Accesso al mercato Clausole campione

Accesso al mercato. 1. I servizi occasionali definiti all’articolo 1, punto 2.1 dell’allegato 7 sono esentati da qualsiasi autorizzazione.
Accesso al mercato. Si applica l’articolo XVI del GATS42, che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante.
Accesso al mercato. 1. Le concessioni in materia di accesso al mercato contenute negli Elenchi riguar- dano consolidamenti e riduzioni delle tariffe, nonché altri impegni in materia di accesso al mercato ivi specificati.
Accesso al mercato. L'AA si propone di migliorare l'accesso ai mercati imponendo: — la trasformazione di tutte le misure protezionistiche alle frontiere in dazi doganali (equivalenti tariffari) soggetti a una riduzione progressiva (del 36% in 6 anni, tra il 1995 e il 2000, rispetto al periodo di riferimento 1986-1988 per i paesi sviluppati; del 24% per i paesi in via di sviluppo); — impegni di «accesso minimo» per i prodotti specifici che non sono oggetto di tariffazione attraverso l'apertura ai paesi terzi di contingenti tariffari (che alla fine del 2000 rappresentavano per ciascun gruppo di prodotti il 5% del consumo del periodo di base 1986-1988); — il mantenimento delle concessioni tariffarie all'importazione almeno al livello registrato nel periodo 1986-1988 (cosiddetto accesso corrente); l'introduzione di una clausola di salvaguardia speciale da attivare in caso di superamento del volume delle importazioni rispetto a un massimale stabilito o in caso di diminuzione dei prezzi delle importazioni al di sotto di una determinata soglia.
Accesso al mercato. Gli impegni dell'UE nell'ambito dei dazi consolidati riguardavano 1 764 linee tariffarie. La media del dazio doganale consolidato per i prodotti agroalimentari, pari al 26% all'inizio del periodo di attuazione, non superava il 17% alla fine di detto periodo. L'Unione europea applica del resto dazi nulli o minimi a 775 linee delle 1 764 totali. Solo l'8% delle linee tariffarie è soggetto a un dazio doganale superiore al 50%. Questi picchi tariffari riguardano i prodotti lattiero-caseari, la carne bovina, i cereali e i prodotti a base di cereali nonché lo zucchero e gli edulcoranti. Per quanto concerne i contingenti tariffari, l'UE ha istituito, nel complesso, 87 quote (37 di «accesso minimo» e 44 di «accesso corrente»). Nel 2014, il 71% circa del totale delle importazioni agroalimentari sono entrate nell'Unione a dazio zero per un valore di 72 miliardi di EUR.
Accesso al mercato. Trasporti su strada di merci e viaggiatori Il candidato deve in particolare: - conoscere la normativa per le categorie dei trasporti su strada per conto di terzi, per la locazione di autoveicoli industriali e per il subappalto, in particolare le norme relative all’organizzazione ufficiale della professione, all’accesso alla professione, alle autorizzazioni per i trasporti su strada intracomunitari ed extracomunitari, ai controlli ed alle sanzioni; - conoscere la normativa relativa alla costituzione di un’impresa di trasporti su strada; - conoscere i vari documenti necessari per l’effettuazione dei servizi di trasporti su strada ed essere in grado di procedere alla verifica della presenza, sia all’interno dell’impresa che a bordo degli autoveicoli, dei documenti conformi relativi a ciascun trasporto effettuato, in particolare quelli concernenti l’autoveicolo, il conducente, la merce o i bagagli; Trasporti su strada di merci - conoscere le norme relative all’organizzazione del mercato dei trasporti su strada di merci, agli uffici noli ed alla logistica; - conoscere le formalità da effettuarsi in occasione del valico delle frontiere, la funzione dei documenti T e dei carnet TIR, nonché gli obblighi e le responsabilità che derivano dalla loro utilizzazione.
Accesso al mercato. 1. Per quanto riguarda l'accesso al mercato mediante la fornitura transfrontaliera di servizi, ciascuna delle Parti concede ai servizi e ai fornitori di servizi dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello previsto secondo le modalità, le limitazioni e le condizioni convenute e specificate negli impegni specifici di cui all'allegato 7-A.
Accesso al mercato. 1. Per quanto riguarda l'accesso al mercato mediante lo stabilimento, ciascuna delle Parti concede agli stabilimenti e agli investitori dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello previsto secondo le modalità, le limitazioni e le condizioni convenute e specificate negli impegni specifici di cui all'allegato 7-A.
Accesso al mercato. Il candidato deve conoscere in particolare: