Obblighi di comunicazione Clausole campione

Obblighi di comunicazione. II datore di lavoro è tenuto a comunicare entro 5 giorni al competente Centro per l'Impiego di cui al D.lgs. n. 469/1997, anche a mezzo PEC, i nominativi degli apprendisti ai quali sia stata attribuita la qualifica. II datore di lavoro è tenuto altresì a comunicare al competente Centro per l'impiego i nominativi degli apprendisti, di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro, entro il termine di cinque giorni dalla cessazione stessa.
Obblighi di comunicazione. 1) Il datore di lavoro è tenuto ad informare le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, con cadenza annuale, sull’andamento dell’utilizzo delle assunzioni a tempo parziale, sulla relativa tipologia e sul ricorso al lavoro supplementare.
Obblighi di comunicazione. L’assicurato, dopo la denuncia del sinistro, ha l’obbligo di informare la Società e/o ad ARAG sulle evoluzioni e sulle circostanze dello stesso anche se rimaste immutate: ▪ per consentire la gestione del sinistro ▪ per non far decorrere, dalla data dell’ultima comunicazione alla Società e/o ad ARAG, la prescrizione prevista dalla legge
Obblighi di comunicazione. L’APPALTATORE e i suoi sub-Appaltatori hanno l’obbligo di trasmettere in copia, per conoscenza alla Stazione Appaltante, le denunce di infortunio o di malattia professionale effettuate durante il periodo di esecuzione dei lavori in cantiere entro 3 (tre) giorni dalla data di effettuazione della denuncia, e a tenersi a sua disposizione per eventuali rilievi sulle cause e circostanze che li hanno determinati. L’APPALTATORE e i suoi sub-Appaltatori sono, inoltre, tenuti a fornire per Iscritto alla Stazione Appaltante e al CSE, su richiesta di questi, informazioni sulle dinamiche del cantiere rilevanti ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori, e a comunicare immediatamente per iscritto alla Stazione Appaltante e al CSE tutte le situazioni sopravvenute nell’esecuzione dei lavori che dovessero comportare l’insorgere di rischi per la sicurezza dei lavoratori ulteriori a quelli già previsti nei Piani di sicurezza.
Obblighi di comunicazione. In ottemperanza al disposto di cui all’articolo 53 comma 16 ter del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, l’Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara che, a decorrere dall’entrata in vigore del suddetto comma in data 28 novembre 2012, non sono stati affidati incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell’Appaltatore medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell’Amministrazione di appartenenza
Obblighi di comunicazione. Nel corso dell'esecuzione del contratto l'appaltatore è tenuto a comunicare senza indugio fatti e provvedimenti che possono incidere sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Dlgs f0/2016. Il Committente acquisita la comunicazione procede in contraddittorio con l'Appaltatore alla verifica del permanere della capacità a contrattare con l'amministrazione pubblica e, in caso di esito negativo, dichiara risolto il contratto ai sensi dell'art. 13 del presente atto , fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
Obblighi di comunicazione. 7.1 Il Partecipante Diretto resta impegnato - ai fini dell'esecuzione di quanto concordato negli articoli precedenti - ad informare CC&G, anche per conto del Cliente impresa, della stipula del presente contratto, a mezzo invio di una copia firmata in originale dalle parti, quale condizione per la registrazione del Cliente impresa in conti terzi segregati di cui all’Art. 2 comma 2.. CC&G, dopo aver compiuto le necessarie verifiche, provvederà ad informare le parti in ordine alla data a decorrere dalla quale il presente accordo avrà per essa efficacia. Ai fini dell’apertura del conto terzi omnibus segregato lordo, il Partecipante Diretto assicura che il Cliente impresa sia un ente creditizio, un’impresa di investimento autorizzata ovvero un ente creditizio o un’impresa di investimento equivalenti di un paese terzo. A tal proposito, il Partecipante Diretto fornisce a CC&G apposita attestazione. Inoltre, sempre con riferimento al tale conto, il Partecipante Diretto fornisce a CC&G tutte le informazioni necessarie per identificare le Posizioni Contrattuali detenute per conto di ciascun Cliente Indiretto del Cliente impresa almeno su base giornaliera ed in ogni caso non appena esse siano disponibili al fine della registrazione delle stesse presso gli appositi sottoconti.
Obblighi di comunicazione. Il Broker ha l’obbligo di comunicare al Servizio responsabile della gestione del contratto ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l’amministrazione e/o rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà dell’Amministrazione di risolvere in tale ipotesi il contratto. Il Broker ha l’obbligo di comunicare al Servizio responsabile della gestione del contratto, entro sette giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, il conto corrente bancario/postale ai fini della tracciabilità dei pagamenti in osservanza alla legge n. 136/2010 e s.m. e i. Il Broker ha l’obbligo di comunicare tempestivamente al Servizio responsabile della gestione del contratto ogni sostituzione di personale che sia risultato assente per qualsiasi motivo ivi compreso il caso di perdita di idoneità allo svolgimento del servizio
Obblighi di comunicazione. (modificato con Deliberazione commissariale n. 10 del 2/03/2012 e Determinazione del Dirigente delegato n. 216 del 7/11/2012 )
Obblighi di comunicazione. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare entro 5 giorni al competente Centro per l'Impiego di cui al D.lgs. n. 469/1997 i nominativi degli apprendisti ai quali sia stata attribuita la qualifica. Il datore di lavoro è tenuto altresì a comunicare al competente Centro per l'impiego i nominativi degli apprendisti di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro, entro il termine di cinque giorni dalla cessazione stessa. In rapporto alle specifiche realtà territoriali ed anche in relazione alla regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato, che è rimessa alle Regioni, tra le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali possono essere realizzate intese diverse. Le predette intese devono essere trasmesse agli Enti Bilaterali territorialmente competenti (E.BI.S.PRI) e ai relativi Osservatori Territoriali che provvederanno a darne periodica comunicazione all’E.BI.NA.S.PRI.