Imposte dirette Clausole campione

Imposte dirette. Ai fini delle imposte dirette, l'operazione di Fusione è fiscalmente neutrale e comporta la successione a titolo universale della Società Incorporante nella posizione fiscale della Società Incorporata (art. 172 del D.P.R. del 22 dicembre 1986, n. 917, il “TUIR”). La Fusione, infatti, non genera l'emersione di componenti positive o negative di reddito imponibile in capo ai soggetti partecipanti (Società Incorporante, Società Incorporanda e anche azionisti). In particolare, il trasferimento del patrimonio della Società Incorporanda nella Società Incorporante non dà luogo al realizzo di plusvalenze, minusvalenze, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore dell'avviamento (art. 172, comma 1, del TUIR). Inoltre, nella determinazione del reddito della Società Incorporante non si tiene conto dell'avanzo o disavanzo iscritto in bilancio, nel caso di specie, per effetto del rapporto di cambio (art. 172 del TUIR). Con specifico riferimento ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali (c.d. IAS adopter), l'art. 4, comma 2, lett. (a), del D.M. 10 aprile 2009 prevede che per "disavanzo da fusione" si abbia riguardo alla differenza positiva tra il valore complessivo del patrimonio aziendale acquisito, come iscritto nel bilancio della società acquirente, e il patrimonio netto dell'entità acquisita. Di conseguenza, i maggiori valori iscritti sulle attività e passività della società "acquisita" (incluso l'avviamento) non saranno fiscalmente riconosciuti. Le perdite fiscali generate dalle Società che Partecipano alla Fusione (inclusa la Società Incorporante) e gli interessi passivi indeducibili oggetto di riporto in avanti ai sensi dell'art. 96, comma 4 del TUIR, generati nei periodi di imposta anteriori alla Fusione nonché (in caso di retrodatazione) nel periodo intercorrente tra l'inizio del periodo di imposta in cui avviene la Fusione e la data di efficacia dell'operazione, possono essere portati in diminuzione del reddito della Società Incorporante laddove ricorrano i requisiti richiesti dall'articolo 172, comma 7, del TUIR e nei limiti ivi previsti. Per quanto riguarda gli azionisti della Società Incorporanda, ai sensi dell'art. 172, comma 3, del TUIR, il concambio delle azioni di CLF con azioni di CLT non costituisce né realizzo né distribuzione di plusvalenze o di minusvalenze né conseguimento di ricavi.
Imposte dirette. Normativa di riferimento
Imposte dirette. Il ricavo di vendita ed il costo per il compenso costituiscono, rispettivamente, un componente positivo e uno negativo di reddito. Il ricavo per il compenso costituisce un componente positivo di reddito. Iva Emette fattura di vendita intestata al terzo acquirente (cliente) con Iva al 10% se il mandante proprietario è soggetto passivo Iva; in esenzione se è persona fisica. Riceve fattura per il compenso del mandatario agente. Emette fattura con Xxx ad aliquota ordinaria per il compenso.
Imposte dirette. Il locatore NON mantiene la qualifica di imprenditore Articolo 67 c. 1 lett. h) Tuir – prevede due ipotesi
Imposte dirette. Passando al versante fiscale, il primo aspetto che occorre analizzare è certamente il trattamento ai fini delle imposte dirette, tanto in capo al cedente quanto in capo al cessionario, del corrispettivo di cessione.
Imposte dirette. Sotto il profilo della imposte dirette la quota del canone stabilita per la locazione deve essere considerata per il concedente come reddito da assoggettare ad IRPEF, secondo cui se il canone che risulta dal contratto di locazione, ridotto forfettariamente del 5% è superiore alla rendita catastale, il reddito sul quale applicare l’IRPEF è quello del canone al netto di tale riduzione. Occorre far presente che, se sussistono i presupposti, il concedente può optare anche per la cedolare secca. La possibilità di optare per tale regime facoltativo di imposizione è riservata alle persone fisiche titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento di unità immobiliari abitative locate, che non agiscono nell’esercizio di un’attività di impresa o di arti e professioni. L’opzione comporta l’assoggettamento del canone di locazione ad una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione.
Imposte dirette. Il corrispettivo della vendita configura un reddito diverso rientrante nell’articolo 67 comma 1 lettera b) del t.u.i.r. che assoggetta a tassazione le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni. Le quote del canone imputate ad acconto prezzo, costituendo parte del corrispettivo del trasferimento, devono essere assoggettate a imposizione in base alla citata disciplina dei redditi diversi. Tali quote saranno tassate nel momento in cui avviene la cessione dell’immobile, ossia quando il conduttore esercita il diritto di riscatto e sempre se l’immobile è ceduto entro i 5 anni dall’acquisto o dalla costruzione poiché in caso contrario, vale a dire quando lo stesso è ceduto dopo i cinque anni non è rilevante ai fini fiscali. La plusvalenza sarà determinata come differenza positiva tra il corrispettivo percepito dal conduttore/acquirente, comprensivo delle quote del canone imputate come acconto prezzo ed il costo di acquisto dell’immobile.
Imposte dirette. ➢ Locazione fabbricato • Reddito fondiario (art. 37, c. 4 bis, TUIR) = reddito imponibile è il maggiore tra canone locazione (-5%) e rendita catastale - Venezia centro, Giudecca, Murano, Burano (-25%) - Immobili interesse storico artistico (-35%) • Cedolare secca (at. 3, D.Lgs 14/03/11 n. 23) - Persone fisiche - Immobili abitativi - 21% canone libero - 15% canone concordato comuni alta tensione abitativa - Esenzione da registro e Bollo - Nessun adeguamento Istat del canone
Imposte dirette. Le imposte sul reddito sono calcolate sulla base della normativa fiscale vigente; il debito previsto è iscritto alla voce “Debiti Tributari”. I criteri di valorizzazione utilizzati per la formazione dei bilanci consolidati pro-forma relativi ai periodi chiusi al 31 dicembre 1997, 1998 e 1999 non hanno subito variazioni durante il periodo considerato.
Imposte dirette. L'art. 88, comma 5, del Tuir (già art. 55, comma 5, del Tuir) prevede che la società cedente il con- tratto di leasing debba imputare a sopravvenienza attiva il valore normale del bene. Ciò prescindendo dal valore attribuito al con- tratto dai due contraenti. Non è quindi possibile determinare il componente positivo di reddito in base al corrispettivo ricevuto. Il legislatore è stato spinto in questa scelta ope- rativa dall'obiettivo di eliminare i comportamenti elusivi che si erano diffusi nella pratica, con ces- sione di contratti di leasing (a soggetti terzi colle- gati all'impresa) verso la scadenza dello stesso con- tratto a valori vicini al prezzo di riscatto per beni per i quali invece il valore di mercato era di gran lunga superiore. Nell'art. 55 del vecchio Tuir, come nel nuovo art. 88 del Tuir, non è stata invero prevista la possibi- lità di dedurre, dal valore normale del bene, i canoni relativi alla durata residua del contratto e il prezzo stabilito per il riscatto. A colmare tale lacuna è però intervenuta la circolare n. 108/E del 3 maggio 1996 (in "il fisco" n. 20/1996, pag. 5171), con la quale si è chiarito che "ai fini della determi- nazione della sopravvenienza attiva da assoggetta- re a tassazione detto valore normale non può che essere assunto al netto dei canoni relativi alla resi- dua durata del contratto e del prezzo stabilito per il riscatto, che dovranno essere pagati al cessionario in dipendenza della cessione, attualizzati alla data della cessione medesima".