Prestazioni assicurate Clausole campione

Prestazioni assicurate. La presente garanzia prevede, in caso di decesso dell'Assicurato che dovesse verificarsi per qualsiasi motivo durante il periodo di vigore della Copertura Assicurativa e prima del compimento del 75° anno di età dell’Assicurato, senza limiti territoriali, il pagamento in unica soluzione da parte dell’Impresa di Assicu- razione della prestazione assicurata, salvo le limitazioni previste al successivo Art. 25 “ESCLUSIONI”. La prestazione assicurata è pari al Debito residuo del finanziamento in linea capitale alla data del deces- so, al netto di eventuali rate insolute che residuano dal rapporto di finanziamento contratto dall’Assicurato verso la Contraente. In caso di estinzione parziale del Finanziamento, modifica della durata o di rinegoziazione dello stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’origi- nario piano di ammortamento del Finanziamento. L’indennizzo non potrà superare l’importo di Euro 31.000,00 per Sinistro come previsto dall’Art. 4 “LIMITI DI INDENNIZZO”. In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza del presente Contratto di Assicurazione, non è prevista alcuna prestazione a carico dell’Impresa di Assicurazione e il premio versato resta acquisito da quest’ultima. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione ai Beneficiari come previsto dall’Art. 9 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede.
Prestazioni assicurate. L’Impresa garantisce, in caso di Inabilità Temporanea e Totale al lavoro, la liquidazione mensile alla Con- traente – quale mandataria di pagamento dell’Assicurato - di una somma pari all'ammontare delle rate mensili (comprensive di capitale ed interessi) quale risultano dal piano di ammortamento originario del Contratto di Finanziamento, che hanno scadenza durante il periodo dell’Inabilità stessa, con il massimo di Euro 2.000,00 al mese, per un massimo di 12 rate mensili per Sinistro e per tutta la durata contrattuale. In caso di rata del Finanziamento con diversa periodicità si terrà conto della rata mensile equivalente. In caso di estinzione parziale del Finanziamento, modifica della durata o di rinegoziazione dello stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’origi- nario piano di ammortamento del Finanziamento. L’Assicurato si definisce temporaneamente “inabile totale al lavoro” se, a causa di un infortunio o malattia, si trova nella completa impossibilità fisica, medicalmente accertata, di esercitare la sua professione o me- stiere, a condizione che il giorno in cui si verifica il Sinistro egli eserciti effettivamente un’attività lavorativa regolare. La Copertura di Inabilità Temporanea e Totale è sottoposta: • ad un Periodo di Carenza di trenta giorni dalla data di decorrenza della Copertura Assicurativa; qualora l’Inabilità Temporanea Totale insorga quindi entro trenta giorni da tale data, non verrà corrisposto alcun Indennizzo; • ad un Periodo di Franchigia pari a trenta giorni. Dopo la liquidazione definitiva di un sinistro per Inabilità Temporanea e Totale al Lavoro nessun indennizzo verrà corrisposto per successivi sinistri di Inabilità Temporanea e Totale al Lavoro se, dal termine del sini- stro precedente, non è trascorso un periodo di riqualificazione di novanta giorni consecutivi nel corso del quale l’Assicurato abbia ripreso la sua normale attività lavorativa. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione ai Beneficiari come previsto dall’Art. 9“BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede.
Prestazioni assicurate. La presente garanzia prevede, in caso di infortunio o malattia dell'Assicurato che comportino un’Invalidità Totale e Permanente riconosciuta ed accertata di grado pari o superiore al 66% della capacità lavorativa generica indipendentemente dalla specifica professione esercitata, nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Assicurativa e prima del compimento del 75° anno di età dell’Assicurato, senza limiti territoriali, il pagamento in unica soluzione da parte dell’Impresa di Assicurazione della prestazione assicurata alla Contraente – quale mandataria di pagamento dell’Assicurato -, salvo le limitazioni previste al successivo Art. 28 “ESCLUSIONI”. L’Invalidità Totale Permanente sarà riconosciuta ai fini della presente Copertura sulla base e secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni sociali contro gli Infortuni e le Malattie professionali con riferimento alle disposizioni contenute nel T.U. disciplinante la materia di cui al D.P.R. 30.6.1965 n° 1124 -“Tabella delle valutazioni del grado percentuale di Invalidità Permanente - INDUSTRIA”. La prestazione assicurata è pari al Debito residuo del finanziamento in linea capitale alla data del Sinistro, al netto di eventuali rate in¬solute che residuano dal rapporto di finanziamento contratto dall’Assicurato verso la Contraente. In caso di estinzione parziale del Finanziamento, modifica della durata o di rinegoziazione dello stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’origi- nario piano di ammortamento del Finanziamento. L’indennizzo non potrà superare l’importo di Euro 31.000,00 per Sinistro come previsto dall’Art. 4 “LIMITI DI INDENNIZZO”. Nel caso di Infortunio, l’eventuale prestazione già corrisposta a titolo di Inabilità Temporanea Totale nel periodo intercorrente tra la data del Sinistro e la data della liquidazione della prestazione dovuta per l’In- validità Totale Permanente sarà detratta dall’ammontare totale della prestazione stessa. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione ai Beneficiari come previsto dall’Art. 9 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede.
Prestazioni assicurate. Con il presente contratto di assicurazione sulla vita, a seguito del versamento di un piano prestabilito di premi annui, la Società si obbliga a pagare, ai Beneficiari designati dal Contraente: - in caso di morte dell’Assicurato, entro la scadenza prestabilita, il capitale assicurato che resta costante per tutta la durata dell’assicurazione; - in caso di Invalidità Totale e Permanente dell’Assicurato, entro la scadenza prestabilita ed in base alle modalità indicate all’Articolo 15 delle presenti Condizioni di Assicurazione, il capitale assicurato che resta costante per tutta la durata dell’assicurazione. In caso di Invalidità Totale e Permanente, qualora si verifichi il decesso dell’Assicurato nel corso del periodo di li- quidazione del capitale, verrà immediatamente corrisposto l’eventuale capitale residuo. Eseguito il pagamento del capitale assicurato, la garanzia si estingue e nulla è dovuto per il caso di morte dell’Assicurato. Se alla scadenza l’Assicurato è in vita e non è stata riconosciuta l’Invalidità Totale e Permanente il contratto si risolve e i premi pagati restano acquisiti dalla Società a fronte dell’assicurazione prestata. La scadenza del contratto e il capitale assicurato sono indicati nel Documento di Polizza.
Prestazioni assicurate. Vedi anchecondizioni particolari”, cioè l’insieme delle clausole contrattuali riguardanti nel dettaglio le condizioni alle quali le specifiche garanzie assicurative sono prestate.
Prestazioni assicurate. Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:
Prestazioni assicurate. Di seguito vengono elencati gli eventi che determinano il pagamento delle relative prestazioni da parte di Credemassicurazioni:
Prestazioni assicurate. La Compagnia paga all’Assicurato un importo (Indennizzo), per i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo derivanti da:
Prestazioni assicurate. La presente garanzia prevede, in caso di decesso dell'Assicurato che dovesse verificarsi per qualsiasi motivo durante il periodo di vigore della Copertura Assicurativa e prima del compimento del 71° anno di età dell’Assicurato, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato, il pagamento in unica soluzione da parte dell’Impresa di Assicurazione della prestazione assicurata, salvo le limitazioni previste ai successivi Artt. 27 “CLAUSOLA DI CARENZA” – 28 “ESCLUSIONI”. La prestazione assicurata è pari al Capitale Assicurato corrispondente al Pacchetto Assicurativo prescelto in fase di sottoscrizione del Modulo di Adesione come previsto dall’Art. 4 “LIMITI DI INDENNIZZO”. In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza della presente Copertura Assicurativa oppure in caso di Invalidità Totale e Permanente nel corso della durata contrattuale che dia luogo al pagamento del sinistro, non è prevista alcuna prestazione a carico dell’Impresa di Assicurazione e il premio versato resta acquisito da quest’ultima. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione ai Beneficiari come previsto dall’Art. 9 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede.
Prestazioni assicurate. Il Contratto è a termine fisso. Il pagamento delle prestazioni assicurate è previsto alla scadenza contrattuale, sia in caso di vita dell’Assicurato che in caso di sua premorienza. Il Contratto prevede, alla scadenza e previa consegna della documentazione indicata al seguente articolo 17, l’erogazione delle seguenti prestazioni:  in relazione alla parte di premio investito (come definito al successivo articolo 5) allocata nel Fondo Interno, il controvalore delle quote assicurate, ottenuto moltiplicando il numero di tali quote per il valore unitario della quota in vigore alla data di scadenza del Contratto;  in relazione alla parte del Premio Investito (come definito al successivo articolo 5) allocata nella Gestione Separata, il capitale assicurato (il “Capitale Assicurato”) determinato ai sensi del successivo articolo 11 al netto della riduzione subita per effetto dei riscatti parziali programmati;  in relazione alla parte di Premio Investito (come definito al successivo articolo 5) allocata nel Fondo Interno, il controvalore delle quote assicurate, ottenuto moltiplicando il numero di tali quote per il valore unitario della quota, in vigore alla data di scadenza del Contratto;  in relazione alla parte del Premio Investito (come definito al successivo articolo 5) allocata nella Gestione Separata, il Capitale Assicurato determinato ai sensi del successivo articolo 11, al netto della riduzione subita per effetto dei riscatti parziali programmati, maggiorato di una percentuale definita in funzione dell’età dell’Assicurato alla data di decesso. La misura di tale maggiorazione (il “Coefficiente di maggiorazione”) è determinata in base alla tabella seguente: Detta maggiorazione non viene applicata nel caso in cui il decesso dell’Assicurato sia causato da uno degli eventi di cui all’articolo 3 delle presenti Condizioni di Assicurazione. La Compagnia non offre alcuna garanzia di rimborso del premio versato o di corresponsione di un rendimento minimo. La liquidazione delle prestazioni assicurate espresse in quote, potrebbe quindi risultare inferiore alla porzione di premio inizialmente destinata al Fondo Interno, poiché l’ammontare in Euro di dette prestazioni, dipende dalle oscillazioni di valore delle quote Fondo, quale parametro di riferimento del Contratto. Con riferimento al Capiate Assicurato espresso in Euro e collegato ai rendimenti realizzati nel tempo dalla Gestione Separata, si sottolinea che, pur essendo garantito dalla Compagnia, per effetto dei cos...