Common use of Prestazioni assicurate Clause in Contracts

Prestazioni assicurate. In caso di Decesso (D) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 7, l’Assicuratore corrisponde al Beneficiario una prestazione fissa pari a € 5.000,00. • In caso di Invalidità Permanente Totale (IPT) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 7, l’Assicuratore corrisponde al Beneficiario una prestazione fissa pari a € 5.000,00. L’IPT corrisponde ad un’invalidità di almeno il 60% secondo la tabella INAIL (D.P.R. n. 1124 del 30/06/65 e successive modifiche) e deve essere riconosciuta con certificazione medica. • In caso di Inabilità Temporanea Totale (ITT) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 7, l’Assicuratore corrisponde al Beneficiario una prestazione fissa pari a € 250,00, a condizione che l’ITT abbia una durata superiore al periodo di franchigia assoluta di 60 giorni consecutivi. La franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di ITT. La prestazione fissa viene corrisposta ogni 30 giorni, a partire dal 61° giorno di ITT, fino ad un massimo di 10 prestazioni. Se, dopo meno di 60 giorni dal termine di una precedente ITT indennizzata, si verifica una nuova ITT, questa nuova ITT viene considerata come la continuazione della precedente. Pertanto la franchigia non viene applicata di nuovo. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data d’inizio dell’ITT, esercitare una professione di lavoro autonomo o non esercitare alcuna attività lavorativa che produca reddito. • In caso di Perdita Involontaria d’Impiego (PII) dell’Assicurato a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (Legge n. 604/1966 art. 3) salvo i casi di esclusione specificati all’art. 7, l’Assicuratore corrisponde al Beneficiario una prestazione fissa pari a € 250,00, a condizione che la PII abbia una durata superiore al periodo di franchigia assoluta di 90 giorni consecutivi. La franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di PII. La prestazione fissa viene corrisposta ogni 30 giorni, a partire dal 91° giorno di PII, fino ad un massimo di 9 prestazioni. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data della notifica del licenziamento: esercitare una professione di lavoro dipendente, presso Aziende o Enti Italiani di diritto privato, sulla base di un orario settimanale di almeno 16 ore, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con un’anzianità minima di 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro; aver perso il lavoro a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo; essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge come disoccupato totale alla ricerca attiva di occupazione; ricevere i sussidi di disoccupazione previsti dalla legge.

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Samples: Questionario Per La Valutazione Dell’adeguatezza Del Contratto Cpi, www.santacaterinavillage.com

Prestazioni assicurate. In caso di Decesso (D) dell’Assicuratodecesso del Cedente nel corso della durata del Contratto, stabilita al successivo art. 3, Eurovita, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa prevista all’art. 9, si impe- gna a pagare al Beneficiario un capitale pari al valore del Debito Residuo del Finanziamento, risul- tante al momento del decesso del Cedente. Il Cedente acconsente alla stipula del Contratto di Assicurazione in suo favore in occasione della richiesta di concessione del Finanziamento da parte della Contraente. Il rischio morte è coperto senza limiti territoriali, salvo i le condizioni ed esclusioni di cui al successi- vo art. 6. L’ importo massimo assicurabile in relazione al Contratto di Assicurazione (e ad eventuali ulteriori contratti di assicurazione tra Eurovita e la Contraente relativi ad altri Finanziamenti sotto- scritti dal Xxxxxxx) è di Euro 75.000,00, salvo il caso in cui Eurovita abbia accettato casi particola- ri di esclusione specificati copertura non rientranti nei parametri assuntivi previsti nelle presenti Condizioni di Assicurazione, come previsto all’art. 7, l’Assicuratore corrisponde al Beneficiario una prestazione fissa pari a € 5.000,005. In caso di Invalidità Permanente Totale decesso del Cedente avvenuto nel corso della durata contrattuale (IPT) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 7, l’Assicuratore corrisponde al Beneficiario una prestazione fissa pari a € 5.000,00. L’IPT corrisponde ad un’invalidità di almeno il 60% secondo la tabella INAIL (D.P.R. n. 1124 del 30/06/65 e successive modifiche) e deve essere riconosciuta con certificazione medica. • In caso di Inabilità Temporanea Totale (ITT) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 7, l’Assicuratore corrisponde al Beneficiario una prestazione fissa pari a € 250,00, a condizione che l’ITT abbia una durata superiore al comprensivo dell’eventuale periodo di franchigia assoluta accodamento di 60 giorni consecutivi. La franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di ITT. La prestazione fissa viene corrisposta ogni 30 giorni, a partire dal 61° giorno di ITT, fino ad un massimo di 10 prestazioni. Se, dopo meno di 60 giorni dal termine di una precedente ITT indennizzata, si verifica una nuova ITT, questa nuova ITT viene considerata come la continuazione della precedente. Pertanto la franchigia non viene applicata di nuovo. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data d’inizio dell’ITT, esercitare una professione di lavoro autonomo o non esercitare alcuna attività lavorativa che produca reddito. • In caso di Perdita Involontaria d’Impiego (PII) dell’Assicurato a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (Legge n. 604/1966 cui al successivo art. 3) salvo i casi di esclusione specificati all’art. 7, l’Assicuratore corrisponde la Compagnia provvederà al pagamento al Beneficiario una prestazione fissa di un importo pari a € 250,00al Debito Residuo in essere al momento del decesso del Cedente, a condizione che la PII abbia una durata superiore determinato secondo il piano di ammortamento definito al periodo di franchigia assoluta di 90 giorni consecutivimomento della concessio- ne del prestito. La franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di PII. La prestazione fissa viene corrisposta ogni 30 giorni, a partire dal 91° giorno di PII, All’importo così determinato andranno aggiunti gli importi accodati (comprensivi della relativa quota interessi) fino ad un importo massimo corrispondente a 18 quote. L’attivazione della copertura assicurativa è subordinata al preventivo accertamento dello stato di 9 prestazioni. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data della notifica salute del licenziamento: esercitare una professione di lavoro dipendente, presso Aziende o Enti Italiani di diritto privato, sulla base di un orario settimanale di almeno 16 ore, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con un’anzianità minima di 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro; aver perso il lavoro a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo; essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge come disoccupato totale alla ricerca attiva di occupazione; ricevere i sussidi di disoccupazione previsti dalla leggeXxxxxxx.

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Samples: Contratto Di Finanziamento N., Contratto Di Finanziamento N.

Prestazioni assicurate. In Eurovita, con il presente contratto, si obbliga: Prestazione in caso di Decesso decesso (Dassicurazione principale) dell’Assicurato• a corrispondere, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 7, l’Assicuratore corrisponde al Beneficiario una prestazione fissa pari a € 5.000,00. • In in caso di Invalidità Permanente Totale (IPT) dell’Assicuratodecesso dell’Assicurato in qualsiasi momento della durata contrat- tuale avvenga, salvo i casi il pagamento immediato del capitale assicurato ai Beneficiari designati nella Proposta di esclusione specificati all’art. 7, l’Assicuratore corrisponde al Beneficiario una prestazione fissa pari a € 5.000,00. L’IPT corrisponde ad un’invalidità di almeno il 60% secondo la tabella INAIL (D.P.R. n. 1124 del 30/06/65 e successive modifiche) e deve essere riconosciuta con certificazione medica. • In caso di Inabilità Temporanea Totale (ITT) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 7, l’Assicuratore corrisponde al Beneficiario una prestazione fissa pari a € 250,00Assicurazione dal Contraente, a condizione che l’ITT abbia una durata superiore il contratto risulti in regola con il versamento dei premi. In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza del con- tratto questo si intenderà estinto ed i premi pagati resteranno acquisiti ad Eurovita. Il capitale assicurato viene corrisposto fermo restando le esclusioni disciplinate al periodo successivo art. 8. L’importo di franchigia assoluta capitale assicurato è pari ad un minimo di 60 giorni consecutivi. La franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di ITT. La prestazione fissa viene corrisposta ogni 30 giorni, a partire dal 61° giorno di ITT, fino Euro 1.000.000,00 e ad un massimo di 10 prestazioniEuro 5.000.000,00. Se, dopo meno di 60 giorni dal termine di una precedente ITT indennizzata, si verifica una nuova ITT, questa nuova ITT viene considerata come la continuazione della precedente. Pertanto la franchigia non viene applicata di nuovo. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data d’inizio dell’ITT, esercitare una professione di lavoro autonomo o non esercitare alcuna attività lavorativa che produca reddito. • In Prestazione in caso di Perdita Involontaria d’Impiego invalidità totale e permanete (PIIcomplementare e obbligatoria) • ad anticipare, in caso si accerti in corso di contratto lo stato di invalidità totale e permanente dell’Assicurato a seguito come definito all’art. 26 delle presenti Condizioni di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (Legge n. 604/1966 Assicurazione, una somma pari al 50% del capitale assicurato per il caso di decesso, non superiore ad Euro 2.500.000,00 secondo quanto previsto alla sezione riguardante l’Assicurazione Complementare delle presen- ti Condizioni di Assicurazione. Restano ferme le esclusioni previste ai successivi art. 3) salvo i casi 8 “ESCLUSIONI” e art. 27 “ESCLUSIONI DALLE GARANZIE”. I valori del capitale assicurato e il premio dovuto per le presenti garanzie sono riportati nel Documento di esclusione specificati all’artPolizza. 7Qualora in corso di contratto venga accertata l’invalidità dell’Assicurato e la Compagnia paghi il relativo capitale, l’Assicuratore corrisponde al Beneficiario una prestazione fissa pari a € 250,00, a condizione che la PII abbia una durata superiore al periodo l’assicurazione per il caso di franchigia assoluta di 90 giorni consecutivi. La franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di PII. La prestazione fissa viene corrisposta ogni 30 giorni, a partire dal 91° giorno di PIIdecesso rimane in vigore, fino ad un massimo di 9 prestazioni. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessarioalla scadenza presta- bilita, alla data della notifica del licenziamento: esercitare una professione di lavoro dipendente, presso Aziende o Enti Italiani di diritto privato, sulla base di un orario settimanale di almeno 16 ore, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con un’anzianità minima di 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro; aver perso per il lavoro a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo; essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge come disoccupato totale alla ricerca attiva di occupazione; ricevere i sussidi di disoccupazione previsti dalla leggecapitale residuo.

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Samples: Questionario Per La Valutazione Dell’adeguatezza Del Contratto, www.eurovita.it

Prestazioni assicurate. In caso di Decesso decesso (Dd) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 7, l’Assicuratore corrisponde al Beneficiario una prestazione fissa pari a € 5.000,00. • In caso di Invalidità Permanente Totale invalidità permanente totale (IPTipt) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 7, l’Assicuratore corrisponde al Beneficiario una prestazione fissa pari a € 5.000,00. L’IPT l’ipt corrisponde ad un’invalidità di almeno il 60% secondo la tabella INAIL inail (D.P.R. d.p.r. n. 1124 del 30/06/65 e successive modifiche) e deve essere riconosciuta con certificazione medica. • In caso di Inabilità Temporanea Totale inabilità temporanea totale (ITTitt) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 7, l’Assicuratore corrisponde al Beneficiario una prestazione fissa pari a € 250,00, a condizione che l’ITT l’itt abbia una durata superiore al periodo di franchigia assoluta di 60 giorni consecutivi. La la franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di ITT. La prestazione fissa viene corrisposta ogni 30 giorni, a partire dal 61° giorno di ITTitt, fino ad un massimo di 10 12 prestazioni. Sese, dopo meno di 60 giorni dal termine di una precedente ITT itt indennizzata, si verifica una nuova ITTitt, questa nuova ITT itt viene considerata come la continuazione della precedente. Pertanto pertanto la franchigia non viene applicata di nuovo. Per per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data d’inizio dell’ITTdell’itt, esercitare una professione di lavoro autonomo o non esercitare alcuna attività lavorativa che produca reddito. • In caso di Perdita Involontaria d’Impiego perdita involontaria d’impiego (PIIpii) dell’Assicurato a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (Legge n. 604/1966 art. 3) salvo i casi di esclusione specificati all’art. 7, l’Assicuratore corrisponde al Beneficiario una prestazione fissa pari a € 250,00, a condizione che la PII pii abbia una durata superiore al periodo di franchigia assoluta di 90 giorni consecutivi. La la franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di PII. La prestazione fissa viene corrisposta ogni 30 giorni, a partire dal 91° giorno di PIIpii, fino ad un massimo di 9 12 prestazioni. Per per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data della notifica del licenziamento: esercitare una professione di lavoro dipendente, presso Aziende aziende o Enti Italiani enti italiani di diritto privato, sulla base di un orario settimanale di almeno 16 ore, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con un’anzianità minima di 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro; aver perso il lavoro a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo; essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge come disoccupato totale alla ricerca attiva di occupazione; ricevere i sussidi di disoccupazione previsti dalla legge.

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Samples: www.dbeasy.it

Prestazioni assicurate. In caso di Decesso decesso (Dd) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 7, l’Assicuratore corrisponde al Beneficiario una prestazione fissa pari a € 5.000,00. • In caso di Invalidità Permanente Totale invalidità permanente totale (IPTipt) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 7, l’Assicuratore corrisponde al Beneficiario una prestazione fissa pari a € 5.000,00. L’IPT l’ipt corrisponde ad un’invalidità di almeno il 60% secondo la tabella INAIL inail (D.P.R. d.p.r. n. 1124 del 30/06/65 e successive modifiche) e deve essere riconosciuta con certificazione medica. • In caso di Inabilità Temporanea Totale inabilità temporanea totale (ITTitt) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 7, l’Assicuratore corrisponde al Beneficiario una prestazione fissa pari a € 250,00, a condizione che l’ITT l’itt abbia una durata superiore al periodo di franchigia assoluta di 60 giorni consecutivi. La la franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di ITT. La prestazione fissa viene corrisposta ogni 30 giorni, a partire dal 61° giorno di ITTitt, fino ad un massimo di 10 prestazioni. Sese, dopo meno di 60 giorni dal termine di una precedente ITT itt indennizzata, si verifica una nuova ITTitt, questa nuova ITT itt viene considerata come la continuazione della precedente. Pertanto pertanto la franchigia non viene applicata di nuovo. Per per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data d’inizio dell’ITTdell’itt, esercitare una professione di lavoro autonomo o non esercitare alcuna attività lavorativa che produca reddito. • In caso di Perdita Involontaria d’Impiego perdita involontaria d’impiego (PIIpii) dell’Assicurato a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (Legge n. 604/1966 art. 3) salvo i casi di esclusione specificati all’art. 7, l’Assicuratore corrisponde al Beneficiario una prestazione fissa pari a € 250,00, a condizione che la PII pii abbia una durata superiore al periodo di franchigia assoluta di 90 giorni consecutivi. La la franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di PII. La prestazione fissa viene corrisposta ogni 30 giorni, a partire dal 91° giorno di PIIpii, fino ad un massimo di 9 prestazioni. Per per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data della notifica del licenziamento: esercitare una professione di lavoro dipendente, presso Aziende aziende o Enti Italiani enti italiani di diritto privato, sulla base di un orario settimanale di almeno 16 ore, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con un’anzianità minima di 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro; aver perso il lavoro a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo; essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge come disoccupato totale alla ricerca attiva di occupazione; ricevere i sussidi di disoccupazione previsti dalla legge.

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Prestazioni assicurate. In caso di Decesso decesso a seguito di infortunio (Dd) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 78, l’Assicuratore corrisponde rimborsa al Beneficiario una prestazione fissa somma pari a € 5.000,00. al capitale residuo del finanziamento alla data del D. • In caso di Invalidità Permanente Totale invalidità permanente totale (IPTipt) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 78, l’Assicuratore corrisponde rimborsa al Beneficiario una prestazione fissa somma pari a € 5.000,00al capitale residuo del finanziamento alla data del riconoscimento dell’IPT. L’IPT l’ipt corrisponde ad un’invalidità di almeno il 60% secondo la tabella INAIL inail (D.P.R. d.p.r. n. 1124 del 30/06/65 e successive modifiche) e deve essere riconosciuta con certificazione medica. • In caso di Inabilità Temporanea Totale inabilità temporanea totale (ITTitt) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 78, l’Assicuratore corrisponde rimborsa al Beneficiario una prestazione fissa somma pari a € 250,00all’ammontare delle rate di rimborso mensili del finanziamento, a condizione che l’ITT abbia una durata superiore al dovute dopo il periodo di franchigia assoluta franchigia, che hanno scadenza nel periodo di 60 giorni consecutiviITT comprovato. La franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di ITT. La prestazione fissa viene corrisposta ogni 30 giorni, a partire dal 61° giorno di ITT, fino ad un massimo di 10 prestazioni. Se, dopo meno di 60 giorni dal termine di una precedente ITT indennizzata, si verifica una nuova ITT, questa nuova ITT viene considerata come la continuazione della precedente. Pertanto la franchigia non viene applicata di nuovo. Per per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data d’inizio dell’ITTdell’itt, esercitare una professione di lavoro autonomo autono- mo o non esercitare alcuna attività lavorativa che produca reddito. la prestazione viene corrisposta a condizione che l’itt abbia una durata superiore a 60 giorni con- secutivi (franchigia assoluta) e sia certificata da un medico. la franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di inabilità. nessuna nuova prestazione è dovuta dall’assicura- tore allorché siano state indennizzate 12 mensilità. • In caso di Perdita Involontaria d’Impiego perdita involontaria di impiego (PIIpii) dell’Assicurato dell’Assicurato, a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (Legge n. 604/1966 art. 3) ), salvo i casi di esclusione specificati all’art. 78, l’Assicuratore corrisponde rimborsa al Beneficiario Beneficiario, una somma pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di inattività lavorativa comprovato. la prestazione fissa pari a € 250,00, viene corrisposta a condizione che la PII pii abbia una durata superiore al periodo di franchigia assoluta di a 90 giorni consecutiviconsecutivi (franchigia assoluta). La la franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di PIIinterruzione del lavoro. La prestazione fissa viene corrisposta ogni 30 giorni, a partire dal 91° giorno di PII, fino ad un massimo di 9 prestazioni. Per per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data della notifica del licenziamento: esercitare una professione di lavoro dipendente, presso Aziende aziende o Enti Italiani enti italiani di diritto pubblico o privato, con un contratto di lavoro di diritto italiano, sulla base di un orario settimanale di almeno 16 ore, con contratto di lavoro a tempo indeterminato ore e con un’anzianità minima di 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro; aver perso il lavoro a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo; essere in possesso dei requisiti requi- siti previsti dalla legge come disoccupato totale alla ricerca attiva di occupazione; ricevere i sussidi di disoccupazione previsti dalla leggelegge (mobilità e cigs). Nessuna nuova rata è dovuta dall’Assicuratore allorché siano state indennizzate 12 mensilità.

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Prestazioni assicurate. L'ammontare della rendita assicurata è indicato nella polizza. In caso di Decesso (D) dell’Assicuratoincapacità di guadagno dell'assicurato, salvo i l'ammontare della rendita viene determinato in base al grado di incapacità, senza ar- rotondamenti, secondo lo schema riportato di seguito. Se il grado dell'incapacità di guadagno è pari o superiore al 70%, le prestazioni assicurate vengono erogate al 100%. Se invece il grado dell'inca- pacità di guadagno è inferiore al 40%, non sussiste alcun diritto a prestazioni. dal 40% 25% dal 50% 50% dal 60% 75% dal 70% 100% Nei casi di esclusione specificati all’artincapacità di guadagno a seguito di malattia dopo la scadenza del termine di attesa fissato nella polizza, Allianz Suisse versa una rendita calcolata sulla base dello schema precedente. 7La rendita viene versata al termine di ciascun trimestre dell'anno assi- curativo. L'erogazione avviene finché ne sussistono i presupposti, l’Assicuratore corrisponde in ogni caso non oltre la scadenza contrattuale pattuita. Se la polizza include il rischio infortunio, nei casi di incapacità di guadagno a seguito di infortunio, dopo la scadenza del termine di attesa fissato nella polizza, Allianz Suisse versa una rendita calco- lata sulla base dello schema di cui sopra. La rendita viene versata al Beneficiario una prestazione fissa pari a € 5.000,00termine di ciascun trimestre dell'anno assicurativo. L'erogazione avviene finché ne sussistono i presupposti, in ogni caso non oltre la scadenza contrattuale pattuita. In caso di Invalidità Permanente Totale (IPT) dell’Assicurato, salvo i casi incapacità di esclusione specificati all’art. 7, l’Assicuratore corrisponde al Beneficiario una prestazione fissa pari a € 5.000,00. L’IPT corrisponde ad un’invalidità di almeno il 60% secondo la tabella INAIL (D.P.R. n. 1124 del 30/06/65 e successive modifiche) e deve essere riconosciuta con certificazione medica. • In caso di Inabilità Temporanea Totale (ITT) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 7, l’Assicuratore corrisponde al Beneficiario una prestazione fissa pari a € 250,00, a condizione che l’ITT abbia una durata superiore al periodo di franchigia assoluta di 60 giorni consecutivi. La franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di ITT. La prestazione fissa viene corrisposta ogni 30 giorni, a partire dal 61° giorno di ITT, fino ad un massimo di 10 prestazioni. Se, dopo meno di 60 giorni dal termine di una precedente ITT indennizzata, si verifica una nuova ITT, questa nuova ITT viene considerata come la continuazione della precedente. Pertanto la franchigia non viene applicata di nuovo. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data d’inizio dell’ITT, esercitare una professione di lavoro autonomo o non esercitare alcuna attività lavorativa che produca reddito. • In caso di Perdita Involontaria d’Impiego (PII) dell’Assicurato guadagno a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo malattia o infortunio, Allianz Suisse si fa carico del pagamento dei premi secondo quanto previsto dalle "Condizioni complementari (Legge n. 604/1966 art. 3CC) salvo i casi - Esenzione dal pa- gamento dei premi per incapacità di esclusione specificati all’art. 7, l’Assicuratore corrisponde al Beneficiario una prestazione fissa pari a € 250,00, a condizione che la PII abbia una durata superiore al periodo di franchigia assoluta di 90 giorni consecutivi. La franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di PII. La prestazione fissa viene corrisposta ogni 30 giorni, a partire dal 91° giorno di PII, fino ad un massimo di 9 prestazioni. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data della notifica del licenziamento: esercitare una professione di lavoro dipendente, presso Aziende o Enti Italiani di diritto privato, sulla base di un orario settimanale di almeno 16 ore, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con un’anzianità minima di 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro; aver perso il lavoro guadagno a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo; essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge come disoccupato totale alla ricerca attiva di occupazione; ricevere i sussidi di disoccupazione previsti dalla leggemalattia o infortunio".

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Prestazioni assicurate. In caso di Decesso a seguito di infortunio (D) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 78, l’Assicuratore corrisponde rimborsa al Beneficiario una prestazione fissa somma pari a € 5.000,00. al capitale residuo del finanziamento alla data del D. • In caso di Invalidità Permanente Totale (IPT) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 78, l’Assicuratore corrisponde rimborsa al Beneficiario una prestazione fissa somma pari a € 5.000,00al capitale residuo del finanziamento alla data del riconoscimento dell’IPT. L’IPT corrisponde ad un’invalidità di almeno il 60% secondo la tabella INAIL (D.P.R. n. 1124 del 30/06/65 e successive modifichemodifi- che) e deve essere riconosciuta con certificazione medica. • In caso di Inabilità Temporanea Totale (ITT) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati spe- cificati all’art. 78, l’Assicuratore corrisponde rimborsa al Beneficiario una prestazione fissa somma pari a € 250,00all’ammontare delle rate di rimborso mensili del finanziamento, a condizione che l’ITT abbia una durata superiore al dovute dopo il periodo di franchigia assoluta franchigia, che hanno scadenza nel periodo di 60 giorni consecutivi. La franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di ITT. La prestazione fissa viene corrisposta ogni 30 giorni, a partire dal 61° giorno di ITT, fino ad un massimo di 10 prestazioni. Se, dopo meno di 60 giorni dal termine di una precedente ITT indennizzata, si verifica una nuova ITT, questa nuova ITT viene considerata come la continuazione della precedente. Pertanto la franchigia non viene applicata di nuovocomprovato. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessarioneces- sario, alla data d’inizio dell’ITT, esercitare una professione di lavoro autonomo o non esercitare alcuna attività lavorativa che produca reddito. La prestazione viene corrispo- sta a condizione che l’ITT abbia una durata superiore a 60 giorni consecutivi (franchigia assoluta) e sia certificata da un medico. La franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di inabilità. Nessuna nuova prestazione è dovuta dall’Assicuratore allorché siano state indennizzate 12 mensilità. • In caso di Perdita Involontaria d’Impiego di Impiego (PII) dell’Assicurato dell’Assicurato, a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (Legge n. 604/1966 art. 3) ), salvo i casi di esclusione specificati all’art. 78, l’Assicuratore corrisponde rimborsa al Beneficiario Beneficiario, una somma pari all’ammonta- re delle rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di inattività lavorativa comprovato. La prestazione fissa pari a € 250,00, viene corrisposta a condizione che la PII abbia una durata superiore al periodo di franchigia assoluta di a 90 giorni consecutiviconsecutivi (franchigia assoluta). La franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di PII. La prestazione fissa viene corrisposta ogni 30 giorni, a partire dal 91° giorno di PII, fino ad un massimo di 9 prestazioniinterruzione del lavoro. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data della notifica del licenziamento: esercitare una professione di lavoro dipendente, presso Aziende o Enti Italiani di diritto pubblico o privato, con un contratto di lavoro di diritto italiano, sulla base di un orario settimanale di almeno 16 ore, con contratto di lavoro a tempo indeterminato ore e con un’anzianità minima di 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro; aver perso il lavoro a seguito di licenziamento licenzia- mento dovuto a giustificato motivo oggettivo; essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge come disoccupato totale alla ricerca attiva di occupazione; ricevere i sussidi di disoccupazione previsti dalla leggelegge (mobilità e CIGS). Nessuna nuova rata è dovuta dall’Assicuratore allorché siano state indennizzate 12 mensilità.

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Samples: Questionario Per La Valutazione Dell’adeguatezza Del Contratto Cpi

Prestazioni assicurate. In caso di Decesso (D) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 78, l’Assicuratore corrisponde l’As- sicuratore rimborsa al Beneficiario una prestazione fissa somma pari a € 5.000,00. al capitale residuo del finanziamento alla data del D. • In caso di Invalidità Permanente Totale (IPT) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 78, l’Assicuratore corrisponde rimborsa al Beneficiario una prestazione fissa somma pari a € 5.000,00al capitale residuo del finanziamento alla data del riconoscimento dell’IPT. L’IPT corrisponde ad un’invalidità di almeno il 60% secondo la tabella INAIL (D.P.R. n. 1124 del 30/06/65 e successive modifichemodifi- che) e deve essere riconosciuta con certificazione medica. • In caso di Inabilità Temporanea Totale (ITT) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati spe- cificati all’art. 78, l’Assicuratore corrisponde rimborsa al Beneficiario una somma pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di ITT comprovato. La prestazione fissa pari a € 250,00, viene corrisposta a condizione che l’ITT abbia una durata superiore al periodo di franchigia assoluta di a 60 giorni consecutiviconsecutivi (franchigia assoluta) e sia certificata da un medico. La franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di ITT. La prestazione fissa viene corrisposta ogni 30 giorni, a partire dal 61° giorno di ITT, fino ad un massimo di 10 prestazioni. Se, dopo meno di 60 giorni dal termine di una precedente ITT indennizzata, si verifica una nuova ITT, questa nuova ITT viene considerata come la continuazione della precedente. Pertanto la franchigia non viene applicata di nuovoinabilità. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data d’inizio dell’ITT, esercita- re una professione di lavoro autonomo o non esercitare alcuna attività lavorativa che produca reddito. Nessuna nuova prestazione è dovuta dall’Assicuratore allorché siano state indennizzate 12 mensilità. • In caso di Ricovero Ospedaliero (RO) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari all’ammontare delle rate di rim- borso mensili del finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di RO comprovato. La prestazione viene corrisposta a condizione che il RO abbia una durata superiore a 7 giorni consecutivi (franchigia assoluta). La franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di RO. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data d’inizio del RO, esercitare una professione di lavoro autonomo o non esercitare alcuna attività lavorativa che produca reddito. Nessuna nuova prestazione è dovuta dall’Assicu- ratore allorché abbia rimborsato una somma pari a 6 mensilità consecutive (o 12 mensilità complessive per più periodi di RO distinti). • In caso di Perdita Involontaria d’Impiego di Impiego (PII) dell’Assicurato dell’Assicurato, a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (Legge n. 604/1966 art. 3) ), salvo i casi di esclusione specificati all’art. 78, l’Assicuratore corrisponde rimborsa al Beneficiario Beneficiario, una somma pari all’ammonta- re delle rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di inattività lavorativa comprovato. La prestazione fissa pari a € 250,00, viene corrisposta a condizione che la PII abbia una durata superiore al periodo di franchigia assoluta di a 90 giorni consecutiviconsecutivi (franchigia assoluta). La franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di PII. La prestazione fissa viene corrisposta ogni 30 giorni, a partire dal 91° giorno di PII, fino ad un massimo di 9 prestazioniinterruzione del lavoro. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data della notifica del licenziamento: esercitare una professione di lavoro dipendente, presso Aziende o Enti Italiani di diritto pubblico o privato, con un contratto di lavoro di diritto italiano, sulla base di un orario settimanale di almeno 16 ore, con contratto di lavoro a tempo indeterminato ore e con un’anzianità minima di 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro; aver perso il lavoro a seguito di licenziamento licenzia- mento dovuto a giustificato motivo oggettivo; essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge come disoccupato totale alla ricerca attiva di occupazione; ricevere i sussidi di disoccupazione previsti dalla legge.legge (mobilità e CIGS). Nessuna nuova rata è dovuta

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Samples: Questionario Per La Valutazione Dell’adeguatezza Del Contratto Cpi

Prestazioni assicurate. In caso di Decesso (D) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 78, l’Assicuratore corrisponde rimborsa al Beneficiario una prestazione fissa somma pari a € 5.000,00. al capitale residuo del finanziamento alla data del D. • In caso di Invalidità Permanente Totale (IPT) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 78, l’Assicuratore corrisponde rimborsa al Beneficiario una prestazione fissa somma pari a € 5.000,00al capitale residuo del finanziamento alla data del riconoscimento dell’IPT. L’IPT corrisponde ad un’invalidità di almeno il 60% secondo la tabella INAIL (D.P.R. n. 1124 del 30/06/65 e successive modifiche) e deve essere riconosciuta con certificazione medica. • In caso di Inabilità Temporanea Totale (ITT) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 78, l’Assicuratore corrisponde rimborsa al Beneficiario una prestazione fissa somma pari a € 250,00all’ammontare delle rate di rimborso mensili del finanziamento, a condizione che l’ITT abbia una durata superiore al dovute dopo il periodo di franchigia assoluta franchigia, che hanno scadenza nel periodo di 60 giorni consecutiviITT comprovato. La franchigia si calcola Per i finanziamenti finalizzati con maxirata finale qualora la rata sulla base della quale viene determinato l’indennizzo sia la maxirata, l’Assicuratore rimborserà al Beneficiario un importo pari all’ammontare della rata del mese precedente a partire dal 1° giorno di ITT. La prestazione fissa viene corrisposta ogni 30 giorni, a partire dal 61° giorno di ITT, fino ad un massimo di 10 prestazioni. Se, dopo meno di 60 giorni dal termine di una precedente ITT indennizzata, si verifica una nuova ITT, questa nuova ITT viene considerata come quello nel quale è dovuta la continuazione della precedente. Pertanto la franchigia non viene applicata di nuovomaxirata. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data d’inizio dell’ITT, esercitare una professione di lavoro autonomo o non esercitare alcuna attività lavorativa che produca reddito. La prestazione viene corrisposta a condizione che l’ITT abbia una durata superiore a 60 giorni consecutivi (franchigia assoluta) e sia certificata da un medico. La franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di inabilità. Nessuna nuova prestazione è dovuta dall’Assicuratore allorché siano state indennizzate 12 mensilità. • In caso di Ricovero Ospedaliero (RO) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di RO comprovato. La prestazione viene corrisposta a condizione che il RO abbia una durata superiore a 7 giorni consecutivi (franchigia assoluta). La franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di RO. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data d’inizio del RO, esercitare una professione di lavoro autonomo o non esercitare alcuna attività lavorativa che produca reddito. Nessuna nuova prestazione è dovuta dall’Assicuratore allorché abbia rimborsato una somma pari a 6 mensilità consecutive (o 12 mensilità complessive per più periodi di RO distinti). Tale garanzia è operante esclusivamente con la sottoscrizione della polizza Creditor Protection CL/12/811 e con la corresponsione del relativo premio; • In caso di Perdita Involontaria d’Impiego di Impiego (PII) dell’Assicurato dell’Assicurato, a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (Legge n. 604/1966 art. 3) ), salvo i casi di esclusione specificati all’art. 78, l’Assicuratore corrisponde rimborsa al Beneficiario, una somma pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di inattività lavorativa comprovato. Per i finanziamenti finalizzati con maxirata finale qualora la rata sulla base della quale viene determinato l’indennizzo sia la maxirata, l’Assicuratore rimborserà al Beneficiario una un importo pari all’ammontare della rata del mese precedente a quello nel quale è dovuta la maxirata. La prestazione fissa pari a € 250,00, viene corrisposta a condizione che la PII abbia una durata superiore al periodo di franchigia assoluta di a 90 giorni consecutiviconsecutivi (franchigia assoluta). La franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di PII. La prestazione fissa viene corrisposta ogni 30 giorni, a partire dal 91° giorno di PII, fino ad un massimo di 9 prestazioniinterruzione del lavoro. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data della notifica del licenziamento: esercitare una professione di lavoro dipendente, presso Aziende o Enti Italiani di diritto pubblico o privato, sulla base di un orario settimanale di almeno 16 ore, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con un’anzianità minima di 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro; aver perso il lavoro a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo; essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge come disoccupato totale alla ricerca attiva di occupazione; ricevere i sussidi di disoccupazione previsti dalla legge.un

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Prestazioni assicurate. In caso di Decesso decesso (Dd) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 78, l’Assicuratore corrisponde rimborsa al Beneficiario una prestazione fissa somma pari a € 5.000,00. al capitale residuo del finanziamento alla data del D. • In caso di Invalidità Permanente Totale invalidità permanente totale (IPTipt) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 78, l’Assicuratore corrisponde rimborsa al Beneficiario una prestazione fissa somma pari a € 5.000,00al capitale residuo del finanziamento alla data del riconoscimento dell’IPT. L’IPT l’ipt corrisponde ad un’invalidità di almeno il 60% secondo la tabella INAIL inail (D.P.R. d.p.r. n. 1124 del 30/06/65 e successive modifiche) e deve essere riconosciuta con certificazione medica. • In caso di Inabilità Temporanea Totale inabilità temporanea totale (ITTitt) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 78, l’Assicuratore corrisponde rimborsa al Beneficiario una somma pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di ITT comprovato. la prestazione fissa pari a € 250,00, viene corrisposta a condizione che l’ITT l’itt abbia una durata superiore al periodo di franchigia assoluta di a 60 giorni consecutiviconsecutivi (franchigia assoluta) e sia certificata da un medico. La la franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di ITTinabilità. La prestazione fissa viene corrisposta ogni 30 giorni, a partire dal 61° giorno di ITT, fino ad un massimo di 10 prestazioni. Se, dopo meno di 60 giorni dal termine di una precedente ITT indennizzata, si verifica una nuova ITT, questa nuova ITT viene considerata come la continuazione della precedente. Pertanto la franchigia non viene applicata di nuovo. Per per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data d’inizio dell’ITTdell’itt, esercitare una professione di lavoro autonomo o non esercitare alcuna atti- vità lavorativa che produca reddito. nessuna nuova prestazione è dovuta dall’assi- curatore allorché siano state indennizzate 12 mensilità. • In caso di ricovero ospedaliero (ro) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione spe- cificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di RO comprovato. la prestazione viene corrisposta a condizione che il ro abbia una durata superiore a 7 giorni consecutivi (franchigia assoluta). la franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di ro. per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data d’inizio del ro, esercitare una professione di lavoro autonomo o non esercitare alcuna attività lavorativa che produca reddito. nessuna nuova prestazione è dovuta dall’assicuratore allorché abbia rimborsato una somma pari a 6 mensilità consecutive (o 12 mensilità complessive per più periodi di ro distinti). • In caso di Perdita Involontaria d’Impiego perdita involontaria di impiego (PIIpii) dell’Assicurato dell’Assicurato, a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (Legge n. 604/1966 art. 3) ), salvo i casi di esclusione specificati all’art. 78, l’Assicuratore corrisponde rimborsa al Beneficiario Beneficiario, una somma pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di inattività lavorativa comprovato. la prestazione fissa pari a € 250,00, viene corrisposta a condizione che la PII pii abbia una durata superiore al periodo di franchigia assoluta di a 90 giorni consecutiviconsecutivi (franchigia assoluta). La la franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di PIIinterruzione del lavoro. La prestazione fissa viene corrisposta ogni 30 giorni, a partire dal 91° giorno di PII, fino ad un massimo di 9 prestazioni. Per per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data della notifica del licenziamento: esercitare una professione di lavoro dipendente, presso Aziende aziende o Enti Italiani enti italiani di diritto pubblico o privato, con un contratto di lavoro di diritto italiano, sulla base di un orario settimanale di almeno 16 ore, con contratto di lavoro a tempo indeterminato ore e con un’anzianità minima di 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro; aver perso il lavoro a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo; essere in possesso dei requisiti requi- siti previsti dalla legge come disoccupato totale alla ricerca attiva di occupazione; ricevere i sussidi di disoccupazione previsti dalla leggelegge (mobilità e cigs). nessuna nuova rata è dovuta dall’assicuratore allorché siano state indennizzate 12 mensilità.

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Prestazioni assicurate. In caso di Decesso per qualsiasi causa (D) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 78, l’Assicuratore corrisponde rimborsa al Beneficiario una prestazione fissa somma pari a € 5.000,00al capitale residuo del Finanziamento alla data del D. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data del decesso, non aver compiuto l’80° anno di età. In caso di Invalidità Permanente Totale a seguito di infortunio o malattia (IPT) dell’Assicuratodell'Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 78, l’Assicuratore corrisponde rimborsa al Beneficiario una prestazione fissa somma pari a € 5.000,00al capitale residuo del Finanziamento alla data del riconoscimento dell’IPT. L’IPT corrisponde ad un’invalidità di almeno il 6066% secondo la tabella INAIL (D.P.R. n. 1124 del 30/06/65 e successive modifiche) e deve essere riconosciuta riconosciuta, prima del compimento dell’80° anno di età dell’Assicurato con certificazione medica, dopo un periodo di almeno 12 mesi consecutivi dalla data della prima constatazione della malattia o di almeno 6 mesi dalla data dell’evento in caso d’infortunio. ▪ In caso di Perdita Involontaria di Impiego (PII) dell’Assicurato, a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo CPI Sicuro Pubblici – Condizioni di assicurazione - Pagina 5 di 11 oggettivo (Legge n. 604/1966 art. 3), salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario, una somma pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del Finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di inattività lavorativa comprovato. In ogni caso, nessuna nuova prestazione è dovuta dall’Assicuratore allorché: abbia rimborsato una somma pari a 12 mensilità consecutive (o 36 mensilità complessive per più interruzioni di lavoro differenti per l’intera durata del rapporto contrattuale); intervenga un pensionamento o prepensionamento o la quiescenza. La prestazione viene corrisposta a condizione che la PII abbia una durata superiore a 60 giorni consecutivi (franchigia assoluta). La franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di interruzione del lavoro. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data della notifica del licenziamento: esercitare una professione di lavoro dipendente, presso Aziende o Enti Italiani, sulla base di un orario settimanale di almeno 20 ore, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con un’anzianità minima di 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro; aver perso il lavoro a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo. Inoltre per poter beneficiare della prestazione, l’Assicurato deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge come disoccupato totale alla ricerca attiva di occupazione e deve ricevere i sussidi di disoccupazione previsti dalla legge. ▪ In caso di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx a seguito di infortunio o malattia (RO) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del Finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di RO comprovato. In ogni caso, nessuna nuova prestazione è dovuta dall’Assicuratore allorché abbia rimborsato una somma pari a 6 mensilità consecutive (o 12 mensilità complessive per più periodi di RO distinti per l’intera durata del rapporto contrattuale). La prestazione viene corrisposta a condizione che il RO abbia una durata superiore a 7 giorni consecutivi di pernottamento (franchigia assoluta). La franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di RO. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data d’inizio del RO, non aver compiuto l’80° anno di età. ▪ In caso di Inabilità Temporanea Totale al lavoro a seguito di infortunio o malattia (ITT) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 78, l’Assicuratore corrisponde rimborsa al Beneficiario una somma pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del Finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di inattività lavorativa comprovato. In ogni caso, nessuna nuova prestazione fissa è dovuta dall’Assicuratore allorché abbia rimborsato una somma pari a € 250,00, 12 mensilità consecutive (o 36 mensilità complessive per più periodi di ITT distinti per l’intera durata del rapporto contrattuale). La prestazione viene corrisposta a condizione che l’ITT abbia una durata superiore al periodo di franchigia assoluta di a 60 giorni consecutiviconsecutivi (franchigia assoluta) e sia certificata da un medico. La franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di ITTinterruzione del lavoro. La prestazione fissa viene corrisposta ogni 30 giorniPer poter beneficiare di questa garanzia è necessario, a partire dal 61alla data d’inizio dell’ITT, esercitare una professione di lavoro autonomo ed interromperla totalmente, dietro prescrizione medica, prima del compimento dell’80° giorno anno di ITT, fino ad un massimo di 10 prestazionietà. Se, dopo meno di 60 giorni dal termine di una precedente ITT indennizzata, si verifica una nuova ITT, questa nuova ITT viene considerata come la continuazione della precedente. Pertanto la franchigia non viene applicata di nuovo. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data d’inizio dell’ITT, esercitare una professione di lavoro autonomo o non esercitare alcuna attività lavorativa che produca reddito. • In caso di Perdita Involontaria d’Impiego (PII) dell’Assicurato a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (Legge n. 604/1966 art. 3) salvo i casi di esclusione specificati all’art. 7, l’Assicuratore corrisponde al Beneficiario una prestazione fissa pari a € 250,00, a condizione che nuovo ma la PII abbia una massima durata superiore al periodo di franchigia assoluta di 90 giorni consecutivi. La franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di PII. La prestazione fissa viene corrisposta ogni 30 giorni, a partire dal 91° giorno di PII, fino ad un massimo di 9 prestazioni. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data della notifica del licenziamento: esercitare una professione di lavoro dipendente, presso Aziende o Enti Italiani di diritto privato, sulla base di un orario settimanale di almeno 16 ore, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con un’anzianità minima d’indennizzo di 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore si valuta complessivamente per i 2 periodi come se fossero uno solo. Per il calcolo della percentuale di lavoro; aver perso il lavoro a seguito invalidità, la Compagnia utilizza la tabella INAIL (D.P.R. n. 1124 del 30/06/65 e successive modifiche). Tale percentuale potrebbe non coincidere con quella riconosciuta da altri enti che hanno come riferimento tabelle differenti. Il verbale di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo; essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge come disoccupato totale alla ricerca attiva riconoscimento dell’invalidità emesso dagli enti preposti (es. ASL o INPS) viene richiesto ai soli fini dell’identificazione della data di occupazione; ricevere i sussidi di disoccupazione previsti dalla leggecalcolo della prestazione.

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Prestazioni assicurate. In caso di Decesso (D) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 78, l’Assicuratore corrisponde l’As- sicuratore rimborsa al Beneficiario una prestazione fissa somma pari a € 5.000,00. al capitale residuo del finanziamento alla data del D. • In caso di Invalidità Permanente Totale (IPT) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 78, l’Assicuratore corrisponde rimborsa al Beneficiario una prestazione fissa somma pari a € 5.000,00al capitale residuo del finanziamento alla data del riconoscimento dell’IPT. L’IPT corrisponde ad un’invalidità di almeno il 60% secondo la tabella INAIL (D.P.R. n. 1124 del 30/06/65 e successive modifichemodifi- che) e deve essere riconosciuta con certificazione medica. • In caso di Inabilità Temporanea Totale (ITT) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati spe- cificati all’art. 78, l’Assicuratore corrisponde rimborsa al Beneficiario una prestazione fissa somma pari a € 250,00all’ammontare delle rate di rimborso mensili del finanziamento, a condizione che l’ITT abbia una durata superiore al dovute dopo il periodo di franchigia assoluta franchigia, che hanno scadenza nel periodo di 60 giorni consecutiviITT comprovato. La franchigia si calcola Per i finanziamenti finalizzati con maxirata finale qualora la rata sulla base della quale viene determinato l’indennizzo sia la maxirata, l’Assicuratore rimborserà al Beneficiario un importo pari all’ammontare della rata del mese precedente a partire dal 1° giorno di ITT. La prestazione fissa viene corrisposta ogni 30 giorni, a partire dal 61° giorno di ITT, fino ad un massimo di 10 prestazioni. Se, dopo meno di 60 giorni dal termine di una precedente ITT indennizzata, si verifica una nuova ITT, questa nuova ITT viene considerata come quello nel quale è dovuta la continuazione della precedente. Pertanto la franchigia non viene applicata di nuovomaxirata. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data d’inizio dell’ITT, esercitare una professione di lavoro autonomo o non esercitare alcuna attività lavorativa che produca reddito. La presta- zione viene corrisposta a condizione che l’ITT abbia una durata superiore a 60 giorni consecutivi (franchigia assoluta) e sia certificata da un medico. La franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di inabilità. Nessuna nuova prestazione è dovuta dall’Assicuratore allorché siano state indennizzate 12 mensilità. • In caso di Perdita Involontaria d’Impiego di Impiego (PII) dell’Assicurato dell’Assicurato, a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (Legge n. 604/1966 art. 3) ), salvo i casi di esclusione specificati all’art. 78, l’Assicuratore corrisponde rimborsa al Beneficiario, una somma pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di inattività lavorativa comprovato. Per i finanziamenti finalizzati con maxirata finale qualora la rata sulla base della quale viene determinato l’indennizzo sia la maxirata, l’Assicuratore rimborserà al Beneficiario una un importo pari all’ammontare della rata del mese precedente a quello nel quale è dovuta la maxirata. La prestazione fissa pari a € 250,00, viene corrisposta a condizione che la PII abbia una durata superiore al periodo di franchigia assoluta di a 90 giorni consecutiviconse- cutivi (franchigia assoluta). La franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di PII. La prestazione fissa viene corrisposta ogni 30 giorni, a partire dal 91° giorno di PII, fino ad un massimo di 9 prestazioniinterruzione del lavoro. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data della notifica del licenziamento: esercitare una professione di lavoro dipendente, presso Aziende o Enti Italiani di diritto pubblico o privato, con un contratto di lavoro di diritto italiano, sulla base di un orario settimanale di almeno 16 ore, con contratto di lavoro a tempo indeterminato ore e con un’anzianità minima di 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro; aver perso il lavoro a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo; essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge come disoccupato totale alla ricerca attiva di occupazione; ricevere i sussidi di disoccupazione previsti dalla leggelegge (mobilità e CIGS). Nessuna nuova rata è dovuta dall’Assicuratore allorché siano state indennizzate 12 mensilità.

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Samples: Questionario Per La Valutazione Dell’adeguatezza Del Contratto Cpi

Prestazioni assicurate. In caso di Decesso per qualsiasi causa (D) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 78, l’Assicuratore corrisponde rimborsa al Beneficiario una prestazione fissa somma pari a € 5.000,00al capitale residuo del Finanziamento alla data del D. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data del decesso, non aver compiuto l’80° anno di età. In caso di Invalidità Permanente Totale a seguito di infortunio o malattia (IPT) dell’Assicuratodell'Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 78, l’Assicuratore corrisponde rimborsa al Beneficiario una prestazione fissa somma pari a € 5.000,00al capitale residuo del Finanziamento alla data del riconoscimento dell’IPT. L’IPT corrisponde ad un’invalidità di almeno il 6066% secondo la tabella INAIL (D.P.R. n. 1124 del 30/06/65 e successive modifiche) e deve essere riconosciuta riconosciuta, prima del compimento dell’80° anno di età dell’Assicurato con certificazione medica, dopo un periodo di almeno 12 mesi consecutivi dalla data della prima constatazione della malattia o di almeno 6 mesi dalla data dell’evento in caso d’infortunio. ▪ In caso di Perdita Involontaria di Impiego (PII) dell’Assicurato, ad esclusione del rappresentate legale in caso di Aderente persona giuridica, a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (Legge n. 604/1966 art. 3), salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario, una somma pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del Finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di inattività lavorativa comprovato. In ogni caso, nessuna nuova prestazione è dovuta dall’Assicuratore allorché: abbia rimborsato una somma pari a 12 mensilità consecutive (o 36 mensilità complessive per più interruzioni di lavoro differenti per l’intera durata del rapporto contrattuale); intervenga un pensionamento o prepensionamento o la quiescenza. ▪ In caso di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx a seguito di infortunio o malattia (RO) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del Finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di RO comprovato. In ogni caso, nessuna nuova prestazione è dovuta dall’Assicuratore allorché abbia rimborsato una somma pari a 6 mensilità consecutive (o 12 mensilità complessive per più periodi di RO distinti per l’intera durata del rapporto contrattuale). ▪ In caso di Inabilità Temporanea Totale al lavoro a seguito di infortunio o malattia (ITT) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 78, l’Assicuratore corrisponde rimborsa al Beneficiario una somma pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del Finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di inattività lavorativa comprovato. In ogni caso, nessuna nuova prestazione fissa è dovuta dall’Assicuratore allorché abbia rimborsato una somma pari a € 250,00, 12 mensilità consecutive (o 36 mensilità complessive per più periodi di ITT distinti per l’intera durata del rapporto contrattuale). La prestazione viene corrisposta a condizione che l’ITT abbia una durata superiore al periodo di franchigia assoluta di a 60 giorni consecutiviconsecutivi (franchigia assoluta) e sia certificata da un medico. La franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di ITTinterruzione del lavoro. La prestazione fissa viene corrisposta ogni 30 giorniPer poter beneficiare di questa garanzia è necessario, a partire dal 61alla data d’inizio dell’ITT, esercitare una professione di lavoro autonomo ed interromperla totalmente, dietro prescrizione medica, prima del compimento dell’80° giorno anno di ITT, fino ad un massimo di 10 prestazionietà. Se, dopo meno di 60 giorni dal termine di una precedente ITT indennizzata, si verifica una nuova ITT, questa nuova ITT viene considerata come la continuazione della precedente. Pertanto Pertanto, la franchigia non viene applicata di nuovo. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data d’inizio dell’ITT, esercitare una professione di lavoro autonomo o non esercitare alcuna attività lavorativa che produca reddito. • In caso di Perdita Involontaria d’Impiego (PII) dell’Assicurato a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (Legge n. 604/1966 art. 3) salvo i casi di esclusione specificati all’art. 7, l’Assicuratore corrisponde al Beneficiario una prestazione fissa pari a € 250,00, a condizione che nuovo ma la PII abbia una massima durata superiore al periodo di franchigia assoluta di 90 giorni consecutivi. La franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di PII. La prestazione fissa viene corrisposta ogni 30 giorni, a partire dal 91° giorno di PII, fino ad un massimo di 9 prestazioni. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data della notifica del licenziamento: esercitare una professione di lavoro dipendente, presso Aziende o Enti Italiani di diritto privato, sulla base di un orario settimanale di almeno 16 ore, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con un’anzianità minima d’indennizzo di 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore si valuta complessivamente per i 2 periodi come se fossero uno solo. Per il calcolo della percentuale di lavoro; aver perso il lavoro a seguito invalidità, la Compagnia utilizza la tabella INAIL (D.P.R. n. 1124 del 30/06/65 e successive modifiche). Tale percentuale potrebbe non coincidere con quella riconosciuta da altri enti che hanno come riferimento tabelle differenti. Il verbale di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo; essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge come disoccupato totale alla ricerca attiva riconoscimento dell’invalidità emesso dagli enti preposti (es. ASL o INPS) viene richiesto ai soli fini dell’identificazione della data di occupazione; ricevere i sussidi di disoccupazione previsti dalla leggecalcolo della prestazione.

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Prestazioni assicurate. In caso di Decesso a seguito di infortunio (D) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 78, l’Assicuratore corrisponde rimborsa al Beneficiario una prestazione fissa somma pari a € 5.000,00. al capitale residuo del finanziamento alla data del D. • In caso di Invalidità Permanente Totale (IPT) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 78, l’Assicuratore corrisponde rimborsa al Beneficiario una prestazione fissa somma pari a € 5.000,00al capitale residuo del finanziamento alla data del riconoscimento dell’IPT. L’IPT corrisponde ad un’invalidità di almeno il 60% secondo la tabella INAIL (D.P.R. n. 1124 del 30/06/65 e successive modifiche) e deve essere riconosciuta con certificazione medica. • In caso di Inabilità Temporanea Totale (ITT) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 78, l’Assicuratore corrisponde rimborsa al Beneficiario una prestazione fissa somma pari a € 250,00all’ammontare delle rate di rimborso mensili del finanziamento, a condizione che l’ITT abbia una durata superiore al dovute dopo il periodo di franchigia assoluta franchigia, che hanno scadenza nel periodo di 60 giorni consecutivi. La franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di ITT. La prestazione fissa viene corrisposta ogni 30 giorni, a partire dal 61° giorno di ITT, fino ad un massimo di 10 prestazioni. Se, dopo meno di 60 giorni dal termine di una precedente ITT indennizzata, si verifica una nuova ITT, questa nuova ITT viene considerata come la continuazione della precedente. Pertanto la franchigia non viene applicata di nuovocomprovato. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data d’inizio dell’ITT, esercitare una professione di lavoro autonomo o non esercitare alcuna attività lavorativa che produca reddito. La prestazione viene corrisposta a condizione che l’ITT abbia una durata superiore a 60 giorni consecutivi (franchigia assoluta) e sia certificata da un medico. La franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di inabilità. Nessuna nuova prestazione è dovuta dall’Assicuratore allorché siano state indennizzate 12 mensilità. • In caso di Perdita Involontaria d’Impiego di Impiego (PII) dell’Assicurato dell’Assicurato, a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (Legge n. 604/1966 art. 3) ), salvo i casi di esclusione specificati all’art. 78, l’Assicuratore corrisponde rimborsa al Beneficiario Beneficiario, una somma pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di inattività lavorativa comprovato. La prestazione fissa pari a € 250,00, viene corrisposta a condizione che la PII abbia una durata superiore al periodo di franchigia assoluta di a 90 giorni consecutiviconsecutivi (franchigia assoluta). La franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di PII. La prestazione fissa viene corrisposta ogni 30 giorni, a partire dal 91° giorno di PII, fino ad un massimo di 9 prestazioniinterruzione del lavoro. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data della notifica del licenziamento: esercitare una professione di lavoro dipendente, presso Aziende o Enti Italiani di diritto pubblico o privato, con un contratto di lavoro di diritto italiano, sulla base di un orario settimanale di almeno 16 ore, con contratto di lavoro a tempo indeterminato ore e con un’anzianità minima di 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro; aver perso il lavoro a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo; essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge come disoccupato totale alla ricerca attiva di occupazione; ricevere i sussidi di disoccupazione previsti dalla leggelegge (mobilità e CIGS). Nessuna nuova rata è dovuta dall’Assicuratore allorché siano state indennizzate 12 mensilità.

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