Assicurazioni obbligatorie Clausole campione

Assicurazioni obbligatorie. La presente Assicurazione non è sostitutiva di eventuali Assicurazioni obbligatorie per legge ma opera in aggiunta ad esse.
Assicurazioni obbligatorie. La presente assicurazione non è sostitutiva di eventuali assicurazioni obbligatorie per legge ma opera in aggiunta ad esse.
Assicurazioni obbligatorie. 1. Oltre ai casi espressamente previsti dalla legge, il Comune deve obbligatoriamente assicurare i rischi derivanti da:
Assicurazioni obbligatorie. Trattasi di assicurazioni prestate da assicuratori privati (e non sociali come ad esempio l'I.N.A.I.L.) ma stipulate obbligatoriamente dai soggetti all'uopo indicati dal legislatore. Generalmente tali assicurazioni riguardano la Responsabilità Civile (la più nota è la R.C. auto e natanti, ma ve ne sono numerose altre previste da leggi statali e parastatali: aeromobili, cacciatori, campeggi, funivie, ecc.), mediante le quali il legislatore si propone di tutelare la vittima incolpevole sostituendo al debitore naturale (responsabile) un più solvibile debitore legale (assicuratore). Tuttavia vi sono anche assicurazioni obbligatorie Infortuni come quelle previste dal codice della navigazione per i passeggeri e per il personale navigante.
Assicurazioni obbligatorie. Articolo 50 Ditte di Brokeraggio CAPO VIII Transazione
Assicurazioni obbligatorie. L’Amministrazione Comunale resta sollevata da ogni responsabilità civile per qualsiasi evento dannoso che possa derivare dall’esecuzione del servizio de quo. Ogni responsabilità, infatti, è a totale ed esclusivo carico della ditta concessionaria. In particolare, l’Amministrazione resta esente da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale dipendente della ditta concessionaria, agli utenti del servizio e in generale a terzi. La concessionaria si impegna a garantire che i servizi siano espletati in modo da non arrecare danni, molestie o disturbo all’ambiente, a cose o a terzi. Ogni eventuale richiesta di risarcimento di terzi per danneggiamenti alle proprie autovetture in sosta sarà gestita e, in ogni caso, a carico della ditta concessionaria, sollevando l’Amministrazione da ogni e qualsiasi onere e responsabilità. La concessionaria dovrà stipulare:
Assicurazioni obbligatorie. La gestione del servizio si intende esercitata a completo rischio e pericolo della società e sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità. Il Concessionario è tenuto a sottoscrivere, presso una compagnia di primaria importanza, oltre alla copertura assicurativa obbligatoria stabilita da disposizioni di legge in favore del proprio personale, una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e verso prestatori di lavoro (R.C.O.) Il contratto assicurativo dovrà prevedere:
Assicurazioni obbligatorie. Tutti gli obblighi assicurativi, anche infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'Impresa, la quale ne è la sola responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l’obbligo del pagamento o l'onere delle spese a carico del Committente o in solido con il Committente, con esclusione del diritto di rivalsa nei confronti del Committente medesimo. Il Committente si riserva altresì, il controllo, in qualunque momento a semplice richiesta, del rispetto degli obblighi previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori, mediante l’acquisizione diretta della certificazione DURC.
Assicurazioni obbligatorie. 1. Oltre ai casi espressamente previsti dalla legge, la Provincia deve obbligatoriamente assicurare i rischi derivanti da:
Assicurazioni obbligatorie. La presente assicurazione non è sostitutiva di eventuali assicurazioni obbligatorie per legge ma opera in aggiunta ad esse. Testo articoli del Codice Civile e del Codice Penale richia- mati nel contratto Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha co- nosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza. In ogni caso non hanno effetto se non sono specificatamen- te approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di respon- sabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro Contra- ente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre ecce- zioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria. Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al mo- dulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del for- mulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate. Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente. Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, re- lative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime con- dizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o colpa grave. L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesat- tezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Con- traente di voler esercitare l’impugnazione. L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di as- sicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’an- nullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il ter- mine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il con- tratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza. Se il Contra...