Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Clausole campione

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 4, del D.L. n. 76 del 16.7.2020, convertito in Legge n. 120 dell’11.9.2020, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx. Professore Ordinario di Bioingegneria Industriale al Politecnico di Milano dove è Prorettore Vicario del Polo regionale di Lecco. Dal 2001 al 2006 è stato Delegato del Rettore per il Trasferimento Tecnologico, Coordinatore del Network per la Valorizzazione della Ricerca Universitaria, membro di ProTon Europe. Il suo impegno nel settore della valorizzazione della ricerca è stata caratterizzato numerose attività nell’ambito delle strategie per la gestione della proprietà industriale, in quello della generazione di spin off accademici e nella gestione dei rapporti con l’industria Avvocato presso lo studio legale Xxxxxxxx-Travostino , si occupa - per clienti italiani e esteri - principalmente di negoziazione e redazione di contratti in materia di diritto commerciale e della proprietà intellettuale, operazioni societarie straordinarie, appalti pubblici ed e-public procurement, progetti information technology, sistemi informatizzati e piattaforme di e-procurement, licenze open content, implementazione della normativa comunitaria nei Paesi candidati all’ingresso dell’unione, gestione del contenzioso (giudiziale e arbritrale).
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx. Il Responsabile del Procedimento
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx. L’obbligazione del professionista intellettuale tra regole deontologiche, negoziali e legali, Padova, 2008, p. 7, 17 ss. riservato allo Stato (che opera essenzialmente attraverso la regolamentazione dell’accesso e la vigilanza sugli ordini, i quali a loro volta esercitano la vigilanza delegata ma anche autonoma sugli iscritti), ma che affida a certe professioni intellettuali ruoli di supplenza inquadrabili ormai a pieno titolo nel principio di sussidiarietà. Il riferimento a questo riguardo va alla recente intro- duzione della “negoziazione assistita” degli avvocati 27, diversa dalle più antiche forme dei rap- porti di servizi onorari con lo Stato. Lungo questo crinale, la disputa ancora aperta sulla soluzione al quesito se gli artt. 2229 ss. c.c. regolamentino il contratto d’opera intellettuale oppure disciplinino l’attività appare forse un dilemma non così tragico, che si spiega con una doppia causale: una più antica, che riposa nella diversa logica del libro quinto del codice, proteso proprio a guardare al dinamismo della presta- zione lavorativa più che alla staticità delle formule definitorie del contratto e una più moderna o almeno di recente riscoperta, che può essere ravvisata nel segno ante litteram di quella che oggi siamo soliti definire “procedimentalizzazione” del contratto 28. Nella disciplina delle professioni regolamentate la procedimentalizzazione è così forte che l’esecuzione del contratto all’esterno funzionalizza questa attività, la quale in alcuni casi diventa addirittura “ministero” (per tutti, quello di difensore). Nei rapporti interni tra il professionista e il cliente, la procedimentalizzazione assume un altro risvolto peculiare, che si lega al carattere di sapere tecnico proprio della prestazione e che, anzitutto, rende sempre più spiccato il passaggio dall’attuazione del rapporto al rispetto dei diversi protocolli, diversamente configurati per le singole professioni, a partire da quella medica, che ha conosciuto normativamente il confronto con standard operativi predefiniti 29. In questa direzione un risvolto rinnovato è generato, per la professione forense, dal tema del- la “competenza specializzata”. È noto che il nuovo codice deontologico forense (art. 12) fa di- vieto all’avvocato di accettare incarichi che “sappia di non potere svolgere con adeguata compe- tenza”, aggiungendo che l’accettazione di un determinato incarico fa presumere la competenza a realizzarlo, affidando così all’autovalutazione del professionista la determ...
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx. 00 ART. 23 RECLAMI 15
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx. 31/ 3/52 (TO) DA CNTF016015- BRA - "XXXXXXX XXXXXXX" (BRA) A CNTD01601V- BRA "E. GUALA" (BRA) SEZ. ASSOCIATA DI BRA CON CNTF016015- BRA - "XXXXXXX XXXXXXX" (BRA) PRECEDENZA: TRASFERITO D'UFFICIO NEL COMUNE PUNTI 217
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx. La Regione Piemonte in applicazione della giurisprudenza Deggendorf, richiede la sottoscrizione della dichiarazione di atto notorio sulla regolarità rispetto al d.p.c.m. 23/05/2007 relativo agli aiuti individuati quali illegali e incompatibili dalla Commissione europea ivi prevista. Modello 7.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx. 1. Il Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx di previsione è redatto in coerenza con il Piano Programma e ha durata triennale.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx. Profilo Professionale
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx. La procreazione medicalmente assistita, Milano, 2004, 30 -31 in cui si evidenzia che le parole infertilità e sterilità riguardano due diversi ambiti: la prima “consiste nell’incapacità di uno dei coniugi (o di entrambi) alla riproduzione per una serie di numerosi fattori”; la seconda “è ravvisabile invece quando si riscontri una incompatibilità tra i due soggetti, che potrebbero di per sé non essere sterili”. devono essere certificate da atto medico, attraverso accertamenti presso strutture pubbliche o autorizzate. Sia la sterilità che l’infertilità rientrano nell’ambito delle malattie(10) quando si considera il concetto “salute” in modo ampio, come già si evince nell’importante definizione dell’art.1 dell’atto costitutivo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) del 1948, la salute è “uno stato di completo benessere fisico, mentale, sociale e spiritua- le e non semplicemente assenza dello stato di malattia o di infermità” (11) . Si può evincere da queste parole l’importanza del benessere dell’individuo in quanto persona e non in quanto soggetto malato. La salute deve essere intesa non in senso oggettivo come assenza di malattia valutabile scienti- ficamente, ma in senso soggettivo come una condizione dell’uomo che si può valutare secondo l’esperienza individuale. La salute deve essere considera- ta anche in base ai valori culturali, familiari all’interno dei quali si realiz- za il benessere della persona. Anche la giurisprudenza è d’accordo nel ve- dere la salute dal punto di vista psichico(12) ed alla qualità della vita che ciascuno vuole per sé. Inoltre c’è da evidenziare che il diritto alla procrea- zione (13) è in coerenza con i principi presenti nella Convenzione di Xxxxxx del 4 aprile 1997 (14) e nella Carta di Nizza(15) e non deve essere inteso come il soddisfacimento di un proprio interesse prettamente egoistico e quindi generare sempre e con qualunque modalità, a conferma di ciò la legge del 2004 n. 40 all’art. 6, 1 comma fissa che il medico deve informare la coppia della possibilità di adottare un bambino. Secondo una parte della dottrina(16) dal tenore della legge non sembra che la sterilità venga considerata come una malattia e quindi che abbia bisogno comunque di essere curata, la sterilità e l’infertilità da patologia del singolo, tutelata dall’art. 32 Cost., in (10) MARTINI, Profili giuridici della procreazione medicalmente assistita, Napoli, 2006, 81 ss.