CONCESSIONE DEL SERVIZIO Clausole campione

CONCESSIONE DEL SERVIZIO. La gestione del servizio è affidata in concessione ad aggio. Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi inerenti il servizio, previsti dal Decreto Legislativo n. 507 del 15 novembre 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, dai Regolamenti del Comune e da qualsiasi altra disposizione legislativa attinente alla materia.
CONCESSIONE DEL SERVIZIO. 1. Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi inerenti il servizio previsti dal d.lgs. n. 507/1993 e s.m.i., dai regolamenti comunali e tariffe disciplinanti le entrate oggetto della presente concessione.
CONCESSIONE DEL SERVIZIO. 1. Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e tutti gli obblighi inerenti il servizio previsti dal D. Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, dai regolamenti del Comune e da qualsiasi altra disposizione legislativa attinente alla materia.
CONCESSIONE DEL SERVIZIO. 1. Il Consorzio "Comunità Collinare del Friuli", con sede in Colloredo di Monte Albano, affida in concessione il Servizio di Tesoreria a , di cui alle premesse, che accetta. Il servizio verrà svolto nel rispetto delle condizioni di cui all’offerta presentata in sede di gara e secondo quanto previsto dalla presente convenzione con proprio personale dedicato, nei giorni e nei limiti dell’orario stabilito dalle disposizioni contenute nel C.C.N.L. e negli integrativi aziendali, garantendo di svolgere le operazioni di riscossione e di pagamento in circolarità anche presso le proprie filiali, agenzie e sportelli.
CONCESSIONE DEL SERVIZIO. 1.1 Il Consorzio X.X.X.XX. affida in concessione all’Istituto quale soggetto abilitato ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 267/2000 - il servizio di Tesoreria consortile, da svolgersi in conformità alla legge, allo Statuto, ai regolamenti del Consorzio, nonché ai patti contenuti nei documenti di gara e nella presente convenzione.
CONCESSIONE DEL SERVIZIO. Il servizio dovrà essere svolto dalla ditta con i propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale, attrezzature e macchinari (fatto salvo quanto già messo a disposizione dall’ Amministrazione co- munale secondo il presente capitolato, oggetto di inventario e suscettibile di presa di visione il lo- co), mediante l’organizzazione del concessionario e sotto sua completa responsabilità. In particolare, si evidenzia che sono disponibili soltanto una parte degli arredi e attrezzature occor- renti per la concessione della struttura (di proprietà comunale), mentre il concessionario dovrà provvedere, fin dall’inizio della concessione, per quanto mancante. In particolare: • tinteggiatura ringhiere, delle scale di sicurezza ed in genere di tutte le parte metalliche e- sterne L’inventario dei beni e attrezzature presenti nella struttura è disponibile presso gli uffici comunali ed allegato al presente capitolato. Il Comune sarà tenuto esente da ogni responsabilità e rivendicazione circa i danni a persone e/o cose derivanti dall’utilizzo di locali ed attrezzature. Resta inteso che competeranno integralmente al concessionario i contributi derivanti dai servizi convenzionati con l’ASL, le eventuali integrazioni di retta previste dall’Ente Gestore dei Servizi Socio-Assistenziali, nonché le rette mensili pagate dagli ospiti.
CONCESSIONE DEL SERVIZIO. L’Ente affida a ...................... , che accetta, la gestione del servizio di Tesoreria dell’Ente dal 01.01.2020 al 31.12.2024;

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  • INTERRUZIONE DEL SERVIZIO 11.1 Vodafone avrà facoltà di interrompere la fornitura del Servizio, dandone comunque tempestiva comunicazione al Cliente, qua- lora sussistano fondati motivi per ritenere che si possano verificare problemi di sicurezza e/o di tutela del diritto di riservatezza ovvero nei casi di forza maggiore o per ordine di un’Autorità. Per causa di forza maggiore si intende ogni fatto, imprevisto ed imprevedibile oppure inevitabile e comunque fuori il controllo di Vodafone, il cui verificarsi non sia dovuto a comportamenti od omissioni a questa imputabili e che è di per sé tale da impedire l’adempimento degli obblighi nascenti dal Contratto.

  • Attivazione del Servizio Lo sgombero neve sarà attivato a seguito di ordine dell'Ufficio Tecnico Comunale (a mezzo telefonico, fax, email, sms) in qualsiasi ora del giorno e della notte con la tolleranza di 40 minuti per la preparazione del mezzo. Nel caso di improvvise precipitazioni notturne la Ditta dovrà, attivare il servizio di sgombero neve allorquando la neve abbia raggiunto 8 cm. di altezza (salvo diverse disposizioni del servizio attivante), nel qual caso dovrà provvedere obbligatoriamente ai fini della contabilizzazione ad informare preventivamente il servizio tecnico comunale. Durante il periodo 01 Novembre - 30 Aprile la ditta appaltatrice dovrà mettere a disposizione del Comune di Barge un recapito telefonico fisso, un recapito di telefono mobile, un fax e un indirizzo email e PEC presso il quale dovrà essere reperibile permanentemente, nelle ore diurne e notturne, feriali e festive, personale idoneo a ricevere le disposizioni dell’ufficio tecnico comunale e ad impartire gli opportuni ordini per il corretto espletamento del servizio. Nel caso in cui la Ditta sia affidataria del servizio su più lotti, l’inizio delle operazioni di sgombero neve dovrà avvenire obbligatoriamente contemporaneamente per tutti i lotti (se attivati), ad iniziare dalla viabilità a maggiore traffico se non diversamente indicato dall’Amministrazione in fase di attivazione. L’Appaltatore dovrà disporre di strutture (in proprietà od in uso) per il ricovero dei mezzi di servizio, depositi e/o piazzali non su area pubblica. Detti depositi e/o piazzali dovranno essere obbligatoriamente ubicati a distanza, in linea d’aria, non superiore a km 10 dai tronchi di strada lungo i quali dovrà svolgersi il servizio, al fine di garantire l’effettiva e pronta operatività dei mezzi impiegati in ogni condizione atmosferica e di transitabilità delle strade. La Ditta in fase di offerta dovrà dichiarare di avere in disponibilità detta area in locazione per la detenzione dei mezzi d'opera che dovranno stazionarvi per l’intera durata del servizio 15/11 – 30/4, tale disponibilità dovrà essere verificata annualmente prima dell'inizio del servizio, pena decadenza dell’affidamento.

  • Esecuzione del servizio L’Affidatario si impegna ad eseguire le attività affidate con provata capacità e competenza ai fini della perfetta esecuzione delle attività richieste dalla Sogesid S.p.A. nonchè a garantire (a proprie spese) l’esecuzione di tutte le misure previste dal D. Lgs 81/08 e s.m.i. in materia di salute, sicurezza ed igiene sul lavoro. L’Affidatario sarà ritenuto responsabile di ogni danno o pregiudizio correlato alla non corretta e/o intempestiva e/o negligente esecuzione dei compiti demandati allo stesso nell’ambito dello svolgimento del presente incarico nonchè per ogni fatto, negligenza o colpa per infortuni o danni a terzi o a cose di terzi in conseguenza dell’esecuzione delle attività. Pertanto, la Sogesid S.p.A. è manlevata da ogni responsabilità per danni che possono derivare al proprio personale, all’Affidatario, a terzi o a cose, in dipendenza delle predette attività. Le attività dovranno essere eseguite secondo quanto prescritto dalla normativa vigente ed in conformità alle prescrizioni contenute nel presente contratto. L’Affidatario si impegna, su richiesta della Sogesid S.p.A. ed entro il congruo termine dalla medesima fissato, ad adempiere alle disposizioni della Direzione Lavori, restando salvo il diritto della stessa al risarcimento degli eventuali danni. Nel caso in cui l’Affidatario ritenga che le disposizioni impartite dalla Sogesid S.p.A. siano difformi ai patti contrattuali o che le modalità esecutive comportino oneri più gravosi di quelli previsti dal contratto, tali da comportare un compenso aggiuntivo, dovrà formulare, con comunicazione scritta, le proprie eccezioni prima di dar corso all’esecuzione del servizio cui le eccezioni si riferiscono. Qualsiasi divergenza o contestazione fra l’Affidatario e la Sogesid S.p.A. nell’applicazione del contratto non Le conferisce alcun diritto a sospendere o ritardare l’esecuzione del servizio, né costituisce titolo per giustificare i ritardi nell’ultimazione dello stesso.

  • SOSPENSIONE DEL SERVIZIO 15.1 Fatta salva l’applicazione dei successivi art. 20 e 21, Aruba Pec, a sua discrezione e senza che l'esercizio di tale facoltà possa essergli contestata come inadempimento o violazione del Contratto, si riserva la facoltà di sospendere il Servizio, anche senza alcun preavviso, nel caso in cui:

  • CANONE DI CONCESSIONE La concessione del servizio comporta il versamento in favore dell’ADISU di un canone di concessione annuo equivalente al corrispettivo offerto in sede di gara. Il canone di concessione minimo, soggetto a possibile rialzo in sede di gara (offerta economica), è determinato in €900,00+IVA per ogni distributore automatico. Il canone di distributori combinati tipo "master-slave" è pari al canone di concessione offerto per un singolo distributore moltiplicato per il numero di elementi che compongono il distributore combinato stesso. L'importo del canone annuo offerto in sede di gara dal Concessionario verrà maggiorato in presenza di: • distributori “a freddo” con potenza assorbita in standby superiore a 300 Wh o con potenza massima assorbita di 600Wh • distributori “a caldo” con potenza assorbita massima superiore a 2.000Wh. La predetta maggiorazione sarà applicata, per ciascun distributore, nella misura del 10% per ogni 50Wh aggiuntive rispetto ai limiti suddetti. Il corrispettivo annuo è comprensivo anche del rimborso delle spese sostenute dall’ADISU per i consumi di energia elettrica e acqua. L’operatore economico concorrente, nella determinazione del rialzo da applicare alla sola quota fissa, dovrà tener conto di ogni costo connesso o derivante dalla gestione del servizio affidato in concessione, ivi compresi gli oneri per la sicurezza, eventuali allacci e lavori relativi all’installazione. Il corrispettivo annuo stabilito in sede di gara resterà fisso ed invariato per i primi 24 mesi decorrenti dalla data di inizio effettivo del servizio; trascorso tale periodo il canone verrà adeguato secondo la variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato dall’ISTAT. Il canone di concessione deve essere corrisposto annualmente e versato in un'unica rata anticipata, rispetto all’anno di riferimento, entro 30 giorni dall'emissione della fattura da parte dell'ADISU. La prima fatturazione avverrà entro i sei mesi successivi alla firma del contratto.

  • Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

  • DURATA DELLA CONCESSIONE Il contratto di concessione avrà durata di 36 mesi a decorrere dal 01.09.2019, o dalla data del verbale di avvio del servizio, e fino al 31.08.2022. Fatto salvo l’esercizio di opzioni, Il termine finale non è soggetto a modifica neppure nel caso di avvio del servizio successivo al 01.09.2019. È prevista la consegna anticipata o in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32 del D.Lgs 50/2016. Detto periodo ricomprende in maniera completa la gestione degli anni educativi, ciascuno dei quali inizia indicativamente il 1 settembre di ciascun anno solare e termina indicativamente il 31 luglio dell’anno successivo, per un minimo di 47 settimane. Ai sensi della normativa vigente in materia, è facoltà del Comune, entro i tre anni successivi alla stipula del contratto, esercitare le opzioni di modifica previste dal successivo art. 13 compresa l’opzione di ripetizione per ulteriori 24 mesi, dal 01.09.2022 sino al 31.08.2024, alle stesse condizioni della concessione in corso comprese le condizioni migliorative per il Comune riportate nella Relazione tecnica. Le opzioni di modifica possono essere esercitate anche nel corso del periodo di ripetizione del servizio. Il Comune di Vedano al Lambro si riserva di sospendere la presente procedura, o successivamente di risolvere il contratto conseguente, in relazione alla effettiva disponibilità delle risorse di bilancio. Quanto sopra senza che i concorrenti o gli assegnatari possano vantare diritti di qualsiasi tipo, anche in relazione ai costi di predisposizione dell’offerta presentata o da presentare in sede di gara.

  • RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Data la particolare natura fiduciari del servizio oggetto di affidamento, il Comune di Bardonecchia si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, ex art. 1373 del Codice Civile, previo preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni da formalizzare al broker, riservandosi, altresì, la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso con le modalità ritenute opportune. Non è previsto corrispettivo a favore del broker per il recesso. In caso di inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto e definite nel presente Capitolato, nel disciplinare e/o nella proposta tecnica ed economica presentata in sede di gara, il Comune di Bardonecchia provvederà a diffidare l’aggiudicatario ad adempiere nel termine di quindici giorni, o comunque entro le scadenza definite in altri rapporti contrattuali o da specifiche previsioni normative, o altro termine ritenuto congruo. In caso di gravi o reiterati episodi di inadempimento troveranno applicazione le disposizioni degli artt. 1453 de seguenti del Codice Civile. In particolare il Comune si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto, ex art. 1456 del Codice Civile, senza alcun genere di indennità e compenso del broker qualora non fosse garantito il pieno adempimento delle obbligazioni prevista dal presente Capitolato. Costituiscono ulteriore causa di risoluzione di diritto del contratto, ex art. 1456 del Codice Civile: • la radiazione o la cancellazione dal Registro Unico degli intermediari assicurativi di cui all’art. 109 del D.Lgs. n. 209/2005; • in caso di cessione dell’impresa o del contratto oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o pignoramento a carico dell’aggiudicatario; • l’impiego di personale non adeguatamente qualificato per l’espletamento del servizio; • la circostanza che l’aggiudicatario si renda colpevole di frode ai danni dell’Ente; • la violazione dell’obbligo di riservatezza posto dal presente Capitolato; • interruzione parziale o totale del servizio senza giustificati motivi; • applicazione a carico del broker aggiudicatario di una misura di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso; • sospensione o interruzione del servizio da parte dell’appaltatore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore; • qualora il broker ometta di dimostrare, anche a seguito della stipula del contratto, di aver stipulato la polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze, errori professionali o altra inadempienza.

  • ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO Il servizio oggetto di intesa si inquadra nell’ambito dell’accordo di fornitura di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale. In particolare il servizio riguarda le seguenti attività: ⮚ offerta delle prestazioni erogate dalla struttura privata nell’ambito del sistema di prenotazione CUP provinciale; ⮚ attività di prenotazione da parte di operatori della struttura privata; ⮚ attività di verifica e registrazione delle prestazioni erogate dalla struttura privata; ⮚ produzione dei flussi informativi aziendali e regionali.

  • OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO Sono a carico esclusivo del concessionario la gestione di tutte le attività, gli oneri e le spese strumentali per la gestione complessiva del CDD. In particolar modo l’ente gestore: - assume tutte le funzioni connesse al mantenimento dell’accreditamento ai sensi della D.G.R. n. X/ 2569 del 31/10/2014 e successive modifiche ed integrazioni, che resta comunque legato alla struttura di cui al presente affidamento. In seguito all’aggiudicazione definitiva della presente Concessione l'attuale concessionario, titolare dell’autorizzazione al funzionamento e accreditamento della struttura si impegna a inoltrare la domanda di subentro del proprio titolo autorizzativo e accreditamento a favore del nuovo Concessionario secondo le modalità definite dalla Regione Lombardia al fine dell’ottenimento del nuovo titolo autorizzativo intestato al Concessionario e al subentro nel contratto di budget; - assume la gestione del personale ed i relativi oneri; - assume tutte le funzioni di organizzazione del servizio, con piena autonomia giuridica, tecnica e gestionale; - assume tutte le funzioni connesse alla gestione dei servizi accessori (pulizie, mensa, rifiuti, disinfestazione, reception, facchinaggio, logistica, sgombero neve, ecc.); - assume tutte le funzioni connesse all’amministrazione della struttura e dei rapporti con gli utenti, i fornitori, gli enti pubblici e privati e anche la titolarità della responsabilità verso terzi; - assume, altresì, la responsabilità dei rapporti con gli utenti ed i loro familiari garantendo forme di partecipazione al territorio ed agli eventuali volontari; - assume tutti gli oneri diretti ed indiretti connessi all’esercizio dell’attività caratteristica del CDD, con la sola eccezione degli oneri concernenti gli interventi straordinari sulla struttura; - assume tutti gli oneri concernenti il normale mantenimento dell’immobile, delle sue pertinenze, ivi compresi gli spazi verdi evidenziati in planimetria e dei beni mobili inventariati oggetto di consegna; - provvede alle manutenzioni degli arredi e delle attrezzature presenti nel CDD, oltre che all’acquisto di ulteriori arredi e/o attrezzature funzionali all’attività; - subentra al Concedente nei contratti in essere. Sono a carico del Concessionario gli oneri relativi a: - volturazione e registrazione di contratti ovvero stipula di nuovi contratti; - esecuzione di lavori di adeguamento posti a carico del concessionario/locatario; - assume tutti gli oneri fiscali e tributari direttamente o indirettamente connessi e/o conseguenti all’utilizzo dell’immobile (compresa la Tassa smaltimento Rifiuti solidi urbani…), con la sola esclusione di quelli che, per espressa disposizione di legge, gravano esclusivamente sulla proprietà; - diventa titolare di tutti i ricavi concernenti il servizio e la gestione del CDD, sia per quanto riguarda le rette a carico dell’utenza, sia per quanto riguarda la quota sanitaria di contribuzione regionale, ed ancora per ogni altra contribuzione alla gestione corrente a qualunque titolo erogata da enti, istituti o strutture aventi funzioni pubbliche previdenziali, assistenziali, assicurative ecc. Non possono essere previsti ulteriori oneri in capo all’utenza in relazione alla frequenza ordinaria del Centro; - diventa titolare di tutti i ricavi concernenti i servizi di sviluppo ed ampliamento dei servizi per persone con disabilità e loro famiglie realizzati durante i fine settimana e/o oltre l’orario di normale esercizio del CDD; - assume tutte le responsabilità conseguenti alla gestione del servizio sia nei confronti degli utenti che nei confronti del Comune, il quale se chiamato in causa dovrà essere man levato dal concessionario/gestore; L’ente gestore assicura – come requisito minimo e imprescindibile – che il personale impiegato sia conforme nel numero e nelle qualifiche a quanto previsto dagli standard gestionali della Regione Lombardia e come meglio specificato nell’art. 15. Resta inteso che l’ente gestore provvede ad introdurre variazioni nell’organico e nell’organizzazione del lavoro ogni qualvolta detti standards dovessero essere modificati e comunque con la gradualità richiesta nel citato articolo e con la tempistica e le modalità indicate nell’offerta tecnica. Relativamente alle utenze il concessionario provvede alla voltura dei relativi contratti, assumendosi interamente i costi per quanto attiene le utenze di riscaldamento, illuminazione interna ed esterna, acqua, gas, rifiuti, telefono e rete dati. Per le tipologie di utenza non frazionabili a causa degli impianti già presenti nella struttura si provvederà, con accordo scritto da redigersi entro l'avvio della concessione, a suddividere i costi secondo eque ed accurate modalità che ripartiscano il giusto costo in funzione dell'ampiezza dei locali e dell'uso effettivamente realizzato. Il concessionario garantisce che per effetto della conduzione dei suddetti servizi vengano assicurati agli utenti condizioni di comfort adeguate alle indicazioni tecniche previste nei diversi settori di attività. Il Concessionario si obbliga a mantenere i livelli qualitativi sinora erogati inerenti l’organizzazione, la gestione delle risorse umane e strumentali, la programmazione integrata delle attività socio sanitarie, di animazione e sociali, l’attenzione per i nuclei familiari di riferimento ed alla persona ospite con evidente tensione al costante miglioramento degli standard qualitativi e di offerta di servizi. Obiettivo primario del Concessionario, che deve evincersi dall’offerta tecnica presentata, sarà quello di portare a pieno regime il numero di posti occupati dall’utenza frequentante il CDD passando dagli attuali 16 ai 17 autorizzati oltre a sviluppare ed ampliare l’offerta di servizi per disabili e le loro famiglie durante i fine settimana e/o oltre l’orario di normale esercizio del CDD.