Common use of Responsabilità dell’Impresa Clause in Contracts

Responsabilità dell’Impresa. È a carico dell’Impresa la responsabilità penale e civile conseguente all'esecuzione del servizio oggetto del contratto. Con la firma per accettazione del presente contratto, l’Impresa solleva l’Azienda dalle responsabilità relative agli eventuali danni a persone e a cose derivanti dall’esecuzione del servizio, da incuria, da mancato o incompleto rispetto delle prescrizioni antinfortunistiche, da mancata, difettosa o incompleta manutenzione delle attrezzature e dei mezzi d'opera. Il risarcimento degli eventuali danni materiali che dovessero derivare da negligenza dell’Impresa e le spese dirette e indirette derivanti dai danni indicati saranno a totale carico dell’Impresa. A tal fine, l’Impresa dovrà produrre idonea polizza assicurativa per la copertura dei rischi di responsabilità civile per i danni a persone, animali o cose arrecati durante l'esecuzione del contratto o comunque per fatti riconducibili al servizio prestato, per un massimale di € 5.000.000,00 per sinistro a persone e per danni a cose. Si precisa che con l'espressione “persone” si intendono i bambini, i degenti, i dipendenti dell’Azienda e i terzi in genere, mentre con l’espressione “cose” s’intende ogni bene mobile e immobile di proprietà dell’Azienda ovvero degli altri soggetti sopra indicati. Si precisa che tale polizza dovrà avere durata pari al periodo di efficacia del contratto e sarà richiesta dopo l’aggiudicazione.

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Responsabilità dell’Impresa. È a carico dell’Impresa la responsabilità penale e civile conseguente all'esecuzione del servizio oggetto del contratto. Con la firma per accettazione del presente contrattocontratto d’appalto, l’Impresa solleva l’Azienda dalle responsabilità relative agli eventuali danni a persone e a cose derivanti dall’esecuzione del servizio, da incuria, da mancato o incompleto rispetto delle prescrizioni antinfortunistiche, da mancata, difettosa o incompleta manutenzione delle attrezzature e dei mezzi d'opera. Il risarcimento degli eventuali danni materiali che dovessero derivare da negligenza dell’Impresa e le spese dirette e indirette derivanti dai danni indicati saranno a totale carico dell’Impresa. A tal fine, l’Impresa dovrà produrre idonea polizza assicurativa per la copertura dei rischi di responsabilità civile per i danni a persone, animali o cose arrecati durante l'esecuzione del contratto o comunque per fatti riconducibili al servizio prestato, per un massimale di € 5.000.000,00 per sinistro a persone e per danni a cose. Si precisa che con l'espressione “persone” si intendono i bambini, i degenti, i dipendenti dell’Azienda e i terzi in genere, mentre con l’espressione “cose” s’intende ogni bene mobile e immobile di proprietà dell’Azienda ovvero degli altri soggetti sopra indicati. Si precisa che tale polizza dovrà avere durata pari al periodo di efficacia del contratto e sarà richiesta dopo l’aggiudicazione.

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Responsabilità dell’Impresa. È Sono a carico dell’Impresa la dell’impresa le responsabilità penale e civile conseguente all'esecuzione del servizio previste dall’ordinamento giuridico in conseguenza dell'esecuzione degli interventi oggetto del contrattocontratto e comunque inerenti al servizio in oggetto. Con la firma per accettazione del presente contrattoCSA, l’Impresa solleva l’Azienda gli enti dalle responsabilità relative agli eventuali danni a persone e a cose derivanti dall’esecuzione del servizio, generati da opere in corso di esecuzione, da opere provvisionali, da incuria, da mancato o incompleto rispetto delle prescrizioni antinfortunistiche, da mancata, difettosa o incompleta manutenzione delle attrezzature e dei mezzi d'opera. Il risarcimento degli eventuali danni materiali che dovessero derivare da negligenza dell’Impresa e le spese dirette e indirette derivanti dai danni indicati danni, saranno a totale carico dell’Impresa. A tal fine, l’Impresa dovrà produrre idonea polizza assicurativa per la copertura dei rischi di da responsabilità civile per i danni cagionati all’Azienda o alle persone a personeseguito di perdita dei dati o di gravi difficoltà di reperimento o di gestione delle informazioni contenute nel sistema informativo SIGRU sistema informativo gestione risorse umane e SIRPGT sistema informativo rilevazione presenze e gestione turni, animali o cose arrecati durante l'esecuzione del contratto o comunque per fatti riconducibili al materiale e al servizio prestatofornito, per un massimale di € 5.000.000,00 per sinistro a persone e per danni a cose. Si precisa che con l'espressione “persone” si intendono i bambini, i degenti, i dipendenti dell’Azienda degli enti e i terzi in genere, mentre con l’espressione “cose” cose s’intende ogni bene mobile e immobile di proprietà dell’Azienda detenuto dagli enti ovvero degli dagli altri soggetti sopra indicati. Si precisa che tale polizza dovrà avere durata pari al periodo di efficacia del contratto e sarà richiesta dopo l’aggiudicazionedei contratti.

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Responsabilità dell’Impresa. È a carico dell’Impresa dell’impresa la responsabilità penale e civile conseguente all'esecuzione del servizio oggetto del contratto. Con la firma per accettazione del presente contratto, l’Impresa l’impresa solleva l’Azienda dalle responsabilità relative agli eventuali danni a persone e a cose derivanti dall’esecuzione del servizio, da incuria, da mancato o incompleto rispetto delle prescrizioni antinfortunistiche, da mancata, difettosa o incompleta manutenzione delle attrezzature e dei mezzi d'opera. Il risarcimento degli eventuali danni materiali che dovessero derivare da negligenza dell’Impresa dell’impresa e le spese dirette e indirette derivanti dai danni indicati saranno a totale carico dell’Impresadell’impresa. A tal fine, l’Impresa l’impresa dovrà produrre idonea polizza assicurativa per la copertura dei rischi di responsabilità civile per i danni a persone, animali o cose arrecati durante l'esecuzione del contratto o comunque per fatti riconducibili al servizio prestato, per un massimale di € 5.000.000,00 per sinistro a persone e per danni a cose. Si precisa che con l'espressione “persone” si intendono i bambini, i degenti, i dipendenti dell’Azienda e i terzi in genere, mentre con l’espressione “cose” s’intende ogni bene mobile e immobile di proprietà dell’Azienda ovvero degli altri soggetti sopra indicati. Si precisa che tale polizza dovrà avere durata pari al periodo di efficacia del contratto e sarà richiesta dopo l’aggiudicazione.

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Responsabilità dell’Impresa. È L’Impresa risponde del fatto dei propri dipendenti, a carico dell’Impresa la responsabilità penale e norma dell’art. 2049 del codice civile conseguente all'esecuzione nonché del servizio d. gs. 9 aprile 2008 n. 81. L’Impresa è, altresì, responsabile nei confronti del Fondo di Assistenza dell’esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto. Con la firma E’ responsabile nei confronti del Fondo di Assistenza e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all’esecuzione del contratto, anche se derivanti dall’operato dei suoi dipendenti e consulenti. È fatto obbligo all’Impresa di mantenere il Fondo di Assistenza sollevato ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi. Per i beni appartenenti al Fondo di Assistenza, gli ammanchi, i deterioramenti e le rotture causate dai dipendenti dell’Impresa i costi per accettazione il risarcimento dei danni, saranno a questa addebitati a prezzi di inventario o, se questi non corrispondessero al reale valore, ai prezzi di cessione o, in mancanza, a quelli che verranno fissati dal Fondo di Assistenza, senza pregiudizio delle altre sanzioni che possono adottarsi in via giudiziaria. Dovrà essere garantita, durante tutto il periodo di durata del presente contratto, l’Impresa solleva l’Azienda dalle responsabilità relative agli eventuali danni a persone e a cose derivanti dall’esecuzione del servizio, da incuria, da mancato o incompleto rispetto delle prescrizioni antinfortunistiche, da mancata, difettosa o incompleta manutenzione delle attrezzature e dei mezzi d'opera. Il risarcimento degli eventuali danni materiali che dovessero derivare da negligenza dell’Impresa e le spese dirette e indirette derivanti dai danni indicati saranno a totale carico dell’Impresa. A tal fine, l’Impresa dovrà produrre idonea polizza assicurativa per la copertura dei rischi di responsabilità civile per i danni a persone, animali o cose arrecati durante l'esecuzione del contratto o comunque per fatti riconducibili al servizio prestato, per un massimale di € 5.000.000,00 per sinistro a persone e per danni a cose. Si precisa che con l'espressione “persone” si intendono i bambini, i degenti, i dipendenti dell’Azienda e i terzi in genere, mentre con l’espressione “cose” s’intende ogni bene mobile e immobile di proprietà dell’Azienda ovvero degli altri soggetti sopra indicati. Si precisa che tale polizza dovrà avere durata pari al periodo di efficacia del contratto e sarà richiesta dopo l’aggiudicazionereperibilità secondo quanto disciplinato nel Capitolato prestazionale senza ulteriori oneri.

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Responsabilità dell’Impresa. È a carico dell’Impresa la responsabilità civile, penale ed economica, relativa e civile conseguente all'esecuzione del servizio degli interventi oggetto del contrattocontratto e comunque inerenti al servizio in oggetto. Con la firma per accettazione del presente contrattoCSA, l’Impresa solleva l’Azienda l’ente dalle responsabilità relative agli eventuali danni a persone e a cose derivanti dall’esecuzione del servizio, generati da opere in corso di esecuzione, da opere provvisionali, da incuria, da mancato o incompleto rispetto delle prescrizioni antinfortunistiche, da mancata, difettosa o incompleta manutenzione delle attrezzature e dei mezzi d'opera. Il risarcimento degli eventuali danni materiali materiali, alle forniture e ai lavori compiuti, che dovessero derivare da negligenza dell’Impresa e le spese dirette e indirette derivanti dai danni indicati saranno a totale carico dell’Impresa. A tal fine, l’Impresa dovrà produrre idonea polizza assicurativa per la copertura dei rischi di responsabilità civile per i danni a persone, animali o cose arrecati durante l'esecuzione del contratto o comunque per fatti riconducibili al servizio prestatomateriale fornito, per un massimale di € 5.000.000,00 per sinistro a persone e per danni a cose. Si precisa che con l'espressione “persone” si intendono i bambini, i degenti, i dipendenti dell’Azienda dell’ente e i terzi in genere, mentre con l’espressione “cose” cose s’intende ogni bene mobile e immobile di proprietà dell’Azienda dell’ente ovvero degli altri soggetti sopra indicati. Si precisa che tale polizza dovrà avere durata pari al periodo di efficacia del contratto e sarà richiesta dopo l’aggiudicazionedei contratti.

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