TRA AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA – (C.F.92038610371 -
Con la presente scrittura privata da valersi per entrambe le Parti ad ogni migliore effetto di ragione e legge
TRA
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA – (C.F.92038610371 -
Partita IVA 02553300373) con sede legale in Bologna, Via Albertoni n. 15 (d’ora in poi Azienda o Policlinico o Amministrazione Appaltante), rappresentata, ai fini della sottoscrizione del presente contratto, dal Direttore del Dipartimento Tecnico Progettazione Sviluppo ed Investimenti dell’Azienda Ospedaliero Universitaria, Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, giusta deliberazione n. 28 del 02/02/2018 avente ad oggetto “Ricognizione delle funzioni di competenza dei responsabili delle strutture ed articolazioni aziendali in merito alla gestione ed alla adozione di atti amministrativi. Definizione delle responsabilità e delle deleghe attribuite”;
E
L’IMPRESA…………………. (CF………….PI:::::::::::)) con sede legale in ……via……… rappresentata da ………….. nato a ……… il …….. e residente in……….., nella sua qualità di ………. Società/RTI (nel prosieguo denominato solo Impresa, Esecutore, Appaltatore o Aggiudicatario o Contraente).
Premesso che
- con Determina PG n. del , il Policlinico di S. Orsola ha proceduto alla aggiudicazione dell’appalto avente ad oggetto l’affidamento dei lavori relativi all’INTERVENTO PB.6 – RIQUALIFICAZIONE DEL CORPO “G” DEL PADIGLIONE 23 POLO CARDIO TORACO VASCOLARE (ai sensi dell’art. 60 D. Lgs. n. 50/2016),
all’Impresa ………………per l’importo complessivo di € ………..(… )
comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre IVA come per legge;
- (in caso di consorzio) il consorzio aggiudicatario ha assegnato l'esecuzione dei lavori all'impresa ……………………, ad esso associata, con sede in ……………….……..
(……..), via……………….…………..P. IVA così come comunicato dallo stesso
consorzio con nota del agli atti dell'Azienda.
Si dà atto che tale assegnazione non costituisce subappalto;
- in data l’aggiudicazione è divenuta efficace;
- ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. 159/2011 in data …………… è stata inoltrata richiesta ai fini dell’acquisizione della comunicazione antimafia ed è decorso il termine previsto dall’art. 88, commi 4 e 4 bis;
ART. 1 - ELENCO ELABORATI
I contraenti confermano e ratificano la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del presente contratto.
L'appalto viene concesso e accettato ai patti, termini, modalità e condizioni inderogabili di cui al presente Contratto, al Capitolato Speciale e agli altri elaborati del progetto esecutivo, posto a base di gara, atti che, sebbene non materialmente allegati al contratto, ne formano parte integrante e, pertanto, vengono firmati dall'Appaltatore in ogni foglio in segno di accettazione e conservati in atti presso il Dipartimento Tecnico, Progettazione, Sviluppo ed Investimenti del Policlinico S. Orsola di Bologna.
Specificamente, sono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati:
- il Capitolato Speciale di appalto (allegato sub lett. A);
- il Computo Metrico Estimativo;
- le Proposte migliorative offerte in sede di gara comprensive degli elaborati grafici componenti l’offerta tecnica (allegato sub lett. B);
- l’ Offerta tecnica (allegato sub lett. C);
gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
- i piani di sicurezza previsti dal X.Xxx. 81/2008;
- il cronoprogramma (allegato sub lett. D);
- le polizze di garanzia.
A tal fine, le parti si danno reciprocamente atto che il progetto è composto dai seguenti elaborati:
G 00 a Elenco degli elaborati
G 01 a Relazione generale illustrativa
G 02 a Quadro economico
G 03 a Capitolato speciale d'appalto G 04 - Documentazione fotografica G 05 - Cronoprogramma
G 06 a Piano di sicurezza e coordinamento ai sensi del D.Lgs 81/2008 con allegati
OPERE EDILI E STRUTTURALI RELAZIONI
GA 01 a Relazione tecnica specialistica e di calcolo - Opere strutturali
GA 02 - Relazione sui materiali - Opere strutturali
GA 03 - Piano di manutenzione - Opere strutturali
GA 04 a Capitolato prestazionale e relazione specialistica - Opere edili e strutturali
GA 05 a Computo metrico estimativo - Opere edili e strutturali
GA 06 a Elenco prezzi unitari - Opere edili e strutturali
GA 07 a Analisi nuovi prezzi - Opere edili e strutturali
GA 08 - Piano di manutenzione dell'opera comprensivo di manuale di manutenzione, manuale d'uso e programma di manutenzione
ELABORATI GRAFICI EDILI
A 01 - Planimetria generale - Stato di fatto A 02 - Pianta piano interrato - Stato di fatto A 03 - Pianta piano terra - Stato di fatto
A 04 - Pianta piano primo - Stato di fatto
A 05 - Pianta piano sottotetto - Stato di fatto A 06 - Pianta piano copertura - Stato di fatto A 07 - Sezioni - Stato di fatto
A 08 - Prospetti - Stato di fatto
A 09 - Planimetria generale - Stato di progetto A 10 - Pianta piano interrato - Stato di progetto A 11 - Pianta piano terra - Stato di progetto
A 12 - Pianta piano primo - Stato di progetto
A 13 - Pianta piano sottotetto - Stato di progetto A 14 - Pianta piano copertura - Stato di progetto A 15 - Sezioni - Stato di progetto
A 16 - Prospetti - Stato di progetto
A 17 - Pianta piano terra e piano primo - Tavola comparativa
A 18 a Pianta piano terra - Tavola delle finiture
A 19
A 20
A 21
A 22
A 23
A 24
A 25
A 26
A 27
A 28
A 29
A 30
A 31
A 32
A 33
S 01
S 02
S 03
S 04
S 05
S 06
S 07
S 08
S 09
S 10
GE 01
GE 02
GE 03
GE 04
GE 05
GE 06
GE 07
E 01
E 02
E 03
E 04
E 05
E 06
E 07
E 08
E 09
E 10
a Pianta piano primo - Tavola delle finiture
- Sezioni - Tavola delle finiture
- Pianta piano terra - Controsoffitti
- Pianta piano primo - Controsoffitti
- Pianta piani terra, primo e sottotetto - Serramenti
- Abaco serramenti
a Dettagli costruttivi
- Dettagli nuova aula magna
- Dettagli nuovo corpo scala e ascensore
- Planimetria caditoie e pluviali
- Progetto prevenzione incendi - Planimetria compartimentazioni, vie di esodo e cartellonistica di emergenza
a Pianta piano terra - Tavola coordinamento impianti
a Pianta piano primo - Tavola coordinamento impianti
- Sistemazioni esterne - Stato di fatto e stato di progetto
- Individuazioni fasi storiche Padiglione 23
ELABORATI GRAFICI STRUTTURALI
a Piano terra - Stato di progetto
a Piano primo - Stato di progetto
a Piano sottotetto - Stato di progetto
a Sopraelevazione Aula Magna
a Nuovo Corpo scala e Ascensore
a Nuovo vano scala n°8
a Nuovo vano scala n°11
a Nuova copertura Corpo G
a Dettagli costruttivi - Interventi sulla muratura portante
a Dettagli vari IMPIANTI ELETTRICI RELAZIONI
- Relazione tecnica specialistica - Impianti elettrici
- Relazione di calcolo - Impianti elettrici
- Capitolato prestazionale - Impianti elettrici
- Computo metrico estimativo - Impianti elettrici
- Elenco prezzi unitari - Impianti elettrici
- Analisi nuovi prezzi - impianti elettrici
Piano di manutenzione dell'opera comprensivo di manuale di
- manutenzione, manuale d'uso e programma di manutenzione - Impianti elettrici
ELABORATI GRAFICI
- Pianta piano interrato e terra - distribuzione principale
- Pianta piano primo e sottotetto - distribuzione principale
Pianta piano terra - disposizione impianto di illuminazione ordinaria e
- di emergenza
Pianta piano primo e sottotetto - disposizione impianto di illuminazione
- ordinaria e di emergenza
-
Pianta piano interrato e terra - disposizione impianti forza motrice, elettrici al servizio degli impianti meccanici
-
Pianta piano primo e sottotetto - disposizione impianti forza motrice, elettrici al servizio degli impianti meccanici
- Pianta piano terra - disposizione impianto fonia/dati e chiamata WC Pianta piano primo e sottotetto - disposizione impianto fonia/dati e
- chiamata WC
Pianta piano terra - disposizione impianto rivelazione incendi e audio
- di sicurezza
- Pianta piano primo e sottotetto - disposizione impianto rivelazione
E 11
E 12
E 13
E 14
E 15
GM 01
GM 02
GM 03
GM 04
GM 05
GM 06
GM 07
GM 08
M 01
M 02
M 03
M 04
M 05
M 06
M 07
M 08
M 09
M 10
M 11
M 12
M 13
M 14
M 15
G 01
G 02
F 01
F 02
F 03
F 04
F 05
F 06
F 07
F 08
incendi e audio di sicurezza
- Schema a blocchi rete energia
- Schema a blocchi impianto di illuminazione di sicurezza
- Schema a blocchi impianto fonia/dati
- Schema a blocchi impianti rivelazione fumi e allarme evacuazione
- Schemi quadri elettrici IMPIANTI TERMOMECCANICI RELAZIONI
- Relazione tecnica specialistica - Impianti termomeccanici
- Relazione di calcolo - Impianti termomeccanici
- Capitolato Prestazionale - Impianti termomeccanici
- Computo metrico estimativo - Impianti termomeccanici
- Elenco prezzi unitari - Impianti termomeccanici
- Analisi nuovi prezzi - Impianti termomeccanici
Piano di manutenzione dell'opera comprensivo di manuale di
- manutenzione, manuale d'uso e programma di manutenzione - Impianti termomeccanici
- Relazione tecnica L.10/91 D.G.R. 967/15
ELABORATI GRAFICI
- Schemi funzionali
- Impianti di climatizzazione - Pianta piano interrato - Tubazioni
- Impianti di climatizzazione - Pianta piano terra - Tubazioni
- Impianti di climatizzazione - Pianta piano primo - Tubazioni
- Impianti di climatizzazione - Pianta piano sottotetto - Tubazioni
- Impianti di climatizzazione - Pianta piano terra - Condotte aerauliche
- Impianti di climatizzazione - Pianta piano primo - Condotte aerauliche Impianti di climatizzazione - Pianta piano sottotetto - Condotte
- aerauliche
- Impianti idrico sanitari e antincendio - Pianta piano interrato
- Impianti idrico sanitari e antincendio - Pianta piano terra
- Impianti idrico sanitari e antincendio - Pianta piano primo
- Impianti di scarico - Pianta piano interrato
- Impianti di scarico - Pianta piano terra
- Impianti di scarico - Pianta piano primo
- Impianti di scarico - Pianta piano sottotetto
VALUTAZIONE PROGETTO RELAZIONI
a Relazione tecnica
a Allegato "A"
ELABORATI GRAFICI
- Planimetria generale
- Pianta piano interrato
- Pianta piano terra
- Pianta piano primo
- Pianta piano sottotetto
- Pianta piano copertura
- Sezioni
- Prospetti
ART. 2 – OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto del presente appalto è l’affidamento dei “Lavori relativi all’intervento PB6 – Riqualificazione del Corpo “G” del Padiglione 23 Polo Cardio-Toraco-
Vascolare”, come meglio specificato nel progetto esecutivo, nel presente schema di contratto e negli elaborati progettuali posti a base di gara.
ART. 3 – IMPORTO E CATEGORIE DEI LAVORI
L’importo dell’appalto ammonta a
……………………… XXX XXXXXXX, di cui:
1) € ……….. (euro………) per lavori da compensarsi a corpo L’importo di € ……… è così ripartito1:
CATEGORIE
LAVORI
SICUREZZA
IMPORTO TOTALE CATEGORIA
OG2 | 25.529,10 | ||
OS 28 | 8.551,28 | ||
OS30 | 5.192,63 |
TOTALE € 39.273,01
Le prestazioni di cui al presente appalto vengono effettuate nell’esercizio d’impresa e pertanto sono soggette all’imposta sul valore aggiunto (DPR n. 633/1972) da sommarsi agli importi di cui sopra, a carico del Policlinico, nella misura vigente al momento del pagamento che verrà indicato dall’Azienda su richiesta dell’Appaltatore da effettuarsi prima dell’emissione delle fatture.
ART. 4 – DISPOSIZIONI GENERALI PER LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA NON RICOMPRESI NELL’OGGETTO DELL’APPALTO
1 Da Disciplinare di gara:
L’importo di € 2.046.9655,37 IVA ESCLUSA è così suddiviso:
CATEGORIE
CLASSIFICA
LAVORI
SICUREZZA
OG2
PREVALENTE
Il Policlinico si riserva la facoltà di richiedere all'Appaltatore, per il tramite della Direzione lavori, le prestazioni della mano d'opera, i noleggi e le somministrazioni in economia che dovranno essere fornite. Non saranno riconosciute prestazioni in economia non espressamente autorizzate.
La manodopera per eventuali opere in economia verrà retribuita secondo i prezzi ricavati dai prezziari di riferimento aggiornati alla data dell’offerta.
Per i lavori in economia, le macchine, gli attrezzi e i mezzi di trasporto dati a noleggio dovranno essere in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento; sono pertanto a carico dell'Appaltatore sia la manutenzione che tutte le riparazioni necessarie.
Il prezzo dell’eventuale noleggio delle macchine, attrezzi e mezzi di trasporto si intende altresì comprensivo di ogni ulteriore spesa necessaria per il funzionamento degli stessi.
ART. 5 - FINANZIAMENTO DELL'OPERA
Il finanziamento dell’intervento avverrà con fondi di Bilancio del Policlinico X. Xxxxxx di Bologna e con fondi dell’Università di Bologna, secondo Accordo ex art. 15 legge n. 241/90, stipulato tra le parti in data 13/12/2018 (PG 25525/2018). ART. 6 – CORRISPETTIVI CONTRATTUALI
Il presente contratto è stipulato a corpo. Per le suddette prestazioni, il corrispettivo, determinato dall’offerta complessiva dell’Appaltatore, resta fisso ed invariabile e non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o qualità della prestazione.
I prezzi in base ai quali saranno pagati il lavoro e le varie prestazioni, alle condizioni tutte del contratto, del Capitolato Speciale di Appalto, degli elaborati grafici di progetto, si intendono accettati dall’Appaltatore, in base a calcoli di sua
convenienza, a tutto suo rischio e quindi i singoli prezzi sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità.
Nei prezzi netti di contratto sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi e oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente schema di contratto e negli altri atti contrattuali, sia gli obblighi ed oneri che, se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nell'esecuzione delle singole categorie di lavoro e nel complesso delle opere, e comunque di ordine generale e necessari a dare i lavori compiuti in ogni loro parte e nei termini assegnati; sono inoltre compresi e compensati tutti gli oneri derivanti da eventuali richieste di suolo pubblico (marche da bollo, oneri e tasse derivanti), cartellonistica di cantiere e tutti gli oneri derivanti per la pratica di denuncia INAIL (Ex ISPESL) per i nuovi impianti meccanici.
Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), D.Lgs. 50/2016 le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all’art. 23, comma 7, del medesimo codice dei contratti, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.
ART. 7 – CONTABILIZZAZIONE
Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 è dovuta all’appaltatore una somma a titolo di anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale, previa costituzione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, da corrispondere, su richiesta dell’appaltatore, entro quindici giorni dall’inizio dei lavori e previa presentazione di regolare fattura.
Nel corso dell’esecuzione dell’appalto sono erogati all’esecutore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo di appalto.
I certificati di pagamento in acconto, redatti sulla base di stati di avanzamento (SAL) verranno emessi, ogni qualvolta il credito dell’appaltatore raggiunga la cifra di € 250.000,00, previa acquisizione da parte dell’Azienda della necessaria documentazione di regolarità contributiva.
Il corrispettivo degli oneri per la sicurezza verrà liquidato proporzionalmente ad ogni stato di avanzamento lavori.
L’Azienda applica una ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni. Le ritenute sono svincolate soltanto in sede di liquidazione finale.
L'emissione dell'ultimo certificato potrà avvenire per l'importo effettivo dell'ultimo stato di avanzamento al netto delle ritenute di cui sopra.
Il conto finale, relativo a tutte le opere comprese nell'appalto, verrà compilato entro 90 giorni dal certificato attestante l’avvenuta ultimazione dei lavori.
Al pagamento della eventuale rata di saldo si provvederà, previa garanzia fideiussoria, da prestarsi secondo lo schema tipo di cui al D.M. 31 del 2018 da soggetti abilitati ai sensi della normativa vigente, entro 90 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e di verifica di conformità, secondo quanto disposto dall’art. 235, comma 2 del D.P.R. 207/2010.
ART. 8 – MODALITA’ DI PAGAMENTO
Le fatture dovranno essere intestate a: Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna (Codice Fiscale 92038610371), Codice univoco Ufficio IPA UFR9WK; le stesse, ai sensi della L. 244/2007, dovranno essere emesse in formato elettronico attraverso il sistema di interscambio (SDI), relativo alla fatturazione
elettronica verso la Pubblica Amministrazione, all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) xxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxx.xxxx.xx.xx
Ai sensi dell’art. art. 17 ter, D.P.R. n. 633/1972, si applica lo split payment, in base al quale l’IVA sarà versata direttamente all’Erario e non pagata all’Impresa, a cui verrà pertanto erogato il corrispettivo indicato in fattura al netto dell’IVA. La fattura dovrà essere emessa, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 1 del
D.M. 23 gennaio 2015, con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, nonché relativi CIG e CUP.
ART. 9 – TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI
L’appaltatore assume, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 L. 136/2010 e s.m.i.
L’Aggiudicatario deve comunicare all’Azienda, prima della stipulazione del contratto, gli estremi (IBAN) del conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3 Legge 136/2010, su cui accreditare il corrispettivo contrattuale nonché le persone autorizzate ad operarvi. La cessazione e la decadenza dall’incarico dell’Istituto designato, per qualsiasi causa avvenga e anche qualora ne venga fatta pubblicazione ai sensi di legge, deve essere tempestivamente notificata all’Azienda Appaltante, la quale non assume responsabilità per i pagamenti eseguiti ad istituto non più autorizzato a riscuotere.
Il contratto si risolverà di diritto ex. art. 1456 c.c. in tutti i casi in cui, le transazioni, relative alla commessa in oggetto, siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
ART. 10 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, Direttore del Dipartimento Tecnico, Progettazione, Sviluppo ed Investimenti del Policlinico S. Orsola di Bologna.
ART. 11 - DIREZIONE LAVORI
Per l’esecuzione dei lavori è individuato un Ufficio di Direzione lavori composto dall’Arch. Xxxxxxxx Xxxxx e dall’Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx (per Impianti e Strutture), entrambi Dirigenti in servizio presso il Dipartimento Tecnico, Progettazione, Sviluppo ed Investimenti del Policlinico S. Orsola di Bologna.
ART. 12 – INIZIO DEI LAVORI IN PENDENZA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
In pendenza della stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 8 D.Lgs. 50/2016 qualora vi siano situazioni di urgenza qualificate e non generiche, l'Amministrazione appaltante avrà la facoltà di procedere alla consegna dei lavori in tutto o anche in parte all'Appaltatore, che dovrà dare immediato corso agli stessi, attenendosi alle indicazioni fornite dal Direttore dei lavori e contenute nel verbale di consegna.
In caso di mancata stipulazione del contratto, l'Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento di quanto abbia già eseguito e somministrato, valutato secondo i prezzi contenuti nell’elenco prezzi unitari (offerti dall’Appaltatore).
ART. 13 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI - ONERI ED OBBLIGHI
I lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, sotto la direzione tecnico- amministrativa dell’Azienda, nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle norme dagli stessi richiamati, nonché delle disposizioni relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori.
Inoltre l’Appaltatore dovrà fornire le schede tecniche relative alle proposte migliorative offerte in gara per l’approvazione da parte del Direttore Xxxxxx.
L’Appaltatore s’impegna a rispettare gli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxx.
In caso di accertata violazione degli obblighi di comportamento l’Azienda applica per ogni violazione una penale di importo compreso tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale calcolato proporzionalmente alla gravità della violazione.
I lavoratori, impiegati nel cantiere, dovranno essere inquadrati con contratti che rispettino almeno le condizioni di lavoro e il salario minimo dell’ultimo contratto nazionale CCNL sottoscritto. In caso di impiego di lavoratori interinali per brevi durate (meno di 60 giorni) l’offerente si accerta che sia stata effettuata la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (sia generica che specifica), andando oltre gli obblighi di legge, che prevede un periodo massimo pari a 60 giorni per effettuare la formazione dei dipendenti. L’appaltatore dovrà fornire il numero ed i nominativi dei lavoratori che intende utilizzare in cantiere. Inoltre su richiesta della stazione appaltante dovrà presentate i contratti individuali dei lavoratori che potranno essere intervistati per verificare la corretta ed effettiva applicazione del contratto.
L’Appaltatore si dichiara consapevole delle possibili interferenze collegate alla attività di Bar, localizzata al di sotto della costruenda Aula Magna. In particolare, la prima ipotesi prevede la contemporanea presenza e funzionamento, con relativo accesso del pubblico al sottostante bar; la seconda, (in alternativa), prevede la presenza del cantiere per la realizzazione delle finiture e degli
impianti del bar stesso. Pertanto, l’Appaltatore dovrà organizzare il proprio lavoro tenendo adeguatamente in conto la presente circostanza.
ART. 14 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
L’Appaltatore esegue in proprio i lavori: il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
Previa autorizzazione dell'Azienda è ammesso l’affidamento in subappalto per l’esecuzione per i lavori o le parti di opera indicate dall’Appaltatore all’atto di presentazione dell’offerta, secondo le vigenti disposizioni normative. Non è consentito l’affidamento del subappalto ad Imprese che hanno partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto ai sensi dell’art. 105 co. 4 del D.Lgs. 50/2016.
L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto (art. 105 comma 2 D.Lgs. 50/2016).
Eventuali attività di rimozione di prodotti a base di amianto dovranno essere oggetto di subappalto in assenza delle abilitazioni richieste ex lege in capo all’Appaltatore.
L’appaltatore dovrà osservare gli adempimenti di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
L’Azienda corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa2 o piccola impresa (art 3 comma 1 aa) D.Lgs 50/2016;
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
In ogni caso l’Appaltatore sarà responsabile, nei confronti del Policlinico S. Orsola, del rispetto da parte degli eventuali subappaltatori delle norme, disposizioni e capitolati che lo stesso Appaltatore è obbligato a rispettare in forza del presente schema di contratto.
L'Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti con eventuali subappaltatori clausole risolutive espresse la cui attivazione è collegata all'emissione di documentazione antimafia interdittiva, come stabilito dall’art 84 del D.Lgs. 06 settembre 2011, n. 159, e s.m.i., nei confronti della propria controparte. L'Appaltatore si impegna, inoltre, ad interrompere immediatamente i rapporti di approvvigionamento con fornitori della filiera che siano colpiti da documentazione antimafia interdittiva, come stabilito dall’art. 84 del D.Lgs. 06 settembre 2011, n. 159, e s.m.i., ovvero da provvedimento di cancellazione dagli elenchi di fornitori e prestatori di beni e servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso (cd. “white list”), ovvero da diniego di iscrizione. L’Appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti di fornitura e di subappalto da esso stipulati una clausola con la quale i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori assumono gli obblighi
2 («microimprese, piccole e medie imprese», le imprese come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003. In particolare, sono medie imprese le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; sono piccole imprese le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; sono microimprese le imprese che hanno meno di 10 occupati e un
fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;)
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. In mancanza di tale clausola i contratti sono nulli.
Ove l’Azienda fosse insoddisfatta delle modalità di esecuzione dei lavori, si riserva, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, di revocare l’autorizzazione, rimanendo esclusa ogni e qualunque pretesa dell'Appaltatore e/o dei subappaltatori di risarcimenti o di proroghe per l’esecuzione dei lavori. L'Appaltatore, al ricevimento della comunicazione di revoca, procederà all’allontanamento immediato del subappaltatore.
Il tempo necessario per il rilascio dell’autorizzazione non può, in alcun modo, essere preso in considerazione quale motivo di proroga o sospensione del termine fissato per l'ultimazione dei lavori, né può essere addotto a fondamento di alcuna richiesta o pretesa di indennizzi, risarcimenti o maggiori compensi di sorta. Per tutti i sub-contratti stipulati che, ai sensi dell’art. 105 comma 2 del D.Lgs 50/2016, non siano qualificabili come subappalti, è fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare all’Azienda, anche ai fini dell’ingresso in cantiere, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
ART. 15 - CONSEGNA LAVORI
La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l’esecutore.
La data della consegna dei lavori a tutti gli effetti di contratto e di legge è quella riportata nel verbale di consegna dei lavori.
Art. 16 - TEMPO UTILE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
Il tempo utile per l’esecuzione dei lavori è di 300 giorni decorrenti dal verbale di consegna dei lavori.
Per la parte di lavori relativi agli spazi per la didattica – Aula Magna, da consegnare anticipatamente nella disponibilità dell’Università di Bologna, il tempo utile per l’esecuzione è di giorni 270, compreso il tempo necessario al collaudo provvisorio.
ART. 17 – MODIFICAZIONI SOGGETTIVE DELL’ESECUTORE
Entro 10 giorni l’Appaltatore deve documentare e comunicare all’Azienda qualsiasi modificazione o trasformazione delle ragioni sociali ovvero della fisionomia giuridica pena la sospensione dei pagamenti.
ART. 18 - VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE
Nessuna modifica, nonché variante potrà essere introdotta dall’Appaltatore, se non autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento e preventivamente approvate dall’Amministrazione appaltante, nel rispetto comunque di quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 50/2016 sono consentiti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, sia in aumento che in diminuzione, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% e che non comportino un aumento dell’importo del contratto. ART. 19 – SOSPENSIONE
Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sospensione dei lavori, nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell’Appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all’eventuale incremento della scadenza contrattuale.
Qualora invece sospensioni o ritardi siano attribuibili a responsabilità dell’Appaltatore, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma.
Inoltre, eventuali sospensioni dei lavori, di qualunque durata, dovute a cause non prevedibili, non daranno all’Appaltatore diritto a compensi speciali di alcun genere, salvo quelli già sanciti dalle vigenti disposizioni in materia.
La sospensione dei lavori è sempre consentita per cause di forza maggiore.
ART. 20 – RECESSO
Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4 D.Lgs. 159/2011, l’Azienda Policlinico di S. Orsola può recedere dal contratto in qualunque momento secondo quanto stabilito dall’art. 109 del D.Lgs. 50/2016. ART. 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il Policlinico risolve il contratto, nei casi e con le modalità previste dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 ed in ogni altro caso previsto dalla vigente normativa.
L’Azienda procede automaticamente alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
- mancato rispetto delle regole e delle prescrizioni di cui all’art. 14 del presente schema di contratto, ovvero della disciplina del subappalto di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016;
- perdita dei requisiti di carattere generale e requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e DM 154/2017
- inosservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, rilevate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
- qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all’art. 3 della L. 136/2010;
- qualora l’ammontare delle penalità applicate e previste al seguente art. 27, superi, complessivamente, il 10% dell’importo contrattuale.
- violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito
xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxx.;
- qualora l’informativa antimafia richiesta ed in corso di istruttoria alla data di sottoscrizione del contratto, dia esito negativo per i soggetti titolari.
Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento relativo alla risoluzione del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovano.
L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla sue inadempienze.
ART. 22 - VERIFICHE NEL CORSO DI ESECUZIONE DEI LAVORI
I controlli e le verifiche eseguite dall’Azienda nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo all’Azienda.
ART. 23 – COLLAUDO
L’Azienda nomina il collaudatore il quale effettua le operazioni di collaudo e trasmette alla stessa Amministrazione i relativi documenti entro sei mesi dalla data di ultimazione dell’opera. Il collaudatore provvede altresì a emettere il certificato di collaudo. Sono inoltre eseguiti in corso d’opera i collaudi tecnico- specialistici.
Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese di collaudo, anche in corso d’opera, escluso unicamente l’onorario dell'organo di collaudo che sarà corrisposto dall’Azienda.
Dalla data di ultimazione, e fino alla data di approvazione degli atti di collaudo l’Appaltatore si obbliga a mantenere in perfetto stato le opere eseguite e ad effettuare a proprie spese, a perfetta regola d’arte, le riparazioni che risultassero necessarie per deterioramenti, rotture od altro, con la massima celerità, in modo da consentire l’uso regolare dell’opera da parte dell'Azienda.
Qualora l’Appaltatore, richiamato per iscritto dalla Direzione lavori, trascuri la manutenzione, l’Azienda ha diritto di far eseguire d’ufficio le riparazioni necessarie ponendo a carico del medesimo le relative spese.
Fino a collaudo, l’Appaltatore è l’unico responsabile civile e penale per ogni eventuale danno od incidente provocato sia all’Azienda sia a terzi in genere, in conseguenza di difetti di costruzione.
Gli eventuali atti di reclamo dei crediti sono comunicati dall’Azienda all’Appaltatore che si obbliga a non pretendere il pagamento delle rate di saldo, né lo svincolo della cauzione fino a che lo stesso non dimostri di aver soddisfatto ogni pretesa a tal fine producendo espressa dichiarazione del creditore che abbia presentato reclamo.
ART. 24 - PRESA IN CONSEGNA E UTILIZZAZIONE DELLE OPERE REALIZZATE
L'Azienda può disporre delle opere realizzate subito dopo l'ultimazione dei lavori, alle condizioni di cui all’art. 230 D.P.R. 207/2010, ferma restando la consegna anticipata, nella disponibilità dell’Università di Bologna, dei relativi spazi per la didattica.
Delle operazioni di presa in consegna verrà redatto un verbale nel quale si descriverà lo stato di consistenza delle opere prese in consegna e del loro stato di manutenzione, al fine di garantire l'Appaltatore dai possibili danni che potessero derivare con l'uso.
L'Appaltatore resta esonerato dalla guardiania e manutenzione delle opere prese in consegna dall'Amministrazione prima del collaudo; egli però risponde fino all'approvazione del collaudo di tutti i difetti derivanti da vizio e negligenza di esecuzione o da imperfezione dei materiali.
I collaudi, anche favorevoli, e l'accettazione delle opere non esonerano l'Appaltatore dalle garanzie e responsabilità di legge e, in specie, dalle garanzie per difformità e vizi dell'opera.
ART. 25- CAUZIONE DEFINITIVA
Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 l'Appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria per l’esecuzione dell’appalto con le modalità di cui allo Schema Tipo del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12/03/2004 n. 123 pari al 10% dell'ammontare netto contrattuale compresi gli oneri della sicurezza.
In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
Detta garanzia:
- deve essere prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni da parte dell’Appaltatore, nonché a garanzia del rimborso delle
somme pagate in più all’Appaltatore medesimo rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque il risarcimento del maggior danno.
- si applica l’art. 93 co. 7 del D.Lgs. 50/2016;
- deve essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- deve essere completa di firma del fideiussore;
- deve essere consegnata completa in ogni sua parte almeno 10 giorni prima della stipula del contratto;
- deve essere intestata, quale Ente garantito, al Policlinico S. Orsola;
- deve contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, co. 2 del codice civile nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Azienda;
- deve avere validità fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque non inferiore a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;
- deve essere integrata successivamente con i tempi di eventuali sospensioni o proroghe;
- deve essere tempestivamente reintegrata ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore;
- lo svincolo della cauzione è disciplinato dall'art. 103 co. 5 del D.Lgs. 50/2016;
- l’Appaltatore si obbliga a comunicare all’Azienda a seguito degli svincoli automatici la parte residua della garanzia ancora in essere;
- la mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dall’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’Amministrazione che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria (art. 103 co. 3 del D.Lgs. 50/2016).
ART. 26 - COPERTURE ASSICURATIVE
Polizze CAR e RCT
Ai sensi dell’art. 103 co. 7 del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto del Decreto Ministeriale 31/2018 l’Appaltatore deve stipulare apposita polizza “tutti i rischi del costruttore” (CAR) comprensiva di RCT, con la Società……….. che deve prevedere alla Sezione A (Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione):
- Partita 1 - Opere: 100% dell’importo contrattuale comprensivo dell’IVA;
- Partita 2 - Opere e impianti preesistenti: euro 2.0000.000
- Partita 3 - Spese di demolizione e sgombero: 10% della somma delle partite 1 e 2;
e alla Sezione B (Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l’esecuzione delle opere):
Massimale/sinistro non inferiore a € 500.000,00.
La copertura assicurativa di (RCT) dovrà essere indipendente (cioè non “a secondo rischio”) da altre coperture che l’appaltatore avesse già in corso.
La suddetta copertura assicurativa di (RCT) deve essere integrata delle seguenti estensioni:
a) i danni a cose dovuti a vibrazioni;
b) i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegno in genere;
c) i danni a cavi e condutture sotterranee.
Le suddette coperture assicurative (CAR e relativa RCT) dovranno essere stipulate e mantenute in vigore per tutta la durata dei lavori e delle eventuali proroghe sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.
Le polizze devono essere preventivamente accettate dall'Azienda e devono essere consegnate all’Azienda, almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori, con le relative quietanze di pagamento.
E’ fatta salva comunque la responsabilità dell’Appaltatore per i danni non coperti dalle predette polizze.
L’Appaltatore si obbliga a produrre, altresì, copia della polizza RCO (Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro) con relative quietanze di pagamento, che deve rispettare i seguenti massimali:
Polizza RCT/O generale dell’Appaltatore:
Sezione RCT (Responsabilità Civile verso Terzi) Massimale unico non inferiore a € 2.000.000,00
Sezione RCO (Responsabilità Civile Operatori) verso prestatori di lavoro: Massimale per sinistro € 2.000.000,00 con il sottolimite per persona di € 1.000.000.00.
In caso di inosservanza degli adempimenti di cui al presente articolo l'Azienda non procederà alla consegna dei lavori.
ART. 27 - PENALI
L’Appaltatore non può mai giustificare il ritardo nell’ultimazione dell’opera, attribuendone la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese che provvedano, per conto dell’Azienda, ad altri lavori o forniture, se esso Appaltatore non avrà denunciato tempestivamente e per iscritto all’Azienda il ritardo ascrivibile a queste ditte o imprese, affinché l’Azienda stessa possa farne contestazione.
In ogni caso, l’Appaltatore non può mai giustificare il ritardo nell’inizio dei lavori o nella loro regolare e continuativa conduzione o nell’ultimazione dell’opera, dovuto a:
1) il ritardo nell’apprestamento del cantiere e nell’allacciamento per l’approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua;
2) l’esecuzione di accertamenti integrativi che l’Appaltatore ritenesse di effettuare per l’esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti;
3) l’elaborazione di esecutivi di cantiere ritenuti necessari dall’Appaltatore in relazione alla propria organizzazione, ai propri mezzi d’opera e ad esigenze legate a subappalti o forniture, da sottoporre all’approvazione del Direttore dei lavori;
4) il ritardo nella presentazione della documentazione relativa ai requisiti dei subappaltatori ai fini dell’approvazione al subappalto che l’Azienda deve effettuare entro il termine di legge;
5) il tempo necessario per l’esecuzione di prove sulle campionature, di prove di carico e di prove sugli impianti;
6) il ritardo nella presentazione delle campionature che abbia comportato anche un conseguente ritardo nelle approvazioni nonché il tempo necessario per
l’espletamento degli ulteriori adempimenti a carico dell’Appaltatore di cui ai vari articoli del presente Schema di Contratto;
Nel caso di ritardo nell’ultimazione dell’opera si applica una penale pari all’1 (uno) per mille dell’importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo non giustificato, fatto salvo il diritto dell’Azienda al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
La penale è dedotta dall’importo degli acconti o dello stato finale.
ART. 28 - RESPONSABILITA’ DELL'APPALTATORE CIRCA L'ESECUZIONE DELLE OPERE
L'Appaltatore è responsabile dell’esecuzione a regola d’arte e della perfetta rispondenza delle opere e parti di opera alle condizioni contrattuali tutte, nonché alle disposizioni non opposte e contenute degli ordini di servizio, nelle istruzioni e nelle prescrizioni del Direttore dei lavori.
L'Appaltatore deve demolire a proprie spese quanto eventualmente eseguito in difformità delle prescrizioni di cui sopra ed è tenuto al risarcimento dei danni provocati.
L'Azienda può accettare tali opere; in tal caso esse sono valutate tenendo conto dell'eventuale minor valore. L'Appaltatore resta comunque obbligato ad eseguire, senza corrispettivo alcuno, gli eventuali lavori accessori e complementari che gli fossero richiesti per l'accettazione delle opere suddette. Gli eventuali maggiori costi delle opere eseguite in difformità delle prescrizioni contrattuali o comunque impartite, non sono tenuti in considerazione agli effetti della contabilizzazione.
L'Appaltatore non può mai opporre a esonero o attenuazione delle proprie responsabilità la presenza nel cantiere del personale di direzione o di
sorveglianza dell'Azienda, l'approvazione di disegni e di calcoli, l'accettazione di materiali e di opere da parte del Direttore dei lavori.
ART. 29 - DIFETTI DI COSTRUZIONE
L'Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore dei lavori accerta siano state eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Se l'Appaltatore contesta l'ordine del Direttore dei lavori, la decisione è rimessa al Responsabile del procedimento; qualora l'Appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede d’ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.
Qualora il Direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'Appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'Appaltatore, in caso contrario l'Appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.
ART. 30 - DANNI NEL CORSO DEI LAVORI E DI FORZA MAGGIORE
Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente e alle cose nell'esecuzione dell'appalto.
L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di copertura assicurativa.
Si considerano danni di forza maggiore esclusivamente quelli effettivamente provocati alle opere da cause imprevedibili e per i quali l'Appaltatore non abbia omesso le normali cautele atte a evitarli.
Nel caso di danni ascrivibili a causa di forza maggiore l'Appaltatore deve farne denuncia al Direttore dei lavori entro cinque giorni dall'inizio del loro avveramento, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento.
Appena ricevuta la denuncia, il Direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale, all'accertamento secondo la normativa vigente.
I danni che dovessero derivare alle opere a causa della loro arbitraria esecuzione in regime di sospensione non potranno essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore, il quale è altresì obbligato a risarcire gli eventuali conseguenziali danni derivanti all'Azienda.
ART. 31 - PROPRIETA’ DEGLI OGGETTI TROVATI
Nel caso di ritrovamento di oggetti di valore o di quelli che interessino la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, l'Appaltatore dovrà sospendere i lavori nel luogo del ritrovamento, adottando ogni disposizione necessaria per garantire l’integrità degli oggetti e la loro custodia e conservazione.
Il lavoro potrà essere ripreso solo in seguito ad ordine scritto del Direttore dei lavori, con l'osservanza delle disposizioni e delle cautele che verranno imposte. Salvo i diritti che spettano allo Stato, gli oggetti rinvenuti restano di proprietà assoluta dell'Azienda, senza alcun diritto dell'Appaltatore a premi, partecipazioni o compensi di sorta.
ART. 32 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’Azienda designa l’Appaltatore “Responsabile del trattamento dei dati personali”, di cui il Policlinico stesso è titolare e che siano oggetto di trattamento in esecuzione del presente contratto. Il trattamento dei dati dovrà limitarsi alle operazioni di trattamento di dati strettamente necessarie per l'esecuzione del contratto.
L’Appaltatore non potrà comunicare ad altri soggetti i dati personali di cui venga a conoscenza né utilizzarli autonomamente, per scopi diversi da quelli sopra menzionati. Sarà cura dell’Appaltatore designare i soggetti incaricati del trattamento dati, inviare la lista degli incaricati all’Azienda e mantenerla aggiornata.
L’Appaltatore individua in particolare i soggetti incaricati del trattamento dei dati personali nelle persone dei Sig.ri:
- Sig. …………………………………………. C.F ;
- Sig. …………………………………………. C.F ;
L’Appaltatore dovrà adottare le misure di sicurezza ed osservare gli obblighi relativi al trattamento dei dati secondo quanto prescritto dalle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali.
ART. 33 - CONTROVERSIE
Le controversie tra Policlinico e Appaltatore, insorte durante l'esecuzione dei lavori e sino al termine del contratto, saranno definite a norma dell’art. 205 del D.lgs. 50/2016.
Nel caso non si raggiungesse l'accordo bonario tra le parti, le controversie sono deferite alla competente Autorità giudiziaria, Foro di Bologna.
ART. 34 - SPESE DI CONTRATTO
Il contratto è redatto in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32 co. 14 del D.Lgs. 50/2016 e sottoscritto dalle parti con firma digitale. Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti al contratto di appalto, compresa la registrazione sono a carico dell’Impresa. L’imposta di bollo è a carico dell’affidatario e al versamento all’Erario provvederà l’Azienda con modalità esclusivamente telematica.
ARTICOLO 35 – CLAUSOLE CONTRATTUALI SPECIALI
Per effetto di quanto stabilito nel Protocollo di Intesa per la Legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale, sottoscritto tra la Prefettura di Bologna ed l’Azienda Ospedaliera, in data 19/06/2018 (prot. n. 13023), l’Appaltatore si impegna espressamente a sottoscrivere le seguenti clausole contrattuali:
1) Il contraente appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui alla Intesa per la Legalità, sottoscritta il 19/06/2018 con la Prefettura di Bologna, tra l’altro consultabile al sito ……………….., e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
2) Il contraente appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell’esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all’art. 3, lett. a) dell’Intesa, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all’art. 1, comma 53, della L. 190/2012, il contraente appaltatore si impegna ad accertare preventivamente l’avvenuta o richiesta iscrizione della ditta subaffidataria negli
elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.
3) Il contraente appaltatore si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
4) Il contraente appaltatore si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, eventuali iniziative di competenza.
5) Il contraente appaltatore dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse.
Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite;
le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alle prestazioni eseguite.
6) Il contraente appaltatore dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
7) Il contraente appaltatore dichiara di essere a conoscenza del divieto per le stazioni appaltanti pubbliche, come previsto dall’art. 105, comma 4 del Codice degli Appalti, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l’accordo per l’affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all’aggiudicazione.
8) Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla
stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 c.p.
9) Il contraente appaltatore dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353
c.p. e 353 bis c.p.”
ART. 36 - ALLEGATI
Al contratto si allegano come parte integrante e sostanziale i seguenti documenti:
- il Capitolato Speciale di appalto (allegato sub lett. A);
- il Computo Metrico Estimativo;
- le Proposte migliorative offerte in sede di gara comprensive degli elaborati grafici componenti l’offerta tecnica (allegato sub lett. B);
- l’ Offerta tecnica (allegato sub lett. C);
- il Computo metrico comparativo, relativamente alle Migliorie proposte ed accettate (allegato sub lett. D);
gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
- i piani di sicurezza previsti dal X.Xxx. 81/2008;
- il cronoprogramma (allegato sub lett. E);
- le polizze di garanzia. Firmato digitalmente
L’impresa L’azienda Ospedaliero Universitaria
Policlinico di S. Orsola