Manleva Clausole campione

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Manleva. L’Utente si impegna a difendere, manlevare e tenere indenne il Titolare e i suoi sottoposti, affiliati, funzionari, agenti, contitolari del marchio, partner, fornitori e dipendenti da e contro qualsivoglia rivendicazione o pretesa, danno, obbligazione, perdita, responsabilità, onere o debito e spesa, compresi, senza alcuna limitazione, oneri e spese legali derivanti da l’uso o l’accesso al Servizio da parte dell’Utente, compresi gli eventuali dati o contenuti trasmessi o ricevuti dall’Utente; la violazione di questi Termini da parte dell’Utente, comprese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, eventuali violazioni da parte dell’Utente di qualsivoglia dichiarazione o garanzia prevista da questi Termini; la violazione da parte dell’Utente di qualsiasi diritto di terzi, compreso, ma non limitato a, qualsiasi diritto relativo alla privacy o alla proprietà intellettuale; la violazione da parte dell’Utente di qualsiasi legge, norma o regolamento vigente qualsiasi contenuto inviato dall’account dell’Utente, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, informazioni fuorvianti, false o imprecise e compreso anche il caso in cui l’accesso venga effettuato da terzi con username e password personali dell’Utente o altre misure di sicurezza, se presenti; la condotta dolosa dell’Utente; o la violazione di qualsivoglia disposizione legale da parte dell’Utente o dei suoi affiliati, funzionari, agenti, contitolari del marchio, partner, fornitori e dipendenti, nei limiti consentiti dalla legge applicabile
Manleva. 18.1. Il Cliente si impegna a manlevare e tenere indenne Cerved da qualsiasi danno, pretesa, responsabilità e/o onere, diretto o indiretto, ivi incluse le spese legali, che Cerved dovesse subire o sopportare in conseguenza dell’inadempimento, da parte del Cliente e/o di ciascun Utente, degli obblighi di cui alle seguenti clausole: 4.1 (Licenza), 5.2 (Dati), 6.2 (Credenziali di Accesso), 8 (Obblighi del Cliente), 9 (Corrispettivi), 10 (Proprietà Intellettuale), 13.3 (Recesso per inadempimento da parte del Cliente ad altri contratti con Cerved e/o con le sue controllate), 16 (Responsabilità e dichiarazioni del Cliente), 21 (Riservatezza), 22.2 (Trattamento dati personali), 23 (Codice Etico e Modello Organizzativo), 26.2 (Cessione del Contratto).
Manleva. Il Mandante si impegna a manlevare e tenere indenne il Mandatario da qualsivoglia azione o richiesta di risarcimento danni accertati in giudizio con provvedimento non impugnabile che il Soggetto Beneficiario dovesse avanzare nei confronti del Mandatario per effetto della mancata o ritardata messa a disposizione dei fondi del Finanziamento Agevolato da parte del Mandante, ad esclusione delle ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore, nonché nelle ipotesi di dolo o colpa del Mandatario, anche qualora in concorso con il Mandante.
Manleva. 17.1 Fatto salvo per quanto coperto dalle polizze assicurative e senza pregiudizio per le disposizioni di cui all’articolo 1229 codice civile, l’Appaltatore terrà indenne e manlevato il Committente da ogni responsabilità verso terzi che insorga a carico dello steso in relazione alle attività relative, connesse, accessorie e/o conseguenti l’esecuzione del Contratto, ivi incluse le responsabilità derivanti da fatti e attività posti in essere dall’Appaltatore e dai suoi dipendenti e/o incaricati (ivi inclusi subappaltatori/subfornitori e relativi dipendenti e/o incaricati). L’Appaltatore terrà, quindi, indenne e manleverà prontamente il Committente avverso ogni pretesa, richiesta, azione, costo, spesa, danno, responsabilità verso terzi, ivi incluse le spese legali, conseguenti alla esecuzione del Contratto. 17.2 Qualora il Committente, per fatto imputabile all’Appaltatore o ai suoi dipendenti e/o incaricati (ivi inclusi subappaltatori e subfornitori e relativi dipendenti e/o incaricati), fosse tenuto al pagamento in virtù di un provvedimento, anche non definitivo, emesso dalla competente Autorità giudiziaria, ovvero alla corresponsione di multe o sanzioni pecuniarie amministrative per ordine della pubblica amministrazione, l’Appaltatore si impegna sin d’ora a rimborsare prontamente al Committente, a prima richiesta di quest’ultimo, ogni costo, spesa ed onere relativo o conseguente ad alcuna delle riferite azioni, pretese o richieste di terzi.
Manleva. 13.1. Il Cliente si impegna a manlevare e tenere indenne TeamSystem da qualsiasi danno, pretesa, responsabilità e/o onere, diretti o indiretti e comprese le ragionevoli spese legali, che TeamSystem dovesse subire o sopportare in conseguenza dell’inadempimento da parte del Cliente e/o di ciascun Utente e/o di ciascun Utente Secondario e/o di ciascuna Controllata di ciascuno degli obblighi previsti dal Contratto e, in particolare, di quanto previsto dagli articoli 3 (Obblighi del Cliente), 4 (Credenziali di Accesso), 8 (Riservatezza), 10 (Proprietà Intellettuale), 11 (Responsabilità e dichiarazioni del Cliente), 12 (Ritiro dal mercato e sostituzione dei prodotti), 21 (Codice Etico, Codice di Condotta Anti-Corruzione e Modello Organizzativo) e 24 (Cessione del contratto e autorizzazione preventiva ex art. 1407 c.c.).
Manleva. Il Cliente accetta di manlevare sostanzialmente e processualmente nonché di tenere indenne da ogni perdita, danno, responsabilità, costo, spese, incluse anche le spese legali TIM e le società sue collegate e controllate, i dirigenti e gli impiegati nei confronti di qualsiasi rivendicazione avanzata da terzi a causa dell'utilizzo del Servizio e/o della violazione delle Condizioni Specifiche del singolo Servizio da parte del Cliente e/o delle presenti Condizioni Generali, o dell'utilizzo del Servizio da parte di terzi attraverso il TIM Vision, i Dispositivi e/o gli identificativi del Cliente, nonché per la violazione di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale o di altri diritti altrui in qualunque modo connesso al Servizio e/o ai Contenuti.
Manleva. Va, ora, esaminata la posizione della ST Microelectro- nics s.r.l., nei confronti della quale le società Italtel ed Emme Esse hanno chiesto che venisse adottata la con- danna a titolo di manleva, in relazione ai danni liquida- ti nel presente giudizio per contraffazione di brevetto. Deducono le attrici che la decodifica MPEG è total- mente realizzata con il sottosistema che Italtel acquista da ST, come confermato dal c.t.u. (…). Svolgono, quindi, domanda di manleva nei confronti di ST sulla base: 1) degli obblighi di garanzia del forni- tore e 2) degli accordi contenuti nel c.d. master agree- ment. ST resiste alla domanda osservando che non può confi- gurarsi la propria responsabilità per l’implicita garanzia del fornitore o per il master agreement richiamato da Italtel. Precisa che nel master agreement, di cui allo «accordo di collaborazione del 28 febbraio 1996», non è prevista al- cuna espressa garanzia a favore della controparte e che nel settore dei circuiti integrati è prassi consolidata «l’e- sclusione di garanzie da parte del fornitore». Ciò premesso si osserva che nel caso di specie ST non fornisce alcuna prova della sussistenza di usi contrari al- la prestazione di garanzia del fornitore. ▇▇▇▇, dalle condizioni generali di contratto per Tanno 1998 (…), a proposito dei diritti di proprietà intellet- tuale si afferma: «A causa della complessità delle tecni- che di fabbricazione di componenti elettronici e dei re- lativi diritti di proprietà intellettuale, il Venditore non è in grado di dichiarare che i suoi prodotti non violano i diritti di proprietà intellettuale di terze parti. Nel caso che una tèrza parte proponga un’azione legale asserendo che i prodotti forniti ali Acquirente violano i diritti di proprietà intellettuale di tale terza parte, il Venditore si impegna a sua discrezione e a sue spese, ad instaurare una difesa o a cercare una transazione...». Tale disposi- zione esclude che vi siano usi contrari alla garanzia del fornitore e conferma la sussistenza dell’invocata garan- zia. Contrariamente a quanto dedotto da ST, neppure dal- l’accordo di collaborazione del 28 febbraio 1996 deriva un’esenzione di responsabilità (…). E infatti, dal testo del citato accordo non si ricava alcu- na limitazione, che del resto, non può derivare dal fatto che il set-top-box venga realizzato in collaborazione da ST e Italtef. Ne consegue che deve ritenersi sussistere la garanzia del fornitore in relazione alle singole prestazioni rese da cia- scuna delle par...
Manleva. 18.1. Fatta salva ogni altra previsione nelle presenti Condizioni Contrattuali, il Cliente si impegna a manlevare e tenere indenne Cerved, le Consociate e i Subappaltatori da qualsiasi danno, costo, spesa, pretesa, responsabilità e/o onere, diretto o indiretto, ivi incluse le spese legali, che gli stessi dovessero subire o sopportare in conseguenza dell’inadempimento, da parte del Cliente e/o di ciascun Utente, dipendente, collaboratore, degli obblighi di cui alle seguenti clausole: 5.2 e 5.4 (Piattaforma e Credenziali di Accesso), 7 (Obblighi del Cliente), 8 (Corrispettivi), 15 (Responsabilità e dichiarazioni del Cliente), 22 (Trattamento dei Dati Personali), 24 (Codice Etico e Modello Organizzativo), 26.3 (Cessione del Contratto).
Manleva. 20.1. Il Cliente si impegna a manlevare e tenere indenne Cerved e le Consociate da qualsiasi danno, costo, spesa, pretesa, responsabilità e/o onere, diretto o indiretto, ivi incluse le spese legali, che Cerved e le Consociate dovessero subire o sopportare in conseguenza dell’inadempimento, da parte del Cliente e/o di ciascun Utente, dipendente, collaboratore, degli obblighi di cui alle seguenti clausole: 3 (Servizi); 5.2 e 5.4 (Credenziali di Accesso), 9 (Obblighi del Cliente), 10 (Corrispettivi), 11 (Proprietà Intellettuale), 14.3 (Recesso per inadempimento da parte del Cliente ad altri contratti con Cerved e/o con le sue Consociate), 17 (Responsabilità e dichiarazioni del Cliente), 22 (Riservatezza), 23 (Trattamento Dati Personali), 25 (Codice Etico e Modello Organizzativo), 27.4 (Cessione del Contratto), nonché in tutti i casi previsti nelle Condizioni Particolari eventualmente applicabili.
Manleva. Il conduttore è costituito custode della cosa locata e ne risponderà in caso di danni attribuiti a sua colpa, negligenza o abuso. Esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che possono derivare a se o a terzi frequentatori dell’immobile da fatti od omissioni di altri comproprietari od inquilini dello stabile o di terzi. Il Conduttore si obbliga ad osservare e far osservare le regole di buon vicinato, a non tenere depositi di materiali pericolosi, a non destinare i locali ad uso contrario all’igiene, alla sicurezza, alla tranquillità e al decoro dell’edificio, a non esporre cartelli e/o insegne non regolamentari, impegnandosi a riconsegnare l’immobile alla scadenza libero da persone e cose anche interposte, pulito in ogni sua parte.