Tassazione delle somme assicurate Clausole campione

Tassazione delle somme assicurate. Le somme corrisposte in dipendenza di questo contratto sono esenti dall’IRPEF se corrisposte in caso di morte dell’Assicurato (per qualsiasi causa). Se corrisposte in caso di decesso dell’Assicurato, dette somme sono altresì esenti dall’imposta sulle successioni.
Tassazione delle somme assicurate. Come da disposizioni in vigore alla data di redazione della presente Nota Informativa, le somme corrisposte in dipendenza del Contratto in caso di Decesso dell’Assicurato non sono assoggettate ad alcuna imposizione fiscale, ai sensi dell’art. 6 comma 2 del D.P.R. nr. 917 del 22/12/1986.
Tassazione delle somme assicurate. Le somme corrisposte dalla Compagnia in dipendenza di questo contratto in caso di decesso dell’Assicurato sono esenti dall’imposta sulle successioni e sono assoggettate all’IRPEF secondo quanto previsto dalla normativa vigente. In tutti gli altri casi, le somme corrisposte sono soggette alla seguente tassazione: – prestazione erogata in forma di capitale: la prestazione verrà assoggettata alla tassazione di legge vigente al momento dell’erogazione della prestazione e applicata sulla differenza fra il capitale percepito, comprensivo di eventuali prestazioni iniziali aggiuntive o bonus, se previsti contrattualmente, e l’ammontare dei premi pagati in conformità a quanto previsto dall’art. 45, comma 4 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986. – prestazione erogata in forma di rendita: la rendita percepita dal Beneficiario verrà assoggettata alla tassazione di legge vigente al momento dell’erogazione della prestazione. I rendimenti tassabili sono costituiti dalla differenza tra l’importo di ciascuna rata di rendita erogata e quello della corrispondente rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari, calcolata cioè con un rendimento finanziario nullo. In ogni caso, l’aliquota di tassazione viene ridotta ove tra gli attivi a copertura delle riserve matematiche siano compresi i titoli di Stato, di cui all’art. 31 del D.P.R. 601/73 e le obbligazioni emesse da Stati “white list”. L’art. 2 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 13 dicembre 2011 ha determinato le modalità di individuazione delle predette quote di proventi non soggette ad imposta sostitutiva. Tali quote sono determinate in proporzione alla percentuale media dell’attivo investito direttamente o indirettamente (tramite fondi) nei titoli medesimi a copertura delle riserve matematiche.
Tassazione delle somme assicurate. Le somme percepite nell’esercizio dell’attività d’impresa concorrono a formare il reddito d’impresa restando assoggettate all’ordinaria tassazione. Le somme corrisposte in caso di morte, anche se erogate sotto forma di rendita, sono esenti dall’IRPEF. Le somme corrisposte, invece, in sostituzione di redditi costituiscono reddito della stessa categoria del reddito sostituito.
Tassazione delle somme assicurate. Le somme corrisposte dall'Impresa in dipendenza di contratti di Assicurazione sulla Vita: • se corrisposte in caso di morte dell'Assicurato non costituiscono reddito imponibile per la sola quota parte afferente alla copertura del rischio di premorienza (rischio demografico) e sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta sulle successioni (ai sensi dell'Art.34 del D.P.R. 601/73, del comma 2 Art.6 del D.P.R. 917/86 e successive modifiche e integrazioni) • se corrisposte in caso di vita a scadenza o a seguito di riscatto - sia totale che parziale - costituiscono reddito imponibile per la sola quota ottenuta come differenza, se positiva - definita rendimento - tra la prestazione maturata e l'ammontare di quanto corrisposto (eventualmente riproporzionato in caso di precedenti riscatti parziali) e pertanto sono soggette ad un'imposta sostitutiva, la cui aliquota è attualmente pari al 26%, su tale differenza. Il reddito imponibile di cui sopra viene ridotto nel caso in cui tra gli attivi a copertura delle riserve matematiche siano compresi titoli pubblici ed equivalenti. Di conseguenza il Contraente beneficia indirettamente della minore tassazione dei proventi di tali titoli pubblici ed equivalenti, con effetto sostanzialmente analogo a quello che si produrrebbe in caso di investimento diretto negli stessi titoli. La quota di titoli pubblici ed equivalenti presenti negli attivi a copertura delle riserve matematiche viene determinato ogni anno dall’Impresa. L'Impresa non applica la ritenuta dell'imposta sostitutiva sui proventi - rendimento - corrisposti a soggetti che esercitano attività d'impresa. L'Impresa non applica l'imposta sostitutiva anche nel caso in cui i proventi siano corrisposti a persone fisiche o ad enti non commerciali che abbiano stipulato il contratto di Assicurazione sulla Vita nell'ambito di un'attività commerciale; in tal caso è necessario che gli interessati presentino all'Impresa una dichiarazione della sussistenza di tale requisito.
Tassazione delle somme assicurate. Come da disposizioni in vigore alla data di redazione della presente Nota Informativa le somme corrisposte a seguito di Invalidità Totale e Permanente da Infortunio o Malattia ed Inabilità Temporanea Totale in dipendenza del presente Contratto di Assicurazione, non sono assoggettate ad alcuna imposizione fiscale, ai sensi dell’art. 6 comma 2 del D.P.R. nr. 917 del 22/12/1986.
Tassazione delle somme assicurate. Le somme corrisposte in dipendenza di assicurazioni sulla vita, in base alla legisla- zione in vigore alla redazione della presente nota:
Tassazione delle somme assicurate. Le somme corrisposte dalla Compagnia in dipendenza di questo contratto in caso di decesso dell’Assicurato sono esenti dall’imposta sulle successioni e sono assoggettate all’IRPEF secondo quanto previsto dalla normativa vigente. In tutti gli altri casi, le somme corrisposte sono soggette alla seguente tassazione: – prestazione erogata in forma di capitale: la prestazione verrà assoggettata alla tassazione di legge vigente al momento dell’erogazione della prestazione e applicata sulla differenza fra il capitale percepito, comprensivo di eventuali prestazioni iniziali aggiuntive o bonus, se previsti contrattualmente, e l’ammontare dei premi pagati in conformità a quanto previsto dall’art. 45, comma 4 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986. In ogni caso, l’aliquota di tassazione viene ridotta ove tra gli attivi a copertura delle riserve matematiche siano compresi i titoli di Stato, di cui all’art. 31 del D.P.R. 601/73 e le obbligazioni emesse da Stati “white list”. L’art. 2 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 13 dicembre 2011 ha determinato le modalità di individuazione delle predette quote di proventi non soggette ad imposta sostitutiva. Tali quote sono determinate in proporzione alla percentuale media dell’attivo investito direttamente o indirettamente (tramite fondi) nei titoli medesimi a copertura delle riserve matematiche.
Tassazione delle somme assicurate. Le somme ricevute a seguito di assicurazione sulla vita sono:
Tassazione delle somme assicurate. Come da disposizioni vigenti alla data di redazione del presente Prospetto, le somme liquidate in caso di decesso (relativamente ai contratti aventi per oggetto il rischio di morte, ivi compresi quelli di tipo “Misto” anche a vita intera), di invalidità permanente, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana dell’Assicurato, non sono soggette ad alcuna imposizione fiscale, sia nel caso in cui ven- gano corrisposte in forma di capitale sia nel caso in cui vengano corrisposte in forma di rendita ai sensi dell’art. 6, comma 2 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986. Negli altri casi, è necessario fare le seguenti distinzioni sul rendimento finanziario maturato: