Common use of Prestazioni assicurate Clause in Contracts

Prestazioni assicurate. La presente garanzia prevede, in caso di infortunio o malattia dell'Assicurato che comportino un’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia riconosciuta ed accertata di grado pari o superiore al 60% della capacità lavorativa generica indipendentemente dalla specifica professione esercitata, nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Assicurativa e prima del compimento del 76° anno di età dell’Assicurato, senza limiti territoriali, il pagamento in unica soluzione da parte dell‘Impresa di Assicurazione della prestazione assicurata all’Impresa, salvo le limitazioni previste al successivo Art. 30 “ESCLUSIONI”. L’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia sarà riconosciuta ai fini della presente Copertura sulla base e secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni sociali contro gli Infortuni e le Malattie professionali con riferimento alle disposizioni contenute nel T.U. disciplinante la materia di cui al D.P.R. 30.6.1965 n° 1124 -“Tabella delle valutazioni del grado percentuale di Invalidità Permanente - INDUSTRIA” (Tabella INAIL) e successive modifiche o integrazioni intervenute fino alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione relativo alla presente Copertura Assicurativa. La prestazione assicurata è pari all’importo complessivo dei Fidi Operativi assicurati. L’indennizzo non potrà superare l’importo di Euro 750.000,00 per Assicurato e per Sinistro come previsto dall’Art. 4 “LIMITI DI INDENNIZZO”. In caso di più Assicurati del medesimo importo complessivo dei Fidi Operativi assicurati con ripartizione dell’importo stesso, la prestazione assicurata per ogni posizione sarà inferiore all’importo complessivo dei Fidi Operativi assicurati. Eventuali Indennizzi già corrisposti a titolo di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia, nel periodo intercorrente tra la data del Sinistro e la data della relazione medica che attesti l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia, saranno detratti dall’importo dovuto per l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia. La prestazione assicurata verrà liquidata all’Impresa dall’Impresa di Assicurazione come previsto dall’Art. 8 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede.

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Samples: Assicurazione Infortuni E Malattia (Cpi), Contratto Di Assicurazione in Forma Collettiva Ad Adesione Facoltativa, Contratto Di Assicurazione in Forma Collettiva Ad Adesione Facoltativa

Prestazioni assicurate. La presente garanzia prevede, in caso di infortunio o malattia dell'Assicurato che comportino un’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia un’invalidità totale permanente riconosciuta ed accertata di grado pari o superiore al 60% della capacità lavorativa generica indipendentemente dalla specifica professione esercitata, nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Assicurativa e prima del compimento del 76° anno di età dell’AssicuratoAssicurativa, senza limiti territoriali, il pagamento in unica soluzione da parte dell‘Impresa dell’Impresa di Assicurazione all’Impresa della prestazione assicurata all’Impresaassicurata, salvo le limitazioni previste al successivo Art. 30 27 “ESCLUSIONI”. L’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia sarà riconosciuta ai fini della presente Copertura sulla base e secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni sociali contro gli Infortuni e le Malattie professionali con riferimento alle disposizioni contenute nel T.U. disciplinante la materia di cui al D.P.R. 30.6.1965 nr. 1124 -“Tabella delle valutazioni del grado percentuale di Invalidità Permanente - INDUSTRIA” (Tabella INAIL) e successive modifiche o integrazioni intervenute fino alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione relativo alla presente Copertura Assicurativa. La prestazione assicurata è pari all’importo complessivo dei Fidi Operativi assicuratial Debito residuo del finanziamento in linea capitale alla data del Sinistro, al netto di eventuali rate insolute. In caso di modifica della durata o di rinegoziazione del finanziamento, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento del finanziamento, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premio. L’indennizzo non potrà superare l’importo di Euro 750.000,00 520.000,00 per Assicurato e per Sinistro Sinistro; come previsto dall’Art. 4 “LIMITI DI INDENNIZZO”. In Nel caso di più Assicurati del medesimo importo complessivo dei Fidi Operativi assicurati con ripartizione dell’importo stessoInfortunio, la l’eventuale prestazione assicurata per ogni posizione sarà inferiore all’importo complessivo dei Fidi Operativi assicurati. Eventuali Indennizzi già corrisposti corrisposta a titolo di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia, nel periodo intercorrente tra la data del Sinistro e la data della relazione medica che attesti l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia, saranno detratti dall’importo dovuto liquidazione della prestazione dovuta per l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia. La sarà detratta dall’ammontare totale della prestazione assicurata verrà liquidata all’Impresa dall’Impresa di Assicurazione come previsto dall’Art. 8 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precedestessa.

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Samples: Assicurazione Creditor Protection, Contratto Di Assicurazione

Prestazioni assicurate. La presente garanzia prevede, in caso di infortunio o malattia dell'Assicurato che comportino un’Invalidità Totale e Permanente da Infortunio o Malattia riconosciuta ed accertata di grado pari o superiore al 6066% della capacità lavorativa generica indipendentemente dalla specifica professione esercitata, nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Assicurativa e prima del compimento del 7675° anno di età dell’Assicurato, senza limiti territorialiterritoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato, il pagamento in unica soluzione da parte dell‘Impresa della Compagnia di Assicurazione della prestazione assicurata all’Impresaall’Assicurato, salvo le limitazioni previste al successivo Art. 30 34 ESCLUSIONIESCLU- SIONI. L’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia sarà riconosciuta ai fini della presente Copertura sulla base e secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni sociali contro gli Infortuni e le Malattie professionali con riferimento alle disposizioni contenute nel T.U. disciplinante la materia di cui al D.P.R. 30.6.1965 n° 1124 -“Tabella delle valutazioni del grado percentuale di Invalidità Permanente - INDUSTRIA” (Tabella INAIL) e successive modifiche o integrazioni intervenute fino alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione relativo alla presente Copertura Assicurativa. La prestazione assicurata è pari all’importo complessivo dei Fidi Operativi assicuratial Debito residuo del finanziamento in linea capitale alla data del Sinistro, al netto di eventuali rate insolute che residua dal rapporto di finanziamento contratto dall’Assicurato verso la Banca. L’indennizzo non potrà superare l’importo di Euro 750.000,00 50.000,00 per Assicurato e per Sinistro Sinistro, come previsto dall’Art. 4 “LIMITI DI INDENNIZZO”. In caso di più Assicurati del medesimo importo complessivo dei Fidi Operativi assicurati con ripartizione dell’importo stesso, la prestazione assicurata per ogni posizione sarà inferiore all’importo complessivo dei Fidi Operativi assicurati. Eventuali Indennizzi già corrisposti a titolo di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o MalattiaTotale, nel periodo intercorrente tra la data del Sinistro e la data della relazione medica medi- ca che attesti l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o MalattiaPermanente, saranno detratti dall’importo dovuto per l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o MalattiaPermanente. La prestazione assicurata verrà liquidata all’Impresa dall’Impresa dalla Compagnia di Assicurazione come previsto dall’Art. dagli Articoli 8 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” e 13 “PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI” che precedeprecedono.

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Samples: Assicurazione Per La Garanzia Morte, Assicurazione Per La Garanzia Morte

Prestazioni assicurate. La presente garanzia prevede, in caso di infortunio o malattia dell'Assicurato che comportino un’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia un’invalidità totale permanente riconosciuta ed accertata di grado pari o superiore al 60% della capacità lavorativa generica indipendentemente dalla specifica professione esercitata, nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Assicurativa e prima del compimento del 76° anno di età dell’AssicuratoAssicurativa, senza limiti territoriali, il pagamento in unica soluzione da parte dell‘Impresa dell’Impresa di Assicurazione all’Assicurato della prestazione assicurata all’Impresaassicurata, salvo le limitazioni previste al successivo Art. 30 28 “ESCLUSIONI”. L’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia sarà riconosciuta ai fini della presente Copertura sulla base e secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni sociali contro gli Infortuni e le Malattie professionali con riferimento alle disposizioni contenute nel T.U. disciplinante la materia di cui al D.P.R. 30.6.1965 nr. 1124 -“Tabella delle valutazioni del grado percentuale di Invalidità Permanente - INDUSTRIA” (Tabella INAIL) e successive modifiche o integrazioni intervenute fino alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione relativo alla presente Copertura Assicurativa. La prestazione assicurata è pari all’importo complessivo dei Fidi Operativi assicuratial Debito residuo del finanziamento in linea capitale alla data del Sinistro, al netto di eventuali rate insolute moltiplicato per la quota percentuale per la quale è stata stipulata la Copertura Assicurativa. In caso di modifica della durata o di rinegoziazione del finanziamento, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento del finanziamento al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premio. L’indennizzo non potrà superare l’importo di Euro 750.000,00 520.000,00 per Assicurato e per Sinistro come previsto dall’Art. 4 “LIMITI DI INDENNIZZO”. In caso di più Assicurati Cointestatari per lo stesso finanziamento, nel caso in cui ciascun Cointestatario non venga assicurato per l’importo totale del medesimo importo complessivo dei Fidi Operativi assicurati con ripartizione dell’importo stessofinanziamento, la prestazione iniziale assicurata per ogni posizione sarà inferiore all’importo complessivo dei Fidi Operativi assicurati. Eventuali Indennizzi già corrisposti a titolo totale del Debito residuo: pertanto l’Impresa di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia, nel periodo intercorrente tra la Assicurazione liquiderà all’Assicurato una prestazione pari all’importo del Debito residuo alla data del Sinistro sinistro per il rapporto fra la prestazione iniziale assicurata e la data l’importo totale del finanziamento alla Data di decorrenza della relazione medica che attesti l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia, saranno detratti dall’importo dovuto per l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia. La prestazione assicurata verrà liquidata all’Impresa dall’Impresa di Assicurazione come previsto dall’Art. 8 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precedeCopertura Assicurativa.

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Samples: Contratto Di Assicurazione in Forma Collettiva Ad Adesione Facoltativa, Contratto Di Assicurazione in Forma Collettiva Ad Adesione Facoltativa

Prestazioni assicurate. La presente garanzia prevede, in caso di infortunio o malattia Malattia Grave dell'Assicurato che comportino un’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia riconosciuta ed accertata di grado pari o superiore al 60% della capacità lavorativa generica indipendentemente dalla specifica professione esercitata, nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Assicurativa e prima del compimento del 7675° anno di età dell’Assicurato, senza limiti territorialiterri- toriali, il pagamento in unica soluzione da parte dell‘Impresa dell’Impresa di Assicurazione della prestazione assicurata all’Impresaassicurata, alla Contraente – quale mandataria di pagamento dell’Assicurato - salvo le limitazioni previste al successivo succes- sivo Art. 30 34 “ESCLUSIONI”. L’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia sarà riconosciuta ai fini della presente Copertura sulla base e secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni sociali contro gli Infortuni e le Malattie professionali con riferimento alle disposizioni contenute nel T.U. disciplinante la materia di cui al D.P.R. 30.6.1965 n° 1124 -“Tabella delle valutazioni del grado percentuale di Invalidità Permanente - INDUSTRIA” (Tabella INAIL) e successive modifiche o integrazioni intervenute fino alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione relativo alla presente Copertura Assicurativa. La prestazione assicurata è pari all’importo complessivo dei Fidi Operativi assicuratial Debito residuo del finanziamento in linea capitale alla data del Sinistro, al netto di eventuali rate insolute che residuano dal rapporto di finanziamento contratto dall’Assicurato verso la Contraente. L’indennizzo non potrà superare l’importo di Euro 750.000,00 per Assicurato e 31.000,00 per Sinistro come previsto dall’Art. 4 “LIMITI DI INDENNIZZO”. In La Copertura Assicurativa per il caso di più Assicurati del medesimo importo complessivo dei Fidi Operativi assicurati con ripartizione dell’importo stessoMalattia Grave è sottoposta ad un Periodo di Carenza iniziale di 30 giorni; qualora la Malattia Grave avvenga nei primi 30 giorni dalla decorrenza della Copertura Assicurativa, la prestazione assicurata per ogni posizione sarà inferiore all’importo complessivo dei Fidi Operativi assicurati. Eventuali Indennizzi già corrisposti a titolo di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia, nel periodo intercorrente tra la data del Sinistro e la data della relazione medica che attesti l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia, saranno detratti dall’importo dovuto per l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattial’indennità non verrà corrisposta. La prestazione assicurata verrà liquidata all’Impresa dall’Impresa dalla Impresa di Assicurazione ai Beneficiari come previsto dall’Art. 8 9 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede.. Il rischio assicurato è l'insorgere di una Malattia Grave. Ai fini della presente Copertura Assicurativa sono considerate Malattie Gravi le seguenti patologie:

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Samples: Assicurazione Per La Garanzia Morte, Assicurazione Per La Garanzia Morte

Prestazioni assicurate. La presente garanzia prevede, in caso di infortunio o malattia dell'Assicurato che comportino un’Invalidità Totale e Permanente da Infortunio o Malattia riconosciuta ed accertata di grado pari o superiore al 6066% della capacità lavorativa generica indipendentemente dalla specifica professione esercitata, nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Assicurativa e prima del compimento del 7675° anno di età dell’Assicurato, senza limiti territoriali, il pagamento in unica soluzione da parte dell‘Impresa dell’Impresa di Assicurazione della prestazione assicurata all’Impresaalla Contraente – quale mandataria di pagamento dell’Assicurato -, salvo le limitazioni previste al successivo Art. 30 28 “ESCLUSIONI”. L’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia sarà riconosciuta ai fini della presente Copertura sulla base e secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni sociali contro gli Infortuni e le Malattie professionali con riferimento alle disposizioni contenute nel T.U. disciplinante la materia di cui al D.P.R. 30.6.1965 n° 1124 -“Tabella delle valutazioni del grado percentuale di Invalidità Permanente - INDUSTRIA” (Tabella INAIL) e successive modifiche o integrazioni intervenute fino alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione relativo alla presente Copertura Assicurativa. La prestazione assicurata è pari all’importo complessivo dei Fidi Operativi assicuratial Debito residuo del finanziamento in linea capitale alla data del Sinistro, al netto di eventuali rate in¬solute che residuano dal rapporto di finanziamento contratto dall’Assicurato verso la Contraente. In caso di estinzione parziale del Finanziamento, modifica della durata o di rinegoziazione dello stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’origi- nario piano di ammortamento del Finanziamento. L’indennizzo non potrà superare l’importo di Euro 750.000,00 per Assicurato e 31.000,00 per Sinistro come previsto dall’Art. 4 “LIMITI DI INDENNIZZO”. In Nel caso di più Assicurati del medesimo importo complessivo dei Fidi Operativi assicurati con ripartizione dell’importo stessoInfortunio, la l’eventuale prestazione assicurata per ogni posizione sarà inferiore all’importo complessivo dei Fidi Operativi assicurati. Eventuali Indennizzi già corrisposti corrisposta a titolo di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia, nel periodo intercorrente tra la data del Sinistro e la data della relazione medica che attesti l’Invalidità liquidazione della prestazione dovuta per l’In- validità Totale Permanente da Infortunio o Malattia, saranno detratti dall’importo dovuto per l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattiasarà detratta dall’ammontare totale della prestazione stessa. La prestazione assicurata verrà liquidata all’Impresa dall’Impresa di Assicurazione ai Beneficiari come previsto dall’Art. 8 9 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede.

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Samples: Assicurazione Per La Garanzia Morte, Assicurazione Per La Garanzia Morte

Prestazioni assicurate. La presente garanzia prevede, in caso di infortunio o malattia dell'Assicurato che comportino un’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia riconosciuta ed accertata di grado pari o superiore al 60% %, della capacità lavorativa generica sua integrità psicofisica, indipendentemente dalla specifica professione esercitatadal fatto che l’Assicurato eserciti o meno un’attività professionale, nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Assicurativa e prima del compimento del 76° anno di con età dell’Assicuratodell’Assicurato non superiore ai 78 anni , senza limiti territorialiterritoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato, il pagamento in unica soluzione da parte dell‘Impresa della Compagnia di Assicurazione della prestazione assicurata all’Impresaall’Assicurato, salvo le limitazioni previste al successivo Artart. 30 “ESCLUSIONI”35. L’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia sarà riconosciuta ai fini della presente Copertura sulla base e secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni sociali contro gli Infortuni e le Malattie professionali con riferimento alle disposizioni contenute nel T.U. disciplinante la materia di cui al D.P.R. 30.6.1965 n° 1124 -“Tabella - “Tabella delle valutazioni del grado percentuale di Invalidità Permanente - INDUSTRIA” (Tabella INAIL) e successive modifiche o integrazioni intervenute fino alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione relativo alla presente Copertura Assicurativa. La prestazione assicurata è pari all’importo complessivo dei Fidi Operativi assicurati. L’indennizzo non potrà superare l’importo al Debito residuo del Finanziamento in linea capitale alla data del Sinistro, eventualmente modificatosi anche per effetto dell’esercizio delle opzioni Cambio Rata o Salto Rata, al netto di Euro 750.000,00 eventuali altri indennizzi già pagati per Assicurato e per Sinistro come previsto dall’Art. 4 “LIMITI DI INDENNIZZO”. In caso di più Assicurati del medesimo importo complessivo dei Fidi Operativi assicurati con ripartizione dell’importo stesso, la prestazione assicurata per ogni posizione sarà inferiore all’importo complessivo dei Fidi Operativi assicurati. Eventuali Indennizzi già corrisposti a titolo di lo stesso evento in virtù delle garanzie Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia, nel periodo intercorrente tra la e di eventuali rate insolute. Per data del Sinistro e la data della relazione medica che attesti l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia, saranno detratti dall’importo dovuto per l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia. La prestazione assicurata verrà liquidata all’Impresa dall’Impresa di Assicurazione come previsto dall’Art. 8 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede.si intende:

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Samples: Polizza Creditor Protection Insurance, Polizza Creditor Protection Insurance

Prestazioni assicurate. La presente garanzia prevede, in caso di infortunio o malattia dell'Assicurato che comportino un’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia riconosciuta ed accertata di grado pari o superiore al 60% %, della capacità lavorativa generica sua integrità psicofisica, indipendentemente dalla specifica professione esercitatadal fatto che l’Assicurato eserciti o meno un’attività professionale, nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Assicurativa e prima del compimento del 7675° anno di età dell’Assicurato, senza limiti territorialiterritoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato, il pagamento in unica soluzione da parte dell‘Impresa della Compagnia di Assicurazione della prestazione assicurata all’Impresaall’Assicurato, salvo le limitazioni previste al successivo Arta rt. 30 36 (ESCLUSIONIEsclusioni). L’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia sarà riconosciuta ai fini della presente Copertura sulla base e secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni sociali contro gli Infortuni e le Malattie professionali con riferimento alle disposizioni contenute nel T.U. disciplinante la materia di cui al D.P.R. 30.6.1965 n° 1124 -“Tabella - “Tabella delle valutazioni del grado percentuale di Invalidità Permanente - INDUSTRIA” (Tabella INAIL) e successive modifiche o integrazioni intervenute fino alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione relativo alla presente Copertura Assicurativa. La prestazione assicurata è pari all’importo complessivo dei Fidi Operativi assicuratial Debito residuo del Finanziamento in linea capitale alla data del Sinistro, al netto di eventuali rate insolute. Per data del Sinistro si intende la data di accadimento dell’Infortunio oppure, in caso di Malattia, la data della diagnosi della Malattia stessa. Nel caso in cui vi siano più Assicurati Cointestatari del medesimo Finanziamento e venga liquidato l’Indennizzo per Invalidità Totale Permanente di uno di essi, le garanzie per ciascuno degli altri Assicurati restano in vigore fino alla scadenza originaria del Finanziamento e i relativi indennizzi saranno commisurati agli importi del piano di ammortamento del Finanziamento stesso. L’indennizzo non potrà superare l’importo di Euro 750.000,00 1.000.000,00 per Assicurato e per Sinistro Sinistro, come previsto dall’Artdall’art. 4 (LIMITI DI INDENNIZZOLimiti di indennizzo. In caso di più Assicurati del medesimo importo complessivo dei Fidi Operativi assicurati con ripartizione dell’importo stesso, la prestazione assicurata per ogni posizione sarà inferiore all’importo complessivo dei Fidi Operativi assicurati). Eventuali Indennizzi già corrisposti a titolo di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o MalattiaTotale, nel periodo intercorrente tra la data del Sinistro e la data della relazione medica che attesti l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o MalattiaPermanente, saranno detratti dall’importo dovuto per l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o MalattiaPermanente. In caso di anticipata estinzione e di surroga del Contratto di Finanziamento si rinvia a quanto indicato all’art. 11 delle Condizioni Contrattuali di Assicurazione. La prestazione assicurata verrà liquidata all’Impresa dall’Impresa dalla Compagnia di Assicurazione come previsto dall’Art. 8 dagli articoli 9 (BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” Beneficiari delle prestazioni”) e 14 (“Pagamento delle prestazioni”) che precedeprecedono.

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Samples: Assicurazione Per La Garanzia Morte

Prestazioni assicurate. La presente garanzia prevede, in caso di infortunio o malattia dell'Assicurato che comportino comporti un’Invalidità Totale e Permanente da Infortunio o Malattia riconosciuta ed accertata di grado pari o superiore al 60% della capacità lavorativa generica indipendentemente dalla specifica professione esercitata, nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Assicurativa e prima del compimento del 7671° anno di età dell’Assicurato, senza limiti territorialiterritoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato, il pagamento in unica soluzione da parte dell‘Impresa dell’Impresa di Assicurazione della prestazione assicurata all’Impresaall’Assicurato, salvo le limitazioni previste al successivo Art. 30 32 “ESCLUSIONI”. L’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia sarà riconosciuta ai fini della presente Copertura sulla base e secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni sociali contro gli Infortuni e le Malattie professionali con riferimento alle disposizioni contenute nel T.U. disciplinante la materia di cui al D.P.R. 30.6.1965 n° 1124 -“Tabella delle valutazioni del grado percentuale di Invalidità Permanente - INDUSTRIA” (Tabella INAIL) e successive modifiche o integrazioni intervenute fino alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione relativo alla presente Copertura Assicurativa. La prestazione assicurata è Per data del Sinistro si intende la data di accadimento dell’Infortunio L’indennizzo sarà pari all’importo complessivo dei Fidi Operativi assicurati. L’indennizzo non potrà superare l’importo di Euro 750.000,00 al Capitale Assicurato previsto dal Pacchetto Assicurativo prescelto per Assicurato e per Sinistro Sinistro, come previsto dall’Art. 4 “LIMITI DI INDENNIZZO”. In caso di più Assicurati del medesimo importo complessivo dei Fidi Operativi assicurati con ripartizione dell’importo stesso, la prestazione assicurata per ogni posizione sarà inferiore all’importo complessivo dei Fidi Operativi assicurati. Eventuali Indennizzi già corrisposti a titolo di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o MalattiaTotale, nel periodo intercorrente tra la data del Sinistro e la data della relazione medica che attesti l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o MalattiaPermanente, saranno detratti dall’importo dovuto per l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o MalattiaPermanente. La prestazione assicurata verrà liquidata all’Impresa all’Assicurato dall’Impresa di Assicurazione come previsto dall’Art. 8 9 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede.

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Samples: Contratto Di Assicurazione in Forma Collettiva a Capitale Costante Ed a Premio Annuo Costante

Prestazioni assicurate. La presente garanzia prevede, in caso di infortunio o malattia Malattia Grave dell'Assicurato che comportino un’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia riconosciuta ed accertata di grado pari o superiore al 60% della capacità lavorativa generica indipendentemente dalla specifica professione esercitata, nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Assicurativa e prima del compimento del 76° anno di età dell’AssicuratoAssicurativa, senza limiti territoriali, il pagamento in unica soluzione da parte dell‘Impresa dell’Impresa di Assicurazione all’Impresa della prestazione assicurata all’Impresaassicurata, salvo le limitazioni previste al successivo Art. 30 39 “ESCLUSIONI”. L’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia sarà riconosciuta ai fini della presente Copertura sulla base e secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni sociali contro gli Infortuni e le Malattie professionali con riferimento alle disposizioni contenute nel T.U. disciplinante la materia di cui al D.P.R. 30.6.1965 n° 1124 -“Tabella delle valutazioni del grado percentuale di Invalidità Permanente - INDUSTRIA” (Tabella INAIL) e successive modifiche o integrazioni intervenute fino alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione relativo alla presente Copertura Assicurativa. La prestazione assicurata è pari all’importo complessivo dei Fidi Operativi assicuratial Debito residuo del finanziamento in linea capitale alla data del Sinistro, al netto di eventuali rate insolute. In caso di modifica della durata o di rinegoziazione del finanziamento, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento del finanziamento, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premio. L’indennizzo non potrà superare l’importo di Euro 750.000,00 500.000,00 per Assicurato e per Sinistro come previsto dall’Art. 4 “LIMITI DI INDENNIZZO”. In La Copertura Assicurativa per il caso di più Assicurati del medesimo importo complessivo dei Fidi Operativi assicurati con ripartizione dell’importo stessoMalattia Grave è sottoposta ad un Periodo di Carenza iniziale di 90 giorni; qualora la Malattia Grave avvenga nei primi 90 giorni dalla decorrenza della Copertura Assicurativa, la prestazione assicurata per ogni posizione sarà inferiore all’importo complessivo dei Fidi Operativi assicurati. Eventuali Indennizzi già corrisposti a titolo di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia, nel periodo intercorrente tra la data del Sinistro e la data della relazione medica che attesti l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia, saranno detratti dall’importo dovuto per l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia. La prestazione assicurata l’indennità non verrà liquidata all’Impresa dall’Impresa di Assicurazione come previsto dall’Art. 8 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precedecorrisposta.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Prestazioni assicurate. La presente garanzia prevede, in  Decesso per qualsiasi causa In caso di infortunio o malattia dell'Assicurato che comportino un’Invalidità Decesso per qualsiasi causa dell’Assicurato (D) la Compagnia, fermi i casi di esclusione specificati all’art. 8, rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo del mutuo alla data del D, eccetto arretrati ed interessi di mora.  Invalidità Permanente Totale Permanente da a seguito di Infortunio o Malattia riconosciuta ed accertata L’Invalidità Permanente Totale corrisponde ad un’invalidità di grado pari o superiore al 60% della capacità lavorativa generica indipendentemente dalla specifica professione esercitatae deve essere riconosciuta con certificazione medica rilasciata da un medico che sia abilitato ad esercitare la sua attività in un paese membro dell’Unione Europea. Resta inteso che qualora si verifichi il decesso dell’Assicurato prima che la Compagnia abbia accertato la stabilizzazione dei postumi invalidanti ed il decesso non sia indennizzabile a termini di Polizza, nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Assicurativa e prima gli eredi dell’Assicurato potranno comunque dimostrare la sussistenza del compimento del 76° anno diritto all’Indennizzo mediante la consegna di età dell’Assicurato, senza limiti territoriali, il pagamento in unica soluzione da parte dell‘Impresa di Assicurazione della prestazione assicurata all’Impresa, salvo le limitazioni previste al successivo Art. 30 “ESCLUSIONI”. L’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia sarà riconosciuta ai fini della presente Copertura sulla base e secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni sociali contro gli Infortuni e le Malattie professionali con riferimento alle disposizioni contenute nel T.U. disciplinante la materia di cui al D.P.R. 30.6.1965 n° 1124 -“Tabella delle valutazioni del grado percentuale documentazione idonea a provare lo stato di Invalidità Permanente - INDUSTRIA” (Tabella INAIL) Totale. Per il calcolo del grado di invalidità permanente si conviene di adottare come riferimento la tabella delle percentuali allegata al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche o integrazioni intervenute fino alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione relativo alla presente Copertura Assicurativa. La prestazione assicurata è pari all’importo complessivo dei Fidi Operativi assicurati. L’indennizzo non potrà superare l’importo di Euro 750.000,00 per Assicurato e per Sinistro come previsto dall’Art. 4 “LIMITI DI INDENNIZZO”modifiche. In caso di più Assicurati del medesimo importo complessivo dei Fidi Operativi assicurati con ripartizione dell’importo stesso, la prestazione assicurata per ogni posizione sarà inferiore all’importo complessivo dei Fidi Operativi assicurati. Eventuali Indennizzi già corrisposti Invalidità Permanente Totale a titolo seguito di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o MalattiaMalattia dell'Assicurato (IPT) la Compagnia, fermi i casi di esclusione specificati all’art. 8, rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo del mutuo alla data del riconoscimento dell’IPT, eccetto arretrati ed interessi di mora, a condizione che l’Infortunio o la prima diagnosi della Malattia siano avvenuti nel periodo intercorrente tra di validità del Contratto.  Perdita Involontaria di Impiego a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo In caso di Perdita Involontaria di Impiego a seguito di licenziamento dell’Assicurato dovuto a giustificato motivo oggettivo - Legge n. 604/1966 art. 3 - (PII) la data Compagnia, fermi i casi di esclusione specificati all’art. 8, rimborsa al Beneficiario una somma pari alle rate di rimborso mensili del Sinistro e la data della relazione medica mutuo, dovute dopo il periodo di Franchigia, che attesti l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattiahanno scadenza nel periodo di inattività lavorativa comprovato, saranno detratti dall’importo dovuto per l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattiaeccetto arretrati ed interessi di mora. La prestazione assicurata viene corrisposta a condizione che: - la PII abbia una durata superiore al periodo di Franchigia assoluta pari a 90 giorni consecutivi (la Franchigia si calcola a partire dal primo giorno di interruzione del lavoro); - il Sinistro non si verifichi nel periodo di Carenza pari a 60 giorni consecutivi (la Carenza si calcola a partire dalla data di Decorrenza della copertura assicurativa). - eserciti una professione di lavoro dipendente del settore privato con contratto di lavoro a tempo indeterminato soggetto alla legge italiana; - non eserciti tale professione presso il coniuge, un parente entro il 3° grado o un affine entro il 2° grado; - abbia superato il periodo di prova; - abbia perso il lavoro a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (Legge n. 604/1966 art. 3); - sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge come disoccupato totale alla ricerca attiva di occupazione. Nessuna nuova prestazione è dovuta qualora la Compagnia abbia rimborsato una somma pari a 12 mensilità consecutive (o 36 mensilità complessive per più periodi di PII distinti) intervenga il raggiungimento dell’età di quiescenza o dell’età necessaria per l’erogazione della pensione anticipata (ex pensione di anzianità) ovvero in caso di applicazione del regime di prepensionamento. Nel caso in cui l’Assicurato, successivamente al licenziamento, stipuli un nuovo contratto di lavoro subordinato o riprenda ad esercitare un’attività remunerata di altra natura, l’Indennizzo non sarà più dovuto. In tal caso, qualora l’Assicurato venga nuovamente licenziato, la copertura assicurativa verrà liquidata all’Impresa dall’Impresa di Assicurazione come previsto dall’Art. 8 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precederiattivata fino a concorrenza del massimale sopra indicato.

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Samples: Assicurazione Creditor Protection Insurance

Prestazioni assicurate. La presente garanzia prevede, in caso di infortunio o malattia decesso dell'Assicurato che comportino un’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia riconosciuta ed accertata dovesse verificarsi per qualsiasi motivo durante il periodo di grado pari o superiore al 60% vigore della capacità lavorativa generica indipendentemente dalla specifica professione esercitata, nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Assicurativa e prima del compimento del 76° anno di età dell’AssicuratoCopertura Assicurativa, senza limiti territoriali, il pagamento in unica soluzione da parte dell‘Impresa dell’Impresa di Assicurazione della prestazione assicurata all’Impresaassicurata, al Beneficiario salvo le limitazioni previste al successivo Art. 30 25 “ESCLUSIONI”. L’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia sarà riconosciuta ai fini della presente Copertura sulla base e secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni sociali contro gli Infortuni e le Malattie professionali con riferimento alle disposizioni contenute nel T.U. disciplinante la materia di cui al D.P.R. 30.6.1965 n° 1124 -“Tabella delle valutazioni del grado percentuale di Invalidità Permanente - INDUSTRIA” (Tabella INAIL) e successive modifiche o integrazioni intervenute fino alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione relativo alla presente Copertura Assicurativa. La prestazione assicurata è pari all’importo complessivo dei Fidi Operativi assicuratial Debito residuo derivante dal Contratto di Leasing in linea capitale alla data del decesso, al netto del valore di riscatto finale, dell’anticipo, di eventuali canoni insoluti e dell’IVA. In caso di estinzione parziale del Contratto di Leasing, modifica della durata o rinegoziazione dello stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano finanziario del Contratto di Leasing. L’indennizzo non potrà superare l’importo di Euro 750.000,00 per Assicurato e 520.000,00 per Sinistro come previsto dall’Art. 4 “LIMITI DI INDENNIZZO”. In caso di più Assicurati sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza del medesimo importo complessivo dei Fidi Operativi assicurati con ripartizione dell’importo stessopresente Contratto di Assicurazione, la non è prevista alcuna prestazione assicurata per ogni posizione sarà inferiore all’importo complessivo dei Fidi Operativi assicurati. Eventuali Indennizzi già corrisposti a titolo carico dell’Impresa di Inabilità Temporanea Totale Assicurazione e i premi mensili versati resteranno acquisiti da Infortunio o Malattia, nel periodo intercorrente tra la data del Sinistro e la data della relazione medica che attesti l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia, saranno detratti dall’importo dovuto per l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattiaquest’ultima. La prestazione assicurata verrà liquidata all’Impresa dall’Impresa di Assicurazione ai Beneficiari come previsto dall’Art. 8 9 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede.

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Samples: Contratto Di Assicurazione in Forma Collettiva Ad Adesione Facoltativa

Prestazioni assicurate. La presente garanzia prevede, in caso di infortunio o malattia dell'Assicurato che comportino un’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia riconosciuta ed accertata di grado pari o superiore al 6066% della capacità lavorativa generica indipendentemente dalla specifica professione esercitata, nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Assicurativa e prima del compimento del 7675° anno di età dell’Assicurato, senza limiti territorialiterritoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato, il pagamento in unica soluzione da parte dell‘Impresa della Compagnia di Assicurazione della prestazione assicurata all’Impresaall’Assicurato -, salvo le limitazioni previste al successivo Art. 30 35 “ESCLUSIONI”. L’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia sarà riconosciuta ai fini della presente Copertura sulla base e secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni sociali contro gli Infortuni e le Malattie professionali con riferimento alle disposizioni contenute nel T.U. disciplinante la materia di cui al D.P.R. 30.6.1965 n° 1124 -“Tabella delle valutazioni del grado percentuale di Invalidità Permanente - INDUSTRIA” (Tabella INAIL) e successive modifiche o integrazioni intervenute fino alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione relativo alla presente Copertura Assicurativa. La prestazione assicurata è pari all’importo complessivo dei Fidi Operativi assicuratial Debito residuo del finanziamento in linea capitale alla data del Sinistro, al netto di eventuali rate insolute. Per data del Sinistro si intende la data di accadimento dell’Infortunio oppure, in caso di Malattia, la data della diagnosi della Malattia stessa. In caso di estinzione parziale del Finanziamento, modifica della durata o di rinegoziazione dello stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento del Finanziamento. Nel caso in cui vi siano più Assicurati cointestatari del medesimo finanziamento e venga effettuata l’anticipata estinzione totale del finanziamento in relazione alla liquidazione dell’Indennizzo per Invalidità Totale Permanente di uno di essi, le garanzie per ciascuno degli altri Assicurati restano in vigore fino alla scadenza originaria del finanziamento e i relativi indennizzi saranno commisurati agli importi del piano di ammortamento originario del finanziamento stesso. L’indennizzo non potrà superare l’importo di Euro 750.000,00 500.000,00 per Assicurato e per Sinistro Sinistro, come previsto dall’Art. 4 “LIMITI DI INDENNIZZO”. In caso di più Assicurati del medesimo importo complessivo dei Fidi Operativi assicurati con ripartizione dell’importo stesso, la prestazione assicurata per ogni posizione sarà inferiore all’importo complessivo dei Fidi Operativi assicurati. Eventuali Indennizzi già corrisposti a titolo di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o MalattiaTotale, nel periodo intercorrente tra la data del Sinistro e la data della relazione medica che attesti l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o MalattiaPermanente, saranno detratti dall’importo dovuto per l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o MalattiaPermanente. In caso di anticipata estinzione totale, di surroga e di rinegoziazione del Contratto di Finanziamento si rinvia a quanto indicato all’art 10 delle Condizioni Contrattuali di Assicurazione. La prestazione assicurata verrà liquidata all’Impresa dall’Impresa dalla Compagnia di Assicurazione come previsto dall’Art. dagli Articoli 8 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” e 13 “PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI” che precedeprecedono.

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Samples: Assicurazione Per La Garanzia Morte

Prestazioni assicurate. La presente garanzia prevede, in caso di infortunio o malattia dell'Assicurato che comportino un’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia un’invalidità totale e permanente riconosciuta ed accertata di grado pari o superiore al 60% della capacità lavorativa generica indipendentemente dalla specifica professione esercitata, nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Assicurativa e prima del compimento del 76° anno di età dell’AssicuratoAssicurativa, senza limiti territoriali, il pagamento in unica soluzione da parte dell‘Impresa dell’Impresa di Assicurazione della prestazione assicurata all’Impresaassicurata, all’Impresa Locataria salvo le limitazioni previste al successivo Art. 30 “ESCLUSIONI”. L’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia sarà riconosciuta ai fini della presente Copertura sulla base e secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni sociali contro gli Infortuni e le Malattie professionali con riferimento alle disposizioni contenute nel T.U. disciplinante la materia di cui al D.P.R. 30.6.1965 nr. 1124 -“Tabella delle valutazioni del grado percentuale di Invalidità Permanente - INDUSTRIA” (Tabella INAIL) e successive modifiche o integrazioni intervenute fino alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione relativo alla presente Copertura Assicurativa. La prestazione assicurata è pari all’importo complessivo dei Fidi Operativi assicuratial Debito residuo del Contratto di Leasing in linea capitale alla data del Sinistro, al netto del valore di riscatto finale, dell’anticipo, di eventuali canoni insoluti e dell’IVA. In caso di estinzione parziale del Contratto di Leasing, modifica della durata o rinegoziazione dello stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano finanziario del Contratto di Leasing. L’indennizzo non potrà superare l’importo di Euro 750.000,00 520.000,00 per Assicurato e per Sinistro Sinistro; come previsto dall’Art. 4 “LIMITI DI INDENNIZZO”. In Nel caso di più Assicurati del medesimo importo complessivo dei Fidi Operativi assicurati con ripartizione dell’importo stessoInfortunio, la l’eventuale prestazione assicurata per ogni posizione sarà inferiore all’importo complessivo dei Fidi Operativi assicurati. Eventuali Indennizzi già corrisposti corrisposta a titolo di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia, nel periodo intercorrente tra la data del Sinistro e la data della relazione medica che attesti l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia, saranno detratti dall’importo dovuto liquidazione della prestazione dovuta per l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattiasarà detratta dall’ammontare totale della prestazione stessa. La prestazione assicurata verrà liquidata all’Impresa dall’Impresa di Assicurazione all’Impresa Locataria come previsto dall’Art. 8 9 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede.

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Samples: Contratto Di Assicurazione in Forma Collettiva Ad Adesione Facoltativa

Prestazioni assicurate. La presente garanzia prevede, in caso di infortunio o malattia dell'Assicurato che comportino un’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia un’invalidità totale permanente riconosciuta ed accertata di grado pari o superiore al 60% della capacità lavorativa generica indipendentemente dalla specifica professione esercitata, nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Assicurativa e prima del compimento del 76° anno di età dell’AssicuratoAssicurativa, senza limiti territoriali, il pagamento in unica soluzione da parte dell‘Impresa dell’Impresa di Assicurazione all’Impresa della prestazione assicurata all’Impresaassicurata, salvo le limitazioni previste al successivo Art. 30 27 “ESCLUSIONI”. L’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia sarà riconosciuta ai fini della presente Copertura sulla base e secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni sociali contro gli Infortuni e le Malattie professionali con riferimento alle disposizioni contenute nel T.U. disciplinante la materia di cui al D.P.R. 30.6.1965 nr. 1124 -“Tabella delle valutazioni del grado percentuale di Invalidità Permanente - INDUSTRIA” (Tabella INAIL) e successive modifiche o integrazioni intervenute fino alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione relativo alla presente Copertura Assicurativa. La prestazione assicurata è pari all’importo complessivo dei Fidi Operativi assicuratial Debito residuo del finanziamento in linea capitale alla data del Sinistro, al netto di eventuali rate insolute. In caso di Invalidità Totale Permanente da Infortunio non conseguente ad incidente stradale, l’Impresa di Assicurazione riconoscerà all’Impresa un indennizzo pari a 2 volte la prestazione assicurata. In caso di Invalidità Totale Permanente da Infortunio conseguente a incidente stradale, l’Impresa di Assicurazione riconoscerà all’Impresa un indennizzo pari a 3 volte la prestazione assicurata. In caso di modifica della durata o di rinegoziazione del finanziamento, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento del finanziamento, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premio. L’indennizzo non potrà superare l’importo i seguenti importi: − in caso di Invalidità Totale Permanente da malattia: Euro 750.000,00 500.000,00 per Assicurato e per Sinistro Sinistro; − in caso di Invalidità Totale Permanente da infortunio non conseguente ad incidente stradale: Euro 1.000.000,00 per Assicurato e per Sinistro; − in caso di Invalidità Totale Permanente da infortunio conseguente ad incidente stradale: Euro 1.500.000,00 per Assicurato e per Sinistro; come previsto dall’Art. 4 “LIMITI DI INDENNIZZO”. In Nel caso di più Assicurati del medesimo importo complessivo dei Fidi Operativi assicurati con ripartizione dell’importo stessoInfortunio, la l’eventuale prestazione assicurata per ogni posizione sarà inferiore all’importo complessivo dei Fidi Operativi assicurati. Eventuali Indennizzi già corrisposti corrisposta a titolo di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia, nel periodo intercorrente tra la data del Sinistro e la data della relazione medica che attesti l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia, saranno detratti dall’importo dovuto liquidazione della prestazione dovuta per l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia. La sarà detratta dall’ammontare totale della prestazione assicurata verrà liquidata all’Impresa dall’Impresa di Assicurazione come previsto dall’Art. 8 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precedestessa.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Prestazioni assicurate. La presente In caso di Decesso per qualsiasi causa (D) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo della Locazione Finanziaria alla data del D e al prezzo di opzione finale di acquisto inizialmente pattuito nel Contratto di Locazione Finanziaria Veicoli. Per poter beneficiare di questa garanzia prevedeè necessario, in alla data del decesso, non aver compiuto il 75° anno di età. - In caso di Invalidità Permanente Totale a seguito di infortunio o malattia dell'Assicurato che comportino un’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia riconosciuta ed accertata (IPT) dell'Assicurato, salvo i casi di grado esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari o superiore al 60capitale residuo della Locazione Finanziaria alla data del riconoscimento dell’IPT e al prezzo di opzione finale di acquisto inizialmente pattuito nel Contratto di Locazione Finanziaria Veicoli. L’IPT corrisponde ad un’invalidità di almeno il 66% della capacità lavorativa generica indipendentemente dalla specifica professione esercitatasecondo la tabella INAIL (D.P.R. n. 1124 del 30/06/65 e successive modifiche) e deve essere riconosciuta, nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Assicurativa e prima del compimento del 7675 anno di età dell’Assicurato con certificazione medica, dopo un periodo di almeno 12 mesi consecutivi dalla data della prima constatazione della malattia o di almeno 6 mesi dalla data dell’evento in caso d’infortunio. Si specifica che, qualora siano stati corrisposti Indennizzi per Ricovero Ospedaliero in relazione a rate scadute successivamente alla data di accertamento dell’IPT, l’indennizzo sarà diminuito delle rate predette al netto degli interessi. - In caso di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx a seguito di infortunio o malattia (RO) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario, mensilmente, una somma pari alla Rata Rimborso mensile della Locazione Finanziaria, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di RO comprovato, salvo che questo non coincida con la mensilità in cui sia dovuto l’importo pari al prezzo di opzione finale di acquisto pattuito nel Contratto di Locazione Finanziaria Veicoli.. In ogni caso, nessuna nuova prestazione è dovuta dall’Assicuratore allorché abbia rimborsato una somma pari a 6 mensilità consecutive (o 12 mensilità complessive per più periodi di RO distinti). In ogni caso non verrà mai liquidato il prezzo dell’opzione finale di acquisto pattuito nel Contratto di Locazione Finanziaria Veicoli. La prestazione viene corrisposta a condizione che il RO abbia una durata superiore a 7 giorni consecutivi di pernottamento (franchigia assoluta). La franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di RO. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data d’inizio del RO, non aver compiuto il 75° anno di età dell’Assicurato, senza limiti territoriali, il pagamento in unica soluzione da parte dell‘Impresa di Assicurazione della prestazione assicurata all’Impresa, salvo le limitazioni previste al successivo Artetà. 30 “ESCLUSIONI”. L’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia sarà riconosciuta ai fini della presente Copertura sulla base e secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni sociali contro gli Infortuni e le Malattie professionali con riferimento alle disposizioni contenute nel T.U. disciplinante la materia di cui al D.P.R. 30.6.1965 n° 1124 -“Tabella delle valutazioni del grado Facciamo chiarezza: quale percentuale di Invalidità Permanente - INDUSTRIA” invalidità viene utilizzata dalla Compagnia Per il calcolo della percentuale di invalidità, la Compagnia utilizza la tabella INAIL (Tabella INAIL) D.P.R. n. 1124 del 30/06/65 e successive modifiche modifiche). Tale percentuale potrebbe non coincidere con quella riconosciuta da altri enti che hanno come riferimento tabelle differenti. Il verbale di riconoscimento dell’invalidità emesso dagli enti preposti (es. ASL o integrazioni intervenute fino alla INPS) viene richiesto ai soli fini dell’identificazione della data di sottoscrizione del Modulo di Adesione relativo alla presente Copertura Assicurativa. La prestazione assicurata è pari all’importo complessivo dei Fidi Operativi assicurati. L’indennizzo non potrà superare l’importo di Euro 750.000,00 per Assicurato e per Sinistro come previsto dall’Art. 4 “LIMITI DI INDENNIZZO”. In caso di più Assicurati del medesimo importo complessivo dei Fidi Operativi assicurati con ripartizione dell’importo stesso, la prestazione assicurata per ogni posizione sarà inferiore all’importo complessivo dei Fidi Operativi assicurati. Eventuali Indennizzi già corrisposti a titolo di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia, nel periodo intercorrente tra la data del Sinistro e la data calcolo della relazione medica che attesti l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia, saranno detratti dall’importo dovuto per l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia. La prestazione assicurata verrà liquidata all’Impresa dall’Impresa di Assicurazione come previsto dall’Art. 8 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precedeprestazione.

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Samples: Polizza Credit Protection Insurance(cpi)

Prestazioni assicurate. La presente garanzia prevede, in  Decesso per qualsiasi causa In caso di infortunio o malattia dell'Assicurato che comportino un’Invalidità Decesso per qualsiasi causa dell’Assicurato (D) la Compagnia, fermi i casi di esclusione specificati all’art. 8, rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo del mutuo alla data del D, eccetto arretrati ed interessi di mora.  Invalidità Permanente Totale Permanente da a seguito di Infortunio o Malattia riconosciuta ed accertata L’Invalidità Permanente Totale corrisponde ad un’invalidità di grado pari o superiore al 60% della capacità lavorativa generica indipendentemente dalla specifica professione esercitatae deve essere riconosciuta con certificazione medica rilasciata da un medico che sia abilitato ad esercitare la sua attività in un paese membro dell’Unione Europea. Resta inteso che qualora si verifichi il decesso dell’Assicurato prima che la Compagnia abbia accertato la stabilizzazione dei postumi invalidanti ed il decesso non sia indennizzabile a termini di Polizza, nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Assicurativa e prima gli eredi dell’Assicurato potranno comunque dimostrare la sussistenza del compimento del 76° anno diritto all’Indennizzo mediante la consegna di età dell’Assicurato, senza limiti territoriali, il pagamento in unica soluzione da parte dell‘Impresa di Assicurazione della prestazione assicurata all’Impresa, salvo le limitazioni previste al successivo Art. 30 “ESCLUSIONI”. L’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia sarà riconosciuta ai fini della presente Copertura sulla base e secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni sociali contro gli Infortuni e le Malattie professionali con riferimento alle disposizioni contenute nel T.U. disciplinante la materia di cui al D.P.R. 30.6.1965 n° 1124 -“Tabella delle valutazioni del grado percentuale documentazione idonea a provare lo stato di Invalidità Permanente - INDUSTRIA” (Tabella INAIL) Totale. Per il calcolo del grado di invalidità permanente si conviene di adottare come riferimento la tabella delle percentuali allegata al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche o integrazioni intervenute fino alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione relativo alla presente Copertura Assicurativa. La prestazione assicurata è pari all’importo complessivo dei Fidi Operativi assicurati. L’indennizzo non potrà superare l’importo di Euro 750.000,00 per Assicurato e per Sinistro come previsto dall’Art. 4 “LIMITI DI INDENNIZZO”modifiche. In caso di più Assicurati Invalidità Permanente Totale a seguito di Infortunio o Malattia dell'Assicurato (IPT) la Compagnia, fermi i casi di esclusione specificati all’art. 8, rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo del medesimo importo complessivo dei Fidi Operativi assicurati con ripartizione dell’importo stessomutuo alla data del riconoscimento dell’IPT, eccetto arretrati ed interessi di mora, a condizione che l’Infortunio o la prestazione assicurata per ogni posizione sarà inferiore all’importo complessivo dei Fidi Operativi assicuratiprima diagnosi della Malattia siano avvenuti nel periodo di validità del Contratto. Eventuali Indennizzi già corrisposti  Inabilità Temporanea Totale a titolo seguito di Infortunio o Malattia In caso di Inabilità Temporanea Totale da a seguito di Infortunio o MalattiaMalattia dell’Assicurato (ITT) che comporti la perdita temporanea ed in misura totale della capacità dell’Assicurato di attendere alla propria professione, in caso di Assicurato lavoratore, o di attendere ad almeno 2 delle 4 basilari attività inerenti la vita umana riportate di seguito (nutrirsi, vestirsi, lavarsi, muoversi) in caso di Assicurato non lavoratore, la Compagnia, fermi i casi di esclusione specificati all’art. 8, rimborsa al Beneficiario una somma pari alle rate di rimborso mensili del mutuo, dovute dopo il periodo di Franchigia, che hanno scadenza nel periodo intercorrente tra la data del Sinistro e la data della relazione medica che attesti l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattiadi ITT comprovato, saranno detratti dall’importo dovuto per l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattiaeccetto arretrati ed interessi di mora. La prestazione assicurata verrà liquidata all’Impresa dall’Impresa viene corrisposta a condizione che l’ITT abbia una durata superiore al periodo di Assicurazione Franchigia assoluta pari a 60 giorni consecutivi e sia certificata da un medico abilitato ad esercitare la sua attività in un paese membro dell’Unione Europea. La Franchigia si calcola a partire dal primo giorno di ITT. Nessuna nuova prestazione è dovuta qualora la Compagnia abbia rimborsato una somma pari a 12 mensilità consecutive (o 36 mensilità complessive per più periodi di ITT distinti). Se, dopo meno di 60 giorni dal termine di una precedente ITT indennizzata, si verifica una nuova ITT, questa nuova ITT viene considerata come previsto dall’Artla continuazione della precedente. 8 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” Pertanto la Franchigia non viene applicata di nuovo, ma la massima durata d’indennizzo di 12 mesi si valuta complessivamente per i 2 periodi come se fossero uno solo.  Ricovero Ospedaliero a seguito di Infortunio o Malattia In caso di Ricovero Ospedaliero a seguito di Infortunio o Malattia (RO) dell’Assicurato, la Compagnia, fermi i casi di esclusione specificati all’art. 8, rimborsa al Beneficiario una somma pari alle rate di rimborso mensili del mutuo, dovute dopo il periodo di Franchigia, che precedehanno scadenza nel periodo di RO comprovato, eccetto arretrati ed interessi di mora. La prestazione viene corrisposta a condizione che il RO abbia una durata superiore al periodo di Franchigia assoluta pari a 3 giorni consecutivi. La Franchigia si calcola a partire dal primo giorno di RO. Nessuna nuova prestazione è dovuta qualora la Compagnia abbia rimborsato una somma pari a 6 mensilità consecutive (o 12 mensilità complessive per più RO distinti).

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Samples: Assicurazione Creditor Protection Insurance

Prestazioni assicurate. La presente garanzia prevede, in caso di infortunio o malattia Malattia Grave dell'Assicurato che comportino un’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia riconosciuta ed accertata di grado pari o superiore al 60% della capacità lavorativa generica indipendentemente dalla specifica professione esercitata, nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Assicurativa e prima del compimento del 76° anno di età dell’AssicuratoAssicurativa, senza limiti territoriali, il pagamento in unica soluzione da parte dell‘Impresa dell’Impresa di Assicurazione della prestazione assicurata all’Impresaassicurata, all’Impresa Locataria salvo le limitazioni previste al successivo Art. 30 40 “ESCLUSIONI”. L’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia sarà riconosciuta ai fini della presente Copertura sulla base e secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni sociali contro gli Infortuni e le Malattie professionali con riferimento alle disposizioni contenute nel T.U. disciplinante la materia di cui al D.P.R. 30.6.1965 n° 1124 -“Tabella delle valutazioni del grado percentuale di Invalidità Permanente - INDUSTRIA” (Tabella INAIL) e successive modifiche o integrazioni intervenute fino alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione relativo alla presente Copertura Assicurativa. La prestazione assicurata è pari all’importo complessivo dei Fidi Operativi assicuratial Debito residuo del Contratto di Leasing in linea capitale alla data del Sinistro, al netto del valore di riscatto finale, dell’anticipo, di eventuali canoni insoluti e dell’IVA moltiplicato per la quota percentuale dell’Importo Finanziato Netto per la quale viene stipulata la Copertura Assicurativa. L’indennizzo non potrà superare l’importo di Euro 750.000,00 520.000,00 per Assicurato e per Sinistro come previsto dall’Art. 4 “LIMITI DI INDENNIZZO”. In La Copertura Assicurativa per il caso di più Assicurati del medesimo importo complessivo dei Fidi Operativi assicurati con ripartizione dell’importo stessoMalattia Grave è sottoposta ad un Periodo di Carenza iniziale di 90 giorni; qualora la Malattia Grave avvenga nei primi 90 giorni dalla decorrenza della Copertura Assicurativa, la prestazione assicurata per ogni posizione sarà inferiore all’importo complessivo dei Fidi Operativi assicurati. Eventuali Indennizzi già corrisposti a titolo di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia, nel periodo intercorrente tra la data del Sinistro e la data della relazione medica che attesti l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia, saranno detratti dall’importo dovuto per l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattial’indennità non verrà corrisposta. La prestazione assicurata verrà liquidata all’Impresa dall’Impresa di Assicurazione all’Impresa Locataria come previsto dall’Art. 8 9 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Prestazioni assicurate. La presente garanzia prevede, in caso di infortunio o malattia dell'Assicurato che comportino un’Invalidità Totale e Permanente da Infortunio o Malattia riconosciuta ed accertata di grado pari o superiore al 6066% della capacità lavorativa generica indipendentemente dalla specifica professione esercitata, nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Assicurativa e prima del compimento del 7675° anno di età dell’Assicurato, senza limiti territorialiterritoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato, il pagamento in unica soluzione da parte dell‘Impresa della Compagnia di Assicurazione della prestazione assicurata all’Impresaall’Assicurato, salvo le limitazioni previste al successivo Art. 30 34 “ESCLUSIONI”. L’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia sarà riconosciuta ai fini della presente Copertura sulla base e secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni sociali contro gli Infortuni e le Malattie professionali con riferimento alle disposizioni contenute nel T.U. disciplinante la materia di cui al D.P.R. 30.6.1965 n° 1124 -“Tabella delle valutazioni del grado percentuale di Invalidità Permanente - INDUSTRIA” (Tabella INAIL) e successive modifiche o integrazioni intervenute fino alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione relativo alla presente Copertura Assicurativa. La prestazione assicurata è pari all’importo complessivo dei Fidi Operativi assicuratial Debito residuo del finanziamento in linea capitale alla data del Sinistro, al netto di eventuali rate insolute che residua dal rapporto di finanziamento contratto dall’Assicurato verso la Banca. L’indennizzo non potrà superare l’importo di Euro 750.000,00 50.000,00 per Assicurato e per Sinistro Sinistro, come previsto dall’Art. 4 “LIMITI DI INDENNIZZO”. In caso di più Assicurati del medesimo importo complessivo dei Fidi Operativi assicurati con ripartizione dell’importo stesso, la prestazione assicurata per ogni posizione sarà inferiore all’importo complessivo dei Fidi Operativi assicurati. Eventuali Indennizzi già corrisposti a titolo di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o MalattiaTotale, nel periodo intercorrente tra la data del Sinistro e la data della relazione medica che attesti l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o MalattiaPermanente, saranno detratti dall’importo dovuto per l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o MalattiaPermanente. La prestazione assicurata verrà liquidata all’Impresa dall’Impresa dalla Compagnia di Assicurazione come previsto dall’Art. dagli Articoli 8 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” e 13 “PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI” che precedeprecedono.

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Samples: Assicurazione Per La Garanzia Morte

Prestazioni assicurate. La presente garanzia prevede, in caso di infortunio o malattia Malattia Grave dell'Assicurato che comportino un’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia riconosciuta ed accertata di grado pari o superiore al 60% della capacità lavorativa generica indipendentemente dalla specifica professione esercitata, nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Assicurativa e prima del compimento del 76° anno di età dell’AssicuratoAssicurativa, senza limiti territoriali, il pagamento in unica soluzione da parte dell‘Impresa dell’Impresa di Assicurazione della prestazione assicurata all’Impresaassicurata, all’Impresa Locataria salvo le limitazioni previste al successivo Art. 30 42 “ESCLUSIONI”. L’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia sarà riconosciuta ai fini della presente Copertura sulla base e secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni sociali contro gli Infortuni e le Malattie professionali con riferimento alle disposizioni contenute nel T.U. disciplinante la materia di cui al D.P.R. 30.6.1965 n° 1124 -“Tabella delle valutazioni del grado percentuale di Invalidità Permanente - INDUSTRIA” (Tabella INAIL) e successive modifiche o integrazioni intervenute fino alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione relativo alla presente Copertura Assicurativa. La prestazione assicurata è pari all’importo complessivo dei Fidi Operativi assicuratial Debito residuo del Contratto di Leasing in linea capitale alla data del Sinistro, al netto del valore di riscatto finale, dell’anticipo, di eventuali canoni insoluti e dell’IVA. L’indennizzo non potrà superare l’importo di Euro 750.000,00 per Assicurato e 520.000,00 per Sinistro come previsto dall’Art. 4 “LIMITI DI INDENNIZZO”. In La Copertura Assicurativa per il caso di più Assicurati del medesimo importo complessivo dei Fidi Operativi assicurati con ripartizione dell’importo stessoMalattia Grave è sottoposta ad un Periodo di Carenza iniziale di 90 giorni; qualora la Malattia Grave avvenga nei primi 90 giorni dalla decorrenza della Copertura Assicurativa, la prestazione assicurata per ogni posizione sarà inferiore all’importo complessivo dei Fidi Operativi assicurati. Eventuali Indennizzi già corrisposti a titolo di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia, nel periodo intercorrente tra la data del Sinistro e la data della relazione medica che attesti l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia, saranno detratti dall’importo dovuto per l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattial’indennità non verrà corrisposta. La prestazione assicurata verrà liquidata all’Impresa dall’Impresa di Assicurazione all’Impresa Locataria come previsto dall’Art. 8 9 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede.

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Samples: Contratto Di Assicurazione in Forma Collettiva Ad Adesione Facoltativa

Prestazioni assicurate. La presente garanzia prevede, in caso di infortunio o malattia dell'Assicurato che comportino un’Invalidità Totale e Permanente da Infortunio o Malattia riconosciuta ed accertata di grado pari o superiore al 6066% della capacità lavorativa generica indipendentemente dalla specifica professione esercitata, nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Assicurativa e prima del compimento del 7675° anno di età dell’Assicurato, senza limiti territorialiterritoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato, il pagamento in unica soluzione da parte dell‘Impresa della Compagnia di Assicurazione della prestazione assicurata all’Impresaall’Assicurato -, salvo le limitazioni previste al successivo Art. 30 34 ESCLUSIONIESCLU- SIONI”. L’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia sarà riconosciuta ai fini della presente Copertura sulla base e secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni sociali contro gli Infortuni e le Malattie professionali con riferimento alle disposizioni contenute nel T.U. disciplinante la materia di cui al D.P.R. 30.6.1965 n° 1124 -“Tabella delle valutazioni del grado percentuale di Invalidità Permanente - INDUSTRIA” (Tabella INAIL) e successive modifiche o integrazioni intervenute fino alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione relativo alla presente Copertura Assicurativa. La prestazione assicurata è pari all’importo complessivo dei Fidi Operativi assicuratial Debito residuo del finanziamento in linea capitale alla data del Sinistro, al netto di eventuali rate insolute. Per data del Sinistro si intende la data di accadimento dell’Infortunio oppure, in caso di Malattia, la data della diagnosi della Malattia stessa. In caso di estinzione parziale del Finanziamento, modifica della durata o di rinegoziazione dello stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento del Finanziamento. Nel caso in cui vi siano più Assicurati cointestatari del medesimo finanziamento e venga effettuata l’anticipata estinzione totale del finanziamento in relazione alla liquidazione dell’Indennizzo per Invalidità Totale Permanente di uno di essi, le garanzie per ciascuno degli altri Assicurati restano in vigore fino alla scadenza originaria del finanziamento e i relativi indennizzi saranno commisurati agli importi del piano di ammortamento originario del finanziamento stesso. L’indennizzo non potrà superare l’importo di Euro 750.000,00 500.000,00 per Assicurato e per Sinistro Sinistro, come previsto dall’Art. 4 “LIMITI DI INDENNIZZO”. In caso di più Assicurati del medesimo importo complessivo dei Fidi Operativi assicurati con ripartizione dell’importo stesso, la prestazione assicurata per ogni posizione sarà inferiore all’importo complessivo dei Fidi Operativi assicurati. Eventuali Indennizzi già corrisposti a titolo di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o MalattiaTotale, nel periodo intercorrente tra la data del Sinistro e la data della relazione medica medi- ca che attesti l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o MalattiaPermanente, saranno detratti dall’importo dovuto per l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o MalattiaPermanente. In caso di anticipata estinzione totale, di surroga e di rinegoziazione del Contratto di Finanziamento si rinvia a quanto indicato all’art 10 delle Condizioni Contrattuali di Assicurazione. La prestazione assicurata verrà liquidata all’Impresa dall’Impresa dalla Compagnia di Assicurazione come previsto dall’Art. dagli Articoli 8 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” e 13 “PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI” che precedeprecedono.

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Samples: Assicurazione Per La Garanzia Morte

Prestazioni assicurate. La presente garanzia prevede, in caso di infortunio o malattia dell'Assicurato che comportino un’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia riconosciuta ed accertata di grado pari o superiore al 60% della capacità lavorativa generica indipendentemente dalla specifica professione esercitata, nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Assicurativa e prima del compimento del 7675° anno di età dell’Assicurato, senza limiti territoriali, il pagamento in unica soluzione da parte dell‘Impresa di Assicurazione della prestazione assicurata all’Impresa, salvo le limitazioni previste al successivo Art. 30 29 “ESCLUSIONI”. L’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia sarà riconosciuta ai fini della presente Copertura sulla base e secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni sociali contro gli Infortuni e le Malattie professionali con riferimento alle disposizioni contenute nel T.U. disciplinante la materia di cui al D.P.R. 30.6.1965 n° 1124 -“Tabella delle valutazioni del grado percentuale di Invalidità Permanente - INDUSTRIA” (Tabella INAIL) e successive modifiche o integrazioni intervenute fino alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione relativo alla presente Copertura Assicurativa. La prestazione assicurata è pari all’importo complessivo dei Fidi Operativi assicurati. L’indennizzo non potrà superare l’importo di Euro 750.000,00 per Assicurato e per Sinistro come previsto dall’Art. 4 “LIMITI DI INDENNIZZO”. In caso di più Assicurati del medesimo importo complessivo dei Fidi Operativi assicurati con ripartizione dell’importo stesso, la prestazione assicurata per ogni posizione sarà inferiore all’importo complessivo dei Fidi Operativi assicurati. Eventuali Indennizzi già corrisposti a titolo di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia, nel periodo intercorrente tra la data del Sinistro e la data della relazione medica che attesti l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia, saranno detratti dall’importo dovuto per l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia. La prestazione assicurata verrà liquidata all’Impresa dall’Impresa di Assicurazione come previsto dall’Art. 8 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Prestazioni assicurate. La presente garanzia prevede, in caso di infortunio o malattia dell'Assicurato che comportino un’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia un’invalidità totale e permanente riconosciuta ed accertata di grado pari o superiore al 60% della capacità lavorativa generica indipendentemente dalla specifica professione esercitata, nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Assicurativa e prima del compimento del 76° anno di età dell’AssicuratoAssicurativa, senza limiti territoriali, il pagamento in unica soluzione da parte dell‘Impresa dell’Impresa di Assicurazione della prestazione assicurata all’Impresaassicurata, all’Impresa Locataria salvo le limitazioni previste al successivo Art. 30 28 “ESCLUSIONI”. L’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia sarà riconosciuta ai fini della presente Copertura sulla base e secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni sociali contro gli Infortuni e le Malattie professionali con riferimento alle disposizioni contenute nel T.U. disciplinante la materia di cui al D.P.R. 30.6.1965 nr. 1124 -“Tabella - “Tabella delle valutazioni del grado percentuale di Invalidità Permanente - INDUSTRIA” (Tabella INAIL) e successive modifiche o integrazioni intervenute fino alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione relativo alla presente Copertura Assicurativa. La prestazione assicurata è pari all’importo complessivo dei Fidi Operativi assicuratial Debito residuo del Contratto di Leasing in linea capitale alla data del Sinistro, al netto del valore di riscatto finale, dell’anticipo, di eventuali canoni insoluti e dell’IVA, moltiplicato per la quota percentuale dell’Importo Finanziato Netto per la quale viene stipulata la Copertura Assicurativa. In caso di estinzione parziale del Contratto di Leasing, modifica della durata o rinegoziazione dello stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano finanziario del Contratto di Leasing. L’indennizzo non potrà superare l’importo di Euro 750.000,00 520.000,00 per Assicurato e per Sinistro Sinistro; come previsto dall’Art. 4 “LIMITI DI INDENNIZZO”. In Nel caso di più Assicurati del medesimo importo complessivo dei Fidi Operativi assicurati con ripartizione dell’importo stessoInfortunio, la l’eventuale prestazione assicurata per ogni posizione sarà inferiore all’importo complessivo dei Fidi Operativi assicurati. Eventuali Indennizzi già corrisposti corrisposta a titolo di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia, nel periodo intercorrente tra la data del Sinistro e la data della relazione medica che attesti l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia, saranno detratti dall’importo dovuto liquidazione della prestazione dovuta per l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattiasarà detratta dall’ammontare totale della prestazione stessa. La prestazione assicurata verrà liquidata all’Impresa dall’Impresa di Assicurazione all’Impresa Locataria come previsto dall’Art. 8 9 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede.

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Samples: Contratto Di Assicurazione