Diritti di voto Clausole campione

Diritti di voto. 39.1 Il diritto di voto inerente ai titoli e gli strumenti finanziari in custodia non viene esercitato dalla Banca, salvo che l’Investitore abbia rilasciato alla medesima, in conformità alla normativa vigente, una delega per la partecipazione all’assemblea e la Banca abbia accettato l’incarico.
Diritti di voto. Tutti i Consorziati hanno diritto di voto, purché siano in regola con il versa- mento dei contributi consortili. Il diritto di voto dei Consorziati che non sia- no in regola con il versamento dei contributi consortili è sospeso, fino all’a- dempimento di tale obbligo. Ad ogni Consorziato spettano da 1 a 8 voti, attribuiti in base ai seguenti cri- xxxx, in ragione anche della natura del Consorziato. Le Imprese private di cui all’art. 5 lettera c), nonché tutte quelle successiva- mente consorziate organizzate in forma societaria o consortile non parteci- pate da enti pubblici e non comprese nel cd. Terzo Settore di cui al D. Lgs. 117/2017 (di seguito, anche, in sintesi “Imprese private”) hanno diritto a: - un voto se il valore dell’apporto effettivamente eseguito al fondo consorti- le è pari ad Euro 1.000,00; - due voti se il valore dell’apporto effettivamente eseguito al fondo consor- tile è pari ad Euro 2.000,00; - tre voti se il valore dell’apporto effettivamente eseguito al fondo consorti- le è pari ad Euro 3.000,00; - quattro voti se il valore dell’apporto effettivamente eseguito al fondo con- sortile è pari ad Euro 4.000,00; - otto voti se il valore dell’apporto effettivamente eseguito al fondo consor- tile è pari ad Euro 8.000,00. Agli effetti del calcolo dei diritti di voto si tiene conto solo degli apporti ef- fettuati a titolo di quota di adesione al Consorzio, concorrente alla forma- zione del Fondo Consortile. Gli Enti Pubblici e le istituzioni di diritto privato diverse dalle Imprese priva- te hanno diritto ad otto voti. Anche con riferimento a tale gruppo di partner, dovrà prevedersi un appor- to al fondo consortile pari a 1.000,00 Euro per ogni voto dagli stessi rappre- sentato.
Diritti di voto. (a) I diritti di voto connessi alle Azioni sono stabiliti al precedente punto 11.2.(a). Gli Azionisti persone fisiche potranno partecipare e votare alle assemblee generali di persona o per delega. Gli Azionisti persone giuridiche potranno partecipare e votare alle assemblee generali tramite un rappresentante debitamente nominato o per delega.
Diritti di voto. Alle parti non è associato alcun diritto di voto. Lo scioglimento di un fondo d’investimento può avvenire per varie ragioni. Tra le cause vi sono la disdetta dell’amministrazione da parte della società di gestione o il trasferimento dei valori patrimoniali in conseguenza di una fusione o di una scissione. L’amministrazione del fondo d’investimento da parte della società di gestione termina anche nel caso in cui la società di gestione perda la propria concessione per l’amministrazione di fondi d’investimento o disdica l’amministrazione prima che sia deliberato il suo scioglimento. I fondi a scadenza terminano con la scadenza del periodo per il quale era stato costituito il fondo d’investimento. Nel dettaglio, le cause di scioglimento e i loro presupposti si configurano come segue:
Diritti di voto. (5) Prendete atto che non Vi trasferiremo alcun diritto di voto di azioni sottostanti o di altri Strumenti, né Vi consentiremo di influenzare l’esercizio dei diritti di voto in nostro possesso o in possesso di un nostro agente per nostro conto.
Diritti di voto. Né DEGIRO né SPV eserciterà i diritti di voto sui Xxxxxx da essa detenuti per conto del Cliente. Relativamente ai Xxxxxx detenuti per conto del Cliente, su richiesta di quest'ultimo DEGIRO potrà offrirgli l'opportunità di esercitare il diritto di voto o di prendere parte alle assemblee degli azionisti. Per poter usufruire di tale opportunità, il Cliente dovrà inviare a DEGIRO una richiesta almeno venti Xxxxxx di Negoziazione prima dello svolgimento dell’assemblea in questione oppure, se è stata fissata una data di registrazione per la votazione, almeno dieci Giorni di Negoziazione prima della data di registrazione. DEGIRO addebiterà al Cliente una tariffa e i costi sostenuti da DEGIRO per tale servizio. L’ammontare di questa tariffa è specificato nel documento Tariffe delle Ulteriori Informazioni sui Servizi di Investimento. = Condizioni per i servizi di investimento – xxx.xxxxxx.xx flatex DEGIRO Bank Dutch Branch, che opera con il nome di DEGIRO, è la filiale olandese di flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG è controllata principalmente dal regolatore finanziario tedesco (BaFin) e VB20210127 Dividendi e interesse possono essere pagati dall’emittente in relazione ad azioni e obbligazioni. DEGIRO contabilizzerà sul vostro Credito Scritturale le somme che riceve in connessione ai vostri Titoli. Spesso viene applicata una ritenuta d’acconto ai guadagni derivati dai Titoli. La richiesta di sgravo o di rimborso di tale ritenuta d’acconto non è un servizio che DEGIRO è obbligato a fornire. Xxx, in relazione ad alcuni Titoli in combinazione con la situazione del Cliente, ciò è possibile grazie a un semplice processo automatizzato, DEGIRO potrà su base individuale adoperarsi per disporre che il Cliente riceva il trattamento fiscale di cui ha diritto ai sensi del trattato fiscale applicabile al Cliente stesso. Se in seguito, dovesse diventare evidente che XXXXXX ha pagato al Cliente una somma maggiore rispetto a quella effettivamente ricevuta da DEGIRO, allora XXXXXX avrà il diritto di detrarre la differenza dal Credito Scritturale del Cliente. Ulteriori informazioni in merito al guadagno derivante da Strumenti Finanziari e ai requisiti richiesti al Cliente affinché questi possa beneficiare dei servizi di DEGIRO a essi collegati, si trovano nel documento Corporate Actions, scadenze e atti amministrativi all'interno delle Ulteriori Informazioni sui Servizi di Investimento.

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  • Recesso per giusta causa Qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l’Autorità ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In ogni caso, l’Autorità potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Autorità che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Autorità potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.

  • Recesso del contratto Roma Capitale si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto del presente accordo quadro per motivi di interesse pubblico, salvo congruo avviso, previa trasmissione di apposita comunicazione tramite PEC/raccomandata all’appaltatore e fatte salve le indennità al medesimo spettanti ai sensi dell’art. 1671 del codice civile. Ai sensi dell’art.1, comma 13 del D.L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni, nella L. n. 135/2012, Roma Capitale una volta validamente sottoscritto/i il/i contratto/i applicativo/i ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal/icontratto/iapplicativo/i medesimo/i, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla sottoscrizione del/i predetto/icontratto/iapplicativo/i, siano migliorativi rispetto a quelli del/icontratto/i applicativo/i sottoscritto/i e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della informativa antimafia ovvero nei casi di urgenza ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii.,i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. medesimo sono corrisposti sotto condizione risolutiva e Roma Capitale recede dai contratti applicativi e dal contratto di accordo quadro, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipulazione del contratto di accordo quadro e alla sottoscrizione del/i contratto/i applicativo/i inerenti.

  • Valuta Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

  • NUOVI PREZZI Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

  • Prevenzione Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

  • Dichiarazione di responsabilità I soggetti elencati al precedente Paragrafo 1.1 del Prospetto Informativo dichiarano, ciascuno per le parti di rispettiva competenza che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto Informativo sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Il Prospetto Informativo è conforme al modello depositato presso la Consob in data 5 giugno 2015 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 4 giugno 2015, protocollo n. 0045428/15.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: