Scambi e questioni commerciali Clausole campione

Scambi e questioni commerciali. (artt. 143-412): è la parte cosiddetta DCFTA, che tratta di accesso al mercato, soppressione dei dazi doganali, misure non tariffarie, cooperazione amministrativa e coordinamento con altri Paesi, difesa commerciale, misure antidumping, misure sanitarie e fitosanitarie, dogane, stabilimento, servizi informatici, appalti, proprietà intellettuale, trasparenza, commercio e sviluppo sostenibile, risoluzione delle controversie, ecc. L’art. 143 - come osservato dal Ministero dello sviluppo economico, che ha analizzato il testo per le parti di propria competenza - stabilisce che dall’entrata in vigore del presente Accordo, viene istituita una zona di libero scambio delle merci, per un periodo della durata massima di dieci anni, secondo l’Accordo generale sulle tariffe e sul commercio (GATT) del 1994. Ad eccezione di alcuni oneri e dazi citati negli articoli della presente intesa, vengono soppressi da entrambe le Parti i dazi doganali sulle importazioni, in conformità all’Allegato XV, che riporta i seguenti prodotti agricoli: pomodori, agli, uve da tavola, mele, prugne e succhi di uva. Ciò comporta, dall’entrata in vigore del presente Accordo, la possibilità da entrambe le Parti di potersi consultare per decidere se accelerare e/o estendere la portata della soppressione dei dazi doganali. E’ inoltre prevista la possibilità di fare, all’altra Parte, ulteriori concessioni al fine di migliorare la liberalizzazione del commercio di prodotti agricoli, soprattutto per quelli soggetti a contingenti tariffari (art. 147). L’Allegato XV-C indica invece, per ciascuna categoria merceologica, la quantità annuale che la Moldova può esportare nell’UE. Se tale volume raggiunge la soglia del 70 per cento l’UE notifica alla Moldova tale evenienza. A seguito di tale notifica e al raggiungimento dell’80 per cento del volume, la Moldova deve fornire all’Unione una giustificazione di tale aumento delle esportazioni verso l’UE. In assenza di tale giustificazione - ed al raggiungimento del 100 per cento della quota indicata nel suddetto Allegato - l’UE può sospendere il trattamento preferenziale (art. 148). Riguardo alle misure di difesa commerciale, le Parti si attengono ai diritti ed agli obblighi riguardanti le misure di salvaguardia contenute nell’art. XIX del GATT 1994 e negli Accordi istituiti dall’OMC (art. 158). Pertanto, la Parte che apre un’inchiesta di salvaguardia notifica per iscritto all’altra Parte tutte le informazioni utili a spiegare il motivo che l’ha originata, qualora...
Scambi e questioni commerciali. (artt. 22-276): è la parte cosiddetta DCFTA, tratta di accesso al mercato, soppressione dei dazi doganali, misure non tariffarie, cooperazione amministrativa e coordinamento con altri Paesi, difesa commerciale, misure di salvaguardia ed antidumping, ostacoli al commercio, misure sanitarie e fitosanitarie, dogane, stabilimento, prestazioni transfrontaliere e presenza temporanea delle persone per motivi professionali, commercio elettronico, pagamenti correnti e movimenti di capitali, appalti pubblici, proprietà intellettuale, indicazioni geografiche, concorrenza, trasparenza, commercio e sviluppo sostenibile, risoluzione delle controversie, ravvicinamento normativo, ecc. Le Parti istituiscono (art. 22) una zona di libero scambio secondo l’Accordo Generale sulle Tariffe e sul Commercio (GATT) del 1994. Vengono soppressi, da entrambe le Parti, i dazi doganali sulle importazioni, ad eccezione delle disposizioni riportate nei paragrafi n. 2, 3 e 4 del citato articolo, vale a dire:
Scambi e questioni commerciali. TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI