Riscatto Clausole campione

Riscatto. II Contraente può richiedere il riscatto totale del contratto purché trascorso almeno un anno dalla data di de- correnza della polizza. La richiesta deve essere inoltrata, allegando la documentazione prevista al successivo Art. 18, a Poste Vita S.p.A. per iscritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed inviata al seguente indirizzo: In alternativa, è possibile recarsi presso l’Ufficio Postale che ha in carico la polizza e che fornirà adeguata assi- stenza, per presentare la richiesta. Il valore di riscatto è eguale al capitale assicurato alla ricorrenza annuale precedente rivalutato fino alla data della richiesta (metodo pro-rata temporis), al tasso di cui all’Art. 11.2, primo paragrafo. Su tale valore non è pre- vista l’applicazione di alcun costo. Il riscatto totale comporta la risoluzione del contratto, ne deriva che successivamente non è possibile procedere alla sua riattivazione. Sempre dopo almeno un anno dalla data di decorrenza della polizza, può essere richiesto anche il riscatto par- ziale del contratto, purché siano soddisfatte tutte le condizioni sotto indicate: • l’importo lordo richiesto non deve essere inferiore ad Euro 500,00; • il capitale residuo in polizza non deve essere inferiore ad Euro 3.000,00. Per ogni anno solare, è prevista la possibilità di effettuare una sola richiesta di riscatto parziale. Su ogni richiesta di riscatto parziale è prevista l’applicazione di un costo fisso pari ad Euro 26,00. In conseguenza del riscatto parziale il contratto rimarrà in vigore, alle medesime condizioni, per l’importo del capitale residuo. Al fine di preservare il principio di equa ripartizione al rendimento della Gestione Separata PostaValore Più, le operazioni di riscatto parziale o totale per un importo superiore ad Euro 60.000.000,00 (sessanta milioni) effet- tuate da un singolo Contraente o più Contraenti se collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi, sono soggette da parte di Poste Vita S.p.A. a specifici vincoli finalizzati all’ applicazione di penali decrescenti in funzione del periodo di permanenza nella Gestione Separata.
Riscatto. Durante la vita dell’Assicurato e decorso il termine per l’esercizio del recesso, il Contraente può richiedere in ogni momento il Riscatto parziale o totale del Contratto. A seguito del Riscatto totale, il Contratto si estingue. Per effetto del Riscatto parziale, il valore del capitale investito diminuisce proporzionalmente e il contratto rimane in vigore per la quota non riscattata. Per la documentazione che il Contraente è tenuto a presentare per chiedere il ▇▇▇▇▇▇▇▇, si rinvia all’articolo 17. In caso di accettazione della designazione beneficiaria, le operazioni di Riscatto parziale o totale richiedono il preventivo assenso scritto del Beneficiario. Nel caso di pegno o vincolo, le operazione di Riscatto, parziale o totale, e di Switch richiedono il preventivo assenso scritto del creditore o vincolatario. Fermo restando quanto sopra indicato circa il numero delle Quote oggetto di Riscatto, SOGELIFE non presta nessuna garanzia circa il relativo controvalore che, dipendendo dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le Quote sono rappresentazione, risente delle fluttuazioni dei mercati finanziari. In caso di Riscatto parziale occorre indicare i Fondi interessati e l’importo da riscattare, fermo restando che, a seguito del Riscatto, il controvalore residuo delle Quote dei Fondi non potrà essere inferiore a 500.000 euro (o al relativo controvalore in altra valuta) per i Fondi interni dedicati e a 100.000 euro (o al relativo controvalore in altra valuta) per tutti gli altri Fondi. Il valore delle Quote è quello definito all’articolo 13 delle presenti Condizioni Generali di Polizza. Il Contraente ha diritto di richiedere in ogni momento alla Compagnia in forma scritta i valori di riscatto. A tal fine, il Contraente può contattare l’Ufficio della Compagnia ai seguiti recapiti: SOGELIFE - Servizio Relazioni con la Clientela - SRC ▇▇, ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ L-2420 Luxembourg (sede sociale) Tel.: ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇ Fax: ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇ E-mail: ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇.▇▇▇ La Compagnia fornisce riscontro al Contraente entro venti giorni dalla richiesta.
Riscatto. Trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, su richiesta scritta del Contraente, la polizza può essere riscattata totalmente o parzialmente. Il valore di riscatto totale si ottiene moltiplicando per l’aliquota pari al 98% il capitale assicurato ulteriormente capitalizzato ad un tasso di interesse annuo pari al 2% per la frazione d’anno che intercorre tra la ricorrenza anniversaria, che precede la data di richiesta del riscatto, e la data di richiesta del riscatto stesso. Il riscatto totale pone fine al contratto. Il riscatto parziale, calcolato con le stesse modalità del riscatto totale, può essere richiesto più volte nel corso della durata contrattuale ma non più di una volta nel corso di uno stesso anno assicurativo, ossia nel corso dei dodici mesi che intercorrono tra due consecutive ricorrenze anniversarie. L’importo complessivamente richiesto non deve superare l’80% del premio unico versato. Il capitale assicurato diminuisce di una percentuale pari al rapporto tra il valore di riscatto parziale ed il valore di riscatto totale. E' possibile richiedere alla Società, in qualsiasi momento, la quantificazione del valore di riscatto, rivolgendosi a: Zurich Investments Life S.p.A. - Operations Vita - Ufficio Liquidazioni - ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, nr. 6 20129 Milano - Telefono nr. 070/▇▇▇▇▇▇▇ - Fax nr. 02/▇▇▇▇▇▇▇▇ - E-mail ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇.▇▇ - che si impegna a fornirlo entro 10 giorni dalla richiesta. L'illustrazione dell'evoluzione dei valori di riscatto è riportata nel Progetto esemplificativo di cui alla sezione F, i valori puntuali saranno contenuti nel Progetto personalizzato.
Riscatto. Qualora siano stati versati per intero i premi relativi ai primi due anni di durata del contratto, il Contraente può chiedere alla Società la risoluzione del contratto stesso e la conseguente liquidazione del valore di riscatto totale mediante richiesta scritta indirizzata a: Allianz S.p.A. - Ufficio Vita - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, 1 - 34123 Trieste. Il valore di riscatto, nel corso del piano di accumulo, è pari alla somma: ▪ del capitale assicurato al primo gennaio immediatamente precedente la data di richiesta di riscatto; ▪ delle porzioni di capitale - costituite a fronte di ogni singolo premio versato - nel periodo di tempo compreso tra la data di richiesta di riscatto ed il primo gennaio immediatamente precedente. Il valore così determinato - qualora non vi sia stata precedentemente interruzione del piano di accumulo senza successiva riattivazione - viene diminuito di una percentuale (penale di riscatto) in funzione delle annualità di premio interamente pagate, come di seguito indicato: Successivamente al termine del piano di accumulo, dopo il trasferimento automatico e gratuito del capitale nel fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO il valore di riscatto totale si determina moltiplicando il numero delle quote del fondo possedute per il valore unitario delle stesse, rilevato il primo giovedì (o, se festivo, il primo giorno lavorativo ad esso seguente) successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, della richiesta di riscatto. Non sono previsti costi di riscatto. Il riscatto parziale, consentito dopo il termine del piano di accumulo, è ammesso a condizione che: ▪ l'importo lordo riscattato non risulti inferiore a 500 euro; ▪ il capitale residuo non risulti inferiore a 2.500 euro. Il valore di riscatto è pari al numero delle quote disinvestite del fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO moltiplicato per il valore unitario delle stesse, rilevato il primo giovedì successivo al giorno di pervenimento della richiesta di riscatto (o, se festivo, il primo giorno lavorativo successivo). In caso di riscatto parziale il contratto resta in vigore per il capitale residuo.
Riscatto. Su richiesta del Contraente il contratto può essere riscattato totalmente o parzialmente quando siano trascorsi almeno 6 mesi dalla data di decorrenza. Il valore di riscatto si ottiene riducendo il capitale maturato del costo di riscatto di seguito descritto. Nel caso in cui l'importo del riscatto parziale richiesto sia inferiore o uguale alla quota free, il costo di riscatto è pari alla cifra fissa di 10,00 euro. Altrimenti, in caso di riscatto totale o qualora l’importo richiesto con il riscatto parziale sia superiore alla quota free, al costo fisso di 10,00 euro si aggiunge il costo ottenuto moltiplicando la parte di capitale che eccede la quota free per la percentuale riportata nella seguente tabella: Periodo trascorso dalla decorrenza del contratto % costo di riscatto L’importo di quota free viene definito alla decorrenza del contratto pari al 30,00% del capitale iniziale relativo al primo premio. Nel corso della durata contrattuale la quota free residua è pari a alla quota free iniziale ridotta del capitale prelevato tramite riscatti parziali e incrementata del capitale derivante dai versamenti aggiuntivi. Pertanto, per riscatti successivi al primo, potrebbe essere disponibile un importo di quota free inferiore a quello iniziale. È possibile effettuare riscatti parziali per importi non inferiori a 500,00 euro. Non sono ammessi riscatti parziali che lascino il contratto in vigore con un valore di riscatto inferiore a 1.000,00 euro. L’operazione di riscatto parziale può essere effettuata sia sulla gestione separata che sui fondi interni unit linked con la proporzione indicata dal Contraente purché a seguito del riscatto parziale il capitale nella gestione separata non sia superiore al 70,00% del capitale maturato totale. I controlli sopra indicati vengono effettuati considerando gli ultimi valori di quota disponibili al momento della richiesta di riscatto. L’importo liquidato in seguito a richiesta di riscatto parziale rappresenta una parte del valore di riscatto totale ed è uguale a quello richiesto dal Contraente al netto di eventuali oneri fiscali, tenendo conto dei vincoli sotto descritti. Il capitale da liquidare in caso di riscatto è calcolato al 6° giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della richiesta di riscatto e la rivalutazione del capitale investito nella gestione separata tiene conto dei giorni trascorsi dall’ultima ricorrenza anniversaria al 6° giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della richiesta di riscat...
Riscatto. Dopo il pagamento di almeno 3 annualità di premio (per i contratti con durata superiore a tre anni), il contratto, su richiesta scritta del Contraente, è riscattabile. Il valore di riscatto è pari alla riserva matematica diminuita di una annualità di premio netto ridotta nella proporzione tra il numero dei premi non corrisposti rispetto ai premi pattuiti. Non è previsto il riscatto anticipato per i contratti con durata uguale a due anni. Su richiesta del Contraente, l’Assicurazione Integrativa può essere riscattata trascorso almeno un anno dalla data del relativo versamento. Il valore di riscatto è pari alla riserva matematica calcolata al momento della richiesta. Alla scadenza contrattuale, qualora l’Assicurato sia in vita a tale data, il contratto è riscattabile ed il valore di riscatto si ottiene moltiplicando la rendita annua, quale risulta rivalutata a tale epoca, per il coefficiente indicato in polizza, stabilito in relazione all’età dell’Assicurato alla scadenza contrattuale. La richiesta di riscatto alla scadenza contrattuale dovrà essere comunicata con lettera raccomandata dal Contraente a Pramerica almeno 30 giorni prima del suddetto termine. Il riscatto non è consentito durante il periodo di corresponsione della rendita.
Riscatto. Il Contraente, trascorsi almeno 12 mesi dalla data di decorrenza del contratto, può esercitare il diritto di: Il valore di riscatto totale o parziale sarà definito in base a quanto di seguito descritto: - per i “capitali assicurati” derivanti dal versamento di premi unici ricorrenti (o rate di premio), a) in caso di riscatto nei primi 24 mesi dalla decorrenza del contratto, il valore sarà pari ai “capitali assicurati” stes- si senza applicazione della rivalutazione descritta dalla “Clausola di rivalutazione” (Articolo 18 delle Condizioni di Assicurazione); b) in caso di riscatto oltre 24 mesi e fino a 60 mesi dalla decorrenza del contratto, - qualora siano state versate almeno 24 mensilità di premi unici ricorrenti, il valore sarà pari ai “capitali assicu- rati” rivalutati, in base alla “Clausola di rivalutazione”, fino alla data di richiesta del riscatto stesso; - qualora non siano state versate almeno 24 mensilità di premi unici ricorrenti, il valore sarà pari ai “capitali assicurati” stessi senza applicazione della “Clausola di rivalutazione”; c) in caso di riscatto oltre 60 mesi dalla decorrenza del contratto, il valore sarà pari ai “capitali assicurati” rivalutati, in base alla “Clausola di rivalutazione”, fino alla data di richiesta del riscatto stesso. - Per i “capitali assicurati” derivanti dal versamento di premi aggiuntivi, a) in caso di riscatto nei primi 12 mesi dalla decorrenza del “capitale assicurato” (derivante da premio aggiuntivo), il valore sarà pari al “capitale assicurato” stesso senza applicazione della “Clausola di rivalutazione”; b) in caso di riscatto oltre 12 mesi dalla decorrenza del “capitale assicurato” (derivante da premio aggiuntivo), il valore sarà pari al “capitale assicurato” rivalutato, in base a quanto descritto dalla “Clausola di rivalutazione”, fino alla data di richiesta del riscatto stesso. Il riscatto parziale è ammesso nel limite dei “capitali assicurati” maturati all’ultimo anniversario di polizza.
Riscatto. A condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza, il Contraente può riscuotere, interamente o parzialmente, il valore di riscatto. In caso di riscatto totale si ha l’estinzione anticipata del Contratto mentre in caso di liquidazione del valore di riscatto parziale il Contratto rimane in vigore per la quota residua di capitale. Per esercitare il riscatto il Contraente deve effettuare la richiesta di liquidazione o inviare una comunicazione scritta all'Impresa a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno nella quale indica la sua decisione di riscattare totalmente o in parte il Contratto, come previsto all’Art. 15 “PAGAMENTI DELL'IMPRESA” che segue. L'Impresa corrisponde al Contraente il valore di riscatto - totale o parziale - al netto delle imposte previste per ▇▇▇▇▇. In ogni caso, il Contraente può richiedere informazioni relative al proprio valore di riscatto all'Impresa la quale si impegna a fornire tale informazione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.
Riscatto. Il contratto non prevede il diritto di riscatto o di riduzione.
Riscatto. Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, chiedendo la liquidazione del valore maturato che risulti al momento della richiesta, e determinato in base alle condizioni contrattuali.