa che il terzo, a conoscenza di un contratto, si comporta non iure se coopera all’inadempimento e viola così la situazione da esso sorta. Il ricorso alla mala fede è in grado di selezionare un illecito che si caratterizza proprio per l’esistenza di un fatto, il contratto concluso fra altri, e dei contegni che intorno ad esso si svolgono, tutti soggetti alla 74 V. L. XXXXXXX, Sulla natura della responsabilità contrattuale, in Riv. dir. comm., 1956, II, p. 360.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: