Common use of Sicurezza sui luoghi di lavoro Clause in Contracts

Sicurezza sui luoghi di lavoro. In attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni, il datore di lavoro si farà carico delle misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previsti, in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all’attività lavorativa in cui saranno impegnati i lavoratori. Il lavoratore si impegna a: contribuire alla tutela della salute propria e altrui - di osservare le disposizioni ai fini della protezione individuale e collettiva - di non rimuovere dispositivi di segnalazione, e segnalare deficienze di mezzi di protezione - di non compiere di propria iniziativa operazioni che non gli competono - di partecipare alla formazione. L’obiettivo comune è quello del miglioramento continuo del livello di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro e della tutela dell’ambiente attraverso una gestione preventiva e sistemica dei fattori di rischio. Favorendo la crescita in ogni luogo di lavoro della cultura della salute e sicurezza attraverso la sensibilizzazione di ciascun dipendente. I lavoratori avranno diritto ad eleggere il rappresentante dei lavoratori (RLS). In tutte le unità produttive che occuperanno fino a 15 lavoratori il RLS è eletto direttamente dai lavoratori, mentre in unità produttive con più di 15 lavoratori il RLS viene scelto nell’ambito delle rappresentanze sindacali, ove presenti. In riferimento all’accordo Stato Regioni del 07 07 2016 e tenuto conto dell’attività di rischio si acconsente di procedere alla formazione dei rappresentati dei lavoratori, della durata minima di 32 ore, e dei relativi aggiornamenti in modalità e-learning. Le Parti firmatarie del presente CCNL, in riferimento alla definizione di attività stagionale per i centri di assistenza fiscale, partono dalle seguenti premesse: – i centri di assistenza fiscale svolgono una specifica attività nell’ambito della compilazione delle dichiarazioni dei redditi, delle dichiarazioni ai fini dell’ISEE, controllo documentale dichiarazioni ex 36 ter del DPR 600/73, elaborazione delle pratiche RED, che comporta incrementi di organico superiori alle disposizioni contrattuali previste in merito al ricorso ai contratti temporanei; – il notevole afflusso di pratiche e utenti alle sedi dei centri di assistenza fiscale non può essere svolto con il normale organico in forza alle società pena la non effettuazione del servizio; – l’attività è legata alla temporalità del servizio, di norma individuata nel periodo da gennaio a luglio, alle richieste di elaborazione della modulistica o/e informazioni di diretta emanazione governativa o degli Enti preposti al fine dell’accertamento dell’imposta sul reddito. In considerazione di tutto ciò le Parti concordano che le campagne fiscali/previdenziali dettate da inderogabili disposizioni di legge, legate alla compilazione dei modelli e dichiarativi fiscali ed attività connesse, e/o eventuali nuove attività con le medesime caratteristiche, rientrino a pieno titolo tra le attività a carattere stagionale. Per criteri di analogia anche le assunzioni a termine poste in essere in favore di persone assunte dal Sindacato, anche in ipotesi di distacco presso centri di assistenza fiscale sindacali, dovranno essere reputati lavoratori stagionali a tutti gli effetti. Per far fronte alle specifiche necessità dei centri di assistenza fiscale e della loro attività è necessario il ricorso alle assunzioni a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali così come previsto dal D.Lgs. n. 81/2015 per gli effetti di cui agli artt. 19, co. 2; 21, co. 1; 21, co. 2; 23 co. 2, lett. c), ed in deroga a quanto previsto dal presente CCNL in quanto non corrispondenti alla tipicità del servizio svolto. Analogamente, per le motivazioni suesposte, sono da intendersi sospese le limitazioni quantitative di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 31 del D.Lgs. n. 81/2015 – come modificato dalla Legge 96/2018 – per le assunzioni dei lavoratori stagionali di cui al presente accordo e ai lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Sicurezza sui luoghi di lavoro. L’aggiudicatario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni in materia di sicurezza e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, atte a garantire l’incolumità degli operatori e dei terzi, nonché ad informare e formare il proprio personale. In particolare, l’appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, tenendo sollevata l’Amministrazione da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni e da responsabilità civile verso terzi determinati dalla gestione del servizio. In attuazione di quanto previsto dal dall’art. 26, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 9 aprile 200881/2008 “Testo Unico della Sicurezza”, n. 81 ogni concorrente dovrà, fin dal momento della presentazione dell’offerta, autocertificare il possesso dei requisiti di idoneità tecnico- professionale ai fini della sicurezza sul lavoro. Prima della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario dovrà sottoscrivere il Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenza, previsto dall’art. 26 del D.Lgs 81/2008, predisposto dall’Amministrazione comunale (Allegato H). Per interferenza si intende ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi. Il DUVRI, prima della stipulazione del contratto, sarà completato con i dati del futuro aggiudicatario, che, sulla base della propria esperienza, potrà anche proporre integrazioni che garantiscano una migliore sicurezza del lavoro. L’appaltatore entro 30 giorni dall’inizio dell’attività è tenuto a mettere in atto tutte le misure per eliminare o ridurre i rischi interferenti da attività sovrapposte da soggetti diversi, secondo le prescrizioni riportate nel “Documento Unico per la Valutazione dei Rischi Interferenti”, allegato alla documentazione di gara, come previsto dal D. Lgs. n.81/2008 e successive modifiche e integrazionimodificazioni. L’aggiudicatario dovrà sottoscrivere il DUVRI e, il datore di lavoro si farà carico delle misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previsti, in particolare per quanto concerne i nella comunicazione dei rischi specifici connessi all’attività lavorativa in cui saranno impegnati i lavoratorialla propria attività, potrà presentare proposte di integrazione al DUVRI. Il lavoratore si impegna a: contribuire alla tutela della salute propria e altrui - di osservare Qualora le disposizioni ai fini della protezione individuale e collettiva - di non rimuovere dispositivi di segnalazionesituazioni iniziali dovessero subire delle variazioni, e segnalare deficienze di mezzi di protezione - di non compiere di propria iniziativa operazioni che non gli competono - di partecipare alla formazione. L’obiettivo comune è quello del miglioramento continuo del livello di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro e della tutela dell’ambiente attraverso una gestione preventiva e sistemica dei fattori di rischio. Favorendo la crescita in ogni luogo di lavoro della cultura della salute e sicurezza attraverso la sensibilizzazione di ciascun dipendente. I lavoratori avranno diritto l’aggiudicatario dovrà provvedere ad eleggere il rappresentante dei lavoratori (RLS). In tutte le unità produttive che occuperanno fino a 15 lavoratori il RLS è eletto direttamente dai lavoratori, mentre in unità produttive con più di 15 lavoratori il RLS viene scelto nell’ambito delle rappresentanze sindacali, ove presenti. In riferimento all’accordo Stato Regioni del 07 07 2016 e tenuto conto dell’attività di rischio si acconsente di procedere alla formazione dei rappresentati dei lavoratori, della durata minima di 32 ore, e dei relativi aggiornamenti in modalità e-learning. Le Parti firmatarie del presente CCNL, in riferimento alla definizione di attività stagionale per i centri di assistenza fiscale, partono dalle seguenti premesse: – i centri di assistenza fiscale svolgono una specifica attività nell’ambito della compilazione delle dichiarazioni dei redditi, delle dichiarazioni ai fini dell’ISEE, controllo documentale dichiarazioni ex 36 ter del DPR 600/73, elaborazione delle pratiche RED, che comporta incrementi di organico superiori alle disposizioni contrattuali previste in merito al ricorso ai contratti temporanei; – il notevole afflusso di pratiche e utenti alle sedi dei centri di assistenza fiscale non può essere svolto con il normale organico in forza alle società pena la non effettuazione del servizio; – l’attività è legata alla temporalità del servizio, di norma individuata nel periodo da gennaio a luglio, alle richieste di elaborazione della modulistica o/e informazioni di diretta emanazione governativa o degli Enti preposti al fine dell’accertamento dell’imposta sul reddito. In considerazione di tutto ciò le Parti concordano che le campagne fiscali/previdenziali dettate da inderogabili disposizioni di legge, legate alla compilazione dei modelli e dichiarativi fiscali ed attività connesse, informare e/o eventuali nuove attività con le medesime caratteristiche, rientrino aggiornare l’Ente in riferimento ai rischi da interferenza. Gli oneri per la sicurezza e per la riduzione delle interferenze non soggetti a pieno titolo tra le attività ribasso sono riportati nel DUVRI (Allegato H). Sono a carattere stagionale. Per criteri di analogia anche le assunzioni carico della ditta appaltatrice gli oneri per la sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dai lavoratori della ditta la cui valutazione è a termine poste in essere in favore di persone assunte dal Sindacato, anche in ipotesi di distacco presso centri di assistenza fiscale sindacali, dovranno essere reputati lavoratori stagionali a tutti gli effetti. Per far fronte alle specifiche necessità dei centri di assistenza fiscale e carico della loro attività è necessario il ricorso alle assunzioni a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali così come previsto dal D.Lgs. n. 81/2015 per gli effetti di cui agli artt. 19, co. 2; 21, co. 1; 21, co. 2; 23 co. 2, lett. c), ed in deroga a quanto previsto dal presente CCNL in quanto non corrispondenti alla tipicità del servizio svolto. Analogamente, per le motivazioni suesposte, sono da intendersi sospese le limitazioni quantitative di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 31 del D.Lgs. n. 81/2015 – come modificato dalla Legge 96/2018 – per le assunzioni dei lavoratori stagionali di cui al presente accordo e ai lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinatostessa.

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Sicurezza sui luoghi di lavoro. La ditta appaltatrice è tenuta ad osservare tutte le disposizioni in materia di sicurezza e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, atte a garantire l’incolumità degli operatori e dei terzi. In particolare, la ditta è tenuta ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni e da responsabilità civile verso terzi determinati dalla gestione del servizio. In attuazione di quanto previsto dal dall’art. 26, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 9 aprile 200881/2008 “Testo Unico della Sicurezza”, n. 81 l’Allegato 4 riporta la comunicazione informativa sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui dovranno operare i lavoratori della appaltatrice e successive modifiche sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate. Prima della stipulazione del contratto l’aggiudicataria dovrà sottoscrivere il Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenza, previsto dall’art. 26 comma 3 del D.Lgs 81/2008, predisposto dall’Amministrazione comunale e integrazioni, il datore allegato al presente capitolato (Allegato 2). Per interferenza si intende ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro si farà carico delle misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previsti, in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all’attività lavorativa in cui saranno impegnati i lavoratoridiversi. Il lavoratore si impegna a: contribuire alla tutela DUVRI, prima della salute stipulazione del contratto, sarà completato con i dati del futuro appaltatore, che, sulla base della propria e altrui - esperienza, potrà anche proporre integrazioni che garantiscano una migliore sicurezza del lavoro. La ditta sarà tenuta ad attenersi scrupolosamente all'osservanza delle misure di osservare le disposizioni ai fini della protezione individuale e collettiva - di non rimuovere dispositivi di segnalazione, e segnalare deficienze di mezzi di protezione - di non compiere di propria iniziativa operazioni che non gli competono - di partecipare alla formazione. L’obiettivo comune è quello del miglioramento continuo del livello di sicurezza prevenzione e di salute sul luogo di lavoro emergenza e della tutela dell’ambiente attraverso una gestione preventiva ad informare e sistemica dei fattori di rischioformare il proprio personale: l’informazione e la formazione citata potrà essere rivolta – se richiesto dall’Amministrazione comunale – anche alle cuoche dipendenti comunali. Favorendo la crescita in ogni luogo di lavoro della cultura della salute e sicurezza attraverso la sensibilizzazione di ciascun dipendente. I lavoratori avranno diritto ad eleggere il rappresentante dei lavoratori (RLS). In tutte le unità produttive che occuperanno fino a 15 lavoratori il RLS è eletto direttamente dai lavoratori, mentre in unità produttive con più di 15 lavoratori il RLS viene scelto nell’ambito delle rappresentanze sindacali, ove presenti. In riferimento all’accordo Stato Regioni del 07 07 2016 e tenuto conto dell’attività di rischio si acconsente di procedere alla formazione dei rappresentati dei lavoratori, della durata minima di 32 ore, e dei relativi aggiornamenti in modalità e-learning. Le Parti firmatarie del presente CCNL, in riferimento alla definizione di attività stagionale per i centri di assistenza fiscale, partono dalle seguenti premesse: – i centri di assistenza fiscale svolgono una specifica attività nell’ambito della compilazione delle dichiarazioni dei redditi, delle dichiarazioni ai fini dell’ISEE, controllo documentale dichiarazioni ex 36 ter del DPR 600/73, elaborazione delle pratiche RED, che comporta incrementi di organico superiori alle disposizioni contrattuali previste in merito al ricorso ai contratti temporanei; – il notevole afflusso di pratiche e utenti alle sedi dei centri di assistenza fiscale non può essere svolto con il normale organico in forza alle società pena la non effettuazione del servizio; – l’attività è legata alla temporalità del servizio, di norma individuata nel periodo da gennaio a luglio, alle richieste di elaborazione della modulistica o/e informazioni di diretta emanazione governativa o degli Enti preposti al fine dell’accertamento dell’imposta sul reddito. In considerazione di tutto ciò le Parti concordano che le campagne fiscali/previdenziali dettate da inderogabili disposizioni di legge, legate alla compilazione dei modelli e dichiarativi fiscali ed attività connesse, La ditta appaltatrice dovrà predisporre e/o eventuali nuove attività con integrare la segnaletica specifica che illustri le medesime caratteristichenorme principali di prevenzione e antinfortunistica all’interno dei locali di preparazione, rientrino a pieno titolo tra le attività a carattere stagionale. Per criteri di analogia anche le assunzioni a termine poste in essere in favore di persone assunte dal Sindacatodistribuzione e consumo dei pasti, anche in ipotesi di distacco presso centri di assistenza fiscale sindacali, dovranno essere reputati lavoratori stagionali a tutti gli effetti. Per far fronte alle specifiche necessità dei centri di assistenza fiscale e della loro attività è necessario il ricorso alle assunzioni a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali così come previsto dal D.Lgs. n. 81/2015 per gli effetti di cui agli artt. 19, co. 2; 21, co. 1; 21, co. 2; 23 co. 2, lett. c), ed in deroga a secondo quanto previsto dal presente CCNL in quanto non corrispondenti alla tipicità del servizio svoltodalla normativa vigente (tale disposizione vale anche per la struttura Tiglio: cucina e locali annessi, nonché refettorio scuola infanzia). AnalogamenteLa ditta, per le motivazioni suesposteinoltre, sono da intendersi sospese le limitazioni quantitative dovrà prendere visione dei piani di cui ai commi 1 evacuazione esistenti e 2 dell’art. 31 del D.Lgs. n. 81/2015 – come modificato dalla Legge 96/2018 predisporre – per le assunzioni dei lavoratori stagionali i locali utilizzati per i servizi oggetto dell’appalto, inclusi cucina e locali annessi, nonché refettorio della scuola infanzia Tiglio – un proprio piano di cui al presente accordo emergenza e ai lavoratori somministrati di evacuazione che non dovrà contrastare con contratto quelli esistenti nei singoli plessi scolastici. Il piano di somministrazione emergenza e di lavoro a tempo determinatoevacuazione dovrà essere consegnato all’Amministrazione comunale.

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Sicurezza sui luoghi di lavoro. In La pratica attuazione di quanto previsto dal del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche s.m.i nel settore di applicazione del presente contratto volta anche a favorire la cultura di prevenzione e integrazioniprotezione in tema di ambiente, salute e sicurezza e che tale finalità, nell'ambito dell'attività sanitaria, va intesa e rivolta non solo nei confronti degli operatori ma anche degli utenti. Le parti intendono interpretare integralmente i sistemi di sicurezza e protezione aziendale con il miglioramento continuo dei sistemi e delle procedure di prevenzione e protezione dai rischi nei settori di applicazione e il presente protocollo risponde alla necessità di salvaguardare la salute e la sicurezza sia dei lavoratori, sia dei datori di lavoro. II D.lgs 81/2008 nel recepire le direttive comunitarie, intende diffondere la cultura della partecipazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro tra i datori di lavoro e i lavoratori e/o i loro rappresentanti tramite strumenti adeguati, e pertanto ciò rappresenta un obiettivo condiviso cui assegnare ampia diffusione. Il numero dei rappresentanti per la sicurezza riportato all'art. 47 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. La costituzione della rappresentanza dei lavoratori deve avvenire mediante elezione diretta da parte dei lavoratori. Le elezioni dovranno avere luogo senza pregiudizio per la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti ed in modo da garantire il normale svolgimento dell'attività lavorativa. Possono essere eletti tutti i lavoratori partecipanti al computo del numero dei lavoratori dell’impresa. Risulterà eletto il lavoratore che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi; purché abbia partecipato alla votazione la maggioranza semplice degli aventi diritto. Prima dell'elezione i lavoratori in servizio nomineranno all’interno il segretario che provvederà a redigere il verbale della elezione. Copia del verbale sarà consegnata dal segretario al datore di lavoro si farà carico delle misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previsti, lavoro. L'esito della votazione sarà comunicato a tutti i lavoratori mediante affissione in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all’attività lavorativa in cui saranno impegnati luogo accessibile a tutti i lavoratori. Il lavoratore si impegna a: contribuire alla tutela della salute propria e altrui - La rappresentanza dei lavoratori per sicurezza dura in carica 3 anni ed è rieleggibile. Nel caso di osservare le disposizioni ai fini della protezione individuale e collettiva - di non rimuovere dispositivi di segnalazione, e segnalare deficienze di mezzi di protezione - di non compiere di propria iniziativa operazioni che non gli competono - di partecipare alla formazione. L’obiettivo comune è quello dimissioni del miglioramento continuo del livello di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro e della tutela dell’ambiente attraverso una gestione preventiva e sistemica dei fattori di rischio. Favorendo la crescita in ogni luogo di lavoro della cultura della salute e sicurezza attraverso la sensibilizzazione di ciascun dipendente. I lavoratori avranno diritto ad eleggere il rappresentante dei lavoratori (RLS). In tutte le unità produttive che occuperanno per la sicurezza, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti o in mancanza rimarrà in carica fino a 15 lavoratori il RLS è eletto direttamente dai lavoratori, mentre in unità produttive con più di 15 lavoratori il RLS viene scelto nell’ambito delle rappresentanze sindacali, ove presenti. In riferimento all’accordo Stato Regioni del 07 07 2016 nuove elezioni e tenuto conto dell’attività di rischio si acconsente di procedere alla formazione dei rappresentati dei lavoratori, della durata minima di 32 ore, e dei relativi aggiornamenti in modalità e-learning. Le Parti firmatarie del presente CCNLcomunque non oltre sessanta giorni dalle dimissioni, in riferimento alla definizione tal caso al dimissionario competono sole ore di attività stagionale permesso previste per i centri di assistenza fiscale, partono dalle seguenti premesse: – i centri di assistenza fiscale svolgono una specifica attività nell’ambito della compilazione delle dichiarazioni dei redditi, delle dichiarazioni ai fini dell’ISEE, controllo documentale dichiarazioni ex 36 ter del DPR 600/73, elaborazione delle pratiche RED, che comporta incrementi di organico superiori alle disposizioni contrattuali previste in merito al ricorso ai contratti temporanei; – il notevole afflusso di pratiche e utenti alle sedi dei centri di assistenza fiscale non può essere svolto con il normale organico in forza alle società pena la non effettuazione del servizio; – l’attività è legata alla temporalità del servizio, di norma individuata nel periodo da gennaio a luglio, alle richieste di elaborazione della modulistica o/e informazioni di diretta emanazione governativa o degli Enti preposti al fine dell’accertamento dell’imposta sul reddito. In considerazione di tutto ciò le Parti concordano che le campagne fiscali/previdenziali dettate da inderogabili disposizioni di legge, legate alla compilazione dei modelli e dichiarativi fiscali ed attività connesse, e/o eventuali nuove attività con le medesime caratteristiche, rientrino a pieno titolo tra le attività a carattere stagionale. Per criteri di analogia anche le assunzioni a termine poste in essere in favore di persone assunte dal Sindacato, anche in ipotesi di distacco presso centri di assistenza fiscale sindacali, dovranno essere reputati lavoratori stagionali a tutti gli effetti. Per far fronte alle specifiche necessità dei centri di assistenza fiscale e della loro attività è necessario il ricorso alle assunzioni a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali così come previsto dal D.Lgs. n. 81/2015 per gli effetti di cui agli artt. 19, co. 2; 21, co. 1; 21, co. 2; 23 co. 2, lett. c), ed in deroga a quanto previsto dal presente CCNL in quanto non corrispondenti alla tipicità del servizio svolto. Analogamentesua funzione, per le motivazioni suesposte, sono da intendersi sospese le limitazioni quantitative la quota relativa al periodo di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 31 del D.Lgs. n. 81/2015 – come modificato dalla Legge 96/2018 – per le assunzioni dei lavoratori stagionali di cui al presente accordo e ai lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinatodurata nella funzione stessa.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Dl

Sicurezza sui luoghi di lavoro. In attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008Il Concessionario, n. 81 e successive modifiche e integrazioni, il quale datore di lavoro si farà carico lavoro, è tenuto all’osservanza delle misure, le informazioni norme previste e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previsti, in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all’attività lavorativa in cui saranno impegnati i lavoratori. Il lavoratore si impegna a: contribuire alla tutela della salute propria e altrui - di osservare le disposizioni ai fini della protezione individuale e collettiva - di non rimuovere dispositivi di segnalazione, e segnalare deficienze di mezzi di protezione - di non compiere di propria iniziativa operazioni che non gli competono - di partecipare alla formazione. L’obiettivo comune è quello del miglioramento continuo del livello di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro e della tutela dell’ambiente attraverso una gestione preventiva e sistemica dei fattori di rischio. Favorendo la crescita in ogni luogo di lavoro della cultura della salute e sicurezza attraverso la sensibilizzazione di ciascun dipendente. I lavoratori avranno diritto ad eleggere il rappresentante dei lavoratori (RLS). In tutte le unità produttive che occuperanno fino a 15 lavoratori il RLS è eletto direttamente dai lavoratori, mentre in unità produttive con più di 15 lavoratori il RLS viene scelto nell’ambito delle rappresentanze sindacali, ove presenti. In riferimento all’accordo Stato Regioni del 07 07 2016 e tenuto conto dell’attività di rischio si acconsente di procedere alla formazione dei rappresentati dei lavoratori, della durata minima di 32 ore, e dei relativi aggiornamenti in modalità e-learning. Le Parti firmatarie del presente CCNL, in riferimento alla definizione di attività stagionale per i centri di assistenza fiscale, partono dalle seguenti premesse: – i centri di assistenza fiscale svolgono una specifica attività nell’ambito della compilazione delle dichiarazioni dei redditi, delle dichiarazioni ai fini dell’ISEE, controllo documentale dichiarazioni ex 36 ter del DPR 600/73, elaborazione delle pratiche RED, che comporta incrementi di organico superiori alle disposizioni contrattuali previste in merito al ricorso ai contratti temporanei; – il notevole afflusso di pratiche e utenti alle sedi dei centri di assistenza fiscale non può essere svolto con il normale organico in forza alle società pena la non effettuazione del servizio; – l’attività è legata alla temporalità del servizio, di norma individuata nel periodo da gennaio a luglio, alle richieste di elaborazione della modulistica o/e informazioni di diretta emanazione governativa o degli Enti preposti al fine dell’accertamento dell’imposta sul reddito. In considerazione di tutto ciò le Parti concordano che le campagne fiscali/previdenziali dettate da inderogabili disposizioni di legge, legate alla compilazione dei modelli e dichiarativi fiscali ed attività connesse, e/o eventuali nuove attività con le medesime caratteristiche, rientrino a pieno titolo tra le attività a carattere stagionale. Per criteri di analogia anche le assunzioni a termine poste in essere in favore di persone assunte dal Sindacato, anche in ipotesi di distacco presso centri di assistenza fiscale sindacali, dovranno essere reputati lavoratori stagionali a tutti gli effetti. Per far fronte alle specifiche necessità dei centri di assistenza fiscale e della loro attività è necessario il ricorso alle assunzioni a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali così come previsto disciplinate dal D.Lgs. n. 81/2015 per gli effetti 81/2008. A tal fine il Concessionario invia al referente dell’Amministrazione all’inizio di ciascun anno scolastico, l’elenco nominativo del personale utilizzato, riportante il prospetto delle azioni di formazione e prevenzione cui il personale è stato “sottoposto”. Inoltre, ad ogni variazione, il Concessionario invia al Responsabile dell’Amministrazione i Documenti Unici di Valutazione dei Rischi, tenuto conto della particolare forma di erogazione dei servizi operativamente coordinati e con possibilità di ricorrere a forme sinergiche di fruizione dei servizi accessori e di completamento, ed al fine di evidenziare l’eventuale criticità, individuando altresì, di concerto con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione comunale, le proposte di superamento delle criticità medesime. Il Concessionario infine fornisce ai dipendenti i presidi ed i dispositivi di sicurezza individuati in uno specifico documento di valutazione concordato con l’RSPP comunale. La Ditta deve adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento dei propri dipendenti di cui agli artt. 19, co. 236 e 37; 21, co. 1fornire ai lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale (DPI); 21, co. 2attuare la vigilanza sanitaria nei casi previsti dal citato decreto legislativo; 23 co. 2, lett. c), ed in deroga a quanto previsto dal presente CCNL in quanto non corrispondenti alla tipicità designare il responsabile del servizio svolto. Analogamentedi prevenzione e protezione dei rischi e i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, per le motivazioni suesposteevacuazione, sono da intendersi sospese le limitazioni quantitative salvataggio, primo soccorso e, comunque, di cui gestione dell’emergenza.. Copia della predetta documentazione, unitamente all’organigramma ai commi 1 fini della sicurezza, deve essere consegnata al Servizio Infanzia all’inizio dell’attività e 2 dell’art. 31 del D.Lgs. n. 81/2015 – come modificato dalla Legge 96/2018 – per le assunzioni dei lavoratori stagionali di cui al presente accordo e ai lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinatocomunque ad ogni variazione.

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Samples: www.unionedelsorbara.mo.it