CAPITOLATO D’ONERI
C.F. 82005010580 P.I. 02144071004
Xxx Xxxxxxx x.x.x. – Xxx 00000 Telefono 06/00000000 - 340
e-mail: xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxx.xxxx.xx PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xx
CAPITOLATO D’ONERI
SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO. DURATA 3 (TRE) ANNI - CIG ...............
ART.1 OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO E FINALITA’ DEL
SERVIZIO
L’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo concernente l’assistenza all’Ente nella determinazione del contenuto dei contratti assicurativi e nella gestione ed esecuzione dei medesimi avverrà, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a
D. Lgs. 76/2020 convertito in L. 120/2020., ad un idoneo soggetto (in seguito,
denominato “Broker”) e avrà ad oggetto :
a) identificazione, analisi e valutazione dei rischi attinenti all'attività delle aziende interessate; analisi delle polizze assicurative in essere, valutandone il grado di efficacia ed economicità;
b) predisposizione di piano assicurativo coordinato, completo e personalizzato finalizzato all'ottimale copertura dei rischi e al contenimento della spesa assicurativa;
c) analisi ed aggiornamento periodico dello stato di sinistrosità nel territorio comunale. È richiesta la predisposizione di report semestrali relativi all'andamento della sinistrosità con cadenza 30/06 e 31/12;
d) assistenza continuativa – con report trimestrale – relativa alla gestione di sinistri attivi e passivi dell’Ente, anche in riferimento alle posizioni di sinistri pregressi ed ancora pendenti al momento di conferimento dell'incarico. Il report dovrà contenere la situazione relativa a tutti i sinistri aperti e gestiti dalle Compagnie Assicurative( il numero assegnato dalle stesse compagnie, nominativo del danneggiato, data e luogo dell’evento, stato di avanzamento della pratica, data e valore eventualmente liquidato;
e) report semestrale con l’interruzione dei termini di prescrizione per
singolo sinistro;
f) trasmissione all’Ente di ogni comunicazione rilasciata dalle Compagnie Assicuratrici accompagnata da sintetica relazione esplicativa con parere, con particolare riguardo alle chiusure dei sinistri senza seguito;
g) feedback entro e non oltre 10 giorni per i sinistri per i quali viene richiesta l’apertura in compagnia, ovvero indicazione del numero di rubricazione;
h) assistenza nella predisposizione dei capitolati assicurativi e degli altri documenti amministrativi di gara utili all'affidamento dei servizi assicurativi dell’Ente;
i) assistenza in tutte le fasi di gara per l'affidamento dei servizi assicurativi, compresa la verifica di congruità delle offerte presentate e la corrispondenza dei documenti emessi rispetto a quelli di gara;
j) assistenza nella gestione amministrativa dei contratti stipulati dall’Ente, anche in essere, con segnalazione preventiva delle scadenze dei premi(almeno 40 gg. prima della scadenza indicata nelle relative polizze) e degli importi dovuti ( anche relativamente a polizze già in corso alla data dell’inizio della prestazione del servizio) e controllo dei documenti contrattuali emessi o delle richieste degli assicuratori, con particolare riferimento alle richieste di rimborso di franchigia per tutti sinistri;
k) aggiornamento costante in riferimento a modifiche legislative in materia assicurativa e tempestiva comunicazione circa nuovi rischi o a mutate condizioni di rischio;
l) formazione e aggiornamento del personale dell’Ente addetto alla gestione delle polizze e dei sinistri in materia assicurativa con un minimo di 6 giornate all’anno e le date saranno concordate dalle parti;
m) resa di pareri su richiesta in materia assicurativa;
n) perizie (i cui costi saranno a carico del broker, stimate in n. 10 -annue - per la durata del contratto) rilasciate da tecnici/periti specializzati nel settore al fine di valutare / quantificare danni subiti da veicoli a seguito di sinistri occorsi su territorio comunale. Le stesse non dovranno essere eseguite solo sulla base dei documenti forniti dall’Ente o dalle parti bensì sul mezzo/ veicolo oggetto di sinistro e con rilascio di idonea perizia tecnica descrittiva anche della compatibilità del danno con l’asserito evento;
o) elaborazione di un rapporto annuale che sintetizzi gli elementi principali del programma assicurativo, gli interventi effettuati e le attività da attuare a breve e medio termine da presentare entro il 30/03 dell’anno successivo. Nel rapporto dovranno essere indicati gli aggiornamenti e le revisioni delle coperture assicurative a seguito dell’evolversi del mercato assicurativo e delle nuove esigenze dell’ Ente, eventuali adeguamenti o aggiornamenti in termini di rischi e/o massimali, innovazioni legislative e normative che dovessero riguardare gli Enti Pubblici e eventuali rischi non assicurati;
p) piattaforma informatica (gratuita) per la gestione on-line di tutti i sinistri.
ART.2 DURATA DELL’INCARICO
La durata dell’incarico è di 3 (tre) anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione del relativo contratto. L’affidataria è tenuta, in ogni caso, a garantire l’estensione (opzione proroga tecnica) del servizio fino all’individuazione del nuovo contraente a seguito delle necessarie procedure tecniche per il nuovo affidamento del servizio.
La suddetta estensione non potrà superare il termine di 120 giorni dalla scadenza del contratto, fatte salve necessità derivanti da imprevisto per le quali si renda necessario procrastinare la suddetta scadenza, comunque nel rispetto delle vigenti normative, alle medesime condizioni, modalità e prezzi fissati nel contratto.
ART.3 SITUAZIONE ASSICURATIVA DELL’ENTE - COMPENSO DEL SERVIZIO E IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO
Situazione assicurativa dell’Ente: come da mail prot .n 14216/2021 inviata dal
Broker di fiducia dell’Ente – Mediazioni Assicurative srl -
Ramo di Polizza | Scadenza | Operatore/Compa gnia Assicuratrice | SEDE LEGALE E CODICE FISCALE/P.I. | Premio Annuale lordo | Premio Annuale netto |
RC PATRIMONIALE | 30/09/2021 | AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia | Piazza Vetra n. 17 Milano P.I. 10479810961 | € 15.830,00 | 12.948,88 |
INFORTUNI CUMULATIVA | 30/09/2021 | UnipolSai Assicurazioni S.p.a. | Via Stalingrado n. 45 – Bologna P.I 03740811207 | € 1.454,98 | € 1.419,49 |
INCENDIO | 30/09/2021 | UnipolSai Assicurazioni S.p.a. | Via Stalingrado n. 45 – Bologna P.I 03740811207 | € 24.480,00 | 20.024,45 |
FURTO | 30/09/2021 | UnipolSai Assicurazioni S.p.a. | Via Stalingrado n. 45 – Bologna P.I 03740811207 | € 1.400,00 | 1.145,22 |
ELETTRONICA | 30/09/2021 | UnipolSai Assicurazioni S.p.a. | Via Stalingrado n. 45 – Bologna P.I 03740811207 | € 4.249,99 | 3.505,15 |
KASKO DIP. IN MISSIONE | 30/09/2021 | BALCIA INSURANCE S.E. | Via K. Valdemara n. 63 – Riga (Lettonia) P.I. 40003159840 | € 2.610,00 | 2.299,56 |
RCA/ARD LIBRO MATRICOLA | 30/09/2021 | VITTORIA ASSICURAZION I X.XX | Via Xxxxxxx Xxxxxxxx n. 2 – Milano P.I. 013129510158 | € 22.265,00 | 17.600,94 |
TUTELA LEGALE | 30/09/2021 | TUTELA LEGALE S.P.A. | Xxx Xxxxxxx 00 Xxxxxx C.F. / P.I. 06222570969 | 32.500,00 | 27.221,08 |
RCT/RCO | 30/09/2021 | Lloyd’s Insurance Company S.A. | (sede secondaria) X.xx Xxxxxxxxx 00 Xxxxxx | 128.362,50 | 105.000,00 |
Ai soli fini della indicazione degli elementi legati all’entità dell’importo dell’attività oggetto di appalto, si stima in € 39.088,56 l’importo complessivo delle provvigioni al netto delle imposte per la durata del contratto di 3 anni. Il suddetto valore è stato determinato applicando, ai premi assicurativi imponibili descritti in tabella, la percentuale di provvigioni del 5% per RCA e il 7% per i rami diversi da RCA a carico delle Compagnie assicurative dell’Ente.
Per eventuale proroga tecnica di (120 giorni) l’importo delle attività oggetto dell’appalto, si stima in € 4.343,20, sempre a carico delle Compagnie Assicuratrici.
L'attività oggetto di servizio non comporta, per l’Ente, alcun onere finanziario diretto né presente né futuro, in quanto l'opera del Broker sarà remunerata, come da consuetudine di mercato, dalle Compagnie di Assicurazioni con le quali verranno stipulati e/o rinnovati i contratti assicurativi, alla percentuale offerta dall'affidatario.
Per il presente servizio, non sono previsti rischi di interferenze ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008.
ART. 4 OBBLIGHI DEL BROKER
È obbligo dell'affidatario:
1. svolgere il servizio nell'esclusivo interesse dell’Ente, rispettando tutte le indicazioni che lo stesso fornirà, non assumendo alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli Uffici dell’Ente;
2. garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con le Compagnie Assicuratrici, mettendo anche a disposizione dell’Ente la relativa documentazione e fornendo esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto dell’Ente, previa autorizzazione dello stesso;
3. trasmettere agli assicuratori ogni comunicazione pervenuta dall’Ente o destinata allo stesso ed i premi corrisposti a fronte di obblighi assicurativi entro i termini contrattualmente previsti per la corretta copertura assicurativa, rilasciando ampia e liberatoria quietanza;
4. osservare e far osservare ai propri dipendenti, collaboratori ed incaricati il segreto d'ufficio, anche in riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 ed osservare l'obbligo di diligenza di cui all'art. 1176 del Codice Civile;
5. dimostrare annualmente la vigenza e la regolarità amministrativa della polizza di responsabilità civile professionale ex art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 209/2005, con massimale non inferiore ad € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila euro);
6. rispettare ogni norma, regolamento o disposizione amministrativa in materia di lavoro e di sicurezza sui luoghi di lavoro;
7. presentare, a seguito di affidamento, cauzione definitiva ex art. 103 del D.Lgs. n.50/2016, con le modalità di cui agli art.93 e 103 del citato Decreto. È applicabile quanto previsto all'art.93 del D.lgs. n.50/2016, comma 7. La cauzione definitiva dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, nonché la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile.
Il Broker, nell'espletamento dell'incarico non assumerà alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell’Ente. È convenuto che restano nella piena autonomia dell’Ente la sottoscrizione dei documenti contrattuali di qualsiasi tipo, la formulazione di disdette, nonché la modifica di obbligazioni precedentemente assunte. Il Broker dovrà garantire puntuale e corretto
adempimento delle attività previste dal presente documento di gara e di quelle indicate nell'offerta di servizio presentata, nel rispetto degli scopi perseguiti dall’Ente ed assicurando la tutela degli interessi della medesima.
L’Ente ha il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dal D.Lgs. n.209/2005 ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker. Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri e le spese necessarie per l'espletamento del servizio.
Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui l’Ente non ritenga di procedere alla stipula dei contratti d’assicurazione o le relative gare non abbiano buon esito.
Attività di affiancamento per fine servizio
Il Broker affidatario dovrà garantire un periodo di affiancamento e coordinamento nella fase transitoria di conclusione del servizio. Per fase transitoria di conclusione s’intende la fase contrattuale che precede la scadenza del contratto avente una durata stimata di 3 (tre) mesi.
In questa fase dovranno essere assicurate, oltre alle attività previste nel presente documento, le attività ulteriori volte a rendere possibile ed agevole il subentro del nuovo broker selezionato. In particolare, dovranno essere trasferiti tutti i dati trattati e conservati dal Broker nel corso dell’appalto.
Pertanto, l’affidatario dovrà garantire, oltre alla gestione ordinaria, le attività di seguito specificate:
• consegna di tutta la documentazione, debitamente aggiornata, al nuovo Broker;
• studio e pianificazione dettagliata del progetto di trasferimento di tutti i dati verso il software del nuovo Broker;
• preparazione di un primo scarico di prova dei dati;
• rilevazione e correzione delle eventuali anomalie riscontrate;
• preparazione ed esecuzione dello scarico definitivo dei dati;
• ogni altro adempimento necessario per il corretto e completo passaggio delle competenze secondo i principi generali in materia e il relativo codice deontologico.
ART. 5 SUBAPPALTO /CESSIONE DI CONTRATTO
In considerazione della natura strettamente fiduciaria dell’appalto, l’affidatario non potrà, nemmeno in parte, subappaltare il servizio oggetto del presente Capitolato, né cedere per nessun motivo il contratto relativo o il credito che ne deriva.
ART.6 TRACCIABILITÀ FINANZIARIA
In materia di tracciabilità dei flussi finanziari si richiama quanto previsto dall’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.; in particolare l’affidatario, in ottemperanza a quanto ivi stabilito dovrà, a pena di nullità assoluta del contratto, ai fini del pagamento:
1. indicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, nonché il codice IBAN;
2. indicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato. Il Broker aggiudicatario provvederà altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
ART. 9 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA
Il Broker ha l’obbligo di mantenere e di far mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature informatiche, di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Detto obbligo sussiste altresì relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle prestazioni contrattualmente stabilite. Il Broker è inoltre responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di riservatezza anzidetti.
ART. 10 SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
Pur escludendo la presenza di rischi da interferenza, in quanto l’appalto si sostanzia nella mera fornitura di servizi amministrativi, l’Appaltatore dovrà garantire il pieno rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, ivi incluso, nell’esecuzione dell’Appalto di che trattasi, l’utilizzo di dispositivi conformi alla vigente normativa in materia di ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro. La mancata osservanza di tali norme comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto di chiedere e ottenere il risarcimento per i danni patiti, previo invio
di raccomandata con ricevuta di ritorno. La revoca dell’affidamento avrà effetto a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di ricevimento della raccomandata. Per le eventuali verifiche di competenza si richiede all’Affidatario di dare evidenza, prima dell’avvio del servizio, della documentazione di valutazione dei rischi redatta ai sensi del D. Lgs. 81/2008.
ART.11 RISCHI DA INTERFERENZE
Si evidenzia che, data la natura intellettuale del servizio, non si riscontrano interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi e che è dunque possibile escludere la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima di costi per la sicurezza. Non sussistendo rischi interferenti da valutare gli oneri relativi risultano pari a zero, mentre restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro. L’offerta presentata dai concorrenti, pertanto, dovrà riportare gli oneri per la sicurezza aziendali ex art.95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016.
ART.12 PREROGATIVE DELL’ENTE
L’Ente si riserva la facoltà di proporre, nel periodo di vigenza del contratto, tutte le modifiche o le aggiunte che riterrà utili al miglior funzionamento del servizio. Restano di esclusiva competenza dell’Ente la valutazione e le decisioni di merito sulle varie proposte formulate dal Broker. L’Ente si impegna peraltro a fornire al Broker la collaborazione del proprio personale, nonché a mettere a sua disposizione tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di ogni formalità e adempimento riguardante il servizio oggetto del presente Capitolato.
ART.13 RUOLO DEL BROKER
Ad ogni effetto di legge si riconosce al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. 209/05 e
s.m.i. nonché ai provvedimenti dell’IVASS successivi. In conseguenza di quanto
sopra si conviene espressamente:
• che il Broker, nell’ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali, nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte degli Assicuratori;
• che il Broker trasmetta tempestivamente alle Compagnie di Assicurazioni
tutte le comunicazioni inviate dall’Ente e ad esse destinate, nonché ogni
comunicazione utile e necessaria per la tutela degli interessi dell’Assicurato senza che l’Amministrazione possa incorrere in alcuna decadenza;
• che il pagamento dei premi dovuti sia effettuato per il tramite del Broker, il quale provvederà alla loro rendicontazione secondo i termini previsti nei singoli contratti nei confronti della Compagnia Delegataria e/o degli eventuali coassicuratori, rilasciando ampia e liberatoria quietanza.
ART.14 RAPPRESENTANZA DEL BROKER
Prima di assumere il servizio, l’Affidatario dovrà comunicare all’Ente il nominativo, oltre al numero di telefono fisso e cellulare, del proprio referente che si occuperà di gestire il servizio oggetto del presente appalto. Per ogni problema che dovesse sorgere durante l’espletamento del servizio e al fine di ottenere una pronta risoluzione, l’Ente si rivolgerà direttamente al referente.
ART.15 COMPENSI DEL BROKER
Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per l’Ente alcun onere diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant’altro in quanto lo stesso verrà globalmente remunerato secondo consuetudine di mercato da parte delle Compagnie di Assicurazioni con le quali a seguito di gara verranno stipulate le polizze dell’Ente. Tale remunerazione troverà applicazione in occasione del collocamento dei nuovi rischi assicurativi ovvero al momento del nuovo piazzamento dei contratti esistenti, successivamente alla scadenza del loro termine naturale o all’eventuale risoluzione anticipata degli stessi.
ART.16 PAGAMENTO DEI PREMI
Il pagamento dei premi delle polizze assicurative verrà effettuato al Broker entro i termini e con le modalità contrattualmente previste dalle polizze. Il Broker si obbliga a versare i premi alle Compagnie di Assicurazioni titolari delle polizze, in nome e per conto dell’Ente, nei termini e nei modi convenuti con le Compagnie stesse, al fine di garantire l’efficacia e la continuità della copertura assicurativa. Il Broker, nell’esercizio del mandato di cui al presente Capitolato, è autorizzato fin d’ora e contestualmente a proporre e quindi a porre in essere, nell’ambito delle proprie competenze, ogni attività o atto che possa garantire la continuità delle coperture stesse. Non sono imputabili all’Ente le conseguenze di pagamenti effettuati in ritardo dal Broker.
ART.17 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
La stipulazione del contratto (lettera commerciale) avrà luogo successivamente alla intervenuta esecutività del provvedimento di affidamento. Qualora l'affidatario non si presentasse alla stipulazione nel giorno stabilito potrà essere dichiarato decaduto dalla scelta.
ART.18 CLAUSOLA LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITÀ DI ECCEZIONI
L’ affidatario non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal presente Capitolato. Tutte le riserve che il Broker affidatario intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all’Ente e documentate con l’analisi dettagliata delle somme di cui ritiene di avere diritto. Detta comunicazione dovrà essere fatta valere entro il termine di 15 giorni dalla emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva. Non esplicando le sue riserve nei modi e nei termini sopra indicati l’ affidatario decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall’Amministrazione che emanerà gli opportuni provvedimenti.
ART.19 RECESSO
L’Ente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno novanta giorni solari, da comunicarsi all’affidatario o a mezzo Pec, o con lettera raccomandata A/R, nei casi di:
• giusta causa;
• in qualunque momento dell'esecuzione e per qualsiasi motivo, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile;
• qualora parte o tutto del servizio venga assegnato dagli organi competenti ad altro Ente;
• in ogni altro caso espressamente previsto nel presente documento e dalla vigente normativa.
Si conviene che per giusta causa si intendono sempre, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, casi come i seguenti:
• qualora contro l’affidatario sia stato depositato un ricorso ai sensi della Legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’appaltatore;
• qualora l’affidatario perda i requisiti minimi relativi alla procedura di affidamento di cui al presente Capitolato ovvero qualora la società medesima non sia più in possesso delle necessarie iscrizioni e/o autorizzazioni per l’esercizio delle attività oggetto del presente Contratto;
• qualora sussista uno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii.;
• qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’appaltatore nel corso della procedura di affidamento di cui alle premesse;
• ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto.
Dalla comunicata data di efficacia del recesso, l’affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando, tuttavia, attraverso l’attivazione di una diretta consultazione con Ente, che tale cessazione non pregiudichi la continuità del servizio e non comporti danno alcuno all’Ente. Il Broker dovrà comunque, se richiesto dall’Ente, proseguire le prestazioni la cui interruzione/sospensione può, a suo giudizio, provocarle danno.
ART.20 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’Ente si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ex art. 1456 C.C., in tutti i casi in cui il broker risultasse inadempiente nell'esecuzione dei servizi resi e anche nei seguenti:
• qualora il broker affidatario aggiudicatario ometta di dimostrare di aver stipulato annualmente la polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze, errori professionali o altra inadempienza;
• qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, siano effettuate 3 (tre) formali contestazioni riferite alla mancata osservanza delle prescrizioni previste dal presente Capitolato.
La risoluzione opera di diritto, ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile (Clausola
risolutiva espressa), nei seguenti casi:
• in caso di frode della Società aggiudicataria o collusione con personale
appartenente all’organizzazione dell’Ente o terzi;
• in caso di gravi inadempimenti contrattuali, tali da giustificare l’immediata risoluzione del contratto quali a titolo esemplificativo: inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente o alle norme di sicurezza, mancata applicazione al personale del contratto collettivo di lavoro, inosservanza rispetto a quanto previsto all’articolo 12 del presente Capitolato in tema di subappalto;
• in tutti gli altri casi espressamente previsti dal presente Capitolato.
La stazione appaltante avrà - in ogni caso - diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, comunque imputabili a negligenza, errori ed omissioni del Broker, anche nell’ipotesi in cui dovesse essere necessario affidare il contratto ad altro soggetto. La risoluzione si verificherà di diritto quando l’Ente dichiarerà di avvalersi della clausola risolutiva, comunicando tale volontà alla Società aggiudicataria a mezzo di raccomandata A.R./ pec. ed avrà effetto dal trentesimo giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione stessa.
All'affidatario inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Ente, rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate da eventuali crediti dell'affidatario, senza pregiudizio dei diritti di questo Ente sui beni medesimi. Nel caso di minore spesa, nulla compete all'affidatario inadempiente.
ART.21 ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO
Con la comunicazione dell'affidamento, saranno richiesti al Broker i seguenti documenti:
• la documentazione probatoria a conferma dei requisiti di capacità tecnico- organizzativa;
• di prestare la cauzione definitiva secondo le modalità dell’ 103 del D.Lgs.
n.50/2016;
• dichiarazione attestante gli estremi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, al presente appalto, secondo le disposizioni di cui ad art. 3, comma 7, della L. 136/2010;
• dichiarazione resa dai soggetti indicati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011
relativa ai propri familiari conviventi (di maggiore età);
• copia della copertura assicurativa ex art. 110 del D.Lgs. n. 209/2005, o del certificato di assicurazione, con massimale non inferiore ad Euro 2.500.000,00;
• (eventuale) in caso di R.T.I., copia autentica del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza all’Impresa capogruppo ovvero l’atto costitutivo del Consorzio e l’indicazione specifica delle parti di esecuzione del servizio che ciascuna impresa sarà tenuta a svolgere.
Il mancato adempimento a quanto richiesto ovvero in caso di mancata dimostrazione del possesso dei requisiti previsti, così come la mancata sottoscrizione dei contratti, comporterà la decadenza dall'affidamento.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo accertamento in ordine
all’insussistenza a carico dell’affidatario.
ART.22 TUTELA DELLA PRIVACY
L’affidamento comporta l’assunzione del ruolo del responsabile del trattamento, previa valutazione da parte della stazione appaltante di quanto previsto dalla norma europea in materia( Regolamento UE/2016/679).
ART.23 FORO COMPETENTE
Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti e non sia definibile in via amministrativa, si conviene che il foro competente esclusivo è quello di Velletri. L’Autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali afferenti l’aggiudicazione dell’appalto è il TAR del Lazio.
ART.23 OSSERVANZA LEGGI E REGOLAMENTI
Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si farà riferimento alle disposizioni di legge e regolamento vigenti in materia, nonché alle disposizioni del Codice Civile.
Data
Per ……………………..
Ai sensi dell'art. 1341 del codice civile l’impresa esplicitamente dichiara di accettare
specificatamente ed integralmente il contenuto degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13 , 14, 15, 16, 17, 18, 19 , 20, 21 , 22, 23, del presente Capitolato, fermo restando l'inderogabilità anche delle altre norme contrattuali.
Data
Per ……………………