Proprietà intellettuale Clausole campione

Proprietà intellettuale. L'eventuale realizzazione di un'innovazione, suscettibile di brevettazione, realizzata dal contrattista nell'espletamento delle proprie mansioni, è disciplinata in conformità alla normativa vigente in materia, al Regolamento di Ateneo ed alle eventuali clausole contrattuali di riferimento.
Proprietà intellettuale. Noi o i nostri licenziatari possediamo e controlliamo tutti i diritti d'autore e gli altri diritti di proprietà intellettuale del sito web e i dati, le informazioni e le altre risorse visualizzate o accessibili all'interno del sito web.
Proprietà intellettuale. L'Appaltatore dichiara e garantisce che, nello svolgimento delle proprie attività al fine di eseguire il Contratto e di progettare, fabbricare, vendere, distribuire o commercializzare prodotti o servizi forniti a ENEL, non ha violato, non viola e non violerà alcun diritto di proprietà intellettuale di terzi, quali diritti relativi a marchi, invenzioni brevettabili, opere tutelabili da diritto d'autore, modelli di utilità, disegni industriali e segreti commerciali. Nel caso in cui per l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto l'Appaltatore necessiti di utilizzare alcuni beni protetti da diritti di proprietà intellettuale che ricadono nelle licenze di terzi, ENEL si riserva il diritto di richiedere all'Appaltatore la consegna della relativa documentazione. Su richiesta di ENEL, l'Appaltatore fornirà ogni ulteriore informazione, chiarimento, spiegazione, conferma, corrispondenza, manuale e altro documento o dato rispetto a qualsiasi bene protetto da diritti di proprietà intellettuale utilizzato per l'esecuzione del Contratto. Le Parti concordano che, con riferimento ai prodotti, ai campioni e alle specifiche tecniche che ENEL mette a disposizione dell'Appaltatore ai fini dell'esecuzione del Contratto, l'Appaltatore: (i) non potrà in alcun modo copiare, riprodurre, elaborare, tradurre, modificare, adattare, sviluppare, decompilare, smontare, a esclusione di operazioni di reverse engineering (o, in ogni caso, fatte salve operazioni necessarie a estrarre i codici sorgente) – del tutto o in parte – tali prodotti, campioni o specifiche tecniche di ENEL, (ii) non potrà realizzare opere, oggetti, articoli, prodotti, campioni o specifiche tecniche derivati; (iii) non utilizzerà tali prodotti, campioni, specifiche tecniche o informazioni sulla proprietà intellettuale di ENEL per scopi diversi L'Appaltatore è tenuto a ottenere le concessioni, i permessi e le autorizzazioni necessari dai titolari di brevetti, modelli e relativi marchi commerciali, nonché i diritti di proprietà intellettuale. L'Appaltatore è responsabile per il pagamento di diritti d'autore o oneri dovuti su tali basi. L'Appaltatore dichiara e garantisce che non esistono contratti, accordi, licenze, permessi, restrizioni, requisiti, brevetti, certificati, obblighi dell'Appaltatore o altre circostanze che impediscano o possano impedire a ENEL di utilizzare o comunque godere della proprietà intellettuale collegata all'esecuzione del presente Contratto nonché prodotto, servizio, fornitura, li...
Proprietà intellettuale. I contratti di esclusività connessi con il rapporto di lavoro dipendente sottoscritto dal ricercatore non potranno prevedere norme che limitino la facoltà del ricercatore di pubblicare articoli su riviste scientifiche, di partecipare a convegni o conferenze utilizzando i permessi e/o le ferie. L’eventuale sfruttamento dei diritti sulla proprietà intellettuale di lavori svolti dal ricercatore sarà di esclusivo godimento del ricercatore stesso.
Proprietà intellettuale. Ai sensi dell’art. 65 del D.Lgs. n. 30 del 2005 (Codice della Proprietà Industriale, come da successive modifiche e integrazioni) e dell’art. 2 c.1 del “Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale con riferimento alle attività di ricerca svolte da personale universitario”, emanato con D.R. n. 82735 (526) del 08/05/2019, il diritto di proprietà industriale conseguente all’attività posta in essere dal lavoratore autonomo nell’esecuzione del presente contratto, spetta al medesimo qualora sia finanziata con risorse dell’Università degli Studi di Firenze. Diversamente, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento richiamato, qualora l’attività sia sovvenzionata in tutto o in parte da soggetti privati ovvero realizzata nell'ambito di specifici progetti finanziati da soggetti pubblici diversi dall'Università, la proprietà industriale spetta all’Università medesima, che rimane titolare degli eventuali diritti derivanti dalle invenzioni.
Proprietà intellettuale. Ciascuna Parte resta titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi: - al proprio “background”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze e le informazioni sviluppate e/o detenute a qualsiasi titolo autonomamente da ciascuna delle Parti antecedentemente alla stipula del presente accordo. - al proprio “sideground”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze sviluppate e i risultati conseguiti da ciascuna delle Parti durante lo svolgimento della Ricerca, ma al di fuori ed indipendentemente dalla stessa, anche se attinenti al medesimo campo scientifico. Ciascuna Parte ha accesso libero, non esclusivo, gratuito, senza diritto di sub-licenza, limitato alla durata e alla realizzazione delle attività oggetto del contratto, alle informazioni, conoscenze tecniche preesistenti ed ai diritti di proprietà intellettuale a queste riferite, detenute dall’altra Parte prima della firma del contratto e necessarie per lo svolgimento delle attività. Qualsiasi accesso al background per ragioni diverse da quelle sopra indicate dovrà essere negoziato con accordo separato. Le parti, nel rispetto dei diritti riconosciuti agli inventori, si impegnano a concordare mediante apposito accordo il regime di proprietà, di utilizzo, di diffusione e di pubblicazione dei risultati, brevettabili e non, derivanti dall’esecuzione del progetto, nel rispetto di quanto stabilito dall’art.65 del D.Lgs. N. 30 del 2005 relativo a “invenzioni dei ricercatori, delle Università e degli Enti pubblici di ricerca”, nel rispetto dell'effettivo apporto inventivo”, con le modalità di cui al precedente art. 7, ultimo comma.
Proprietà intellettuale. 9.1. Il Cliente prende atto e accetta che tutti i diritti di Proprietà Intellettuale sui Servizi e sulle BI che li compongono e caratterizzano, in tutto e in ogni loro parte, ivi incluse le logiche, i principi organizzativi e i supporti e/o documenti sui quali gli stessi vengono forniti, sono e rimangono di esclusiva titolarità di Cerved e che, pertanto, il loro utilizzo è strettamente limitato a quanto espressamente previsto nel Contratto.
Proprietà intellettuale. 10.1. Tutti i diritti di Proprietà Intellettuale, ivi inclusi i relativi diritti di sfruttamento economico, sull’Infrastruttura Cloud, sul Software, sui Servizi Cloud, sulla documentazione, sugli Aggiornamenti e Sviluppi, sui lavori preparatori e sui lavori derivati sono e rimangono, in tutto e in parte e ovunque nel mondo, di esclusiva titolarità di TeamSystem e/o dei relativi terzi proprietari indicati nell’Ordine, nelle Condizioni Integrative o nella documentazione tecnica di supporto.
Proprietà intellettuale. L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l`Assicurato per tutti i Danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per qualsiasi Violazione dei diritti di proprietà intellettuale commessa dall'Assicurato.
Proprietà intellettuale. 9.1. Il Cliente prende atto e riconosce espressamente che tutti i diritti di Proprietà Intellettuale sulle Piattaforme e i suoi contenuti, in tutto e in ogni loro parte, ovunque nel mondo e ivi inclusa l’eventuale documentazione di supporto, sono e rimangono di esclusiva titolarità di Cerved e/o delle Consociate e/o dei Subappaltatori.