Common use of Prestazioni assicurate Clause in Contracts

Prestazioni assicurate. In caso di morte dell’Assicurato prima della scadenza contrattuale, Eurovita garantisce, ai Beneficiari designati, il pagamento di un importo pari al debito residuo previsto dal piano di ammor- tamento della Polizza calcolato alla data corrispondente al pagamento della rata precedente il decesso. La copertura assicurativa non include in alcun caso eventuali rate di rimborso non corri- sposte e riferite al periodo precedente al decesso dell’Assicurato. L’Indennizzo sarà pagato nei limiti del massimale di Euro 50.000,00 per Assicurato, come previsto all’Art. 4 ”Limiti di indennizzo”. In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza della polizza questa si intenderà estinta e il premio pagato per la copertura in caso di morte resterà acquisito ad Eurovita. La copertura assicurativa potrà essere assunta senza che l’Assicurato si sottoponga a visita medi- ca (con le limitazioni di seguito indicate), con la sottoscrizione della DICHIARAZIONE DI BUONO STATO DI SALUTE. Eurovita, in base alle attività sportive e di lavoro svolte può applicare dei sovrappremi per tener conto del maggior rischio assicurativo. In caso di estinzione anticipata, di surroga e di rinegoziazione del contratto di Prestito si rinvia a quanto indicato all’art 10 delle Condizioni Contrattuali di Assicurazione.

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Samples: Assicurazione Per La Garanzia Morte, Assicurazione Per La Garanzia Morte

Prestazioni assicurate. In Con il presente contratto di assicurazione sulla vita, a seguito del versamento di un piano prestabilito di premi annui, la Società si obbliga a pagare, ai Beneficiari designati dal Contraente: - in caso di morte dell’Assicurato prima della dell’Assicurato, entro la scadenza contrattuale, Eurovita garantisce, ai Beneficiari designatiprestabilita, il pagamento capitale assicurato che resta costante per tutta la durata dell’assicurazione; - in caso di un importo pari al debito residuo previsto dal piano Invalidità Totale e Permanente dell’Assicurato, entro la scadenza prestabilita ed in base alle modalità indicate all’Articolo 15 delle presenti Condizioni di ammor- tamento della Polizza calcolato alla data corrispondente al pagamento della rata precedente Assicurazione, il decesso. La copertura assicurativa non include in alcun caso eventuali rate di rimborso non corri- sposte e riferite al periodo precedente al decesso dell’Assicurato. L’Indennizzo sarà pagato nei limiti del massimale di Euro 50.000,00 capitale assicurato che resta costante per Assicurato, come previsto all’Art. 4 ”Limiti di indennizzo”tutta la durata dell’assicurazione. In caso di sopravvivenza Invalidità Totale e Permanente, qualora si verifichi il decesso dell’Assicurato alla data nel corso del periodo di scadenza della polizza questa li- quidazione del capitale, verrà immediatamente corrisposto l’eventuale capitale residuo. Eseguito il pagamento del capitale assicurato, la garanzia si intenderà estinta estingue e nulla è dovuto per il premio pagato per la copertura in caso di morte resterà acquisito ad Eurovitadell’Assicurato. Se alla scadenza l’Assicurato è in vita e non è stata riconosciuta l’Invalidità Totale e Permanente il contratto si risolve e i premi pagati restano acquisiti dalla Società a fronte dell’assicurazione prestata. La copertura assicurativa potrà essere assunta senza che l’Assicurato si sottoponga a visita medi- ca (con le limitazioni di seguito indicate), con la sottoscrizione della DICHIARAZIONE DI BUONO STATO DI SALUTE. Eurovita, in base alle attività sportive e di lavoro svolte può applicare dei sovrappremi per tener conto del maggior rischio assicurativo. In caso di estinzione anticipata, di surroga e di rinegoziazione scadenza del contratto e il capitale assicurato sono indicati nel Documento di Prestito si rinvia a quanto indicato all’art 10 delle Condizioni Contrattuali di AssicurazionePolizza.

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Samples: www.genertellife.it, www.genertellife.it

Prestazioni assicurate. In relazione a ciascuna posizione individuale presente nella collettiva, per la quale il Contraente abbia esercitato l’Opzione F e la Società abbia accettato il relativo rischio, la Società stessa si impegna a corrispondere, finché l’Assicurato è in vita, la rendita annua vitalizia immediata (Rendita principale) erogabile in rate mensili posticipate al Beneficiario designato a norma della Convenzione. La Rendita principale inizialmente assicurata con l’Opzione F risulta esclusivamente dalla scheda di Polizza emessa dalla Società a fronte del premio versato. Inoltre, nel caso si verifichi lo stato di morte dell’Assicurato Non Autosufficienza (come definito al successivo art. 2 e purché riconosciuto dalla Società) dell’Assicurato, la Società garantisce - insieme alla suddetta rendita principale e con le stesse modalità di erogazione - la corresponsione, finché l’assicurato è in vita, della rendita annua vitalizia immediata LTC (Rendita LTC), di importo uguale a quello della Rendita principale. Le rate di rendita dovute sono quelle che scadono prima della data di decesso dell’Assicurato. Viene corrisposto anche il rateo di rendita maturato al momento del decesso dell’Assicurato, relativo al tempo trascorso dall’ultima scadenza contrattuale, Eurovita garantisce, ai Beneficiari designati, il pagamento di un importo pari al debito residuo previsto dal piano di ammor- tamento della Polizza calcolato alla data corrispondente al pagamento della rata precedente il decessodecesso o, se non è ancora scaduta la prima rata di rendita, dalla decorrenza della posizione individuale. La copertura assicurativa non include in alcun caso eventuali rate di rimborso non corri- sposte e riferite al periodo precedente al decesso dell’Assicurato. L’Indennizzo sarà pagato nei limiti del massimale di Euro 50.000,00 per Assicuratorendita annua assicurata si rivaluta annualmente, come previsto all’Artstabilito all’art. 4 ”Limiti di indennizzo”. In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza della polizza questa si intenderà estinta e il premio pagato per la copertura in caso di morte resterà acquisito ad Eurovita. La copertura assicurativa potrà essere assunta senza che l’Assicurato si sottoponga a visita medi- ca (con le limitazioni di seguito indicate), con la sottoscrizione della DICHIARAZIONE DI BUONO STATO DI SALUTE. Eurovita, in base alle attività sportive e di lavoro svolte può applicare dei sovrappremi per tener conto del maggior rischio assicurativo. In caso di estinzione anticipata, di surroga e di rinegoziazione del contratto di Prestito si rinvia a quanto indicato all’art 10 5 delle Condizioni Contrattuali di Assicurazioneassicurazione, e non è riscattabile.

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Samples: Convenzione N. 154000772, www.fondofonte.it

Prestazioni assicurate. In “Tempo e Denaro a Premio Unico” è un contratto di assicurazione sulla vita a premio unico con finalità di risparmio che garantisce le seguenti prestazioni: – Prestazione in caso di morte dell’Assicurato prima vita: in caso di vita dell’Assicurato, su richiesta scritta del Contraente, garantisce il pagamento del Capitale rivalutato sottoforma di riscatto, trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto. Al decimo anniversario della scadenza contrattualedata di decorrenza del contratto, Eurovita garantiscea condizione che non siano stati effettuati riscatti parziali sino a tale anniversario, la Compagnia riconosce un Bonus per un importo pari al 2,00% del premio unico versato sotto forma di aumento del capitale assicurato. – Prestazione in caso di decesso: Pramerica si impegna a pagare ai Beneficiari designati, alla morte dell’Assicurato, in qualsiasi epoca avvenga, il pagamento capitale assicurato rivalutato nella misura e secondo le modalità contenute nella Clausola di un importo Rivalutazione. Il capitale assicurato è pari al debito residuo previsto dal piano alla somma delle prestazioni assicurate derivanti dai premi, 20 di ammor- tamento della Polizza calcolato alla data corrispondente al pagamento della rata precedente il decesso. La copertura assicurativa non include in alcun caso 50 Condizioni di assicurazione - “Tempo e Denaro a Premio Unico” comprensivi degli eventuali rate di rimborso non corri- sposte e riferite al periodo precedente al decesso dell’Assicurato. L’Indennizzo sarà pagato nei limiti del massimale di Euro 50.000,00 per AssicuratoVersamenti Integrativi, come previsto all’Art. 4 ”Limiti di indennizzo”. In caso di sopravvivenza dell’Assicurato corrisposti alla data di scadenza della polizza questa si intenderà estinta e il premio pagato per la copertura in caso di morte resterà acquisito ad Eurovitaliquidazione. La copertura assicurativa potrà essere assunta senza che l’Assicurato si sottoponga a visita medi- ca (con le limitazioni prestazione inizialmente assicurata derivante dal premio di seguito indicate)perfezionamento, con la sottoscrizione della DICHIARAZIONE DI BUONO STATO DI SALUTEdecurtato dei costi di cui all’art. Eurovita5 nella Nota informativa, è indicata in base alle attività sportive e di lavoro svolte può applicare dei sovrappremi per tener conto del maggior rischio assicurativo. In caso di estinzione anticipata, di surroga e di rinegoziazione del contratto di Prestito si rinvia a quanto indicato all’art 10 delle Condizioni Contrattuali di Assicurazionepolizza.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Vita Intera a Premio Unico Con Possibilita’ Di Versamenti Integrativi E Con Rivalutazione Semestrale Del Capitale

Prestazioni assicurate. In base al presente contratto, la Società si impegna a corri- spondere ai Beneficiari o aventi diritto, il pagamento del ca- pitale assicurato, definito nel simplo di polizza, nel caso di in cui la morte dell’Assicurato avvenga prima della scadenza contrattuale. Le prestazioni sono garantite sempre che sia il Contraente abbia regolarmente corrisposto il premio unico convenuto alla conclusione del contratto. La Società applica due differenti livelli di premio sulla base delle dichiarazioni rese dall’Assicurato in funzione al proprio consumo di tabacco, Eurovita garantisceossia per Assicurati Non Fumatori o Fumatori, ai Beneficiari designatila definizione di Non Fumatore è indicata al suc- cessivo articolo 5. Il capitale assicurato non potrà risultare inferiore a 50.000,00 euro. Il capitale assicurato, il pagamento come stabilito nel simplo di polizza, decresce di un importo pari al debito residuo previsto dal piano costante , per quanti sono gli anni in- teramente trascorsi dalla data di ammor- tamento della Polizza calcolato alla decorrenza del contratto al- la data corrispondente al pagamento della rata precedente il decesso. La copertura assicurativa non include in alcun caso eventuali rate di rimborso non corri- sposte e riferite al periodo precedente al decesso dell’Assicurato. L’Indennizzo sarà pagato nei limiti del massimale di Euro 50.000,00 ; l’importo costante si ottiene dividendo il capitale iniziale per Assicurato, come previsto all’Art. 4 ”Limiti di indennizzo”la durata contrat- tuale. In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza della polizza questa scaden- za, il contratto si intenderà estinta e estinto ed il premio pagato per la copertura in caso di morte resterà re- sterà acquisito ad Eurovitadalla Società. La copertura assicurativa potrà essere assunta senza che l’Assicurato si sottoponga a visita medi- ca (con le limitazioni Società inoltre adempirà alle prestazioni previste dalle as- sicurazioni complementari, sempreché siano espressamente indicate nel documento di seguito indicate), con la sottoscrizione della DICHIARAZIONE DI BUONO STATO DI SALUTE. Eurovita, in base alle attività sportive e di lavoro svolte può applicare dei sovrappremi per tener conto del maggior rischio assicurativo. In caso di estinzione anticipata, di surroga e di rinegoziazione del contratto di Prestito si rinvia a quanto indicato all’art 10 delle Condizioni Contrattuali di Assicurazionepolizza.

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Samples: www.zurich.it

Prestazioni assicurate. In caso di morte dell’Assicurato prima della scadenza contrattuale, Eurovita garantisce, ai Beneficiari designati, il pagamento di un importo pari al debito residuo previsto dal piano di ammor- tamento ammortamento della Polizza calcolato alla data corrispondente al pagamento della rata precedente preceden- te il decesso. La copertura assicurativa non include in alcun caso eventuali rate di rimborso non corri- sposte corrisposte e riferite al periodo precedente al decesso dell’Assicurato. Il valore del capitale assicurato sarà pari all’importo totale (o parziale in caso di erogazione del medesimo finanziamento a più persone) del finanziamento richiesto. Nel caso in cui il finanziamento preveda più cointestatari, il capitale iniziale assicurato pro capite non potrà essere superiore all’intero valore del mutuo erogato. In tale caso ciascun aderente del suddetto finanziamento dovrà sottoscrivere un Modulo di Adesione per un importo pari al capitale assicurato prescelto. Nel caso in cui il contratto assicurativo sia sottoscritto per un importo iniziale inferiore a quello del finanziamento concesso, ovvero pari al capitale prescelto, la prestazione relativa a ciascun contratto verrà erogata proporzionalmente all’importo assicurato prescelto. L’Indennizzo sarà pagato nei limiti del massimale di Euro 50.000,00 500.000,00 per Assicurato, come previsto previ- sto all’Art. 4 ”Limiti di indennizzoLIMITI DI INDENNIZZO”. In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza della polizza questa si intenderà estinta e il premio pagato per la copertura in caso di morte resterà acquisito ad Eurovita. La copertura assicurativa potrà essere assunta senza che l’Assicurato si sottoponga a visita medi- ca (con le limitazioni di seguito indicate), con la sottoscrizione della DICHIARAZIONE DI BUONO STATO DI SALUTE. Eurovita, in base alle attività sportive e di lavoro svolte può applicare dei sovrappremi per tener conto del maggior rischio assicurativo. In caso di anticipata estinzione anticipatatotale, di surroga e di rinegoziazione del contratto Contratto di Prestito Finanziamento si rinvia a quanto indicato all’art 10 delle Condizioni Contrattuali di Assicurazione.

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Samples: Assicurazione Per La Garanzia Morte

Prestazioni assicurate. In La presente garanzia prevede, in caso di morte dell’Assicurato decesso dell'Assicurato che dovesse verificarsi per qualsiasi motivo durante il periodo di vigore della Copertura Assicurativa e prima della scadenza contrattualedel compimento del 71° anno di età dell’Assicurato, Eurovita garantisce, ai Beneficiari designatisenza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato, il pagamento in unica soluzione da parte dell’Impresa di un importo Assicurazione della prestazione assicurata, salvo le limitazioni previste ai successivi Artt. 27 “CLAUSOLA DI CARENZA” – 28 “ESCLUSIONI”. La prestazione assicurata è pari al debito residuo previsto dal piano di ammor- tamento della Polizza calcolato alla data Capitale Assicurato corrispondente al pagamento della rata precedente il decesso. La copertura assicurativa non include Pacchetto Assicurativo prescelto in alcun caso eventuali rate fase di rimborso non corri- sposte e riferite al periodo precedente al decesso dell’Assicurato. L’Indennizzo sarà pagato nei limiti sottoscrizione del massimale Modulo di Euro 50.000,00 per Assicurato, Adesione come previsto all’Artdall’Art. 4 ”Limiti di indennizzo“LIMITI DI INDENNIZZO”. In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza della polizza questa si intenderà estinta presente Copertura Assicurativa oppure in caso di Invalidità Totale e Permanente nel corso della durata contrattuale che dia luogo al pagamento del sinistro, non è prevista alcuna prestazione a carico dell’Impresa di Assicurazione e il premio pagato per la copertura in caso di morte resterà versato resta acquisito ad Eurovitada quest’ultima. La copertura assicurativa potrà essere assunta senza prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione ai Beneficiari come previsto dall’Art. 9 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che l’Assicurato si sottoponga a visita medi- ca (con le limitazioni di seguito indicate), con la sottoscrizione della DICHIARAZIONE DI BUONO STATO DI SALUTE. Eurovita, in base alle attività sportive e di lavoro svolte può applicare dei sovrappremi per tener conto del maggior rischio assicurativo. In caso di estinzione anticipata, di surroga e di rinegoziazione del contratto di Prestito si rinvia a quanto indicato all’art 10 delle Condizioni Contrattuali di Assicurazioneprecede.

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Samples: Contratto Di Assicurazione in Forma Collettiva a Capitale Costante Ed a Premio Annuo Costante

Prestazioni assicurate. In caso di morte dell’Assicurato prima della scadenza contrattuale, Eurovita garantisce, ai Beneficiari designati, il pagamento di un importo pari al debito residuo previsto dal piano di ammor- tamento ammortamento della Polizza calcolato alla data corrispondente al pagamento della rata precedente il decesso. La copertura assicurativa non include in alcun caso eventuali rate di rimborso non corri- sposte corrisposte e riferite al periodo precedente al decesso dell’Assicurato. L’Indennizzo sarà pagato nei limiti del massimale di Euro 50.000,00 per Assicurato, come previsto all’Art. 4 ”Limiti di indennizzo”. In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza della polizza questa si intenderà estinta e il premio pagato per la copertura in caso di morte resterà acquisito ad Eurovita. La copertura assicurativa potrà essere assunta senza che l’Assicurato si sottoponga a visita medi- ca medica (con le limitazioni di seguito indicate), con la sottoscrizione della DICHIARAZIONE DI BUONO STATO DI SALUTE. Eurovita, in base alle attività sportive e di lavoro svolte può applicare dei sovrappremi per tener conto del maggior rischio assicurativo. In caso di estinzione anticipata, di surroga e di rinegoziazione del contratto di Prestito si rinvia a quanto indicato all’art 10 delle Condizioni Contrattuali di Assicurazione.

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Samples: Assicurazione Per La Garanzia Morte

Prestazioni assicurate. 9.A PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATO [OPERANTE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATA NEL MODULO DI ADESIONE] In caso di morte decesso dell’Assicurato prima durante il periodo di validità della scadenza contrattualecopertura assicurativa, Eurovita garantisce, ai Beneficiari designati, è previsto il pagamento del capitale assicurato in favore dei Beneficiari indicati nel modulo di adesione. In caso di Aderente persona giuridica, beneficiario unico della prestazione è l’Aderente. Il capitale assicurato decresce a ciascuna ricorrenza annuale del contratto di un importo pari al debito residuo previsto dal piano capitale assicurato iniziale, riportato nel modulo di ammor- tamento della Polizza adesione, diviso il numero di anni di durata contrattuale. Il capitale assicurato alla data del decesso, nei limiti e alle condizioni di cui alle presenti Condizioni di Assicurazione e ferme restando le esclusioni previste al successivo art. 10, è pari al capitale assicurato all’ultima ricorrenza anniversaria, determinato come riportato nel paragrafo che precede in caso di decesso coincidente con la ricorrenza anniversaria, il capitale assicurato coincide con quello calcolato alla data corrispondente al pagamento della rata precedente il decesso. La copertura assicurativa non include in alcun caso eventuali rate di rimborso non corri- sposte e riferite al periodo precedente al decesso dell’Assicurato. L’Indennizzo sarà pagato nei limiti del massimale di Euro 50.000,00 per Assicurato, come previsto all’Art. 4 ”Limiti di indennizzo”medesima ricorrenza. In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza della polizza questa scadenza, la copertura assicurativa si intenderà estinta e estinta, ed il premio pagato per la copertura in caso di morte corrisposto resterà acquisito ad Eurovita. La copertura assicurativa potrà essere assunta senza che l’Assicurato si sottoponga a visita medi- ca (con le limitazioni di seguito indicate), con la sottoscrizione della DICHIARAZIONE DI BUONO STATO DI SALUTE. Eurovita, in base alle attività sportive e di lavoro svolte può applicare dei sovrappremi per tener conto del maggior rischio assicurativo. In caso di estinzione anticipata, di surroga e di rinegoziazione del contratto di Prestito si rinvia a quanto indicato all’art 10 delle Condizioni Contrattuali di Assicurazionedalla Società.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Dei Rami Vita E Danni

Prestazioni assicurate. In caso di morte dell’Assicurato prima della scadenza contrattualebase al presente contratto, Eurovita garantisce, la Società si impegna a cor- rispondere ai Beneficiari designatio aventi diritto, il pagamento del capitale assicurato, definito nel simplo di polizza, nel ca- so in cui la morte dell’Assicurato avvenga prima della sca- denza contrattuale. Le prestazioni sono garantite sempre che siano stati rego- larmente corrisposti i premi annui convenuto alla conclu- sione del contratto. La Società applica due differenti livelli di premio sulla ba- se delle dichiarazioni rese dall’Assicurato in funzione al proprio consumo di tabacco, ossia per Assicurati Non Fu- matori o Fumatori, la definizione di Non Fumatore è in- dicata al successivo articolo 5. Il capitale assicurato non potrà risultare inferiore a 50.000,00 euro. Il capitale assicurato, come stabilito nel simplo di polizza, de- cresce di un importo pari al debito residuo previsto dal piano costante , per quanti sono gli anni inte- ramente trascorsi dalla data di ammor- tamento della Polizza calcolato decorrenza del contratto alla data corrispondente al pagamento della rata precedente il decesso. La copertura assicurativa non include in alcun caso eventuali rate di rimborso non corri- sposte e riferite al periodo precedente al decesso dell’Assicurato. L’Indennizzo sarà pagato nei limiti del massimale di Euro 50.000,00 ; l’importo costante si ottiene dividendo il capitale iniziale per Assicurato, come previsto all’Art. 4 ”Limiti di indennizzo”la durata contrattuale. In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza della polizza questa sca- denza, il contratto si intenderà estinta e il premio pagato per la copertura in caso di morte resterà acquisito ad Eurovitaestinto ed i premi pagati re- steranno acquisiti dalla Società. La copertura assicurativa potrà essere assunta senza che l’Assicurato si sottoponga a visita medi- ca (con le limitazioni Società inoltre adempirà alle prestazioni previste dalle assicurazioni complementari, sempreché siano espressa- mente indicate nel documento di seguito indicate), con la sottoscrizione della DICHIARAZIONE DI BUONO STATO DI SALUTE. Eurovita, in base alle attività sportive e di lavoro svolte può applicare dei sovrappremi per tener conto del maggior rischio assicurativo. In caso di estinzione anticipata, di surroga e di rinegoziazione del contratto di Prestito si rinvia a quanto indicato all’art 10 delle Condizioni Contrattuali di Assicurazionepolizza.

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Samples: www.zurich.it

Prestazioni assicurate. In caso di morte dell’Assicurato prima Perdita d’Impiego dovuta a: Qualora la Compagnia di Assicurazione stia pagando le rate mensili e l’Assicurato intraprenda un’attività lavorativa in qualità di lavoratore dipendente di ente privato dovrà informare tempestiva- mente per iscritto la Compagnia di Assicurazione della scadenza contrattuale, Eurovita garantisce, ai Beneficiari designaticessazione dello stato di Disoccupazione. In tal caso il pagamento dell’indennizzo verrà interrotto definitivamente. Qualora il contratto di lavoro dipendente di ente privato sia a tempo determinato per una durata non superiore a sei mesi, il pagamento di un importo pari dell’indennizzo verrà sospeso per la durata del contratto e riprenderà al debito residuo previsto dal piano di ammor- tamento della Polizza calcolato alla data corrispondente al pagamento della rata precedente il decessotermine dello stesso come continuazione del Sinistro iniziale, qualora persista la Disoccupazione. Si precisa che per ogni Sinistro tale sospensione non potrà superare i sei mesi. La copertura assicurativa non include in alcun caso eventuali rate prestazione assicurata verrà liquidata dalla Compagnia di rimborso non corri- sposte e riferite al periodo precedente al decesso dell’Assicurato. L’Indennizzo sarà pagato nei limiti del massimale di Euro 50.000,00 per Assicurato, Assicurazione come previsto all’Art. 4 ”Limiti di indennizzo”. In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza della polizza questa si intenderà estinta dagli Articoli 8 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” e il premio pagato per la copertura in caso di morte resterà acquisito ad Eurovita. La copertura assicurativa potrà essere assunta senza 13 “PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI” che l’Assicurato si sottoponga a visita medi- ca (con le limitazioni di seguito indicate), con la sottoscrizione della DICHIARAZIONE DI BUONO STATO DI SALUTE. Eurovita, in base alle attività sportive e di lavoro svolte può applicare dei sovrappremi per tener conto del maggior rischio assicurativo. In caso di estinzione anticipata, di surroga e di rinegoziazione del contratto di Prestito si rinvia a quanto indicato all’art 10 delle Condizioni Contrattuali di Assicurazioneprecedono.

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Samples: Assicurazione Per La Garanzia Morte

Prestazioni assicurate. In Prevede le seguenti prestazioni: Assicurazione temporanea per il solo caso di morte (tar. PL5138) Prestazioni in caso di decesso dell’Assicurato prima della scadenza contrattuale: in caso di decesso dell’Assicurato prima della scadenza contrattuale, Eurovita garantiscecorrisponderà, ai Beneficiari designatidesignati nel Documento Contrattuale dal Contraente, il pagamento di un importo pari al debito residuo previsto dal piano di ammor- tamento ammortamento della Polizza polizza calcolato alla data corrispondente corrispon- dente al pagamento della rata di rimborso del finanziamento precedente il decesso. La copertura assicurativa non include in alcun caso eventuali rate di rimborso non corri- sposte corrisposte e riferite al periodo precedente al decesso dell’Assicurato. L’Indennizzo sarà pagato nei limiti del massimale di Euro 50.000,00 per Assicurato, come previsto all’Art. 4 ”Limiti di indennizzo”. In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza della polizza questa si intenderà estinta e il premio pagato per la copertura in caso di morte resterà acquisito ad Eurovita. Assicurazione temporanea per il caso di morte e di invalidità totale e permanente (tar. PL5139) Prestazioni in caso di decesso dell’Assicurato prima della scadenza contrattuale: in caso di decesso dell’Assicurato prima della scadenza contrattuale, Eurovita corrisponderà, ai Beneficiari designati nel Documento Contrattuale dal Contraente, il pagamento di un importo pari al debito residuo previsto dal piano di ammortamento della polizza calcolato alla data corrispon- dente al pagamento della rata di rimborso del finanziamento precedente il decesso. La copertura assicurativa potrà essere assunta senza che l’Assicurato si sottoponga a visita medi- ca (con le limitazioni non include in alcun caso eventuali rate di seguito indicate), con la sottoscrizione della DICHIARAZIONE DI BUONO STATO DI SALUTE. Eurovita, in base alle attività sportive rimborso non corrisposte e di lavoro svolte può applicare dei sovrappremi per tener conto del maggior rischio assicurativoriferite al periodo precedente al decesso dell’Assicurato. In caso di estinzione anticipata, sopravvivenza dell’Assicurato alla data di surroga scadenza della polizza questa si intenderà estinta e di rinegoziazione del contratto di Prestito si rinvia a quanto indicato all’art 10 delle Condizioni Contrattuali di Assicurazioneil premio pagato resterà acquisito ad Eurovita.

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Samples: www.eurovita.it

Prestazioni assicurate. In caso di morte dell’Assicurato prima della scadenza contrattualedecesso dell’Assicurato, Eurovita garantiscein qualsiasi epoca avvenga, l’Impresa garantisce il pagamento, ai Beneficiari designatidesignati in polizza dal Contraente, del capitale assicurato pari alla somma delle prestazioni assicurate derivanti dai premi unici ricorrenti e dagli eventuali versamenti aggiuntivi, al netto dei costi già corrisposti, maggiorate delle rivalutazioni e ridotte a seguito di eventuali riscatti parziali, determinati come all’art. 8 “Riscatto” delle presenti Condizioni di Assicurazione. La rivalutazione avviene utilizzando l’ultimo tasso di rivalutazione dichiarato dall’Impresa entro il 1° marzo precedente la data del decesso dell'Assicurato. L’Impresa non trattiene alcun premio a copertura dei rischi demografici dai premi versati dal Contraente. Ne consegue che il capitale liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato o in caso di riscatto del contratto è costituito sulla base della capitalizzazione dei premi versati, al netto dei costi, e ridotto di eventuali riscatti parziali. Il tasso annuo di rivalutazione, riconosciuto il 1° marzo di ogni anno sul contratto, è ottenuto sottraendo dal rendimento finanziario conseguito dalla predetta Gestione Separata, il pagamento di un importo rendimento minimo trattenuto dall’Impresa pari al debito residuo previsto dal piano di ammor- tamento della Polizza calcolato alla data corrispondente al pagamento della rata precedente il decessoall’1,80%. La copertura assicurativa predetta differenza non include in alcun caso eventuali rate di rimborso potrà, comunque, mai essere negativa e non corri- sposte e riferite potrà essere mai inferiore al periodo precedente al decesso dell’Assicuratorendimento minimo garantito. L’Indennizzo sarà pagato nei limiti del massimale di Euro 50.000,00 per Assicurato, come previsto all’Art. 4 ”Limiti di indennizzo”. In caso di sopravvivenza dell’Assicurato Nella prima ricorrenza annuale (il 1° marzo successivo alla data di scadenza decorrenza della polizza questa si intenderà estinta e il premio pagato per la copertura in caso di morte resterà acquisito ad Eurovita. La copertura assicurativa potrà essere assunta senza che l’Assicurato si sottoponga a visita medi- ca (con le limitazioni di seguito indicatepolizza), con la sottoscrizione della DICHIARAZIONE DI BUONO STATO DI SALUTE. Eurovitail capitale assicurato sarà pari ai premi unici ricorrenti e agli eventuali versamenti aggiuntivi versati, al netto dei costi già corrisposti, maggiorati degli interessi calcolati in base alle attività sportive al tasso di rivalutazione come sopra determinato per il numero dei giorni trascorsi tra la data di ciascun versamento ed il 1° marzo stesso. Nelle ricorrenze annuali successive (il 1° marzo di ogni anno), il capitale assicurato al 1° marzo dell’anno precedente, sarà maggiorato: e di lavoro svolte può applicare dei sovrappremi per tener conto del maggior rischio assicurativo. In caso di estinzione anticipata, di surroga e di rinegoziazione del contratto di Prestito si rinvia a quanto indicato all’art 10 delle Condizioni Contrattuali di Assicurazione.sarà ridotto:

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Samples: Contratto Di Assicurazione a Vita Intera a Premi Unici Ricorrenti

Prestazioni assicurate. In caso di morte dell’Assicurato prima della scadenza contrattualedecesso dell’Assicurato, Eurovita garantiscein qualsiasi epoca avvenga, l’Impresa garantisce il pagamento, ai Beneficiari designatidesignati in polizza dal Contraente, il pagamento di un importo del capitale assicurato pari alla somma delle prestazioni assicurate derivanti dai premi unici ricorrenti e dagli eventuali versamenti aggiuntivi, al debito residuo previsto dal piano di ammor- tamento della Polizza calcolato alla data corrispondente al pagamento della rata precedente il decesso. La copertura assicurativa non include in alcun caso eventuali rate di rimborso non corri- sposte e riferite al periodo precedente al decesso dell’Assicurato. L’Indennizzo sarà pagato nei limiti del massimale di Euro 50.000,00 per Assicuratonetto dei costi già corrisposti, come previsto all’Art. 4 ”Limiti di indennizzo”. In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza della polizza questa si intenderà estinta liquidazione, maggiorata delle rivalutazioni e debitamente riproporzionata a seguito di eventuali riscatti parziali. La rivalutazione avviene utilizzando l’ultimo tasso di rivalutazione dichiarato dall’Impresa entro il 1° marzo precedente la data del decesso dell'Assicurato. L’Impresa non trattiene alcun premio pagato per la a copertura dei rischi demografici dai premi versati dal Contraente. Ne consegue che il capitale liquidabile in caso di morte resterà acquisito ad Eurovitadecesso dell'Assicurato o in caso di riscatto del contratto è costituito sulla base della capitalizzazione dei premi versati, al netto dei costi. Il tasso annuo di rivalutazione, riconosciuto il 1° marzo di ogni anno sul contratto, è ottenuto sottraendo dal rendimento finanziario conseguito dalla predetta Gestione Separata, la commissione di gestione trattenuta dall’Impresa pari all’1,80%. La copertura assicurativa predetta differenza non potrà, comunque, mai essere negativa e non potrà essere assunta senza che l’Assicurato si sottoponga a visita medi- ca mai inferiore al rendimento minimo garantito. Nella prima ricorrenza annuale (con le limitazioni il 1° marzo successivo alla data di seguito indicatedecorrenza della polizza), con il capitale assicurato sarà pari ai premi netti versati capitalizzati al tasso giornaliero equivalente al tasso annuo di rivalutazione come sopra determinato per il numero dei giorni trascorsi tra la sottoscrizione della DICHIARAZIONE DI BUONO STATO DI SALUTEdata di ciascun versamento ed il 1° marzo stesso. EurovitaNelle ricorrenze annuali successive (il 1° marzo di ogni anno), in base alle attività sportive e di lavoro svolte può applicare dei sovrappremi per tener conto del maggior rischio assicurativo. In caso di estinzione anticipatail capitale assicurato al 1° marzo dell’anno precedente, di surroga e di rinegoziazione del contratto di Prestito si rinvia a quanto indicato all’art 10 delle Condizioni Contrattuali di Assicurazione.sarà maggiorato:

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Samples: Contratto Di Assicurazione a Vita Intera a Premi Unici Ricorrenti

Prestazioni assicurate. In caso di morte dell’Assicurato prima della scadenza contrattuale, Eurovita garantisce, ai Beneficiari designati, il pagamento di un importo pari al debito residuo previsto dal piano di ammor- tamento ammortamento della Polizza calcolato alla data corrispondente al pagamento della rata precedente il decesso. La copertura assicurativa non include in alcun caso eventuali rate di rimborso non corri- sposte corrisposte e riferite al periodo precedente al decesso dell’Assicurato. Il valore del capitale assicurato sarà pari all’importo totale (o parziale in caso di erogazione del medesimo finanziamento a più persone) del finanziamento richiesto. Nel caso in cui il finanziamento preveda più cointestatari, il capitale iniziale assicurato pro capite non potrà essere superiore all’intero valore del mutuo erogato. In tale caso ciascun aderente del suddetto finanziamento dovrà sottoscrivere un Modulo di Adesione per un importo pari al capitale assicurato prescelto. Nel caso in cui il contratto assicurativo sia sottoscritto per un importo iniziale inferiore a quello del finanziamento concesso, ovvero pari al capitale prescelto, la prestazione relativa a ciascun contratto verrà erogata proporzionalmente all’importo assicurato prescelto. L’Indennizzo sarà pagato nei limiti del massimale di Euro 50.000,00 500.000,00 per Assicurato, come previsto all’Art. 4 ”Limiti di indennizzoLIMITI DI INDENNIZZO”. In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza della polizza questa si intenderà estinta e il premio pagato per la copertura in caso di morte resterà acquisito ad Eurovita. La copertura assicurativa potrà essere assunta senza che l’Assicurato si sottoponga a visita medi- ca (con le limitazioni di seguito indicate), con la sottoscrizione della DICHIARAZIONE DI BUONO STATO DI SALUTE. Eurovita, in base alle attività sportive e di lavoro svolte può applicare dei sovrappremi per tener conto del maggior rischio assicurativo. In caso di anticipata estinzione anticipatatotale, di surroga e di rinegoziazione del contratto Contratto di Prestito Finanziamento si rinvia a quanto indicato all’art 10 delle Condizioni Contrattuali di Assicurazione.

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Samples: Assicurazione Per La Garanzia Morte

Prestazioni assicurate. La presente garanzia prevede, in caso di decesso dell'Assicurato che dovesse verificarsi per qualsiasi motivo durante il periodo di vigore della Copertura Assicurativa e prima del compimento del 75° anno di età dell’Assicurato, senza limiti territoriali, il pagamento in unica soluzione da parte della Impresa di Assicurazione della prestazione assicurata all’Impresa, salvo le limitazioni previste al successivo Art. 26 “ESCLUSIONI”. La prestazione assicurata è pari all’importo complessivo dei Fidi Operativi assicurati. L’indennizzo non potrà superare l’importo di Euro 750.000,00 per Assicurato come previsto dall’Art. 4 “LIMITI DI INDENNIZZO”. In caso di morte dell’Assicurato prima della scadenza contrattualepiù Assicurati del medesimo importo complessivo dei Fidi Operativi assicurati con ripartizione dell’importo stesso, Eurovita garantisce, ai Beneficiari designati, il pagamento di un importo pari al debito residuo previsto dal piano di ammor- tamento della Polizza calcolato alla data corrispondente al pagamento della rata precedente il decesso. La copertura assicurativa non include in alcun caso eventuali rate di rimborso non corri- sposte e riferite al periodo precedente al decesso dell’Assicurato. L’Indennizzo la prestazione assicurata per ogni posizione sarà pagato nei limiti del massimale di Euro 50.000,00 per Assicurato, come previsto all’Art. 4 ”Limiti di indennizzo”inferiore all’importo complessivo dei Fidi Operativi assicurati. In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data scadenza del presente Contratto di scadenza della polizza questa si intenderà estinta e il premio pagato per la copertura Assicurazione oppure in caso di morte resterà acquisito ad EurovitaInvalidità Totale e Permanente nel corso della durata contrattuale, non è prevista alcuna prestazione a carico della Impresa di Assicurazione ed i premi versati restano acquisiti da quest’ultima. La copertura assicurativa potrà essere assunta senza prestazione assicurata verrà liquidata all’Impresa dalla Impresa di Assicurazione come previsto dall’Art. 8 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che l’Assicurato si sottoponga a visita medi- ca (con le limitazioni di seguito indicate), con la sottoscrizione della DICHIARAZIONE DI BUONO STATO DI SALUTE. Eurovita, in base alle attività sportive e di lavoro svolte può applicare dei sovrappremi per tener conto del maggior rischio assicurativo. In caso di estinzione anticipata, di surroga e di rinegoziazione del contratto di Prestito si rinvia a quanto indicato all’art 10 delle Condizioni Contrattuali di Assicurazioneprecede.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Prestazioni assicurate. In base al presente contratto, la Società si impegna a corrispon- dere ai Beneficiari o aventi diritto, il pagamento del capitale assi- curato, definito nel simplo di polizza, nel caso di in cui la morte dell’Assicurato avvenga prima della scadenza contrattuale. Le prestazioni sono garantite sempre che siano stati regolarmen- te corrisposti i premi annui convenuto alla conclusione del con- tratto. La Società applica due differenti livelli di premio sulla base delle dichiarazioni rese dall’Assicurato in funzione al proprio consumo di tabacco, Eurovita garantisceossia per Assicurati Non Fumatori o Fumatori, ai Beneficiari designatila de- finizione di Non Fumatore è indicata al successivo articolo 5. Il capitale assicurato non potrà risultare inferiore a 50.000,00 euro. Il capitale assicurato, il pagamento come stabilito nel simplo di polizza, decre- sce di un importo pari al debito residuo previsto dal piano costante, per quanti sono i mesi interamente trascorsi dalla data di ammor- tamento della Polizza calcolato decorrenza del contratto alla data corrispondente al pagamento della rata precedente di deces- so dell’Assicurato; l’importo costante si ottiene dividendo il decesso. La copertura assicurativa non include in alcun caso eventuali rate di rimborso non corri- sposte e riferite al periodo precedente al decesso dell’Assicurato. L’Indennizzo sarà pagato nei limiti del massimale di Euro 50.000,00 capi- tale iniziale per Assicurato, come previsto all’Art. 4 ”Limiti di indennizzo”i mesi contenuti nella durata contrattuale. In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza della polizza questa scadenza, il contratto si intenderà estinta e il premio pagato per la copertura in caso di morte resterà acquisito ad Eurovitaestinto ed i premi pagati resteranno acqui- siti dalla Società. La copertura assicurativa potrà essere assunta senza che l’Assicurato si sottoponga a visita medi- ca (con le limitazioni Società inoltre adempirà alle prestazioni previste dalle assicu- razioni complementari, sempreché siano espressamente indicate nel documento di seguito indicate), con la sottoscrizione della DICHIARAZIONE DI BUONO STATO DI SALUTE. Eurovita, in base alle attività sportive e di lavoro svolte può applicare dei sovrappremi per tener conto del maggior rischio assicurativo. In caso di estinzione anticipata, di surroga e di rinegoziazione del contratto di Prestito si rinvia a quanto indicato all’art 10 delle Condizioni Contrattuali di Assicurazionepolizza.

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Samples: www.zurich.it

Prestazioni assicurate. In Il presente Programma Assicurativo prevede, in caso di morte decesso dell’Assicurato che dovesse verificarsi per qualsiasi motivo durante il periodo di vigore della copertura assicurativa e prima della scadenza contrattualedel compimento del 76° anno di età dell’Assicurato, Eurovita garantisce, ai Beneficiari designatisenza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato, il pagamento in unica soluzione da parte dell’Impresa di un importo Assicurazione della prestazione assicurata ai Beneficiari, salvo le limitazioni previste al successivo Art. 26 “ESCLUSIONI”. La prestazione assicurata è pari al debito residuo previsto dal piano di ammor- tamento della Polizza calcolato del Finanziamento in linea capitale alla data corrispondente del decesso, al pagamento della rata precedente il decesso. La copertura assicurativa non include in alcun caso netto di eventuali rate di rimborso insolute e degli eventuali interessi moratori e spese accessorie e non corri- sposte e riferite al periodo precedente al decesso dell’Assicurato. L’Indennizzo sarà pagato nei limiti del massimale potrà superare l’importo di Euro 50.000,00 80.000,00 per Assicurato, come previsto all’Art. 4 7 “LIMITI DI INDENNIZZOLimiti . In caso di indennizzo”estinzione parziale del Finanziamento, modifica della durata o di rinegoziazione dello stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento del Finanziamento. In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data scadenza del presente Programma Assicurativo oppure in caso di scadenza Invalidità Totale e Permanente nel corso della polizza questa si intenderà estinta durata contrattuale che dia luogo al pagamento del sinistro, non è prevista alcuna prestazione a carico dell’Impresa di Assicurazione e il premio pagato per la copertura in caso di morte resterà versato resta acquisito ad Eurovitada quest’ultima. La copertura assicurativa potrà essere assunta senza prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione ai Beneficiari come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che l’Assicurato si sottoponga a visita medi- ca (con le limitazioni di seguito indicate), con la sottoscrizione della DICHIARAZIONE DI BUONO STATO DI SALUTE. Eurovita, in base alle attività sportive e di lavoro svolte può applicare dei sovrappremi per tener conto del maggior rischio assicurativo. In caso di estinzione anticipata, di surroga e di rinegoziazione del contratto di Prestito si rinvia a quanto indicato all’art 10 delle Condizioni Contrattuali di Assicurazioneprecede.

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Samples: Contratto Di Assicurazione in Forma Collettiva Ad Adesione Facoltativa

Prestazioni assicurate. In caso l premio ed il capitale assicurato, relativi alla presente garanzia Complementare, restano costanti per tutta la durata contrattuale. Entrambi gli importi sono indicati nel documento di morte dell’Assicurato prima Polizza. Qualora il Contraente interrompa il pagamento dei premi relativi alla Polizza base, la garanzia SalvaVita si intenderà estinta qualunque sia il numero dei premi annui già corrisposti, ed i premi versati restano acquisiti alla Società. A partire dalla data della scadenza contrattuale, Eurovita garantisce, ai Beneficiari designatidiagnosi di una delle malattie gravi indennizzabili a norma dell’art. 2, il Contraente sospende il pagamento delle rate di un importo pari al debito residuo previsto dal piano di ammor- tamento premio dovute a fronte della Polizza calcolato alla data corrispondente base, ferme restando le relative garanzie in corso. Se la malattia grave viene riconosciuta indennizzabile una volta ultimati i relativi accertamenti, l’obbligo al pagamento della rata precedente il decesso. La copertura assicurativa non include in alcun caso dei premi cessa definitivamente e la Società rimborsa le eventuali rate di rimborso non corri- sposte e riferite premio al periodo precedente al decesso dell’Assicurato. L’Indennizzo sarà pagato nei limiti del massimale di Euro 50.000,00 per Assicuratonetto delle imposte, come previsto all’Art. 4 ”Limiti di indennizzo”. In caso di sopravvivenza dell’Assicurato se presenti, con scadenza successiva alla data di scadenza diagnosi della polizza questa si intenderà estinta malattia grave e che fossero state nel frattempo eventualmente corrisposte. Qualora la malattia grave non venga riconosciuta indennizzabile a seguito dei relativi accertamenti effettuati, il premio pagato per la copertura in caso Contraente è tenuto a versare i premi non corrisposti, scaduti successivamente alla data di morte resterà acquisito ad Eurovita. La copertura assicurativa potrà essere assunta senza che l’Assicurato si sottoponga a visita medi- ca (con le limitazioni insorgenza della malattia, aumentati degli interessi di seguito indicate), con la sottoscrizione riattivazione come stabiliti dalle Condizioni di Assicurazione della DICHIARAZIONE DI BUONO STATO DI SALUTE. Eurovita, in base alle attività sportive e di lavoro svolte può applicare dei sovrappremi per tener conto del maggior rischio assicurativo. In caso di estinzione anticipata, di surroga e di rinegoziazione del contratto di Prestito si rinvia a quanto indicato all’art 10 delle Condizioni Contrattuali di AssicurazionePolizza base.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita in Forma Temporanea in Caso Di Morte

Prestazioni assicurate. In La presente garanzia prevede, in caso di morte dell’Assicurato prima della scadenza contrattualeMalattia Grave dell'Assicurato nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Assicurativa, Eurovita garantisce, ai Beneficiari designatisenza limiti territoriali, il pagamento in unica soluzione da parte dell’Impresa di Assicurazione all’Assicurato di un importo indennizzo pari al debito residuo previsto a 10 rate mensili (comprensive di capitale ed interessi), come risulta dal piano di ammor- tamento della Polizza calcolato alla data corrispondente ammortamento in essere al pagamento della rata precedente momento del sinistro, moltiplicate per la percentuale quota di Copertura Assicurativa e con il decesso. La copertura assicurativa non include in alcun caso eventuali rate di rimborso non corri- sposte e riferite al periodo precedente al decesso dell’Assicurato. L’Indennizzo sarà pagato nei limiti del massimale limite di Euro 50.000,00 2.000,00 per Assicurato, come previsto all’Art. 4 ”Limiti di indennizzo”. In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza della polizza questa si intenderà estinta e il premio pagato per la copertura ciascuna rata mensile; in caso di morte resterà acquisito ad Eurovita. La copertura assicurativa potrà essere assunta senza che l’Assicurato rata con diversa periodicità si sottoponga a visita medi- ca (con le limitazioni di seguito indicate), con calcola la sottoscrizione della DICHIARAZIONE DI BUONO STATO DI SALUTE. Eurovita, in base alle attività sportive e di lavoro svolte può applicare dei sovrappremi per tener conto del maggior rischio assicurativorata mensile equivalente. In caso di estinzione anticipataparziale del finanziamento, di surroga e modifica della durata o di rinegoziazione dello stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento del contratto finanziamento. La Copertura Assicurativa per il caso di Prestito si rinvia a quanto indicato all’art 10 delle Condizioni Contrattuali Malattia Grave è sottoposta ad un Periodo di AssicurazioneCarenza iniziale di 90 giorni; qualora la Malattia Grave avvenga nei primi 90 giorni dalla decorrenza della Copertura Assicurativa, l’indennità non verrà corrisposta.

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Samples: Contratto Di Assicurazione in Forma Collettiva Ad Adesione Facoltativa