Risorse storiche consolidate Clausole campione

Risorse storiche consolidate. Il CCNL triennio 2016-2018, all’articolo 67, comma 1, introduce il concetto di “Fondo risorse decentrate” costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili relative all’anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto, al netto delle risorse che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Il Fondo, pertanto, nel caso del Consiglio regionale è costituito dalla somma: 1) delle risorse stabili del Fondo relativo all’anno 2017, pari a euro 2.734.142,42; 2) dalle risorse, sempre per il 2017, relative al personale transitato dalla Città metropolitana di Roma Capitale, pari a euro 104.331,24; 3) dalle risorse per le progressioni economiche del personale alla data del 31 dicembre 2017, quantificate in euro 505.208,12. Nella tabella che segue sono riportate le risorse stabili certificate di cui ai punti sub 1) e sub 2): Fondo 2017 Importo risorse stabili certificate Importo decurtazioni Totale (euro) Consiglio regionale 2.734.142,42 0,00 2.734.142,42 Città metropolitana di Roma Capitale 104.331,24 0,00 104.331,24 A tali risorse, che sommate danno un importo complessivo di euro 2.838.473,66, ai fini del calcolo delle risorse del Fondo, vanno sommati i ricordati 505.208,12 euro e detratte le risorse stanziate nel 2017 per il pagamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative e delle alte professionalità, che ammontano a euro 1.258.183,19. La tabella che segue riproduce detto calcolo: Importo risorse stabili 2017 (certificate dal collegio dei revisori dei conti) € 2.838.473,66 Progressioni economiche nel tempo riconosciute al personale (al 31/12/2017) € 505.208,12 Risorse per la retribuzione di posizione e di risultato delle PO e AP anno 2017 € 1.258.180,11 TOTALE Fondo (unico importo consolidato) anno 2017 € 2.085.501,67 ⎯ in applicazione dell’articolo 67, comma 2, lettera b) del CCNL triennio 2016-2018 deve essere valorizzata la voce di incremento riferita agli effetti sulla costituzione del Fondo (unico importo consolidato), in corrispondenza delle diverse decorrenze contrattuali, delle variazioni in aumento del costo dei differenziali determinati dagli incrementi stipendiali disposte dal CCNL stesso, per ciascuna posizione economica. Le risorse in questione,...
Risorse storiche consolidate. SOTTOVOCI IMPORTI Totale parziale 6.461.720,18
Risorse storiche consolidate. Le risorse storiche consolidate (art. 31 comma 2 CCNL 22/01/2004) ammontano a € 1.042.927,00 derivanti dalle seguenti voci: CCNL 1.4.1999 - ART.14 COMMA 4 - RIDUZIONE 3% STRAORDINARIO 6.837,00 CCNL 1.4.1999 - ART. 15 COMMA 1 - LETTERA A) 408.954,66 COMMA 1 - LETTERA G) LED 1998 48.823,08
Risorse storiche consolidate. La base di partenza del fondo è riferita a quanto previsto dall’art. 26, comma 1, lettera a), del CCNL 23.12.1999, relativa al trattamento accessorio del 1998, ed è stata quantificata in € 271.861,28. Sono stati effettuati i seguenti incrementi, tutti peraltro dettagliatamente previsti dai CCNL dell’area dirigenziale di riferimento: CCNL 23/12/1999 art. 26 comma 1 lett. d - (1.25% monte salari 1997)* 10.173,05 CCNL 23/12/1999 art. 26 comma 1 lett. g – (maturato economico percepito dai dirigenti cessati dal servizio a far data dal 1.1.1998) 20.240,34 CCNL 23/12/1999 art. 28 comma 2 (risorse non spese anno precedente destinate alla retribuzione di risultato) 0,00 CCNL 23/12/1999 Art. 26 comma 4 (integrazione fondo su accertamento di effettive disponibilità di bilancio) 59.392,54 CCNL 23/12/1999 Art. 26 comma 5 (6% sulle retribuzioni, stipendio tabellare e I.I.S., per riduzioni posti in organico) 4.966,16 CCNL 22/02/2006 art. 23 comma 1 (11*520,00) 5.720,00 CCNL 22/02/2006 art. 23 comma 3 (1.66% monte salari 2001)** 19.893,89 CCNL 03/04/2007 art. 4 comma 1 dal 1/01/2004 (572*11) 6.292,00 CCNL 03/04/2007 art. 4 comma 1 dal 1/01/2005 (572*9) 5.148,00 CCNL 03/04/2007 art. 4 comma 4 dal 1/01/2006 (0,89% monte salari 2003)*** 6.674,45 CCNL 03/08/2011 art. 5 comma 1 dal 1/01/2009 (611*10) 6.110,00 CCNL 03/08/2011 art. 5 comma 4 dal 1/01/2009 (0,73% monte salari 2007)**** 6.113,70 CCNL 23/12/1999 art. 26 comma 2 (1,2% monte salari per 9.766,12 • * MonteSalari anno 1997: 813.843,63 • ** MonteSalari anno 2001: 1.198.426,87 • *** MonteSalari anno 2003: 749.936,00 • **** MonteSalari anno 2007: 837.493,00 Totale 160.490,25 In applicazione degli artt. 56 e 57 del nuovo CCNL 17.12.2020, nel Fondo 2022 sono stati inseriti gli incrementi contrattuali di esclusiva pertinenza dell’annualità 2022, così come segue: CCNL 17/12/2020 art. 56 - (1.53% monte salari 2015)* 11.615,48 Totale 11.615,48 • * MonteSalari anno 2015: 759.182,00 RIA del personale cessato fino al 31.12.2020 (art. 57, comma 2, lettera c), CCNL 17.12.2020 3.630,00 Risorse previste da disposizioni di legge (art. 57, comma 2, lettera b), CCNL 17.12.2020) compensi da riconoscere al personale dirigenziale dell’Ente che viene nominato quale componente delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici banditi dall’Ente stesso relativi all’anno 2022, in attuazione di quanto previsto dall’art. 3, comma 14, della L. 56/2019, del conseguente DPCM 24.4.2020, del parere prot. n. 77558 del 4.6.2021 reso dal Dipartimento del...
Risorse storiche consolidate. Le predette quote rientrano nella somma complessiva assegnata all’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo – Comparto ministeri delle aeree sottoscritto il 7 settembre 2018. Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato Sezione II – Risorse variabili Non risultano economie relative alla quota di cui al CCNI n. 1/2018 – art. 4 “Retribuzione per i centralinisti telefonici non vedenti”. Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato Il totale complessivo della somma regolata dal Contratto decentrato Integrativo, sottoposta a certificazione ammonta a euro 12.697,43 al lordo dei contributi dipendenti corrispondente a quanto indicato nella sezione I modulo 1. Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato Il CCI di sede oggetto della presente relazione è stato sottoscritto in data 22 ottobre 2018 dalla RSU presente, i sindacati territoriali invitati con nota prot. 4988 del 16/10/2018 erano assenti. Con tale accordo sono stati determinati i criteri di erogazione del compenso accessorio FUA a favore del personale in servizio alla data del 31/12/2016 pari a n. 13 unità di cui una in pensione dal 01/11/2016 e una in posizione di comando fino alla data del 16/03/2016. Il totale delle somme regolate dal presente CCNI Decentrato ammontano a euro 12.697,43 lordo dipendente come indicato nella sezione IV modulo I. Detta somma è stata ripartita valutando la qualità dell’attività svolta dai dipendenti secondo i criteri previsti dall’art. 5 del CCNI n. 1/2018, al fine di assicurare la retribuzione accessoria differenziata in relazione ai risultati conseguiti. In particolare: La quota del 50% pari a euro 5.790,51 come indicato nell’art. 5 commi dal 5 al 7 del CCNI n. 1/2018 “..è destinata all’attribuzione della produttività collettiva - connessa al A ciascuna unità in servizio nel 2018 è attribuito il compenso relativo alla produttività collettiva in quota parte sulla base della quota media procapite per 12 mesi pari a euro 445,4241 in quanto tutto il personale, è impegnato in maniera significativa al raggiungimento degli obiettivi e al rispetto delle scadenze. Il compenso così attribuito a ciascuno è indipendente da quello individuato dalla valutazione dirigenziale. La risorsa residuale al suddetto calcolo è stata attribuita al medesimo ...
Risorse storiche consolidate gli stanziamenti determinati ai sensi dell’articolo 31, comma 1, alinea primo, nono e decimo, del CCNL del comparto Ministeri, sottoscritto il 16 febbraio 1999, come integrato dall’articolo 6, comma 1, ultimo alinea, del CCNL del 21 febbraio 2001, definitivamente transitati nel bilancio dell'allora Agenzia delle dogane per un importo pari a € 28.113.180,00. gli incrementi contrattuali previsti dal CCNL del comparto Ministeri pari a € 8,26 pro capite mensili per dodici mensilità con decorrenza dal 1° gennaio 2001 e gli incrementi previsti dal CCNL del comparto Agenzie fiscali per il quadriennio 2002/2005, biennio 2002/2003, pari a € 12,45 pro capite mensili per tredici mensilità con decorrenza dal 1° gennaio 2003, per un importo complessivo pari a gli incrementi contrattuali previsti dal CCNL del comparto Agenzie fiscali per il quadriennio 2002/2005, biennio 2004/2005, con decorrenza dal 1° gennaio 2006 pari a € 11,43 pro capite mensili per tredici mensilità, per un importo complessivo pari a € 1.408.485,00; gli incrementi contrattuali previsti dal CCNL del comparto Agenzie fiscali per il quadriennio 2006/2009, biennio 2006/2007, pari a € 11,91 pro capite mensili per tredici mensilità, per un importo complessivo pari a € 1.467.634,00. le risorse pari all’importo dei risparmi sulla retribuzione individuale di anzianità (RIA) in godimento al personale all’atto della cessazione dal servizio, per gli anni dal 2000 fino all’anno 2013, per un importo pari a € 7.366.770,16; le risorse di cui all’articolo 84, comma 4, del CCNL del comparto Agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005, connesse agli importi relativi all’indennità di amministrazione del personale cessato dal servizio non riutilizzati in conseguenza di nuove assunzioni, registrati dal 2004 al 2014, pari a
Risorse storiche consolidate. La parte “stabile” del fondo per le risorse decentrate per l’anno 2017 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, e quantificata in € 1.044.704,83 al lordo della riduzione applicata nel 2015 di € 149.083,00. Al netto della riduzione le risorse stabili ammontano ad € 895.621,83 Sono stati confermati i seguenti incrementi derivanti dai rinnovi contrattuali attribuiti alla parte stabile del fondo: CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1 € 25.709,03 CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2 € 20.733,09 CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 7 € 8.293,24 CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1 € 25.583,58 CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2 € 32.904,11 Totale € 113.223,05 Descrizione Importo CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2 € 132.808,00 CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile delle dotazioni organiche) 0 CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14 CCNL 09/05/2006 dich. cong. n° 4 € 110.867,00 CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2 0 CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinario € 4.306,44 Altro € 683.500,34 Totale € 931.481,78 (nella descrizione “Altro” sono riportate tutte le voci ancora applicabili riferite al CCNL 01/04/1999 e quindi quelle relative all’art. 15, comma 1 lett. a), b), g), h), j), come aggiornate per la sola parte relativa al monte salari di riferimento). Le risorse variabili sono così determinate: Descrizione* Importo Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / convenzioni / contribuzioni utenza € 0,00 Art. 15, comma 1, lett. e) economie da part-time € 0,00 Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge e regolamenti € 163.030,78 Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario € 0,00 Variabili per decentramento di funzioni ex uma 2.200,00 Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni € 34.500,00 Art. 54 CCNL 14..2000 messi notificatori € 1.000,00 Art. 15, comma 2 01/04/1999 € 51.365,00 Somme non utilizzate l’anno precedente € 15.000,00 * dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999 Il monte salari 1997 al netto della dirigenza ammontava ad € 4.302.918,00 per una possibilità di incremento massima di € 51.635 (1,2%). Tale integrazione verrà utilizzata per le finalità indicate dalla norma contrattuale per servizi di miglioramento della performance organizzativa dell’ente. CCNL 1/4/1999 art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge e regolamenti : Sono state inserite le somme collegate agli incentivi ex art. 113, del D. lgs. 50/2016, ex legge su condono, ISTAT, Avvocatura e ex art. 208 cds, Sono state effettuate le decurtazioni all...
Risorse storiche consolidate. Sono state considerate tali le risorse, già previste per l’anno 1995 nel fondo di cui all’art. 15 del D.P.R. n. 171/91 che, l’art. 43, del Ccnl 7 ottobre 1996, relativo al periodo 1994-1997 ha destinato al finanziamento del trattamento accessorio del personale non dirigente del comparto della ricerca, con esclusione dei ricercatori e tecnologi, incrementandole con una quota pari al 1,3% del monte salari riferito all’anno 1993.
Risorse storiche consolidate. Sono state considerate tali le risorse che gli articoli 8 e 9, del Ccnl 5 marzo 1998, relativo al periodo 1998- 2001 – secondo biennio economico, hanno previsto, rispettivamente, per il finanziamento dell’”indennità per oneri specifici” e dell’”indennità di direzione di strutture di particolare rilievo”.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • RAPPORTI DI PARENTELA Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell’azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/, RUP della presente procedura.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.