Contract
Atti 414/2017 – All. 3
Capitolato speciale per l’aggiudicazione del contratto per il servizio di installazione, gestione ordinaria e manutenzione correttiva, normativa ed evolutiva del sistema informativo
in riuso FlowNet GeFi per controllo di gestione, contabilità analitica, gestione dei flussi informativi, data wharehouse e business intelligence
INDICE
1. PREMESSA 2
2. OGGETTO DEL CONTRATTO 2
3. DURATA DEL CONTRATTO 3
4. NORME DI RIFERIMENTO 3
5. CLAUSOLA DI ADESIONE 3
6. PREZZO A BASE D’ASTA 3
7. SPECIFICHE TECNICHE – RINVIO 3
8. GARANZIA E MANUTENZIONE – RINVIO 3
9. COLLAUDO E CONSEGNA – RINVIO 4
10. CONDIZIONI CONTRATTUALI 4
11. RESPONSABILITÀ DELL’IMPRESA 4
12. RISERVATEZZA 4
13. BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI DI AUTORE 5
14. FATTURAZIONE E PAGAMENTI 6
15. XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXX 0
16. PENALITA’ 7
17. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 7
18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 7
19. FORO COMPETENTE 7
20. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 7
1. PREMESSA
Nel 2004 AO Niguarda ha bandito una gara d’appalto per la realizzazione di FlowNet, una procedura informatica per la gestione e l'analisi dei flussi informativi. Il progetto prevedeva:
1. Database centralizzato data warehouse
2. Funzioni relative ai flussi informativi
3. Funzioni di analisi e controllo direzionale
4. Funzioni di reportistica aziendale
La necessità di dotarsi di Flownet è nata dal fatto che all'interno di una Azienda Sanitaria sono presenti molti dati utili per la gestione aziendale, ma spesso distribuiti su più applicativi gestionali differenti (amministrativi, sanitari, diagnostici), non sempre integrati e univocamente interrogabili.
Sulla base degli sviluppi fatti è stato possibile distinguere una fase di back-end relativa ai primi due punti, molto stabile e a se stante, a cui è stato dato il nome di FlowNet-GeFI.
FlowNet-GeFI rappresenta il punto di sintesi e la vista unificatrice di tutte le informazioni aziendali e dei flussi regionali, cui poter accedere poi per finalità gestionali e di controllo di gestione. E’ un sistema aperto e quindi la base su cui poter compiere, con ulteriori strumenti, indagini di tipo gestionale, sanitario, epidemiologico necessari all'Azienda e procedere alla rielaborazione dei dati sia per il reporting sia per la contabilità analitica, budget e cruscotti direzionali, pur con altri software.
Ai sensi dell’art. 69 comma 1 del D.Lgs. 82/2005 - Codice dell’amministrazione Digitale, così come modificato dal D.Lgs. 179/2016, l’ASST GOM Niguarda (già A.O. Azienda Ospedaliera Niguarda Ca’ Granda) il 28/10/2013 ha pubblicato sul Catalogo nazionale dei programmi riutilizzabili (xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxxxxx-xxxxxxxxx-xxxxxxxxx- riusabili) la piattaforma FlowNet GeFi, rendendo così disponibile il relativo codice sorgente, completo della documentazione e rilasciato in repertorio pubblico sotto licenza aperta, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni.
2. OGGETTO DEL CONTRATTO
Oggetto principale della fornitura, puntualmente descritta negli allegati tecnici, è rappresentato dalle attività di manutenzione ed evoluzione del gestionale Flownet GEFI per i seguenti Enti:
1) ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda (Proprietaria del sistema)
2) ASST Grande Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Xxxxxxx Xxxx – CTO (Titolare del sistema in riuso) L’attività è comprensiva di:
- progettazione per la revisione e reingegnerizzazione del sistema di acquisizione e gestione dei flussi informativi nazionali (NSIS) e regionali in base alle evoluzione riconducibile alla attuazione delle LR 23/2015;
- implementazione di un sistema di presentazione/diffusione dei report per poter distribuire i dati trattati in modo opportunamente profilato via web verso utenti aziendali a seconda di determinati profili per competenza;
- sviluppo di soluzioni per eventuali acquisizioni, da fonti informative esterne, delle informazioni necessarie per la elaborazione di benchmark e indicatori;
- sviluppo di soluzioni per eventuali invii di flussi, anche anonimizzati, verso repository o cloud esterni con finalità scientifiche o di natura clinica.
Il sistema richiesto è finalizzato alla gestione della fasi di monitoring, controllo e governo aziendale attraverso la gestione delle informazioni concernenti la produzione delle prestazioni sanitarie ed i relativi costi e ricavi. Il sistema dovrà essere alimentato dalle componenti applicative e gestionali dei Sistemi Informativi Aziendali (in seguito SIA) degli Enti aderenti consentendo la trasformazione e la elaborazione di dati ed informazioni, attraverso diversi strumenti e modalità.
Le prestazioni oggetto del contratto si suddividono i tre macro-moduli:
1) esecuzione di un progetto volto ad estendere e ridisegnare il sistema gestione FlowNet GEFI, valutando l’adeguamento della soluzione base in riuso per raggiungere un livello funzionale complessivo minimo per soddisfare le esigenze al momento presenti o necessarie in ciascun ente (vedi allegati specifici per ente) e successiva messa a disposizione del catalogo del riuso;
2) attività di gestione comprensiva degli elementi software ed elaborazione di base con valutazione opzionale di infrastruttura di server farm inclusa connettività;
3) attività di gestione ed evoluzione del Sistema.
3. DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto avrà durata di 7 anni decorrenti dalla data del collaudo della fornitura (che si intende in una unica soluzione con tutte le componenti attive), con facoltà bilaterale di recesso, anche parziale, con preavviso di 60 giorni.
È comunque facoltà dell’Ente protrarre la durata del contratto, alle medesime condizioni, per un periodo non superiore a 365 giorni.
4. NORME DI RIFERIMENTO
Il contratto sarà costituito dalle norme del presente CSA e dei suoi allegati, dal Disciplinare di gara, dal contenuto dell’offerta e dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia. In caso di contrasto tra il contenuto dell’offerta e le norme stabilite dal presente CSA e dai suoi allegati, saranno queste ultime a prevalere.
L’impresa aggiudicataria (di seguito Impresa) è tenuta all’osservanza del Codice Etico dell’Azienda e del Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali.
5. CLAUSOLA DI ADESIONE
Durante il periodo di vigenza del contratto, le ASST e Fondazioni di Milano e provincia di seguito elencate potranno procedere all’acquisto delle apparecchiature e dei dispositivi aggiudicati al prezzo offerto in gara, indipendentemente dalla partecipazione o meno alla presente procedura.
L’adesione da parte delle ASST e Fondazioni potrà comportare un aumento non superiore al 100% del valore complessivo dei contratti stipulati dopo la presente procedura.
Le Aziende coinvolte sono:
- ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
- ASST Santi Paolo e Xxxxx;
- ASST Ospedale Fatebenefratelli Sacco;
- ASST Xxxxxxx Xxxx;
- ASST Nord Milano;
- ASST Rhodense;
- ASST Melegnano e della Martesana;
- ASST Legnano;
- ASST Lodi;
- ASST Ovest Milanese;
- AREU 118;
- Fondazione IRCSS Istituto Nazionale Tumori;
- Fondazione IRCSS Istituto Neurologico Xxxxx Xxxxx;
- Fondazione IRCSS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico;
6. PREZZO A BASE D’ASTA
Il prezzo complessivo a base d’asta è pari ad € 810.000,00 oltre IVA come segue:
Azienda | Start up | €/anno | Totale 7 anni | Decorrenza |
ASST Niguarda | € 40.000,00 | € 70.000,00 | € 530.000,00 | 01/06/2018 |
ASST Pini | € 0,00 | € 40.000,00 | € 280.000,00 | 01/01/2018 |
7. SPECIFICHE TECNICHE – RINVIO
Si rinvia al contenuto degli Allegati Tecnici.
8. GARANZIA E MANUTENZIONE – RINVIO
Si rinvia al contenuto dell’Allegato Tecnico.
9. COLLAUDO E CONSEGNA – RINVIO
Si rinvia al contenuto dell’Allegato Tecnico Generale.
10. CONDIZIONI CONTRATTUALI
L’impresa è tenuta a eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente CSA e nei suoi allegati. Sono a carico dell’impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto e a ogni attività che si rendesse necessaria o opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni.
Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nei documenti di gara e contenute in offerta. In ogni caso, l’impresa si obbliga a osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno a esclusivo carico dell’impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; l’impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi ulteriori.
11. RESPONSABILITÀ DELL’IMPRESA
Con la firma del contrato l’Impresa solleva gli Enti dalle responsabilità relative agli eventuali danni a persone e a cose derivanti dall’esecuzione del servizio, generati da opere in corso di esecuzione, da opere provvisionali, da incuria, da mancato o incompleto rispetto delle prescrizioni antinfortunistiche, da mancata, difettosa o incompleta manutenzione delle attrezzature e dei mezzi d'opera.
Il risarcimento degli eventuali danni materiali che dovessero derivare da negligenza dell’Impresa e le spese dirette e indirette derivanti dai danni, saranno a totale carico dell’Impresa. A tal fine, l’Impresa dovrà produrre idonea polizza assicurativa per la copertura dei rischi da responsabilità civile per i danni a persone, animali o cose arrecati durante l'esecuzione del contratto o comunque per fatti riconducibili al materiale fornito, per un massimale di € 5.000.000,00 per responsabilità civile. Si precisa che tale polizza dovrà avere durata pari al periodo di efficacia dei contratti.
12. RISERVATEZZA
Tutte le conoscenze, informazioni, notizie, dati, procedure, applicazioni software, codici sorgenti, documenti e formule segrete e nuove (in seguito “informazioni”), trasferite al Fornitore o di cui il Fornitore venga a conoscenza nell’ambito del contratto, non potranno essere divulgate e/o utilizzate – sia direttamente sia indirettamente – per fini estranei al Contratto.
Agli stessi obblighi sono tenuti i dipendenti e collaboratori del Fornitore (e/o delle Società consorziate).
L’obbligo di riservatezza si intende esteso anche al periodo successivo alla cessazione del presente accordo e in ogni modo fino a quando le relative informazioni non siano divulgate da parte del legittimo titolare o diventino legittimamente di pubblico dominio.
E’ fatto obbligo di non rivelare, usare o impiegare, per fini diversi da quelli stabiliti nel presente accordo, qualunque dato, documento o informazione relativi ai diritti esclusivi, alle attività, ai piani o agli affari dell’altra Parte o di terzi, acquisiti nell’esecuzione del presente contratto, salva l’autorizzazione scritta dell’altra Parte o dei terzi medesimi, per quanto di rispettiva competenza.
Alla scadenza del contratto, il Fornitore dovrà pertanto restituire o distruggere tutte le informazioni qualunque sia la forma o il supporto su cui sono state trasfuse.
Tali informazioni hanno un alto valore strategico per il committente e il loro uso illegittimo o non corretto costituisce inadempienza contrattuale. Conseguentemente il fornitore si obbliga sin da ora a risarcire ogni eventuale danno subito dal committente per effetto dell’inosservanza dell’obbligo di riservatezza.
13. BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI DI AUTORE
13.1 BREVETTI – MARCHI – DIRITTI D’AUTORE – KNOW HOW
Le Parti convengono espressamente che quanto prodotto in esecuzione del presente contratto è di piena ed esclusiva proprietà dell’ASST GOM Niguarda che, dunque, si riserva ogni diritto.
In particolare si precisa, senza che ciò costituisca limitazione del pieno diritto di proprietà di cui sopra, che il codice sorgente, nonché l’ambiente di test, sviluppo e produzione dell’impianto, unitamente alla documentazione e modalità organizzativa di gestione (know-how) sono di proprietà del committente.
L’impresa dovrà:
- mettere a disposizione dell’Azienda, per uso prettamente interno, il codice sorgente, comprensivo anche delle componenti sviluppate dall’impresa;
- depositare il predetto codice presso un notaio a titolo precauzionale;
- aggiornare il codice in tutti i casi di adeguamento o di nuova versione del software stesso.
L’Azienda si riserva in ogni momento tutte le operazioni di accesso e di utilizzo del codice sorgente per esigenze interne, anche dopo lo scioglimento del vincolo contrattuale dovuto a qualsiasi motivo (scadenza, risoluzione, recesso, ecc.).
13.2. GARANZIE DEL FORNITORE PER DIRITTI DI TERZI
Il fornitore garantisce la piena disponibilità e legittimità d’uso di quanto adoperato nell’esecuzione del contratto (ad esempio, script, librerie, porzioni di codice sviluppate da terze parti), e si obbliga a manlevare e a tenere indenne l’Azienda dalle responsabilità di cui all'art. 1669 cod. civ., ed in genere da qualsiasi responsabilità che possa essere addebitata all’Azienda per effetto diretto o indiretto dell’esecuzione del servizio.
Nel caso in cui un terzo promuova azioni o avanzi pretese relativamente a quanto oggetto della fornitura, l’Azienda si riserva il diritto di risolvere il contratto, con l’obbligo per l’impresa di restituire quanto eventualmente già incassato, salvo il compenso (valutato equitativamente) maturato per l’uso dei prodotti, dalla data di positivo collaudo alla data in cui il terzo ha promosso azioni o vantato pretese.
Resta fermo il diritto per il committente di richiedere il rimborso di ogni eventuale danno patito per effetto del mancato rispetto degli accordi contrattuali da parte del fornitore.
13.3. RESPONSABILITA’ DELL’IMPRESA PER EVENTUALI ATTIVITA’ SVOLTE DA SUB FORNITORI Qualora l’impresa, nell’esecuzione del presente contratto, intenda avvalersi dell’opera di terzi, dovrà darne specifica comunicazione nell’offerta.
L’Azienda rimarrà comunque estranea ai rapporti tra l’Impresa e i suoi subappaltatori, né l’impresa potrà porre eccezioni di sorta per fatti o colpe imputabili a questi ultimi.
In ogni caso i terzi subfornitori opereranno sotto il controllo e l’esclusiva responsabilità del fornitore primario che si obbliga a far rispettare ogni obbligo del presente contratto, nonché ogni istruzione, indicazione e richiesta avanzata dall’Azienda nell’esecuzione del contratto.
Per l’operato dei subfornitori resta obbligato il solo fornitore primario, sia nei confronti dei subfornitori che nei confronti di terzi, il quale si obbliga a sollevare da ogni onere o pretesa il committente.
13.4. RISERVATEZZA
Tutte le conoscenze, informazioni, notizie, dati, procedure, applicazioni software, codici sorgenti documenti e formule segrete e nuove (in seguito “informazioni”), trasferite al Fornitore o di cui il Fornitore venga a conoscenza nell’ambito del contratto, non potranno essere divulgate e/o utilizzate – sia direttamente sia indirettamente – per fini estranei al Contratto.
Agli stessi obblighi sono tenuti i dipendenti e collaboratori del Fornitore (e/o delle Società consorziate).
L’obbligo di riservatezza si intende esteso anche al periodo successivo alla cessazione del presente accordo e in ogni modo fino a quando le relative informazioni non siano divulgate da parte del legittimo titolare o diventino legittimamente di pubblico dominio.
E’ fatto obbligo di non rivelare, usare o impiegare, per fini diversi da quelli stabiliti nel presente accordo, qualunque dato, documento o informazione relativi ai diritti esclusivi, alle attività, ai piani o agli affari dell’altra Parte o di terzi, acquisito nell’esecuzione del presente contratto, salva l’autorizzazione scritta dell’altra Parte o dei terzi medesimi, per quanto di rispettiva competenza.
Alla scadenza del contratto il Fornitore dovrà pertanto restituire o distruggere tutte le informazioni qualunque sia la forma o il supporto su cui sono state trasfuse.
Tali informazioni hanno un alto valore strategico per il committente e il loro uso illegittimo o non corretto costituisce inadempienza contrattuale. Conseguentemente il fornitore si obbliga sin da ora a risarcire ogni eventuale danno subito dal committente per effetto dell’inosservanza dell’obbligo di riservatezza.
13.5. DATI PERSONALI
Qualora nell’esecuzione del contratto il fornitore, i suoi dipendenti, collaboratori o subfornitori, dovessero venire a conoscenza di dati personali del committente o di terzi dal committente trattati, si obbliga a rispettare e far rispettare quanto previsto dal D.L.vo 196/2003 e dalle politiche di privacy del committente.
Il mancato rispetto del superiore obbligo costituisce grave inadempienza ed è causa di risoluzione espressa del contratto oltre che di risarcimento dei danni.
14. FATTURAZIONE E PAGAMENTI
In ottemperanza al Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55, a far data dal 31 Marzo 2015 questa Azienda non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM. Inoltre, trascorsi 3 mesi dalla data suddetta, questa Azienda non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico.
Le fatture elettroniche indirizzate alla presente Azienda dovranno fare riferimento al seguente Codice Univoco Ufficio: UFYQP8 (visitare anche xxx.xxxxxxxx.xxx.xx), Nome dell'Ufficio Uff_eFatturaPA.
Ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA, per tutti i casi in cui si applica, dovranno riportare necessariamente il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP), ove presente.
Per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali. In particolare:
1. Data e Numero d’Ordine d’Acquisto (associato a ciascuna riga fattura)
2. Data e Numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura)
3. Totale documento
4. Codice fiscale del cedente
5. In generale, il medesimo livello di dettaglio dell’ordine di acquisto emesso.
Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie.
I pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni dalla data di ricezione delle fatture da parte della S.C. Risorse Finanziarie (data di protocollo aziendale). In caso di ritardato pagamento, verranno corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso BCE vigente al momento dell’esigibilità del credito.
L’Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori fino a quando l’Impresa non avrà provveduto al versamento degli importi di eventuali maggiori spese sostenute dall’Azienda per inadempienze contrattuali. L’Azienda non riconoscerà il corrispettivo nel caso in cui l’Impresa effettuasse prestazioni che non siano state preventivamente autorizzate dai servizi competenti.
L’Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori nel caso in cui l’impresa non abbia istituito un conto corrente bancario o postale dedicato ai contratti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010.
Le spese relative alle commissioni bancarie sono a carico dell’Impresa.
Per la cessione del credito si rinvia all’art. 117 comma 3 del D.Lgs. 163/06.
15. MONITORAGGIO DEL SERVIZIO E DECURTAZIONE DEL CANONE
L’ente adotterà, fin dalla fase di avvio del servizio, un monitoraggio continuo per valutare la corretta attivazione ed erogazione dei servizi come da contratto e il non degrado delle funzionalità richieste in termini di performance e contenuti.
Nel caso in cui la rilevazione evidenziasse situazioni di criticità, l’impresa sarà tenuta ad intervenire a ripristinare il livello di performance nominale. Al riscontro dello stato di degrado, con permanenza oltre ai limiti descritti nell’Allegato Tecnico, nell’ambito del monitoraggio e liquidazione delle competenze mensili, verranno attivate le decurtazioni sul canone così commisurate:
LIVELLO DI INEFFICIENZA | DECURTAZIONE CANONE |
Nessuna inefficienza | 0 % |
Diminuzione di efficienza: non compromette lo svolgimento delle funzioni | fino al 30 % |
Diminuzione di efficienza marcata: alcune funzionalità sono compromesse | fino al 60 % |
Efficienza insufficiente: lo svolgimento di alcune operazioni è impedito | fino al 80 % |
Efficienza nulla: il servizio non può essere utilizzato | fino al 100 % |
La decurtazione del canone avverrà in seguito a richiesta motivata degli organi tecnici competenti dell’ente, che potranno, in base a valutazioni del momento, decidere di applicare valori percentuali di decurtazione intermedi rispetto agli scaglioni suindicati.
L’impresa potrà opporsi alla contestazione, entro 15 gg. solari dalla notifica della scheda di monitoraggio periodico, con motivate controdeduzioni.
16. PENALITA’
Fermo restando quanto previsto nell’Allegato Tecnico, al successivo articolo Risoluzione del Contratto e salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno, l’Azienda si riserva, a sua discrezione e senza formalità, di applicare una penale di € 500,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna e collaudo rispetto ai termini indicati nel presente capitolato/allegati, in offerta o concordati espressamente con il Servizio preposto all’emissione ordini.
Potrà inoltre essere applicata una penale di € 100,00 per ogni ora di ritardo rispetto ai termini previsti dal contratto per l’esecuzione del servizio di manutenzione in seguito a guasto e una penale di € 1.000,00 per ogni violazione e/o inadempimento degli obblighi contrattuali previsti nel presente CSA.
In caso di inadempimento delle disposizioni contrattuali l’Azienda potrà rivalersi senza alcuna formalità e in qualsiasi momento sulla cauzione ovvero sull’importo delle fatture in attesa di liquidazione.
L’importo complessivo delle penali non potrà superare il limite stabilito dalla vigente normativa in materia.
17. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
In conformità al disposto di cui all’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), il contratto potrà essere risolto in seguito ad una semplice dichiarazione dell’Azienda, nei seguenti casi:
✓ subappalto non autorizzato;
✓ consegna incompleta o difforme da quanto offerto o previsto dal presente documento;
✓ ritardo grave nell’esecuzione degli interventi di manutenzione;
✓ mancato adeguamento della fornitura alla normativa vigente entro i termini stabiliti dalle autorità competenti;
✓ inosservanza del codice etico aziendale o del Patto d’integrità regionale.
La risoluzione di diritto del contratto comporterà l’incameramento del deposito cauzionale, nonché il risarcimento dei maggiori danni subiti dall’Azienda.
L’impresa si dovrà attenere alla vigente normativa riguardo all’interruzione di pubblico servizio e dovrà rispettare completamente le esigenze operative degli enti e prestare piena collaborazione per assicurare il subentro meno problematico possibile di altra impresa nell’esecuzione del contratto.
18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 si informa che i dati forniti dalle imprese partecipanti alla gara verranno utilizzati soltanto per le finalità connesse all’espletamento della gara, non verranno comunicati o diffusi a terzi e verranno comunque trattati in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi.
19. FORO COMPETENTE
In caso di ricorso all’Autorità Giudiziaria, sarà competente esclusivo e inderogabile il Foro di Milano.
20. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Si informa che per la presente gara, il responsabile del procedimento è l’Xxx. Xxxx Xxxx Xxxxxx - Direttore S.C. Approvvigionamenti (Tel 00.0000.0000, fax 00.0000.0000) e l’impiegato istruttore è il xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, tel. 00.0000.0000.