Misure di salvaguardia Clausole campione

Misure di salvaguardia. Le misure di salvaguardia sono adottate conformemente alle procedure di cui all’ar- ticolo 10, paragrafo 2 dell’Accordo.
Misure di salvaguardia. 1. Qualora, nell’applicazione degli allegati 1–3 del presente Accordo e in conside- razione della particolare sensibilità dei mercati agricoli delle Parti, le importazioni di prodotti originari di una delle Parti provochino una grave perturbazione del mercato dell’altra Parte, le Parti si consultano immediatamente per trovare una soluzione adeguata. Nell’attesa di tale soluzione, la Parte interessata può prendere le misure che giudica necessarie.
Misure di salvaguardia. 1. Nessuna delle disposizioni del presente accordo è interpre­ tata come una limitazione imposta al potere di una parte di adottare immediatamente tutte le misure idonee quando vi sia un ragionevole rischio che un prodotto o un servizio potreb­ bero:
Misure di salvaguardia. Per gli interventi oggetto di concessione dell’agevolazione, la Regione non assume responsabilità in merito alla mancata osservanza, da parte dei soggetti proponenti e attuatori, della rispondenza degli stessi interventi alle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di affidamenti degli incarichi professionali, di approvazione dei progetti, di modalità di appalto, affidamento, esecuzione, direzione e collaudo dei relativi lavori, ivi compresi gli eventuali servizi e forniture accessori e dei relativi adeguamenti normativi. Dette responsabilità rimangono esclusivamente in capo ai soggetti beneficiari delle agevolazioni e, in caso di inadempienze, le agevolazioni relative agli interventi potranno essere revocate.
Misure di salvaguardia. 1. Qualora, in circostanze eccezionali, i pagamenti e i movimenti di capitali tra le Parti causino o rischino di causare gravi difficoltà nel funzionamento della politica monetaria o di cambio45 della Corea o di uno o più Stati membri dell'Unione europea, le Parti interessate46 possono adottare nei riguardi dei movimenti di capitali, per un periodo non superiore a sei mesi47, le misure di salvaguardia che sono strettamente necessarie48.
Misure di salvaguardia. Con riferimento all’“Intervento” afferente all’agevolazione, Regione e FI.L.S.E. non assumono alcuna responsabilità in merito all’inosservanza da parte delle imprese finanziate, delle prescrizioni previste dalla normativa vigente, ivi compresi eventuali e successivi adeguamenti e modifiche. Dette responsabilità rimangono esclusivamente in capo alle imprese finanziate medesime.
Misure di salvaguardia. 1. Previe consultazioni in sede di comitato misto, ciascuna parte può prendere opportune misure di salvaguardia, compresa la sospensione di una o più attività di cooperazione, se ritiene che non sia più garantito un grado equivalente di controlli sulle esportazioni o di sicurezza tra le parti. Nel caso in cui un eventuale ritardo rischi di compromettere il buon funzionamento del GNSS, possono essere prese misure cautelari provvisorie senza consultazione preliminare, purché delle consultazioni siano avviate immediatamente dopo l'adozione di dette misure.
Misure di salvaguardia. Art. 221. (Violazione delle norme sulle riserve tecniche o sulle attività a copertura)
Misure di salvaguardia. Qualora sorgessero contestazioni sui controlli e sui risultati delle analisi predisposte dall'Azienda e ove non si riesca a comporle amichevolmente, la vertenza sarà rimessa a giudizio inappellabile del Laboratorio Chimico per analisi merceologiche di Cagliari o similare. Le spese relative saranno poste a carico della parte soccombente.
Misure di salvaguardia. I mercati dei trasporti pubblici possono finire sotto il controllo di una manciata di operatori. L'articolo 9, paragrafi 1 e 2 permette alle autorità competenti di contrastare tale fenomeno. La Commissione non accoglie gli emendamenti 71 e 72, che sopprimono tali disposizioni; il nuovo testo le rende invece più precise, accogliendo in parte il principio informatore dell'emendamento 79. L'articolo 9, paragrafo 3 accresce la capacità delle autorità di tutelare il personale quando cambia la titolarità di un contratto. La proposta originaria della Commissione limitava tale possibilità ai casi in cui sussiste un diritto esclusivo, mentre il nuovo testo sopprime tale limite. La Commissione non accoglie l'emendamento 134, che renderebbe obbligatoria tale disposizione. Ai sensi del trattato le autorità competenti possono imporre agli operatori di stabilirsi nello Stato membro in questione. Gli operatori di altri paesi dovrebbero tuttavia avere la possibilità di partecipare a una gara di appalto senza esservi stabiliti, e l'articolo 9, paragrafo 4 disciplina tale aspetto. Il nuovo testo stabilisce norme più precise al riguardo. La Commissione non accoglie l'emendamento 74, che imporrebbe l'obbligo di stabilimento.