Periodo di carenza Clausole campione

Periodo di carenza. L’Assicurazione è operante senza alcun Periodo di Carenza.
Periodo di carenza. Se il decesso dell’Assicurato si verifica nei primi do- dici mesi dalla data di decorrenza del Contratto (perio- do di carenza), la Compagnia paga una somma pari al solo valore totale delle quote collegate al Contratto al netto della parte di commissione di gestione gravante sui fondi esterni maturata e non ancora prelevata dal contratto, come descritto al successivo Art. 27.2 “Co- sti indiretti”, senza l’aumento percentuale. Si specifica che, in ogni caso, la Compagnia applica le condizioni previste nel periodo di carenza se: • il decesso dell’Assicurato si verifica entro i pri- mi 5 anni dalla decorrenza del Contratto a causa della sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o di altra patologia collegata, oppure • il decesso dell’Assicurato si verifica per suicidio entro i primi due anni dalla data di decorrenza del Contratto.
Periodo di carenza. La Copertura Invalidità Permanente Totale (solo se da Malattia) è soggetta ad un Periodo di Carenza di 30 giorni.
Periodo di carenza. La garanzia per ciascun Assicurato decorre trascorsi i seguenti periodi di carenza: - per le Prestazioni di Emergenza Odontoiatrica, indicate all’Art. 3.1 viene stabilito un periodo di carenza assoluta iniziale di 30 (trenta) giorni, - per le Prestazioni di Prevenzione Odontoiatrica, indicate all’Art. 3.2 viene stabilito un periodo di carenza assoluta iniziale di 90 (novanta) giorni, dalla Data di Decorrenza per ciascun Assicurato, indicata sul Certificato di polizza.
Periodo di carenza. Se il decesso dell’Assicurato si verifica nei primi dodici mesi dalla data di decorrenza del contratto (periodo di carenza), la Compagnia paga una somma pari al solo valore totale delle quote collegate al contratto al netto della parte di commissione di gestione gravante sui fondi esterni, senza l’aumento percentuale. La Compagnia non applica le limitazioni previste nel pe- riodo di carenza se il decesso è conseguenza diretta di:
Periodo di carenza. Viene previsto un Periodo di Carenza di 60 (sessanta) giorni dalla data di adesione alla Polizza Collettiva; qualora la Perdita d’Impiego Involontaria avvenga entro 60 (sessanta) giorni da tale data, la garanzia non sarà operante.
Periodo di carenza. Se il decesso dell’Assicurato si verifica nei primi dodici mesi dalla data di decorrenza del Contratto (periodo di carenza), la Compagnia paga una som- ma pari al solo valore totale delle quote collegate al Contratto, senza l’aumento percentuale. Si specifica che, in ogni caso, la Compagnia applica le condizioni previste nel periodo di carenza se: • il decesso dell’Assicurato si verifica entro i pri- mi 5 anni dalla decorrenza del Contratto a causa della sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o di altra patologia collegata, oppure • il decesso dell’Assicurato si verifica per suicidio entro i primi due anni dalla data di decorrenza del Contratto.
Periodo di carenza. Il periodo temporale - immediatamente successivo alla data di effetto dell’Assicurazione – durante il quale la garanzia non è operante. Qualora l’evento assicurato avviene in tale periodo l’Assicuratore non corrisponde alcun Indennizzo.
Periodo di carenza. La Copertura è soggetta ad un Periodo di Carenza di 30 giorni.
Periodo di carenza. La copertura in oggetto non prevede periodi di Carenza.