Poteri di rappresentanza Clausole campione

Poteri di rappresentanza. 1. Il Cliente è tenuto a indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate.
Poteri di rappresentanza. Il Cliente deve indicare per iscritto alla Banca i nominativi e i poteri delle persone autorizzate a rappresentarlo. Salvo disposizione contraria, l'autorizzazione a disporre sul rapporto, data successivamente, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni. Il Cliente può revocare o modificare i poteri di rappresentanza concessi, e il rappresentante può rinunciarvi, comunicandolo alla Banca a mezzo di lettera raccomandata, posta elettronica certificata (PEC). La Banca darà corso alla richiesta trascorsi quindici giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione, e questo anche se le revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge. Anche in deroga all'art. 1193 cod. civ., la Banca ha il diritto di imputare, a suo insindacabile giudizio, i pagamenti effettuati dal Cliente o da terzi per suo conto, ad estinzione o decurtazione di una o più delle sue obbligazioni verso la Banca, fornendogli la documentazione delle operazioni così effettuate.
Poteri di rappresentanza. Nel caso in cui sia richiesta l’indicazione nel certificato qualificato di poteri di rappresentanza (e.g. l’appartenenza ad un'organizzazione e la carica ivi ricoperta, l’abilitazione ad operare in nome e per conto di un Cliente, etc.), il richiedente deve produrre idonea documentazione a dimostrazione della effettiva sussistenza di tali poteri di rappresentanza. Per la rappresentanza di persone fisiche, il richiedente dovrà produrre una copia autentica della delega o procura notarile sottoscritta dalla persona rappresentata, insieme all’attestazione di consenso di quest’ultima all’inserimento del ruolo nel certificato. Nel caso in cui sia richiesta l’indicazione nel certificato di un ruolo relativo alla rappresentanza di organizzazioni o enti di diritto privato, il Titolare dovrà presentare documentazione atta a comprovare il ruolo di cui si chiede l’inserimento nel certificato e una dichiarazione dell’organizzazione o dell’ente di appartenenza, mediante la quale l’ente o l’organizzazione autorizza il QTSP all’inserimento dello specifico ruolo nel certificato. Quest’ultimo documento non dovrà essere antecedente 20 (venti) giorni rispetto alla data di richiesta di emissione del certificato qualificato. L’inserimento nel certificato qualificato d’informazioni relative all’esercizio di funzioni pubbliche o poteri di rappresentanza in enti od organizzazioni di diritto pubblico sarà subordinato a specifici accordi con gli enti stessi. Sulla base di tali accordi sarà possibile specificare il ruolo ricoperto dal Titolare all’interno dell’ente o organizzazione pubblica. La documentazione prodotta sarà conservata per un periodo di 20 (venti) anni. INTESA non è responsabile dei danni derivanti dall'uso improprio di un certificato qualificato con informazioni relative a poteri di rappresentanza.
Poteri di rappresentanza. L’impresa socia è tenuta a indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con Neafidi, precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, producono effetto a partire dal 15° (quindicesimo) giorno lavorativo successivo a quello in cui la relativa comunicazione scritta, restando comunque escluso l'invio a mezzo telefax, è pervenuta a Neafidi; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque diffuse al pubblico. La presente disposizione si applica anche alla cessazione della rappresentanza di enti e società. Nelle ipotesi predette sarà onere dell’impresa socia comunicare l'intervenuta revoca o modifica ai soggetti interessati. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili a Neafidi sino a quando esso non ne abbia avuto notizia legalmente certa.
Poteri di rappresentanza. 36.1. Il Cliente è tenuto ad indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei rapporti con la Banca, precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate. 36.2. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata, fax, oppure la stessa sia stata presentata allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto e non sia trascorso il termine pattuito; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state rese di pubblica ragione. 36.3. Salvo disposizione contraria, l'autorizzazione a disporre sul rapporto, conferita successivamente, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni. 36.4. Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all'art. 1726 cod. civ., anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce, vale quanto stabilito al secondo comma. Il cointestatario che ha disposto la revoca è tenuto ad informarne gli altri cointestatari. 36.5. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone. Art. 37
Poteri di rappresentanza. In considerazione delle caratteristiche tecniche di accesso e delle modalità dispositive il Cliente non può autorizzare soggetti terzi (rappresentanti o procuratori) a operare per suo conto nei rapporti con la Banca, fatte salve le ipotesi di rappresentanza legale o necessaria.
Poteri di rappresentanza. 10.1 L’Investitore è tenuto ad indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, precisando per iscritto eventuali limiti alle facoltà ai medesimi accordate.
Poteri di rappresentanza. 1. Il CLIENTE comunica alla BANCA quali sono le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la BANCA, precisando gli eventuali limiti e le facoltà accordate. E’ fatto divieto al CLIENTE di nominare procuratori, incaricati o cointestatari i seguenti soggetti: consulenti finanziari, sindaci, dipendenti, collaboratori o amministratori della BANCA, che non siano legati al CLIENTE da rapporti di parentela entro il secondo grado o di coniugio. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime non saranno opponibili alla BANCA finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata a.r., ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state rese di pubblica ragione. Salva disposizione contraria, l’autorizzazione a disporre sul rapporto, conferita successivamente, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni.
Poteri di rappresentanza. 21.1 Il potere di rappresentare la Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno, nonché, se nominati, ai Vice Presidenti, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.
Poteri di rappresentanza. 5.1 L’Investitore provvede al deposito della propria firma e di quella degli eventuali soggetti autorizzati a rappresentarlo nei propri rapporti con la BANCA relativi all’esecuzione del presente contratto, precisando per iscritto eventuali limiti alle facoltà ai medesimi accordate, attraverso la compilazione e la consegna, alla filiale ove è incardinato il rapporto, di apposito modulo predisposto dalla BANCA.