COMUNE DI MONZA
COMUNE DI MONZA
Capitolato speciale
per l’affidamento di iniziative di musica e arte di strada a Monza – Anni 2020 e 2021 LOTTO 1 “MUSICA NEI CHIOSTRI” (CIG 8137665598)
ART. 1 – OGGETTO
Costituisce oggetto del presente capitolato l’affidamento, identificato come LOTTO 1, della rassegna “Musica nei chiostri” per gli anni 2020 e 2021.
“Musica nei chiostri” è una rassegna di concerti dal vivo in chiostri cittadini giunta nel 2019 alla XXI edizione.
ART. 2 – DESCRIZIONE E DURATA DEL SERVIZIO
Il servizio comprende la progettazione, l’organizzazione e la realizzazione della rassegna per gli anni 2020 e 2021. Ogni anno la rassegna dovrà prevedere almeno n. 5 concerti della durata minima di 1 ora.
I concerti potranno essere svolti sia in fascia oraria pomeridiana (17.00-19.00) che serale (20.30- 23.00) e dovranno essere eseguiti nelle prime due settimane del mese di luglio.
I concerti potranno essere diversi per genere (musica classica, corale, jazz, ecc).
I concerti dovranno essere eseguiti in chiostri storici cittadini, tra cui obbligatoriamente il chiostro dei Musei Civici, che sarà concesso a titolo gratuito.
Per gli altri luoghi, a solo titolo esemplificativo, si elencano alcuni dei principali chiostri utilizzati nelle passate edizioni della rassegna: chiostro del Santuario delle Grazie, chiostro della chiesa di San Xxxxxx Xxxxxxx, chiostro dell’Istituto Padre di Francia, Chiostro dell’Istituto Dehon.
I chiostri dovranno avere adiacenti strutture coperte per consentire l’esecuzione dei concerti anche in caso di maltempo.
L’Aggiudicatario nella scelta dei chiostri dove eseguire i concerti dovrà tenere in considerazione la distribuzione degli stessi su tutto il territorio comunale (centro storico e periferie).
Uno dei concerti potrà essere eseguito in luogo individuato di comune accordo tra Comune e Aggiudicatario, tra cortili di pregio del territorio comunale concessi in uso gratuito dalla proprietà.
Tutti i concerti dovranno essere gratuiti per il pubblico.
L’operatore economico dovrà descrivere il progetto di realizzazione della rassegna per il biennio 2020 e 2021:
⮚ per l’anno 2020 l’operatore economico dovrà presentare un programma dettagliato della rassegna così come da offerta tecnica presentata in sede di gara.
⮚ per l’anno 2021 l’Aggiudicatario dovrà trasmettere al Comune il programma della rassegna per condivisione, entro il mese di maggio.
ART. 3 – VALORE DELL’APPALTO
L’importo per lo svolgimento del servizio sarà pari all’importo netto offerto in sede di gara rispetto alla base d’asta di € 20.000,00 + IVA (corrispondente a € 10.000,00 + IVA annui per anni 2020 e 2021).
Non sono previsti oneri della sicurezza per rischi da interferenza e pertanto gli oneri della sicurezza sono pari a zero.
ART. 4 – OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
L’Aggiudicatario dovrà fornire il servizio “chiavi in mano”, cioè farsi carico di tutto quanto necessario alla realizzazione della rassegna “Musica nei chiostri” (escluso quanto indicato, a carico del Comune, al successivo art. 5), di cui si fornisce un elenco a solo titolo esemplificativo:
• progettazione;
• direzione artistica (individuazione musicisti e/o gruppo musicale e/o coro);
• gestione organizzativa della rassegna compresa l'assunzione degli oneri relativi agli artisti (compenso, ospitalità, trasferte ecc.);
• service audio e luci;
• gestione della prenotazione dei chiostri per le date dei concerti direttamente con i proprietari degli spazi (compreso eventuale pagamento affitto o rimborso spese);
• ritiro, trasporto, custodia e riconsegna di n. 200 sedie per il pubblico messe a disposizione dal Comune di Monza;
• allestimento nel rispetto delle disposizioni di legge anche in materia di sicurezza pubblica;
• presenza in loco di un responsabile della sicurezza della manifestazione per coordinamento emergenza;
• progettazione e realizzazione grafica del materiale di comunicazione (manifesti, volantini e totem promozionale);
• stampa del materiale di comunicazione (minimo: n. 250 manifesti formato 70x100 cm; n.
3.000 volantini formato A5);
• realizzazione di un totem promozionale della rassegna da posizionare nei luoghi dei concerti durante lo svolgimento degli stessi (forma parallelepipedo; dimensioni minime cm. 200 di altezza x cm. 90 di base);
• eventuali richieste di permessi accesso e sosta con automezzi in zona ztl agli uffici comunali preposti;
• assolvimento adempimenti relativi ai diritti SIAE.
L’Aggiudicatario dovrà svolgere il servizio sotto la propria ed esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze nei confronti dei propri addetti, della committenza e dei terzi.
ART. 5 – OBBLIGHI DEL COMUNE
Sono a carico del Comune:
• affissione manifesti;
• fornitura di n. 200 sedie;
• comunicazione dell’iniziativa attraverso i canali istituzionali del Comune, i canali di promozione turistica e l’Ufficio Stampa preposto.
ART. 6 – AVVIO DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Il Comune si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l’avvio della prestazione contrattuale con l’emissione di apposito ordine/comunicazione di inizio servizio, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione della garanzia definitiva di cui al successivo art. 15.
ART. 7 – PERSONALE
Il servizio dovrà essere espletato con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.
Il personale adibito al servizio è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.
L’Aggiudicatario dovrà provvedere all’adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
L’Aggiudicatario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008).
L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza, di cui al presente articolo, determina la risoluzione del contratto.
L’Aggiudicatario, i suoi dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo nella realizzazione del servizio, compresi eventuali subappaltatori, dovranno osservare il Codice di comportamento adottato dal Comune e pubblicato sul sito internet comunale xxx.xxxxxx.xxxxx.xx nella sezione Amministrazione trasparente > Disposizioni generali > Atti Generali > Codici di condotta
> Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.
Resta inoltre inteso che l’Appaltatore dovrà essere in possesso delle assicurazioni obbligatorie previste dalla legge, tra le quali le assicurazioni contro gli infortuni per i propri dipendenti ai
sensi di legge (INAIL – prevenzione contro gli infortuni e altre assicurazioni sociali) e le assicurazioni della Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) con massimale unico per evento non inferiore a quello previsto dalla legge per l’utilizzo e la circolazione di veicoli dell’Appaltatore nelle aree pubbliche o ad esse equiparate.
ART. 8 – VIGILANZA E CONTROLLO
È facoltà della Stazione appaltante effettuare, durante l’esecuzione del servizio, tutti i controlli amministrativi e tecnici per verificare la rispondenza del servizio fornito dall’operatore economico alle prescrizioni contrattuali del presente capitolato e alle normative vigenti in materia.
Qualsiasi controllo potrà essere effettuato con le modalità che l’Amministrazione riterrà opportune, anche con l'ausilio di macchina fotografica e riprese video.
L’Aggiudicatario, durante lo svolgimento delle attività previste, dovrà tener conto di osservazioni, chiarimenti, suggerimenti e richieste formulate dal Comune e, all’occorrenza, apportare le necessarie integrazioni, senza che ciò possa comportare alcun aumento del corrispettivo.
L’Aggiudicatario dovrà tenersi a disposizione dell’Amministrazione Comunale per ogni controllo ritenuto opportuno.
ART. 9 – PAGAMENTI E FATTURAZIONE
Il Comune si impegna a corrispondere all’Aggiudicatario il corrispettivo risultante dall’atto di aggiudicazione ad esito della procedura gara esperita.
I pagamenti sono subordinati alla stipulazione del contratto e saranno effettuati dopo l’emissione di regolare fattura da parte dell’Aggiudicatario secondo i termini previsti dalla normativa vigente.
In caso di RTI l’importo verrà liquidato a favore della capogruppo.
La liquidazione della fattura avverrà solo dopo la verifica dei controlli previsti dalle normative vigenti.
In caso di fattura o di documentazione irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte del Comune.
Il Comune si riserva la facoltà di procrastinare il pagamento qualora insorgano contestazioni a tale titolo.
Nelle ipotesi di inadempienza contributiva o di inadempienza retributiva dell’Aggiudicatario, il Comune interverrà in sua sostituzione applicando l’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
ART. 10 – FATTURAZIONE ELETTRONICA
Ai sensi della legge n.244/2007 e del D.M. n.55 del 03/04/2013, le parti si danno reciprocamente atto che le fatture relative al presente contratto sono trasmesse solo ed esclusivamente in forma elettronica.
Il Codice Univoco Ufficio del Comune, al quale l’Aggiudicatario deve indirizzare le eventuali fatture elettroniche è il seguente: UF3A7H.
Oltre al “Codice Univoco Ufficio” che deve essere inserito obbligatoriamente nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, l’Aggiudicatario deve altresì indicare nella fattura anche il “codice identificativo gara” (codice CIG).
Fatto salvo eventuale assoggettamento a regimi speciali, per le fatture verrà applicato il meccanismo di assolvimento dell’IVA previsto dall’art. 1, comma 629, lettera b) della legge 190/2014 denominato “scissione dei pagamenti (c.d. “split payment”). Pertanto, in base all’art. 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23/01/2015, sulle fatture dovrà essere riportata l’annotazione “SCISSIONE DEI PAGAMENTI”.
ART. 11 – TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI
L’Aggiudicatario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Tali obblighi devono inoltre essere rispettati anche dai soggetti terzi individuati dall’ Aggiudicatario per la fornitura di prodotti e/o servizi.
Il Comune potrà richiedere all’Aggiudicatario copia della documentazione relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dei suddetti soggetti terzi fornitori di prodotti e/o servizi.
L’Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque non oltre sette giorni ogni variazione relativa ai dati trasmessi (estremi del conto corrente dedicato, persone delegate ad operare sul conto e relativo codice fiscale).
ART. 12 – STIPULAZIONE E FORMA DEL CONTRATTO
La stipulazione del contratto avverrà nella forma dell’atto pubblico, nei termini previsti dall’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Sono a carico dell’Aggiudicatario tutte le spese contrattuali.
ART. 13 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
Il contratto, a pena di nullità, non può essere ceduto ai sensi degli art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
ART. 14 – SUBAPPALTO
Il subappalto sarà ammesso nel rispetto e secondo le prescrizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., disapplicando il limite di cui all’art. 105 co. 2, secondo quanto statuito dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea Sez. V, del 26 settembre 2019, causa C-63/18.
ART. 15 – GARANZIA DEFINITIVA
L'Aggiudicatario, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, costituirà, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. una garanzia definitiva.
Nel caso di mancato o inesatto adempimento contrattuale, il Comune avrà diritto di valersi della garanzia definitiva prestata e di cui in premessa.
L’Aggiudicatario dovrà reintegrare la garanzia medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora nel corso del contratto il Comune abbia escusso in tutto o in parte la stessa. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
La garanzia sarà svincolata alla scadenza del contratto, dietro dichiarazione del Comune in ordine all’integrale adempimento delle obbligazioni, nonché all’insussistenza di danni ai luoghi, alle strutture ed agli impianti attestata da verbale redatto in contradditorio.
ART. 16 – RESPONSABILITÀ DELL’AGGIUDICATARIO
L’Aggiudicatario svolge il servizio sotto la propria ed esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze nei confronti dei propri addetti, della committente e dei terzi; pertanto deve adottare, nell’esecuzione di tutte le prestazioni, ogni procedimento ed ogni cautela necessaria a garantire l’incolumità dei propri addetti, anche nei confronti dei rischi riconducibili alla conduzione degli spazi in cui si svolge il servizio, e dei terzi.
Il Comune è sollevato da qualunque pretesa e azione che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell’assolvimento dei medesimi, con possibilità di rivalsa in caso di condanna. Le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dalla garanzia definitiva, con obbligo di immediato reintegro. Esso è pure responsabile dell’operato e del contegno dei dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo e degli eventuali danni che da essi possono derivare al Comune o a terzi.
Qualora l’operatore economico non dovesse provvedere al risarcimento del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, il Comune è autorizzato a trattenere il relativo importo della garanzia definitiva, con l’obbligo di immediato reintegro.
ART. 17 – ASSICURAZIONI
L’Aggiudicatario si assume ogni responsabilità per danni che possono derivare al suo personale, al personale del Comune o a terzi, nonché ai beni del Comune o di terzi, in relazione allo svolgimento dell’attività oggetto del presente contratto, essendo a suo carico la corresponsione dei relativi risarcimenti. A tal fine l’Aggiudicatario stipula e trasmette al Comune polizza
assicurativa sottoscritta con primaria Compagnia di Assicurazione, con un massimale non inferiore a € 3.000.000,00 (tremilioni/00), senza alcun sotto limite per danni a persone, animali o cose e senza applicazione di franchigie o scoperti. Tale polizza dovrà essere corredata di apposita appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche l’attività svolta per conto del Comune.
ART. 18 – PENALI
Qualora l’Aggiudicatario non esegua correttamente l’obbligazione contrattuale si applicheranno penali, in un importo compreso tra il 3 per cento e il 6 per cento del corrispettivo netto annuo, nei casi di seguito riportati:
• per mancata realizzazione dei concerti in programma: penale pari al 6 per cento per ogni concerto non eseguito;
• per mancata realizzazione del materiale di comunicazione: penale del 4 per cento;
• per ogni mancato posizionamento delle sedie in uno dei concerti in programma: penale pari al 3 per cento;
Le penali in qualsiasi caso non potranno esser comunque superiori complessivamente al 10 % del valore dell’affidamento, pena la risoluzione del contratto.
L’applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, trasmessa via PEC all’Aggiudicatario, il quale avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dal Comune di Monza. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni il Comune di Monza procederà all’applicazione delle sopra citate penali.
È fatto salvo il diritto del Comune di Monza al risarcimento dell’eventuale ulteriore danno.
ART. 19 – ESECUZIONE IN DANNO
Qualora l’Aggiudicatario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell’appalto con le modalità ed i tempi previsti, si applicheranno le prescrizioni dell’art. 18 del presente Capitolato.
La mancata esecuzione del servizio per cause imputabili all’aggiudicatario comporterà la risoluzione del contratto oltre all’applicazione della penale pari al 10 % oltre il risarcimento del danno subito dall’amministrazione.
ART. 20 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Oltre a quanto previsto dall’art. 1453 del codice civile, il presente contratto potrà esser risolto per reiterate violazioni degli obblighi previsti nel presente contratto o al verificarsi di fatti, comportamenti o atteggiamenti incompatibili con il pubblico servizio, previa diffida ad adempiere entro i termini assegnati.
Costituiscono inoltre motivo di risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del c.c.:
• apertura di una procedura di concordato preventivo, di fallimento a carico dell’aggiudicatario o altre procedure derivanti da insolvenza (sequestro e/o pignoramento);
• grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo;
• frode, negligenza grave nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
• perdita dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e nonché dei requisiti di idoneità professionale;
• subappalto non autorizzato;
• casi stabiliti dall’art. 108 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
• importo delle penali superiore al 10 % (dieci per cento) del valore dell’affidamento;
• violazione delle disposizioni e degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i.;
• mancata osservanza da parte dell’Aggiudicatario, dei suoi dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo nella realizzazione del servizio, compresi subappaltatore, del Codice di comportamento adottato dal Comune di Monza e pubblicato sul sito internet comunale xxx.xxxxxx.xxxxx.xx nella sezione Amministrazione trasparente > Disposizioni generali
> Atti Generali > Codici di condotta > Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.
In caso di risoluzione anticipata del contratto per causa imputabile all’impresa, il Comune incamererà la cauzione, rimanendo altresì impregiudicata ogni azione per eventuali maggiori danni.
Il Comune, a norma dell’art. 1456 del c.c., si avvarrà della clausola risolutiva espressa al verificarsi delle ipotesi qui richiamate.
ART. 21 – RECESSO
Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e art. 1373 c.c., in qualunque momento, previa formale comunicazione scritta da inviare mediante raccomandata A.R./PEC all’Aggiudicatario con preavviso di almeno 15 gg. Il recesso avrà effetto dal momento del ricevimento della comunicazione.
Inoltre, in conformità alle prescrizioni dell’art. 1, c.13 del decreto legge n. 95/2012 convertito con modificazioni con Legge n. 135/2012, il Comune ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all’Aggiudicatario con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’Aggiudicatario non acconsenta ad una modifica, proposta da Xxxxxx s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Dalla data del recesso l’Aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune.
Il diritto di recesso potrà essere esercitato anche dall’Aggiudicatario solo nel caso di cause di forza maggiore o altre gravi, sostanziali ed imprevedibili cause non imputabili allo stesso.
L’atto di recesso deve essere comunicato a mezzo di raccomandata A/R-PEC al Comune almeno 60 giorni prima.
L’Aggiudicatario che ha esercitato il diritto di recesso non potrà vantare alcun diritto nei confronti del Comune, se non limitatamente ai servizi già eseguiti e riconosciuti.
ART. 22 – VARIAZIONE STRUTTURA E/O ASSETTO AZIENDALE
L’Aggiudicatario è tenuto a comunicare al Comune, entro 30 giorni dal verificarsi, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.
La mancata comunicazione si configura come inadempimento contrattuale e come tale sanzionata con la risoluzione del medesimo ed il risarcimento del danno.
ART. 23 – CONTROVERSIE
Tutte le controversie in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del presente contratto o al medesimo connesso verranno deferite in via esclusiva al Foro di Monza, è in ogni caso escluso il ricorso all’arbitrato.
ART. 24 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Monza saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Monza. L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20,
21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo xxx.xxxxxx.xxxxx.xx.
Titolare del trattamento: Comune di Monza - Piazza Trento e Trieste – 20900 Monza
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'Ente è il seguente soggetto:
DPO | P.IVA | Via/Piazza | CAP | Comune | Nominativo del DPO |
LTA S.r.l. | 14243311009 | Xxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx 00 | 00000 | Xxxx | Xxxxxxxx Xxxxx |
IL RUP
Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxx