Liquidazione delle prestazioni Clausole campione

Liquidazione delle prestazioni. L’Impresa liquida le prestazioni previste dal contratto entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di sinistro completa di ogni documento.
Liquidazione delle prestazioni. Xxxxxxxx rendita verrà erogata con la rateazione prevista nel Contratto di assicurazione rilasciato dalla Società. Il pagamento della rendita relativa alla prestazione in caso di vita viene effettuato in via posticipata. Il pagamento della rendita relativa alla prestazione in caso di non autosufficienza viene effettuato in via anticipata. Il pagamento della rendita erogabile in caso di vita termina: - con l’ultima scadenza di rata precedente la morte dell’Assicurato principale, oppure - in caso di rendita reversibile, con l’ultima scadenza di rata precedente la morte del Reversionario, se successiva alla morte dell’Assicurato principale, oppure - in caso di rendita certa, con l’ultima scadenza di rata precedente la conclusione del periodo di pagamento certo Il pagamento della rendita erogabile in caso di perdita di autosufficienza dell’Assicurato principale termina con l’ultima scadenza di rata precedente la morte dell’Assicurato principale o la revisione del suo stato di non autosufficienza. In ogni caso, per tutte le prestazioni sopra indicate, l’erogazione della rendita cesserà dalla prima scadenza di rata successiva al mancato invio del certificato di esistenza in vita dell’Assicurato principale o del Reversionario. Le prestazioni oggetto del presente contratto sono erogate dalla Compagnia al Beneficiario. L’attività di erogazione delle rendite comprende le seguenti attività, meglio dettagliata nell’ ALLEGATO V - Descrizione del servizio offerto:
Liquidazione delle prestazioni. Le prestazioni sono liquidate dietro presentazione, in originale ed unitamente al modulo di richiesta, delle relative notule, distinte e ricevute, debitamente quietanzate, accompagnate, in caso di ricovero, dalla cartella clinica. Nel caso in cui il ricovero avvenga presso una struttura del Servizio Sanitario Nazionale sarà sufficiente la lettera di dimissione contenente l’indicazione del periodo di ricovero effettivo e la motivazione del medesimo. In quest’ultima ipotesi resta salva la facoltà del “Fondo Sanitario” di richiedere la cartella clinica anche in un momento successivo. La documentazione deve essere intestata all'iscritto o ad un suo familiare beneficiario; il rimborso avviene in ogni caso a favore dell'iscritto, anche in caso di domanda di rimborso relativa ad un suo familiare beneficiario ed essere conforme alle disposizioni fiscali vigenti. La documentazione ricevuta è restituita all'iscritto, previa stampigliatura dell’avvenuta presentazione al rimborso.
Liquidazione delle prestazioni. 4.4.1 Liquidazione della prestazione in caso di decesso
Liquidazione delle prestazioni. L’Impresa liquida le prestazioni previste dal Contratto entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di sinistro completa di ogni documento.
Liquidazione delle prestazioni. L'Impresa liquida le prestazioni previste dal contratto entro 3O giorni dalla ricezione della denuncia di sinistro completa di ogni documento.
Liquidazione delle prestazioni. Il Comitato Esecutivo, verificate le situazioni su scala nazionale liquiderà le richieste di prestazioni in ordine cronologico di presentazione. La liquidazione avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario indicato dall’azienda alla presentazione della domanda, di norma entro 15 giorni dall’approvazione. Entro il mese successivo al ricevimento del bonifico l’azienda si impegna a corrispondere al lavoratore in busta paga – alla voce “integrazione ENFEA” – l’importo della prestazione per il cui trattamento fiscale si rinvia alle vigenti disposizioni dell’Agenzia delle Entrate.
Liquidazione delle prestazioni. La Compagnia, una volta verificato l’obbligo di pagamento, provvede alla liquidazione entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa, comprensiva di quella necessaria all'individuazione di tutti i Beneficiari della prestazione. Trascorso il termine di 30 giorni, la compagnia è tenuta a pagare ai beneficiari gli interessi moratori, a partire dal termine stesso. Ogni pagamento viene effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente del Beneficiario.
Liquidazione delle prestazioni. Gli interventi saranno liquidati con periodicità trimestrale a seguito di presentazione delle fatture entro (60 gg.) sessanta giorni dalla presentazione e comunque dopo che il responsabile del servizio, avrà accertato e certificato sulla regolarità, corretta esecuzione degli interventi previsti in capitolato ed acquisito il documento Unico di regolarità contributiva DURC. Le fatture dovranno contenere: -gli estremi degli ordinativi emessi (numero, data, CIG); -marca, tipo e targa/telaio del mezzo; -la natura degli interventi effettuati, la tariffa oraria totale al netto del ribasso e il numero delle ore necessarie, distinte per singola operazione di intervento, riferite al tempario (orari di manutenzione), o se non contemplati le ore lavorative concordate con la Stazione appaltante; -la natura, i quantitativi, numero di codice identificativo e il prezzo unitario al netto del ribasso sul prezzo dei listini dei materiali e pezzi di ricambio utilizzati; Alle fatture si dovranno allegare le fotocopie dei listini prezzi delle Case madri dei pezzi sostituiti, valevoli al momento dell'esecuzione delle prestazioni, con evidenziati i relativi pezzi di ricambio e materiali utilizzati. Il ribasso rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto. La Stazione appaltante non provvederà a corrispondere o liquidare gli importi dovuti, direttamente ad eventuali Ditte che operassero nei modi citati nel successivo art.13.
Liquidazione delle prestazioni. La Compagnia, accertata l’invalidità totale e permanente così come definita al punto 1, provvede all’erogazione della prestazione prevista entro 2 mesi dalla data dell’accertamento, quale risulta dal verbale redatto in sede di visita medico legale, sempreché l’Aderente sia in vita.