Sospensione dell’esecuzione del contratto Clausole campione

Sospensione dell’esecuzione del contratto. 1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l’art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Sospensione dell’esecuzione del contratto. Il verbale di sospensione. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione del contratto, il D.E.C. potrà ordinarne la sospensione, indicando le ragioni e la relativa imputabilità. La sospensione potrà essere disposta per: • cause di forza maggiore; • altre circostanze speciali, che impediscano l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte della prestazione.
Sospensione dell’esecuzione del contratto. 1. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, il Direttore dell’Esecuzione ne ordina la sospensione totale o parziale, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime, e in caso di sospensione parziale la parte di Servizio sospeso, e quella ancora a rendersi. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l’interruzione dell’esecuzione dell’Appalto.
Sospensione dell’esecuzione del contratto. Il Direttore dell’esecuzione ordina la sospensione dell’esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. Di tale sospensione verranno fornite le ragioni. La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata:
Sospensione dell’esecuzione del contratto. 1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscano in via temporanea l’utile prosecuzione del Servizio a regola d’arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del Contratto, il Direttore dell’Esecuzione può disporre la sospensione dell’esecuzione del Contratto, compilando, se possibile con l’intervento dell’Appaltatore o di un suo legale rappresentante, apposito verbale, nel quale devono essere indicate:
Sospensione dell’esecuzione del contratto. A norma dell’art. 107 del D.lgs. 50/2016, quando circostanze speciali e imprevedibili al momento della stipulazione del contratto impediscono in via temporanea la prosecuzione dell’esecuzione del contratto con buon esito, il direttore dell’esecuzione può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dell’esecuzione, dello stato di avanzamento d’esecuzione e delle cautele adottate affinché, alla ripresa, l’esecuzione possa essere continuata ed ultimata senza eccessivi oneri; Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi. Nel caso di sospensioni disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle sopra indicate, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Ove, successivamente all’avio dell’esecuzione, insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle prestazioni, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle prestazioni non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dell’esecuzione sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dell’esecuzione, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa. L'esecutore che, per cause a lui n...
Sospensione dell’esecuzione del contratto. Si applica, in materia, l’articolo 308 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attu azione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Sospensione dell’esecuzione del contratto. I casi di sospensione dell’esecuzione del contratto sono previsti dall’art. 107 del D Lgs. n. 50/2016.
Sospensione dell’esecuzione del contratto. Il verbale di sospensione 17
Sospensione dell’esecuzione del contratto. 1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscano in via temporanea l’utile prosecuzione del Servizio a regola d’arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del Contratto, il Direttore dell’Esecuzione può disporre la sospensione dell’esecuzione del Contratto, compilando, se possibile con l’intervento dell’Appaltatore o di un suo legale rappresentante, apposito verbale, nel quale devono essere indicate: - le ragioni della sospensione e l’imputabilità delle medesime; - le prestazioni già effettuate; - le eventuali cautele per la ripresa dell’esecuzione del Contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri; - i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l’attività contrattuale era in corso di svolgimento.