Common use of Prestazioni assicurate Clause in Contracts

Prestazioni assicurate. In caso di decesso (d) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo del finanziamento alla data del D. • In caso di invalidità permanente totale (ipt) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo del finanziamento alla data del riconoscimento dell’IPT. l’ipt corrisponde ad un’invalidità di almeno il 60% secondo la tabella inail (d.p.r. n. 1124 del 30/06/65 e successive modifiche) e deve essere riconosciuta con certificazione medica. • In caso di inabilità temporanea totale (itt) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di ITT comprovato. per i finanziamenti finalizzati con maxirata finale qualora la rata sulla base della quale viene determinato l’indennizzo sia la maxirata, l’assicuratore rimborserà al beneficiario un importo pari all’ammon- tare della rata del mese precedente a quello nel quale è dovuta la maxirata. per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data d’inizio dell’itt, esercitare una professione di lavoro autonomo o non esercitare alcuna attività lavorativa che produ- ca reddito. la prestazione viene corrisposta a condizione che l’itt abbia una durata superiore a 60 giorni consecutivi (franchigia assoluta) e sia certificata da un medico. la franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di inabilità. nessuna nuova prestazione è dovuta dall’assicuratore allorché siano state indennizzate 12 mensilità. • In caso di perdita involontaria di impiego (pii) dell’Assicurato, a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (Legge n. 604/1966 art. 3), salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario, una somma pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di inattività lavorativa comprovato. per i finanziamenti finalizzati con maxirata finale qualora la rata sulla base della quale viene determinato l’indennizzo sia la maxirata, l’assicuratore rimborserà al beneficiario un importo pari all’ammontare della rata del mese precedente a quello nel quale è dovuta la maxirata. la prestazione viene corrisposta a condizione che la pii abbia una durata superiore a 90 giorni consecutivi (franchigia assoluta). la franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di interruzione del lavoro. per poter beneficiare di questa garanzia è neces- sario, alla data della notifica del licenziamento: esercitare una professione di lavoro dipendente, presso aziende o enti italiani di diritto pubblico o privato, con un con- tratto di lavoro di diritto italiano, sulla base di un orario settimanale di almeno 16 ore e con un’anzianità minima di 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro; aver perso il lavoro a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo; essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge come disoccupato totale alla ricerca attiva di occupazione; ricevere i sussidi di disoccupazione previsti dalla leg- ge (mobilità e cigs). Nessuna nuova rata è dovuta dall’Assicuratore allorché siano state indennizzate 12 mensilità.

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Prestazioni assicurate. La presente garanzia prevede, in caso di decesso dell'Assicurato che dovesse verificarsi per qualsiasi motivo durante il periodo di vigore della Copertura Assicurativa e prima del compimento del 75° anno di età dell’Assicurato, senza limiti territoriali, il pagamento in unica soluzione da parte dell’Impresa di Assicu- razione della prestazione assicurata, salvo le limitazioni previste al successivo Art. 25 “ESCLUSIONI”. La prestazione assicurata è pari al Debito residuo del finanziamento in linea capitale alla data del deces- so, al netto di eventuali rate insolute che residuano dal rapporto di finanziamento contratto dall’Assicurato verso la Contraente. In caso di decesso (d) dell’Assicuratoestinzione parziale del Finanziamento, salvo i casi modifica della durata o di esclusione specificati all’artrinegoziazione dello stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’origi- nario piano di ammortamento del Finanziamento. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo del finanziamento alla data del D. • L’indennizzo non potrà superare l’importo di Euro 31.000,00 per Sinistro come previsto dall’Art. 4 “LIMITI DI INDENNIZZO”. In caso di invalidità permanente totale (ipt) dell’Assicuratosopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza del presente Contratto di Assicurazione, salvo i casi non è prevista alcuna prestazione a carico dell’Impresa di esclusione specificati all’artAssicurazione e il premio versato resta acquisito da quest’ultima. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo del finanziamento alla data del riconoscimento dell’IPTLa prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione ai Beneficiari come previsto dall’Art. l’ipt corrisponde ad un’invalidità di almeno il 60% secondo la tabella inail (d.p.r. n. 1124 del 30/06/65 e successive modifiche) e deve essere riconosciuta con certificazione medica. • In caso di inabilità temporanea totale (itt) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, 9 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che hanno scadenza nel periodo di ITT comprovato. per i finanziamenti finalizzati con maxirata finale qualora la rata sulla base della quale viene determinato l’indennizzo sia la maxirata, l’assicuratore rimborserà al beneficiario un importo pari all’ammon- tare della rata del mese precedente a quello nel quale è dovuta la maxirata. per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data d’inizio dell’itt, esercitare una professione di lavoro autonomo o non esercitare alcuna attività lavorativa che produ- ca reddito. la prestazione viene corrisposta a condizione che l’itt abbia una durata superiore a 60 giorni consecutivi (franchigia assoluta) e sia certificata da un medico. la franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di inabilità. nessuna nuova prestazione è dovuta dall’assicuratore allorché siano state indennizzate 12 mensilità. • In caso di perdita involontaria di impiego (pii) dell’Assicurato, a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (Legge n. 604/1966 art. 3), salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario, una somma pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di inattività lavorativa comprovato. per i finanziamenti finalizzati con maxirata finale qualora la rata sulla base della quale viene determinato l’indennizzo sia la maxirata, l’assicuratore rimborserà al beneficiario un importo pari all’ammontare della rata del mese precedente a quello nel quale è dovuta la maxirata. la prestazione viene corrisposta a condizione che la pii abbia una durata superiore a 90 giorni consecutivi (franchigia assoluta). la franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di interruzione del lavoro. per poter beneficiare di questa garanzia è neces- sario, alla data della notifica del licenziamento: esercitare una professione di lavoro dipendente, presso aziende o enti italiani di diritto pubblico o privato, con un con- tratto di lavoro di diritto italiano, sulla base di un orario settimanale di almeno 16 ore e con un’anzianità minima di 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro; aver perso il lavoro a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo; essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge come disoccupato totale alla ricerca attiva di occupazione; ricevere i sussidi di disoccupazione previsti dalla leg- ge (mobilità e cigs). Nessuna nuova rata è dovuta dall’Assicuratore allorché siano state indennizzate 12 mensilitàprecede.

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Samples: Assicurazione Per La Garanzia Morte, Assicurazione Per La Garanzia Morte, Assicurazione Per La Garanzia Morte

Prestazioni assicurate. In Nel caso di decesso Invalidità Totale Permanente pari o superiore al 66% della totale, l’Impresa di Assicurazione corrisponderà all’Assicurato l’Indennizzo di cui al successivo Art. 30 “INDENNIZZO” qualora: • l’Infortunio o la Malattia si siano verificati durante il periodo in cui la Copertura è efficace ai sensi del precedente Art. 5 “DECORRENZA E DURATA DEL PROGRAMMA ASSICURATIVO”; • l’Invalidità Totale Permanente dell’Assicurato sia riconosciuta entro 24 mesi dalla data del verificarsi dell’Infortunio o della Malattia che l’hanno provocata; • l’Impresa di Assicurazione abbia accertato, ricorrendo eventualmente a consulenti medici di propria fiducia, l’effettiva sussistenza delle condizioni per il pagamento a favore dell’Assicurato dell’Indennizzo di cui al successivo Art. 30 “INDENNIZZO”; • il Sinistro non rientri nelle esclusioni di cui al successivo Art. 31 “ESCLUSIONI”; • l’Assicurato o i suoi aventi causa abbiano adempiuto agli oneri di cui al precedente Art.11 “DENUNCIA DI SINISTRO”. L’Invalidità Totale Permanente sarà riconosciuta ai fini della presente Copertura sulla base e secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni sociali contro gli Infortuni e le Malattie professionali con riferimento alle disposizioni contenute nel T.U. disciplinante la materia di cui al D.P.R. 30.6.1965 n° 1124 -“Tabella delle valutazioni del grado percentuale di Invalidità Permanente - INDUSTRIA” (dTabella INAIL) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo del finanziamento e successive modifiche o integrazioni intervenute fino alla data di sottoscrizione del D. • In caso Modulo di invalidità permanente totale (ipt) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo del finanziamento Adesione relativa alla data del riconoscimento dell’IPT. l’ipt corrisponde ad un’invalidità di almeno il 60% secondo la tabella inail (d.p.r. n. 1124 del 30/06/65 e successive modifiche) e deve essere riconosciuta con certificazione medica. • In caso di inabilità temporanea totale (itt) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di ITT comprovato. per i finanziamenti finalizzati con maxirata finale qualora la rata sulla base della quale viene determinato l’indennizzo sia la maxirata, l’assicuratore rimborserà al beneficiario un importo pari all’ammon- tare della rata del mese precedente a quello nel quale è dovuta la maxirata. per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data d’inizio dell’itt, esercitare una professione di lavoro autonomo o non esercitare alcuna attività lavorativa che produ- ca reddito. la prestazione viene corrisposta a condizione che l’itt abbia una durata superiore a 60 giorni consecutivi (franchigia assoluta) e sia certificata da un medico. la franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di inabilità. nessuna nuova prestazione è dovuta dall’assicuratore allorché siano state indennizzate 12 mensilità. • In caso di perdita involontaria di impiego (pii) dell’Assicurato, a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (Legge n. 604/1966 art. 3), salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario, una somma pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di inattività lavorativa comprovato. per i finanziamenti finalizzati con maxirata finale qualora la rata sulla base della quale viene determinato l’indennizzo sia la maxirata, l’assicuratore rimborserà al beneficiario un importo pari all’ammontare della rata del mese precedente a quello nel quale è dovuta la maxirata. la prestazione viene corrisposta a condizione che la pii abbia una durata superiore a 90 giorni consecutivi (franchigia assoluta). la franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di interruzione del lavoro. per poter beneficiare di questa garanzia è neces- sario, alla data della notifica del licenziamento: esercitare una professione di lavoro dipendente, presso aziende o enti italiani di diritto pubblico o privato, con un con- tratto di lavoro di diritto italiano, sulla base di un orario settimanale di almeno 16 ore e con un’anzianità minima di 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro; aver perso il lavoro a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo; essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge come disoccupato totale alla ricerca attiva di occupazione; ricevere i sussidi di disoccupazione previsti dalla leg- ge (mobilità e cigs). Nessuna nuova rata è dovuta dall’Assicuratore allorché siano state indennizzate 12 mensilitàpresente Copertura Assicurativa.

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Samples: Contratto Di Assicurazione in Forma Collettiva Ad Adesione Facoltativa, Contratto Di Assicurazione in Forma Collettiva Ad Adesione Facoltativa, Contratto Di Assicurazione in Forma Collettiva Ad Adesione Facoltativa

Prestazioni assicurate. In La presente garanzia prevede, in caso di decesso (d) Malattia Grave dell'Assicurato nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Assicurativa e prima del compimento del 75° anno di età dell’Assicurato, senza limiti terri- toriali, il pagamento in unica soluzione da parte dell’Impresa di Assicurazione della prestazione assicurata, alla Contraente – quale mandataria di pagamento dell’Assicurato - salvo i casi di esclusione specificati all’artle limitazioni previste al succes- sivo Art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma 34 “ESCLUSIONI”. La prestazione assicurata è pari al capitale Debito residuo del finanziamento finanziamento in linea capitale alla data del D. • In Sinistro, al netto di eventuali rate insolute che residuano dal rapporto di finanziamento contratto dall’Assicurato verso la Contraente. L’indennizzo non potrà superare l’importo di Euro 31.000,00 per Sinistro come previsto dall’Art. 4 “LIMITI DI INDENNIZZO”. La Copertura Assicurativa per il caso di invalidità permanente totale (ipt) dell’Assicurato, salvo i casi Malattia Grave è sottoposta ad un Periodo di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo del finanziamento alla data del riconoscimento dell’IPT. l’ipt corrisponde ad un’invalidità Carenza iniziale di almeno il 60% secondo la tabella inail (d.p.r. n. 1124 del 30/06/65 e successive modifiche) e deve essere riconosciuta con certificazione medica. • In caso di inabilità temporanea totale (itt) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di ITT comprovato. per i finanziamenti finalizzati con maxirata finale 30 giorni; qualora la rata sulla base Malattia Grave avvenga nei primi 30 giorni dalla decorrenza della quale viene determinato l’indennizzo sia la maxirataCopertura Assicurativa, l’assicuratore rimborserà al beneficiario un importo pari all’ammon- tare l’indennità non verrà corrisposta. La prestazione assicurata verrà liquidata dalla Impresa di Assicurazione ai Beneficiari come previsto dall’Art. 9 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede. Il rischio assicurato è l'insorgere di una Malattia Grave. Ai fini della rata del mese precedente a quello nel quale è dovuta la maxirata. per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data d’inizio dell’itt, esercitare una professione di lavoro autonomo o non esercitare alcuna attività lavorativa che produ- ca reddito. la prestazione viene corrisposta a condizione che l’itt abbia una durata superiore a 60 giorni consecutivi (franchigia assoluta) e sia certificata da un medico. la franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di inabilità. nessuna nuova prestazione è dovuta dall’assicuratore allorché siano state indennizzate 12 mensilità. • In caso di perdita involontaria di impiego (pii) dell’Assicurato, a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (Legge n. 604/1966 art. 3), salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario, una somma pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di inattività lavorativa comprovato. per i finanziamenti finalizzati con maxirata finale qualora la rata sulla base della quale viene determinato l’indennizzo sia la maxirata, l’assicuratore rimborserà al beneficiario un importo pari all’ammontare della rata del mese precedente a quello nel quale è dovuta la maxirata. la prestazione viene corrisposta a condizione che la pii abbia una durata superiore a 90 giorni consecutivi (franchigia assoluta). la franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di interruzione del lavoro. per poter beneficiare di questa garanzia è neces- sario, alla data della notifica del licenziamento: esercitare una professione di lavoro dipendente, presso aziende o enti italiani di diritto pubblico o privato, con un con- tratto di lavoro di diritto italiano, sulla base di un orario settimanale di almeno 16 ore e con un’anzianità minima di 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro; aver perso il lavoro a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo; essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge come disoccupato totale alla ricerca attiva di occupazione; ricevere i sussidi di disoccupazione previsti dalla leg- ge (mobilità e cigs). Nessuna nuova rata è dovuta dall’Assicuratore allorché siano state indennizzate 12 mensilità.presente Copertura Assicurativa sono considerate Malattie Gravi le seguenti patologie:

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Samples: Assicurazione Per La Garanzia Morte, Assicurazione Per La Garanzia Morte, Assicurazione Per La Garanzia Morte

Prestazioni assicurate. La presente garanzia prevede, in caso di decesso dell'Assicurato che dovesse verificarsi per qualsiasi motivo durante il periodo di vigore della Copertura Assicurativa e prima del compimento del 76° anno di età dell’Assicurato, senza limiti territoriali, il pagamento in unica soluzione da parte della Impresa di Assicurazione della prestazione assicurata all’Impresa, fermo restando le esclusioni previste al successivo Art. 26 “ESCLUSIONI”. La prestazione assicurata è pari all’importo complessivo dei Fidi Operativi assicurati. L’indennizzo non potrà superare l’importo di Euro 750.000,00 per Assicurato come previsto dall’Art. 4 “LIMITI DI INDENNIZZO”. In caso di decesso (d) dell’Assicuratopiù Assicurati del medesimo importo complessivo dei Fidi Operativi assicurati con ripartizione dell’importo stesso, salvo i casi di esclusione specificati all’artla prestazione assicurata per ogni posizione sarà inferiore all’importo complessivo dei Fidi Operativi assicurati. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo del finanziamento alla data del D. • In caso di invalidità permanente totale (ipt) dell’Assicurato, salvo i casi sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza del presente Contratto di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo del finanziamento alla data del riconoscimento dell’IPT. l’ipt corrisponde ad un’invalidità di almeno il 60% secondo la tabella inail (d.p.r. n. 1124 del 30/06/65 e successive modifiche) e deve essere riconosciuta con certificazione medica. • In Assicurazione oppure in caso di inabilità temporanea totale (itt) dell’AssicuratoInvalidità Totale e Permanente nel corso della durata contrattuale che dia luogo al pagamento del sinistro, salvo non è prevista alcuna prestazione a carico della Impresa di Assicurazione ed i casi premi versati restano acquisiti da quest’ultima. La prestazione assicurata verrà liquidata all’Impresa dalla Impresa di esclusione specificati all’artAssicurazione come previsto dall’Art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, 8 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che hanno scadenza nel periodo di ITT comprovato. per i finanziamenti finalizzati con maxirata finale qualora la rata sulla base della quale viene determinato l’indennizzo sia la maxirata, l’assicuratore rimborserà al beneficiario un importo pari all’ammon- tare della rata del mese precedente a quello nel quale è dovuta la maxirata. per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data d’inizio dell’itt, esercitare una professione di lavoro autonomo o non esercitare alcuna attività lavorativa che produ- ca reddito. la prestazione viene corrisposta a condizione che l’itt abbia una durata superiore a 60 giorni consecutivi (franchigia assoluta) e sia certificata da un medico. la franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di inabilità. nessuna nuova prestazione è dovuta dall’assicuratore allorché siano state indennizzate 12 mensilità. • In caso di perdita involontaria di impiego (pii) dell’Assicurato, a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (Legge n. 604/1966 art. 3), salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario, una somma pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di inattività lavorativa comprovato. per i finanziamenti finalizzati con maxirata finale qualora la rata sulla base della quale viene determinato l’indennizzo sia la maxirata, l’assicuratore rimborserà al beneficiario un importo pari all’ammontare della rata del mese precedente a quello nel quale è dovuta la maxirata. la prestazione viene corrisposta a condizione che la pii abbia una durata superiore a 90 giorni consecutivi (franchigia assoluta). la franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di interruzione del lavoro. per poter beneficiare di questa garanzia è neces- sario, alla data della notifica del licenziamento: esercitare una professione di lavoro dipendente, presso aziende o enti italiani di diritto pubblico o privato, con un con- tratto di lavoro di diritto italiano, sulla base di un orario settimanale di almeno 16 ore e con un’anzianità minima di 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro; aver perso il lavoro a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo; essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge come disoccupato totale alla ricerca attiva di occupazione; ricevere i sussidi di disoccupazione previsti dalla leg- ge (mobilità e cigs). Nessuna nuova rata è dovuta dall’Assicuratore allorché siano state indennizzate 12 mensilitàprecede.

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Samples: Assicurazione Infortuni E Malattia (Cpi), Contratto Di Assicurazione in Forma Collettiva Ad Adesione Facoltativa, Contratto Di Assicurazione in Forma Collettiva Ad Adesione Facoltativa

Prestazioni assicurate. In caso di decesso (d) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo del finanziamento alla data del D. • In caso di invalidità permanente totale (ipt) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo del finanziamento alla data del riconoscimento dell’IPT. l’ipt corrisponde ad un’invalidità di almeno il 60% secondo la tabella inail (d.p.r. n. 1124 del 30/06/65 e successive modifiche) e deve essere riconosciuta con certificazione medica. • In caso di inabilità temporanea totale (itt) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di ITT comprovato. per i finanziamenti finalizzati con maxirata finale qualora la rata sulla base della quale viene determinato l’indennizzo sia la maxirata, l’assicuratore rimborserà al beneficiario un importo pari all’ammon- tare della rata del mese precedente a quello nel quale è dovuta la maxirata. per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data d’inizio dell’itt, esercitare una professione di lavoro autonomo o non esercitare alcuna attività lavorativa che produ- ca reddito. la prestazione viene corrisposta a condizione che l’itt abbia una durata superiore a 60 giorni consecutivi (franchigia assoluta) e sia certificata da un medico. la franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di inabilità. per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data d’inizio dell’itt, esercitare una professione di lavoro autonomo o non esercitare alcuna atti- vità lavorativa che produca reddito. nessuna nuova prestazione è dovuta dall’assi- curatore allorché siano state indennizzate 12 mensilità. • In caso di ricovero ospedaliero (ro) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione speci- ficati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di RO comprovato. la prestazione viene corrisposta a condizione che il ro abbia una durata superiore a 7 giorni consecutivi (franchigia assoluta). la franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di ro. per poter beneficiare di questa ga- ranzia è necessario, alla data d’inizio del ro, esercitare una professione di lavoro au- tonomo o non esercitare alcuna attività lavorativa che produca reddito. nessuna nuova prestazione è dovuta dall’assicuratore allorché siano state indennizzate abbia rimborsato una somma pari a 6 mensilità consecutive (o 12 mensilitàmensilità complessive per più periodi di ro distinti). • In caso di perdita involontaria di impiego (pii) dell’Assicurato, a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (Legge n. 604/1966 art. 3), salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario, una somma pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di inattività lavorativa comprovato. per i finanziamenti finalizzati con maxirata finale qualora la rata sulla base della quale viene determinato l’indennizzo sia la maxirata, l’assicuratore rimborserà al beneficiario un importo pari all’ammontare della rata del mese precedente a quello nel quale è dovuta la maxirata. la prestazione viene corrisposta a condizione che la pii abbia una durata superiore a 90 giorni consecutivi (franchigia assoluta). la franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di interruzione del lavoro. per poter beneficiare di questa garanzia è neces- sarionecessario, alla data della notifica del licenziamento: esercitare una professione di lavoro dipendente, presso aziende o enti italiani di diritto pubblico o privato, con un con- tratto contratto di lavoro di diritto italiano, sulla base di un orario settimanale di almeno 16 ore e con un’anzianità minima di 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro; aver perso il lavoro a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo; essere in possesso dei requisiti requi- siti previsti dalla legge come disoccupato totale alla ricerca attiva di occupazione; ricevere i sussidi di disoccupazione previsti dalla leg- ge legge (mobilità e cigs). Nessuna nessuna nuova rata è dovuta dall’Assicuratore dall’assicuratore allorché siano state indennizzate 12 mensilità.

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Samples: www.dbeasy.it, www.deutschebankeasy.com, www.dbeasy.it

Prestazioni assicurate. Il presente Programma Assicurativo prevede, in caso di decesso dell’Assicurato che dovesse verificarsi per qualsiasi motivo durante il periodo di vigore del Programma Assicurativo e prima del compimento del 76° anno di età dell’Assicurato, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato, il pagamento in unica soluzione da parte dell’Impresa di Assicurazione della prestazione assicurata ai Beneficiari, fermo restando le limitazioni previste al successivo Art. 26 “ESCLUSIONI”. La prestazione assicurata è pari al Debito residuo del Conto Revolving e/o Carta di Credito alla data del decesso e non potrà superare l’importo di Euro 5.000,00 per Assicurato, come previsto all’Art. 7 “LIMITI DI INDENNIZZO”. Per il Conto Revolving il debito residuo corrisponde al saldo del Conto Revolving; per le Carte di Credito il debito residuo corrisponde al saldo della Carta di Credito alla data del Decesso. Il saldo del Conto Revolving e delle Carte di Credito è da considerarsi in linea capitale - al netto di eventuali rate insolute, degli eventuali interessi moratori e spese accessorie –. In caso di decesso (d) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza del finanziamento alla data del D. • In presente Programma Assicurativo oppure in caso di invalidità permanente totale (ipt) dell’AssicuratoInvalidità Totale e Permanente nel corso della durata contrattuale che dia luogo al pagamento del sinistro, salvo non è prevista alcuna prestazione a carico dell’Impresa di Assicurazione e i casi premi versati resteranno acquisiti da quest’ultima. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di esclusione specificati all’artAssicurazione ai Beneficiari come previsto dall’Art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo del finanziamento alla data del riconoscimento dell’IPT. l’ipt corrisponde ad un’invalidità di almeno il 60% secondo la tabella inail (d.p.r. n. 1124 del 30/06/65 e successive modifiche) e deve essere riconosciuta con certificazione medica. • In caso di inabilità temporanea totale (itt) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che hanno scadenza nel periodo di ITT comprovato. per i finanziamenti finalizzati con maxirata finale qualora la rata sulla base della quale viene determinato l’indennizzo sia la maxirata, l’assicuratore rimborserà al beneficiario un importo pari all’ammon- tare della rata del mese precedente a quello nel quale è dovuta la maxirata. per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data d’inizio dell’itt, esercitare una professione di lavoro autonomo o non esercitare alcuna attività lavorativa che produ- ca reddito. la prestazione viene corrisposta a condizione che l’itt abbia una durata superiore a 60 giorni consecutivi (franchigia assoluta) e sia certificata da un medico. la franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di inabilità. nessuna nuova prestazione è dovuta dall’assicuratore allorché siano state indennizzate 12 mensilità. • In caso di perdita involontaria di impiego (pii) dell’Assicurato, a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (Legge n. 604/1966 art. 3), salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario, una somma pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di inattività lavorativa comprovato. per i finanziamenti finalizzati con maxirata finale qualora la rata sulla base della quale viene determinato l’indennizzo sia la maxirata, l’assicuratore rimborserà al beneficiario un importo pari all’ammontare della rata del mese precedente a quello nel quale è dovuta la maxirata. la prestazione viene corrisposta a condizione che la pii abbia una durata superiore a 90 giorni consecutivi (franchigia assoluta). la franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di interruzione del lavoro. per poter beneficiare di questa garanzia è neces- sario, alla data della notifica del licenziamento: esercitare una professione di lavoro dipendente, presso aziende o enti italiani di diritto pubblico o privato, con un con- tratto di lavoro di diritto italiano, sulla base di un orario settimanale di almeno 16 ore e con un’anzianità minima di 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro; aver perso il lavoro a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo; essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge come disoccupato totale alla ricerca attiva di occupazione; ricevere i sussidi di disoccupazione previsti dalla leg- ge (mobilità e cigs). Nessuna nuova rata è dovuta dall’Assicuratore allorché siano state indennizzate 12 mensilitàprecede.

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Samples: Contratto Di Assicurazione in Forma Collettiva Ad Adesione Facoltativa, Assicurazione Infortuni E Malattia (Cpi), Contratto Di Assicurazione in Forma Collettiva Ad Adesione Facoltativa

Prestazioni assicurate. La presente garanzia prevede, in caso di infortunio o malattia dell'Assicurato che comportino un’Invalidità Totale e Permanente riconosciuta ed accertata di grado pari o superiore al 66% della capacità lavorativa generica indipendentemente dalla specifica professione esercitata, nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Assicurativa e prima del compimento del 75° anno di età dell’Assicurato, senza limiti territoriali, il pagamento in unica soluzione da parte dell’Impresa di Assicurazione della prestazione assicurata alla Contraente – quale mandataria di pagamento dell’Assicurato -, salvo le limitazioni previste al successivo Art. 28 “ESCLUSIONI”. L’Invalidità Totale Permanente sarà riconosciuta ai fini della presente Copertura sulla base e secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni sociali contro gli Infortuni e le Malattie professionali con riferimento alle disposizioni contenute nel T.U. disciplinante la materia di cui al D.P.R. 30.6.1965 n° 1124 -“Tabella delle valutazioni del grado percentuale di Invalidità Permanente - INDUSTRIA”. La prestazione assicurata è pari al Debito residuo del finanziamento in linea capitale alla data del Sinistro, al netto di eventuali rate in¬solute che residuano dal rapporto di finanziamento contratto dall’Assicurato verso la Contraente. In caso di decesso (d) dell’Assicuratoestinzione parziale del Finanziamento, salvo i casi modifica della durata o di esclusione specificati all’artrinegoziazione dello stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’origi- nario piano di ammortamento del Finanziamento. 8L’indennizzo non potrà superare l’importo di Euro 31.000,00 per Sinistro come previsto dall’Art. 4 “LIMITI DI INDENNIZZO”. Nel caso di Infortunio, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo del finanziamento alla l’eventuale prestazione già corrisposta a titolo di Inabilità Temporanea Totale nel periodo intercorrente tra la data del D. • In caso di invalidità permanente totale (ipt) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo del finanziamento alla data del riconoscimento dell’IPT. l’ipt corrisponde ad un’invalidità di almeno il 60% secondo Sinistro e la tabella inail (d.p.r. n. 1124 del 30/06/65 e successive modifiche) e deve essere riconosciuta con certificazione medica. • In caso di inabilità temporanea totale (itt) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di ITT comprovato. per i finanziamenti finalizzati con maxirata finale qualora la rata sulla base della quale viene determinato l’indennizzo sia la maxirata, l’assicuratore rimborserà al beneficiario un importo pari all’ammon- tare della rata del mese precedente a quello nel quale è dovuta la maxirata. per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data d’inizio dell’itt, esercitare una professione di lavoro autonomo o non esercitare alcuna attività lavorativa che produ- ca reddito. la prestazione viene corrisposta a condizione che l’itt abbia una durata superiore a 60 giorni consecutivi (franchigia assoluta) e sia certificata da un medico. la franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di inabilità. nessuna nuova prestazione è dovuta dall’assicuratore allorché siano state indennizzate 12 mensilità. • In caso di perdita involontaria di impiego (pii) dell’Assicurato, a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (Legge n. 604/1966 art. 3), salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario, una somma pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di inattività lavorativa comprovato. per i finanziamenti finalizzati con maxirata finale qualora la rata sulla base della quale viene determinato l’indennizzo sia la maxirata, l’assicuratore rimborserà al beneficiario un importo pari all’ammontare della rata del mese precedente a quello nel quale è dovuta la maxirata. la prestazione viene corrisposta a condizione che la pii abbia una durata superiore a 90 giorni consecutivi (franchigia assoluta). la franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di interruzione del lavoro. per poter beneficiare di questa garanzia è neces- sario, alla data della notifica del licenziamento: esercitare una professione liquidazione della prestazione dovuta per l’In- validità Totale Permanente sarà detratta dall’ammontare totale della prestazione stessa. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di lavoro dipendente, presso aziende o enti italiani di diritto pubblico o privato, con un con- tratto di lavoro di diritto italiano, sulla base di un orario settimanale di almeno 16 ore e con un’anzianità minima di 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro; aver perso il lavoro a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo; essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge Assicurazione ai Beneficiari come disoccupato totale alla ricerca attiva di occupazione; ricevere i sussidi di disoccupazione previsti dalla leg- ge (mobilità e cigs)previsto dall’Art. Nessuna nuova rata è dovuta dall’Assicuratore allorché siano state indennizzate 12 mensilità9 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede.

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Samples: Assicurazione Per La Garanzia Morte, Assicurazione Per La Garanzia Morte, Assicurazione Per La Garanzia Morte

Prestazioni assicurate. In Nel caso di decesso Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia pari o superiore al 66% della totale, l’Impresa di Assicurazione corrisponderà all’Assicurato l’Indennizzo di cui al successivo Art. 30 “INDENNIZZO” qualora: • l’Infortunio o la Malattia si siano verificati durante il periodo in cui la Copertura è efficace ai sensi del precedente Art. 5 “DECORRENZA E DURATA DEL PROGRAMMA ASSICURATIVO”; • l’Invalidità Totale Permanente dell’Assicurato sia riconosciuta entro 24 mesi dalla data del verificarsi dell’Infortunio o della Malattia che l’hanno provocata; • l’Impresa di Assicurazione abbia accertato, ricorrendo eventualmente a consulenti medici di propria fiducia, l’effettiva sussistenza delle condizioni per il pagamento a favore dell’Assicurato dell’Indennizzo di cui al successivo Art. 30 “INDENNIZZO”; • il Sinistro non rientri nelle esclusioni di cui al successivo Art. 31 “ESCLUSIONI”; • l’Assicurato o i suoi aventi causa abbiano adempiuto agli oneri di cui al precedente Art.11 “DENUNCIA DI SINISTRO”. L’Invalidità Totale Permanente sarà riconosciuta ai fini della presente Copertura sulla base e secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni sociali contro gli Infortuni e le Malattie professionali con riferimento alle disposizioni contenute nel T.U. disciplinante la materia di cui al D.P.R. 30.6.1965 n° 1124 -“Tabella delle valutazioni del grado percentuale di Invalidità Permanente - INDUSTRIA” (dTabella INAIL) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo del finanziamento e successive modifiche o integrazioni intervenute fino alla data di sottoscrizione del D. • In caso Modulo di invalidità permanente totale (ipt) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo del finanziamento Adesione relativa alla data del riconoscimento dell’IPT. l’ipt corrisponde ad un’invalidità di almeno il 60% secondo la tabella inail (d.p.r. n. 1124 del 30/06/65 e successive modifiche) e deve essere riconosciuta con certificazione medica. • In caso di inabilità temporanea totale (itt) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di ITT comprovato. per i finanziamenti finalizzati con maxirata finale qualora la rata sulla base della quale viene determinato l’indennizzo sia la maxirata, l’assicuratore rimborserà al beneficiario un importo pari all’ammon- tare della rata del mese precedente a quello nel quale è dovuta la maxirata. per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data d’inizio dell’itt, esercitare una professione di lavoro autonomo o non esercitare alcuna attività lavorativa che produ- ca reddito. la prestazione viene corrisposta a condizione che l’itt abbia una durata superiore a 60 giorni consecutivi (franchigia assoluta) e sia certificata da un medico. la franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di inabilità. nessuna nuova prestazione è dovuta dall’assicuratore allorché siano state indennizzate 12 mensilità. • In caso di perdita involontaria di impiego (pii) dell’Assicurato, a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (Legge n. 604/1966 art. 3), salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario, una somma pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di inattività lavorativa comprovato. per i finanziamenti finalizzati con maxirata finale qualora la rata sulla base della quale viene determinato l’indennizzo sia la maxirata, l’assicuratore rimborserà al beneficiario un importo pari all’ammontare della rata del mese precedente a quello nel quale è dovuta la maxirata. la prestazione viene corrisposta a condizione che la pii abbia una durata superiore a 90 giorni consecutivi (franchigia assoluta). la franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di interruzione del lavoro. per poter beneficiare di questa garanzia è neces- sario, alla data della notifica del licenziamento: esercitare una professione di lavoro dipendente, presso aziende o enti italiani di diritto pubblico o privato, con un con- tratto di lavoro di diritto italiano, sulla base di un orario settimanale di almeno 16 ore e con un’anzianità minima di 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro; aver perso il lavoro a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo; essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge come disoccupato totale alla ricerca attiva di occupazione; ricevere i sussidi di disoccupazione previsti dalla leg- ge (mobilità e cigs). Nessuna nuova rata è dovuta dall’Assicuratore allorché siano state indennizzate 12 mensilitàpresente Copertura Assicurativa.

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Samples: Assicurazione Infortuni E Malattia (Cpi), Contratto Di Assicurazione in Forma Collettiva Ad Adesione Facoltativa

Prestazioni assicurate. La presente garanzia prevede, in caso di decesso dell'Assicurato che dovesse verificarsi per qualsiasi motivo durante il periodo di vigore della Copertura Assicurativa e prima del compimento del 75° anno di età dell’Assicurato, senza limiti territoriali, il pagamento in unica soluzione da parte dell’Impresa di Assicu- razione della prestazione assicurata, salvo le limitazioni previste al successivo Art. 25 “ESCLUSIONI”. La prestazione assicurata è pari al Debito residuo del finanziamento in linea capitale alla data del deces- so, al netto di eventuali rate insolute che residuano dal rapporto di finanziamento contratto dall’Assicurato verso la Contraente. In caso di decesso (d) dell’Assicuratoestinzione parziale del Finanziamento, salvo i casi modifica della durata o di esclusione specificati all’artrinegoziazione dello stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’origi- nario piano di ammortamento del Finanziamento. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo del finanziamento alla data del D. • L’indennizzo non potrà superare l’importo di Euro 31.000,00 per Sinistro come previsto dall’Art. 4 “LIMITI DI INDENNIZZO”. In caso di invalidità permanente totale (ipt) dell’Assicuratosopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza del presente Contratto di Assicurazione, salvo i casi non è prevista alcuna prestazione a carico dell’Impresa di esclusione specificati all’artAssicurazione e il premio versato resta acquisito da quest’ultima. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo del finanziamento alla data del riconoscimento dell’IPTLa prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione ai Beneficiari come previsto dall’Art. l’ipt corrisponde ad un’invalidità di almeno il 60% secondo la tabella inail (d.p.r. n. 1124 del 30/06/65 e successive modifiche) e deve essere riconosciuta con certificazione medica. • In caso di inabilità temporanea totale (itt) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, 9 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che hanno scadenza nel periodo di ITT comprovato. per i finanziamenti finalizzati con maxirata finale qualora la rata sulla base della quale viene determinato l’indennizzo sia la maxirata, l’assicuratore rimborserà al beneficiario un importo pari all’ammon- tare della rata del mese precedente a quello nel quale è dovuta la maxirata. per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data d’inizio dell’itt, esercitare una professione di lavoro autonomo o non esercitare alcuna attività lavorativa che produ- ca reddito. la prestazione viene corrisposta a condizione che l’itt abbia una durata superiore a 60 giorni consecutivi (franchigia assoluta) e sia certificata da un medico. la franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di inabilità. nessuna nuova prestazione è dovuta dall’assicuratore allorché siano state indennizzate 12 mensilità. • In caso di perdita involontaria di impiego (pii) dell’Assicurato, a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (Legge n. 604/1966 art. 3), salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario, una somma pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di inattività lavorativa comprovato. per i finanziamenti finalizzati con maxirata finale qualora la rata sulla base della quale viene determinato l’indennizzo sia la maxirata, l’assicuratore rimborserà al beneficiario un importo pari all’ammontare della rata del mese precedente a quello nel quale è dovuta la maxirata. la prestazione viene corrisposta a condizione che la pii abbia una durata superiore a 90 giorni consecutivi (franchigia assoluta). la franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di interruzione del lavoro. per poter beneficiare di questa garanzia è neces- sario, alla data della notifica del licenziamento: esercitare una professione di lavoro dipendente, presso aziende o enti italiani di diritto pubblico o privato, con un con- tratto di lavoro di diritto italiano, sulla base di un orario settimanale di almeno 16 ore e con un’anzianità minima di 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro; aver perso il lavoro a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo; essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge come disoccupato totale alla ricerca attiva di occupazione; ricevere i sussidi di disoccupazione previsti dalla leg- ge (mobilità e cigs). Nessuna nuova rata è dovuta dall’Assicuratore allorché siano state indennizzate 12 mensilitàprecede.

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Samples: Assicurazione Per La Garanzia Morte, Assicurazione Per La Garanzia Morte

Prestazioni assicurate. In Sistema Risparmio CapitaleSicuro è un contratto di assicurazione sulla vita per il quale, a fronte del versamento di un premio unico, integrabile con premi aggiuntivi, la Società si impegna a corrispondere le seguenti prestazioni in caso di decesso dell'Assicurato. sarà riconosciuto, agli aventi diritto, un capitale assicurato, pari ai premi versati meno i costi, rivalutati fino alla data di decesso secondo la misura e le modalità indicate all'articolo 4 let.C); Al termine del decimo anno di durata del contratto è riconosciuto un tasso di interesse minimo garantito del 2,00% annuo composto. in seguito al trasferimento automatico e gratuito del capitale nel fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO quote “Allianz Conservativo” (ddetto fondo ALLIANZ CONSERVATIVO) dell’Assicurato- sarà riconosciuto, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8agli aventi diritto, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma un capitale pari al capitale residuo del finanziamento alla data del D. • In caso di invalidità permanente totale (ipt) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo del finanziamento alla data del riconoscimento dell’IPT. l’ipt corrisponde ad un’invalidità di almeno il 60% secondo la tabella inail (d.p.r. n. 1124 del 30/06/65 e successive modifiche) e deve essere riconosciuta con certificazione medica. • In caso di inabilità temporanea totale (itt) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari all’ammontare controvalore in euro delle rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di ITT comprovato. per i finanziamenti finalizzati con maxirata finale qualora la rata sulla base della quale viene determinato l’indennizzo sia la maxirata, l’assicuratore rimborserà al beneficiario un importo pari all’ammon- tare della rata del mese precedente a quello nel quale è dovuta la maxirata. per poter beneficiare di questa garanzia è necessarioquote possedute, alla data d’inizio dell’ittdi decesso, esercitare del fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO le cui caratteristiche sono indicate nel Regolamento del fondo annesso al presente Fascicolo informativo. Il suddetto capitale viene, maggiorato dell’1% se, al verificarsi dell'evento, l'Assicurato ha meno di 75 anni, dello 0,5% se ha una professione età compresa tra 75 e 80 anni, dello 0,1% se ha più di lavoro autonomo o non esercitare alcuna attività lavorativa che produ- ca reddito. la prestazione viene corrisposta a condizione che l’itt abbia una durata superiore a 60 giorni consecutivi 80 anni (franchigia assoluta) e sia certificata da un medico. la franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di inabilità. nessuna nuova prestazione è dovuta dall’assicuratore allorché siano state indennizzate 12 mensilità. • In caso di perdita involontaria di impiego (pii) dell’Assicurato, a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (Legge n. 604/1966 art. 3), salvo in tutti i casi l'età è espressa in anni interi). Il valore unitario delle quote utilizzato per il calcolo è quello rilevato il primo giovedì successivo alla data di esclusione specificati all’artricevimento, da parte della Società, della denuncia di decesso (corredata della documentazione di cui al successivo art.13). 8Se il giovedì cade in un giorno festivo, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario, una somma pari all’ammontare delle rate la data di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo riferimento è il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di inattività lavorativa comprovatoprimo giorno lavorativo successivo. per i finanziamenti finalizzati con maxirata finale qualora la rata sulla base della quale viene determinato l’indennizzo Il decesso dell'Assicurato è sempre coperto qualunque sia la maxiratacausa, l’assicuratore rimborserà al beneficiario un importo pari all’ammontare della rata senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato. Dal momento in cui le prestazioni sono espresse in quote del mese precedente a quello nel quale è dovuta la maxirata. la prestazione viene corrisposta a condizione che la pii abbia una durata superiore a 90 giorni consecutivi (franchigia assoluta). la franchigia si calcola a partire dal 1° giorno fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO e pertanto collegate all'andamento del valore delle quote stesse, il contratto non offre alcuna garanzia di interruzione del lavoro. per poter beneficiare capitale o di questa garanzia è neces- sario, alla data della notifica del licenziamento: esercitare una professione di lavoro dipendente, presso aziende o enti italiani di diritto pubblico o privato, con un con- tratto di lavoro di diritto italiano, sulla base di un orario settimanale di almeno 16 ore e con un’anzianità minima di 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro; aver perso il lavoro a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo; essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge come disoccupato totale alla ricerca attiva di occupazione; ricevere i sussidi di disoccupazione previsti dalla leg- ge (mobilità e cigs). Nessuna nuova rata è dovuta dall’Assicuratore allorché siano state indennizzate 12 mensilitàrendimento minimo.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita a Prestazioni Rivalutabili, Contratto Di Assicurazione Sulla Vita a Prestazioni Rivalutabili

Prestazioni assicurate. 2.A) PRESTAZIONI ASSICURATE NELLA FASE DI ACCUMULO (IN CASO DI MORTE DELL’ADERENTE) In caso di decesso (d) dell’Assicuratodell’Aderente, salvo i casi verificatosi nella fase di esclusione specificati all’artaccumulo, la posizione individuale - in conformità a quanto previsto all’Art. 812, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo comma 4 del finanziamento Regolamento del PIP - è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi Beneficiari designati dall’Aderente stesso. In tal caso la Compagnia si impegna a pagare il riscatto totale della posizione individuale maturata alla data di comunicazione del D. decesso, a condizione che: In caso il contratto non sia già stato precedentemente risolto; • sia pervenuta alla Compagnia la comunicazione di invalidità permanente totale (ipt) dell’Assicuratodecesso, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo del finanziamento alla data del riconoscimento dell’IPT. l’ipt corrisponde ad un’invalidità di almeno il 60% secondo la tabella inail (d.p.r. n. 1124 del 30/06/65 e successive modifiche) e che deve essere riconosciuta con certificazione medicainoltrata, unitamente alla documentazione di cui al successivo Art. 16, per il tramite del Soggetto abilitato oppure a mezzo lettera rac- comandata indirizzata alla Compagnia medesima. La posizione individuale si rivaluta secondo quanto precisato al succes- sivo Art. 9. Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa di decesso, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di profes- sione dell’Aderente. Tuttavia, la Compagnia non corrisponde alcun importo per il decesso ca- gionato da: In caso dolo dell’Aderente o degli eredi o dei diversi Beneficiari designati; • partecipazione attiva dell’Aderente a delitti dolosi; • partecipazione attiva dell’Aderente ad atti di inabilità temporanea totale (itt) dell’Assicuratoguerra, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8operazioni militari, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del finanziamentoinsurrezioni, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di ITT comprovato. per i finanziamenti finalizzati con maxirata finale qualora la rata sulla base della quale viene determinato l’indennizzo sia la maxirata, l’assicuratore rimborserà al beneficiario un importo pari all’ammon- tare della rata del mese precedente a quello nel quale è dovuta la maxirata. per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data d’inizio dell’itt, esercitare una professione di lavoro autonomo o non esercitare alcuna attività lavorativa che produ- ca reddito. la prestazione viene corrisposta a condizione che l’itt abbia una durata superiore a 60 giorni consecutivi (franchigia assoluta) sommosse e sia certificata da un medico. la franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di inabilità. nessuna nuova prestazione è dovuta dall’assicuratore allorché siano state indennizzate 12 mensilità. • In caso di perdita involontaria di impiego (pii) dell’Assicurato, a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (Legge n. 604/1966 art. 3), salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario, una somma pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di inattività lavorativa comprovato. per i finanziamenti finalizzati con maxirata finale qualora la rata sulla base della quale viene determinato l’indennizzo sia la maxirata, l’assicuratore rimborserà al beneficiario un importo pari all’ammontare della rata del mese precedente a quello nel quale è dovuta la maxirata. la prestazione viene corrisposta a condizione che la pii abbia una durata superiore a 90 giorni consecutivi (franchigia assoluta). la franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di interruzione del lavoro. per poter beneficiare di questa garanzia è neces- sario, alla data della notifica del licenziamento: esercitare una professione di lavoro dipendente, presso aziende o enti italiani di diritto pubblico o privato, con un con- tratto di lavoro di diritto italiano, sulla base di un orario settimanale di almeno 16 ore e con un’anzianità minima di 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro; aver perso il lavoro a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo; essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge come disoccupato totale alla ricerca attiva di occupazione; ricevere i sussidi di disoccupazione previsti dalla leg- ge (mobilità e cigs). Nessuna nuova rata è dovuta dall’Assicuratore allorché siano state indennizzate 12 mensilitàtumulti popolari.

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Samples: www.ca-vita.it

Prestazioni assicurate. In caso di decesso (d) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo del finanziamento alla data del D. • In caso di invalidità permanente totale (ipt) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo del finanziamento alla data del riconoscimento dell’IPT. l’ipt corrisponde ad un’invalidità di almeno il 60% secondo la tabella inail (d.p.r. n. 1124 del 30/06/65 e successive modifiche) e deve essere riconosciuta con certificazione medica. • In caso di inabilità temporanea totale (itt) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di ITT comprovato. per i finanziamenti finalizzati con maxirata finale qualora la rata sulla base della quale viene determinato l’indennizzo sia la maxirata, l’assicuratore rimborserà al beneficiario un importo pari all’ammon- tare della rata del mese precedente a quello nel quale è dovuta la maxirata. per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data d’inizio dell’itt, esercitare una professione di lavoro autonomo o non esercitare alcuna attività lavorativa che produ- ca reddito. la prestazione viene corrisposta a condizione che l’itt abbia una durata superiore a 60 giorni consecutivi (franchigia assoluta) e sia certificata da un medico. la franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di inabilità. nessuna nuova prestazione è dovuta dall’assicuratore allorché siano state indennizzate indenniz- zate 12 mensilità. • In caso di perdita involontaria di impiego (pii) dell’Assicurato, a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (Legge n. 604/1966 art. 3), salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario, una somma pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di inattività lavorativa comprovato. per i finanziamenti finalizzati con maxirata finale qualora la rata sulla base della quale viene determinato l’indennizzo sia la maxirata, l’assicuratore rimborserà al beneficiario un importo pari all’ammontare della rata del mese precedente a quello nel quale è dovuta la maxirata. la prestazione viene corrisposta a condizione che la pii abbia una durata superiore a 90 giorni consecutivi (franchigia assoluta). la franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di interruzione del lavorodal. per poter beneficiare di questa garanzia è neces- sarionecessario, alla data della notifica del licenziamentolicen- ziamento: esercitare una professione di lavoro dipendente, presso aziende o enti italiani di diritto pubblico o privato, con un con- tratto contratto di lavoro di diritto italiano, sulla base di un orario settimanale di almeno 16 ore e con un’anzianità minima di 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro; aver perso il lavoro a seguito di licenziamento licen- ziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo; essere in possesso dei requisiti previsti pre- visti dalla legge come disoccupato totale alla ricerca attiva di occupazione; ricevere i sussidi di disoccupazione previsti dalla leg- ge legge (mobilità e cigs). Nessuna nuova rata è dovuta dall’Assicuratore allorché siano state indennizzate 12 mensilità.

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Samples: www.dbeasy.it

Prestazioni assicurate. La presente garanzia prevede, in caso di infortunio o malattia dell'Assicurato che comportino un’invalidità totale permanente riconosciuta ed accertata di grado pari o superiore al 60% della capacità lavorativa generica indipendentemente dalla specifica professione esercitata, nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Assicurativa, senza limiti territoriali, il pagamento in unica soluzione da parte dell’Impresa di Assicurazione all’Assicurato della prestazione assicurata, salvo le limitazioni previste al successivo Art. 27 “ESCLUSIONI”. L’Invalidità Totale Permanente sarà riconosciuta ai fini della presente Copertura sulla base e secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni sociali contro gli Infortuni e le Malattie professionali con riferimento alle disposizioni contenute nel T.U. disciplinante la materia di cui al D.P.R. 30.6.1965 nr. 1124 -“Tabella delle valutazioni del grado percentuale di Invalidità Permanente - INDUSTRIA” e successive modifiche o integrazioni intervenute fino alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione relativo alla presente Copertura Assicurativa. La prestazione assicurata è pari al Debito residuo del finanziamento in linea capitale alla data del Sinistro, al netto di eventuali rate insolute. In caso di decesso (d) dell’Assicuratoestinzione parziale del finanziamento, salvo i casi modifica della durata o di esclusione specificati all’artrinegoziazione dello stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento del finanziamento. 8L’indennizzo non potrà superare l’importo di Euro 520.000,00 per Assicurato e per Sinistro come previsto dall’Art. 4 “LIMITI DI INDENNIZZO”. In caso di più Cointestatari per lo stesso finanziamento assicurati in pro quota, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale la prestazione iniziale assicurata per ogni posizione sarà inferiore all’importo totale richiesto/Debito residuo del finanziamento finanziamento; pertanto l’Impresa di Assicurazione liquiderà una prestazione pari all’importo del Debito residuo alla data del D. • In sinistro, moltiplicato per il rapporto fra la prestazione iniziale assicurata e l’importo totale richiesto (per i Finanziamenti di nuova erogazione) o l’importo del Debito residuo (per i Finanziamenti già in corso) alla Data di decorrenza della Copertura Assicurativa. Nel caso di invalidità permanente totale (ipt) dell’AssicuratoInfortunio, salvo i casi l’eventuale prestazione già corrisposta a titolo di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo del finanziamento alla Inabilità Temporanea Totale nel periodo intercorrente tra la data del riconoscimento dell’IPT. l’ipt corrisponde ad un’invalidità di almeno il 60% secondo Sinistro e la tabella inail (d.p.r. n. 1124 del 30/06/65 e successive modifiche) e deve essere riconosciuta con certificazione medica. • In caso di inabilità temporanea totale (itt) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di ITT comprovato. per i finanziamenti finalizzati con maxirata finale qualora la rata sulla base della quale viene determinato l’indennizzo sia la maxirata, l’assicuratore rimborserà al beneficiario un importo pari all’ammon- tare della rata del mese precedente a quello nel quale è dovuta la maxirata. per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data d’inizio dell’itt, esercitare una professione di lavoro autonomo o non esercitare alcuna attività lavorativa che produ- ca reddito. la prestazione viene corrisposta a condizione che l’itt abbia una durata superiore a 60 giorni consecutivi (franchigia assoluta) e sia certificata da un medico. la franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di inabilità. nessuna nuova prestazione è dovuta dall’assicuratore allorché siano state indennizzate 12 mensilità. • In caso di perdita involontaria di impiego (pii) dell’Assicurato, a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (Legge n. 604/1966 art. 3), salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario, una somma pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di inattività lavorativa comprovato. per i finanziamenti finalizzati con maxirata finale qualora la rata sulla base della quale viene determinato l’indennizzo sia la maxirata, l’assicuratore rimborserà al beneficiario un importo pari all’ammontare della rata del mese precedente a quello nel quale è dovuta la maxirata. la prestazione viene corrisposta a condizione che la pii abbia una durata superiore a 90 giorni consecutivi (franchigia assoluta). la franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di interruzione del lavoro. per poter beneficiare di questa garanzia è neces- sario, alla data della notifica del licenziamento: esercitare una professione di lavoro dipendente, presso aziende o enti italiani di diritto pubblico o privato, con un con- tratto di lavoro di diritto italiano, sulla base di un orario settimanale di almeno 16 ore e con un’anzianità minima di 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro; aver perso il lavoro a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo; essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge come disoccupato liquidazione della prestazione dovuta per l’Invalidità Totale Permanente sarà detratta dall’ammontare totale alla ricerca attiva di occupazione; ricevere i sussidi di disoccupazione previsti dalla leg- ge (mobilità e cigs). Nessuna nuova rata è dovuta dall’Assicuratore allorché siano state indennizzate 12 mensilitàdella prestazione stessa.

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Samples: Contratto Di Assicurazione in Forma Collettiva Ad Adesione Facoltativa

Prestazioni assicurate. In caso di decesso Decesso per qualsiasi causa (dD) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Benefi- ciario una somma pari al capitale residuo del Finanziamento alla data del D. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data del decesso, non aver compiuto l’80° anno di età. • In caso di Invalidità Permanente Totale a seguito di infortunio o malat- tia (IPT) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo resi- duo del finanziamento alla data del D. • In caso di invalidità permanente totale (ipt) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo del finanziamento Finanziamento alla data del riconoscimento dell’IPT. l’ipt corrisponde L’IPT cor- risponde ad un’invalidità di almeno il 6066% secondo la tabella inail INAIL (d.p.r. D.P.R. n. 1124 del 30/06/65 e successive modifiche) e deve essere riconosciuta riconosciuta, prima del compimento dell’80° anno di età dell’Assi- curato con certificazione medica, dopo un periodo di almeno 12 mesi consecutivi dalla data della prima constatazione della malat- tia o di almeno 6 mesi dalla data dell’evento in caso d’infortunio. Si specifica che, qualora siano stati corrisposti Indennizzi per Ina- bilità Temporanea Totale o per Perdita Involontaria di Impiego o per Ricovero Ospedaliero in relazione a rate scadute successiva- mente alla data di accertamento dell’IPT, l’indennizzo sarà dimi- nuito delle rate predette al netto degli interessi. • In caso di inabilità temporanea totale Perdita Involontaria di Impiego (itt) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di ITT comprovato. per i finanziamenti finalizzati con maxirata finale qualora la rata sulla base della quale viene determinato l’indennizzo sia la maxirata, l’assicuratore rimborserà al beneficiario un importo pari all’ammon- tare della rata del mese precedente a quello nel quale è dovuta la maxirata. per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data d’inizio dell’itt, esercitare una professione di lavoro autonomo o non esercitare alcuna attività lavorativa che produ- ca reddito. la prestazione viene corrisposta a condizione che l’itt abbia una durata superiore a 60 giorni consecutivi (franchigia assoluta) e sia certificata da un medico. la franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di inabilità. nessuna nuova prestazione è dovuta dall’assicuratore allorché siano state indennizzate 12 mensilità. • In caso di perdita involontaria di impiego (piiPII) dell’Assicurato, a seguito se- guito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (Legge n. 604/1966 art. 3), salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario, una somma pari all’ammontare all’ammon- tare delle rate di rimborso mensili del finanziamentoFinanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di inattività lavorativa comprovato. per i finanziamenti finalizzati con maxirata finale qualora la rata sulla base della quale viene determinato l’indennizzo sia la maxirataIn ogni caso, l’assicuratore rimborserà al beneficiario un importo pari all’ammontare della rata del mese precedente a quello nel quale nessuna nuova prestazione è dovuta dall’Assicuratore allorché: abbia rimborsato una somma pari a 12 mensilità consecutive (o 36 mensilità complessive per più interruzioni di lavoro differenti); intervenga un pensionamen- to o prepensionamento o la maxirataquiescenza. la La prestazione viene corrisposta cor- risposta a condizione che la pii PII abbia una durata superiore a 90 60 giorni consecutivi (franchigia assoluta). la La franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di interruzione del lavoro. per Per poter beneficiare benefi- ciare di questa garanzia è neces- sarionecessario, alla data della notifica del licenziamento: esercitare una professione di lavoro dipendente, presso aziende Aziende o enti italiani di diritto pubblico o privato, con un con- tratto di lavoro di diritto italianoEnti Italiani, sulla base di un orario settimanale di almeno 16 ore 20 ore, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con un’anzianità minima di 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro; aver perso il lavoro a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo; . Inoltre per poter benefi- ciare della prestazione, l’Assicurato deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge come disoccupato totale alla ricerca attiva • In caso di occupazione; ricevere Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx a seguito di infortunio o malattia (RO) dell’Assicurato, salvo i sussidi casi di disoccupazione previsti dalla leg- ge esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del Finanziamento, dovute dopo il pe- riodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di RO compro- vato. In ogni caso, nessuna nuova prestazione è dovuta dall’Assi- curatore allorché abbia rimborsato una somma pari a 6 mensilità consecutive (mobilità e cigso 12 mensilità complessive per più periodi di RO di- stinti). Nessuna nuova rata La prestazione viene corrisposta a condizione che il RO ab- bia una durata superiore a 7 giorni consecutivi di pernottamento (franchigia assoluta). La franchigia si calcola a partire dal 1° gior- no di RO. Per poter beneficiare di questa garanzia è dovuta dall’Assicuratore allorché siano state indennizzate 12 mensilitànecessario, alla data d’inizio del RO, non aver compiuto l’80° anno di età.

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Samples: Polizza Creditor Protection Insurance (Cpi)

Prestazioni assicurate. In caso di decesso Decesso per qualsiasi causa (dD) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo del finanziamento Finanziamento alla data del D. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessa- rio, alla data del decesso, non aver compiuto il 75° anno di età. • In caso di invalidità permanente totale Invalidità Permanente Totale a seguito di infortunio o malattia (iptIPT) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati specifi- cati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo del finanziamento Finanziamento alla data del riconoscimento riconosci- mento dell’IPT. l’ipt L’IPT corrisponde ad un’invalidità di almeno il 6066% secondo la tabella inail INAIL (d.p.r. D.P.R. n. 1124 del 30/06/65 e successive modifiche) e deve essere riconosciuta riconosciuta, prima del compimento del 75° anno di età dell’Assicurato con certificazione certifi- cazione medica, dopo un periodo di almeno 12 mesi conse- cutivi dalla data della prima constatazione della malattia o di almeno 6 mesi dalla data dell’evento in caso d’infortunio. Si specifica che, qualora siano stati corrisposti Indennizzi per Ri- covero Ospedaliero in relazione a rate scadute successivamente alla data di accertamento dell’IPT, l’indennizzo sarà diminuito delle rate predette al netto degli interessi. • In caso di inabilità temporanea totale Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx a seguito di infortunio o ma- lattia (ittRO) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati speci- ficati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del finanziamentoFinanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno han- no scadenza nel periodo di ITT RO comprovato. per i finanziamenti finalizzati con maxirata finale qualora la rata sulla base della quale viene determinato l’indennizzo sia la maxirataIn ogni caso, l’assicuratore rimborserà al beneficiario un importo pari all’ammon- tare della rata del mese precedente a quello nel quale nes- suna nuova prestazione è dovuta la maxiratadall’Assicuratore allorché abbia rimborsato una somma pari a 6 mensilità consecutive (o 12 mensilità complessive per più periodi di RO distinti). per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data d’inizio dell’itt, esercitare una professione di lavoro autonomo o non esercitare alcuna attività lavorativa che produ- ca reddito. la La prestazione viene corrisposta a condizione che l’itt il RO abbia una durata superiore a 60 7 giorni consecutivi di pernottamento (franchigia assoluta) e sia certificata da un medico). la La franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di inabilitàRO. nessuna nuova prestazione è dovuta dall’assicuratore allorché siano state indennizzate 12 mensilità. • In caso di perdita involontaria di impiego (pii) dell’Assicurato, a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (Legge n. 604/1966 art. 3), salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario, una somma pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di inattività lavorativa comprovato. per i finanziamenti finalizzati con maxirata finale qualora la rata sulla base della quale viene determinato l’indennizzo sia la maxirata, l’assicuratore rimborserà al beneficiario un importo pari all’ammontare della rata del mese precedente a quello nel quale è dovuta la maxirata. la prestazione viene corrisposta a condizione che la pii abbia una durata superiore a 90 giorni consecutivi (franchigia assoluta). la franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di interruzione del lavoro. per Per poter beneficiare di questa garanzia è neces- sario, alla data della notifica d’inizio del licenziamento: esercitare una professione RO, non aver compiuto il 75° anno di lavoro dipendente, presso aziende o enti italiani di diritto pubblico o privato, con un con- tratto di lavoro di diritto italiano, sulla base di un orario settimanale di almeno 16 ore e con un’anzianità minima di 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro; aver perso il lavoro a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo; essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge come disoccupato totale alla ricerca attiva di occupazione; ricevere i sussidi di disoccupazione previsti dalla leg- ge (mobilità e cigs). Nessuna nuova rata è dovuta dall’Assicuratore allorché siano state indennizzate 12 mensilitàetà.

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Samples: Polizza Creditor Protection Insurance (Cpi)

Prestazioni assicurate. In caso di decesso Decesso per qualsiasi causa (dD) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo del finanziamento Finanziamento alla data del D. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessa- rio, alla data del decesso, non aver compiuto l’ 80° anno di età. • In caso di invalidità permanente totale Invalidità Permanente Totale a seguito di infortunio o malattia (iptIPT) dell’Assicuratodell'Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati specifi- cati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo del finanziamento Finanziamento alla data del riconoscimento ricono- scimento dell’IPT. l’ipt L’IPT corrisponde ad un’invalidità di almeno il 6066% secondo la tabella inail INAIL (d.p.r. D.P.R. n. 1124 del 30/06/65 e successive modifiche) e deve essere riconosciuta riconosciuta, prima del compimento dell’ 80° anno di età dell’Assicurato con certificazione certifi- cazione medica, dopo un periodo di almeno 12 mesi conse- cutivi dalla data della prima constatazione della malattia o di almeno 6 mesi dalla data dell’evento in caso d’infortunio. Si specifica che, qualora siano stati corrisposti Indennizzi per Inabilità Temporanea Totale o per Perdita Involontaria di Impie- go o per Ricovero Ospedaliero in relazione a rate scadute succes- sivamente alla data di accertamento dell’IPT, l’indennizzo sarà diminuito delle rate predette al netto degli interessi. • In caso di inabilità temporanea totale Perdita Involontaria di Impiego (itt) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di ITT comprovato. per i finanziamenti finalizzati con maxirata finale qualora la rata sulla base della quale viene determinato l’indennizzo sia la maxirata, l’assicuratore rimborserà al beneficiario un importo pari all’ammon- tare della rata del mese precedente a quello nel quale è dovuta la maxirata. per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data d’inizio dell’itt, esercitare una professione di lavoro autonomo o non esercitare alcuna attività lavorativa che produ- ca reddito. la prestazione viene corrisposta a condizione che l’itt abbia una durata superiore a 60 giorni consecutivi (franchigia assoluta) e sia certificata da un medico. la franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di inabilità. nessuna nuova prestazione è dovuta dall’assicuratore allorché siano state indennizzate 12 mensilità. • In caso di perdita involontaria di impiego (piiPII) dell’Assicurato, a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (Legge Leg- ge n. 604/1966 art. 3), salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario, una somma pari all’ammontare all’am- montare delle rate di rimborso mensili del finanziamentoFinanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di inattività lavorativa comprovato. per i finanziamenti finalizzati con maxirata finale qualora la rata sulla base della quale viene determinato l’indennizzo sia la maxirataIn ogni caso, l’assicuratore rimborserà al beneficiario un importo pari all’ammontare della rata del mese precedente a quello nel quale nessuna nuova prestazione è dovuta dall’Assicuratore allorché: abbia rimbor- sato una somma pari a 12 mensilità consecutive (o 36 mensilità complessive per più interruzioni di lavoro differenti); interven- ga un pensionamento o prepensionamento o la maxirataquiescenza. la La prestazione viene corrisposta a condizione che la pii PII abbia una durata superiore a 90 60 giorni consecutivi (franchigia assolutaassolu- ta). la La franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di interruzione del lavoro. per Per poter beneficiare di questa garanzia è neces- sarionecessario, alla data della notifica del licenziamento: esercitare una professione profes- sione di lavoro dipendente, presso aziende Aziende o enti italiani di diritto pubblico o privato, con un con- tratto di lavoro di diritto italianoEnti Italiani, sulla base di un orario settimanale di almeno 16 ore 20 ore, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con un’anzianità minima di 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro; aver perso il lavoro a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo; . Inoltre per poter beneficiare della prestazione, l’As- sicurato deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge leg- ge come disoccupato totale alla ricerca attiva di occupazione; occupazione e deve ricevere i sussidi di disoccupazione previsti dalla leg- ge legge. • In caso di Ricovero Ospedaliero a seguito di infortunio o malattia (mobilità e cigs)RO) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari all’ammon- tare delle rate di rimborso mensili del Finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di RO comprovato. In ogni caso, Nessuna nuova rata prestazione è dovuta dall’Assicuratore allorché siano state indennizzate abbia rimborsato una somma pari a 6 mensilità consecutive (o 12 mensilitàmensilità complessive per più periodi di RO distinti). La prestazione viene corrisposta a condi- zione che il RO abbia una durata superiore a 7 giorni consecutivi di pernottamento (franchigia assoluta). La franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di RO. Per poter beneficiare di questa ga- ranzia è necessario, alla data d’inizio del RO, non aver compiuto l’80° anno di età. • In caso di Inabilità Temporanea Totale al lavoro a seguito di infortunio o malattia (ITT) dell’Assicurato, salvo i casi di esclu- sione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficia- rio una somma pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del Finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di inattività lavorativa comprovato. In ogni caso, nessuna nuova prestazione è dovuta dall’Assicura- tore allorché abbia rimborsato una somma pari a 12 mensilità consecutive (o 36 mensilità complessive per più periodi di ITT distinti). La prestazione viene corrisposta a condizione che l’ITT abbia una durata superiore a 60 giorni consecutivi (franchigia assoluta) e sia certificata da un medico. La franchigia si calco- la a partire dal 1° giorno di interruzione del lavoro. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data d’inizio dell’ITT, esercitare una professione di lavoro autonomo ed in- terromperla totalmente, dietro prescrizione medica, prima del compimento dell’80° anno di età. Se, dopo meno di 60 giorni dal termine di una precedente ITT indennizzata, si verifica una nuo- va ITT, questa nuova ITT viene considerata come la continuazio- ne della precedente. Pertanto, la franchigia non viene applicata di nuovo ma la massima durata d’indennizzo di 12 mesi si valuta complessivamente per i 2 periodi come se fossero uno solo. • indennizzo liquidato dopo l’applicazione della franchigia assoluta (pari a 60 giorni): € 100,00. • periodo di Perdita Involontaria d’Impiego: 05/09/2010 – 20/02/2012; • data di scadenza della rata di rimborso mensile del Finanziamento: il giorno 15 di ogni mese; • indennizzo liquidato, dopo l’applicazione della franchigia assoluta (pari a 60 giorni) e del limite di 12 mensilità indennizzabili: € 1.200,00.

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Samples: Polizza Creditor Protection Insurance (Cpi)

Prestazioni assicurate. In Nel caso di decesso Invalidità Totale Permanente pari o superiore al 66% della totale, la Compagnia corrisponderà all’Assicurato l’Indennizzo di cui al successivo Art. 31 “INDENNIZZO” qualora: • l’Infortunio o la Malattia si siano verificati durante il periodo in cui la Copertura è efficace ai sensi del precedente Art. 5 “DECORRENZA E DURATA”; • l’Invalidità Totale Permanente dell’Assicurato sia riconosciuta entro 24 mesi dalla data del verificarsi dell’Infortunio o della Malattia che l’hanno provocata; • la Compagnia abbia accertato, ricorrendo eventualmente a consulenti medici di propria fiducia, l’effettiva sussistenza delle condizioni per il pagamento a favore dell’Assicurato dell’Indennizzo di cui al successivo Art. 31 “INDENNIZZO”; • il Sinistro non rientri nelle esclusioni di cui al successivo Art. 32 “ESCLUSIONI E LIMITAZIONI”; • l’Assicurato o i suoi aventi causa abbiano adempiuto agli oneri di cui al precedente Art.11 “DENUNCIA DI SINISTRO”. L’Invalidità Totale Permanente sarà riconosciuta ai fini della presente Copertura sulla base e secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni sociali contro gli Infortuni e le Malattie professionali con riferimento alle disposizioni contenute nel T.U. disciplinante la materia di cui al D.P.R. 30.6.1965 n° 1124 -“Tabella delle valutazioni del grado percentuale di Invalidità Permanente - INDUSTRIA” (dTabella INAIL) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo del finanziamento e successive modifiche o integrazioni intervenute fino alla data di sottoscrizione del D. • In caso Modulo di invalidità permanente totale (ipt) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo del finanziamento Adesione relativa alla data del riconoscimento dell’IPT. l’ipt corrisponde ad un’invalidità di almeno il 60% secondo la tabella inail (d.p.r. n. 1124 del 30/06/65 e successive modifiche) e deve essere riconosciuta con certificazione medica. • In caso di inabilità temporanea totale (itt) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di ITT comprovato. per i finanziamenti finalizzati con maxirata finale qualora la rata sulla base della quale viene determinato l’indennizzo sia la maxirata, l’assicuratore rimborserà al beneficiario un importo pari all’ammon- tare della rata del mese precedente a quello nel quale è dovuta la maxirata. per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data d’inizio dell’itt, esercitare una professione di lavoro autonomo o non esercitare alcuna attività lavorativa che produ- ca reddito. la prestazione viene corrisposta a condizione che l’itt abbia una durata superiore a 60 giorni consecutivi (franchigia assoluta) e sia certificata da un medico. la franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di inabilità. nessuna nuova prestazione è dovuta dall’assicuratore allorché siano state indennizzate 12 mensilità. • In caso di perdita involontaria di impiego (pii) dell’Assicurato, a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (Legge n. 604/1966 art. 3), salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario, una somma pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di inattività lavorativa comprovato. per i finanziamenti finalizzati con maxirata finale qualora la rata sulla base della quale viene determinato l’indennizzo sia la maxirata, l’assicuratore rimborserà al beneficiario un importo pari all’ammontare della rata del mese precedente a quello nel quale è dovuta la maxirata. la prestazione viene corrisposta a condizione che la pii abbia una durata superiore a 90 giorni consecutivi (franchigia assoluta). la franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di interruzione del lavoro. per poter beneficiare di questa garanzia è neces- sario, alla data della notifica del licenziamento: esercitare una professione di lavoro dipendente, presso aziende o enti italiani di diritto pubblico o privato, con un con- tratto di lavoro di diritto italiano, sulla base di un orario settimanale di almeno 16 ore e con un’anzianità minima di 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro; aver perso il lavoro a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo; essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge come disoccupato totale alla ricerca attiva di occupazione; ricevere i sussidi di disoccupazione previsti dalla leg- ge (mobilità e cigs). Nessuna nuova rata è dovuta dall’Assicuratore allorché siano state indennizzate 12 mensilitàpresente Copertura Assicurativa.

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Samples: Contratto Di Assicurazione in Forma Collettiva Ad Adesione Facoltativa

Prestazioni assicurate. In Con il presente Contratto, Aviva S.p.A. - di seguito definita Impresa di Assicurazione - contro il versamen- to di premi annui costanti, si impegna: • ad investire i versamenti effettuati dall’Investitore-contraente - al netto delle spese - in quote dei Fondi Interni Assicurativi prescelti dall’Investitore-contraente al momento della sottoscrizione della Proposta- Certificato; • a corrispondere ai Beneficiari designati, in caso di decesso (d) dell’Assicurato in qualsiasi epoca esso avvenga, il Capitale Caso Morte come definito all’Art. 3.1 “PRESTAZIONI ASSICURATE IN CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATO”; • a corrispondere ai Beneficiari designati, in caso di vita dell’Assicurato ad ogni ricorrenza annua suc- cessiva alla prima un bonus fedeltà come definito all’Art. 3.2 “BONUS FEDELTÀ”. Il Contratto rimane in vigore per tutta la vita dell’Assicurato, salvo i casi l’Investitore-contraente ha comunque la facol- tà di esclusione specificati all’artrichiedere il pagamento del valore di riscatto secondo quanto indicato all’Art. 820 “RISCATTO”, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario tra- scorso un anno dalla data di decorrenza e pagata interamente la prima annualità di premio. Il Contratto prevede la possibilità di includere facoltativamente una somma pari al capitale residuo del finanziamento alla data del D. delle seguenti Garanzie Accessorie Facoltative: In caso copertura malattie gravi (dread disease) • invalidità totale e permanente • copertura malattie gravi (dread disease) comprensiva della copertura di invalidità totale e permanente totale (ipt) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa le cui prestazioni sono indicate al Beneficiario una somma pari al capitale residuo del finanziamento alla data del riconoscimento dell’IPT. l’ipt corrisponde ad un’invalidità di almeno il 60% secondo la tabella inail (d.p.r. n. 1124 del 30/06/65 e successive modifiche) e deve essere riconosciuta con certificazione medica. • In caso di inabilità temporanea totale (itt) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, successivo punto 1.1 “CONDIZIONI DELLE GARANZIE COMPLEMEN- TARI FACOLTATIVE” che hanno scadenza nel periodo di ITT comprovato. per i finanziamenti finalizzati con maxirata finale qualora la rata sulla base della quale viene determinato l’indennizzo sia la maxirata, l’assicuratore rimborserà al beneficiario un importo pari all’ammon- tare della rata del mese precedente a quello nel quale è dovuta la maxirata. per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data d’inizio dell’itt, esercitare una professione di lavoro autonomo o non esercitare alcuna attività lavorativa che produ- ca reddito. la prestazione viene corrisposta a condizione che l’itt abbia una durata superiore a 60 giorni consecutivi (franchigia assoluta) e sia certificata da un medico. la franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di inabilità. nessuna nuova prestazione è dovuta dall’assicuratore allorché siano state indennizzate 12 mensilità. • In caso di perdita involontaria di impiego (pii) dell’Assicurato, a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (Legge n. 604/1966 art. 3), salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario, una somma pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di inattività lavorativa comprovato. per i finanziamenti finalizzati con maxirata finale qualora la rata sulla base della quale viene determinato l’indennizzo sia la maxirata, l’assicuratore rimborserà al beneficiario un importo pari all’ammontare della rata del mese precedente a quello nel quale è dovuta la maxirata. la prestazione viene corrisposta a condizione che la pii abbia una durata superiore a 90 giorni consecutivi (franchigia assoluta). la franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di interruzione del lavoro. per poter beneficiare di questa garanzia è neces- sario, alla data della notifica del licenziamento: esercitare una professione di lavoro dipendente, presso aziende o enti italiani di diritto pubblico o privato, con un con- tratto di lavoro di diritto italiano, sulla base di un orario settimanale di almeno 16 ore e con un’anzianità minima di 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro; aver perso il lavoro a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo; essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge come disoccupato totale alla ricerca attiva di occupazione; ricevere i sussidi di disoccupazione previsti dalla leg- ge (mobilità e cigs). Nessuna nuova rata è dovuta dall’Assicuratore allorché siano state indennizzate 12 mensilitàsegue.

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Samples: www.avivaitalia.it

Prestazioni assicurate. In caso di decesso Decesso per qualsiasi causa (dD) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo della Locazione Finanziariaalla data del finanziamento D e al prezzo di opzione finale di acquisto inizialmente pattuito nel Contratto di Locazione Finanziaria Veicoli. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data del D. • decesso, non aver compiuto l’ 80° anno di età. ▪ In caso di invalidità permanente totale Invalidità Permanente Totale a seguito di infortunio o malattia (iptIPT) dell’Assicuratodell'Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo del finanziamento alla della Locazione Finanziariaalla data del riconoscimento dell’IPTdell’IPT e al prezzo di opzione finale di acquisto inizialmente pattuito nel Contratto di Locazione Finanziaria Veicoli. l’ipt L’IPT corrisponde ad un’invalidità di almeno il 6066% secondo la tabella inail INAIL (d.p.r. D.P.R. n. 1124 del 30/06/65 e successive modifiche) e deve essere riconosciuta riconosciuta, prima del compimento dell’ 80° anno di età dell’Assicurato con certificazione medica, dopo un periodo di almeno 12 mesi consecutivi dalla data della prima constatazione della malattia o di almeno 6 mesi dalla data dell’evento in caso d’infortunio. Si specifica che, qualora siano stati corrisposti Indennizzi per Inabilità Temporanea Totale o per Perdita Involontaria di Impiego o per Ricovero Ospedaliero in relazione a rate scadute successivamente alla data di accertamento dell’IPT, l’indennizzo sarà diminuito delle rate predette al netto degli interessi. ▪ In caso di inabilità temporanea totale Perdita Involontaria di Impiego (itt) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di ITT comprovato. per i finanziamenti finalizzati con maxirata finale qualora la rata sulla base della quale viene determinato l’indennizzo sia la maxirata, l’assicuratore rimborserà al beneficiario un importo pari all’ammon- tare della rata del mese precedente a quello nel quale è dovuta la maxirata. per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data d’inizio dell’itt, esercitare una professione di lavoro autonomo o non esercitare alcuna attività lavorativa che produ- ca reddito. la prestazione viene corrisposta a condizione che l’itt abbia una durata superiore a 60 giorni consecutivi (franchigia assoluta) e sia certificata da un medico. la franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di inabilità. nessuna nuova prestazione è dovuta dall’assicuratore allorché siano state indennizzate 12 mensilità. • In caso di perdita involontaria di impiego (piiPII) dell’Assicurato, a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (Legge n. 604/1966 art. 3), salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario, mensilmente, una somma pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del finanziamentoalla Rata Rimborso mensile della Locazione Finanziaria, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di inattività lavorativa comprovato, salvo che questo non coincida con la mensilità in cui sia dovuto l’importo pari al prezzo di opzione finale di acquisto pattuito nel contratto di Locazione Finanziaria Veicoli. per i finanziamenti finalizzati con maxirata finale qualora la rata sulla base della quale viene determinato l’indennizzo sia la maxirataIn ogni caso, l’assicuratore rimborserà al beneficiario un importo pari all’ammontare della rata del mese precedente a quello nel quale nessuna nuova prestazione è dovuta dall’Assicuratore allorché: abbia rimborsato una somma pari a 12 mensilità consecutive (o 36 mensilità complessive per più interruzioni di lavoro differenti); intervenga un pensionamento o prepensionamento o la maxirataquiescenza. la In ogni caso non verrà mai liquidato il prezzo dell’opzione di acquisto pattuito nel Contratto di Locazione Finanziaria Veicoli. La prestazione viene corrisposta a condizione che la pii PII abbia una durata superiore a 90 60 giorni consecutivi (franchigia assoluta). la La franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di interruzione del lavoro. per Per poter beneficiare di questa garanzia è neces- sarionecessario, alla data della notifica del licenziamento: esercitare una professione di lavoro dipendente, presso aziende Aziende o enti italiani di diritto pubblico o privato, con un con- tratto di lavoro di diritto italianoEnti Italiani, sulla base di un orario settimanale di almeno 16 ore 20 ore, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con un’anzianità minima di 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro; aver perso il lavoro a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo; . Inoltre per poter beneficiare della prestazione, l’Assicurato deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge come disoccupato totale alla ricerca attiva di occupazione; occupazione e deve ricevere i sussidi di disoccupazione previsti dalla leg- ge legge. ▪ In caso di Ricovero Ospedaliero a seguito di infortunio o malattia (mobilità e cigs)RO) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. Nessuna 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario, mensilmente, una somma pari alla Rata Rimborso mensile della Locazione Finanziaria, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di RO comprovato salvo che questo non coincida con la mensilità in cui sia dovuto l’importo pari al prezzo di opzione finale di acquisto pattuito nel Contratto di Locazione Finanziaria Veicoli. In ogni caso, nessuna nuova rata prestazione è dovuta dall’Assicuratore allorché siano state indennizzate abbia rimborsato una somma pari a 6 mensilità consecutive (o 12 mensilitàmensilità complessive per più periodi di RO distinti). In ogni caso non verrà mai liquidato il prezzo dell’opzione finale di acquisto pattuito nel Contratto di Locazione Finanziaria Veicoli. La prestazione viene corrisposta a condizione che il RO abbia una durata superiore a 7 giorni consecutivi di pernottamento (franchigia assoluta). La franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di RO. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data d’inizio del RO, non aver compiuto l’80° anno di età. ▪ In caso di Inabilità Temporanea Totale al lavoro a seguito di infortunio o malattia (ITT) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario, mensilmente, una somma pari alla Rata Rimborso mensile della Locazione Finanziaria, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di inattività lavorativa comprovato salvo che questo non coincida con la mensilità in cui sia dovuto l’importo pari al prezzo di opzione finale di acquisto pattuito nel Contratto di Locazione Finanziaria Veicoli. In ogni caso, nessuna nuova prestazione è dovuta dall’Assicuratore allorché abbia rimborsato una somma pari a 12 mensilità consecutive (o 36 mensilità complessive per più periodi di ITT distinti). In ogni caso non verrà mai liquidato il prezzo dell’opzione finale di acquisto pattuito nel Contratto di Locazione Finanziaria Veicoli. La prestazione viene corrisposta a condizione che l’ITT abbia una durata superiore a 60 giorni consecutivi (franchigia assoluta) e sia certificata da un medico. La franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di interruzione del lavoro. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data d’inizio dell’ITT, esercitare una professione di lavoro autonomo ed interromperla totalmente, dietro prescrizione medica, prima del compimento dell’80° anno di età. Se, dopo meno di 60 giorni dal termine di una precedente ITT indennizzata, si verifica una nuova ITT, questa nuova ITT viene considerata come la continuazione della precedente. Pertanto, la franchigia non viene applicata di nuovo ma la massima durata d’indennizzo di 12 mesi si valuta complessivamente per i 2 periodi come se fossero uno solo. Facciamo chiarezza: quale percentuale di invalidità viene utilizzata dalla Compagnia Per il calcolo della percentuale di invalidità, la Compagnia utilizza la tabella INAIL (D.P.R. n. 1124 del 30/06/65 e successive modifiche). Tale percentuale potrebbe non coincidere con quella riconosciuta da altri enti che hanno come riferimento tabelle differenti. Il verbale di riconoscimento dell’invalidità emesso dagli enti preposti (es. ASL o INPS) viene richiesto ai soli fini dell’identificazione della data di calcolo della prestazione.

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Prestazioni assicurate. In SISTEMA RISPARMIO CapitaleSicuro Cedola è un Contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili per il quale, a fronte del versamento di un premio unico, e di eventuali premi aggiuntivi, la Società si impegna a corrispondere le seguenti prestazioni. ▪ in caso di vita dell’Assicurato, a ogni ricorrenza annuale del Contratto (fino al decimo anniversario della decorrenza incluso), è previsto il pagamento al Contraente di somme periodiche (Cedola annua) di ammontare variabile pari alla rivalutazione annua riconosciuta al Contratto determinata secondo le modalità indicate all'articolo 4 let. B delle presenti Condizioni contrattuali. Fino al decimo anniversario della decorrenza il Contratto riconosce un Tasso di rendimento minimo garantito del 2% annuo composto. Le partecipazioni agli utili restano acquisite in via definitiva sul Contratto. ▪ in caso di decesso dell’Assicurato fino al decimo anno di durata del Contratto è previsto il pagamento, ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente, di un capitale determinato secondo le modalità indicate all'articolo 4 let. C delle presenti Condizioni contrattuali. Fino al decimo anniversario della decorrenza il Contratto riconosce un Tasso di rendimento minimo garantito del 2% annuo composto. in seguito al trasferimento automatico e gratuito del capitale nel Fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO quote "Allianz Conservativo" (ddi seguito Fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO) dell’Assicuratoin caso di decesso dell'Assicurato sarà riconosciuto ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma un capitale pari al capitale residuo del finanziamento alla data del D. • In caso di invalidità permanente totale (ipt) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo del finanziamento alla data del riconoscimento dell’IPT. l’ipt corrisponde ad un’invalidità di almeno il 60% secondo la tabella inail (d.p.r. n. 1124 del 30/06/65 e successive modifiche) e deve essere riconosciuta con certificazione medica. • In caso di inabilità temporanea totale (itt) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari all’ammontare controvalore in euro delle rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di ITT comprovato. per i finanziamenti finalizzati con maxirata finale qualora la rata sulla base della quale viene determinato l’indennizzo sia la maxirata, l’assicuratore rimborserà al beneficiario un importo pari all’ammon- tare della rata del mese precedente a quello nel quale è dovuta la maxirata. per poter beneficiare di questa garanzia è necessarioquote possedute, alla data d’inizio dell’ittdi decesso, esercitare del Fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO le cui caratteristiche sono indicate nel Regolamento del Fondo allegato al presente Fascicolo informativo. Il suddetto capitale viene maggiorato dell'1% se, al verificarsi dell'evento, l'Assicurato ha meno di 75 anni, dello 0,5% se ha una professione età compresa tra 75 e 80 anni, dello 0,1% se ha più di lavoro autonomo o non esercitare alcuna attività lavorativa che produ- ca reddito. la prestazione viene corrisposta a condizione che l’itt abbia una durata superiore a 60 giorni consecutivi 80 anni (franchigia assoluta) e sia certificata da un medico. la franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di inabilità. nessuna nuova prestazione è dovuta dall’assicuratore allorché siano state indennizzate 12 mensilità. • In caso di perdita involontaria di impiego (pii) dell’Assicurato, a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (Legge n. 604/1966 art. 3), salvo in tutti i casi è considerata l'Età in anni interi). Il valore unitario delle quote utilizzato per il calcolo è quello rilevato il primo giovedì successivo alla data di esclusione specificati all’artricevimento, da parte della Società, della denuncia di decesso (corredata della documentazione di cui al successivo articolo 13 delle presenti Condizioni contrattuali). 8Se il giovedì cade in un giorno festivo, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario, una somma pari all’ammontare delle rate la data di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo riferimento è il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di inattività lavorativa comprovatoprimo giorno lavorativo successivo. per i finanziamenti finalizzati con maxirata finale qualora la rata sulla base della quale viene determinato l’indennizzo Il decesso dell'Assicurato è sempre coperto qualunque sia la maxiratacausa, l’assicuratore rimborserà al beneficiario un importo pari all’ammontare della rata senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato. Dal momento in cui le prestazioni sono espresse in quote del mese precedente a quello nel quale è dovuta la maxirata. la prestazione viene corrisposta a condizione che la pii abbia una durata superiore a 90 giorni consecutivi (franchigia assoluta). la franchigia si calcola a partire dal 1° giorno Fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO e pertanto collegate all'andamento del valore delle quote stesse, il Contratto non offre alcuna garanzia di interruzione del lavoro. per poter beneficiare capitale o di questa garanzia è neces- sario, alla data della notifica del licenziamento: esercitare una professione di lavoro dipendente, presso aziende o enti italiani di diritto pubblico o privato, con un con- tratto di lavoro di diritto italiano, sulla base di un orario settimanale di almeno 16 ore e con un’anzianità minima di 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro; aver perso il lavoro a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo; essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge come disoccupato totale alla ricerca attiva di occupazione; ricevere i sussidi di disoccupazione previsti dalla leg- ge (mobilità e cigs). Nessuna nuova rata è dovuta dall’Assicuratore allorché siano state indennizzate 12 mensilitàrendimento minimo.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Con Partecipazione Agli Utili

Prestazioni assicurate. In caso di decesso (d) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo del finanziamento alla data del D. BG MyEvolution Private Edition prevede la seguente prestazione principale: PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATO • In caso di invalidità permanente totale morte dell’Assicurato nel corso della durata dell’investimento in quo- te (ipt) dell’Assicuratosi veda successivo art. 2), salvo i casi di esclusione specificati la Società si impegna a corrispondere ai Benefi- ciari designati la somma dei controvalori delle “quote assicurate” (definite all’art. 85 delle presenti Condizioni) del Fondo Interno e degli OICR esterni, l’Assicuratore rimborsa maggiorata di una percentuale determinata in funzione dell’età dell’Assicurato al Beneficiario una somma pari al capitale residuo momento del finanziamento alla data decesso, come indicato nella seguente tabella: Da 18 a 39 anni 2,50% Da 40 a 54 anni 0,50% Da 55 a 64 anni 0,25% Da 65 anni in poi 0,10% In caso di morte dell’Assicurato dovuta ad infortunio, il contratto prevede un’ulte- riore maggiorazione descritta all’art. 9 delle presenti Condizioni. Il controvalore delle “quote assicurate” del riconoscimento dell’IPTFondo Interno e di ciascun OICR si ottie- ne moltiplicando il numero delle “quote assicurate” stesse per il valore unitario della quota nel giorno di riferimento così come stabilito all’art. l’ipt corrisponde ad un’invalidità di almeno il 60% secondo la tabella inail (d.p.r. n. 1124 del 30/06/65 e successive modifiche) e deve essere riconosciuta con certificazione medica6 delle presenti Condizioni. • In caso di inabilità temporanea totale morte dell’Assicurato nel corso della durata dell’investimento in ge- stione separata (itt) dell’Assicuratosi veda successivo art. 2), la Società si impegna a corrispon- dere ai Beneficiari designati il “capitale assicurato” (definito all’art. 6 delle pre- senti Condizioni), rivalutato in base a quanto previso dall’Allegato 2 alle presenti Il contratto prevede i seguenti meccanismi di allocazione dell’investimento: • Asset allocation dell’investimento: l’impresa, in funzione degli scenari di mercato e compatibilmente con la durata dell’investimento in quote scelta dal Contraente (ed il conseguente profilo di rischio), si riserva di variare, nel corso di tale durata, l’allocazione delle prestazioni attraverso la modifica della riparti- zione tra gli OICR collegati oppure la sostituzione degli stessi sia per tipologia sia per peso percentuale. La Società darà comunicazione al Contraente al verificarsi di qualunque di que- ste modifiche. • Protezione dell’investimento in quote: la parte investita in quote del Fon- do Interno prevede tecniche gestionali di protezione, dell’intero investimento in quote, grazie ad una composizione del Fondo Interno stesso principalmente ob- bligazionaria tale da minimizzare la possibilità di perdita dei premi investiti, salvo i casi l’eventuale insolvibilità degli emittenti. La protezione del capitale non costitu- isce garanzia di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari all’ammontare rendimento o di restituzione delle rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di ITT comprovato. per i finanziamenti finalizzati con maxirata finale qualora la rata sulla base della quale viene determinato l’indennizzo sia la maxirata, l’assicuratore rimborserà al beneficiario un importo pari all’ammon- tare della rata del mese precedente a quello nel quale è dovuta la maxirata. per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data d’inizio dell’itt, esercitare una professione di lavoro autonomo o non esercitare alcuna attività lavorativa che produ- ca reddito. la prestazione viene corrisposta a condizione che l’itt abbia una durata superiore a 60 giorni consecutivi (franchigia assoluta) e sia certificata da un medico. la franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di inabilità. nessuna nuova prestazione è dovuta dall’assicuratore allorché siano state indennizzate 12 mensilità. • In caso di perdita involontaria di impiego (pii) dell’Assicurato, a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (Legge n. 604/1966 art. 3), salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario, una somma pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di inattività lavorativa comprovato. per i finanziamenti finalizzati con maxirata finale qualora la rata sulla base della quale viene determinato l’indennizzo sia la maxirata, l’assicuratore rimborserà al beneficiario un importo pari all’ammontare della rata del mese precedente a quello nel quale è dovuta la maxirata. la prestazione viene corrisposta a condizione che la pii abbia una durata superiore a 90 giorni consecutivi (franchigia assoluta). la franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di interruzione del lavoro. per poter beneficiare di questa garanzia è neces- sario, alla data della notifica del licenziamento: esercitare una professione di lavoro dipendente, presso aziende o enti italiani di diritto pubblico o privato, con un con- tratto di lavoro di diritto italiano, sulla base di un orario settimanale di almeno 16 ore e con un’anzianità minima di 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro; aver perso il lavoro a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo; essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge come disoccupato totale alla ricerca attiva di occupazione; ricevere i sussidi di disoccupazione previsti dalla leg- ge (mobilità e cigs). Nessuna nuova rata è dovuta dall’Assicuratore allorché siano state indennizzate 12 mensilitàsomme investite.

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Samples: www.bgvita.it