Gestione delle vertenze di danno e spese legali Clausole campione

Gestione delle vertenze di danno e spese legali. La Società si obbliga ad assumere la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando di intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita, anche qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici designati dall’assicurato, purchè ratificati dalla Compagnia. La Compagnia non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Gestione delle vertenze di danno e spese legali. La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Gestione delle vertenze di danno e spese legali. La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile e penale a nome dell'Assicurato, designando legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante le fasi delle indagini preliminari, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita se il pubblico ministero abbia già, in quel momento, deciso per la richiesta del rinvio a giudizio dell'Assicurato. Sono a carico della Società le spese legali sostenute, sia per le vertenze civili che per quelle penali, per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'art.1917 C.C. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi il massimale invece, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società rinuncia inoltre ad eccepire l’improcedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell’art. 5, 1° comma del D. Lgs. 4/3/2010, qualora sia convenuta in garanzia dall’assicurato nel giudizio promosso dal terzo danneggiato.
Gestione delle vertenze di danno e spese legali. La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile e penale a nome dell'Assicurato, designando legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante le fasi delle indagini preliminari, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita se il pubblico ministero abbia già, in quel momento, deciso per la richiesta del rinvio a giudizio dell'Assicurato. Sono a carico della Società le spese legali sostenute, sia per le vertenze civili che per quelle penali, per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'Art.1917 C.C.. La Società tuttavia riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'Assicurato quanto questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa. La Società non risponde di multe od ammende né delle spese di amministrazione di giustizia penale. La Società, anche in presenza di eventuali franchigie e/o scoperti a carico del Contraente/Assicurato, è tenuta alla gestione delle vertenze ed al pagamento del danno a norma delle condizioni contrattuali. La Società provvederà, all’atto della consegna del tabulato riepilogativo dei sinistri di cui all’Art.13 Sezione 2 della presente polizza, ad incassare, con le stesse modalità adottate per la regolazione premio di cui all’art.5 Sezione 2, dal Contraente a mezzo di apposita appendice di incasso, le franchigie e/o gli scoperti anticipati. Si prende atto che la Società può affidare la gestione dei sinistri anche a Ditte terze all’uopo organizzazione e strutturate. Si precisa altresì che per i sinistri che i quali la controparte/danneggiato abbia presentato querela nei confronti degli assicurati la Società si impegna al pagamento del danno, esclusivamente previo ritiro della querela stessa.
Gestione delle vertenze di danno e spese legali. La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, e per tutti i gradi di giudizio a nome dell'Assicurato, Spetterà alla Società la designazione dei legali e dei tecnici che saranno individuati di comune accordo,e su proposta del Contraente e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giud0izio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. I legali e i tecnici forniranno alla Contraente tutte le informazioni e le documentazioni che inoltrano alla Società. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispetto interesse. La Società non riconosce peraltro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende nè delle spese di giustizia penale.
Gestione delle vertenze di danno e spese legali. La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile e penale a nome dell'Assicurato, designando legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante le fasi delle indagini preliminari, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita se il pubblico ministero abbia già, in quel momento, deciso per la richiesta del rinvio a giudizio dell'Assicurato. Sono a carico della Società le spese legali sostenute, sia per le vertenze civili che per quelle penali, per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'Art.1917 C.C. La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
Gestione delle vertenze di danno e spese legali. La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che sia civile che penale a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato. Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra la Compagnia e l’Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Compagnia non riconosce peraltro spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale. Condizione particolare per le Guardie Giurate Volontarie Per gli assicurati muniti di Decreto della Provincia di Nomina a Guardia Giurata Ecologico Venatoria Volontaria, anche non forniti di licenza di caccia – l’assicurazione copre, oltre i rischi previsti dagli altri tipi di tessera, anche i rischi della circolazione, nella zona ove esplica la sua attività di Guardia Giurata, su veicoli non a motore in dotazione durante i viaggi da o per tale zona, purché l’arma sia portata secondo quanto previsto dalle leggi vigenti. Viene riconosciuta la qualifica di assicurati alle Guardie Ecologiche e zoofile, in possesso di Tessera GG.VV, semprechè tale attività sia esercitata da soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano tale qualifica e che il loro utilizzo sia effettuato nei modi e termini previsti dalla legislazione vigente. Quanto disciplinato per le Guardie Giurate Volontarie vale anche per lo svolgimento dell’attività di vigilanza ittico venatoria per gli assicurati muniti di decreto di nomina della Provincia che contempli tale attività, anche in via esclusiva. La garanzie assicurative operano anche relativamente all’uso delle armi da fuoco esclusivamente se prevista e regolamentata dalla legislazione vigente. Resta ferma ogni altra esclusione. Condizione particolare per i possessori di Tessera Amatoriale e di Xxxxxxx Xxxxx Per gli assicurati muniti di Tessera Amatoriale o di Tessera Amica anche non forniti di licenza di caccia – l’assicurazione copre, i rischi previsti dall’articolo “Xxxxxx assicurati” fatta eccezione tutti i danni verificatisi a seguito di uso e maneggio di arm...
Gestione delle vertenze di danno e spese legali. L’Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale quanto giudiziale, sia civile, sia penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Gestione delle vertenze di danno e spese legali. Art. 4 Spese di giustizia penale
Gestione delle vertenze di danno e spese legali. La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. In caso di definizione transattiva del danno, a richiesta dell’assicurato e ferma ogni altra condizione di polizza, la Società continuerà la gestione in sede giudiziale penale della vertenza, fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell’avvenuta transazione. La Società non rimborsa le spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.