Common use of Responsabilità dell’Impresa Clause in Contracts

Responsabilità dell’Impresa. L'Impresa risponderà direttamente dei danni prodotti a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione dei servizi alla stessa affidati e rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni prodotti a terzi. Sarà pure a carico dell'Impresa la responsabilità verso i proprietari, amministratori e conduttori di locali esistenti negli stabili serviti, per gli inconvenienti che potessero verificarsi in relazione alle modalità di accesso alla proprietà o per danni alla medesima. L’Impresa non potrà rifiutare di ritirare contenitori collocati all’interno di proprietà private se, ad insindacabile valutazione del Comune, l’esposizione dei contenitori stessi, come norma delle raccolte domiciliari, non sia resa possibile per ragioni di sicurezza stradale o altra motivazione oggettiva. E' fatto obbligo all'Impresa di provvedere all'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (con estensione nel novero dei terzi della stazione appaltante) e verso i prestatori di lavoro, relativamente ai servizi svolti per conto del Comune, tenendo quindi conto delle specificità del servizio offerto, ed alle assicurazioni RC per automezzi per un massimale unico di almeno un milione di Euro per ciascun automezzo. In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di consorzio di Imprese, ai sensi dell’art. 2602 del C.C., l’Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l’estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO/RCA anche per le attività delle mandanti e delle Consorziate. Tutte le polizze, prive di franchigia, dovranno essere preventivamente accettate dall’Amministrazione Comunale e consegnate prima della stipula del contratto o della consegna del servizio, fermo restando che ciò non costituisce esonero dalle responsabilità incombenti all’Appaltatore. Le coperture assicurative dovranno avere validità per tutta la durata contrattuale compreso il periodo fino all’emissione del Certificato di regolare esecuzione. In caso di Consorzio stabile, Consorzio tra Cooperative di produzione e lavoro e di Consorzio tra Imprese Artigiane, le polizze assicurative dovranno essere consegnate dalle Imprese Consorziate esecutrici. In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell’Appaltatore dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO/RCA del subappaltatore. Nel caso in cui il servizio sia consegnato sotto le riserve di legge (nelle more della stipula del contratto), la documentazione sopra elencata dovrà essere trasmessa all’Ufficio di Direzione di Esecuzione del Contratto almeno 3 giorni prima dell'inizio del servizio medesimo. In particolare l’Appaltatore deve rifondere i danni anche nel caso in cui sia accertata una sua responsabilità nel riposizionamento o nella mancata frenatura dei contenitori di raccolta, che in caso di vento o di pendenza della sede stradale possa essere causa di danni a persone, cose o animali. L’Appaltatore deve rendicontare e dare riscontro tempestivo alla Stazione Appaltante dell’esito delle pratiche di sinistro, siano queste pervenute tramite la Stazione Appaltante o meno, rispettivamente entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla loro chiusura, o apertura. Tutti gli ulteriori obblighi ed oneri a carattere sanitario, assicurativo, antinfortunistico, assistenziale e previdenziale sono a completo carico dell’Appaltatore che ne è il solo responsabile in proposito. Resta comunque salva ogni facoltà di accertamento e di controllo da parte dell’ Amministrazione in merito al rispetto delle norme di cui al presente articolo.

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Responsabilità dell’Impresa. L'Impresa risponderà direttamente L’Impresa è responsabile, tanto verso la Stazione Appaltante quanto verso i terzi, di tutti i danni da essa causati durante l’esecuzione dei lavori. È obbligo dell'Impresa adottare - nell'esecuzione dei lavori nonché nella condotta del cantiere - tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli utenti e di tutti gli addetti ai lavori e per non causare danni prodotti a persone o cose beni pubblici e privati. L'Impresa, in dipendenza dell'esecuzione dei servizi alla stessa affidati caso di infortunio, si assume tutte le responsabilità, sia civili che penali, dalle quali si intendono perciò sollevati, nella forma più completa, la Stazione Appaltante ed il suo personale, e rimarrà resterà, pertanto, a suo carico della medesima Impresa il completo risarcimento dei danni prodotti a terzi. Sarà pure a carico dell'Impresa la responsabilità verso i proprietari, amministratori e conduttori di locali esistenti negli stabili serviti, per gli inconvenienti che potessero verificarsi in relazione alle modalità di accesso alla proprietà o per danni alla medesimadanni. L’Impresa non potrà rifiutare di ritirare contenitori collocati all’interno di proprietà private seè tenuta all’osservanza delle norme obbligatorie antinfortunistiche, ad insindacabile valutazione previdenziali ed assistenziali, e nell’espletamento dei lavori dovrà adottare i procedimenti e le cautele neces- sarie per garantire l’incolumità del Comune, l’esposizione dei contenitori stessi, come norma delle raccolte domiciliari, non sia resa possibile per ragioni di sicurezza stradale o altra motivazione oggettiva. E' fatto obbligo all'Impresa di provvedere all'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (con estensione nel novero personale e dei terzi della stazione appaltante) e verso i prestatori di lavoro, relativamente ai servizi svolti per conto del Comune, tenendo quindi conto con scrupolosa osservanza delle specificità del servizio offerto, ed alle assicurazioni RC per automezzi per un massimale unico di almeno un milione di Euro per ciascun automezzodi- sposizioni vigenti in materia. In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di consorzio di Imprese, ai sensi dell’art. 2602 del C.C., l’Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l’estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO/RCA anche per le attività delle mandanti e delle Consorziate. Tutte le polizze, prive di franchigia, dovranno essere preventivamente accettate dall’Amministrazione Comunale e consegnate prima della stipula del contratto o della consegna del servizio, fermo restando che ciò non costituisce esonero dalle Ogni responsabilità incombenti all’Appaltatore. Le coperture assicurative dovranno avere validità per tutta la durata contrattuale compreso il periodo fino all’emissione del Certificato di regolare esecuzione. In caso di Consorzio stabile, Consorzio tra Cooperative di produzione e lavoro e di Consorzio tra Imprese Artigiane, le polizze assicurative dovranno essere consegnate dalle Imprese Consorziate esecutrici. In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell’Appaltatore dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO/RCA del subappaltatore. Nel caso in cui il servizio sia consegnato sotto le riserve di legge (nelle more della stipula del contratto), la documentazione sopra elencata dovrà essere trasmessa all’Ufficio di Direzione di Esecuzione del Contratto almeno 3 giorni prima dell'inizio del servizio medesimo. In particolare l’Appaltatore deve rifondere i danni anche nel caso in cui sia accertata una sua responsabilità nel riposizionamento o nella mancata frenatura dei contenitori di raccolta, che in caso di vento infortunio ricadrà, pertanto, sulla Impresa medesima, restan- done sollevata la Stazione Appaltante. Tutto il personale utilizzato dovrà essere alle dipendenze e/o sotto la diretta ed esclusiva vigi- xxxxx dell’Impresa e dovrà, altresì, essere idoneo a svolgere le mansioni alle quali è adibito. Entro i 3 giorni precedenti l’inizio dei singoli interventi, l’Impresa aggiudicataria dovrà comuni- care in forma scritta l’elenco nominativo del personale che sarà utilizzato negli interventi di pendenza manutenzione, compresi i soci lavoratori, se trattasi di società cooperativa, con la indicazione degli estremi, per ciascuno di essi, di un documento di riconoscimento in corso di validità le- gale. L’Impresa dovrà esibire ad ogni richiesta della sede stradale possa essere causa Stazione Appaltante il libro matricola, il libro paga ed il registro infortuni previsto dalla vigente normativa. Entro i 3 giorni precedenti l’avvio dei singoli interventi, l’Impresa deve, inoltre, provvedere a nominare il referente per la sicurezza. Più in generale, l’Impresa si obbliga ad osservare le norme in materia di sicurezza e a garan- tire, a proprie cura e spese, la completa sicurezza e l’incolumità del personale e di terzi e ad evitare i danni a personepersone o cose, cose o animali. L’Appaltatore deve rendicontare e dare riscontro tempestivo alla Stazione Appaltante dell’esito delle pratiche di sinistro, siano queste pervenute tramite assumendo a proprio carico tutte le opere provvisionali ed esonerando la Stazione Appaltante o meno, rispettivamente entro da ogni e non oltre 30 (trenta) giorni dalla loro chiusura, o apertura. Tutti gli ulteriori obblighi ed oneri a carattere sanitario, assicurativo, antinfortunistico, assistenziale e previdenziale sono a completo carico dell’Appaltatore che ne è il solo responsabile in proposito. Resta comunque salva ogni facoltà di accertamento e di controllo da parte dell’ Amministrazione in merito al rispetto delle norme di cui al presente articoloqualsivoglia responsabilità.

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Responsabilità dell’Impresa. L'Impresa risponderà direttamente L’Impresa risponde del fatto dei danni prodotti propri dipendenti, a persone o cose norma dell’art. 2049 del codice civile nonché del D. Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81, ss.mm.ii. E’ obbligata, quindi, alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla richiamata normativa in dipendenza dell'esecuzione dei servizi alla stessa affidati e rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni prodotti a terzi. Sarà pure a carico dell'Impresa la responsabilità verso i proprietari, amministratori e conduttori di locali esistenti negli stabili serviti, per gli inconvenienti che potessero verificarsi in relazione alle modalità di accesso alla proprietà o per danni alla medesima. L’Impresa non potrà rifiutare di ritirare contenitori collocati all’interno di proprietà private se, ad insindacabile valutazione del Comune, l’esposizione dei contenitori stessi, come norma delle raccolte domiciliari, non sia resa possibile per ragioni materia di sicurezza stradale e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e di quelle che verranno emanate nel corso di validità del presente contratto in quanto applicabili. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'osservanza delle norme e/o altra motivazione oggettiva. E' fatto obbligo all'Impresa prescrizioni di provvedere all'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (con estensione nel novero dei terzi cui al precedente comma sono ad esclusivo carico della stazione appaltante) e verso i prestatori Ditta che non potrà, pertanto, avanzare pretese di lavoro, relativamente ai servizi svolti per conto compensi ad alcun titolo nei confronti del Comune, tenendo quindi conto delle specificità del servizio offerto, ed alle assicurazioni RC per automezzi per un massimale unico Fondo di almeno un milione di Euro per ciascun automezzoAssistenza. In caso di costituzione accertato inadempimento agli obblighi del presente articolo, l’Ente, a suo insindacabile giudizio, procederà, senza bisogno di raggruppamento temporaneo (messa in mora e/o di consorzio pronuncia giudiziale, alla risoluzione di Impresediritto del contratto e all'incameramento della garanzia, salvo il risarcimento di ogni maggior danno. L’Impresa è, altresì, responsabile nei confronti della Questura di dell’esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto. E’ responsabile nei confronti della Questura di e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all’esecuzione del contratto, anche se derivanti dall’operato dei suoi dipendenti e consulenti. È fatto obbligo all’Impresa di mantenere la Questura di sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi. È altresì, obbligo dell’Impresa rispettare il divieto di modifiche previsto dagli art. 310 e ss. del D.P.R. 307/2010. Per i beni appartenenti all’Amministrazione, gli ammanchi, i deterioramenti e le rotture causate dai dipendenti dell’impresa saranno a questa addebitati a prezzi di inventario o, se questi non corrispondessero al reale valore, ai sensi dell’artprezzi di cessione o, in mancanza, a quelli che verranno fissati dall’Amministrazione senza pregiudizio delle altre sanzioni che possono adottarsi in via giudiziaria. 2602 del C.C., l’Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l’estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO/RCA anche per le attività delle mandanti e delle Consorziate. Tutte le polizze, prive È fatto divieto all’Impresa di franchigia, dovranno essere preventivamente accettate dall’Amministrazione Comunale e consegnate prima della stipula del contratto o della consegna del servizio, fermo restando che ciò non costituisce esonero dalle responsabilità incombenti all’Appaltatore. Le coperture assicurative dovranno avere validità per tutta la durata contrattuale compreso il periodo fino all’emissione del Certificato di regolare esecuzione. In caso di Consorzio stabile, Consorzio tra Cooperative di produzione e lavoro e di Consorzio tra Imprese Artigiane, le polizze assicurative dovranno essere consegnate dalle Imprese Consorziate esecutrici. In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell’Appaltatore dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO/RCA del subappaltatore. Nel caso in cui il servizio sia consegnato sotto le riserve di legge (nelle more della stipula del contratto), la documentazione sopra elencata dovrà essere trasmessa all’Ufficio di Direzione di Esecuzione del Contratto almeno 3 giorni prima dell'inizio depositare nei locali pertinenti l’effettuazione del servizio medesimo. In particolare l’Appaltatore deve rifondere i danni anche materiali infiammabili, esplodenti o comunque pericolosi, nel caso in cui sia accertata una sua responsabilità nel riposizionamento o nella mancata frenatura dei contenitori di raccolta, che in caso di vento o di pendenza della sede stradale possa essere causa di danni a persone, cose o animali. L’Appaltatore deve rendicontare e dare riscontro tempestivo alla Stazione Appaltante dell’esito delle pratiche di sinistro, siano queste pervenute tramite la Stazione Appaltante o meno, rispettivamente entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla loro chiusura, o apertura. Tutti gli ulteriori obblighi ed oneri a carattere sanitario, assicurativo, antinfortunistico, assistenziale e previdenziale sono a completo carico dell’Appaltatore che ne è il solo responsabile in proposito. Resta comunque salva ogni facoltà di accertamento e di controllo da parte dell’ Amministrazione in merito al rispetto delle norme di sicurezza, delle prescrizioni delle Autorità competenti e delle disposizioni emanate dal Direttore dell’esecuzione. Nessuna responsabilità od onere potrà essere attribuita all’Amministrazione per danni, furti o altri fatti accidentali o dolosi aventi per oggetto i beni di cui al presente articoloai commi precedenti, ovvero per i danni causati dalla presenza di essi nei locali in questione. L’Impresa, inoltre, si impegna ad effettuare le attività di manutenzione ordinaria sugli impianti, i mobili e le attrezzature date in uso periodicamente e comunque almeno due volte l’anno, rilasciando apposita attestazione. L’impresa è tenuta, infine, nello svolgimento del servizio, ad utilizzare prodotti anche ecologici conformi alle specifiche normative vigenti. Si impegna, altresì, a custodire i beni e le attrezzature date in uso e a consentire in qualunque momento ispezioni e verifiche da parte dell’Amministrazione. L’Impresa si impegna ad osservare la vigente normativa igienico sanitaria ed, in particolare, a sostituire il personale dipendente che non risultasse in regola con quanto indicato negli atti. L’Impresa ha l’obbligo di fornire tutte le dichiarazioni per la verifica della regolarità contributiva nonché della richiesta del DURC da parte dell’Amministrazione. Ha, altresì, l’obbligo di comunicare ogni variazione intervenuta dall’ultimo trimestre. In materia di adempimenti contributivi, inoltre, si richiamano integralmente gli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. 207/2010.

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