Common use of Prestazioni assicurate Clause in Contracts

Prestazioni assicurate. La Copertura Assicurativa garantisce, in caso di Inabilità Temporanea Totale, la liquidazione mensile all’Assicurato di una somma pari all'ammontare delle Rate mensili, con esclusione di eventuali incrementi o decrementi di rata derivanti dall’esercizio dell’opzione Cambio Rata, durante il periodo di inabilità relativo al sinistro , secondo le indicazioni del Contratto di Finanziamento, che hanno scadenza durante il periodo dell’inabilità stessa, ad eccezione del primo e dell’ultimo indennizzo che saranno calcolati al pro-rata dei giorni effettivi di Inabilità Temporanea Totale, con il massimo di Euro 1.500,00 al mese, per un massimo di 24 Rate mensili per Sinistro e 36 Rate mensili per tutta la durata contrattuale e per ciascun Assicurato. L’Assicurato si definisce temporaneamente “inabile totale al lavoro” se, a causa di un infortunio o malattia, si trova nella completa impossibilità fisica, medicalmente accertata, di esercitare la sua professione o mestiere. Se l’evento colpisce un Non Lavoratore, l’Inabilità Temporanea Totale è la perdita temporanea e totale della capacità dell'Assicurato di dedicarsi alle occupazioni ordinarie e quotidiane ossia di svolgere e di gestire i propri affari familiari, personali o domestici fatte salve le limitazioni previste al successivo art. 38. La prestazione assicurata verrà liquidata dalla Compagnia di Assicurazione come previsto dagli artt. , 9 e 14 che precedono. Se l’Assicurato riprende l’attività lavorativa o riacquista la capacità di dedicarsi alle occupazioni ordinarie e quotidiane ed entro 60 giorni deve di nuovo interrompere il lavoro per la stessa Malattia o Infortunio, la copertura viene ripristinata senza alcun periodo di Franchigia. Se invece la causa è diversa rispetto all’interruzione precedente, viene preso in considerazione un nuovo periodo di Franchigia. Se è stata esercitata l’opzione Salto Rata, l’indennità no sarà dovuta in relazione alle rate mensili posticipate.

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Samples: Polizza Creditor Protection Insurance, Polizza Creditor Protection Insurance

Prestazioni assicurate. La Copertura Assicurativa garantisce, in In caso di Inabilità Temporanea Totaledecesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, la liquidazione mensile all’Assicurato Società liquiderà il capitale assicurato ai beneficiari designati. L’efficacia della garanzia è regolamentata e limitata da quanto previsto dai successivi articoli delle presenti Condizioni di una somma pari all'ammontare delle Rate mensiliAssicurazione ed in particolare dagli articoli 6 e 7. In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data di estinzione totale del contratto di mutuo cui la polizza è abbinata, con esclusione la copertura assicurativa si intenderà estinta ed i premi pagati resteranno acquisiti alla Società. Nell’anno di eventuali incrementi erogazione del Mutuo e nel caso in cui l’adesione alla polizza avvenga precedentemente o decrementi di rata derivanti dall’esercizio dell’opzione Cambio Rata, durante il periodo di inabilità relativo al sinistro , secondo le indicazioni del Contratto di Finanziamento, che hanno scadenza durante il periodo dell’inabilità contestualmente all’erogazione stessa, ad eccezione del primo e dell’ultimo indennizzo che saranno calcolati al pro-rata dei giorni effettivi di Inabilità Temporanea Totale, il Capitale Assicurato sarà pari all’importo erogato con il massimo di Euro 1.500,00 al mese, per un massimo di 24 Rate mensili per Sinistro e 36 Rate mensili per tutta la durata contrattuale e euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00) per ciascun Assicurato. L’Assicurato si definisce temporaneamente Ove l’adesione avvenga successivamente all’erogazione del mutuo ovvero successivamente alla data di conferma dell’accollo il Capitale assicurato sarà pari al debito residuo in linea capitale del mutuo così come risultante dal Modulo di Adesione e secondo quanto riportato nel piano di ammortamento valido al momento dell’adesione. Resta fermo quanto stabilito per le somme massime assicurabili e per il caso in cui il contratto di mutuo o la surroga passiva (la inabile totale al lavoro” seSurroga”) o l’atto di accollo, a causa presenti più di un infortunio intestatario. L’importo massimo del capitale assicurato è da intendersi riferito ad ogni singolo Assicurato. In caso il contratto di mutuo presenti due o malattiapiù mutuatari (al plurale i “Cointestatari” o al singolare l’Intestatario”), il capitale assicurato si trova nella completa impossibilità fisicaintende suddiviso in parti eguali tra tutti i cointestatari. Qualora l’ Assicurato sottoscriva o si accolli più contratti di mutuo con la Banca Contraente, medicalmente accertatal’importo massimo del capitale assicurato per il singolo Assicurato rimarrà di euro 350.000,00 indipendentemente dal numero di mutui sottoscritti/accollati dallo stesso Assicurato e coperti dall’assicurazione oggetto della presente Convenzione. L’assicurazione comprende anche il sinistro che colpisca più persone a seguito di uno stesso evento accidentale, di esercitare la sua professione o mestierefino ad un importo complessivo pari a 10 volte il massimale assicurato. Se l’evento colpisce un Non Lavoratore, l’Inabilità Temporanea Totale è la perdita temporanea e totale della capacità dell'Assicurato di dedicarsi alle occupazioni ordinarie e quotidiane ossia di svolgere e di gestire i propri affari familiari, personali o domestici fatte salve le limitazioni previste al successivo art. 38. La prestazione assicurata verrà liquidata dalla Compagnia di Assicurazione come previsto dagli artt. , 9 e 14 che precedono. Se l’Assicurato riprende l’attività lavorativa o riacquista la capacità di dedicarsi alle occupazioni ordinarie e quotidiane ed entro 60 giorni deve di nuovo interrompere il lavoro per la stessa Malattia o Infortunio, la copertura viene ripristinata senza alcun periodo di Franchigia. Se invece la causa è diversa rispetto all’interruzione precedente, viene preso in considerazione un nuovo periodo di Franchigia. Se è stata esercitata l’opzione Salto Rata, l’indennità no sarà dovuta Detto importo andrà suddiviso in relazione alle rate mensili posticipateal numero di teste colpite da sinistro e in proporzione ai rispettivi capitali assicurati. Il capitale assicurato verrà corrisposto secondo le modalità del successivo articolo 12.

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Samples: www.bpmvita.it

Prestazioni assicurate. La Copertura Assicurativa garantisceprestazione corrisposta dalla Società dipende dall’investimento eseguito, pertanto essa si differenzia a seconda delle percentuali di allocazione nella Gestione Separata e nel Fondo Interno Unit Linked dei premi versati, ovvero del capitale maturato sul contratto. In caso di decesso dell’Assicurato, in caso di Inabilità Temporanea Totalequalsiasi epoca esso avvenga, la liquidazione mensile all’Assicurato è previsto il pagamento, a favore dei Beneficiari designati in polizza dal Contraente, di una prestazione pari alla somma dei seguenti importi: A condizione che il contratto non abbia subito un’operazione di switch in data successiva all’ultima ricorrenza annuale, il capitale assicurato rivalutato alla data dell’evento derivante dall’investimento nella Gestione Separata, di cui al precedente punto 1), è pari all'ammontare delle Rate mensilial capitale assicurato rivalutato all’ultima ricorrenza annuale trascorsa, con esclusione di eventuali incrementi o decrementi di rata derivanti dall’esercizio dell’opzione Cambio Rata, durante il periodo di inabilità relativo al sinistro , secondo le indicazioni del Contratto di Finanziamento, che hanno scadenza durante il periodo dell’inabilità stessa, ad eccezione del primo e dell’ultimo indennizzo che saranno calcolati al ulteriormente rivalutato pro-rata dei giorni effettivi di Inabilità Temporanea Totaletemporis, con secondo il massimo di Euro 1.500,00 al meseregime finanziario dell’interesse composto, per un massimo il periodo intercorso tra l’ultima ricorrenza annuale e la data del decesso. Qualora il contratto sia stato interessato da un’operazione di 24 Rate mensili switch successivamente all’ultima ricorrenza annuale trascorsa, il capitale assicurato rivalutato alla data dell’evento è determinato come sopra specificato e quindi ridotto, ovvero maggiorato, del capitale disinvestito dalla Gestione Separata, ovvero investito nella Gestione Separata per Sinistro effetto dello switch, quest’ultimo rivalutato pro-rata temporis, secondo il regime finanziario dell’interesse composto, per il periodo intercorso tra la data di esecuzione dello switch e 36 Rate mensili la data del decesso. Qualora, dopo l’ultima ricorrenza annuale, ovvero dopo la data di esecuzione dello switch, se successiva, siano stati corrisposti dei premi aggiuntivi, la quota degli stessi investita nella Gestione Separata sarà rivalutata pro-rata temporis, secondo il regime finanziario dell’interesse composto, per tutta il periodo intercorso tra la durata contrattuale relativa data di pagamento e per ciascun Assicuratola data del decesso, andando ad incrementare il capitale assicurato rivalutato alla data dell’evento. L’Assicurato si definisce temporaneamente “inabile totale Le rivalutazioni pro-rata sopra menzionate sono effettuate in base all’ultimo rendimento finanziario certificato della Gestione Separata Vitafin, ai sensi dell’art. 3 del relativo Regolamento, applicato al lavoro” senetto delle commissioni annue di gestione. La misura annua di rivalutazione non può risultare negativa. Qualora il contratto sia stato assoggettato ad operazioni di riscatto parziale successivamente all’ultima ricorrenza annuale trascorsa, a causa ovvero alla data di un infortunio o malattiaesecuzione dello switch, si trova se successiva, il capitale assicurato rivalutato alla data dell’evento sarà ridotto della quota di detti riscatti parziali disinvestita dalla Gestione Separata. Il capitale assicurato iniziale relativo ad ogni quota di premio unico destinata all’investimento nella completa impossibilità fisicaGestione Separata Vitafin, medicalmente accertataè pari all’importo del premio corrisposto al netto dei costi previsti dal contratto, di esercitare la sua professione o mestiere. Se l’evento colpisce un Non Lavoratore, l’Inabilità Temporanea Totale è la perdita temporanea e totale della capacità dell'Assicurato di dedicarsi alle occupazioni ordinarie e quotidiane ossia di svolgere e di gestire i propri affari familiari, personali o domestici fatte salve le limitazioni previste specificati al successivo art. 38. La prestazione assicurata verrà liquidata dalla Compagnia di Assicurazione come previsto dagli artt. 8, 9 e 14 che precedono. Se l’Assicurato riprende l’attività lavorativa o riacquista la capacità di dedicarsi alle occupazioni ordinarie e quotidiane ed entro 60 giorni deve di nuovo interrompere il lavoro moltiplicato per la stessa Malattia o Infortuniopercentuale di investimento nella Gestione Separata prevista dal profilo di investimento dei premi che, alla data di corresponsione del premio, risulta attivo sul contratto. Tale capitale assicurato iniziale viene annualmente rivalutato in base a quanto previsto al successivo art. 10. Qualora il contratto benefici del Bonus di sottoscrizione, il capitale assicurato iniziale relativo alla quota del primo premio unico destinata all’investimento nella Gestione Separata Vitafin, determinato come sopra illustrato, è incrementato del Bonus di competenza, secondo quanto illustrato al successivo paragrafo “Bonus di sottoscrizione”. Il controvalore delle quote acquisite alla data del decesso a seguito dell’investimento nel Fondo Interno Unit Linked, di cui al precedente punto 2), si ottiene moltiplicando il numero delle quote assegnate al contratto per il valore unitario delle stesse, rilevato il secondo giorno di valorizzazione successivo a quello in cui la copertura viene ripristinata senza alcun periodo Società riceve la denuncia del sinistro completa di Franchigiatutta la documentazione prevista al successivo art. Se invece la causa è diversa rispetto all’interruzione precedente, viene preso in considerazione un nuovo periodo di Franchigia. Se è stata esercitata l’opzione Salto Rata, l’indennità no sarà dovuta in relazione alle rate mensili posticipate16.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita

Prestazioni assicurate. Le prestazioni descritte nell’Art. 1 al punto A) sono alternative tra loro. In caso di decesso dell’Assicurato per qualsiasi causa, nel corso della durata contrattuale, la Compagnia liquiderà al Beneficiario il capitale assicurato indicato in polizza sempre che non sia stata già pagata la prestazione per IPT. Se il decesso è dovuto ad uno degli eventi di cui all’Art. 7, la Compagnia non corrisponderà alcun importo. In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla disdetta contrattuale, nulla sarà dovuto dalla Compagnia. In caso di Invalidità Permanente Totale a seguito di infortunio o malattia (IPT) dell’Assicurato, nel corso della durata contrattuale, la Compagnia liquiderà al Beneficiario il capitale assicurato una volta accertato dal punto di vista medico lo stato ed il grado di IPT. Se l’IPT è dovuta ad uno degli eventi di cui all’Art. 7, la Compagnia non corrisponderà alcun importo. L’IPT assicurata è corrispondente ad un’invalidità pari almeno al 60% secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni contro gli infortuni e le malattie professionali di cui al Decreto Ministeriale 12 Luglio 2000 (Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale) e deve essere riconosciuta, con certificazione medica, dopo un periodo di almeno 12 mesi consecutivi dalla data della prima constatazione della malattia o di almeno 6 mesi dalla data dell’evento in caso d’infortunio. Il pagamento del capitale assicurato per IPT determina lo scioglimento del contratto e nulla sarà più dovuto dalla Compagnia. La Copertura Assicurativa garantisceCompagnia si riserva il diritto di accertare lo stato di IPT tramite un medico di sua fiducia oltre che la prescrizione, in a proprie spese, di tutti gli esami clinici eventualmente necessari all’accertamento stesso. In caso di Inabilità Temporanea TotaleTotale a seguito di infortunio o malattia (ITT) dell’Assicurato, nel corso della durata contrattuale, la liquidazione mensile all’Assicurato di una somma Compagnia liquiderà al Beneficiario la prestazione fissa pari all'ammontare delle Rate mensili, con esclusione di eventuali incrementi o decrementi di rata derivanti dall’esercizio dell’opzione Cambio Rata, durante il periodo a € 3.000,00 per ogni mese di inabilità relativo al sinistro , secondo le indicazioni del Contratto di Finanziamento, che hanno scadenza durante il periodo dell’inabilità stessa, riconosciuta fino ad eccezione del primo e dell’ultimo indennizzo che saranno calcolati al pro-rata dei giorni effettivi di Inabilità Temporanea Totale, con il massimo di Euro 1.500,00 al mese, per un massimo di 24 Rate mensili 12 mensilità per Sinistro un totale di € 36.000, 00 a condizione che: • l’ITT abbia una durata superiore al periodo di franchigia relativa di 15 giorni solari consecutivi per ITT a seguito di infortunio e 36 Rate mensili di 45 giorni solari consecutivi in caso di ITT dovuta a malattia. La franchigia si intende calcolata a partire dal primo giorno di ITT. Qualora, decorsi meno di 45 giorni dal termine di una precedente ITT per tutta la durata contrattuale e per ciascun Assicurato. L’Assicurato si definisce temporaneamente “inabile totale al lavoro” se, a causa di un infortunio o malattiaquale sia stata erogata la prestazione, si trova nella completa impossibilità fisicaverifichi una nuova ITT, medicalmente accertataessa sarà considerata come continuazione della precedente. In tal caso non sarà applicata una nuova franchigia. Fermo quanto stabilito al precedente capoverso, di esercitare la sua professione o mestiere. Se l’evento colpisce un Non Lavoratore, l’Inabilità Temporanea Totale è la perdita temporanea e totale della capacità dell'Assicurato di dedicarsi alle occupazioni ordinarie e quotidiane ossia di svolgere e di gestire i propri affari familiari, personali o domestici fatte salve le limitazioni previste al successivo art. 38. La prestazione assicurata verrà liquidata dalla Compagnia di Assicurazione come previsto dagli artt. , 9 e 14 che precedono. Se l’Assicurato riprende l’attività lavorativa o riacquista la capacità di dedicarsi alle occupazioni ordinarie e quotidiane ed entro 60 giorni deve di nuovo interrompere il lavoro qualora l’ITT per la stessa Malattia quale è richiesta la prestazione sia direttamente riconducibile al medesimo evento o Infortuniocausa che abbia cagionato una precedente ITT per la quale sia stata già liquidata la prestazione, la copertura viene ripristinata senza Compagnia non corrisponderà alcun periodo di Franchigia. Se invece la causa è diversa rispetto all’interruzione precedente, viene preso in considerazione un nuovo periodo di Franchigia. Se è stata esercitata l’opzione Salto Rata, l’indennità no sarà dovuta in relazione alle rate mensili posticipateimporto.

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Samples: www.axa-mps.it

Prestazioni assicurate. La Copertura Assicurativa garantiscepresente garanzia prevede, in caso di Inabilità Temporanea Totale, la liquidazione mensile all’Assicurato di una somma pari all'ammontare delle Rate mensili, con esclusione di eventuali incrementi o decrementi di rata derivanti dall’esercizio dell’opzione Cambio Rata, Decesso dell'Assicurato che dovesse verificarsi per qualsiasi motivo durante il periodo di inabilità relativo al sinistro Durata della Copertura Assicurativa e prima del compimento del 76° anno di età dell’Assicurato, secondo le indicazioni del Contratto senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di Finanziamentoprofessione dell’Assicurato, che hanno scadenza durante il periodo dell’inabilità stessapagamento in unica soluzione da parte dell’Impresa di Assicurazione della prestazione assicurata, ad eccezione del primo e dell’ultimo indennizzo che saranno calcolati al pro-rata dei giorni effettivi di Inabilità Temporanea Totale, con il massimo di Euro 1.500,00 al mese, per un massimo di 24 Rate mensili per Sinistro e 36 Rate mensili per tutta la durata contrattuale e per ciascun Assicurato. L’Assicurato si definisce temporaneamente “inabile totale al lavoro” se, a causa di un infortunio o malattia, si trova nella completa impossibilità fisica, medicalmente accertata, di esercitare la sua professione o mestiere. Se l’evento colpisce un Non Lavoratore, l’Inabilità Temporanea Totale è la perdita temporanea e totale della capacità dell'Assicurato di dedicarsi alle occupazioni ordinarie e quotidiane ossia di svolgere e di gestire i propri affari familiari, personali o domestici fatte salve salvo le limitazioni previste al successivo artArt. 389 “ESCLUSIONI”. La prestazione assicurata è pari al Debito residuo del Finanziamento in linea capitale in essere tra la data del Decesso, al netto di eventuali rate insolute, che residua dal rapporto di Finanziamento tra Assicurato e la Contraente. Si precisa inoltre che, ai fini della determinazione della prestazione garantita, si assume che tutte le rate previste nel piano di ammortamento, già scadute alla data del Sinistro, siano state regolarmente corrisposte dall’Assicurato alla Contraente. In caso di cointestazione del Finanziamento con ripartizione dell’importo totale del Finanziamento, la prestazione iniziale assicurata per ogni posizione sarà inferiore all’importo totale del Debito residuo: pertanto l’Impresa di Assicurazione liquiderà ai Beneficiari, in caso di Decesso dell’Assicurato, una prestazione pari all’importo del Debito residuo alla data del Decesso dell’Assicurato moltiplicato per il rapporto fra la prestazione iniziale assicurata relativa all’Assicurato deceduto e l’importo totale del Finanziamento alla Data di decorrenza della copertura assicurativa. In caso di estinzione parziale del Finanziamento o di modifica della durata o di rinegoziazione dello stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per la prestazione che per la durata, all’originario piano di ammortamento del Finanziamento. L’Indennizzo non potrà superare l’importo di Euro 500.000,00 per Sinistro, come previsto dall’Art. 4 “LIMITI DI INDENNIZZO”. La prestazione assicurata verrà liquidata dalla Compagnia dall’Impresa di Assicurazione ai Beneficiari come previsto dagli arttdall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che segue. In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza del presente Contratto di Assicurazione, 9 non è prevista alcuna prestazione a carico dell’Impresa di Assicurazione e 14 che precedono. Se l’Assicurato riprende l’attività lavorativa o riacquista la capacità di dedicarsi alle occupazioni ordinarie e quotidiane ed entro 60 giorni deve di nuovo interrompere il lavoro per la stessa Malattia o Infortunio, la copertura viene ripristinata senza alcun periodo di Franchigia. Se invece la causa è diversa rispetto all’interruzione precedente, viene preso in considerazione un nuovo periodo di Franchigia. Se è stata esercitata l’opzione Salto Rata, l’indennità no sarà dovuta in relazione alle rate mensili posticipatePremio versato resta acquisito da quest’ultima.

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Samples: Contratto Di Assicurazione in Forma Collettiva Ad Adesione Facoltativa

Prestazioni assicurate. La Copertura Assicurativa garantisceEurovita, con il presente contratto, si obbliga: Prestazione in caso di decesso (assicurazione principale) • a corrispondere, in caso di Inabilità Temporanea Totaledecesso dell’Assicurato in qualsiasi momento della durata contrat- tuale avvenga, la liquidazione mensile all’Assicurato di una somma pari all'ammontare delle Rate mensiliil pagamento immediato del capitale assicurato ai Beneficiari designati nel Documento Contrattuale dal Contraente, con esclusione di eventuali incrementi o decrementi di rata derivanti dall’esercizio dell’opzione Cambio Rata, durante a condizione che il periodo di inabilità relativo al sinistro , secondo le indicazioni del Contratto di Finanziamento, che hanno scadenza durante il periodo dell’inabilità stessa, ad eccezione del primo e dell’ultimo indennizzo che saranno calcolati al pro-rata dei giorni effettivi di Inabilità Temporanea Totale, contratto risulti in regola con il massimo ver- samento dei premi. In caso di Euro 1.500,00 al mese, per un massimo sopravvivenza dell’Assicurato alla data di 24 Rate mensili per Sinistro e 36 Rate mensili per tutta la durata contrattuale e per ciascun Assicuratoscadenza del contratto questo si intenderà estinto ed i premi pagati resteranno acquisiti ad Eurovita. L’Assicurato si definisce temporaneamente “inabile totale al lavoro” se, a causa di un infortunio o malattia, si trova nella completa impossibilità fisica, medicalmente accertata, di esercitare la sua professione o mestiere. Se l’evento colpisce un Non Lavoratore, l’Inabilità Temporanea Totale è la perdita temporanea e totale della capacità dell'Assicurato di dedicarsi alle occupazioni ordinarie e quotidiane ossia di svolgere e di gestire i propri affari familiari, personali o domestici fatte salve Il capitale assicurato viene corrisposto fermo restando le limitazioni previste esclusioni disciplinate al successivo art. 388. La prestazione assicurata verrà liquidata dalla L’importo di capitale assicurato è pari ad un minimo di Euro 500.000,00 e ad un massimo di Euro 5.000.000,00. Prestazione in caso di invalidità totale e permanente (complementare e obbligatoria) • ad anticipare, in caso si accerti in corso di contratto lo stato di invalidità totale e permanente dell’Assicurato come definito all’art. 26 delle presenti Condizioni di Assicurazione, una somma pari al 50% del capitale assicurato per il caso di decesso, non superiore ad Euro 2.500.000,00 secondo quanto previsto alla sezione riguardante l’Assicurazione Complementare delle presen- ti Condizioni di Assicurazione. Restano ferme le esclusioni previste ai successivi art. 8“ESCLU- SIONI” e art. 27 “ESCLUSIONI DALLE GARANZIE”. I valori del capitale assicurato e il premio dovuto per le presenti garanzie sono riportati nel Documento Contrattuale Qualora in corso di contratto venga accertata l’invalidità dell’Assicurato e la Compagnia paghi il relativo capitale, l’assicurazione per il caso di Assicurazione come previsto dagli artt. decesso rimane in vigore, 9 e 14 che precedono. Se l’Assicurato riprende l’attività lavorativa o riacquista la capacità di dedicarsi alle occupazioni ordinarie e quotidiane ed entro 60 giorni deve di nuovo interrompere fino alla scadenza presta- bilita, per il lavoro per la stessa Malattia o Infortunio, la copertura viene ripristinata senza alcun periodo di Franchigia. Se invece la causa è diversa rispetto all’interruzione precedente, viene preso in considerazione un nuovo periodo di Franchigia. Se è stata esercitata l’opzione Salto Rata, l’indennità no sarà dovuta in relazione alle rate mensili posticipatecapitale residuo.

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Samples: www.eurovita.it

Prestazioni assicurate. La Copertura Assicurativa garantiscet *O DBTP EJ Decesso (D) dell’Assicurato, in caso salvo i casi di Inabilità Temporanea Totaleesclusione specificati all’art. 8, la liquidazione mensile all’Assicurato di l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari all'ammontare al capitale residuo del finanziamento alla data del D. t *O DBTP EJ Invalidità Permanente Totale (IPT) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo del finanziamento alla data del riconoscimento dell’IPT. L’IPT corrisponde ad un’invalidità di almeno il 60% secondo la tabella INAIL (D.P.R. n. 1124 del 30/06/65 e successive modifiche) e deve essere riconosciuta con certificazione medica. t *O DBTP EJ Inabilità Temporanea Totale (ITT) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari all’ammontare delle Rate mensilirate di rimborso mensili del finanziamento, con esclusione di eventuali incrementi o decrementi di rata derivanti dall’esercizio dell’opzione Cambio Rata, durante dovute dopo il periodo di inabilità relativo al sinistro , secondo le indicazioni del Contratto di Finanziamentofranchigia, che hanno scadenza durante il nel periodo dell’inabilità stessadi ITT comprovato. Per i finanziamenti finalizzati con maxirata finale qualora la rata sulla base della quale viene determinato l’indennizzo sia la maxirata, ad eccezione l’Assicuratore rimborserà al Be- neficiario un importo pari all’ammontare della rata del primo e dell’ultimo indennizzo mese precedente a quello nel quale è dovuta la maxirata. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data d’inizio dell’ITT, esercitare una professione di lavoro autonomo o non esercitare alcuna attività lavo- rativa che saranno calcolati al pro-rata dei giorni effettivi di Inabilità Temporanea Totale, con il massimo di Euro 1.500,00 al mese, per un massimo di 24 Rate mensili per Sinistro e 36 Rate mensili per tutta la durata contrattuale e per ciascun Assicurato. L’Assicurato si definisce temporaneamente “inabile totale al lavoro” se, a causa di un infortunio o malattia, si trova nella completa impossibilità fisica, medicalmente accertata, di esercitare la sua professione o mestiere. Se l’evento colpisce un Non Lavoratore, l’Inabilità Temporanea Totale è la perdita temporanea e totale della capacità dell'Assicurato di dedicarsi alle occupazioni ordinarie e quotidiane ossia di svolgere e di gestire i propri affari familiari, personali o domestici fatte salve le limitazioni previste al successivo art. 38produca reddito. La prestazione assicurata verrà liquidata dalla Compagnia di Assicurazione come previsto dagli artt. , 9 e 14 viene corrisposta a condizione che precedono. Se l’Assicurato riprende l’attività lavorativa o riacquista la capacità di dedicarsi alle occupazioni ordinarie e quotidiane ed entro l’ITT abbia una durata superiore a 60 giorni deve consecutivi (franchigia assoluta) e sia certificata da un medico. La franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di nuovo interrompere inabilità. Nessuna nuova prestazione è dovu- ta dall’Assicuratore allorché siano state indennizzate 12 mensilità. t *O DBTP EJ Perdita Involontaria di Impiego (PII) dell’Assicurato, a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (Legge n. 604/1966 art. 3), salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario, una somma pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di inattività lavorativa comprovato. Per i finanziamenti finalizzati con maxirata finale qualora la rata sulla base della quale viene determinato l’indennizzo sia la maxirata, l’Assicuratore rimborserà al Beneficiario un importo pari all’ammontare della rata del mese precedente a quello nel quale è dovuta la maxirata. La prestazione viene corrisposta a condizione che la PII abbia una dura- ta superiore a 90 giorni consecutivi (franchigia assoluta). La franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di interruzione del lavoro. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data della notifica del licenziamento: esercitare una professione di lavoro dipendente, presso Aziende o Enti Italiani di diritto pubblico o privato, con un contratto di lavoro di diritto italiano, sulla base di un orario settimanale di almeno 16 ore e con un’anzianità minima di 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro; aver perso il lavoro per la stessa Malattia o Infortunio, la copertura viene ripristinata senza alcun periodo a seguito di Franchigialicenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo; essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge come disoccupato totale alla ricerca attiva di occupazione; ricevere i sussidi di disoccupa- zione previsti dalla legge (mobilità e CIGS). Se invece la causa Nessuna nuova rata è diversa rispetto all’interruzione precedente, viene preso in considerazione un nuovo periodo di Franchigia. Se è stata esercitata l’opzione Salto Rata, l’indennità no sarà dovuta in relazione alle rate mensili posticipatedall’Assicuratore allorché siano state indennizzate 12 mensilità.

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Samples: Convenzione Assicurativa Auto Rischi Diversi Stipulata Da Deutsche Bank s.p.a. Con Società Reale Mutua Di Assicurazioni

Prestazioni assicurate. La Copertura Assicurativa garantiscepresente garanzia prevede, in caso di Inabilità Temporanea Totale, la liquidazione mensile all’Assicurato di una somma pari all'ammontare delle Rate mensili, con esclusione di eventuali incrementi o decrementi di rata derivanti dall’esercizio dell’opzione Cambio Rata, durante il periodo di inabilità relativo al sinistro , secondo le indicazioni del Contratto di Finanziamento, che hanno scadenza durante il periodo dell’inabilità stessa, ad eccezione del primo e dell’ultimo indennizzo che saranno calcolati al pro-rata dei giorni effettivi di Inabilità Temporanea Totale, con il massimo di Euro 1.500,00 al mese, per un massimo di 24 Rate mensili per Sinistro e 36 Rate mensili per tutta la durata contrattuale e per ciascun Assicurato. L’Assicurato si definisce temporaneamente “inabile totale al lavoro” se, a causa di un infortunio o malattia, si trova nella completa impossibilità fisica, medicalmente accertata, malattia dell'Assicurato che comportino un’invalidità totale permanente riconosciuta ed accertata di esercitare la sua professione grado pari o mestiere. Se l’evento colpisce un Non Lavoratore, l’Inabilità Temporanea Totale è la perdita temporanea e totale superiore al 60% della capacità dell'Assicurato lavorativa generica indipendentemente dalla specifica professione esercitata, nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Assicurativa, senza limiti territoriali, il pagamento in unica soluzione da parte dell’Impresa di dedicarsi alle occupazioni ordinarie e quotidiane ossia di svolgere e di gestire i propri affari familiariAssicurazione all’Assicurato della prestazione assicurata, personali o domestici fatte salve salvo le limitazioni previste al successivo artArt. 3827 “ESCLUSIONI”. L’Invalidità Totale Permanente sarà riconosciuta ai fini della presente Copertura sulla base e secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni sociali contro gli Infortuni e le Malattie professionali con riferimento alle disposizioni contenute nel T.U. disciplinante la materia di cui al D.P.R. 30.6.1965 nr. 1124 -“Tabella delle valutazioni del grado percentuale di Invalidità Permanente - INDUSTRIA” e successive modifiche o integrazioni intervenute fino alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione relativo alla presente Copertura Assicurativa. La prestazione assicurata verrà liquidata dalla Compagnia è pari al Debito residuo del finanziamento in linea capitale alla data del Sinistro, al netto di eventuali rate insolute. In caso di estinzione parziale del finanziamento, modifica della durata o di rinegoziazione dello stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento del finanziamento. L’indennizzo non potrà superare l’importo di Euro 520.000,00 per Assicurato e per Sinistro come previsto dall’Art. 4 “LIMITI DI INDENNIZZO”. In caso di più Cointestatari per lo stesso finanziamento assicurati in pro quota, la prestazione iniziale assicurata per ogni posizione sarà inferiore al Debito residuo del finanziamento; pertanto l’Impresa di Assicurazione come previsto dagli artt. liquiderà una prestazione pari all’importo del Debito residuo alla data del sinistro, 9 moltiplicato per il rapporto fra la prestazione iniziale assicurata e 14 che precedono. Se l’Assicurato riprende l’attività lavorativa o riacquista la capacità l’importo del Debito residuo alla Data di dedicarsi alle occupazioni ordinarie e quotidiane ed entro 60 giorni deve di nuovo interrompere il lavoro per la stessa Malattia o Infortunio, la copertura viene ripristinata senza alcun periodo di Franchigia. Se invece la causa è diversa rispetto all’interruzione precedente, viene preso in considerazione un nuovo periodo di Franchigia. Se è stata esercitata l’opzione Salto Rata, l’indennità no sarà dovuta in relazione alle rate mensili posticipatedecorrenza della Copertura Assicurativa.

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Samples: Contratto Di Assicurazione in Forma Collettiva Ad Adesione Facoltativa

Prestazioni assicurate. La Copertura Assicurativa garantisce, in caso di Inabilità Temporanea Totalee Totale a seguito di infortunio o malattia, la liquidazione mensile all’Assicurato di una somma Indennità mensile, pari all'ammontare delle Rate mensiliall’ammontare previsto dal Pacchetto Assicurativo prescelto, con esclusione per ogni mese di eventuali incrementi o decrementi di rata derivanti dall’esercizio dell’opzione Cambio Rata, durante il periodo di inabilità relativo al sinistro , secondo le indicazioni del Contratto di Finanziamento, che hanno scadenza durante il periodo dell’inabilità stessa, ad eccezione del primo e dell’ultimo indennizzo che saranno calcolati al pro-rata dei giorni effettivi di durata della Inabilità Temporanea Totale, con il massimo di Euro 1.500,00 al mese, per un massimo di 24 Rate mensili 12 mesi per Sinistro e 36 Rate mensili 24 mesi per tutta la durata contrattuale e per ciascun Assicuratocontrattuale. L’Assicurato si definisce temporaneamente “inabile totale al lavorototale” se, a causa di un infortunio o malattia, si trova nella completa impossibilità fisica, medicalmente accertata, di esercitare la sua professione o mestiere. Se l’evento colpisce un Non Lavoratoremestiere oppure, l’Inabilità Temporanea Totale è la perdita temporanea e totale della capacità dell'Assicurato in caso di Assicurato non lavoratore, di dedicarsi alle occupazioni ordinarie e quotidiane ossia di svolgere e di gestire i propri affari familiari, personali o domestici fatte salve le limitazioni previste al successivo artdomestici. 38La Copertura Assicurativa per il caso di Inabilità Temporanea e Totale è sottoposta: • ad un Periodo di Franchigia assoluta pari a 60 giorni. L’inizio del Periodo di Franchigia è il primo giorno di inabilità lavorativa; • ad un Periodo di Carenza di 30 giorni: qualora l’Inabilità Temporanea e Totale conseguente a malattia venga notificata all’Assicurato nei primi 30 giorni dalla decorrenza della Copertura Assicurativa, l’indennità non verrà corrisposta. La prestazione assicurata verrà liquidata dalla Compagnia all’Assicurato dall’Impresa di Assicurazione come previsto dagli arttdall’Art. , 9 e 14 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precedono. Se l’Assicurato riprende l’attività lavorativa o riacquista la capacità di dedicarsi alle occupazioni ordinarie e quotidiane ed entro 60 giorni deve di nuovo interrompere il lavoro per la stessa Malattia o Infortunio, la copertura viene ripristinata senza alcun periodo di Franchigia. Se invece la causa è diversa rispetto all’interruzione precedente, viene preso in considerazione un nuovo periodo di Franchigia. Se è stata esercitata l’opzione Salto Rata, l’indennità no sarà dovuta in relazione alle rate mensili posticipateprecede.

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Samples: Contratto Di Assicurazione in Forma Collettiva a Capitale Costante Ed a Premio Annuo Costante

Prestazioni assicurate. La Copertura Assicurativa garantisce, in caso di Inabilità Temporanea Totalee Totale al lavoro, la liquidazione mensile all’Assicurato all’Impresa di una un importo calcolato applicando all'importo dei Fidi Operativi assicurati un interesse mensile calcolato sulla base di un tasso di interesse pari alla somma tra l'Euribor 3 mesi media mese precedente rispetto alla data dell’avvenuto sinistro aumentato di uno spread fisso annuo pari all'ammontare delle Rate mensili, con esclusione di eventuali incrementi o decrementi di rata derivanti dall’esercizio dell’opzione Cambio Rata, durante il periodo di inabilità relativo al sinistro , secondo le indicazioni del Contratto di Finanziamento, che hanno scadenza durante il periodo dell’inabilità stessa, ad eccezione del primo e dell’ultimo indennizzo che saranno calcolati al pro-rata dei giorni effettivi di Inabilità Temporanea Totale9%, con il massimo di Euro 1.500,00 5.000,00 al mese, per un massimo di 24 Rate 6 competenze mensili per Sinistro e 36 Rate 18 competenze mensili per tutta la durata contrattuale e per ciascun Assicuratocontrattuale. L’Assicurato si definisce temporaneamente “inabile totale al lavoro” se, a causa di un infortunio Infortunio o malattiaMalattia, si trova nella completa impossibilità fisica, medicalmente accertata, di esercitare la sua professione o mestiere. Se l’evento colpisce La Copertura Assicurativa per il caso di Inabilità Temporanea Totale al lavoro da Infortunio o Malattia è sottoposta: • ad un Non Lavoratore, Periodo di Carenza di 30 giorni: qualora l’Inabilità Temporanea Totale al lavoro da Infortunio o Malattia venga notificata all’Assicurato nei primi 30 giorni dalla decorrenza della copertura assicurata l’indennità non verrà corrisposta; • ad un Periodo di Franchigia assoluta pari a 30 giorni. L’inizio del Periodo di Franchigia è la perdita temporanea e totale della capacità dell'Assicurato il primo giorno di dedicarsi alle occupazioni ordinarie e quotidiane ossia di svolgere e di gestire i propri affari familiari, personali o domestici fatte salve le limitazioni previste al successivo art. 38inabilità lavorativa. La prestazione assicurata verrà liquidata dalla Compagnia all’Impresa dall‘Impresa di Assicurazione come previsto dagli arttdall’Art. , 9 e 14 8 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precedono. Se l’Assicurato riprende l’attività lavorativa o riacquista la capacità di dedicarsi alle occupazioni ordinarie e quotidiane ed entro 60 giorni deve di nuovo interrompere il lavoro per la stessa Malattia o Infortunio, la copertura viene ripristinata senza alcun periodo di Franchigia. Se invece la causa è diversa rispetto all’interruzione precedente, viene preso in considerazione un nuovo periodo di Franchigia. Se è stata esercitata l’opzione Salto Rata, l’indennità no sarà dovuta in relazione alle rate mensili posticipateprecede.

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Samples: Contratto Di Assicurazione in Forma Collettiva Ad Adesione Facoltativa

Prestazioni assicurate. La Copertura Assicurativa garantisceIn caso di Invalidità dell’Aderente (quale definita all’Art. 3 del presente Allegato F e purché riconosciuta dalla Compagnia prima della scadenza dell’Assicurazione accessoria di invalidità), di seguito Invalidità, la Compagnia si impegna a garantire l’Esonero dal pagamento dei contributi in via ricorrente, relativi al PIP ed a carico dell’Aderente medesimo, per l’importo annuo di detti contributi e per il periodo di seguito definiti. L’importo annuo dei contributi oggetto dell’Esonero è pari al prodotto del Contributo iniziale, al netto delle spese di adesione, corrisposto dall’Aderente alla data di Adesione al PIP, per la relativa ricorrenza di versamento prescelta a tale data. Tale importo annuo è riportato nel Modulo di Adesione. Il periodo oggetto dell’Esonero è il periodo della fase di accumulo compreso fra la data di denuncia dell’Invalidità, ai sensi dell’Art. 5 del presente Allegato F, ed il raggiungimento dell’età anagrafica pensionabile dell’Aderente prevista dal regime obbligatorio di appartenenza ma comunque non oltre la data di risoluzione del PIP. A seguito dell’Esonero, la Compagnia eroga la relativa prestazione sotto forma di versamento dei suddetti contributi in via ricorrente, considerandone l’incasso come effettivamente avvenuto via via che questi giungono alla loro ricorrenza compresa nel sopra definito periodo oggetto dell’Esonero. L’Aderente che sottoscriva l’Assicurazione accessoria di invalidità, ha la facoltà - da esercitare alla data di Adesione al PIP previa manifestazione di volontà espressamente dichiarata nel Modulo di Adesione - di optare per l’erogazione della prestazione di Esonero in forma anticipativa. In tal caso, a seguito del riconoscimento da parte della Compagnia dell’Invalidità, la Compagnia medesima, in caso luogo dell’esonero dal pagamento dei contributi in via ricorrente, garantisce all’Aderente medesimo (quale esclusivo Beneficiario) la liquidazione di Inabilità Temporanea Totaleuna somma in unica soluzione. Quest’ultima si ottiene applicando all’importo annuo dei contributi oggetto dell’Esonero, il coefficiente precisato nella Tabella A riportata al fondo del presente Allegato F. Tale coefficiente è individuato in corrispondenza dell’Età Assicurativa rilevata alla data di denuncia dell’Invalidità, ai sensi dell’Art. 5 del presente Allegato F, e dell’età anagrafica pensionabile dell’Aderente prevista dal regime obbligatorio di appartenenza. Resta inteso che, nel corso della durata dell’Assicurazione accessoria di invalidità, la liquidazione mensile all’Assicurato per riscatto totale dell’intera Posizione individuale richiesto dall’Aderente in forza del PIP a seguito di una somma pari all'ammontare delle Rate mensiliinvalidità permanente ai sensi dell’Art. 12 comma 2 lettera c) del Regolamento del PIP, determina altresì il diritto all’erogazione della sopra precisata prestazione di Esonero in forma anticipativa esclusivamente a condizione che l’Aderente abbia esercitato l’opzione per tale prestazione e sia stata inoltrata denuncia, ai sensi dell’Art. 5 del presente Allegato F, dell’Invalidità, con esclusione di eventuali incrementi o decrementi di rata derivanti dall’esercizio dell’opzione Cambio Rata, durante il periodo di inabilità relativo al sinistro , secondo le indicazioni del Contratto di Finanziamento, che hanno scadenza durante il periodo dell’inabilità stessa, ad eccezione del primo e dell’ultimo indennizzo che saranno calcolati al pro-rata dei giorni effettivi di Inabilità Temporanea Totale, con il massimo di Euro 1.500,00 al mese, per un massimo di 24 Rate mensili per Sinistro e 36 Rate mensili per tutta la durata contrattuale e per ciascun Assicurato. L’Assicurato si definisce temporaneamente “inabile totale al lavoro” se, a causa di un infortunio o malattia, si trova nella completa impossibilità fisica, medicalmente accertata, di esercitare la sua professione o mestiere. Se l’evento colpisce un Non Lavoratore, l’Inabilità Temporanea Totale è la perdita temporanea e totale conseguente riconoscimento da parte della capacità dell'Assicurato di dedicarsi alle occupazioni ordinarie e quotidiane ossia di svolgere e di gestire i propri affari familiari, personali o domestici fatte salve le limitazioni previste al successivo art. 38. La prestazione assicurata verrà liquidata dalla Compagnia di Assicurazione come previsto dagli artt. , 9 e 14 che precedono. Se l’Assicurato riprende l’attività lavorativa o riacquista la capacità di dedicarsi alle occupazioni ordinarie e quotidiane ed entro 60 giorni deve di nuovo interrompere il lavoro per la stessa Malattia o Infortunio, la copertura viene ripristinata senza alcun periodo di Franchigia. Se invece la causa è diversa rispetto all’interruzione precedente, viene preso in considerazione un nuovo periodo di Franchigia. Se è stata esercitata l’opzione Salto Rata, l’indennità no sarà dovuta in relazione alle rate mensili posticipateCompagnia.

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Samples: www.cattolicaprevidenza.it

Prestazioni assicurate. La Copertura Assicurativa garantisce, in In caso di Inabilità Temporanea TotaleDecesso per qualsiasi causa (D) dell’Assicurato, la liquidazione mensile all’Assicurato salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari all'ammontare al capitale residuo del Finanziamento alla data del D. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data del decesso, non aver compiuto il 75°anno di età. - In caso di Invalidità Permanente Totale a seguito di infortunio o malattia (IPT) dell'Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo del Finanziamento alla data del riconoscimento dell’IPT. L’IPT corrisponde ad un’invalidità di almeno il 66% secondo la tabella INAIL (D.P.R. n. 1124 del 30/06/65 e successive modifiche) e deve essere riconosciuta, prima del compimento dell’75° anno di età dell’Assicurato con certificazione medica, dopo un periodo di almeno 12 mesi consecutivi dalla data della prima constatazione della malattia o di almeno 6 mesi dalla data dell’evento in caso d’infortunio. - In caso di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx a seguito di infortunio o malattia (RO) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari all’ammontare delle Rate mensilirate di rimborso mensili del Finanziamento, con esclusione di eventuali incrementi o decrementi di rata derivanti dall’esercizio dell’opzione Cambio Rata, durante dovute dopo il periodo di inabilità relativo al sinistro , secondo le indicazioni del Contratto di Finanziamentofranchigia, che hanno scadenza durante nel periodo di RO comprovato. In ogni caso, nessuna nuova prestazione è dovuta dall’Assicuratore allorché abbia rimborsato una somma pari a 6 mensilità consecutive (o 12 mensilità complessive per più periodi di RO distinti per l’intera durata del rapporto contrattuale). - La prestazione viene corrisposta a condizione che il periodo dell’inabilità stessa, ad eccezione del primo e dell’ultimo indennizzo che saranno calcolati al pro-rata dei RO abbia una durata superiore a 7 giorni effettivi consecutivi di Inabilità Temporanea Totale, con il massimo di Euro 1.500,00 al mese, per un massimo di 24 Rate mensili per Sinistro e 36 Rate mensili per tutta la durata contrattuale e per ciascun Assicurato. L’Assicurato si definisce temporaneamente “inabile totale al lavoro” se, a causa di un infortunio o malattia, si trova nella completa impossibilità fisica, medicalmente accertata, di esercitare la sua professione o mestiere. Se l’evento colpisce un Non Lavoratore, l’Inabilità Temporanea Totale è la perdita temporanea e totale della capacità dell'Assicurato di dedicarsi alle occupazioni ordinarie e quotidiane ossia di svolgere e di gestire i propri affari familiari, personali o domestici fatte salve le limitazioni previste al successivo art. 38pernottamento (franchigia assoluta). La prestazione assicurata verrà liquidata dalla Compagnia franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di Assicurazione come previsto dagli arttRO. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, 9 e 14 che precedonoalla data d’inizio del RO, non aver compiuto l’75° anno di età. Se l’Assicurato riprende l’attività lavorativa o riacquista la capacità Per il calcolo della percentuale di dedicarsi alle occupazioni ordinarie e quotidiane ed entro 60 giorni deve di nuovo interrompere il lavoro per la stessa Malattia o Infortunioinvalidità, la copertura Compagnia utilizza la tabella INAIL (D.P.R. n. 1124 del 30/06/65 e successive modifiche). Tale percentuale potrebbe non coincidere con quella riconosciuta da altri enti che hanno come riferimento tabelle differenti. Il verbale di riconoscimento dell’invalidità emesso dagli enti preposti (es. ASL o INPS) viene ripristinata senza alcun periodo richiesto ai soli fini dell’identificazione della data di Franchigia. Se invece la causa è diversa rispetto all’interruzione precedente, viene preso in considerazione un nuovo periodo di Franchigia. Se è stata esercitata l’opzione Salto Rata, l’indennità no sarà dovuta in relazione alle rate mensili posticipatecalcolo della prestazione.

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Samples: Polizza Credit Protection Insurance (Cpi)