AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale X. Xxxxxxx n. 37 – 00000 XXXXXXX
DELIBERAZIONE
n. 2192 del 10-12-2021
O G G E T T O
Procedura negoziata ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 art. 63, comma 2, lettera b) per l’affidamento della fornitura in service di un sistema laser ad eccimeri per l’estrazione di elettrocateteri cronicamente impiantati in pazienti con pacemaker e defibrillatore per l’U.O. di Cardiologia dell’Ospedale San Bortolo di Vicenza: indizione.
Proponente: UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 2444
Il Direttore dell’UOC Provveditorato, Economato e Gestione della logistica riferisce che:
“con nota prot. n. 104509/2020 il Direttore dell’UOC Cardiologia ed il Responsabile dell’UOS Elettrofisiologia ed Elettrostimolazione dell’Ospedale San Bortolo hanno rappresentato la necessità di acquisire il sistema laser ad eccimeri Philips Spectranetics per l’estrazione di elettrocateteri, stimando che presso il nosocomio vicentino si arriverà nei prossimi anni ad eseguire tra le dieci e le venti procedure all’anno;
con avviso pubblicato sul sito internet aziendale in data 24/09/2020 è stata effettuata un’indagine di mercato volta a verificare la presenza di operatori in grado di offrire un sistema laser ad eccimeri per l’estrazione di elettrocateteri: l’unica ditta che ha risposto è stata la Humana Medical S.r.l. che commercializza il sistema laser ad eccimeri Philips-Spectranetics;
alla luce dell’indagine sopra esposta, con nota prot. n. 31637 del 24/03/2021 è stato richiesto alla Commissione Regionale per l’Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) il parere favorevole all’avvio di una procedura negoziata ex art. 63 comma 2 lett. b) del D.lgs 50/2016, che consente di aggiudicare un appalto pubblico mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara qualora le forniture o i servizi possano essere forniti unicamente da un determinato operatore economico, in quanto la concorrenza è assente per motivi tecnici e non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto;
con nota prot. 403634 del 15/09/2021 il Presidente della Commissione ha comunicato che la stessa ha espresso parere favorevole all’espletamento della gara, con l’indicazione di inserire “la clausola di recesso in caso di aggiudicazione di gara regionale”;
in considerazione delle modalità previste per l’espletamento del presente appalto, nonché in considerazione di quanto indicato con determina dall’Autorità di Xxxxxxxxx sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 5 marzo 2008, l’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze indicato nell’allegato D.U.V.R.I. predisposto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 è pari a € zero/00, Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi, per tutta la durata contrattuale;
l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
la documentazione di gara, predisposta dall’UOC proponente sulla base delle indicazioni fornite dall’UOC di Cardiologia, è composta dalla lettera di invito (all. 1) e relativi allegati, documenti tutti allegati al presente provvedimento quale parte integrante;
i requisiti richiesti e le clausole negoziali essenziali sono contenuti nella predetta documentazione di gara;
a fronte di tutto quanto sopra esposto, risulta necessario espletare una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, per l’acquisizione della fornitura in service di un sistema laser per
l’estrazione di elettrocateteri cronicamente impiantati in pazienti con pacemaker e defibrillatore per l’UOC di Cardiologia dell’Ospedale San Bortolo di Vicenza, ai sensi del punto n. 2 della lettera b) comma 2 dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016, che consente di aggiudicare un appalto pubblico mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara qualora la concorrenza sia assente per motivi tecnici, ovvero sia nel caso di privativa industriale che in quello di infungibilità del bene, ovvero qualora sia l’unico che può garantire il soddisfacimento di un certo bisogno, invitando a presentare offerta la ditta Philips spa e la ditta Humana Medical S.r.l. che commercializzano il sistema laser ad eccimeri Philips-Spectranetics;
ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 50/2016, l’appalto è costituito da un unico lotto per la natura stessa dell’appalto da affidare;
l’affidamento avrà la durata di 3 anni con opzione per eventuale rinnovo di ulteriori 2 anni e conterrà clausola di recesso in caso di aggiudicazione di gara regionale, con importo posto a base d’asta annuale stimato in € 187.470,00 I.V.A. esclusa, con oneri per i rischi derivanti da interferenze (D.U.V.R.I.), ritenuti pari a € 0,00, per tutta la durata contrattuale; il valore complessivo dell’affidamento per il periodo di anni 3 oltre eventuale rinnovo per anni 2 ammonta a complessivi euro 937.350,00;
la gara verrà espletata tramite l’impiego della piattaforma “Sintel”, come previsto dalla delibera n. 698 del 7 giugno 2017 e, pertanto alla lettera di invito sono state apportate le opportune modifiche al testo del Bando tipo n. 1 del 22 novembre 2017, come previsto dal medesimo Bando tipo;
il sistema SIMOG dell’ANAC ha attribuito alla procedura in oggetto il numero di gara 8366962 CIG 8999690B1F;
nel quadro economico dei costi dell’appalto si propone di riservare, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs.50/2016, la quota per gli incentivi per funzioni tecniche relative alla presente procedura, calcolata sulla scorta della previsione del Regolamento aziendale adottato con Deliberazione n. 801 del 10.06.2020, pari ad € 5.174,46, quale importo massimo teoricamente distribuibile a favore del personale del Comparto, sulla base delle attività effettivamente svolte come attestate dal RUP e relativo all’intero periodo della durata del servizio pari a 36 mesi ed eventuale rinnovo di 24 mesi;
è necessario, ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016, nominare il Responsabile della procedura di affidamento, riservando al provvedimento di aggiudicazione la nomina del Direttore dell’esecuzione del contratto;
la fornitura oggetto della procedura non rientra tra le categorie merceologiche del settore sanitario come individuate dal d.p.c.m. 11.7.2018 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 189 del 16.8.2018;
non è applicabile quanto disposto dal D. L. 12.7.2004, n. 168 “Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica”, in quanto trattasi di beni per i quali non risulta attualmente attivata una convenzione Consip S.p.A.”;
Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.
I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.
Sulla base di quanto sopra per i motivi in premessa e qui integralmente richiamati
IL DIRETTORE GENERALE XXXXXXXX
1. di indire una procedura negoziata ai sensi del D.Lgs. n.50/2016 art. 63, comma 2, lettera b) per l’affidamento della fornitura in service di un sistema laser ad eccimeri per l’estrazione di elettrocateteri cronicamente impiantati in pazienti con pacemaker e defibrillatore per l’U.O. di Cardiologia dell’Ospedale San Bortolo di Vicenza, comprensivo dell’assistenza tecnica e della fornitura del materiale di consumo dedicato per la durata di 36 mesi oltre ad ulteriori 24 di eventuale rinnovo, con base d’asta annua pari ad € 187.470,00 I.V.A. esclusa e valore complessivo dell’affidamento per il periodo di 3 anni oltre 2 anni di rinnovo pari ad € 937.350,00 IVA esclusa, di cui costi per la sicurezza pari a zero/00, numero gara SIMOG 8366962 CIG 8999690B1F, CUI 02441500242202100013;
2. di approvare la lettera di xxxxxx (all. 1) e relativi allegati, documenti tutti allegati al presente provvedimento quale parte integrante;
3. di disporre che, ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. 50/2016, venga riservata nel quadro economico dei costi dell’appalto la quota di € 5.174,46 quale importo massimo teoricamente distribuibile per gli incentivi per funzioni tecniche relative alla presente procedura, che potrà essere distribuita sulla base delle attività effettivamente svolte, come attestate dal RUP tra il personale del Comparto e relativo all’intero periodo della durata del servizio pari a 36 mesi ed eventuale rinnovo di 24 mesi e che svolgerà le funzioni sulla base del Regolamento aziendale adottato con Deliberazione n. 801 del 10.06.2020
4. di nominare, ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. 50/2016, Responsabile della procedura di affidamento il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, Direttore dell’U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della logistica;
5. di riservare a successivi provvedimenti la nomina del Direttore dell’esecuzione del contratto;
6. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’Albo on-line dell’Azienda.
*****
Parere favorevole, per quanto di competenza:
Il Direttore Amministrativo (Xxx.xx dr. Xxxxxxxx Xxxxxx)
Il Direttore Sanitario (Xxx.xx dr. Xxxxxxxxx Xxxxx)
Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(Xxx.xx Per il dr. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx – dr.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx)
IL DIRETTORE GENERALE
(X.xx digitalmente Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx)
Documento Firmato digitalmente da XXXXXXXX Xxxxx Xxxxxxxxxx in data 10/12/2021 alle ore 09:32
Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.
Il presente atto è proposto per la pubblicazione in data 11-12-2021 all’Albo on-line dell’Azienda con le seguenti modalità:
Oggetto e contenuto
Copia del presente atto viene inviato in data 11-12-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).
IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI DELL’UOC AFFARI GENERALI
Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale X. Xxxxxxx n. 37 – 00000 XXXXXXX
COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242–Cod. iPA AUV
Tel. 0000 000000 - Fax 0000 000000 Mail xxxxxxxxxx@xxxxx0.xxxxxx.xx PEC xxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxx0@xxxxxxxxx.xx
Prot. n.
UOC Provveditorato, Economato e Gestione della logistica Indirizzo: Xxxxx Xxxxxxx, 00
Direttore: xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx
OGGETTO: procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando per l’affidamento della fornitura in service di un sistema laser per l’estrazione di elettrocateteri cronicamente impiantati in pazienti con pacemaker e defibrillatore da destinare all’UOC di Cardiologia dell’Ospedale San Bortolo dell’ULSS 8 “Berica”.
Gara n. 8366962 CIG 8999690B1F
Trasmissione a mezzo piattaforma SINTEL
Spett.le
Philips spa Xxxxx Xxxxx 000,
00000 Xxxxxx
Humana Medical S.r.l. Xxx Xxxxx Xxxxx x. 00 00000 Xxxxxx
L’Azienda ULSS n. 8 “Berica” intende procedere all’acquisizione in service, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 di un sistema laser ad eccimeri CVX-300 e del materiale di consumo di seguito elencato per l’estrazione di elettrocateteri, da destinare all’UOC di Cardiologia dell’Ospedale San Bortolo dell’ULSS n. 8 Berica e, pertanto, invita codesta Ditta a trasmettere la propria migliore offerta per l’eventuale fornitura di quanto in oggetto anticipato come di seguito specificato entro il giorno gg/mm/aaaa ore 12:00.
1) – QUANTITA’ E QUALITA’ DELLA FORNITURA
La presente richiesta di offerta ha per oggetto:
la fornitura in service di un sistema laser ad eccimeri CVX-300 Spectranetics o equivalente e del
materiale di consumo di seguito elencato per l’estrazione di elettrocateteri:
• Kit accessori LLD kit cod. 518-027: n. 15/anno
• Dispositivo LLD MIS 1 cod. 518-018 518-019: n. 24/anno
• Dispositivi laser sheath glidelight laser sheath kit cod. 500-301 500-302 500-303: n. 15/anno.
La quantificazione della fornitura prende come riferimento i fabbisogni presunti trasmessi dall’UOC di Cardiologia dell’Ospedale San Bortolo dell’ULSS 8 Berica; pertanto le quantità stimate sopra indicate sono da ritenersi come fabbisogno indicativo.
I quantitativi effettivi di prodotti da fornire da parte del concorrente aggiudicatario saranno quelli indicati
negli ordinativi di fornitura che saranno emessi dall’Azienda ULSS 8 Berica.
Si rinvia al capitolato speciale per il dettaglio delle caratteristiche tecniche della fornitura.
L’importo a base d’asta triennale della fornitura, comprensivo del canone di noleggio del laser e della fornitura del materiale di consumo, è fissato complessivamente in € 562.410,00 oltre IVA.
Il valore complessivo dell’affidamento relativo ai 3 anni di durata oltre 2 anni di eventuale rinnovo è pari ad
€ 937.350,00 oltre IVA.
L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge nonché degli oneri per la
sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
Allo stato si stima che gli oneri per la sicurezza da rischi da interferenze siano pari a € 0,00. E’ onere del fornitore, qualora rilevasse la presenza di rischi diversi e/o ulteriori, proporre l’integrazione del DUVRI e/o l’integrazione dell’importo degli oneri da interferenza.
La documentazione di gara comprende:
1) Allegato 1 - Domanda di partecipazione
2) Allegato 2 - Dichiarazioni integrative
3) Allegato 3 - Capitolato Speciale
4) Allegato 4 - Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma SinTel
5) Allegato 5 - Protocollo di legalità tra Regione del Veneto e Uffici territoriali del Governo del Veneto del 17 settembre 2019, il cui schema è stato approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 951 del 2 luglio 2019 e consultabile sul sito della Giunta Regionale del Veneto: xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx/xxx/xxxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxxxxx-xx-xxxxxxxx.
La documentazione di gara è disponibile all’interno della piattaforma telematica SinTel ed è pubblicata in forma ufficiale sul profilo del committente xxx.xxxxx0.xxxxxx.xx (sezione Bacheca- Appalti- Forniture).
2) SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
La presente procedura si svolgerà attraverso l’utilizzazione di un sistema telematico di proprietà dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A. (di seguito ARIA) della Regione Lombardia, denominato “SinTel” (di seguito per brevità anche solo “Sistema” e/o “SinTel”), mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione, di presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.
Le modalità tecniche per l’utilizzo di SinTel sono contenute nell'Allegato 5 Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel, che è parte integrante e sostanziale della presente lettera, ove sono descritte in particolare le informazioni riguardanti la Piattaforma di Intermediazione telematica, la dotazione informatica
necessaria per la partecipazione alla presente procedura, la registrazione alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente procedura.
Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all'Elenco di cui all’art. 29 del D.Lgs. 82/2005, disponibile sul sito xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx.
Il Responsabile della procedura, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, Direttore dell’UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica.
Il responsabile dell’esecuzione del contratto verrà nominato con apposito atto deliberativo e comunicato alla Ditta aggiudicataria.
Il luogo principale di svolgimento del servizio/consegna della fornitura è Vicenza [codice NUTS ITH32]. CIG 8999690B1F.
3) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
3.1 disposizioni tecnico-informatiche
Per partecipare alla procedura la ditta dovrà presentare, tassativamente entro il termine del suddetto, a pena di esclusione, la propria offerta collegandosi al sito internet xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx, accedendo alla piattaforma “SinTel” ed individuando la procedura in oggetto, utilizzando gli appositi campi di ricerca resi disponibili (si veda la sezione help-guide e manuali-operatore economico all’interno del citato sito internet xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xxx/xxxxxx/xxxx/xxxx).
La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le cinque diverse fasi successive dell’apposita procedura
guidata di XxxXxx (step).
Il concorrente, tramite i percorsi di seguito descritti, compie le seguenti operazioni:
i) caricamento sulla Piattaforma dei documenti richiesti dagli atti di gara;
ii) invio dei medesimi unitamente a quelli generati da SinTel.
La fase i) da sola non concretizza invio dell’offerta in quanto i documenti caricati sono inseriti in uno spazio dedicato al concorrente per la scelta dei documenti da allegare e che possono essere modificati da parte del concorrente medesimo.
La fase ii) concretizza, se completata, l’offerta in quanto i documenti sono stati composti nell’area dedicata al concorrente e confermati tramite anche firma degli hash riguardanti i singoli file (l’hash è un codice che identifica inequivocabilmente l’identità di tali documenti). Con la sottoscrizione di tali codici hash il concorrente assume l’identità e paternità dei documenti inviati per l’offerta (di cui ha controllato l’integrità e leggibilità).
In particolare, il concorrente dovrà inviare:
a) la Documentazione amministrativa, della procedura (attraverso la funzionalità “Invia offerta”);
b) la Documentazione tecnica, (attraverso la funzionalità “Invia Offerta);
c) l’Offerta economica, (attraverso la funzionalità “Invia Offerta”).
Si precisa che, prima dell’invio, tutti i file che compongono l’offerta che non siano già originariamente
in formato pdf, devono essere convertiti in formato pdf (salvo diverse indicazioni).
SinTel consente al concorrente la predisposizione dell’offerta in momenti temporali differenti (step 2 e step 3 del percorso guidato “Invia offerta”), attraverso il salvataggio dei dati e l’upload dei file richiesti in apposite aree della Piattaforma dedicate al singolo concorrente, fermo restando che l’invio dell’offerta completa e definitiva deve necessariamente avvenire entro la scadenza del predetto termine perentorio di presentazione dell’offerta.
Lo step 4 “Firma digitale dell’offerta” prevede che il concorrente proceda con la sottoscrizione del “Documento d’offerta” generato da SinTel in automatico, in formato pdf, di cui al successivo paragrafo.
La predisposizione e il salvataggio dell’offerta da parte del concorrente nella propria area dedicata non implica l’effettivo invio dell’offerta ai fini della partecipazione.
Si specifica infatti che l’invio della medesima ai fini della procedura di gara avviene solamente al quinto ed ultimo step “Xxxxxxxxx ed invio dell’offerta” del percorso guidato “Invia offerta” cliccando sulla funzione “INVIA OFFERTA” a conclusione del percorso di sottomissione.
Solamente con tale ultimo step l’offerta è inviata e, conseguentemente, validamente presentata; diversamente
i documenti caricati permangono nello spazio dedicato del concorrente e non concretizzano offerta.
Il tutto, fermo restando che detto invio dell’offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del predetto termine perentorio di presentazione dell’offerta.
Si specifica che si concretizza l’invio dell’offerta solamente ad esito delle operazioni descritte e previste dal percorsi “Invia offerta”. Tutti gli step del percorso “Invia offerta” devono essere completati nella sequenza stabilita dalla Piattaforma. Il Sistema darà comunicazione del corretto invio dell’offerta all’indirizzo e-mail indicato dall’operatore economico in fase di registrazione.
È responsabilità del concorrente, in ogni caso, l’invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine indicato nella presente lettera, anche atteso che la Piattaforma XxxXxx non accetta offerte – con ciò intendendo i documenti inviati tramite lo step “INVIA OFFERTA” sopra richiamato – presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte.
Con riferimento alla procedura di invio telematico di offerta si specifica che:
▪ è obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del concorrente connettersi a SinTel con un congruo anticipo prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, in maniera tale da inserire i dati, sottomettere ed inviare i documenti correttamente e risolvere eventuali problematiche di comprensione del funzionamento della Piattaforma per tempo;
▪ è obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del concorrente controllare il contenuto dei documenti di gara caricati sulla piattaforma verificandone l’integrità successivamente al loro caricamento sulla Piattaforma, allo step 5 “Riepilogo ed invio dell’offerta” del percorso
guidato “Invia offerta”, ma prima dell’effettivo invio dell’offerta. È altresì possibile controllare (e, altresì, consigliato) detti documenti successivamente l’invio dell’offerta, attraverso la funzionalità “Storia offerte”, fermo restando la loro non sostituibilità dopo il decorso di tale termine e la perentorietà del termine d’offerta.
Si sottolinea che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su SinTel non
comporta l’invio dell’offerta alla stazione appaltante.
L’invio dell’offerta avverrà soltanto mediante l’apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su SinTel della documentazione che compone l’offerta. Si suggerisce al Concorrente di verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da SinTel per procedere all’invio dell’offerta. In ogni caso SinTel darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell’offerta.
La presentazione dell’offerta mediante SinTel, infatti, è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti/incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con la piattaforma SinTel, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Azienda ULSS n. 8 “Berica” ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza, si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.
Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell’offerta, i documenti specificati nei
successivi paragrafi. Si raccomanda la massima attenzione nell’inserire detti allegati nella sezione
pertinente e, in particolare:
_ di allegare i documenti richiesti;
_ di non indicare o, comunque, di non fornire i dati dell’Offerta economica in sezioni diverse da quella relativa alla stessa, pena l’esclusione dalla procedura. L’Azienda ULSS n. 8 “Berica” non sarà responsabile per la mancata osservazione delle prescrizioni sopra descritte.
La documentazione amministrativa e tecnica e l’offerta trasmesse dal concorrente a Sintel sono mantenute segrete e riservate dal Sistema e conservate in appositi e distinti documenti informatici (o file, denominati “buste telematiche” amministrative, tecniche, economiche).
Per le modalità di sottoscrizione dei documenti che compongono l’offerta, si veda quanto stabilito nella presente Lettera di invito.
3.2. disposizioni giuridico-amministrative
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni
sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede
legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE e le dichiarazioni di copia conforme, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore con firma digitale
Il procuratore allega la procura da cui si evincono i poteri di impegnare l’operatore economico.
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 120 giorni dalla scadenza del
termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere all’offerente, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
4) CONTENUTO DELLA BUSTA 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – step 1.
La busta 1 contiene la domanda di partecipazione, la dichiarazione sostitutiva o il DGUE, le dichiarazioni integrative nonché la documentazione a corredo.
Al primo step del percorso guidato “Invia offerta”, con riferimento alla Documentazione amministrativa è necessario caricare i documenti, in relazione alle diverse forme di partecipazione. I documenti vanno allegati a Sistema, nell’apposito campo “Documentazione amministrativa 1”, in una cartella compressa (non firmata digitalmente) in formato elettronico .zip ovvero .rar ovvero .7z ovvero equivalenti software di compressione dati (si fa presente che nel caso in cui lo spazio a disposizione nella cartella “Documentazione amministrativa 1” (100 MB) non sia sufficiente, il concorrente potrà inserire la restante documentazione nelle ulteriori cartelle a disposizione denominate “Documentazione amministrativa 2”, “Documentazione amministrativa 3”, etc.).
4.1 Domanda di partecipazione.
La domanda di partecipazione è redatta, preferibilmente secondo il modello di cui all’allegato n. 1 Domanda di partecipazione predisposto dalla Stazione Appaltante, ed è firmata digitalmente.
Si precisa inoltre che:
a) Il concorrente allega: la copia conforme all’originale della procura ai sensi del d.P.R. 445/2000, art. 18, ove il sottoscrittore sia un procuratore;
b) Modalità assolvimento imposta di bollo: il pagamento dell’imposta di bollo (marca da bollo da € 16,00)
avviene mediante:
- Contrassegno telematico rilasciato da intermediario autorizzato dall’Agenzia della Entrate (tabaccherie ecc.). La comprova del pagamento avviene mediante autodichiarazione nella predetta domanda di partecipazione, nella quale l’Operatore Economico dichiara che la marca da bollo con codice identificativo numero xxxxxxxx, non sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento. Sarà cura dell’Operatore Economico stesso conservare il contrassegno per gli eventuali accertamenti da parte dell’Amministrazione finanziaria ai sensi della normativa vigente (Interpello Agenzia delle Entrate n. 321/2019).
Oppure
- Modalità virtuale: Per le imprese che hanno ottenuto l'autorizzazione – da parte dell’Agenzia delle Entrate - all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale di cui all'articolo 15 del DPR n. 642/1972 - l’Operatore Economico dovrà autodichiarare, nella predetta domanda di partecipazione, l’avvenuto adempimento, riportando il numero dell'autorizzazione rilasciata dalla stessa Agenzia delle Entrate.
4.2 Documento di gara unico europeo
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, scaricabile collegandosi al link: xxxx://xxx.xxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxx/xxxx/xxxxxxxxx-xx-xxxx-xxxxx-xxxxxxx-xxxx o dai siti dell’UE, reso ai sensi del D.P.R. 445/2000, redatto e sottoscritto digitalmente secondo quanto di seguito indicato.
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80 d.lgs. 50/2016.
E’ escluso dalla procedura l’operatore economico per il quale sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. E’ comunque escluso l’operatore economico che abbia affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:
1.1.a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale come di seguito descritta:
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. (Per gli operatori economici tenuti all’iscrizione a tali registri) Iscrizione ai registri regionali/provinciali del volontariato o al Registro unico nazionale del Terzo settore ovvero, in caso di cooperative o consorzi di cooperative, all’Albo delle Società Cooperative istituite presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico). Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
4. 3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo
4.3.1 Dichiarazioni integrative
Il concorrente rende le dichiarazioni integrative richieste, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, di cui all’Allegato 2 Dichiarazioni integrative, predisposto dalla stazione appaltante), e
reperibile nella piattaforma SinTel o nel sito www. xxxxx0.xxxxxx.xx (alla sezione Bacheca- Appalti- Forniture).
L’offerta è corredata da:
a) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo a base di gara,
salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice, e precisamente di importo pari a: € 11.248,20.
b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico o con versamento presso c/c bancario Unicredit Banca, intestato ad Azienda Ulss 8 Berica, IBAN: XX00X0000000000000000000000, Gara “fo rnitura in service di un sistema laser per l’estrazione di elettrocateteri cronicamente impiantati in pazienti con pacemaker e defibrillatore” Gara n. 8366962 – CIG 8999690B1F ovvero in assegni circolari;
fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto
garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
essere intestata a tutti gli operatori economici esecutori del costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”;
avere validità per 365.giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del
codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
- la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo). In tale caso la conformità del
documento all’originale dovrà esser attestata:
dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale;
dal concorrente mediante apposizione di firma digitale. In tale ipotesi il concorrente dovrà allegare a tale copia un’autocertificazione di conformità all’originale ai sensi del DPR 445/2000 firmata digitalmente o con allegata copia del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore;
duplicato informatico di documento informatico ai sensi dell’art. 00 xxx xxx x.xxx. 00/0000 xx prodotta in
conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art.
93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti
fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del
sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese esecutrici che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta
certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
5) CONTENUTO DELLA BUSTA 2 – OFFERTA TECNICA- Step 2
La busta “2 – Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, i documenti di seguito indicati.
Allo step 2 “Offerta tecnica” del percorso guidato “Invia offerta”, il concorrente, dovrà inserire a Sistema, nell’apposito campo “Documentazione Tecnica 1”, in una cartella compressa (non firmata digitalmente) in formato elettronico .zip ovvero .rar ovvero .7z ovvero equivalenti software di compressione dati, tutti i documenti di seguito elencati (si fa presente che nel caso in cui lo spazio a disposizione nella cartella “Documentazione Tecnica 1” (100 MB) non sia sufficiente, il concorrente potrà inserire la restante documentazione nelle ulteriori cartelle a disposizione denominate “Documentazione Tecnica 2”, “Documentazione Tecnica 3”, etc.):
a) relazione tecnica inerente l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto: tempi di fornitura,
manutenzione ecc.;
b) schede tecniche e schede di sicurezza per ogni prodotto offerto, complete di tutte le caratteristiche richieste e altre informazioni utili per la valutazione qualitativa in base ai criteri di valutazione indicati, tra cui copia di tutti i manuali ove previsti; le Ditte concorrenti devono descrivere tutti gli accessori che sono a corredo della strumentazione offerta e necessari per l’esecuzione degli interventi, di cui agli artt. 1 e 2 del Capitolato Tecnico;
c) certificazioni e/o dichiarazioni di conformità CE/conformità a norme tecniche del produttore ai sensi della direttiva 93/42 CEE o direttiva 90/385/CEE e in generale delle norme comunitarie e nazionali applicabili e indicazione della classe di appartenenza dei prodotti (ove obbligatorio e/o applicabile);
d) istruzioni per l’uso in lingua italiana;
e) eventuale documentazione ritenuta utile dal concorrente ai fini della valutazione dell’offerta tecnica;
f) copia dell’Offerta economica, priva delle indicazioni dei prezzi di offerta (utilizzare il Modello di cui all’Allegato n. 3 al presente Disciplinare), redatto dalla stazione appaltante e reperibile sulla piattaforma SinTel, oltre che nel sito xxx.xxxxx0.xxxxxx.xx (alla Sezione Bacheca – Appalti - Forniture).
Il contenuto dei documenti costituenti l'offerta tecnica costituirà obbligazioni contrattuali assunte dall'offerente nei confronti della Stazione Appaltante. Nessun compenso spetta agli offerenti per lo studio e la compilazione delle offerte.
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.
L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato speciale, nel rispetto del
principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice.
6) CONTENUTO DELLA BUSTA 3 – OFFERTA ECONOMICA- STEP 3
La busta “C – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica corrispondente al prezzo offerto al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché gli altri elementi di seguito elencati.
Allo step 3 “Offerta economica” del percorso guidato “Invia offerta”, il concorrente, pena l’esclusione dalla gara, dovrà operare a Sistema formulando e presentando una Offerta economica secondo le modalità di seguito descritte.
Il concorrente, dovrà compilare ed allegare negli appositi campi predisposti nel sistema (“Documentazione Economica 1”, “Documentazione Economica 2”, etc.), in una cartella compressa (non firmata digitalmente) in formato elettronico .zip ovvero .rar ovvero .7z ovvero equivalenti software di compressione dati, tutti i documenti di seguito elencati (Nel caso in cui lo spazio a disposizione nella cartella “Documentazione Economica 1” non sia sufficiente, il concorrente potrà inserire la restante documentazione nelle ulteriori cartelle a disposizione denominate “Documentazione Economica 2”, “Documentazione Economica 3”, etc.). In particolare viene richiesto di caricare l’OFFERTA ECONOMICA con il corrispettivo dei dispositivi ed il corrispettivo dei canoni di noleggio e assistenza tecnica full risk, come indicato nel modello di offerta economica allegato al presente (all. n. 3).
Il prezzo dovrà essere espresso sia in cifre sia in lettere. In caso di discordanza tra prezzo espresso in cifre e prezzo indicato in lettere, varrà il prezzo indicato in lettere.
I prezzi si intendono omnicomprensivi di tutti gli oneri previsti dal Capitolato speciale.
Non saranno accettate offerte condizionate, né offerte parziali; inoltre, non saranno accettate offerte
plurime o alternative per i prodotti offerti, pena l’esclusione della gara.
Non sono ammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.
Il concorrente dovrà infine:
a. indicare a Sistema, nell’ apposito campo “Offerta economica”, il valore economico di offerta espresso in
Euro, IVA esclusa, con due cifre decimali e con modalità solo in cifre;
- indicare a sistema, nell’apposito campo “di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico”, i costi per la sicurezza afferenti l’attività d’impresa di cui all’art. 95, comma 10 d.lgs. 50/2016;
- indicare a sistema, nell’apposito campo “di cui costi del personale, i costi della manodopera propri
dell’Operatore economico di cui all’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii..
b. indicare a Sistema, nell’apposito campo “costi della sicurezza derivanti da interferenza”, gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi interferenziali di cui all’art. 26 d.lgs. 81/2008, allo stato attuale ritenuti pari a € 0,00/ZERO.
Firma digitale dell’offerta - Step 4
Il concorrente dovrà obbligatoriamente, allo step 4 del percorso “Invia offerta”:
1. scaricare dalla schermata a Sistema denominata “Firma digitale dell’offerta”, il documento d’offerta in formato pdf riportante le informazioni immesse a Sistema – ma non ancora sottoscritte – quali il prezzo offerto oltre ad altre informazioni e dati immessi dal concorrente stesso (tra cui i codici hash in precedenza descritti, la cui sottoscrizione assicura la paternità dei file e del loro contenuto al concorrente);
2. sottoscrivere il predetto documento d’offerta, scaricato in formato pdf riepilogativo dell’offerta. La sottoscrizione dovrà essere effettuata tramite firma digitale dal legale rappresentante del concorrente. Si rammenta che eventuali firme multiple su detto file pdf dovranno essere apposte unicamente in modalità parallela come meglio esplicato nelle richiamate nell’ allegato Modalità tecniche di utilizzo Piattaforma Sintel;
3. allegare a Sistema il documento d’offerta in formato pdf sottoscritto di cui al precedente punto 2, quale elemento essenziale dell’offerta.
Si rammenta che il pdf d’offerta di cui al precedente punto 2 costituisce offerta e contiene elementi essenziali della medesima. Il file scaricato non può pertanto essere modificato sotto pena d’esclusione in quanto, le eventuali modifiche costituiscono variazione di elementi essenziali.
Le eventuali modifiche degli hash saranno segnalate dal Sistema e oggetto di valutazione da parte della commissione e, se ritenute essenziali, saranno oggetto di esclusione.
In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, deve essere inviata idonea procura, in copia dichiarata
conforme all’originale, ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Riepilogo ed invio dell’offerta – step 5
Solo a seguito dell’upload di tale documento d’offerta in formato pdf sottoscritto come richiesto, il concorrente può passare allo step 5 “Riepilogo ed invio dell’offerta” del percorso “Invia offerta” per completare la presentazione effettiva dell’offerta mediante la funzionalità “INVIA OFFERTA” che, si rammenta, dovrà avvenire entro e non oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte.
Gli step precedenti del percorso “Invia offerta” per quanto correttamente completati e corredati dal salvataggio della documentazione non consentono e non costituiscono l’effettivo l’invio dell’offerta. La documentazione caricata e salvata permane infatti nello spazio telematico del concorrente e non è inviata al Sistema.
Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte pervenute non possono essere più ritirate e sono definitivamente acquisite dal Sistema, che le mantiene segrete e riservate fino all’inizio delle operazioni di apertura e verifica della documentazione da parte dell’amministrazione.
7) PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
Il concorrente effettua, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 70,00 secondo le modalità di cui alla delibera
ANAC n. 1197 del 18 dicembre 2019, pubblicata sul sito dell’ANAC e allega la ricevuta ai documenti di
gara.
La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente
dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.
8) SOCCORSO ISTRUTTORIO
Ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi delle dichiarazioni di cui all’art. 85 del D.Lgs. 50/2016 potrà essere sanata dal concorrente con le modalità ivi previste.
9) VERIFICHE SUL POSSESSO DEI REQUISITI
La stazione appaltante, al termine delle operazioni di gara, ai sensi dell’art. 81, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., verificherà il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale eventualmente richiesti avvalendosi della piattaforma telematica CSAMED, in capo agli aggiudicatari.
Gli operatori economici aggiudicatari, accedendo all’apposito link (xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxx_xxxx0 - tasto “Registrati” per compilazione dei campi richiesti) entro 4 giorni lavorativi dal ricevimento tramite l’area “Comunicazioni procedura” di Sintel del verbale redatto dalla Commissione Aggiudicatrice all’esito del procedimento di valutazione delle offerte, dovranno iscriversi al portale di CSAMED o aggiornare le informazioni e i documenti già acquisiti per l’iscrizione (a titolo esemplificativo e non esaustivo in caso di modifiche degli organi societari, cambio sede legale, modifiche dei dati per la tracciabilità dei flussi finanziari, ecc…) secondo le istruzioni contenute nel portale. Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt.
32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
La delibera di aggiudicazione verrà comunicata ai concorrenti all’interno dell’area “Comunicazioni procedura” e tale comunicazione avrà valenza legale ai sensi dell’art 76 del D.Lgs 50/2016, Contestualmente saranno trasmessi nella medesima area, anche i verbali delle sedute riservate della commissione giudicatrice relativi alle valutazioni delle offerte tecniche.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica
del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla
segnalazione.
10) MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.
Il Sistema Sintel, al momento della ricezione dell’offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016 inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell’offerta presentata.
In considerazione del fatto che la Piattaforma SinTel garantisce la massima segretezza e riservatezza dell’offerta e dei documenti che la compongono e, altresì, la provenienza, l’identificazione e l’inalterabilità dell’offerta medesima, l’apertura delle “buste telematiche” contenenti la documentazione amministrativa, tecnica ed economica avverrà in sedute riservate.
In seduta riservata, si procederà:
1. alla verifica della ricezione dell’offerta tempestivamente presentata;
2. all’apertura della “busta telematica” contenente la Documentazione amministrativa;
3. ad ammettere al prosieguo della gara il concorrente che abbia prodotto la completa e regolare documentazione prevista dalla presente lettera di invito, fermi restando i casi di ammissione con riserva nel caso si renda necessaria un’ulteriore attività di verifica della documentazione amministrativa presentata, anche mediante richiesta di chiarimenti o elementi integrativi, per il tramite del c.d. soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, formalizzando l’esito di tale verifica attraverso apposita comunicazione che verrà inviata via PEC alla Ditta concorrente.
Successivamente, si procederà all’apertura della “BUSTA telematica 2 – DOCUMENTAZIONE TECNICA”, ed alla valutazione dell’idoneità dell’offerta tecnica presentata. Verrà nominata una Commissione di esperti con il compito di effettuare la valutazione tecnico-qualitativa dell’offerta ricevuta.
Infine si procederà all’apertura delle “BUSTA 3 – OFFERTA ECONOMICA”, previa verifica della corrispondenza della documentazione tecnica.
La Stazione Appaltante procederà quindi con l’aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Il provvedimento di aggiudicazione verrà comunicato al concorrente all’interno dell’area “Comunicazioni procedura” e tale comunicazione avrà valenza legale ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs 50/2016.
Le comunicazioni tramite l’area “Comunicazioni procedura” sono valide agli effetti di cui all’art. 29, comma
2 e all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016.
Il RUP, concluse le operazioni di cui sopra, si pronuncia secondo quanto stabilito dall’art. 32 comma 7, del
D.Lgs. 50/2016.
La proposta di aggiudicazione è soggetta all’approvazione nei termini previsti all’art. 33 del D.Lgs. n. 50/2016 ed acquisirà efficacia dopo la positiva conclusione della verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta.
11) SITO INTERNET E COMUNICAZIONI
In generale tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Azienda ULSS n. 8 “Berica” e l’offerente
avverranno, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, a mezzo di strumenti elettronici.
Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara, ivi comprese le comunicazioni di aggiudicazione o le esclusioni, avvengono esclusivamente attraverso Posta Elettronica Certificata all’indirizzo dichiarato nella fase di Registrazione al Sistema. Le comunicazioni suddette avverranno tramite la piattaforma Sintel e avranno pieno valore legale, ai sensi e per gli effetti ai sensi del D.Lgs. 50/2016, nei confronti del concorrente.
Eventuali rettifiche alla lettera di invito verranno pubblicate secondo le modalità di legge.
È onere dei concorrenti visitare la piattaforma Sintel prima della scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, al fine di verificare la presenza di eventuali note integrative o esplicative.
12) NORME E CONDIZIONI FINALI
La formulazione dell’offerta è impegnativa per la Ditta, mentre non obbliga in alcun modo l’Azienda X.X.XX. all’assegnazione della fornitura.
Non saranno accettate offerte che non rispettino le indicazioni, le precisazioni e le modalità, per la formulazione delle offerte previste nella presente lettera di invito, oppure che risultino equivoche, difformi dalla richiesta e condizionate a clausole non previste dalla presente lettera di invito.
L'Azienda X.X.XX. n. 8 “Berica" si riserva in ogni caso la facoltà di sospendere, revocare, modificare, oppure di riaprire i termini della presente gara con provvedimento motivato, senza che la Ditta partecipante possa vantare diritti o pretese di qualsiasi genere e natura, fatta salva la motivazione, se richiesta.
Si evidenzia che il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
Per qualsiasi aspetto non disciplinato espressamente nella presente richiesta di offerta, valgono le norme vigenti in materia di pubbliche forniture, nonché le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.
13) AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica
del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice nonché ricevuta di pagamento (preferibilmente mediante bollo virtuale) di una marca da bollo da € 16,00 o, in alternativa, scansione della marca da bollo invalidata oppure della ricevuta di pagamento mediante rivendite autorizzate (tabaccherie, poste, etc.).
Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata ed in modalità elettronica.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
15) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Vicenza, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
16) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, secondo quanto previsto dal D.lgs 196/2003 e ss.mm.ii, dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dal Regolamento dell’Azienda ULSS 8 in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dalla presente lettera di invito.
IL DIRETTORE
U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx
ALLEGATO 1
Modello Domanda di ammissione
Marca da bollo
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Al Direttore Generale Azienda ULSS 8 Berica Xxxxx Xxxxxxx, 00
00000 Xxxxxxx
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA LASER PER L’ESTRAZIONE DI ELETTROCATETERI CRONICAMENTE IMPIANTATI IN PAZIENTI CON PACEMAKER E DEFIBRILLATORE PER L’UOC DI CARDIOLOGIA DELL’ULSS 8 BERICA
Gara n. 8366962 - CIG 8999690B1F
Il sottoscritto…….....……………………......., nato a………..………….. Prov. ,
il..……..…..............., C.F..…………………..…, residente a ……..…………..………. Prov… ,
Via ..……………………................... n. ..............………, nella sua qualità di…..…….…………………………………………..(se procuratore, allegare copia della relativa procura notarile, generale o speciale, da cui si evincono i poteri di rappresentanza) dell’impresa…………………………………………, con sede legale a…….…………….
Prov…………. Via……….……….......................n. …..........., iscritta al Registro delle Imprese tenuto presso la CCIAA di……………………………………… al n. REA
……………………, C.F. Impresa……………………, P. IVA ,
Fax .....………………………………, PEC ,
Iscrizione Inps………………………………………………………………………………………...
Iscrizione Inail………………………………………………………………………………………...
Dimensione aziendale…………………………………………………………………………………
Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per le verifiche di regolarità
fiscale………………………………………………………………………………………………….
referente per la gara (Nome e cognome) ,
Tel/Cell............................................................e-mail.................................................................................................
CHIEDE DI PARTECIPARE
alla procedura di gara sopra indicata, nelle forme di seguito indicate (barrare la/e parte/i di interesse):
o come imprenditore individuale, anche artigiano, ovvero società, anche cooperativa, di cui all’art.
art. 45, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016);
o come consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro di cui alla L. 422/1909, e del d.lgs. del Capo Provvisorio dello Stato n. 1557/1947 e s.m.i., ai sensi dell’art. 45, comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016
e di concorrere
ALLEGATO 1
Modello Domanda di ammissione
o in nome e per conto proprio
o per i seguenti consorziati (indicare ragione sociale, C.F. e P.IVA, sede legale):
capofila……………………
che esegue l’appalto per la seguente quota/categoria:…………
consorziata…………..…...
che esegue l’appalto per la seguente quota/categoria:…………
consorziata………………
che esegue l’appalto per la seguente quota/categoria:…………
o come consorzio tra imprese artigiane, previsto dalla L. 443/1985, ai sensi dell’art. 45, comma 2
lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e di concorrere
o in nome e per conto proprio
o per i seguenti consorziati (indicare ragione sociale, C.F. e P.IVA, sede legale):
capofila……………………
che esegue l’appalto per la seguente quota/categoria:…………
consorziata…………..…...
che esegue l’appalto per la seguente quota/categoria:…………
consorziata………………
che esegue l’appalto per la seguente quota/categoria:…………
o come consorzio stabile, anche in forma di società consortile ex art. 2615-ter c.c., ai sensi dell’art.
45, comma 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e di concorrere
o in nome e per conto proprio
o per i seguenti consorziati (indicare ragione sociale, C.F. e P.IVA, sede legale):
capofila……………………
che esegue l’appalto per la seguente quota/categoria:…………
consorziata…………..…...
ALLEGATO 1
Modello Domanda di ammissione
che esegue l’appalto per la seguente quota/categoria:…………
consorziata………………
che esegue l’appalto per la seguente quota/categoria:…………
o come consorzio ordinario, di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D.lgs 50/2016
o costituito
o costituendo e di concorrere
o in nome e per conto proprio
o per i seguenti consorziati/consorziandi (indicare ragione sociale, C.F. e P.IVA, sede legale):
capofila……………………
che esegue l’appalto per la seguente quota/categoria:……………………………
consorzianda…………..…...
consorzianda………………
che esegue l’appalto per la seguente quota/categoria:…………………………...
o come raggruppamento temporaneo di imprese, di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) del D.lgs
50/2016
o costituito
o costituendo
tra gli operatori economici(indicare ragione sociale, C.F. e P.IVA, sede legale):
mandataria…………..
che esegue l’appalto per la seguente quota/categoria:…………………………...
mandante………….…
che esegue l’appalto per la seguente quota/categoria:…………………………...
mandante……………
che esegue l’appalto per la seguente quota/categoria:…………………………...
ALLEGATO 1
Modello Domanda di ammissione
o come aggregazione tra imprese aderenti ad un contratto di rete, di cui all’art. 45, comma 2, lett.
d) del D.lgs 50/2016
o dotata di organo comune con poteri di rappresentanza e con soggettività giuridica
o dotata di organo comune con poteri di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica
o dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o sprovvista di organo comune o con organo comune privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria,
e di concorrere per i seguenti operatori economici (indicare ragione sociale, C.F. e P.IVA, sede legale):
mandataria…………
che esegue l’appalto per la seguente quota/categoria:…………………………...
mandante……………
che esegue l’appalto per la seguente quota/categoria:…………………………...
mandante……………
che esegue l’appalto per la seguente quota/categoria:…………………………...
o come soggetto che ha stipulato il contratto di XXXX, di cui all’art. 45, comma 2, lett. g) del D.lgs
50/2016
e di concorrere per i seguenti operatori economici (indicare ragione sociale, C.F. e P.IVA, sede legale): mandataria…………
che esegue l’appalto per la seguente quota/categoria:…………………………...
mandante……………
che esegue l’appalto per la seguente quota/categoria:…………………………...
mandante……………
che esegue l’appalto per la seguente quota/categoria:…………………………...
DICHIARA INOLTRE CHE
ha assolto al pagamento dell’imposta di bollo (marca da bollo di € 16.00) in una delle seguenti modalità
(art. 15.1 del Disciplinare di gara):
o contrassegno telematico rilasciato da intermediario autorizzato dall’Agenzia della Entrate (tabaccherie ecc.). A tal fine, questa ditta dichiara che la marca da bollo con codice identificativo numero è utilizzata esclusivamente per la partecipazione alla presente procedura di gara e si impegna a conservare il contrassegno per gli eventuali accertamenti da parte
ALLEGATO 1
Modello Domanda di ammissione
dell’Amministrazione finanziaria ai sensi della normativa vigente (Interpello Agenzia delle Entrate
n. 321/2019).
Oppure
o in modalità virtuale, ai sensi dell'articolo 15 del DPR n. 642/1972. A tal fine questa ditta dichiara che il numero di autorizzazione rilasciato dall’Agenzia delle Entrate è il seguente:
.
N.B. 1 Il presente documento va firmato digitalmente.
Modello Dichiarazioni integrative
ALLEGATO 2
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER L’AFFIDAMENTO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA LASER PER L’ESTRAZIONE DI ELETTROCATETERI CRONICAMENTE IMPIANTATI IN PAZIENTI CON PACEMAKER E DEFIBRILLATORE PER L’UOC DI CARDIOLOGIA DELL’ULSS 8 BERICA
Gara n. 8366962 - CIG 8999690B1F
Il sottoscritto…….....……………………......., nato a………..………….. Prov. ,
il..……..…..............., C.F..…………………..…, residente a ……..…………..……….
Prov…………, Via ..……………………................... n. ..............………, nella sua qualità di…..…….…………………………………………..(se procuratore, allegare copia della relativa procura notarile, generale o speciale, da cui si evincono i poteri di rappresentanza) dell’impresa…………………………………………, con sede legale a…….…………….
Prov…………. Via……….……….......................n. …..........., iscritta al Registro delle Imprese tenuto presso la CCIAA di……………………………………… al n.……………………………
REA ……………………, C.F. Impresa……………………, P. IVA
……………………………………., Fax ,
PEC… ,
ANCHE AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445, CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITA' PENALE CUI PUO’ INCORRERE IN CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI AI SENSI DELL'ART. 76 DEL MEDESIMO DPR 445/2000,
DICHIARA
1) di indicare i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA
…………………., indirizzo PEC indicato in sede di Registrazione SinTel …………………
oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di Registrazione SinTel ai fini delle comunicazioni di cui all’art.
76, comma 5 del Codice;
2) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c-bis) e c-ter), lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
3) che i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di
residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, sono:
....................
…………………
…………………
4) di impegnarsi, qualora aggiudicatario, ad effettuare l’iscrizione alla Piattaforma CSAMED o ad aggiornare le informazioni e i documenti già acquisiti per l’iscrizione secondo le istruzioni contenute nel portale. entro 4 giorni lavorativi dal ricevimento, tramite l’area “Comunicazioni procedura” di Sintel, del verbale di esito di gara;
5) di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso
atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
6) di accettare il patto di integrità/protocollo di legalità tra Regione del Veneto, Uffici territoriali del Governo del Veneto, ANCI e UP, sottoscritto in data 07 settembre 2015, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1036 del 10 agosto 2015, consultabile sul sito della Giunta Regionale del Veneto, all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx/xxx/xxxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxxxxx-xx-xxxxxxxx;
7) (per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
8) (per gli operatori economici tenuti all’iscrizione a tali registri) di risultare regolarmente iscritto ai registri regionali/provinciali del volontariato o al Registro unico nazionale del Terzo settore, ovvero, in caso di cooperative o consorzi di cooperative, all’Albo delle Società Cooperative istituite presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico) con i seguenti riferimenti: ;
9) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), attuato nell’ambito della normativa nazionale con il D.Lgs. n. 101/2018, in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei relativi dati personali, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente procedura, con le modalità indicate nel disciplinare di gara e nel capitolato;
10) Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 000 xxx xxx X.X. 00 xxxxx 0000, x. 000: di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal
Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un
raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267.
N.B. 1 - Il presente documento va firmato digitalmente.
Servizio Sanitario Nazionale – Regione del Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale X. Xxxxxxx n. 37 – 00000 XXXXXXX
COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242–Cod. iPA AUV
Tel. 0000 000000 - Fax 0000 000000 Mail xxxxxxxxxx@xxxxx0.xxxxxx.xx PEC xxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxx0@xxxxxxxxx.xx
Allegato 3
CAPITOLATO SPECIALE
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO AI SENSI DELL’ART. 63, COMMA 2, lett. b) PER LA FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA LASER PER L’ESTRAZIONE DI ELETTROCATETERI CRONICAMENTE IMPIANTATI IN PAZIENTI CON PACEMAKER E DEFIBRILLATORE
N. GARA 8366962 LOTTO UNICO CIG: 8999690B1F
L’Azienda Ulss n. 8 “Berica” indice una procedura negoziata ex art. 63 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento della fornitura in service di un sistema laser per l’estrazione di elettrocateteri cronicamente impiantati in pazienti con pacemaker e defibrillatore da destinare all’UOC di Cardiologia dell’Ospedale San Bortolo dell’Azienda ULSS 8 Berica.
Art. 1
OGGETTO E DURATA DELLA FORNITURA
Il presente capitolato speciale disciplina l’acquisizione della fornitura in service di un sistema laser ad eccimeri Philips Spectranetics CVX-300 e del materiale di consumo di seguito elencato per l’estrazione di elettrocateteri, da destinare all’UOC di Cardiologia dell’Ospedale San Bortolo dell’ULSS n. 8 Berica:
• Kit accessori LLD kit cod. 518-027: n. 15/anno
• Dispositivo LLD MIS 1 cod. 518-018 518-019: n. 24/anno
• Dispositivi laser sheath glidelight laser sheath kit cod. 500-301 500-302 500-303: n. 15/anno.
La quantificazione della fornitura prende come riferimento i fabbisogni presunti trasmessi dall’UOC di Cardiologia dell’Ospedale San Bortolo di Vicenza; pertanto le quantità stimate sopra indicate sono da ritenersi come fabbisogno indicativo.
I quantitativi effettivi di prodotti da fornire da parte del concorrente aggiudicatario saranno quelli indicati
negli ordinativi di fornitura che saranno emessi dall’Azienda ULSS 8 Berica.
La fornitura comporterà per l’Aggiudicatario i seguenti obblighi contrattuali:
- il trasporto, la consegna, il collaudo tecnico funzionale e quant’altro necessario per rendere completamente funzionante e funzionale il sistema laser, il tutto a totali spese e cura dell’Aggiudicatario;
- il servizio di assistenza tecnica full risk nei termini descritti nel presente capitolato;
- il servizio di formazione del personale Ulss nei termini descritti nel presente capitolato;
- la garanzia di conformità alle disposizioni di legge in materia di sicurezza e protezione.
La durata del contratto è di 36 mesi, con eventuale opzione di rinnovo per altri 24 mesi, salvo diritto di recesso da parte dell’ULSS 8 Berica in caso di aggiudicazione di gara regionale.
L’importo a base d’asta triennale per la fornitura del materiale di consumo e del canone di noleggio è
fissato complessivamente in € 562.410,00, oltre IVA.
Art. 2
REQUISITI GENERALI E REQUISITI SPECIFICI
REQUISITI GENRALI
I dispositivi medici sopra elencati devono essere conformi al D.Lgs. 46/97, come modificato dal D.Lgs. 37/2010, di attuazione della Direttiva CE 2007/47;
2. i dispositivi in PVC dovranno essere tali da contemplare un rilascio di ftalati non superiore a quanto previsto dal Regolamento CE 1907/2006;
3. le misure riportate sono indicative;
4. i dispositivi sterili devono essere forniti in confezione singola sterile (blister), tale da garantire e proteggere il contenuto dall’umidità e dalla polvere, così da evitare qualunque tipo di contaminazione microbica. Detta confezione (sacchetto o carta medicale) deve permettere l’apertura facile e sicura, per non contaminare il contenuto; le dimensioni devono essere adeguate al contenuto stesso;
5. le confezioni singole devono essere contenute in imballi multipli di trasporto in cartone resistente, che ne garantiscano la buona conservazione ed il facile magazzinaggio per sovrapposizione. Tali imballi dovranno riportare le indicazioni per l’identificazione quali/quantitativa e la corretta conservazione del contenuto; dovranno, inoltre, essere maneggevoli, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii, in tema di movimentazione dei carichi.
6. il numero di pezzi contenuto nella confezione di vendita deve restare costante nel corso della fornitura e deve essere dichiarato nella documentazione richiesta (Allegato B);
7. l’etichettatura deve essere conforme alle specifiche normative di riferimento, nella loro accezione più estensiva.
Per alcuni dispositivi potrebbe manifestarsi la necessità dell’Azienda di avere a disposizione il materiale a titolo di “conto deposito”. Pertanto in caso di attivazione la ditta aggiudicataria dovrà fornire lo stoccaggio di base presso l’U.O. Cardiologia, concordando preventivamente tipologia e quantità da depositare. Solo successivamente, ad impianto avvenuto, la ditta riceverà specifici ordini di consegna, a reintegro del materiale utilizzato, al fine di consentire la fatturazione.
L’Azienda si riserva la facoltà di verificare, a mezzo di propri funzionari o di esperti del ramo, i prodotti oggetto della fornitura, al fine di constatarne la corrispondenza ai requisiti prescritti dal presente capitolato o dalle disposizioni di legge.
La ditta potrà essere chiamata a mettere a disposizione apparecchiatura in visione, per la eventuale sessione dimostrativa.
Successivamente all’aggiudicazione per tutta la durata della fornitura la stessa dovrà essere fornita a titolo di noleggio full risk, corredata degli accessori necessari al loro corretto funzionamento.
REQUISITI SPECIFICI:
I requisiti specifici richiesti sono i seguenti:
• Dispositivi LLD
• Accessori LLD kit
• Dispositivi Laser sheath
• Dispositivi Laser sheathGlidelight turbo introduttore
• Laser ad eccimeri per rimozione elettrocateteri tipo CVX-300 SPECTRANETICS, o equivalente
L’impresa aggiudicataria s’impegna a fornire, senza alcun onere aggiuntivo, i prodotti e le componenti tecnologicamente più avanzati posti in commercio fino al momento della consegna, anche se non oggetto dell’offerta, ma comunque equivalenti alla stessa, nella versione più aggiornata disponibile al momento della consegna.
Il Fornitore dovrà garantire la conformità dell’apparecchiatura alle normative CEI o ad altre disposizioni internazionali riconosciute, e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego dell’apparecchiatura medesima ai fini della sicurezza degli utilizzatori.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, l’apparecchiatura fornita dovrà rispettare se e per quanto
applicabili le seguenti norme tecniche:
- marcatura CE;
- conformità alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza stabilite nel D.Lgs. 9 aprile 2008,
n.81 e s.m.i.;
- conformità alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le
autorizzazioni alla produzione, all’importazione ed all’immissione in commercio;
- conformità dell’apparecchiatura alla norma CEI 62.5– EN 60601.1 e successive varianti.
Le apparecchiature oggetto della presente fornitura dovranno essere nuove e di ultima generazione, conformi alle normative vigenti (direttiva 93/42/EEC s.m.i., per i dispositivi medici, normative CEI e UNI) a livello nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, alla importazione, alla immissione in commercio e all’uso e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all’atto dell’offerta, nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanando nel corso di vigenza del contratto. La ditta dovrà fornire tutto quanto necessario al corretto funzionamento delle attrezzature, oltre a tutta la necessaria assistenza per la completa installazione e messa in funzione delle componenti offerte.
La fornitura si intende costituita da dispositivi di ultima generazione e nuovi di fabbrica e dagli accessori necessari per il loro coretto funzionamento.
Art. 3 CONSEGNA
L’apparecchiatura dovrà essere trasportata, consegnata e collaudata presso l’UOC di Cardiologia dell’Ospedale di Vicenza, con rischi ed oneri a totale carico dell’Aggiudicatario.
La consegna dovrà avvenire entro un termine massimo non superiore a 30 giorni lavorativi dalla data
della stipula del contratto, cui seguirà l’emissione dell’ordinativo di fornitura.
Sarà cura dell’Aggiudicatario concordare le modalità di consegna con il Direttore dell’esecuzione
contrattuale (DEC) anche ai fini del collaudo.
Il Documento di Trasporto (DDT), che accompagna la merce all’atto della consegna, dovrà contenere
gli estremi del contratto e del relativo ordine di fornitura, e dovrà obbligatoriamente specificare:
• Quantità
• Descrizione
• Nome commerciale
• Codice ditta
• Serial number
L’attività di consegna dell’apparecchiatura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, messa in funzione comprensiva di collegamento alla rete elettrica, asporto dell’imballaggio.
L’apparecchiatura dovrà essere consegnata a cura e spese del Fornitore nei luoghi e nei locali indicati dall’Amministrazione. L’apparecchiatura deve essere consegnata unitamente alla manualistica d’uso e manutenzione in lingua italiana (hardware e software), nonché alle certificazioni di conformità. Al termine delle operazioni di consegna e messa in funzione si potrà procedere al collaudo in contraddittorio.
La fornitura del materiale di consumo avviene previa emissione di apposito ordine da parte della Stazione apaltante, senza obbligo di ordine di un quantitativo minimo. La frequenza degli ordini è stabilita dalla Stazione Appaltante.
Nel caso di RTI gli ordini del materiale saranno inoltrati alla mandataria.
La consegna deve avvenire entro il termine massimo di 7 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento dell’ordine, salvi i casi di imprevista ed urgente necessità, per i quali potrà essere richiesta l’evasione entro 72 ore.
In deroga all’art. 1510 del c.c., le consegne si intendono eseguite a rischio dell’Appaltatore, ricomprendono il trasporto e lo scarico a terra della merce, avvengono a spese dell’Appaltatore (in porto franco) e saranno effettuate presso: il magazzino aziendale sito in Veggiano - 36030 (VI), Xxx Xxxxx x. 00/X orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 16:00, tel 000 000 00 00 ovvero in casi urgenti, espressamente indicati nell’ordinativo di fornitura, direttamente presso il reparto dell’ospedale San Bortolo di Vicenza.
I beni forniti devono essere confezionati e trasportati in modo da garantire la corretta conservazione durante tutte le fasi di trasporto, come da normativa vigente.
Non sono consentite consegne parziali o in acconto, salvo diversi accordi.
La merce consegnata dovrà essere accompagnata dal Documento di Trasporto (DDT), in duplice copia, che dovrà riportare gli estremi dell’ordine e l’esatta indicazione delle quantità, della tipologia della merce e del lotto di produzione. Il DDT verrà firmato dal magazziniere che riceve una merce. Una copia del DDT resterà all’Appaltatore ed una copia sarà consegnata alla Stazione Appaltante. La sottoscrizione del DDT da parte del magazziniere non equivale ad accettazione della merce. La merce in arrivo non accompagnata da DDT che non riporti tutti i dati richiesti sarà respinta al mittente.
Art. 4 COLLAUDO
Entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla consegna l’Aggiudicatario dovrà procedere all’effettuazione del collaudo dell’apparecchiatura, previo accordo con il Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC), che coinvolgerà le figure professionali all’uopo necessarie.
Il collaudo verrà effettuato dal Fornitore in contraddittorio con l’Amministrazione e deve riguardare l’intero sistema, compresi gli eventuali dispositivi oggetto del contratto installati.
Il collaudo dell’apparecchiatura consisterà:
- Nell’accertamento della presenza di tutte le componenti dell’apparecchiatura, compresi dispositivi
- Nella verifica della conformità tra i requisiti tecnici posseduti dalle apparecchiature e dai relativi dispositivi, con quelli dichiarati ed emersi in sede di offerta
- Nella verifica della conformità delle apparecchiature ai requisiti ed alle caratteristiche tecniche previsti dalle norme di legge
- Nell’accertamento delle corrette condizioni di funzionamento del sistema sulla scorta di tutte le prove funzionali stabilite nei manuali tecnici del Fornitore
- Nell’esecuzione delle verifiche di sicurezza elettrica generali e particolari conformemente a quanto
previsto dalle norme CEI generali e particolari di riferimento
- L’esecuzione delle prove in campo per la verifica della conformità ai requisiti di benessere
ambientale (acustico, climatico e luminoso).
Il collaudo dovrà essere in linea con le eventuali indicazioni del Servizio di Ingegneria Clinica.
Il Fornitore dovrà produrre in sede di collaudo la certificazione dell'azienda di produzione attestante la data di fabbricazione, il numero di matricola progressivo e le dichiarazioni di conformità attestanti la rispondenza dell'apparecchiatura fornita alle vigenti norme di sicurezza.
Il Fornitore, a proprio carico, dovrà procurare gli eventuali dispositivi/attrezzature/oggetti test che dovessero essere necessari ai fini del collaudo. Tutte le operazioni consigliate nei manuali tecnici si intendono obbligatorie per il Fornitore. La fornitura è da considerarsi collaudata con esito positivo quando tutti i suoi componenti sono collaudati con esito positivo.
Delle suddette operazioni verrà redatto apposito “verbale di collaudo”, firmato dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) e controfirmato dal Fornitore. In caso di collaudo positivo, la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data di accettazione” della Fornitura. Il collaudo positivo non esonera comunque il Fornitore per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo, ma vengano in seguito accertati. Tutti gli oneri sostenuti per la fase di collaudo saranno da considerarsi a carico del Fornitore. Qualora l’esito del collaudo fosse negativo, entro ulteriori 15 giorni naturali e consecutivi dovrà avvenire il nuovo collaudo. Qualora anche la seconda prova di collaudo risultasse negativa, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto per inadempienza dell’appaltatore. L’Aggiudicatario dovrà provvedere a proprie spese alla rimozione immediata delle apparecchiature fornite, fatto salvo il diritto dell’Amministrazione di vedersi rimborsati tutti i danni patiti.
Dal collaudo decorrerà la garanzia dell’apparecchiatura (di tipo “full risk”).
Art. 5 FORMAZIONE DEL PERSONALE
L’Aggiudicatario dovrà assicurare, a proprie spese, la formazione degli operatori dei ruoli medico, sanitario e tecnico – compreso quello di nuovo inserimento nel corso del contratto - addetto, comprendente:
• istruzione per l’avvio ed il corretto utilizzo delle apparecchiature mediante corsi di
formazione e materiale didattico, compresi eventuali aggiornamenti
• assistenza on-line e telefonica al personale addetto per il corretto uso delle apparecchiature
• corsi di addestramento certificati: l’addestramento dovrà essere effettuato da personale
qualificato e la qualificazione del personale addestrato dovrà essere certificato dalla Ditta.
Le istruzioni, il manuale d’uso e di manutenzione, le schede di sicurezza e le schede tecniche, dovranno essere tutte in lingua italiana.
L’addestramento iniziale dovrà essere svolto presso il luogo di installazione delle apparecchiature, previo accordo con il direttore dell’esecuzione del contratto (DEC).
Nelle fasi di installazione dovrà essere previsto un adeguato tempo di affiancamento in loco per la messa in funzione dei sistemi.
Inoltre dovrà essere garantita l’assistenza al personale nell’implementazione di nuovi pannelli
diagnostici anche durante il corso della fornitura, oltre al periodo di avvio.
La formazione e l’addestramento specifico dovranno ricomprendere anche tutti gli aspetti della sicurezza contro gli infortuni e l’igiene ambientale, così come espressamente previsto dal D.Lgs. 81/2008 Art. 37, commi 4 e 5. Tale specifica formazione/addestramento dovrà essere debitamente certificata.
Art. 6
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA FULL RISK
Dall’avvenuto collaudo positivo del sistema e per tutta la durata del contratto, la ditta fornitrice dovrà assicurare la manutenzione e l’assistenza tecnica in modalità full risk secondo quanto di seguito dettagliato.
Per manutenzione ed assistenza tecnica full-risk si intende: manutenzione preventiva (almeno 2 visite/anno), evolutiva (per i sistemi HD e SW dovuta ad adeguamenti normativi nazionali e/o regionali, aggiornamento di versione, ecc), correttiva, parti di ricambio incluse, numero di interventi illimitati e controlli qualità.
L’assistenza tecnica full-risk comprende anche tutto il materiale consumabile.
Il calendario delle singole visite di manutenzione periodica sarà comunicato con congruo anticipo al responsabile del Servizio di Ingegneria Clinica aziendale.
Dopo aver eseguito ciascun intervento manutentivo, la Ditta provvederà a consegnare al Servizio di
Ingegneria clinica i certificati attestanti l’avvenuta esecuzione dell’intervento.
Qualora per l’utilizzo dell’apparecchiatura sia necessario l’utilizzo di parti di ricambio soggette ad usura, l’Aggiudicatario si impegna a garantire la sostituzione delle stesse con oneri economici a proprio carico durante il periodo di vigenza della garanzia.
L’Aggiudicatario provvederà a proprie spese ad eliminare gli inconvenienti ed a introdurre eventuali
funzionalità mancanti rispetto a quanto indicato nel presente Capitolato. La Ditta deve fornire dettagliate informazioni su:
− organizzazione del servizio di assistenza tecnica con indicazione del centro di assistenza tecnica di riferimento;
− modalità operative e logistiche per garantire i tempi di intervento massimi sotto riportati e/o quelli eventualmente proposti come migliorativi.
La manutenzione e l’assistenza tecnica dovranno rispettare le seguenti condizioni di minima:
• Tempo massimo di intervento garantito in caso di chiamata per guasto tecnico bloccante (cioè macchina non utilizzabile) = 8 ore lavorative dalla chiamata, esclusi i giorni festivi di calendario;
• Tempo massimo di intervento garantito in caso di chiamata per guasto tecnico non bloccante (cioè macchina utilizzabile) = 16 ore lavorative dalla chiamata, esclusi i giorni festivi di calendario.
• Tempo massimo di risoluzione garantito dall’inizio dell’intervento per guasto tecnico
bloccante e non bloccante = 24 ore lavorative esclusi i giorni festivi di calendario;
• Interventi di manutenzione evolutiva sul software riguardanti adeguamenti a normative regionali e nazionali: dovranno essere realizzati entro 15 giorni dall’emanazione della normativa e comunque garantiti entro l’entrata in vigore della normativa stessa.
La Ditta dovrà fornire garanzie tecnologiche di primissimo livello sia dal punto di vista elettronico ed informatico che da quello meccanico e della sua manutenzione.
Durante il periodo di garanzia l’Aggiudicatario dovrà garantire adeguati servizi di helpdesk telefonico, teleassistenza, servizio e-mail di supporto, servizio di mailing list, servizi web con accesso a FAQ, ecc..
Superati i tempi sopra definiti sarà avviato il conteggio delle giornate/ore di inadempienza, in base alle quali saranno calcolate le penalità.
La manutenzione dovrà prevedere obbligatoriamente, oltre a quanto sopra indicato, gli aggiornamenti alla documentazione e alla manualistica in merito alle correzioni apportate ed agli interventi effettuati.
Tutti gli oneri necessari a garantire il rispetto delle norme sanitarie, di sicurezza ed antinfortunistica degli addetti ai servizi di assistenza tecnica sono a carico della Ditta che è tenuta a rispettare sotto la propria ed esclusiva responsabilità le citate norme ed è diretta ed unica responsabile dell’adozione di quegli accorgimenti richiesti dalla normativa vigente, nonché suggeriti dalla pratica, atti ad evitare danni o sinistri a chi lavora o a terzi.
Ciascun tecnico dovrà portare una targhetta di riconoscimento personale nella quale devono essere riportati: foto, nome e cognome, qualifica, ditta di appartenenza.
Art. 7 INNOVAZIONE TECNOLOGICA
L’Aggiudicatario dovrà provvedere, senza alcun onere per l’ULSS, a tutti gli aggiornamenti, modifiche e migliorie hardware e software previste dal costruttore, previa valutazione positiva da parte dell’Azienda. Durante il periodo di assistenza tecnica post-collaudo e durante l’eventuale successivo contratto di manutenzione, le eventuali modifiche hardware necessarie a supportare le nuove versioni software saranno a carico dell’aggiudicatario.
In tal caso il Fornitore provvederà al ritiro del materiale non utilizzato e il cui confezionamento
risulti ancora integro, emettendo relativa nota di accredito pari all’importo del materiale reso.
L’Aggiudicatario dovrà fornire adeguato corso di aggiornamento al personale e tutto il necessario per il corretto utilizzo dei nuovi prodotti immessi in commercio.
Qualora la sostituzione non sia autorizzata, resta l’obbligo in capo all’Appaltatore di fornire i
prodotti offerti originariamente in gara.
Art. 8 INNOVAZIONE NORMATIVA
Nell’ipotesi in cui le Autorità competenti o il fabbricante dispongano il divieto di vendita e il ritiro di un prodotto dal commercio, per salvaguardare la salute pubblica da situazioni di rischio e pericolosità, il venditore è obbligato, a propria cura e spese, al ritiro del prodotto nel termine di 20 giorni dalla data del provvedimento di ritiro.
In particolare, qualora nel xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx verificasse l’emanazione di direttive nazionali o comunitarie per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio, il fornitore è tenuto a conformare la qualità dei prodotti forniti alla sopravvenuta disposizione, senza alcun aumento di prezzo nonché a sostituire a proprio onere e spese, qualora ne fosse vietato l’uso, le eventuali rimanenze di prodotto non conforme eventualmente giacenti presso gli enti.
Inoltre, il fornitore è tenuto a rinnovare e trasmettere le certificazioni (sistema qualità, conformità e CE) nel caso dovessero scadere durante la durata della fornitura (comprensiva di eventuali rinnovi e proroghe tecniche).
art. 9
VERIFICHE DI CONFORMITÀ’ E ACCETTAZIONE
La verifica di conformità del materiale consegnato a quanto previsto dal contratto sarà effettuata in qualsiasi momento dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) o dal personale competente individuato dall’Azienda Sanitaria, che potranno avvalersi di Organismi di Ispezione (anche Ente terzo) accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 per tutta la durata del contratto. La firma per ricevuta posta sul documento di trasporto in occasione delle consegne non equivale ad accettazione e non esonera l’Appaltatore da eventuali contestazioni che possano insorgere all’atto di utilizzazione del prodotto.
L’accettazione della merce avverrà in sede di utilizzo dei beni forniti, a seguito della verifica di conformità avvenuta con esito positivo. L’accettazione della fornitura non solleva l’appaltatore da responsabilità per vizi occulti.
In caso di divergenza sulla qualità dei beni forniti o di vizi degli stessi, la stazione Appaltante
provvederà a farne denuncia entro il termine di 30 giorni dalla scoperta all’Appaltatore.
I prodotti risultati danneggiati, viziati o non rispondenti ai requisiti richiesti, anche tolti dagli imballaggi originali, saranno tenuti a disposizione del contraente, che provvederà al loro ritiro entro 10 giorni e comunque alla loro sostituzione entro 5 giorni.
L’Appaltatore dovrà provvedere al ritiro e alla sostituzione della merce nei termini sopra indicati anche nei casi di difetti degli imballaggi, rilevati ad insindacabile giudizio del personale dell’Azienda Sanitaria.
In caso di mancanza o ritardo del ritiro o della sostituzione, l’Azienda Sanitaria potrà procedere all’acquisto di beni equivalenti sul mercato, ponendo a totale carico del contraente inadempiente le maggiori spese sostenute, salva l’applicazione delle penali previste dal presente Capitolato, la facoltà di risoluzione del contratto ed il risarcimento del maggior danno.
L’Azienda Sanitaria non sarà responsabile per il deperimento o la perdita della merce respinta, ma non ritirata dall’Appaltatore.
Nel caso in cui i vizi o difetti o la mancanza di qualità si manifestino in misura superiore al 20% della fornitura, l’Appaltatore, su richiesta dell’Azienda Sanitaria, ha l’obbligo di sottoporre a verifica la rimanente fornitura, al fine di eliminare, a proprie spese, vizi, difetti, guasti, o di sostituire i prodotti o la strumentazione difettosa.
art. 10
NORMATIVE DI SICUREZZA E DI IGIENE SUL LAVORO
L’Appaltatore si impegna ad osservare e far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e soci, in caso di società cooperativa nonché ai terzi presenti sui luoghi nei quali si esegue l’appalto, tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, igiene e salute nei luoghi di lavoro, di cui al D.lgs 81/2008 e ad adottare tutti i provvedimenti all’uopo ritenuti necessari ed opportuni, senza con ciò creare danno o disturbo alle attività/proprietà dell’Azienda.
L’Appaltatore dovrà dotare il proprio personale di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari
per l’esecuzione delle attività oggetto dell’appalto.
Il fornitore inoltre deve prendere visione delle disposizioni relative alle informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti dell’Azienda X.X.XX. e le misure di prevenzione ed emergenza adottate ai sensi dell’art. 26, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 81/08.
Tali informazioni sono disponibili presso i preposti Uffici dell’X.X.XX. (Ufficio Prevenzione e Protezione aziendale).
Per quanto concerne possibili interferenze relative alla condivisione della rete stradale ospedaliera il fornitore dovrà tenere conto, altresì, della specifica viabilità interna e delle norme del codice della strada.
Il fornitore è quindi obbligato a:
Informare di tutte le disposizioni il proprio personale, fare osservare le prescrizioni ricevute, nonché garantire la presenza di personale tecnico idoneo;
Ottemperare a tutte le disposizioni vigenti in materia di Sicurezza ed Igiene sul Lavoro ed alle
normative ambientali applicabili alla realtà dell’Azienda ULSS;
Formare ed informare in materia di sicurezza sul lavoro il proprio personale;
Fornire al proprio personale idoneo cartellino di riconoscimento riportante: nome dell’impresa,
qualifica, nome e cognome dell’operatore;
Fornire al proprio personale macchine, attrezzature ed opere provvisionali conformi alla normativa vigente;
Munire il proprio personale di idonei dispositivi di protezione individuale; cooperare a ridurre i rischi da interferenza.
Entro il termine di 15 giorni dall’aggiudicazione definitiva dovrà essere comunicato all’Azienda X.X.XX. n. 8 Berica il nominativo del Responsabile aziendale del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi del decreto sopra citato e dovrà dichiarare a firma del Legale Rappresentante di essere in regola con le norme che disciplinano la sicurezza sui luoghi di lavoro.
In considerazione delle modalità previste per l’espletamento del presente appalto, nonché in considerazione di quanto indicato con determina dall’Autorità di Xxxxxxxxx sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 5 marzo 2008, l’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze indicato nell’allegato D.U.V.R.I. predisposto ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 è allo stato ritenuto pari a € zero/00. E’ onere del fornitore, qualora rilevasse la presenza di rischi diversi e/o ulteriori, proporre l’integrazione del DUVRI e/o l’integrazione dell’importo degli oneri da interferenza.
Per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti su aspetti della sicurezza, è possibile contattare l’Ufficio Prevenzione e Protezione dell’Azienda ULSS 8 Berica (mail: xxxxxxxxxx.xxx@xxxxx0.xxxxxx.xx).
art. 11
STIPULA – GARANZIA DEFINITIVA
Divenuta efficace l’aggiudicazione e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti,
la stipulazione del contratto avverrà mediante scrittura privata.
Spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono a carico del soggetto aggiudicatario.
L’Appaltatore dovrà costituire a favore della Stazione Appaltante una garanzia definitiva, secondo le modalità previste dall’art. 103 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.. L’ammontare della garanzia definitiva è pari al 10% o più degli importi di ciascun contratto, al netto dell’IVA, secondo le disposizioni dettate dall’art. 103 precitato.
La cauzione è prestata a garanzia dell’esatto e completo adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che la Stazione Appaltante abbia eventualmente pagato in più durante l’esecuzione della fornitura.
La Stazione Appaltante potrà valersi della garanzia definitiva anche per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della fornitura nel caso di risoluzione disposta in danno dell’appaltatore e per provvedere al pagamento di quanto dovuto dallo stesso per inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori utilizzati per il presente appalto.
Qualora l’ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro.
L’Appaltatore è tenuto alla consegna del documento attestante l’avvenuta costituzione della garanzia definitiva (certificato di deposito, ricevuta di pagamento, certificato di polizza assicurativa o atto di fideiussione bancaria) entro 15 giorni dalla richiesta. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue in graduatoria.
La garanzia definitiva è progressivamente svincolata automaticamente a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito.
L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La cauzione va reintegrata qualora vengano effettuati su di essa prelievi per fatti connessi all’incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di comunicazione dell’Azienda Sanitaria sorge in quest’ultima la facoltà di risolvere il contratto con le conseguenze previste per la risoluzione dal presente Capitolato, salvo il risarcimento del danno, ex art. 1453 c.c.
La garanzia cessa di avere effetto dal rilascio del certificato di regolare esecuzione.
In caso di costituzione di garanzia fideiussoria, la stessa dovrà essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello sviluppo economico 19/1/2018 n. 31. La polizza o la fideiussione dovrà riportare espressamente la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione nei riguardi dell’impresa obbligata e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 c.c., nonché il formale impegno per il fideiussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta. L’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva non è richiesto per le microimprese, per le piccole e medie imprese e agli RTI o consorzi ordinari composti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
In caso di partecipazione in RTI, le garanzie fideiussorie o assicurative sono presentate dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ai sensi dell’art. 103, co. 10, del Codice, unitamente all’atto costitutivo di RTI.
In caso di consorzi o GEIE, le garanzie fideiussorie o assicurative sono presentate dal consorzio o dal GEIE.
In caso di operatori aderenti a contratti di rete dotati di un organo con personalità giuridica esterna o con poteri di rappresentanza, la garanzia è presentata dall’organo stesso, unitamente al contratto di rete. In caso di operatori aderenti a contratti di rete non dotati di un organo con personalità giuridica o con poteri di rappresentanza esterna, la garanzia è presentata con le modalità previste per le RTI.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione
del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
art. 12 ESECUZIONE DEL CONTRATTO
L’Appaltatore è tenuto alla corretta esecuzione della fornitura dei prodotti secondo quanto disposto dal presente Capitolato Speciale, dal contratto, dall’offerta tecnica ed economica. L’Appaltatore deve eseguire la prestazione a regola d’arte, nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore al momento dell’esecuzione, anche intervenute successivamente alla stipula del contratto.
E’ a carico dell’Appaltatore ogni attività che si renda necessaria od opportuna ai fini dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il trasporto della merce, la consegna, l’adeguamento alle normative sopravvenute alla stipula del contratto.
Le attività a carico dell’Appaltatore si intendono interamente remunerate con il corrispettivo
contrattuale.
Nel caso ricorrano circostanze speciali che impediscano temporaneamente la regolare esecuzione del contratto, il Direttore dell’esecuzione del contratto potrà disporne la sospensione La sospensione del contratto potrà essere disposta anche dal RUP per ragioni di pubblico interesse o necessità. Alla sospensione si applicano le disposizioni di cui all’art. 107 del D.lgs 50/2016.
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’appaltatore se non disposta dal Direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dal RUP, nelle ipotesi previste dall’art. 106 del Codice.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula, restano ad esclusivo carico del fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il fornitore non può, pertanto,
avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, assumendosene il medesimo fornitore ogni relativa alea.
12.1 - Direttore dell’esecuzione del contratto - DEC
Il responsabile unico del procedimento (RUP) si avvale, nella fase di esecuzione del contratto, del direttore dell’esecuzione del contratto (DEC). Il direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico, assicurando la regolarità da parte del concessionario e verificando che le attività e le prestazioni siano conformi al capitolato speciale descrittivo. A tale fine, il direttore svolge tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti sopra descritti.
12.2 - Referente della ditta appaltatrice
L’Appaltatore dovrà indicare, prima della stipula contrattuale, il nominativo ed il recapito telefonico di un proprio referente, tecnicamente qualificato, che sarà responsabile dell’esecuzione del contratto nella sua globalità e delegato ai rapporti con l’ULSS 8 BERICA.
art. 13 GARANZIE
L’Appaltatore garantisce che i beni forniti siano immuni da vizi che li rendano inidonei all’uso a cui sono destinati o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, ex art. 1490 c.c.. L’Appaltatore garantisce che i beni forniti abbiano le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l’uso cui sono destinati, ex art. 1497 c.c. L’Appaltatore garantisce la Stazione Appaltante per vizi da evizione, ex art. 1483 c.c..
In deroga a quanto previsto dall’art. 1495 c.c., la denunzia al venditore di vizi e la mancanza di qualità promesse verrà eseguita entro il termine di 30 giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del vizio o lo ha occultato.
L’Appaltatore garantisce, inoltre, che i materiali di consumo forniti abbiano una data di scadenza pari
ad almeno i tre quarti della validità complessiva dalla data di consegna.
art. 14 INADEMPIMENTI
In caso di mancata o ritardata consegna, totale o parziale, della merce, oppure quando la merce risulti,
a seguito di verifica, non rispondente ai requisiti richiesti, l’Amministrazione si riserva la facoltà:
- di respingere la merce contestata la quale deve essere tempestivamente sostituita a spese e a rischio della ditta aggiudicataria;
- di acquistare presso altri fornitori la merce non consegnata tempestivamente o contestata, con addebito alla ditta aggiudicataria della differenza del maggior costo sostenuto per l’approvvigionamento della merce mediante rivalsa sulle fatture o sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la stessa dovrà essere immediatamente integrata;
- di applicare una penale secondo quanto stabilito dal presente Capitolato.
La merce contestata resta a disposizione dell’Appaltatore per il suo ritiro per un periodo di 10 giorni. All’Amministrazione non può essere addebitata alcuna responsabilità per il deprezzamento o l’eventuale deterioramento della merce immagazzinata.
In caso di reiterata consegna di prodotti non conformi, per caratteristiche tecniche e materiali, alla documentazione tecnica dei prodotti offerti in gara, o di altri vizi tali da rendere i prodotti non idonei all’uso cui sono stati destinati, l’Azienda Sanitaria potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456
Codice Civile e previa comunicazione scritta al contraente da effettuarsi a mezzo posta elettronica certificata, risolvere di diritto il contratto.
Nei casi in cui l’Appaltatore non sia più in grado di garantire la consegna di uno o più prodotti per cause impreviste e imprevedibili, dovrà darne comunicazione con un preavviso di 7 giorni solari consecutivi. L’Appaltatore dovrà indicare quali prodotti aventi caratteristiche similari o migliori intenda offrire in sostituzione, ferme restando le condizioni economiche pattuite. L’Azienda Sanitaria procederà pertanto alla verifica tecnica e all’accettazione dei nuovi beni, dandone comunicazione al contraente.
Nel caso in cui l’avvenuta consegna di prodotti non conformi, per caratteristiche tecniche e materiali, alla documentazione tecnica dei prodotti offerti in gara (o affetti da altri vizi tali da rendere i prodotti non idonei all’uso cui sono stati destinati) oppure per ragioni di sicurezza, la mancata o parziale sostituzione mancato ritiro di tali beni e dei relativi imballaggi, non fossero imputabili a cause impreviste e imprevedibili si applicheranno le penali di cui al presente Capitolato. In caso le fattispecie sopra descritte costituiscano grave inadempimento, l’Azienda Sanitaria potrà risolvere di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art.1382 Codice Civile).
art. 15 PENALI
Sarà applicata una penale pari allo 0,5 per mille dell’importo contrattuale:
- in caso di consegna di beni viziati o privi delle qualità pattuite, per ogni giorno di mancata consegna, rispetto ai tempi stabiliti dal presente capitolato;
- in caso di consegna non conforme alle modalità pattuite, per ogni difformità riscontrata in caso di mancata sostituzione, completa o parziale, o mancato ritiro dei prodotti danneggiati o viziati entro i termini fissati, per ogni giorno di ritardo, rispetto ai tempi stabiliti dal presente capitolato;
- in caso di ritardo nella consegna, installazione e collaudo delle attrezzature: per ogni giorno di ritardo, rispetto ai tempi stabiliti nell’offerta tecnica nel rispetto dei tempi previsti dal presente capitolato;
- in caso di inosservanza, anche lieve o parziale, di tutti gli altri obblighi contrattuali e delle norme del Codice Civile in genere.
L’Appaltatore dovrà effettuare il pagamento delle penali entro 60 gg. dalla comunicazione, trascorsi i quali, l’incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria sulla prima fattura in scadenza e, se non sufficiente, mediante ritenzione sulle somme spettanti all’Appaltatore - in esecuzione del rapporto intrattenuto con l’Azienda o a qualsiasi altro titolo dovute – e/o sulla garanzia definitiva. Nel caso di incameramento totale o parziale della garanzia definitiva, l’Appaltatore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare, salve le eventuali somme svincolate automaticamente, in relazione all’avanzamento dell’esecuzione.
La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera l’l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del pagamento della penale medesima.
L’Appaltatore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente Capitolato non preclude il diritto dell’Azienda Sanitaria a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
Per le suddette penali verranno emesse apposite note di addebito.
Perdurando l’inosservanza di pattuizioni di contratto, la Stazione Appaltante potrà dichiarare risolto il contratto stesso a proprio insindacabile giudizio, applicando le penali salvo il risarcimento del maggior danno.
In ogni caso, qualora gli inadempimenti determinino un importo massimo delle penali superiori al 10% dell’importo contrattuale il contratto potrà essere risolto per grave inadempimento con esecuzione in danno della Impresa inadempiente, in conformità a quanto disposto dall’art. 113- bis, co. 3, del Codice.
art.16
PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL’INADEMPIMENTO
ED APPLICAZIONE DELLE PENALI
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali stabilite nel presente Capitolato, ovvero alla risoluzione del contratto, saranno contestati all’Appaltatore per iscritto dalla Stazione Appaltante, tramite PEC o raccomandata A.R..
L’Appaltatore dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, per iscritto, tramite PEC o raccomandata A.R., le proprie controdeduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.
Qualora le controdeduzioni rappresentate non pervengano alla Stazione Appaltante nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della Stazione Appaltante, a giustificare l’inadempimento, la Stazione Appaltante procederà all’applicazione delle penali a decorrere dall’inizio dell’inadempimento o darà corso alla risoluzione del contratto.
art. 17 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi dell’art. 1454 c.c., in caso di inadempimento del contraente agli obblighi contrattuali, la Stazione Appaltante potrà assegnare, mediante pec o lettera raccomandata A.R., un termine per adempiere non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della intimazione. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto si intenderà risolto.
Ai sensi dell’art. 1456 c.c. la Stazione Appaltante potrà richiedere la risoluzione di diritto del contratto, previa comunicazione scritta al Appaltatore, da effettuarsi mediante PEC o raccomandata A.R., nei seguenti casi:
non veridicità delle dichiarazioni presentate dall’Appaltatore nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti richiesti dal Disciplinare, accertata dalla Stazione appaltante al termine del procedimento che ha portato all’annullamento dell’aggiudicazione all’Appaltatore;
frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni
contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
commissione di uno dei reati di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.per i quali sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato o nella situazione di intervenuto provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia; ritardo nella consegna dei prodotti protratto per oltre 30 gg dalla data prevista negli atti di gara; reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto;
cessione del contratto o subappalto non autorizzati;
mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità di cui al presente Capitolato; a seguito di due contestazioni all’Appaltatore per inadempimento;
qualora la somma delle le penali applicate superi il 10% del valore del contratto, ex art. 113 –bis, co.2 del Codice;
mancata reintegrazione della garanzia definitiva, a seguito di prelievi per fatti connessi all’incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali;
sospensione dell’attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata o di liquidazione dell’Appaltatore;
accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo al contraente subentrante, qualora si verificasse una situazione di variazione soggettiva;
reiterato accertamento dell’avvenuta consegna di prodotti difettosi, viziati o comunque non rispondenti, per caratteristiche tecniche e materiali, alla documentazione tecnica dei prodotti offerti in gara;
in tutti gli altri casi previsti dal presente Capitolato.
Si richiama inoltre quanto indicato agli artt. 15 e 16 del presente Capitolato.
In particolare, il contratto sarà risolto nell’ipotesi in cui nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.
Il contratto sarà risolto, altresì, qualora, successivamente alla stipula del contratto, venga rilasciata nei confronti dell’appaltatore comunicazione o informazione antimafia interdittiva, ai sensi del D.lgs 159/2011. In tal caso, sarà applicata a carico dell’Appaltatore, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.
La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge in capo alla Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto. In caso di esecuzione in danno dell’Appaltatore, le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l’escussione del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.
In caso di risoluzione per i motivi predetti l’Appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa di natura risarcitoria, salvo il pagamento delle prestazioni già eseguite e, oltre all’applicazione della penale, potrà essere addebitato all’Appaltatore inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l’acquisto dei beni oggetto del contratto, salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 codice civile). La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite.
Con la risoluzione del contratto sorge nell’Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura, in danno all’Appaltatore inadempiente. All’Appaltatore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto ed ogni altro eventuale danno derivante dall’inadempimento. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’Appaltatore inadempiente.
Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione del contratto.
art. 18 RECESSO UNILATERALE
La Stazione Appaltante ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all’Appaltatore con PEC/raccomandata a.r..
Dalla data di efficacia del recesso, l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali,
assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno a questa Stazione Appaltante.
In caso di recesso da parte di questa Azienda Ulss, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.
art. 19
RECESSO UNILATERALE PER GIUSTA CAUSA
In caso di sopravvenienze normative e/o in caso di attivazione di una convenzione CONSIP o di aggiudicazione di appalto in ambito regionale/area vasta e/o per motivi di interesse pubblico e/o mutamenti di carattere organizzativo/logistico interessanti questa Azienda Ulss che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o sulla prestazione del servizio, la stessa Azienda Ulss potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al Appaltatore con PEC/raccomandata a.r. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.
art. 20
PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO – CESSIONE DEI CREDITI
La fattura elettronica dovrà essere intestata all’Azienda X.X.XX. n. 8 “Berica”.
Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.
La Ditta aggiudicataria dovrà procedere all’emissione ed alla trasmissione delle fatture in forma
elettronica, nei termini e modalità previsti dalla normativa in vigore.
Le fatture elettroniche prodotte dovranno essere emesse nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili nel sito xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/.
Al fine del rispetto degli obblighi descritti in premessa, per indirizzare correttamente le fatture emesse, dovrà essere utilizzato il Codice Univoco Ufficio UFI8LR, reperibile anche nel sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx.
L’amministrazione non potrà accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né potrà
procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio in forma elettronica.
Le fatture saranno emesse in conformità ai prezzi proposti in sede di gara di appalto, che dovranno comprendere tutto quanto richiesto dal presente capitolato e quanto integrativamente proposto dall’appaltatore in sede di offerta. L’IVA a carico dell’X.X.XX. sarà applicata nella misura ridotta, ove prevista dalla normativa vigente.
L’IVA a carico dell’X.X.XX. sarà applicata nella misura ridotta dove e se prevista dalla normativa vigente.
Non possono essere addebitati all’X.X.XX. costi derivanti dalla fornitura di dispositivi erogati prima
della data di emissione degli ordini di fatturazione.
Nella fattura intestata all’Azienda X.X.XX. n. “Berica”, in cui dovranno essere indicati:
descrizione delle componenti dell’attrezzatura e relativa quantità
il numero e la data dell’ordine a fornitore il numero e la data del DDT di consegna CIG
Codice Univoco Ufficio UFI8LR
Il pagamento delle fatture avrà luogo entro 30 giorni dalla data di accertamento della prestazione da parte del Direttore dell’Esecuzione del contratto che avverrà entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura.
Per quanto riguarda gli interessi moratori troverà applicazione quanto disposto dal D. Lgs. 231/2002.
Resta salva, in capo all’Azienda X.X.XX., l’azione di responsabilità per vizi e/o difetti e/o difformità
dei beni forniti.
Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.
L’Azienda Sanitaria, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.).
Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel contratto e nei singoli ordinativi di fornitura; qualora il fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo l’ordinativo di fornitura e/o il contratto si potranno risolvere di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. da parte dell’X.X.XX..
L’affidatario della fornitura assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13.08.2010 n. 136.
Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.
Il pagamento delle fatture sarà effettuato purché la fornitura sia stata regolarmente eseguita, secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico, dall’offerta tecnica, economica e dal presente Capitolato Speciale.
I pagamenti saranno effettuati sul conto corrente intestato all’Appaltatore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto.
Sempre in sede di stipula del Contratto l’Appaltatore è tenuto a comunicare le generalità e il codice
fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alle Aziende Sanitarie.
L’Appaltatore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dall’Appaltatore a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nel rispetto dell’art. 106 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l’Azienda Sanitaria di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all’Appaltatore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto all’Appaltatore stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Azienda Sanitaria contraente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo art. 23 del presente Capitolato speciale.
Questa Azienda Ulss potrà richiedere la compilazione di ulteriori campi ai fini delle normative vigenti, nazionali e regionali, in tema di tracciato di fatturazione elettronica dei Dispositivi Medici.
art. 21
OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’Art. 3 della L. 13
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della Società Poste Italiane s.p.a., il contratto dovrà considerarsi risolto.
Si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione all’Azienda Sanitaria ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Nei termini previsti dall’Art. 3 comma 7 della L. 136/2010 la Ditta dovrà comunicare al Servizio Finanziario e Fiscale dell’Azienda X.X.XX. n. 8 i seguenti dati:
1. estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l’indicazione dell’opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
2. le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
3. ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, s’impegna a comunicare il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell’Appaltatore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.
Il mancato rispetto dell’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari così come disposto dalla L.
136/2010 determinerà ai sensi dell’Art. 1456 del C.C. la risoluzione del contratto.
art. 22
SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO – VICENDE SOGGETTIVE DEL CONTRAENTE
Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all’art. 105 del Codice. E’ fatto divieto all’Appaltatore di subappaltare in tutto o in parte le forniture senza la preventiva autorizzazione dell’Azienda Sanitaria, pena l’immediata risoluzione del contratto, con escussione della cauzione definitiva, fatto salvo il riconoscimento di ogni conseguente maggior danno.
L’Appaltatore deve depositare presso l’Azienda Sanitaria il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate. Unitamente al contratto di subappalto, l’Appaltatore deposita la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice degli appalti in relazione della prestazione subappaltata, la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016 e la dichiarazione di sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 c.c..
I pagamenti relativi alle forniture prestate dal subappaltatore verranno effettuati dall’Appaltatore che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. I pagamenti saranno effettuati direttamente al subappaltatore nei casi previsti dall’art. 105.13 del D.Lgs 50/2016.
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore
subappalto.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Sanitaria. L’affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente
Nei contratti di subappalto dovrà essere inserita la seguente clausola: “Le parti si impegnano a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al “Protocollo di legalità” sottoscritto dalla Regione Veneto in data 17 Settembre 2019, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti”.
L’appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto,
previa revoca dell’autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. L’appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l’applicazione a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall’applicazione delle penali saranno affidate in custodia all’appaltatore e destinate all’attuazione di misure incrementali della sicurezza dell’intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.”
A pena di nullità del contratto l’appaltatore dovrà inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
La stessa clausola dovrà essere inserita nei subcontratti stipulati.
E’ vietato cedere, a qualunque titolo, il contratto d’appalto, ogni atto contrario è nullo.
Nel caso la Ditta aggiudicataria dovesse, durante la fornitura, subire variazioni societarie, cessioni o accorpamenti, dovrà darne tempestiva comunicazione ed in tal caso si applicherà la disciplina del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente questa Azienda Xxxx potrà risolvere di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito.
art. 23 RESPONSABILITÀ CIVILE
L’Appaltatore è responsabile per qualsiasi danno causato a persone e/o beni di proprietà dell’Appaltatore medesimo, e/o dell’Azienda Sanitaria e/o di terzi, che abbia a verificarsi in dipendenza dell’esecuzione della fornitura e, derivante da vizio dei beni forniti o dalla condotta, anche omissiva, del personale dipendente o collaboratore dell’appaltatore o socio, in caso di cooperativa, o dal personale dipendente da altre imprese, coinvolte a vario titolo nell’esecuzione dell’appalto.
L’appaltatore è, altresì, responsabile per il danno differenziale per infortunio sul lavoro o malattia professionale che abbiano a colpire i lavoratori dell’Appaltatore, dell’Azienda Sanitaria e di altre imprese, coinvolte a vario titolo nell’esecuzione dell’appalto.
L’Appaltatore si impegna a manlevare e a tenere indenne l’Azienda Sanitaria dai danni e/o dalle azioni
legali che fossero eventualmente intentate o da richieste alla stessa rivolte per i fatti sopra indicati.
In caso di partecipazione in forma aggregata, si applicano le disposizioni di cui all’art. 3 del presente
Capitolato sulla garanzia definitiva.
art. 24
TUTELA CONTRO AZIONI DI XXXXX
L’Appaltatore si obbliga a tenere indenne l’Azienda Ulss da eventuali pretese patrimoniali avanzate nei confronti di quest’ultima derivanti da eventuale violazione di diritti di marchio, di brevetto o d’autore.
In tal caso l’Appaltatore di obbliga a rifondere all’Azienda Ulss le spese processuali, il risarcimento del danno ed ogni altra somma dovuta ad altro titolo, a cui la stessa dovesse essere condannata con sentenza passata in giudicato, oltre agli ulteriori danni.
art. 25
NORMATIVA SUL LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA
L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatorie (INPS, INAIL o casse equivalenti) ed assunzione di lavoratori disabili ex L. 68/1999.
L’Appaltatore, anche se non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti e, se cooperativa, nei confronti dei soci lavoratori, occupati nelle attività oggetto del contratto, condizioni contrattuali normative e retributive non inferiori a quelle previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento e dai Contratti Integrativi di Lavoro territoriali applicabili alla data di stipula del presente contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. Tale obbligo permane anche dopo la loro scadenza e fino a loro rinnovo.
L’Appaltatore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 Codice Civile, a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del contratto.
Si applicano le disposizioni di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a salvaguardia della
adempienza contributiva e retributiva.
art. 26
INCOMPATIBILITÀ EX DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 l’Appaltatore non deve avere concluso o concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non deve avere attribuito o attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei suoi confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto a pena di nullità del contratto.
art. 27
PROTOCOLLI E PATTI DI INTEGRITÀ
L’Appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto tra la Regione del Veneto e gli Uffici territoriali del Governo del Veneto del 17 settembre 2019, il cui schema è stato approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 951 del 2 luglio 2019, consultabile sul sito della Giunta Regionale del Veneto: xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx/xxx/xxxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxxxxx-xx-xxxxxxxx.
art. 28
SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE
Sono a carico della Impresa aggiudicataria tutte le spese inerenti alla eventuale registrazione del contratto, oltre a tasse o imposte che dovessero anche in avvenire colpire il contratto, ad esclusione dell’imposta sul valore aggiunto, che rimane a carico dell’Azienda X.X.XX..
Ai sensi dell’Art. 5 del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del 2 dicembre 2016 le spese per la pubblicazione del bando e avviso di aggiudicazione sulla G.U.R.I., e su almeno due quotidiani nazionali e almeno due quotidiani locali saranno rimborsate alla Stazione Appaltante dall’aggiudicatario, entro 60 giorni dall’aggiudicazione.
art. 29
RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell’art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679 e del Regolamento dell’Azienda ULSS 8 in materia di dati personali, l’Appaltatore è nominato Responsabile del trattamento dei dati comuni e sensibili riguardanti il Committente o gli utenti del servizio, di cui verrà a conoscenza in dipendenza ed in occasione del servizio, relativamente agli adempimenti previsti nel contratto, nei limiti e per la durata dello stesso.
Ai sensi dell’art 28 del Regolamento Europeo 2016/679 e del Regolamento Aziendale precitati, il
Responsabile esterno si obbliga a:
trattare i dati in modo lecito, secondo correttezza e nel pieno rispetto della vigente normativa (nazionale ed europea) in materia di privacy;
trattare i dati personali, anche di natura sensibile e giudiziaria, dei pazienti (o di altri interessati) esclusivamente per le finalità previste dal contratto stipulato con la ULSS n. 8 Berica e ottemperando ai principi generali di necessità, pertinenza e non eccedenza;
rispettare i principi in materia di sicurezza dettati dalla normativa vigente (nazionale ed europea) in materia di privacy, idonei a prevenire e/o evitare operazioni di comunicazione o diffusione dei dati non consentite, il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, il rischio di accesso non autorizzato o di trattamento non autorizzato non conforme alle finalità della raccolta;
adottare, secondo la propria organizzazione interna, misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nei termini di cui all’articolo 32 del Regolamento Europeo 2016/679 rubricato “Sicurezza del trattamento”;
nominare, al loro interno, i soggetti autorizzati / incaricati del trattamento, impartendo loro tutte le necessarie istruzioni finalizzate a garantire, da parte degli stessi, un adeguato obbligo legale di riservatezza;
attenersi alle disposizioni impartite dal Titolare del trattamento, anche nell’eventuale caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, nei termini di cui all’articolo 28, comma 3, lettera a) del Regolamento Europeo;
specificare, su richiesta del Titolare, i luoghi dove fisicamente avviene il trattamento dei dati e su quali supporti e le misure minime di sicurezza adottate per garantire la riservatezza e la protezione dei dati personali trattati.
assistere, per quanto di competenza e nella misura in cui ciò sia possibile, il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento Europeo (sicurezza del trattamento dei dati personali, notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo, comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato, valutazione di impatto sulla protezione dei dati), tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
su scelta del Titolare del trattamento, cancellare o restituire al medesimo tutti i dati personali trattati dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti, salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge e/o altre finalità (contabili, fiscali, ecc.) o il caso in cui si verifichino circostanze autonome e ulteriori che giustifichino la continuazione del trattamento dei dati da parte del Responsabile, con modalità limitate e per il periodo di tempo a ciò strettamente necessario;
mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all’articolo 28 del Regolamento Europeo e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.
consentire al Titolare di disporre, a propria cura e spese, eventuali verifiche a campione o specifiche attività di audit in ambito di protezione dei dati personali e sicurezza, avvalendosi di personale incaricato a tale scopo, presso le sedi del Responsabile medesimo;
comunicare all’Azienda il nominativo ed i recapiti di contatto del proprio responsabile della protezione dei dati (RPD), se designato ai sensi degli artt. 37 e ss. del GDPR;
in caso di violazione dei dati personali (Data Breach): informare tempestivamente il Titolare e fornirgli assistenza per far fronte alle violazioni e attuare ogni conseguente azione prevista dalla normativa nazionale ed europea vigente in materia;
mantenere indenne il Titolare da qualsiasi responsabilità, danno, incluse le spese legali, o altro onere che possa derivare da pretese, azioni o procedimenti avanzati da terzi a seguito dell’eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento dei dati personali che sia imputabile a fatto, comportamento o omissione del Responsabile (o di suoi dipendenti e/o collaboratori), ivi incluse le eventuali sanzioni che dovessero essere applicate ai sensi del GDPR;
comunicare prontamente al Titolare eventuali situazioni sopravvenute che, per il mutare delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico o per qualsiasi altra ragione, possano incidere sulla propria idoneità allo svolgimento dell’incarico.
Il personale dipendente dall’Appaltatore o i collaboratori o i soci dello stesso, in caso di società cooperativa, sono tenuti a non divulgare le informazioni o i dati di cui siano venuti a conoscenza in occasione dell’esecuzione dell’appalto.
Sub-Responsabili e Terze Parti
Il Fornitore può chiedere di comunicare o rendere disponibili i Dati Personali trattati per conto dell’Azienda ad uno o più Subfornitori (di seguito anche “sub-responsabili”), ai quali affidare una o più specifiche attività di Trattamento oggetto del Contratto: il tal caso, la nomina dovrà essere approvata per iscritto dall’Azienda prima dell’affidamento dell’attività di trattamento, a seguito di specifica richiesta formale.
Al fine di dare attuazione alle previsioni del Regolamento UE 2016/679, il Fornitore si obbliga a designare i Subfornitori quali Sub-Responsabili e a far assumere agli stessi gli stessi obblighi in materia protezione dei dati personali cui si è impegnato quale Responsabile del trattamento dati, mediante sottoscrizione di appositi atti giuridici o contratti.
I Sub-Responsabili potranno trattare i dati personali nella misura in cui tale trattamento sia strettamente necessario per l’esecuzione del contratto che il Fornitore ha stipulato con l’Azienda ed in ogni caso nel rispetto del presente Contratto.
Il Fornitore risponderà nei confronti dell’Azienda qualora gli eventuali collaboratori esterni e sub- responsabili del trattamento omettano di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, e dichiara e garantisce di assumersene la completa responsabilità.
Il Fornitore si impegna a non comunicare, trasferire o condividere, i dati personali dell’Azienda a
Terze Parti, salvo qualora normativamente richiesto ed informandone preventivamente la stessa.
Trasferimento dei dati all’estero.
Il Fornitore si impegna a limitare gli ambiti di circolazione e trattamento dei dati personali (es. memorizzazione, archiviazione e conservazione dei dati sui propri server o in cloud) ai Paesi facenti parte dell’Unione Europea, con espresso divieto di trasferirli in paesi extra UE che non garantiscano (o in assenza di) un livello adeguato di tutela, ovvero, in assenza di strumenti di tutela previsti dal GDPR (Paese terzo giudicato adeguato dalla Commissione europea, BCR di gruppo, clausole contrattuali modello, etc.).
Il Fornitore, pertanto, non potrà trasferire o effettuare il trattamento dei dati personali dell’Azienda al di fuori dell’Unione Europea, in assenza di autorizzazione scritta dell’Azienda. Qualora l’Azienda rilasci l’autorizzazione (di cui al presente paragrafo) e venga pertanto effettuato un trasferimento dei dati Personali dell’azienda al di fuori dell’Unione Europea, tale trasferimento dovrà rispettare rigorosamente quanto disposto dal GDPR in materia.
Resta inteso tra le Parti che il Responsabile dovrà garantire che i metodi di trasferimento impiegati, ivi inclusa la conformità alle clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea e sulla base dei presupposti indicati nella medesima decisione, consentano il mantenimento di costanti e documentabili standard di validità per tutta la durata del presente Contratto.
Il Fornitore è obbligato a comunicare immediatamente all’Azienda il verificarsi di una delle seguenti fattispecie:
mancato rispetto delle clausole contrattuali standard di cui sopra, oppure
qualsiasi modifica della metodologia e delle finalità trasferimento dei dati personali dell’Azienda all’estero.
art. 30 TRATTAMENTO DEI DATI
I dati riguardanti l’appaltatore, il subappaltatore o i soggetti in subaffidamento vengono trattati secondo quanto previsto dal D.lgs 196/2003 e ss.mm.ii, dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dal Regolamento dell’Azienda ULSS 8 in materia di protezione dei dati personali. Il Committente rilascia, pertanto, all’Appaltatore l’informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679
I dati riguardanti l’Appaltatore sono forniti dallo stesso o acquisiti dalle banche dati dell’ANAC o di
altri Enti Pubblici.
Il Titolare del trattamento dei dati è l’Aulss 8 Berica, Xxxxx Xxxxxxx, 00 -00000 Xxxxxxx, nella persona del Direttore Generale Dr.ssa Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, tel 0000 000000, Fax: 0000 000000, PEC: xxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxx0@xxxxxxxxx.xx, e-mail: xxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxx0.xxxxxx.xx; il Responsabile della protezione dei dati è Compliance Officer e Data Protection di Polito Dott.ssa Xxxxxxxx, E-mail: xxx@xxxxx0.xxxxxx.xx.
Il trattamento dei dati avviene sulla base di quanto previsto dalla normativa sui Contratti pubblici, D.lgs 50/2016 e norme collegate.
Il trattamento è finalizzato all’espletamento della procedura di gara, alla sottoscrizione e all’esecuzione del contratto, e alla tutela in giudizio della Stazione Appaltante per azioni nelle quali l’Azienda medesima risultasse a qualsiasi titolo coinvolta. I dati, in misura strettamente necessaria, sono trattati altresì al fine di consentire l’accesso agli atti di cui all’art. 22 e ss. della L. 241/1990, e l’adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, di cui al D.lgs 33/2013.
I dati saranno conservati dalla data dell’acquisizione e per dieci anni dalla conclusione dell’esecuzione del contratto e, in ogni caso, per il periodo necessario per la tutela in giudizio della Stazione Appaltante, in caso di azioni legali.
Al titolare dei dati è riconosciuto in ogni momento il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica degli stessi. Il conferimento dei dati è obbligatorio e necessario. Il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di sottoscrivere il contratto.
art. 31 COMUNICAZIONI
Le comunicazioni tra le parti riguardanti il contratto sono effettuate mediante una delle seguenti modalità:
a) Pec (posta elettronica Certificata),
b) telefax,
c) lettera consegnata a mano, con attestazione per ricevuta del giorno, dell’ora della consegna ed indicazione dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata;
d) lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata alla sede legale indicata nella domanda di partecipazione alla gara.
L’Appaltatore, in sede di istanza di partecipazione alla gara indica la sede legale, la PEC ed il telefax ai quali verranno dirette tutte le notificazioni inerenti al contratto.
art. 32
FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Vicenza.
In ogni caso, nelle more del pronunciamento dell’autorità giudiziaria, l’Appaltatore non potrà sospendere o interrompere la fornitura, pena l’incameramento della cauzione definitiva posta a garanzia della corretta esecuzione del contratto e fatta salva la possibilità per l’Azienda X.X.XX. di agire per il risarcimento del maggior danno subito.
Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
art. 33
MODIFICHE DEL CONTRATTO, NORME DI RINVIO E FINALI
Durante il periodo di efficacia, il contratto potrà essere modificato nei casi previsti all’art. 106 del
D.lgs 50/2016.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si applicano le disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici, nonché le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.
Allegato n. 1 del Capitolato Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi
Il sottoscritto… ::
in qualità di rappresentante legale di………………………………………………………………….
dichiara:
che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard”) definiti da:
- le otto Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International
Labour Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;
- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;
- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);
- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);
- la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani” approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il
10 Dicembre 1948;
- art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo” approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni
Unite il 20 Novembre 1989 ratificata in Italia con Legge del 27 Maggio 1991 n. 176;
- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché le legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).
- che quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato.
Convenzioni fondamentali dell’ILO:
- Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'età minima n° 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n° 182):
• I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunità di sviluppo ed educazione.
• L'età minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni (temporaneamente, 14 in alcuni Paesi).
• I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la sicurezza o la moralità.
• Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente.
• Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo.
- Lavoro forzato/schiavitu' (Convenzione ILO sul lavoro forzato n° 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n° 105)
- E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona spontaneamente.
- Ai lavoratori non può essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identità al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole preavviso.
- Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione (impiego e professione) n° 111)
- Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione e' consentita sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'età, della disabilità, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.
- Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla libertà sindacale e la
protezione del diritto sindacale n° 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n° 98).
• I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.
Firma, …………………………………………………..
Data:………………….
ALLEGATO 3
Modello Offerta economica senza prezzi
Al Direttore Generale Azienda ULSS 8 Berica Xxxxx Xxxxxxx, 00
00000 Xxxxxxx
OFFERTA ECONOMICA
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO AI SENSI DELL’ART. 63, COMMA 2, lett. b) PER LA FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA LASER PER L’ESTRAZIONE DI ELETTROCATETERI CRONICAMENTE IMPIANTATI IN PAZIENTI CON PACEMAKER E DEFIBRILLATORE
Gara n. 8366962 – CIG 8999690B1F
Il sottoscritto …….....……………………......., nato a ………..………….. Prov. …..., il ..……..…..............., C.F. ..…………………..…, residente a
……..…………..………. Prov. …………, Via ..……………………................... n. ..............………, nella sua qualità di
…..…….………………………………………….. (se procuratore, allegare copia della relativa procura notarile, generale o speciale, da cui si evincono i poteri di rappresentanza) dell’impresa…………………………………………, con sede legale a …….……………. Prov. ………….
Via……….………....................... n. .................
DICHIARA
- di formulare, in riferimento della procedura in oggetto, preso atto delle modalità di espletamento della gara e delle condizioni che regolano l’appalto, la seguente offerta complessiva e incondizionata, pari o inferiore all’importo a base di gara:
ALLEGATO 3
Modello Offerta economica senza prezzi
Descrizione Offerta
1) DISPOSITIVI
Corrispettivo totale annuale per dispositivi
• Kit accessori LLD kit cod. 518-027: n. 15/anno
• Dispositivo LLD MIS 1 cod. 518-018 518-019: n. 24/anno
• Dispositivi laser sheath glidelight laser sheath kit cod. 500-301 500-302 500-303: n. 15/anno.
€ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx euro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (in cifre) (in lettere)
a | b | c | d | e | f | g | h | i | l | m | n |
Descrizione | Denominazione commerciale del prodotto | Codice prodotto | Eventuale CND | Eventua le RDM | Fabbisogno | Quantitativ o | Prezzo unitario | Importo totale annuo (colonna g x colonna f) | % Aliquota IVA applicata | Pezzi per confezione | % di Sconto offerto rispetto al Prezzo di Listino |
TOTALE ANNUO |
2) STRUMENTI IN NOLEGGIO E RELATIVI CANONI DI NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA FULL RISK
Canone annuo di noleggio e manutenzione assistenza tecnica full risk per il sistema offerto, IVA esclusa:
€ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx euro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (in cifre) (in lettere)
ALLEGATO 3
Modello Offerta economica senza prezzi
Descrizione apparecchiatura | Denominazione apparecchiatura | Q.tà | Casa produttrice | Modello | Codice apparecchiatura | Eventuale CND | Eventuale RDM | Valore di mercato | Canone annuo Noleggio (singola apparecchiatura) | Canone annuo Assistenza tecnica full risk, allo scadere dei 24 mesi di garanzia full risk (singola apparecchiatura) | % Aliquota IVA applicata |
TOTALE ANNUO |
Totale Offerta
A) Importo totale triennale per dispositivi, IVA esclusa:
€ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx euro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (in cifre) (in lettere)
B) Importo totale triennale per il noleggio del sistema offerto, IVA esclusa:
€ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx euro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (in cifre) (in lettere)
C) Importo totale annuale per l’assistenza tecnica full risk del sistema offerto (allo scadere della garanzia full risk 24 mesi), IVA esclusa:
€ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx euro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (in cifre) (in lettere)
ALLEGATO 3
Modello Offerta economica senza prezzi
D) [= A triennale + B triennale + C annuale] Corrispettivo totale offerto “Sistema laser per estrazione elettrocateteri in pazienti ” IVA esclusa, come
inserito in piattaforma “Sintel”:
€ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx euro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (in cifre) (in lettere)
- (“costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico”) che i propri costi per la sicurezza afferenti l’attività d’impresa, di cui all’art. 95, comma
10 d.lgs. 50/2016, ricompresi nel corrispettivo totale offerto D), sono i seguenti:
€ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx euro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (in cifre) (in lettere)
- (“costi del personale”) che i propri costi della manodopera, di cui all’art. 95, comma 10 d.lgs. 50/2016, ricompresi nel corrispettivo totale offerto D), sono i seguenti:
€ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx euro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (in cifre) (in lettere)
- costi per la sicurezza da rischi di interferenza (DUVRI) della Stazione Appaltante pari a € xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- che i prezzi sopraindicati sono impegnativi e irrevocabili per 365 giorni a decorrere dalla data ultima fissata per la presentazione dell’offerta.
ALLEGATO 3
Modello Offerta economica senza prezzi
N.B. 1 Il presente documento va firmato digitalmente.
N.B. 2 In caso di partecipazione plurisoggettiva, vedere le prescrizioni di cui all’art. 15.1 del Disciplinare.
N.B. 3 All’offerta economica del solo aggiudicatario si applica l’imposta di bollo.