ASSEMBLEA DEI SOCI Clausole campione

ASSEMBLEA DEI SOCI. L'Assemblea dei soci è composta dai tre rappresentanti legali o da un loro delegato, delle Organizzazioni socie. L'assemblea è convocata dal Presidente del Xx.Xx.X.Xxx a richiesta di uno dei soci, o del Collegio dei Revisori dei Conti e comunque almeno una volta l'anno. L’Assemblea dei soci si riunisce sempre presso la sede legale dell’Ente. La convocazione dell'Assemblea dei Soci è fatta a mezzo lettera raccomandata da spedirsi, non meno di 10 giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo posta elettronica o fax almeno tre giorni prima dell'adunanza, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Xx.Xx.X.Xxx o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente, nel caso di impedimento anche di quest’ultimo, la presidenza dell’adunanza sarà svolta dal Direttore Generale del Fondo, senza diritto di voto. L’assemblea è validamente costituita con la presenza dei 2/3 (due terzi) degli associati, e delibera con il voto favorevole di tutti gli associati presenti.
ASSEMBLEA DEI SOCI. L'Assemblea dei soci è composta dai quattro rappresentanti legali delle Organizzazioni di cui all'art. 6, o loro delegati. Le delibere dell'Assemblea dei soci saranno assunte sulla base dei criteri indicati nell'art. 11, commi 4 e 5 del presente Statuto.
ASSEMBLEA DEI SOCI. L'atto costitutivo determina i modi di convocazione dell'assemblea dei soci, tali comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. In mancanza la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci. Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, il socio può farsi rappresentare in assemblea e la relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dall'articolo 2478, primo comma, numero 2). Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo l'assemblea si riunisce presso la sede sociale ed è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479, con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale. L'assemblea è presieduta dalla persona indicata nell'atto costitutivo o, in mancanza, da quella designata dagli intervenuti. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. In ogni caso la deliberazione s'intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.
ASSEMBLEA DEI SOCI. Articolo 23
ASSEMBLEA DEI SOCI. L'assemblea dei soci, regolarmente convocata e validamente costituita, è l’organo sociale che esprime con le sue deliberazioni la volontà degli azionisti. L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio è convocata almeno una volta all’anno entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio ovvero entro il maggior termine di 180gg dalla chiusura dell’esercizio sociale nei casi previsti dalla legge. Le Assemblee straordinarie possono essere convocate quante volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta ai sensi delle disposizioni di legge e per gli oggetti ad esse riservati. Oltre a quanto previsto dall’Art. 2364 cc, l'Assemblea ordinaria approva le politiche di remunerazione a favore degli organi sociali e del personale, inclusi i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari. L’Assemblea straordinaria delibera in merito ad eventuali operazioni sul capitale (aumento e riduzione del capitale sociale) nei termini stabiliti dalla normativa e dallo Statuto. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'Assemblea stabilisce, infine, le modalità della liquidazione e la nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri. Essa delibera infine sulle modifiche statutarie nonché su ogni altro oggetto espressamente deferito dalla legge alla sua approvazione.
ASSEMBLEA DEI SOCI. I. L'Assemblea dei Soci delibera sulle materie riservate al- le decisioni dei soci a norma dell'art. 2479 cod. civ., nonchè della determinazione del contributo annuale nei casi e a norma di regolamento.
ASSEMBLEA DEI SOCI. Il meccanismo delle deliberazioni delle assemblee è più snello rispetto a quello delle S.A. In mancanza di previsioni da parte dello statuto, sono ritenute valide le deliberazioni che siano assunte dalla maggioranza dei soci (anche a mezzo posta o in altro modo) e comunicate agli amministratori. Per le deliberazioni relative alla modifica dello statuto e alla nomina e alla sostituzione degli amministratori è invece richiesto il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i ¾ del capitale, salvo che lo statuto disponga diversamente (in ogni modo il limite minimo è fissato nel 50 % del capitale). Ai soci che esprimono voto contrario è garantito il diritto di recesso e di rimborso delle loro quote.
ASSEMBLEA DEI SOCI. L’Assemblea, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati, approva
ASSEMBLEA DEI SOCI. 1) L’Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la totalità dei Soci e le sue delibera- zioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i Soci, ancorché non intervenuti, dissenzienti o astenuti.
ASSEMBLEA DEI SOCI. 1. L’assemblea dei soci, nella sua articolazione ordinaria e straordinaria, delibera in conformità alle disposizioni di legge e dello statuto, in tutti i casi e per le materie alla stessa attribuite dalla legge e dallo statuto medesimo.