Common use of Prestazioni assicurate Clause in Contracts

Prestazioni assicurate. L’Impresa garantisce, in caso di Inabilità Temporanea e Totale al lavoro, la liquidazione mensile alla Con- traente – quale mandataria di pagamento dell’Assicurato - di una somma pari all'ammontare delle rate mensili (comprensive di capitale ed interessi) quale risultano dal piano di ammortamento originario del Contratto di Finanziamento, che hanno scadenza durante il periodo dell’Inabilità stessa, con il massimo di Euro 2.000,00 al mese, per un massimo di 12 rate mensili per Sinistro e per tutta la durata contrattuale. In caso di rata del Finanziamento con diversa periodicità si terrà conto della rata mensile equivalente. In caso di estinzione parziale del Finanziamento, modifica della durata o di rinegoziazione dello stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’origi- nario piano di ammortamento del Finanziamento. L’Assicurato si definisce temporaneamente “inabile totale al lavoro” se, a causa di un infortunio o malattia, si trova nella completa impossibilità fisica, medicalmente accertata, di esercitare la sua professione o me- stiere, a condizione che il giorno in cui si verifica il Sinistro egli eserciti effettivamente un’attività lavorativa regolare. La Copertura di Inabilità Temporanea e Totale è sottoposta: • ad un Periodo di Carenza di trenta giorni dalla data di decorrenza della Copertura Assicurativa; qualora l’Inabilità Temporanea Totale insorga quindi entro trenta giorni da tale data, non verrà corrisposto alcun Indennizzo; • ad un Periodo di Franchigia pari a trenta giorni. Dopo la liquidazione definitiva di un sinistro per Inabilità Temporanea e Totale al Lavoro nessun indennizzo verrà corrisposto per successivi sinistri di Inabilità Temporanea e Totale al Lavoro se, dal termine del sini- stro precedente, non è trascorso un periodo di riqualificazione di novanta giorni consecutivi nel corso del quale l’Assicurato abbia ripreso la sua normale attività lavorativa. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione ai Beneficiari come previsto dall’Art. 9“BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede.

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Samples: Assicurazione Per La Garanzia Morte, Assicurazione Per La Garanzia Morte, Assicurazione Per La Garanzia Morte

Prestazioni assicurate. L’Impresa garantisce, in In caso di Inabilità Temporanea e Totale al lavoroPerdita d’Impiego dovuta a: • giustificato motivo oggettivo; • messa in mobilità; • cause che diano luogo all’indennizzo da parte della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria indipendentemente quindi dalla volontà o dalla colpa dell’Assicurato, la liquidazione mensile che generi lo stato di Disoccupazio- ne, l’Impresa di Assicurazione, liquiderà mensilmente alla Con- traente Contraente – quale mandataria di pagamento dell’Assicurato - di una somma pari all'ammontare all’importo delle rate mensili (comprensive di capitale ed interessi) quale risultano dal piano di ammortamento originario del Contratto di Finanziamento, che hanno scadenza durante il periodo dell’Inabilità stessa, della disoccupazione con il massimo di Euro 2.000,00 al mese, per un massimo di 12 rate mensili per Sinistro e per contratto tutta la durata contrattuale. In caso di rata del Finanziamento con diversa periodicità si terrà conto della rata mensile equivalente. In caso di estinzione parziale del Finanziamento, modifica della durata o di rinegoziazione dello stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’origi- nario piano di ammortamento del Finanziamento. L’Assicurato si definisce temporaneamente “inabile totale al lavoro” se, a causa di un infortunio o malattia, si trova nella completa impossibilità fisica, medicalmente accertata, di esercitare la sua professione o me- stiere, a condizione che il giorno in cui si verifica il Sinistro egli eserciti effettivamente un’attività lavorativa regolare. La Copertura di Inabilità Temporanea e Totale Assicurativa per la Perdita d’Impiego è sottoposta: • ad un Periodo di Carenza di trenta 30 giorni; qualora la Perdita d’Impiego venga notificata all’Assicurato nei primi 30 giorni dalla data di decorrenza della Copertura Assicurativa; qualora l’Inabilità Temporanea Totale insorga quindi entro trenta giorni da tale datacopertura assicurata, l’indennità non verrà corrisposto alcun Indennizzocorrisposta; • ad un Periodo di Franchigia assoluta pari a trenta 30 giorni. L’inizio del Periodo di Franchigia è il primo giorno di inattività lavorativa. Dopo la liquidazione definitiva di un sinistro Sinistro per Inabilità Temporanea e Totale al Lavoro Perdita d’Impiego o dopo la denuncia di un Sinistro duran- te l’iniziale Periodo di Carenza di 30 giorni, nessun indennizzo verrà corrisposto per successivi sinistri di Inabilità Temporanea e Totale al Lavoro disoccupazione se, dal termine del sini- stro Sinistro precedente, non è trascorso un periodo di riqualificazione Riqualificazione di novanta 90 giorni consecutivi nel corso del quale l’Assicurato sia ritornato ad essere lavoratore dipendente di ente privato a tempo determinato o indeterminato ed abbia ripreso superato il periodo di prova. Qualora l’Assicurato stia ricevendo dall’Impresa di Assicurazione il pagamento dell’indennizzo ed intra- prenda un’attività lavorativa in qualità di Lavoratore Autonomo o Lavoratore dipendente di Ente Pubblico dovrà informare tempestivamente per iscritto l’Impresa di Assicurazione della cessazione dello stato di Disoccupazione. In tal caso il pagamento dell’indennizzo verrà interrotto definitivamente. Tuttavia, qualora il contratto di lavoro dipendente di ente privato sia solo a tempo determinato per una durata non superiore a sei mesi, il pagamento dell’indennizzo verrà sospeso per la sua normale attività lavorativadurata del contratto e riprenderà al termine dello stesso come continuazione del Sinistro iniziale, sempre che persista la Disoc- cupazione. Si precisa che per ogni Sinistro tale sospensione non potrà superare i sei mesi trascorsi i quali l’interruzione sarà definitiva. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione ai Beneficiari come previsto dall’Art. 9“BENEFICIARI 9 “BENEFI- CIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede.

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Samples: Assicurazione Per La Garanzia Morte, Assicurazione Per La Garanzia Morte, Assicurazione Per La Garanzia Morte

Prestazioni assicurate. L’Impresa di Assicurazione garantisce, in caso di Inabilità Temporanea e Totale al lavoro, la liquidazione mensile alla Con- traente – quale mandataria di pagamento dell’Assicurato - all’Impresa di una somma pari all'ammontare delle rate mensili di ciascuna rata mensile del Contratto di Finanziamento (comprensive comprensiva di capitale ed interessi) scadente durante il periodo dell’inabilità stessa, quale risultano risulta dal piano di ammortamento originario in essere al momento del Contratto di Finanziamento, che hanno scadenza durante il periodo dell’Inabilità stessa, sinistro. L’indennizzo sarà corrisposto con il massimo di Euro 2.000,00 al mese, per un massimo di 12 rate mensili per Sinistro e 36 rate mensili per tutta la durata contrattuale. In caso di rata del Finanziamento finanziamento con diversa periodicità si terrà conto della rata mensile equivalente. In caso di estinzione parziale del Finanziamento, modifica modifica della durata o di rinegoziazione dello stessodel finanziamento, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’origi- nario all’originario piano di ammortamento del Finanziamentofinanziamento, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premio. L’Assicurato si definisce definisce temporaneamente “inabile totale al lavoro” se, a causa di un infortunio o malattia, si trova nella completa impossibilità fisicafisica, medicalmente accertata, di esercitare la sua professione o me- stiere, a condizione che il giorno in cui si verifica il Sinistro egli eserciti effettivamente un’attività lavorativa regolaremestiere. La Copertura di Inabilità Temporanea e Totale è sottoposta: ▪ in caso di Inabilità Temporanea Totale conseguente a malattia ad un Periodo di Carenza di trenta sessanta giorni dalla data Data di decorrenza della Copertura Assicurativa; qualora l’Inabilità Temporanea Totale insorga quindi entro trenta sessanta giorni da tale data, non verrà corrisposto alcun Indennizzo; ad un Periodo di Franchigia pari a trenta sessanta giorni. Dopo la liquidazione definitiva ciascun Sinistro opererà un nuovo Periodo di un sinistro per Franchigia di sessanta giorni dalla data di ripresa dell’attività lavorativa; tale nuovo Periodo di Franchigia verrà applicato soltanto nel caso di nuova Inabilità Temporanea e Totale al Lavoro nessun indennizzo verrà corrisposto insorta per successivi sinistri di Inabilità Temporanea e Totale al Lavoro se, dal termine del sini- stro causa diversa dalla precedente, non è trascorso un periodo di riqualificazione di novanta giorni consecutivi nel corso del quale l’Assicurato abbia ripreso la sua normale attività lavorativa. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione ai Beneficiari come previsto dall’Art. 9“BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede.

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Samples: Assicurazione Creditor Protection, Contratto Di Assicurazione

Prestazioni assicurate. L’Impresa garantisceIl presente Programma Assicurativo prevede, in caso di Inabilità Temporanea e Totale al lavoro, la liquidazione mensile alla Con- traente – quale mandataria di pagamento decesso dell’Assicurato - di una somma pari all'ammontare delle rate mensili (comprensive di capitale ed interessi) quale risultano dal piano di ammortamento originario del Contratto di Finanziamento, che hanno scadenza dovesse verificarsi per qualsiasi motivo durante il periodo dell’Inabilità stessadi vigore della copertura assicurativa e prima del compimento del 76° anno di età dell’Assicurato, con senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato, il massimo pagamento in unica soluzione da parte dell’Impresa di Assicurazione della prestazione assicurata ai Beneficiari, fermo restando le limitazioni previste al successivo Art. 26 “ESCLUSIONI”. La prestazione assicurata è pari al debito residuo del Finanziamento in linea capitale alla data del decesso, al netto di eventuali rate insolute e degli eventuali interessi moratori e spese accessorie e non potrà superare l’importo di Euro 2.000,00 al mese80.000,00 per Assicurato, per un massimo di 12 rate mensili per Sinistro e per tutta la durata contrattualecome previsto all’Art. 7 “LIMITI DI INDENNIZZO”. In caso di rata del Finanziamento con diversa periodicità si terrà conto della rata mensile equivalente. In caso di estinzione parziale del Finanziamento, modifica modifica della durata o di rinegoziazione dello stessodel finanziamento, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’origi- nario all’originario piano di ammortamento del Finanziamento, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premio. Nel caso in cui l’Assicurato sottoscriva un Contratto di Finanziamento Flessibile che preveda nelle Condizioni Generali, in vigore al momento dell’adesione alle Coperture Assicurative, la Variazione del Piano di ammortamento (“Posticipo del rimborso della rata” o “Modifica dell’importo della rata” del Finanziamento) ed usufruisca della stessa, le prestazioni e la durata delle Coperture Assicurative verranno adeguate automaticamente al nuovo piano di ammortamento del Finanziamento. L’Assicurato si definisce temporaneamente “inabile totale Negli altri casi di modifica della durata o di rinegoziazione del Finanziamento, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento dello stesso, al lavoro” se, a causa netto di un infortunio o malattia, si trova nella completa impossibilità fisica, medicalmente accertata, eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premio. In caso di esercitare la sua professione o me- stiere, a condizione sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza del presente Programma Assicurativo oppure in caso di Invalidità Totale e Permanente nel corso della durata contrattuale che il giorno in cui si verifica il Sinistro egli eserciti effettivamente un’attività lavorativa regolare. La Copertura di Inabilità Temporanea e Totale è sottoposta: • ad un Periodo di Carenza di trenta giorni dalla data di decorrenza della Copertura Assicurativa; qualora l’Inabilità Temporanea Totale insorga quindi entro trenta giorni da tale data, non verrà corrisposto alcun Indennizzo; • ad un Periodo di Franchigia pari a trenta giorni. Dopo la liquidazione definitiva di un sinistro per Inabilità Temporanea e Totale dia luogo al Lavoro nessun indennizzo verrà corrisposto per successivi sinistri di Inabilità Temporanea e Totale al Lavoro se, dal termine pagamento del sini- stro precedentesinistro, non è trascorso un periodo prevista alcuna prestazione a carico dell’Impresa di riqualificazione di novanta giorni consecutivi nel corso del quale l’Assicurato abbia ripreso la sua normale attività lavorativaAssicurazione e il premio versato resta acquisito da quest’ultima. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione ai Beneficiari Beneficiari come previsto dall’Art. 9“BENEFICIARI 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede.

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Samples: Contratto Di Assicurazione in Forma Collettiva Ad Adesione Facoltativa, Contratto Di Assicurazione in Forma Collettiva Ad Adesione Facoltativa

Prestazioni assicurate. L’Impresa garantisce1.a - Prestazioni assicurate nella fase di accumulo: garanzia per il caso di morte dell'Assicurato In base al presente contratto la Società si impegna a corrispondere ai Beneficiari designati, in caso di Inabilità Temporanea decesso dell'Assicurato verificatosi nel corso della fase di accumulo e Totale purché il contratto non sia risolto, il capitale assicurato maggiorato della percentuale indicata nella Tabella A (riportata al lavoro, la liquidazione mensile alla Con- traente – quale mandataria di pagamento dell’Assicurato - di una somma pari all'ammontare fondo delle rate mensili (comprensive di capitale presenti Condizioni Contrattuali) in relazione al sesso ed interessi) quale risultano dal piano di ammortamento originario all'età assicurativa raggiunta al momento del Contratto di Finanziamentodecesso. La suddetta maggiorazione, che hanno scadenza durante il periodo dell’Inabilità stessanon potrà superare in ogni caso l'importo di EUR 100.000, con il massimo di Euro 2.000,00 al mese, per un massimo di 12 rate mensili per Sinistro e per tutta la durata contrattuale. In caso di rata del Finanziamento con diversa periodicità si terrà conto della rata mensile equivalente. In caso di estinzione parziale del Finanziamento, modifica della durata o di rinegoziazione dello stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’origi- nario piano di ammortamento del Finanziamento. L’Assicurato si definisce temporaneamente “inabile totale al lavoro” se, a causa di un infortunio o malattia, si trova nella completa impossibilità fisica, medicalmente accertata, di esercitare la sua professione o me- stiere, è applicata a condizione che il giorno l'Assicurato dichiari che tutte le affermazioni - circa la sua situazione sanitaria, professionale e sportiva -, contenute nei punti 1), 2), 3) e 4) della proposta, corrispondono al vero. Nel caso in cui si verifica l'Assicurato dichiari che almeno una delle predette affermazioni non corrisponde al vero , la percentuale di maggiorazione attribuita coinciderà con quella riportata nella stessa tabella per Assicurati di età uguale o superiore ad anni 101. Il capitale assicurato è dato dal prodotto del numero di quote, che risultano assegnate al contratto nel giorno di riferimento, di cui all'Articolo 19, per il Sinistro egli eserciti effettivamente un’attività lavorativa regolareloro valore unitario a tale data. Qualora, alla data di ricevimento da parte della Società della comunicazione di decesso dell'Assicurato, risultino premi corrisposti non ancora convertiti in quote, la Società liquiderà, in luogo del capitale assicurato derivante dagli anzidetti premi, la componente finanziaria ad essi relativa, di cui al successivo Articolo 3, senza la suddetta maggiorazione. La Copertura richiesta di Inabilità Temporanea e Totale è sottoposta: • ad un Periodo corresponsione del capitale in caso di Carenza di trenta giorni dalla morte dell'Assicurato da parte degli aventi diritto deve avvenire attraverso la comunicazione del decesso dell'Assicurato effettuata per iscritto alla sede amministrativa della Società mediante raccomandata o per il tramite dei soggetti da Essa abilitati. Ai fini contrattuali per data di decorrenza comunicazione del decesso si intende la data della Copertura Assicurativa; qualora l’Inabilità Temporanea Totale insorga quindi entro trenta giorni da tale data, non verrà corrisposto alcun Indennizzo; • ad un Periodo dichiarazione scritta predisposta dai soggetti abilitati o la data di Franchigia pari a trenta giorni. Dopo la liquidazione definitiva spedizione della raccomandata quale risulta dal timbro postale di un sinistro per Inabilità Temporanea e Totale al Lavoro nessun indennizzo verrà corrisposto per successivi sinistri di Inabilità Temporanea e Totale al Lavoro se, dal termine del sini- stro precedente, non è trascorso un periodo di riqualificazione di novanta giorni consecutivi nel corso del quale l’Assicurato abbia ripreso la sua normale attività lavorativainvio. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa garanzia per il caso di Assicurazione ai Beneficiari come previsto dall’Artmorte copre qualunque causa di decesso, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato. 9“BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” È comunque escluso dalla copertura assicurativa il decesso causato da: · dolo del Beneficiario; · partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi; · partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che precedenon derivi da obblighi verso lo Stato di cittadinanza dell'Assicurato: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta dell'Assicurato, alle condizioni stabilite dal competente Ministero. In questi casi la Società non corrisponde alcun importo. Qualora il decesso dell'Assicurato avvenga in seguito a suicidio nei primi due anni dalla decorrenza del contratto, la predetta maggiorazione del capitale assicurato non sarà applicata.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Caso Morte a Vita Intera Collegato Ad Un Fondo Interno E Destinato Ad Attuare Una Forma Pensionistica Individuale, Contratto Di Assicurazione Caso Morte a Vita Intera Collegato Ad Un Fondo Interno E Destinato Ad Attuare Una Forma Pensionistica Individuale

Prestazioni assicurate. L’Impresa garantisce, in In caso di Inabilità Temporanea e Totale al lavoroPerdita d’Impiego dovuta a: • giustificato motivo oggettivo; • messa in mobilità; • cause che diano luogo all’indennizzo da parte della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria indipendentemente quindi dalla volontà o dalla colpa dell’Assicurato, la liquidazione mensile che generi lo stato di Disoccupazio- ne, l’Impresa di Assicurazione, liquiderà mensilmente alla Con- traente Contraente – quale mandataria di pagamento dell’Assicurato - di una somma pari all'ammontare all’importo delle rate mensili (comprensive di capitale ed interessi) quale risultano dal piano di ammortamento originario del Contratto di Finanziamento, che hanno scadenza durante il periodo dell’Inabilità stessa, della disoccupazione con il massimo di Euro 2.000,00 al mese, per un massimo di 12 rate mensili per Sinistro e per contratto tutta la durata contrattuale. In caso di rata del Finanziamento con diversa periodicità si terrà conto della rata mensile equivalente. In caso di estinzione parziale del Finanziamento, modifica modifica della durata o di rinegoziazione dello stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’origi- nario piano di ammortamento del Finanziamento. L’Assicurato si definisce temporaneamente “inabile totale al lavoro” se, a causa di un infortunio o malattia, si trova nella completa impossibilità fisica, medicalmente accertata, di esercitare la sua professione o me- stiere, a condizione che il giorno in cui si verifica il Sinistro egli eserciti effettivamente un’attività lavorativa regolare. La Copertura di Inabilità Temporanea e Totale Assicurativa per la Perdita d’Impiego è sottoposta: • ad un Periodo di Carenza di trenta 30 giorni; qualora la Perdita d’Impiego venga notificata all’Assicurato nei primi 30 giorni dalla data di decorrenza della Copertura Assicurativa; qualora l’Inabilità Temporanea Totale insorga quindi entro trenta giorni da tale datacopertura assicurata, l’indennità non verrà corrisposto alcun Indennizzocorrisposta; • ad un Periodo di Franchigia assoluta pari a trenta 30 giorni. L’inizio del Periodo di Franchigia è il primo giorno di inattività lavorativa. Dopo la liquidazione definitiva definitiva di un sinistro Sinistro per Inabilità Temporanea e Totale al Lavoro Perdita d’Impiego o dopo la denuncia di un Sinistro duran- te l’iniziale Periodo di Carenza di 30 giorni, nessun indennizzo verrà corrisposto per successivi sinistri di Inabilità Temporanea e Totale al Lavoro disoccupazione se, dal termine del sini- stro Sinistro precedente, non è trascorso un periodo di riqualificazione Riqualificazione di novanta 90 giorni consecutivi nel corso del quale l’Assicurato sia ritornato ad essere lavoratore dipendente di ente privato a tempo determinato o indeterminato ed abbia ripreso superato il periodo di prova. Qualora l’Assicurato stia ricevendo dall’Impresa di Assicurazione il pagamento dell’indennizzo ed intra- prenda un’attività lavorativa in qualità di Lavoratore Autonomo o Lavoratore dipendente di Ente Pubblico dovrà informare tempestivamente per iscritto l’Impresa di Assicurazione della cessazione dello stato di Disoccupazione. In tal caso il pagamento dell’indennizzo verrà interrotto definitivamente. Tuttavia, qualora il contratto di lavoro dipendente di ente privato sia solo a tempo determinato per una durata non superiore a sei mesi, il pagamento dell’indennizzo verrà sospeso per la sua normale attività lavorativadurata del contratto e riprenderà al termine dello stesso come continuazione del Sinistro iniziale, sempre che persista la Disoc- cupazione. Si precisa che per ogni Sinistro tale sospensione non potrà superare i sei mesi trascorsi i quali l’interruzione sarà definitiva. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione ai Beneficiari come previsto dall’Art. 9“BENEFICIARI 9 “BENEFI- CIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede.

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Samples: Assicurazione Per La Garanzia Morte, Assicurazione Per La Garanzia Morte

Prestazioni assicurate. L’Impresa garantisceLa presente garanzia prevede, in caso di Inabilità Temporanea e Totale al lavoro, la liquidazione mensile alla Con- traente – quale mandataria di pagamento dell’Assicurato - di una somma pari all'ammontare delle rate mensili (comprensive di capitale ed interessi) quale risultano dal piano di ammortamento originario del Contratto di Finanziamento, Decesso dell'Assicurato che hanno scadenza dovesse verificarsi per qualsiasi motivo durante il periodo dell’Inabilità stessadi vigore della Copertura Assicurativa e prima del compimento del 70° anno di età dell’Assicurato, con senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato, il massimo pagamento in unica soluzione da parte dell’Impresa di Euro 2.000,00 Assicurazione della prestazione assicurata, salvo le limitazioni previste al mesesuccessivo Art. 9 “ESCLUSIONI”. La prestazione assicurata è pari al Debito residuo del Finanziamento in linea capitale in essere tra la data del Decesso, per un massimo al netto di 12 eventuali rate mensili per Sinistro insolute, che residua dal rapporto di Finanziamento tra Assicurato e per tutta la durata contrattualeContraente. Si precisa inoltre che, ai fini della determinazione della prestazione garantita, si assume che tutte le rate previste nel piano di ammortamento, già scadute alla data del Sinistro, siano state regolarmente corrisposte. In caso di rata cointestazione del Finanziamento con diversa periodicità si terrà conto ripartizione pro-quota, la prestazione iniziale assicurata per ogni posizione sarà inferiore all’importo totale del Finanziamento: pertanto l’Impresa di Assicurazione liquiderà ai Beneficiari, in caso di Decesso dell’Assicurato, una prestazione pari all’importo del debito residuo alla data del decesso dell’Assicurato moltiplicato per il rapporto fra la prestazione iniziale assicurata e l’importo totale del Finanziamento alla Data di decorrenza della rata mensile equivalentecopertura assicurativa. In caso di estinzione parziale del Finanziamento, modifica Finanziamento o di modifica della durata o di rinegoziazione dello stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni la prestazione che per la durata, all’origi- nario all’originario piano di ammortamento del Finanziamento. L’Assicurato si definisce temporaneamente L’Indennizzo non potrà superare l’importo di Euro 105.000,00 per Sinistro, come previsto dall’Art. 4 inabile totale al lavoro” se, a causa di un infortunio o malattia, si trova nella completa impossibilità fisica, medicalmente accertata, di esercitare la sua professione o me- stiere, a condizione che il giorno in cui si verifica il Sinistro egli eserciti effettivamente un’attività lavorativa regolare. La Copertura di Inabilità Temporanea e Totale è sottoposta: • ad un Periodo di Carenza di trenta giorni dalla data di decorrenza della Copertura Assicurativa; qualora l’Inabilità Temporanea Totale insorga quindi entro trenta giorni da tale data, non verrà corrisposto alcun Indennizzo; • ad un Periodo di Franchigia pari a trenta giorni. Dopo la liquidazione definitiva di un sinistro per Inabilità Temporanea e Totale al Lavoro nessun indennizzo verrà corrisposto per successivi sinistri di Inabilità Temporanea e Totale al Lavoro se, dal termine del sini- stro precedente, non è trascorso un periodo di riqualificazione di novanta giorni consecutivi nel corso del quale l’Assicurato abbia ripreso la sua normale attività lavorativaLIMITI DI INDENNIZZO”. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione ai Beneficiari Beneficiari come previsto dall’Art. 9“BENEFICIARI 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precedesegue. In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza del presente Contratto di Assicurazione, non è prevista alcuna prestazione a carico dell’Impresa di Assicurazione e il Premio versato resta acquisito da quest’ultima.

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Samples: Contratto Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione in Forma Collettiva E Facoltativa Tariffa 81bd Temporanea in Caso Di Morte in Forma Collettiva a Premio Unico Ed a Capitale Decrescente

Prestazioni assicurate. L’Impresa garantisce, in caso di Inabilità Temporanea e Totale al lavoro, la liquidazione mensile alla Con- traente – quale mandataria di pagamento dell’Assicurato - di una somma pari all'ammontare delle rate mensili (comprensive di capitale ed interessi) quale risultano dal piano di ammortamento originario del Contratto di Finanziamento, che hanno scadenza durante il periodo dell’Inabilità stessa, con il massimo di Euro 2.000,00 al mese, per un massimo di 12 rate mensili per Sinistro e per tutta la durata contrattuale. In caso di rata del Finanziamento con diversa periodicità si terrà conto della rata mensile equivalente. In caso di estinzione parziale del Finanziamento, modifica modifica della durata o di rinegoziazione dello stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’origi- nario piano di ammortamento del Finanziamento. L’Assicurato si definisce definisce temporaneamente “inabile totale al lavoro” se, a causa di un infortunio o malattia, si trova nella completa impossibilità fisicafisica, medicalmente accertata, di esercitare la sua professione o me- stiere, a condizione che il giorno in cui si verifica verifica il Sinistro egli eserciti effettivamente un’attività lavorativa regolare. La Copertura di Inabilità Temporanea e Totale è sottoposta: • ad un Periodo di Carenza di trenta giorni dalla data di decorrenza della Copertura Assicurativa; qualora l’Inabilità Temporanea Totale insorga quindi entro trenta giorni da tale data, non verrà corrisposto alcun Indennizzo; • ad un Periodo di Franchigia pari a trenta giorni. Dopo la liquidazione definitiva definitiva di un sinistro per Inabilità Temporanea e Totale al Lavoro nessun indennizzo verrà corrisposto per successivi sinistri di Inabilità Temporanea e Totale al Lavoro se, dal termine del sini- stro precedente, non è trascorso un periodo di riqualificazione riqualificazione di novanta giorni consecutivi nel corso del quale l’Assicurato abbia ripreso la sua normale attività lavorativa. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione ai Beneficiari Beneficiari come previsto dall’Art. 9“BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede.

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Samples: Assicurazione Per La Garanzia Morte, Assicurazione Per La Garanzia Morte

Prestazioni assicurate. L’Impresa garantisceIl presente Programma Assicurativo prevede, in caso di Inabilità Temporanea decesso dell’Assicurato che dovesse verificarsi per qualsiasi motivo durante il periodo di vigore della Copertura Assicurativa e Totale prima del compimento del 76° anno di età dell’Assicurato, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato, il pagamento in unica soluzione da parte dell’Impresa di Assicurazione della prestazione assicurata ai Beneficiari, fermo restando le limitazioni previste al lavorosuccessivo Art. 26 “ESCLUSIONI”. La prestazione assicurata è pari al debito residuo del Finanziamento in linea capitale alla data del decesso, al netto di eventuali rate insolute, degli eventuali interessi moratori e spese accessorie. La prestazione non potrà superare l’importo di Euro 80.000,00 per Assicurato, come previsto all’Art. 7 “LIMITI DI INDENNIZZO” che precede. Nel caso in cui l’Assicurato sottoscriva un Contratto di Finanziamento Flessibile che preveda nelle Condizioni Generali, in vigore al momento dell’adesione alle Coperture Assicurative, la liquidazione mensile alla Con- traente – quale mandataria Variazione del Piano di pagamento dell’Assicurato - di una somma pari all'ammontare ammortamento (“Posticipo del rimborso della rata” o “Modifica dell’importo della rata” del Finanziamento) ed usufruisca della stessa, le prestazioni e la durata delle rate mensili (comprensive di capitale ed interessi) quale risultano dal Coperture Assicurative verranno adeguate automaticamente al nuovo piano di ammortamento originario del Contratto di Finanziamento, che hanno scadenza durante il periodo dell’Inabilità stessa, con il massimo di Euro 2.000,00 al mese, per un massimo di 12 rate mensili per Sinistro e per tutta la durata contrattuale. In caso di rata del Finanziamento con diversa periodicità si terrà conto della rata mensile equivalente. In caso di estinzione parziale del Finanziamento, modifica . Negli altri casi di modifica della durata o di rinegoziazione dello stessodel Finanziamento, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’origi- nario all’originario piano di ammortamento dello stesso, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del Finanziamentopremio. L’Assicurato si definisce temporaneamente “inabile totale In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza del presente Programma Assicurativo, oppure in caso di Invalidità Totale Permanente nel corso della durata contrattuale che dia luogo al lavoro” se, a causa di un infortunio o malattia, si trova nella completa impossibilità fisica, medicalmente accertata, di esercitare la sua professione o me- stiere, a condizione che il giorno in cui si verifica il Sinistro egli eserciti effettivamente un’attività lavorativa regolare. La Copertura di Inabilità Temporanea e Totale è sottoposta: • ad un Periodo di Carenza di trenta giorni dalla data di decorrenza della Copertura Assicurativa; qualora l’Inabilità Temporanea Totale insorga quindi entro trenta giorni da tale data, non verrà corrisposto alcun Indennizzo; • ad un Periodo di Franchigia pari a trenta giorni. Dopo la liquidazione definitiva di un sinistro per Inabilità Temporanea e Totale al Lavoro nessun indennizzo verrà corrisposto per successivi sinistri di Inabilità Temporanea e Totale al Lavoro se, dal termine pagamento del sini- stro precedentesinistro, non è trascorso un periodo prevista alcuna prestazione a carico dell’Impresa di riqualificazione di novanta giorni consecutivi nel corso del quale l’Assicurato abbia ripreso la sua normale attività lavorativaAssicurazione e il premio versato resta acquisito da quest’ultima. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione ai Beneficiari Beneficiari come previsto dall’Art. 9“BENEFICIARI 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede.

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Samples: Assicurazione Infortuni E Malattia (Cpi), Contratto Di Assicurazione in Forma Collettiva Ad Adesione Facoltativa

Prestazioni assicurate. L’Impresa garantisceIl presente Contratto prevede, in caso di Inabilità Temporanea e Totale al lavoroDecesso, la liquidazione mensile alla Con- traente – quale mandataria di pagamento dell’Assicurato - di una somma pari all'ammontare delle rate mensili (comprensive di capitale ed interessi) quale risultano dal piano di ammortamento originario del Contratto di Finanziamentodell’Assicurato, che hanno scadenza dovesse verificarsi per qualsiasi motivo durante il periodo dell’Inabilità stessadi vigore della Copertura Assicurativa, con senza limiti territoriali, il massimo pagamento in unica soluzione da parte della Compagnia del Capitale Residuo del Mutuo o Apertura del credito in essere alla data del sinistro, salve le limitazioni previste al successivo art. 7 “ESCLUSIONI” e i limiti di in- dennizzo previsti all’art. 12 “LIMITI DI INDENNIZZO E CAPITALE MASSIMO ASSICURATO”. La Prestazione Assicurata per ciascun Assicurato è variabile nel tempo; corrisponde inizialmente all’intero Importo del Mutuo o Apertura di credito erogato all’Impresa (capitale assicurato iniziale) e successivamente decresce e corrisponde in ogni momento al Capitale Residuo del Mutuo o Apertura di credito stesso. Ai fini della determinazione del Capitale Residuo del Mutuo o Apertura di credito, si assume che tutte le rate previste nel piano di ammor- tamento, già scadute alla data del sinistro, siano state regolarmente corrisposte. Si precisa che, nel caso in cui l'Importo del Mutuo o Apertura di credito erogato all’Impresa fosse superiore alla somma di Euro 2.000,00 500.000,00 prevista come limite massimo per ogni singolo Assicurato, la Compagnia liquiderà un importo calcolato applicando al meseCapitale Residuo in essere alla data del sinistro il rapporto esistente tra tale limite massimo e l'Importo erogato, comprensivo dei premi relativi alle coperture assicurative vita e danni collegate allo stesso. Il capitale assicurato iniziale di riferimento per un la determinazione del limite massimo assicurabile è da considerarsi quello cumulato in essere alla data di 12 rate mensili adesione al Contratto, derivante da tutte le eventuali ulteriori coperture in essere del singolo soggetto Assicurato con la Com- pagnia, sommato all’importo del Mutuo o Apertura di credito richiesto dall’Impresa per Sinistro e per tutta la durata contrattualepresente polizza. Per data del sinistro si intende la data di Decesso dell’Assicurato. In caso di rata del Finanziamento con diversa periodicità si terrà conto della rata mensile equivalente. In caso di estinzione parziale del Finanziamento, modifica della durata o di rinegoziazione dello stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’origi- nario piano di ammortamento del Finanziamento. L’Assicurato si definisce temporaneamente “inabile totale al lavoro” se, a causa di un infortunio o malattia, si trova nella completa impossibilità fisica, medicalmente accertata, di esercitare la sua professione o me- stiere, a condizione che il giorno in cui si verifica il Sinistro egli eserciti effettivamente un’attività lavorativa regolare. La Copertura di Inabilità Temporanea e Totale è sottoposta: • ad un Periodo di Carenza di trenta giorni dalla sopravvivenza dell’Assicurato alla data di decorrenza scadenza della Copertura Assicurativa; qualora l’Inabilità Temporanea Totale insorga quindi entro trenta giorni da tale data, non verrà corrisposto alcun Indennizzo; • ad un Periodo di Franchigia pari a trenta giorni. Dopo la liquidazione definitiva di un sinistro per Inabilità Temporanea e Totale al Lavoro nessun indennizzo verrà corrisposto per successivi sinistri di Inabilità Temporanea e Totale al Lavoro se, dal termine del sini- stro precedente, non è trascorso un periodo di riqualificazione di novanta giorni consecutivi nel corso del quale l’Assicurato abbia ripreso la sua normale attività lavorativa. La prevista alcuna prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione ai Beneficiari come previsto dall’Art. 9“BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precedea carico della Compagnia e il Premio versato resta acquisito da quest’ultima.

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Samples: Assicurazione Creditor Protection, Assicurazione Creditor Protection

Prestazioni assicurate. L’Impresa garantisceIl Contratto prevede l’erogazione delle seguenti prestazioni: • al decesso dell’Assicurato (la “Data di Decesso”) in qualsiasi epoca esso avvenga, in caso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di Inabilità Temporanea liquidazione delle prestazioni e Totale previa consegna della documentazione indicata al lavoroseguente articolo 13, il Contratto prevede la liquidazione mensile alla Con- traente – quale mandataria di pagamento dell’Assicurato - di una somma pari all'ammontare delle rate mensili (comprensive di capitale ed interessi) quale risultano dal piano di ammortamento originario del Contratto di Finanziamentocorresponsione agli aventi diritto, che hanno scadenza durante il periodo dell’Inabilità stessa, con il massimo di Euro 2.000,00 al mese, per un massimo di 12 rate mensili per Sinistro e per tutta la durata contrattuale. In caso di rata del Finanziamento con diversa periodicità si terrà conto della rata mensile equivalente. In caso di estinzione parziale del Finanziamento, modifica della durata o di rinegoziazione dello stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’origi- nario piano di ammortamento del Finanziamento. L’Assicurato si definisce temporaneamente “inabile totale al lavoro” se, a causa di un infortunio o malattia, si trova nella completa impossibilità fisica, medicalmente accertata, di esercitare la sua professione o me- stiere, a condizione che importo pari al capitale assicurato (il giorno in cui si verifica il Sinistro egli eserciti effettivamente un’attività lavorativa regolare. La Copertura di Inabilità Temporanea e Totale è sottoposta: • ad un Periodo di Carenza di trenta giorni dalla “Capitale Assicurato”) alla ricorrenza anniversaria annuale della data di decorrenza immediatamente precedente la Data di Decesso, al netto degli importi dei riscatti parziali intercorsi tra detta ricorrenza e la Data di Decesso stessa, rivalutato, limitatamente alla frazione di anno intercorrente tra la ricorrenza anniversaria annuale della Copertura Assicurativa; qualora l’Inabilità Temporanea Totale insorga quindi entro trenta giorni data di decorrenza del contratto immediatamente precedente la Data di Decesso e la Data di Decesso stessa in base alla misura di rivalutazione, definita al seguente articolo 7. All’ammontare così ottenuto si sommano i versamenti aggiuntivi al netto dei costi, corrisposti tra la ricorrenza annuale immediatamente precedente la Data di Decesso e la Data di Decesso stessa, ciascuno rivalutato, limitatamente alla frazione di anno intercorrente tra il giorno di accredito a favore della Compagnia del relativo versamento e la Data di Decesso in base alla misura di rivalutazione, definita al seguente articolo 7. Qualora il decesso dell’Assicurato fosse causato da tale dataun evento dovuto a causa fortuita, non verrà corrisposto alcun Indennizzo; • ad violenta ed esterna che abbia prodotto lesioni corporali obiettivamente constatabili e abbia avuto per conseguenza la morte (“Infortunio”), la Compagnia liquiderà agli aventi diritto un Periodo importo aggiuntivo pari alla sommatoria dei premi corrisposti dal Contraente fino alla Data di Franchigia pari a trenta giorniDecesso al netto dei riscatti parziali effettuati fino alla Data di Decesso stessa. Dopo la liquidazione definitiva Qualora invece, il decesso dell’Assicurato fosse provocato dalle conseguenze di un sinistro per Inabilità Temporanea e Totale Infortunio determinatosi a seguito di un incidente stradale, verrà corrisposto, oltre a quanto in precedenza quantificato, un ulteriore importo aggiuntivo pari alla sommatoria dei premi corrisposti dal Contraente fino alla Data di Decesso al Lavoro nessun indennizzo verrà corrisposto per successivi sinistri netto dei riscatti parziali effettuati fino alla Data di Inabilità Temporanea e Totale al Lavoro se, dal termine del sini- stro precedente, non è trascorso un periodo di riqualificazione di novanta giorni consecutivi nel corso del quale l’Assicurato abbia ripreso la sua normale attività lavorativa. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione ai Beneficiari come previsto dall’Art. 9“BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precedeDecesso stessa.

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Samples: www.bancobpmvita.it

Prestazioni assicurate. L’Impresa di Assicurazione garantisce, in caso di Inabilità Temporanea e Totale al lavoro, la liquidazione mensile alla Con- traente – quale mandataria di pagamento dell’Assicurato - all’Impresa di una somma pari all'ammontare delle rate mensili di ciascuna rata mensile del Contratto di Finanziamento (comprensive comprensiva di capitale ed interessi) scadente durante il periodo dell’inabilità stessa, quale risultano risulta dal piano di ammortamento originario in essere al momento del Contratto di Finanziamento, che hanno scadenza durante il periodo dell’Inabilità stessa, sinistro. L’indennizzo sarà corrisposto con il massimo di Euro 2.000,00 al mese, per un massimo di 12 rate mensili per Sinistro e 48 rate mensili per tutta la durata contrattuale. In caso di rata del Finanziamento finanziamento con diversa periodicità si terrà conto della rata mensile equivalente. In caso di estinzione parziale del Finanziamento, modifica modifica della durata o di rinegoziazione dello stessodel finanziamento, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’origi- nario all’originario piano di ammortamento del Finanziamentofinanziamento, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premio. L’Assicurato si definisce definisce temporaneamente “inabile totale al lavoro” se, a causa di un infortunio o malattia, si trova nella completa impossibilità fisicafisica, medicalmente accertata, di esercitare la sua professione o me- stiere, a condizione che il giorno in cui si verifica il Sinistro egli eserciti effettivamente un’attività lavorativa regolaremestiere. La Copertura di Inabilità Temporanea e Totale è sottoposta: ▪ in caso di Inabilità Temporanea Totale conseguente a malattia ad un Periodo di Carenza di trenta sessanta giorni dalla data Data di decorrenza della Copertura Assicurativa; qualora l’Inabilità Temporanea Totale insorga quindi entro trenta sessanta giorni da tale data, non verrà corrisposto alcun Indennizzo; ad un Periodo di Franchigia pari a trenta sessanta giorni. Dopo la liquidazione definitiva ciascun Sinistro opererà un nuovo Periodo di un sinistro per Franchigia di sessanta giorni dalla data di ripresa dell’attività lavorativa; tale nuovo Periodo di Franchigia verrà applicato soltanto nel caso di nuova Inabilità Temporanea e Totale al Lavoro nessun indennizzo verrà corrisposto insorta per successivi sinistri di Inabilità Temporanea e Totale al Lavoro se, dal termine del sini- stro causa diversa dalla precedente, non è trascorso un periodo di riqualificazione di novanta giorni consecutivi nel corso del quale l’Assicurato abbia ripreso la sua normale attività lavorativa. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione ai Beneficiari come previsto dall’Art. 9“BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Prestazioni assicurate. L’Impresa La Copertura Assicurativa garantisce, in caso di Inabilità Temporanea e Totale al lavoroTotale, la liquidazione mensile alla Con- traente – quale mandataria di pagamento dell’Assicurato - all’Assicurato di una somma pari all'ammontare delle rate mensili (comprensive di capitale ed interessi) quale risultano dal piano di ammortamento originario Rate mensili, secondo le indicazioni del Contratto di Finanziamento, che hanno scadenza durante il periodo dell’Inabilità dell’inabilità stessa, ad eccezione del primo e dell’ultimo indennizzo che saranno calcolati al prorata dei giorni effettivi di Inabilità Temporanea Totale, con il massimo di Euro 2.000,00 al mese, per un massimo di 12 rate 18 Rate mensili per Sinistro e 36 Rate mensili per tutta la durata contrattuale. In caso di rata del Finanziamento con diversa periodicità si terrà conto della rata mensile equivalente. In caso di estinzione parziale del Finanziamento, modifica della durata o di rinegoziazione dello stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’origi- nario piano di ammortamento del Finanziamento. L’Assicurato si definisce definisce temporaneamente “inabile totale al lavoro” se, a causa di un infortunio o malattia, si trova nella completa impossibilità fisicafisica, medicalmente accertata, di esercitare la sua professione o me- stieremestiere, a condizione che il al momento dell’adesione sia lavoratore autonomo o libero professionista e che al giorno in cui si verifica verifica il Sinistro egli eserciti effettivamente un’attività lavorativa regolarenon si sia verificato un cambiamento della categoria professionale (lavoratore autonomo o libero professionista). La Copertura Fatte salve le limitazioni previste al successivo art. 39 ( “Esclusioni”). • ad un Periodo di Inabilità Temporanea e Totale Franchigia assoluta pari a 60 (sessanta) giorni. L’inizio del Periodo di Franchigia è sottoposta: il primo giorno di inabilità lavorativa; • ad un Periodo di Carenza di trenta giorni dalla data di decorrenza della Copertura Assicurativa; 60 (sessanta) giorni: qualora l’Inabilità Temporanea Totale insorga quindi entro trenta venga notificata all’Assicurato nei primi 60 (sessanta) giorni da tale data, dalla decorrenza della copertura assicurata l’indennità non verrà corrisposto alcun Indennizzo; • ad un Periodo di Franchigia pari a trenta giornicorrisposta. Dopo la liquidazione definitiva definitiva di un sinistro Sinistro per Inabilità Temporanea e Totale al Lavoro Totale, nessun indennizzo Indennizzo verrà corrisposto per successivi sinistri Sinistri di Inabilità Temporanea e Totale al Lavoro se, dal termine del sini- stro Sinistro precedente, non è trascorso un periodo di riqualificazione riqualificazione di novanta 90 (novanta) giorni consecutivi nel corso del quale l’Assicurato abbia ripreso la sua normale Normale attività lavorativa. In caso di anticipata estinzione e di surroga del Contratto di Finanziamento si rinvia a quanto indicato all’art. 11 delle Condizioni Contrattuali di Assicurazione. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa dalla Compagnia di Assicurazione ai Beneficiari come previsto dall’Art. 9“BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” dagli articoli 9 (“Beneficiari delle prestazioni”) e 14 (“Pagamento delle prestazioni”) che precedeprecedono.

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Samples: Assicurazione Per La Garanzia Morte

Prestazioni assicurate. L’Impresa garantisce, in ▪ Decesso per qualsiasi causa In caso di Inabilità Temporanea e Totale Decesso per qualsiasi causa dell’Assicurato (D) la Compagnia, fermi i casi di esclusione specificati all’art. 8, rimborsa al lavoro, la liquidazione mensile alla Con- traente – quale mandataria di pagamento dell’Assicurato - di Beneficiario una somma pari all'ammontare al capitale residuo del finanziamento alla data del D, eccetto arretrati ed interessi di mora. ▪ Invalidità Permanente Totale a seguito di Infortunio o Malattia L’Invalidità Permanente Totale corrisponde ad un’invalidità di grado pari o superiore al 60% e deve essere riconosciuta, con certificazione medica rilasciata da un medico che sia abilitato ad esercitare la sua attività in un paese membro dell’Unione Europea, dopo un periodo di almeno 12 mesi consecutivi dalla data della prima diagnosi della Malattia o di almeno 6 mesi dalla data dell’evento in caso d’Infortunio. Resta inteso che qualora si verifichi il decesso dell’Assicurato prima che sia decorso il termine sopra indicato o che comunque la Compagnia abbia accertato la stabilizzazione dei postumi invalidanti ed il decesso non sia indennizzabile a termini di Polizza, gli eredi dell’Assicurato potranno comunque dimostrare la sussistenza del diritto all’Indennizzo mediante la consegna di documentazione idonea a provare lo stato di Invalidità Permanente Totale. Per il calcolo del grado di invalidità permanente si conviene di adottare come riferimento la tabella delle percentuali allegata al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche. In caso di Invalidità Permanente Totale a seguito di Infortunio o Malattia dell'Assicurato (IPT) la Compagnia, fermi i casi di esclusione specificati all’art. 8, rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo del finanziamento alla data del riconoscimento dell’IPT, eccetto arretrati ed interessi di mora, a condizione che la prima diagnosi della Malattia o l’Infortunio siano avvenuti nel periodo di validità del Contratto. ▪ Perdita Involontaria di Impiego a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo La garanzia Perdita Involontaria di Impiego decorre a condizione che l’Assicurato abbia maturato alla data di adesione al Programma Assicurativo un’anzianità di almeno 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro, ovvero al raggiungimento di tale condizione durante il periodo di validità del Contratto. In caso di Perdita Involontaria di Impiego a seguito di licenziamento dell’Assicurato dovuto a giustificato motivo oggettivo - Legge n. 604/1966 art. 3 - (PII) la Compagnia, fermi i casi di esclusione specificati all’art. 8, rimborsa al Beneficiario una somma pari alle rate di rimborso mensili (comprensive del finanziamento, dovute dopo il periodo di capitale ed interessi) quale risultano dal piano di ammortamento originario del Contratto di FinanziamentoFranchigia, che hanno scadenza durante il nel periodo dell’Inabilità stessadi inattività lavorativa comprovato, con il massimo eccetto arretrati e interessi di Euro 2.000,00 al mese, per un massimo di 12 rate mensili per Sinistro e per tutta la durata contrattualemora. In caso di rata del Finanziamento con diversa periodicità si terrà conto della rata mensile equivalente. In caso di estinzione parziale del Finanziamento, modifica della durata o di rinegoziazione dello stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’origi- nario piano di ammortamento del Finanziamento. L’Assicurato si definisce temporaneamente “inabile totale al lavoro” se, a causa di un infortunio o malattia, si trova nella completa impossibilità fisica, medicalmente accertata, di esercitare la sua professione o me- stiere, La prestazione viene corrisposta a condizione che il che: - la PII abbia una durata superiore al periodo di Franchigia assoluta pari a 60 giorni consecutivi (la Franchigia si calcola a partire dal primo giorno in cui si verifica di interruzione del lavoro); - il Sinistro egli eserciti effettivamente un’attività lavorativa regolare. La Copertura di Inabilità Temporanea e Totale è sottoposta: • ad un Periodo non si verifichi nel periodo di Carenza di trenta pari a 90 giorni consecutivi (la Carenza si calcola a partire dalla data di decorrenza Decorrenza della Copertura Assicurativacopertura assicurativa). - eserciti una professione di lavoro dipendente del settore privato con contratto di lavoro a tempo indeterminato soggetto alla legge italiana; qualora l’Inabilità Temporanea Totale insorga quindi entro trenta giorni da tale data, non verrà corrisposto alcun Indennizzo- abbia superato il periodo di prova; • ad un Periodo - abbia perso il lavoro a seguito di Franchigia licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (Legge n. 604/1966 art. 3); - sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge come disoccupato totale alla ricerca attiva di occupazione. Nessuna nuova prestazione è dovuta qualora: la Compagnia abbia rimborsato una somma pari a trenta giorni12 mensilità consecutive per Sinistro (o 36 mensilità complessive per Contratto); intervenga il raggiungimento dell’età di quiescenza o dell’età necessaria per l’erogazione della pensione anticipata (ex pensione di anzianità) ovvero in caso di applicazione del regime di prepensionamento. Dopo Nel caso in cui l’Assicurato, successivamente al licenziamento, stipuli un nuovo contratto di lavoro subordinato o riprenda ad esercitare un’attività remunerata di altra natura, l’Indennizzo non sarà più dovuto. In tal caso, qualora l’Assicurato venga nuovamente licenziato, la liquidazione definitiva di un sinistro per Inabilità Temporanea e Totale al Lavoro nessun indennizzo copertura assicurativa verrà corrisposto per successivi sinistri di Inabilità Temporanea e Totale al Lavoro se, dal termine riattivata fino a concorrenza del sini- stro precedente, non è trascorso un periodo di riqualificazione di novanta giorni consecutivi nel corso del quale l’Assicurato abbia ripreso la sua normale attività lavorativa. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione ai Beneficiari come previsto dall’Art. 9“BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precedemassimale sopra indicato.

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Samples: Assicurazione Creditor Protection Insurance

Prestazioni assicurate. L’Impresa di Assicurazione garantisce, in caso di Inabilità Temporanea e Totale al lavoro, la liquidazione mensile alla Con- traente – quale mandataria di pagamento dell’Assicurato - all’Assicurato di una somma pari all'ammontare delle rate mensili di ciascuna rata mensile del Contratto di Finanziamento (comprensive comprensiva di capitale ed interessi) scadente durante il periodo dell’inabilità stessa, quale risultano risulta dal piano di ammortamento originario in essere al momento del Contratto sinistro, moltiplicata per la percentuale quota di Finanziamento, che hanno scadenza durante il periodo dell’Inabilità stessa, Copertura Assicurativa. L’indennizzo sarà corrisposto con il massimo di Euro 2.000,00 al mese, per un massimo di 12 rate mensili per Sinistro e 36 rate mensili per tutta la durata contrattuale. In caso di rata del Finanziamento finanziamento con diversa periodicità si terrà conto della rata mensile equivalente. In caso di estinzione parziale del Finanziamentofinanziamento, modifica modifica della durata o di rinegoziazione dello stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’origi- nario all’originario piano di ammortamento del Finanziamentofinanziamento. L’Assicurato si definisce definisce temporaneamente “inabile totale al lavoro” se, a causa di un infortunio o malattia, si trova nella completa impossibilità fisicafisica, medicalmente accertata, di esercitare la sua professione o me- stiere, a condizione che il giorno in cui si verifica il Sinistro egli eserciti effettivamente un’attività lavorativa regolaremestiere. La Copertura di Inabilità Temporanea e Totale è sottoposta: ▪ in caso di inabilità Temporanea e Totale conseguente a Malattia ad un Periodo di Carenza di trenta sessanta giorni dalla data Data di decorrenza della Copertura Assicurativa; qualora l’Inabilità Temporanea Totale insorga quindi entro trenta sessanta giorni da tale data, non verrà corrisposto alcun Indennizzo; ad un Periodo di Franchigia pari a trenta sessanta giorni. Dopo la liquidazione definitiva ciascun Sinistro opererà un nuovo Periodo di un sinistro per Franchigia di sessanta giorni dalla data di ripresa dell’attività lavorativa; tale nuovo Periodo di Franchigia verrà applicato soltanto nel caso di nuova Inabilità Temporanea e Totale al Lavoro nessun indennizzo verrà corrisposto insorta per successivi sinistri di Inabilità Temporanea e Totale al Lavoro se, dal termine del sini- stro causa diversa dalla precedente, non è trascorso un periodo di riqualificazione di novanta giorni consecutivi nel corso del quale l’Assicurato abbia ripreso la sua normale attività lavorativa. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione ai Beneficiari come previsto dall’Art. 9“BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede.

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Samples: Contratto Di Assicurazione in Forma Collettiva Ad Adesione Facoltativa

Prestazioni assicurate. L’Impresa di Assicurazione garantisce, in caso di Inabilità Temporanea e Totale al lavoro, la liquidazione mensile alla Con- traente – quale mandataria di pagamento dell’Assicurato - all’Impresa Locataria di una somma pari all'ammontare delle rate mensili al canone periodico previsto per il Contratto di Leasing (comprensive comprensivo di capitale ed interessi) quale risultano risultante dal piano di ammortamento originario finanziario in essere al momento del Contratto di Finanziamentosinistro, che hanno in scadenza durante il periodo dell’Inabilità dell’inabilità stessa, con il massimo di Euro 2.000,00 al mese, per un massimo di 12 rate mensili per Sinistro e 36 rate mensili per tutta la durata contrattuale. In caso di rata del Finanziamento Contratto di Leasing con diversa periodicità si terrà conto della rata mensile equivalente. In caso di estinzione parziale del FinanziamentoContratto di Leasing, modifica modifica della durata o di rinegoziazione dello stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’origi- nario all’originario piano finanziario del Contratto di ammortamento del FinanziamentoLeasing. L’Assicurato si definisce definisce temporaneamente “inabile totale al lavoro” se, a causa di un infortunio o malattia, si trova nella completa impossibilità fisicafisica, medicalmente accertata, di esercitare la sua professione o me- stiere, a condizione che il giorno in cui si verifica il Sinistro egli eserciti effettivamente un’attività lavorativa regolaremestiere. La Copertura di Inabilità Temporanea e Totale è sottoposta:  in caso di Inabilità Temporanea e Totale conseguente a malattia ad un Periodo di Carenza di trenta sessanta giorni dalla data di decorrenza della Copertura Assicurativa; qualora l’Inabilità Temporanea Totale insorga quindi entro trenta sessanta giorni da tale data, non verrà corrisposto alcun Indennizzo; ad un Periodo di Franchigia pari a trenta sessanta giorni. Dopo la liquidazione definitiva ciascun Sinistro opererà un nuovo Periodo di un sinistro per Franchigia di sessanta giorni dalla data di ripresa dell’attività lavorativa; tale nuovo Periodo di Franchigia verrà applicato soltanto nel caso di nuova Inabilità Temporanea e Totale al Lavoro nessun indennizzo verrà corrisposto insorta per successivi sinistri di Inabilità Temporanea e Totale al Lavoro se, dal termine del sini- stro causa diversa dalla precedente, non è trascorso un periodo di riqualificazione di novanta giorni consecutivi nel corso del quale l’Assicurato abbia ripreso la sua normale attività lavorativa. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione ai Beneficiari all’Impresa Locataria come previsto dall’Art. 9“BENEFICIARI 9 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede.

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Samples: Contratto Di Assicurazione in Forma Collettiva Ad Adesione Facoltativa

Prestazioni assicurate. L’Impresa garantisce, in In caso di Inabilità Temporanea e Totale al lavoroPerdita d’Impiego dovuta a: • giustificato motivo oggettivo; • messa in mobilità; • cause che diano luogo all’indennizzo da parte della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria la Compagnia di Assicurazione liquiderà mensilmente all’Assicurato una somma, la liquidazione mensile alla Con- traente – quale mandataria secondo le indicazioni del Contratto di pagamento dell’Assicurato - di una somma finanziamento, pari all'ammontare all’importo delle rate mensili (comprensive di capitale ed interessi) quale risultano dal piano di ammortamento originario del Contratto di Finanziamento, che hanno scadenza durante il periodo dell’Inabilità stessa, con il massimo di Euro 2.000,00 al mese, per un massimo di 12 rate mensili per Sinistro e 36 rate mensili per tutta la durata contrattuale. In caso • ad un Periodo di rata Franchigia assoluta pari a 30 giorni. L’inizio del Finanziamento con diversa periodicità si terrà conto della rata mensile equivalente. In caso Periodo di estinzione parziale del Finanziamento, modifica della durata o Franchigia è il primo giorno di rinegoziazione dello stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’origi- nario piano di ammortamento del Finanziamento. L’Assicurato si definisce temporaneamente “inabile totale al lavoro” se, a causa di un infortunio o malattia, si trova nella completa impossibilità fisica, medicalmente accertata, di esercitare la sua professione o me- stiere, a condizione che il giorno in cui si verifica il Sinistro egli eserciti effettivamente un’attività lavorativa regolare. La Copertura di Inabilità Temporanea e Totale è sottoposta: inattività lavorativa; • ad un Periodo di Carenza di trenta 30 giorni; qualora la Perdita d’Impiego venga notificata all’Assicurato nei primi 30 giorni dalla data di decorrenza della Copertura Assicurativa; qualora l’Inabilità Temporanea Totale insorga quindi entro trenta giorni da tale datacopertura assicurata, l’indennità non verrà corrisposto alcun Indennizzo; • ad un Periodo corrisposta. Qualora la Compagnia di Franchigia pari Assicurazione stia pagando le rate mensili e l’Assicurato intraprenda un’attività lavorativa in qualità di lavoratore dipendente di ente privato dovrà informare tempestivamente per iscritto la Compagnia di Assicurazione della cessazione dello stato di Disoccupazione. In tal caso il pagamento dell’indennizzo verrà interrotto definitivamente. Qualora il contratto di lavoro dipendente di ente privato sia a trenta giornitempo determinato per una durata non superiore a sei mesi, il pagamento dell’indennizzo verrà sospeso per la durata del contratto e riprenderà al termine dello stesso come continuazione del Sinistro iniziale, qualora persista la Disoccupazione. Dopo la liquidazione definitiva di un sinistro Si precisa che per Inabilità Temporanea e Totale al Lavoro nessun indennizzo verrà corrisposto per successivi sinistri di Inabilità Temporanea e Totale al Lavoro se, dal termine del sini- stro precedente, ogni Sinistro tale sospensione non è trascorso un periodo di riqualificazione di novanta giorni consecutivi nel corso del quale l’Assicurato abbia ripreso la sua normale attività lavorativapotrà superare i sei mesi. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa dalla Compagnia di Assicurazione ai Beneficiari come previsto dall’Art. 9“BENEFICIARI dagli Articoli 8 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” e 13 “PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI” che precedeprecedono.

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Samples: Assicurazione Per La Garanzia Morte

Prestazioni assicurate. L’Impresa garantisce▪ Decesso per qualsiasi causa In caso di Decesso per qualsiasi causa dell’Assicurato (D) la Compagnia, fermi i casi di esclusione specificati all’art. 8, rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo del finanziamento alla data del D, eccetto arretrati ed interessi di mora. ▪ Invalidità Permanente Totale a seguito di Infortunio o Malattia L’Invalidità Permanente Totale corrisponde ad un’invalidità di grado pari o superiore al 60% e deve essere riconosciuta, con certificazione medica rilasciata da un medico che sia abilitato ad esercitare la sua attività in un paese membro dell’Unione Europea, dopo un periodo di almeno 12 mesi consecutivi dalla data della prima diagnosi della Malattia o di almeno 6 mesi dalla data dell’evento in caso d’Infortunio. Resta inteso che qualora si verifichi il decesso dell’Assicurato prima che sia decorso il termine sopra indicato o che comunque la Compagnia abbia accertato la stabilizzazione dei postumi invalidanti ed il decesso non sia indennizzabile a termini di Polizza, gli eredi dell’Assicurato potranno comunque dimostrare la sussistenza del diritto all’Indennizzo mediante la consegna di documentazione idonea a provare lo stato di Invalidità Permanente Totale. Per il calcolo del grado di invalidità permanente si conviene di adottare come riferimento la tabella delle percentuali allegata al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche. In caso di Invalidità Permanente Totale a seguito di Infortunio o Malattia dell'Assicurato (IPT) la Compagnia, fermi i casi di esclusione specificati all’art. 8, rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo del finanziamento alla data del riconoscimento dell’IPT, eccetto arretrati ed interessi di mora, a condizione che la prima diagnosi della Malattia o l’Infortunio siano avvenuti nel periodo di validità del Contratto. ▪ Malattia Grave Per Malattia Grave si intende esclusivamente una delle seguenti malattie gravi o le condizioni che implicano uno dei seguenti interventi chirurgici: cancro (eccetto la leucemia linfocitica cronica, i cancri non invasivi in situ, tutti i cancri della pelle ed i tumori in presenza del virus H.I.V.); ictus (eccetto attacchi ischemici transitori); infarto; insufficienza renale cronica; intervento chirurgico da malattia dell'arteria coronaria (eccetto qualsiasi intervento non chirurgico, come l’angioplastica della cavità o interventi attraverso tecniche laser); trapianto dei principali organi (cuore, polmone, fegato, pancreas o midollo osseo). In caso di Malattia Grave diagnosticata per la prima volta all’Assicurato nel periodo di validità del Contratto (MG) la Compagnia, fermi i casi di esclusione specificati all’art. 8, rimborsa al Beneficiario: - se l’Assicurato rimane in vita nei 30 giorni successivi alla data della prima diagnosi della MG oppure non viene riconosciuto invalido permanente totale a termini di Polizza nel medesimo termine, una somma pari al 50% del capitale residuo del finanziamento alla data della prima diagnosi della MG, eccetto arretrati ed interessi di mora, con un minimo di € 2.000,00. In questo caso cesserà la copertura assicurativa relativa alla garanzia MG, mentre resteranno in vigore le coperture assicurative relative alle garanzie decesso e invalidità permanente totale; pertanto, in caso di Inabilità Temporanea e Totale al lavorosuccessivo decesso o riconoscimento di invalidità permanente totale indennizzabili a termini di Polizza, la liquidazione mensile Compagnia rimborserà all’Assicurato una somma aggiuntiva pari al 100% del capitale residuo del finanziamento alla Con- traente – quale mandataria data del decesso o del riconoscimento dell’invalidità permanente totale; - se l’Assicurato decede nei 30 giorni successivi alla data della prima diagnosi della MG oppure viene riconosciuto invalido permanente totale a termini di pagamento dell’Assicurato - di Polizza nel medesimo termine, una somma pari all'ammontare delle rate mensili (comprensive al 100% del capitale residuo del finanziamento alla data del decesso o del riconoscimento dell’invalidità permanente totale, eccetto arretrati ed interessi di capitale ed interessi) quale risultano dal piano di ammortamento originario del Contratto di Finanziamento, che hanno scadenza durante il periodo dell’Inabilità stessa, con il massimo di Euro 2.000,00 al mese, per un massimo di 12 rate mensili per Sinistro e per tutta la durata contrattualemora. In questo caso di rata del Finanziamento con diversa periodicità si terrà conto cesserà l’intero Programma Assicurativo al pagamento della rata mensile equivalente. In caso di estinzione parziale del Finanziamento, modifica della durata o di rinegoziazione dello stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’origi- nario piano di ammortamento del Finanziamento. L’Assicurato si definisce temporaneamente “inabile totale al lavoro” se, a causa di un infortunio o malattia, si trova nella completa impossibilità fisica, medicalmente accertata, di esercitare la sua professione o me- stiere, a condizione che il giorno in cui si verifica il Sinistro egli eserciti effettivamente un’attività lavorativa regolare. La Copertura di Inabilità Temporanea e Totale è sottoposta: • ad un Periodo di Carenza di trenta giorni dalla data di decorrenza della Copertura Assicurativa; qualora l’Inabilità Temporanea Totale insorga quindi entro trenta giorni da tale data, non verrà corrisposto alcun Indennizzo; • ad un Periodo di Franchigia pari a trenta giorni. Dopo la liquidazione definitiva di un sinistro per Inabilità Temporanea e Totale al Lavoro nessun indennizzo verrà corrisposto per successivi sinistri di Inabilità Temporanea e Totale al Lavoro se, dal termine del sini- stro precedente, non è trascorso un periodo di riqualificazione di novanta giorni consecutivi nel corso del quale l’Assicurato abbia ripreso la sua normale attività lavorativa. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione ai Beneficiari come previsto dall’Art. 9“BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precedee nulla sarà più dovuto al Beneficiario.

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Samples: Assicurazione Creditor Protection Insurance

Prestazioni assicurate. L’Impresa garantisceSono assicurate le conseguenze degli infortuni che l’Assicurato subisce nello svolgimento delle attività professionali dichiarate in polizza e nello svolgimento di ogni altra attività senza carattere di professionalità, salvo quanto riportato all’art. 5 “Rischi esclusi” purché avvenute in caso forza di Inabilità Temporanea contratto e Totale che lo stesso sia indennizzabile ai termini di polizza. Sono considerati Infortuni anche: - l’asfissia per involontaria aspirazione di gas o vapori; - l’avvelenamento, le intossicazioni e/o lesioni prodotte dall’ingestione involontaria di sostanze in genere; - le alterazioni patologiche conseguenti a morsi di animali o punture di insetti, escluse la malaria, le malattie tropicali e nonché le conseguenze delle punture di zecca; - le infezioni, comprese quelle tetaniche, conseguenti ad Infortuni garantiti a termini delle Condizioni di Assicurazione; - l’annegamento e l’affogamento; - le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti, le ernie e le rotture sottocutanee dei tendini (salvo quanto previsto al lavoroseguente punto “Rotture Tendinee sottocutanee”; - le conseguenze fisiche di operazioni chirurgiche e di altre cure rese necessarie da Infortunio; - gli effetti della temperatura esterna e degli agenti atmosferici, compresa l’azione del fulmine, nonché scariche elettriche e l’improvviso contatto con corrosivi. Sono inoltre compresi gli Infortuni: - avvenuti in stato di malore e/o incoscienza; - conseguenti ad imperizia, imprudenza o negligenza anche dovuti a colpa grave; - derivanti da tumulti popolari, atti di vandalismo, terrorismo, attentati, aggressioni o atti violenti che abbiano movente politico, sociale o sindacale ai quali l’Assicurato non abbia preso parte attiva e volontaria. Se l’Infortunio ha per conseguenza una Invalidità Permanente che si verifichi entro 2 anni dal giorno dell’Infortunio stesso purché avvenuto durante la validità del contratto e che lo stesso sia indennizzabile a termini di polizza, la liquidazione mensile Compagnia liquida un indennizzo proporzionale alla Con- traente – quale mandataria somma assicurata, determinato come da criteri specificati al paragrafo successivo e calcolato come da Tabella di pagamento dell’Assicurato - di una somma pari all'ammontare delle rate mensili (comprensive di capitale ed interessi) quale risultano dal piano di ammortamento originario del Contratto di Finanziamento, che hanno scadenza durante il periodo dell’Inabilità stessa, con il massimo di Euro 2.000,00 al mese, per un massimo di 12 rate mensili per Sinistro e per tutta la durata contrattuale. In caso di rata del Finanziamento con diversa periodicità si terrà conto della rata mensile equivalente. In caso di estinzione parziale del Finanziamento, modifica della durata o di rinegoziazione dello stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’origi- nario piano di ammortamento del Finanziamento. L’Assicurato si definisce temporaneamente “inabile totale al lavoro” se, a causa di un infortunio o malattia, si trova nella completa impossibilità fisica, medicalmente accertata, di esercitare la sua professione o me- stiere, a condizione che il giorno indennizzo indicata in cui si verifica il Sinistro egli eserciti effettivamente un’attività lavorativa regolare. La Copertura di Inabilità Temporanea e Totale è sottoposta: • ad un Periodo di Carenza di trenta giorni dalla data di decorrenza della Copertura Assicurativa; qualora l’Inabilità Temporanea Totale insorga quindi entro trenta giorni da tale data, non verrà corrisposto alcun Indennizzo; • ad un Periodo di Franchigia pari a trenta giorni. Dopo la liquidazione definitiva di un sinistro per Inabilità Temporanea e Totale al Lavoro nessun indennizzo verrà corrisposto per successivi sinistri di Inabilità Temporanea e Totale al Lavoro se, dal termine del sini- stro precedente, non è trascorso un periodo di riqualificazione di novanta giorni consecutivi nel corso del quale l’Assicurato abbia ripreso la sua normale attività lavorativa. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione ai Beneficiari come previsto dall’Art. 9“BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precedepolizza.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Temporanea Per Il Caso Di Morte, Con Assicurazioni Complementari Facoltative

Prestazioni assicurate. L’Impresa La Copertura Assicurativa garantisce, in caso di Inabilità Temporanea e Totale al lavoro, la liquidazione liquida- zione mensile alla Con- traente – quale mandataria di pagamento dell’Assicurato - all’Assicurato di una somma pari all'ammontare delle rate mensili (comprensive di capitale ed interessi) quale risultano dal piano di ammortamento originario mensili, secondo le indi- cazioni del Contratto di Finanziamento, che hanno scadenza scadenza, durante il periodo dell’Inabilità stessadell’inabilità stes- sa, con il massimo di Euro 2.000,00 al mese, per un massimo di 12 rate mensili per Sinistro e 36 rate mensili per tutta la durata contrattuale. In caso di rata del Finanziamento con diversa periodicità si terrà conto della rata mensile equivalente. In caso di estinzione parziale del Finanziamento, modifica della durata o di rinegoziazione dello stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’origi- nario piano di ammortamento del Finanziamento. L’Assicurato si definisce definisce temporaneamente “inabile totale al lavoro” se, a causa di un infortunio o malattia, si trova nella completa impossibilità fisicafisica, medicalmente accertata, di esercitare la sua professione o me- stieremestiere, a condizione che il giorno in cui si verifica verifica il Sinistro egli eserciti effettivamente effettiva- mente un’attività lavorativa regolare. La Copertura Assicurativa per il caso di Inabilità Temporanea e Totale al lavoro è sottoposta: • ad un Periodo di Carenza Franchigia assoluta pari a 30 giorni. L’inizio del Periodo di trenta giorni dalla data Franchigia è il primo giorno di decorrenza della Copertura Assicurativa; qualora l’Inabilità Temporanea Totale insorga quindi entro trenta giorni da tale data, non verrà corrisposto alcun Indennizzoinabilità lavorativa; • ad un Periodo di Franchigia pari a trenta Carenza di 30 giorni. Dopo la liquidazione definitiva di un sinistro per Inabilità : qualora l’Inabilità Temporanea e Totale al Lavoro nessun indennizzo lavoro venga notificata all’Assicurato nei primi 30 giorni dalla decorrenza della copertura assi- curata l’indennità non verrà corrisposto per successivi sinistri corrisposta. In caso di Inabilità Temporanea anticipata estinzione totale, di surroga e Totale al Lavoro se, dal termine di rinegoziazione del sini- stro precedente, non è trascorso un periodo Contratto di riqualificazione Finanziamento si rinvia a quanto indicato all’art 10 delle Condizioni Contrattuali di novanta giorni consecutivi nel corso del quale l’Assicurato abbia ripreso la sua normale attività lavorativaAssicurazione. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa dalla Compagnia di Assicurazione ai Beneficiari come previsto dall’Art. 9“BENEFICIARI dagli Articoli 8 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” e 13 “PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI” che precedeprecedono.

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Samples: Assicurazione Per La Garanzia Morte

Prestazioni assicurate. L’Impresa garantisce, in In caso di Inabilità Temporanea e Totale al lavoroPerdita d’Impiego dovuta a: • giustificato motivo oggettivo; • cause che diano luogo all’indennizzo da parte della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria la Compagnia di Assicurazione, la liquidazione mensile alla Con- traente – quale mandataria di pagamento dell’Assicurato - di liquiderà mensilmente all’Assicurato una somma pari all'ammontare delle rate mensili (comprensive di capitale ed interessi) quale risultano dal piano di ammortamento originario somma, secondo le indicazioni del Contratto di Finanziamento, pari all’importo delle Rate mensili che hanno scadenza durante il periodo dell’Inabilità stessadella Disoccupazione, ad eccezione del primo e dell’ultimo indennizzo che saranno calcolati al prorata dei giorni effettivi di Disoccupazione, con il massimo di Euro 2.000,00 al mese, per un massimo di 12 rate 18 Rate mensili per Sinistro e 36 Rate mensili per tutta la durata contrattuale. In caso Fatte salve le limitazioni previste al successivo art. 43 (“Esclusioni”). • ad un Periodo di rata Franchigia assoluta pari a 60 (sessanta) giorni. L’inizio del Finanziamento con diversa periodicità si terrà conto della rata mensile equivalente. In caso Periodo di estinzione parziale del Finanziamento, modifica della durata o Franchigia è il primo giorno di rinegoziazione dello stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’origi- nario piano di ammortamento del Finanziamento. L’Assicurato si definisce temporaneamente “inabile totale al lavoro” se, a causa di un infortunio o malattia, si trova nella completa impossibilità fisica, medicalmente accertata, di esercitare la sua professione o me- stiere, a condizione che il giorno in cui si verifica il Sinistro egli eserciti effettivamente un’attività lavorativa regolare. La Copertura di Inabilità Temporanea e Totale è sottoposta: inattività lavorativa; • ad un Periodo di Carenza di trenta 60 (sessanta) giorni; qualora la Perdita d’Impiego venga notificata all’Assicurato nei primi 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della Copertura Assicurativa; qualora l’Inabilità Temporanea Totale insorga quindi entro trenta giorni da tale datacopertura assicurata, l’indennità non verrà corrisposto alcun Indennizzo; • ad un Periodo di Franchigia pari a trenta giornicorrisposta. Dopo la liquidazione definitiva definitiva di un sinistro Sinistro per Inabilità Temporanea e Totale al Lavoro Perdita d’impiego, nessun indennizzo Indennizzo verrà corrisposto per successivi sinistri Sinistri di Inabilità Temporanea e Totale al Lavoro Disoccupazione se, dal termine del sini- stro Sinistro precedente, non è trascorso un periodo di riqualificazione Riqualificazione di novanta 90 (novanta) giorni consecutivi nel corso del quale l’Assicurato sia ritornato ad essere Lavoratore Dipendente del settore Privato a tempo indeterminato ed abbia ripreso superato il periodo di prova. Qualora la sua normale attività lavorativaCompagnia di Assicurazione stia pagando le Rate mensili e l’Assicurato intraprenda un’attività lavorativa in qualità di Lavoratore Dipendente del settore Privato dovrà informare tempestivamente per iscritto la Compagnia di Assicurazione della cessazione dello stato di Disoccupazione. In tal caso il pagamento dell’indennizzo verrà interrotto definitivamente. Qualora il contratto di lavoro dipendente del settore Privato sia a tempo determinato per una durata non superiore a sei mesi, il pagamento dell’indennizzo verrà sospeso per la durata del contratto e riprenderà al termine dello stesso come continuazione del Sinistro iniziale, qualora persista la Disoccupazione. Si precisa che per ogni Sinistro tale sospensione non potrà superare i sei mesi. In caso di anticipata estinzione e di surroga del Contratto di Finanziamento si rinvia a quanto indicato all’art. 11 delle Condizioni Contrattuali di Assicurazione. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa dalla Compagnia di Assicurazione ai Beneficiari come previsto dall’Art. 9“BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” dagli articoli 9 (“Beneficiari delle prestazioni”) e 14 (“Pagamento delle prestazioni”) che precedeprecedono.

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Samples: Assicurazione Per La Garanzia Morte

Prestazioni assicurate. L’Impresa garantisceIl presente Contratto prevede, in caso di Inabilità Temporanea e Totale al lavoroDecesso, la liquidazione mensile alla Con- traente – quale mandataria di pagamento dell’Assicurato - di una somma pari all'ammontare delle rate mensili (comprensive di capitale ed interessi) quale risultano dal piano di ammortamento originario del Contratto di Finanziamentodell’Assicurato, che hanno scadenza dovesse verificarsi per qualsiasi motivo durante il periodo dell’Inabilità stessadi vigore della Copertura Assicurativa, con senza limiti territoriali, il massimo pagamento in unica soluzione da parte della Compagnia del Capitale Residuo del Mutuo o Apertura del credito in essere alla data del sinistro, salve le limitazioni previste al successivo art. 7 “ESCLUSIONI” e i limiti di in- dennizzo previsti all’art. 12 “LIMITI DI INDENNIZZO E CAPITALE MASSIMO ASSICURATO”. La Prestazione Assicurata per ciascun Assicurato è variabile nel tempo; corrisponde inizialmente all’intero Importo del Mutuo o Apertura di credito erogato all’Impresa (capitale assicurato iniziale) o del Capitale Residuo, e successivamente decresce e corrisponde in ogni momento al Capitale Residuo del Mutuo o Apertura di credito stesso. Ai fini della determinazione del Capitale Residuo del Mutuo o Apertura di credito, si assume che tutte le rate previste nel piano di ammor- tamento, già scadute alla data del sinistro, siano state regolarmente corrisposte. Si precisa che, nel caso in cui l'importo erogato all'Impresa fosse superiore alla somma di Euro 2.000,00 500.000,00 prevista come limite massimo per ogni singolo Assicurato, la Compagnia liquiderà un importo calcolato applicando al meseCapitale Residuo in essere alla data del sinistro il rapporto esistente tra tale limite massimo e l'Importo erogato. Il capitale assicurato iniziale di riferimento per la determinazione del limite massimo assicurabile è da considerarsi quello cumulato in essere alla data di adesione al Contratto, derivante da tutte le eventuali ulteriori coperture in essere del singolo soggetto Assicurato con la Com- pagnia, sommato all’importo del Mutuo o Apertura di credito richiesto dall’Impresa per un massimo la presente polizza. Per data del sinistro si intende la data di 12 rate mensili per Sinistro e per tutta la durata contrattualeDecesso dell’Assicurato. In caso di rata del Finanziamento con diversa periodicità si terrà conto della rata mensile equivalente. In caso di estinzione parziale del Finanziamento, modifica della durata o di rinegoziazione dello stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’origi- nario piano di ammortamento del Finanziamento. L’Assicurato si definisce temporaneamente “inabile totale al lavoro” se, a causa di un infortunio o malattia, si trova nella completa impossibilità fisica, medicalmente accertata, di esercitare la sua professione o me- stiere, a condizione che il giorno in cui si verifica il Sinistro egli eserciti effettivamente un’attività lavorativa regolare. La Copertura di Inabilità Temporanea e Totale è sottoposta: • ad un Periodo di Carenza di trenta giorni dalla sopravvivenza dell’Assicurato alla data di decorrenza scadenza della Copertura Assicurativa; qualora l’Inabilità Temporanea Totale insorga quindi entro trenta giorni da tale data, non verrà corrisposto alcun Indennizzo; • ad un Periodo di Franchigia pari a trenta giorni. Dopo la liquidazione definitiva di un sinistro per Inabilità Temporanea e Totale al Lavoro nessun indennizzo verrà corrisposto per successivi sinistri di Inabilità Temporanea e Totale al Lavoro se, dal termine del sini- stro precedente, non è trascorso un periodo di riqualificazione di novanta giorni consecutivi nel corso del quale l’Assicurato abbia ripreso la sua normale attività lavorativa. La prevista alcuna prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione ai Beneficiari come previsto dall’Art. 9“BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precedea carico della Compagnia e il Premio versato resta acquisito da quest’ultima.

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Samples: Assicurazione Creditor Protection

Prestazioni assicurate. L’Impresa garantisce, in In caso di Inabilità Temporanea e Totale al lavoroPerdita d’Impiego dovuta a: • giustificato motivo oggettivo; • messa in mobilità; • cause che diano luogo all’indennizzo da parte della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria la Compagnia di Assicurazione, la liquidazione mensile alla Con- traente – quale mandataria di pagamento dell’Assicurato - di liquiderà mensilmente all’Assicurato una somma pari all'ammontare delle rate mensili (comprensive di capitale ed interessi) quale risultano dal piano di ammortamento originario somma, secondo le indi- cazioni del Contratto di Finanziamento, che hanno scadenza durante il periodo dell’Inabilità stessa, pari all’importo delle rate mensili con il massimo di Euro 2.000,00 al mese, per un massimo di 12 rate mensili per Sinistro e 36 rate mensili per tutta la durata contrattuale. In caso di rata del Finanziamento con diversa periodicità si terrà conto della rata mensile equivalente. In caso di estinzione parziale del Finanziamento, modifica della durata o di rinegoziazione dello stesso, la La Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’origi- nario piano di ammortamento del Finanziamento. L’Assicurato si definisce temporaneamente “inabile totale al lavoro” se, a causa di un infortunio o malattia, si trova nella completa impossibilità fisica, medicalmente accertata, di esercitare la sua professione o me- stiere, a condizione che il giorno in cui si verifica il Sinistro egli eserciti effettivamente un’attività lavorativa regolare. La Copertura di Inabilità Temporanea e Totale Perdita d’Impiego è sottoposta: • ad un Periodo di Carenza Franchigia assoluta pari a 30 giorni. L’inizio del Periodo di trenta giorni dalla data Franchigia è il primo giorno di decorrenza della Copertura Assicurativa; qualora l’Inabilità Temporanea Totale insorga quindi entro trenta giorni da tale data, non verrà corrisposto alcun Indennizzoinattività lavorativa; • ad un Periodo di Franchigia pari Carenza di 30 giorni; qualora la Perdita d’Impiego venga notificata all’Assicurato nei primi 30 giorni dalla decorrenza della copertura assicurata, l’indennità non verrà corrisposta. Qualora la Compagnia di Assicurazione stia pagando le rate mensili e l’Assicurato intraprenda un’attività lavorativa in qualità di lavoratore dipendente di ente privato dovrà informare tempestiva- mente per iscritto la Compagnia di Assicurazione della cessazione dello stato di Disoccupazione. In tal caso il pagamento dell’indennizzo verrà interrotto definitivamente. Qualora il contratto di lavoro dipendente di ente privato sia a trenta giornitempo determinato per una durata non superiore a sei mesi, il pagamento dell’indennizzo verrà sospeso per la durata del contratto e riprenderà al termine dello stesso come continuazione del Sinistro iniziale, qualora persista la Disoccupazione. Dopo la liquidazione definitiva Si precisa che per ogni Sinistro tale sospensione non potrà superare i sei mesi. In caso di un sinistro per Inabilità Temporanea anticipata estinzione totale, di surroga e Totale al Lavoro nessun indennizzo verrà corrisposto per successivi sinistri di Inabilità Temporanea e Totale al Lavoro se, dal termine rinegoziazione del sini- stro precedente, non è trascorso un periodo Contratto di riqualificazione Finanziamento si rinvia a quanto indicato all’art 10 delle Condizioni Contrattuali di novanta giorni consecutivi nel corso del quale l’Assicurato abbia ripreso la sua normale attività lavorativaAssicurazione. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa dalla Compagnia di Assicurazione ai Beneficiari come previsto dall’Art. 9“BENEFICIARI dagli Articoli 8 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” e 13 “PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI” che precedeprecedono.

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Samples: Assicurazione Per La Garanzia Morte

Prestazioni assicurate. L’Impresa garantisceSono assicurate le conseguenze degli infortuni che l’Assicurato subisce nello svolgimento delle attività professionali dichiarate in polizza e nello svolgimento di ogni altra attività senza carattere di professionalità, salvo quanto riportato all’art. 3 “Rischi esclusi” purché avvenute in caso forza di Inabilità Temporanea contratto e Totale che lo stesso sia indennizzabile ai termini di polizza. Sono considerati Infortuni anche: • l’asfissia per involontaria aspirazione di gas o vapori; • l’avvelenamento, le intossicazioni e/o lesioni prodotte dall’ingestione involontaria di sostanze in genere; • le alterazioni patologiche conseguenti a morsi di animali o punture di insetti, escluse la malaria, le malattie tropicali e nonché le conseguenze delle punture di zecca; • le infezioni, comprese quelle tetaniche, conseguenti ad Infortuni garantiti a termini delle Condizioni di Assicurazione; • l’annegamento e l’affogamento; • le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti, le ernie e le rotture sottocutanee dei tendini (salvo quanto previsto al lavoroseguente punto “Rotture Tendinee sottocutanee”; • le conseguenze fisiche di operazioni chirurgiche e di altre cure rese necessarie da Infortunio; • gli effetti della temperatura esterna e degli agenti atmosferici, compresa l’azione del fulmine, nonché scariche elettriche e l’improvviso contatto con corrosivi. Sono inoltre compresi gli Infortuni: • avvenuti in stato di malore e/o incoscienza; • conseguenti ad imperizia, imprudenza o negligenza anche dovuti a colpa grave; • derivanti da tumulti popolari, atti di vandalismo, terrorismo, attentati, aggressioni o atti violenti che abbiano movente politico, sociale o sindacale ai quali l’Assicurato non abbia preso parte attiva e volontaria. Se l’Infortunio ha per conseguenza una Invalidità Permanente che si verifichi entro 2 anni dal giorno dell’Infortunio stesso purché avvenuto durante la validità del contratto e che lo stesso sia indennizzabile a termini di polizza, la liquidazione mensile Compagnia liquida un indennizzo proporzionale alla Con- traente – quale mandataria somma assicurata, determinato come da criteri specificati al paragrafo successivo e calcolato come da Tabella di pagamento dell’Assicurato - di una somma pari all'ammontare delle rate mensili (comprensive di capitale ed interessi) quale risultano dal piano di ammortamento originario del Contratto di Finanziamento, che hanno scadenza durante il periodo dell’Inabilità stessa, con il massimo di Euro 2.000,00 al mese, per un massimo di 12 rate mensili per Sinistro e per tutta la durata contrattuale. In caso di rata del Finanziamento con diversa periodicità si terrà conto della rata mensile equivalente. In caso di estinzione parziale del Finanziamento, modifica della durata o di rinegoziazione dello stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’origi- nario piano di ammortamento del Finanziamento. L’Assicurato si definisce temporaneamente “inabile totale al lavoro” se, a causa di un infortunio o malattia, si trova nella completa impossibilità fisica, medicalmente accertata, di esercitare la sua professione o me- stiere, a condizione che il giorno indennizzo indicata in cui si verifica il Sinistro egli eserciti effettivamente un’attività lavorativa regolare. La Copertura di Inabilità Temporanea e Totale è sottoposta: • ad un Periodo di Carenza di trenta giorni dalla data di decorrenza della Copertura Assicurativa; qualora l’Inabilità Temporanea Totale insorga quindi entro trenta giorni da tale data, non verrà corrisposto alcun Indennizzo; • ad un Periodo di Franchigia pari a trenta giorni. Dopo la liquidazione definitiva di un sinistro per Inabilità Temporanea e Totale al Lavoro nessun indennizzo verrà corrisposto per successivi sinistri di Inabilità Temporanea e Totale al Lavoro se, dal termine del sini- stro precedente, non è trascorso un periodo di riqualificazione di novanta giorni consecutivi nel corso del quale l’Assicurato abbia ripreso la sua normale attività lavorativa. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione ai Beneficiari come previsto dall’Art. 9“BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precedepolizza.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Infortuni‌

Prestazioni assicurate. L’Impresa garantisceCon la presente assicurazione la Società si impegna a corrispondere ai Beneficiari designati: • alla scadenza del contratto, se l'Assicurato è in vita, il capitale complessivamente assicurato, oppure, • al decesso dell'Assicurato, se si verifica prima della scadenza, il capitale complessivamente assicurato aumentato dell’eventuale bonus sotto definito. Il capitale complessivamente assicurato è pari alla somma dei seguenti importi: Il bonus dovuto in caso di premorienza dell'Assicurato è pari all’1% del capitale assicurato moltiplicato per il minore tra • la differenza, se positiva, tra 10 ed il numero di anni interamente trascorsi dalla decorrenza del contratto, e • la differenza, se positiva, fra 85 ed il numero intero di anni di età dell'Assicurato al momento del decesso. L'importo del bonus non può comunque superare € 5.000,00. La suddetta garanzia per il caso di morte è operante qualunque sia la causa del decesso - senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato - fatte salve le esclusioni e le limitazioni descritte agli articoli 16 e 17. Le quote del Fondo Interno TORRE disponibili sul contratto sono quelle attribuite al momento del versamento dei premi per i Comparti prescelti dal Contraente. La modalità per determinare il numero di quote che si acquisiscono con ciascun premio versato è definita all'art. 6. Il controvalore delle quote si ottiene moltiplicando il numero di quote disponibili per ciascun Comparto del Fondo Interno TORRE per il relativo valore unitario, di cui all’art. 9, alla data di disinvestimento. La data di disinvestimento è la prima data di valorizzazione delle quote del Fondo Interno che precede di almeno tre giorni lavorativi la scadenza del contratto o, in caso di Inabilità Temporanea e Totale al lavoro, la liquidazione mensile alla Con- traente – quale mandataria di pagamento dell’Assicurato - di una somma pari all'ammontare delle rate mensili (comprensive di capitale ed interessi) quale risultano dal piano di ammortamento originario del Contratto di Finanziamentodecesso, che hanno scadenza durante segue di almeno tre giorni lavorativi il periodo dell’Inabilità stessaricevimento da parte della Società della denuncia di decesso dell’Assicurato, corredata della documentazione richiesta per la liquidazione. Le quote dei Comparti del Fondo Interno TORRE sono disciplinate dal relativo Regolamento che costituisce parte integrante del contratto. Il capitale investito nella Gestione Separata ALFIERE con ciascun premio versato si determina con le modalità indicate al successivo art. 6. Il valore rivalutato del capitale investito nella Gestione separata Alfiere si determina, alla data di disinvestimento sopra definita,come indicato nella Clausola di Indicizzazione ALFIERE, che costituisce parte integrante del Contratto. La Gestione Separata ALFIERE è disciplinata dal relativo Regolamento che costituisce parte integrante del Contratto. Trascorsi almeno 3 mesi dalla decorrenza del contratto, il Contraente può chiedere il passaggio dalla Gestione Separata ALFIERE ad uno o più Comparti del Fondo Interno TORRE, o viceversa, oppure tra i diversi Comparti del Fondo Interno TORRE , con il massimo di Euro 2.000,00 al mese, per un massimo di 12 rate mensili per Sinistro e per tutta la durata contrattualele modalità descritte all’art. In caso di rata del Finanziamento con diversa periodicità si terrà conto della rata mensile equivalente. In caso di estinzione parziale del Finanziamento, modifica della durata o di rinegoziazione dello stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’origi- nario piano di ammortamento del Finanziamento. L’Assicurato si definisce temporaneamente “inabile totale al lavoro” se, a causa di un infortunio o malattia, si trova nella completa impossibilità fisica, medicalmente accertata, di esercitare la sua professione o me- stiere, a condizione che il giorno in cui si verifica il Sinistro egli eserciti effettivamente un’attività lavorativa regolare. La Copertura di Inabilità Temporanea e Totale è sottoposta: • ad un Periodo di Carenza di trenta giorni dalla data di decorrenza della Copertura Assicurativa; qualora l’Inabilità Temporanea Totale insorga quindi entro trenta giorni da tale data, non verrà corrisposto alcun Indennizzo; • ad un Periodo di Franchigia pari a trenta giorni. Dopo la liquidazione definitiva di un sinistro per Inabilità Temporanea e Totale al Lavoro nessun indennizzo verrà corrisposto per successivi sinistri di Inabilità Temporanea e Totale al Lavoro se, dal termine del sini- stro precedente, non è trascorso un periodo di riqualificazione di novanta giorni consecutivi nel corso del quale l’Assicurato abbia ripreso la sua normale attività lavorativa. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione ai Beneficiari come previsto dall’Art. 9“BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede7.

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Samples: www.hdiassicurazioni.it

Prestazioni assicurate. L’Impresa garantisce, in In caso di Inabilità Temporanea e Totale al lavoroPerdita d’Impiego dovuta a: • giustificato motivo oggettivo; • messa in mobilità; • cause che diano luogo all’indennizzo da parte della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria la Compagnia di Assicurazione liquiderà mensilmente all’Assicurato una somma, la liquidazione mensile alla Con- traente – quale mandataria secondo le indi- cazioni del Contratto di pagamento dell’Assicurato - di una somma finanziamento, pari all'ammontare all’importo delle rate mensili (comprensive di capitale ed interessi) quale risultano dal piano di ammortamento originario del Contratto di Finanziamento, che hanno scadenza durante il periodo dell’Inabilità stessa, con il massimo di Euro 2.000,00 al mese, per un massimo di 12 rate mensili per Sinistro e 36 rate mensili per tutta la durata contrattuale. In caso di rata del Finanziamento con diversa periodicità si terrà conto della rata mensile equivalente. In caso di estinzione parziale del Finanziamento, modifica della durata o di rinegoziazione dello stesso, la La Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’origi- nario piano di ammortamento del Finanziamento. L’Assicurato si definisce temporaneamente “inabile totale al lavoro” se, a causa di un infortunio o malattia, si trova nella completa impossibilità fisica, medicalmente accertata, di esercitare la sua professione o me- stiere, a condizione che il giorno in cui si verifica il Sinistro egli eserciti effettivamente un’attività lavorativa regolare. La Copertura di Inabilità Temporanea e Totale Perdita d’Impiego è sottoposta: • ad un Periodo di Carenza Franchigia assoluta pari a 30 giorni. L’inizio del Periodo di trenta giorni dalla data Franchigia è il primo giorno di decorrenza della Copertura Assicurativa; qualora l’Inabilità Temporanea Totale insorga quindi entro trenta giorni da tale data, non verrà corrisposto alcun Indennizzoinattività lavorativa; • ad un Periodo di Franchigia pari Carenza di 30 giorni; qualora la Perdita d’Impiego venga notificata all’Assicurato nei primi 30 giorni dalla decorrenza della copertura assicurata, l’indennità non verrà corrisposta. Qualora la Compagnia di Assicurazione stia pagando le rate mensili e l’Assicurato intraprenda un’attività lavorativa in qualità di lavoratore dipendente di ente privato dovrà informare tempestiva- mente per iscritto la Compagnia di Assicurazione della cessazione dello stato di Disoccupazione. In tal caso il pagamento dell’indennizzo verrà interrotto definitivamente. Qualora il contratto di lavoro dipendente di ente privato sia a trenta giornitempo determinato per una durata non superiore a sei mesi, il pagamento dell’indennizzo verrà sospeso per la durata del contratto e riprenderà al termine dello stesso come continuazione del Sinistro iniziale, qualora persista la Disoccupazione. Dopo la liquidazione definitiva di un sinistro Si precisa che per Inabilità Temporanea e Totale al Lavoro nessun indennizzo verrà corrisposto per successivi sinistri di Inabilità Temporanea e Totale al Lavoro se, dal termine del sini- stro precedente, ogni Sinistro tale sospensione non è trascorso un periodo di riqualificazione di novanta giorni consecutivi nel corso del quale l’Assicurato abbia ripreso la sua normale attività lavorativapotrà superare i sei mesi. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa dalla Compagnia di Assicurazione ai Beneficiari come previsto dall’Art. 9“BENEFICIARI dagli Articoli 8 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” e 13 “PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI” che precedeprecedono.

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Samples: Assicurazione Per La Garanzia Morte

Prestazioni assicurate. L’Impresa garantisce, in ▪ Decesso per qualsiasi causa In caso di Inabilità Temporanea e Totale Decesso per qualsiasi causa dell’Assicurato (D) la Compagnia, fermi i casi di esclusione specificati all’art. 8, rimborsa al lavoro, la liquidazione mensile alla Con- traente – quale mandataria di pagamento dell’Assicurato - di Beneficiario una somma pari all'ammontare al capitale residuo del finanziamento alla data del D, eccetto arretrati ed interessi di mora. ▪ Invalidità Permanente Totale a seguito di Infortunio o Malattia L’Invalidità Permanente Totale corrisponde ad un’invalidità di grado pari o superiore al 60% e deve essere riconosciuta, con certificazione medica rilasciata da un medico che sia abilitato ad esercitare la sua attività in un paese membro dell’Unione Europea, dopo un periodo di almeno 12 mesi consecutivi dalla data della prima diagnosi della Malattia o di almeno 6 mesi dalla data dell’evento in caso d’Infortunio. Resta inteso che qualora si verifichi il decesso dell’Assicurato prima che sia decorso il termine sopra indicato o che comunque la Compagnia abbia accertato la stabilizzazione dei postumi invalidanti ed il decesso non sia indennizzabile a termini di Polizza, gli eredi dell’Assicurato potranno comunque dimostrare la sussistenza del diritto all’Indennizzo mediante la consegna di documentazione idonea a provare lo stato di Invalidità Permanente Totale. Per il calcolo del grado di invalidità permanente si conviene di adottare come riferimento la tabella delle percentuali allegata al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche. In caso di Invalidità Permanente Totale a seguito di Infortunio o Malattia dell'Assicurato (IPT) la Compagnia, fermi i casi di esclusione specificati all’art. 8, rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo del finanziamento alla data del riconoscimento dell’IPT, eccetto arretrati ed interessi di mora, a condizione che la prima diagnosi della Malattia o l’Infortunio siano avvenuti nel periodo di validità del Contratto. ▪ Perdita Involontaria di Impiego a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo La garanzia Perdita Involontaria di Impiego decorre a condizione che l’Assicurato abbia maturato alla data di adesione al Programma Assicurativo un’anzianità di almeno 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro, ovvero al raggiungimento di tale condizione durante il periodo di validità del Contratto. In caso di Perdita Involontaria di Impiego a seguito di licenziamento dell’Assicurato dovuto a giustificato motivo oggettivo - Legge n. 604/1966 art. 3 - (PII) la Compagnia, fermi i casi di esclusione specificati all’art. 8, rimborsa al Beneficiario una somma pari alle rate di rimborso mensili (comprensive del finanziamento, dovute dopo il periodo di capitale ed interessi) quale risultano dal piano di ammortamento originario del Contratto di FinanziamentoFranchigia, che hanno scadenza durante il nel periodo dell’Inabilità stessadi inattività lavorativa comprovato, con il massimo eccetto arretrati e interessi di Euro 2.000,00 al mese, per un massimo di 12 rate mensili per Sinistro e per tutta la durata contrattualemora. In caso di rata del Finanziamento con diversa periodicità si terrà conto della rata mensile equivalente. In caso di estinzione parziale del Finanziamento, modifica della durata o di rinegoziazione dello stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’origi- nario piano di ammortamento del Finanziamento. L’Assicurato si definisce temporaneamente “inabile totale al lavoro” se, a causa di un infortunio o malattia, si trova nella completa impossibilità fisica, medicalmente accertata, di esercitare la sua professione o me- stiere, La prestazione viene corrisposta a condizione che il che: - la PII abbia una durata superiore al periodo di Franchigia assoluta pari a 60 giorni consecutivi (la Franchigia si calcola a partire dal primo giorno in cui si verifica di interruzione del lavoro); - il Sinistro egli eserciti effettivamente un’attività lavorativa regolare. La Copertura di Inabilità Temporanea e Totale è sottoposta: • ad un Periodo non si verifichi nel periodo di Carenza di trenta pari a 90 giorni consecutivi (la Carenza si calcola a partire dalla data di decorrenza Decorrenza della Copertura Assicurativacopertura assicurativa). - eserciti una professione di lavoro dipendente del settore privato con contratto di lavoro a tempo indeterminato soggetto alla legge italiana; qualora l’Inabilità Temporanea Totale insorga quindi entro trenta giorni da tale data, non verrà corrisposto alcun Indennizzo- abbia superato il periodo di prova; • ad un Periodo - abbia perso il lavoro a seguito di Franchigia licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (Legge n. 604/1966 art. 3); COM800_10_18 - sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge come disoccupato totale alla ricerca attiva di occupazione. Nessuna nuova prestazione è dovuta qualora: la Compagnia abbia rimborsato una somma pari a trenta giorni6 mensilità consecutive per Sinistro (o 18 mensilità complessive per Contratto); intervenga il raggiungimento dell’età di quiescenza o dell’età necessaria per l’erogazione della pensione anticipata (ex pensione di anzianità) ovvero in caso di applicazione del regime di prepensionamento. Dopo Nel caso in cui l’Assicurato, successivamente al licenziamento, stipuli un nuovo contratto di lavoro subordinato o riprenda ad esercitare un’attività remunerata di altra natura, l’Indennizzo non sarà più dovuto. In tal caso, qualora l’Assicurato venga nuovamente licenziato, la liquidazione definitiva di un sinistro per Inabilità Temporanea e Totale al Lavoro nessun indennizzo copertura assicurativa verrà corrisposto per successivi sinistri di Inabilità Temporanea e Totale al Lavoro se, dal termine riattivata fino a concorrenza del sini- stro precedente, non è trascorso un periodo di riqualificazione di novanta giorni consecutivi nel corso del quale l’Assicurato abbia ripreso la sua normale attività lavorativa. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione ai Beneficiari come previsto dall’Art. 9“BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precedemassimale sopra indicato.

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Samples: Assicurazione Creditor Protection Insurance

Prestazioni assicurate. L’Impresa di Assicurazione garantisce, in caso di Inabilità Temporanea e Totale al lavoro, la liquidazione mensile alla Con- traente – quale mandataria di pagamento dell’Assicurato - all’Impresa Locataria di una somma pari all'ammontare delle rate mensili al canone periodico previsto per il Contratto di Leasing (comprensive comprensivo di capitale ed interessi) quale risultano risultante dal piano di ammortamento originario finanziario in essere al momento del Contratto di Finanziamentosinistro, che hanno in scadenza durante il periodo dell’Inabilità dell’inabilità stessa, con il massimo di Euro 2.000,00 al mese, per un massimo di 12 rate mensili per Sinistro e 36 rate mensili per tutta la durata contrattuale. In caso di rata del Finanziamento Contratto di Leasing con diversa periodicità si terrà conto della rata mensile equivalente. In caso di estinzione parziale del FinanziamentoContratto di Leasing, modifica modifica della durata o di rinegoziazione dello stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’origi- nario all’originario piano finanziario del Contratto di ammortamento del FinanziamentoLeasing. L’Assicurato si definisce definisce temporaneamente “inabile totale al lavoro” se, a causa di un infortunio o malattia, si trova nella completa impossibilità fisicafisica, medicalmente accertata, di esercitare la sua professione o me- stiere, a condizione che il giorno in cui si verifica il Sinistro egli eserciti effettivamente un’attività lavorativa regolaremestiere. La Copertura di Inabilità Temporanea e Totale è sottoposta: • in caso di Inabilità Temporanea e Totale conseguente a malattia ad un Periodo di Carenza di trenta sessanta giorni dalla data Data di decorrenza della Copertura Assicurativa; qualora l’Inabilità Temporanea Totale insorga quindi entro trenta sessanta giorni da tale data, non verrà corrisposto alcun Indennizzo; • ad un Periodo di Franchigia pari a trenta sessanta giorni. Dopo la liquidazione definitiva ciascun Sinistro opererà un nuovo Periodo di un sinistro per Franchigia di sessanta giorni dalla data di ripresa dell’attività lavorativa; tale nuovo Periodo di Franchigia verrà applicato soltanto nel caso di nuova Inabilità Temporanea e Totale al Lavoro nessun indennizzo verrà corrisposto insorta per successivi sinistri di Inabilità Temporanea e Totale al Lavoro se, dal termine del sini- stro causa diversa dalla precedente, non è trascorso un periodo di riqualificazione di novanta giorni consecutivi nel corso del quale l’Assicurato abbia ripreso la sua normale attività lavorativa. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione ai Beneficiari all’Impresa Locataria come previsto dall’Art. 9“BENEFICIARI 9 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Prestazioni assicurate. L’Impresa garantisce, in In caso di Inabilità Temporanea e Totale al lavoroPerdita d’Impiego dovuta a: • giustificato motivo oggettivo; • messa in mobilità; • cause che diano luogo all’indennizzo da parte della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria la Compagnia di Assicurazione, la liquidazione mensile alla Con- traente – quale mandataria di pagamento dell’Assicurato - di liquiderà mensilmente all’Assicurato una somma pari all'ammontare delle rate mensili (comprensive di capitale ed interessi) quale risultano dal piano di ammortamento originario somma, secondo le indicazioni del Contratto di Finanziamento, che hanno scadenza durante il periodo dell’Inabilità stessa, pari all’importo delle rate mensili con il massimo di Euro 2.000,00 al mese, per un massimo di 12 rate mensili per Sinistro e 36 rate mensili per tutta la durata contrattuale. In caso • ad un Periodo di rata Franchigia assoluta pari a 30 giorni. L’inizio del Finanziamento con diversa periodicità si terrà conto della rata mensile equivalente. In caso Periodo di estinzione parziale del Finanziamento, modifica della durata o Franchigia è il primo giorno di rinegoziazione dello stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’origi- nario piano di ammortamento del Finanziamento. L’Assicurato si definisce temporaneamente “inabile totale al lavoro” se, a causa di un infortunio o malattia, si trova nella completa impossibilità fisica, medicalmente accertata, di esercitare la sua professione o me- stiere, a condizione che il giorno in cui si verifica il Sinistro egli eserciti effettivamente un’attività lavorativa regolare. La Copertura di Inabilità Temporanea e Totale è sottoposta: inattività lavorativa; • ad un Periodo di Carenza di trenta 30 giorni; qualora la Perdita d’Impiego venga notificata all’Assicurato nei primi 30 giorni dalla data di decorrenza della Copertura Assicurativa; qualora l’Inabilità Temporanea Totale insorga quindi entro trenta giorni da tale datacopertura assicurata, l’indennità non verrà corrisposto alcun Indennizzo; • ad un Periodo corrisposta. Qualora la Compagnia di Franchigia pari Assicurazione stia pagando le rate mensili e l’Assicurato intraprenda un’attività lavorativa in qualità di lavoratore dipendente di ente privato dovrà informare tempestivamente per iscritto la Compagnia di Assicurazione della cessazione dello stato di Disoccupazione. In tal caso il pagamento dell’indennizzo verrà interrotto definitivamente. Qualora il contratto di lavoro dipendente di ente privato sia a trenta giornitempo determinato per una durata non superiore a sei mesi, il pagamento dell’indennizzo verrà sospeso per la durata del contratto e riprenderà al termine dello stesso come continuazione del Sinistro iniziale, qualora persista la Disoccupazione. Dopo la liquidazione definitiva Si precisa che per ogni Sinistro tale sospensione non potrà superare i sei mesi. In caso di un sinistro per Inabilità Temporanea anticipata estinzione totale, di surroga e Totale al Lavoro nessun indennizzo verrà corrisposto per successivi sinistri di Inabilità Temporanea e Totale al Lavoro se, dal termine rinegoziazione del sini- stro precedente, non è trascorso un periodo Contratto di riqualificazione Finanziamento si rinvia a quanto indicato all’art 10 delle Condizioni Contrattuali di novanta giorni consecutivi nel corso del quale l’Assicurato abbia ripreso la sua normale attività lavorativaAssicurazione. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa dalla Compagnia di Assicurazione ai Beneficiari come previsto dall’Art. 9“BENEFICIARI dagli Articoli 8 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” e 13 “PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI” che precedeprecedono.

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Samples: Assicurazione Per La Garanzia Morte

Prestazioni assicurate. L’Impresa garantisceCon la presente assicurazione la Società si impegna a corrispondere ai Beneficiari designati: • alla scadenza del contratto, se l'Assicurato è in vita, il capitale complessivamente assicurato, oppure, • al decesso dell'Assicurato, se si verifica prima della scadenza, il capitale complessivamente assicurato aumentato dell’eventuale bonus sotto definito. Il capitale complessivamente assicurato è pari alla somma dei seguenti importi: Il bonus dovuto in caso di Inabilità Temporanea premorienza dell'Assicurato è pari all’1% del capitale assicurato moltiplicato per il minore tra • la differenza, se positiva, tra 10 ed il numero di anni interamente trascorsi dalla decorrenza del contratto, e Totale • la differenza, se positiva, fra 85 ed il numero intero di anni di età dell'Assicurato al lavoromomento del decesso. L'importo del bonus non può comunque superare € 5.000,00. Qualora il decesso dell’Assicurato sia causato direttamente ed esclusivamente da un infortunio e sia avvenuto entro un anno dall’Infortunio stesso e prima della scadenza del contratto, il bonus dovuto in caso di premorienza, come sopra definito, viene • triplicato in caso di infortunio stradale (Infortunio direttamente causato dalla circolazione stradale dei veicoli su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate) • oppure raddoppiato in caso di infortunio da altre cause. Per Infortunio si intende un trauma prodotto all’organismo da causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni obiettivamente constatabili. Il bonus per premorienza è dovuto qualunque sia la causa del decesso - senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato - fatte salve le esclusioni e le limitazioni descritte agli articoli 16 e 17. Le quote del Fondo Interno TORRE disponibili sul contratto sono quelle attribuite al momento del versamento dei premi per i Comparti prescelti dal Contraente. La modalità per determinare il numero di quote che si acquisiscono con ciascun premio versato è definita all'art. 6. Il controvalore delle quote si ottiene moltiplicando il numero di quote disponibili per ciascun Comparto del Fondo Interno TORRE per il relativo valore unitario, di cui all’art. 9, alla data di disinvestimento, che - per la scadenza, è la data di valorizzazione delle quote che precede la data di scadenza; qualora, però, tra la suddetta data di valorizzazione e quella data di scadenza (inclusa) intercorrano meno di 3 giorni lavorativi, la liquidazione mensile data di valorizzazione è quella della settimana ancora precedente; - per il decesso, è la data di valorizzazione delle quote immediatamente successiva al ricevimento da parte della Compagnia del certificato di morte dell’Assicurato a condizione che, tra la suddetta data di ricevimento e quella di valorizzazione (quest'ultima inclusa) siano trascorsi 3 giorni lavorativi; altrimenti, è la data di valorizzazione della settimana ancora successiva. Le quote dei Comparti del Fondo Interno TORRE sono disciplinate dal relativo Regolamento che costituisce parte integrante del contratto. Il capitale investito nella Gestione Separata ALFIERE con ciascun premio versato si determina con le modalità indicate al successivo art. 6. Il valore rivalutato del capitale investito nella Gestione separata Alfiere si determina, alla Con- traente – quale mandataria data di pagamento dell’Assicurato - disinvestimento sopra definita, come indicato nella Clausola di una somma pari all'ammontare delle rate mensili (comprensive di capitale ed interessi) quale risultano dal piano di ammortamento originario del Contratto di FinanziamentoIndicizzazione ALFIERE, che hanno scadenza durante costituisce parte integrante del Contratto. La Gestione Separata ALFIERE è disciplinata dal relativo Regolamento che costituisce parte integrante del Contratto. Trascorsi almeno 3 mesi dalla decorrenza del contratto, il periodo dell’Inabilità stessaContraente può chiedere il passaggio dalla Gestione Separata ALFIERE ad uno o più Comparti del Fondo Interno TORRE, o viceversa, oppure tra i diversi Comparti del Fondo Interno TORRE , con il massimo di Euro 2.000,00 al mese, per un massimo di 12 rate mensili per Sinistro e per tutta la durata contrattualele modalità descritte all’art. In caso di rata del Finanziamento con diversa periodicità si terrà conto della rata mensile equivalente. In caso di estinzione parziale del Finanziamento, modifica della durata o di rinegoziazione dello stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’origi- nario piano di ammortamento del Finanziamento. L’Assicurato si definisce temporaneamente “inabile totale al lavoro” se, a causa di un infortunio o malattia, si trova nella completa impossibilità fisica, medicalmente accertata, di esercitare la sua professione o me- stiere, a condizione che il giorno in cui si verifica il Sinistro egli eserciti effettivamente un’attività lavorativa regolare. La Copertura di Inabilità Temporanea e Totale è sottoposta: • ad un Periodo di Carenza di trenta giorni dalla data di decorrenza della Copertura Assicurativa; qualora l’Inabilità Temporanea Totale insorga quindi entro trenta giorni da tale data, non verrà corrisposto alcun Indennizzo; • ad un Periodo di Franchigia pari a trenta giorni. Dopo la liquidazione definitiva di un sinistro per Inabilità Temporanea e Totale al Lavoro nessun indennizzo verrà corrisposto per successivi sinistri di Inabilità Temporanea e Totale al Lavoro se, dal termine del sini- stro precedente, non è trascorso un periodo di riqualificazione di novanta giorni consecutivi nel corso del quale l’Assicurato abbia ripreso la sua normale attività lavorativa. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione ai Beneficiari come previsto dall’Art. 9“BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede7.

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Prestazioni assicurate. L’Impresa garantisce, in In caso di Inabilità Temporanea e Totale al lavoroPerdita d’Impiego dovuta a: ▪ licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo; ▪ messa in mobilità del lavoratore; indipendentemente quindi dalla volontà o dalla colpa dell’Assicurato, la liquidazione mensile alla Con- traente – quale mandataria che generi lo stato di pagamento dell’Assicurato - Disoccupazione, l’Impresa di Assicurazione, liquiderà mensilmente all’Assicurato una somma pari all'ammontare delle rate mensili di ciascuna rata mensile (comprensive comprensiva di capitale ed interessi) scadente durante il periodo della disoccupazione stessa, quale risultano risulta dal piano di ammortamento originario in essere al momento del Contratto sinistro, moltiplicata per la percentuale quota di Finanziamento, che hanno scadenza durante il periodo dell’Inabilità stessa, Copertura Assicurativa; in caso di rata con diversa periodicità si calcola la rata mensile equivalente. L’indennizzo sarà corrisposto con il massimo di Euro 2.000,00 al mese, per un massimo di 12 rate mensili per Sinistro e 36 rate mensili per tutta la durata contrattuale. In caso di rata del Finanziamento con diversa periodicità si terrà conto della rata mensile equivalente. In caso di estinzione parziale del Finanziamentofinanziamento, modifica modifica della durata o di rinegoziazione dello stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’origi- nario all’originario piano di ammortamento del Finanziamento. L’Assicurato si definisce temporaneamente “inabile totale al lavoro” se, a causa di un infortunio o malattia, si trova nella completa impossibilità fisica, medicalmente accertata, di esercitare la sua professione o me- stiere, a condizione che il giorno in cui si verifica il Sinistro egli eserciti effettivamente un’attività lavorativa regolarefinanziamento. La Copertura di Inabilità Temporanea e Totale Assicurativa per la Perdita d’Impiego è sottoposta: ad un Periodo di Carenza di trenta 60 giorni; qualora la Perdita d’Impiego venga notificata all’Assicurato nei primi 60 giorni dalla data di decorrenza della Copertura Assicurativa; qualora l’Inabilità Temporanea Totale insorga quindi entro trenta giorni da tale dataAssicurata, l’indennità non verrà corrisposto alcun Indennizzocorrisposta; ad un Periodo di Franchigia assoluta pari a trenta 60 giorni. Dopo la liquidazione definitiva L’inizio del Periodo di un sinistro per Inabilità Temporanea e Totale al Lavoro nessun indennizzo verrà corrisposto per successivi sinistri Franchigia è il primo giorno di Inabilità Temporanea e Totale al Lavoro se, dal termine del sini- stro precedente, non è trascorso un inattività lavorativa. Nel caso in cui durante il periodo di riqualificazione validità dell’Assicurazione l’Assicurato Lavoratore Autonomo, Lavoratore Dipendente di novanta Ente Pubblico o Non Lavoratore diventi Lavoratore Dipendente di Ente Privato, la garanzia Perdita di Impiego sarà operante con un Periodo di Carenza di sessanta giorni consecutivi nel corso del quale dalla data di variazione della posizione lavorativa ed a patto che l’Assicurato abbia ripreso la sua normale attività lavorativasuperato il periodo di prova. La prestazione assicurata verrà liquidata Qualora l’Assicurato stia ricevendo dall’Impresa di Assicurazione ai Beneficiari il pagamento dell’indennizzo ed intraprenda un’attività lavorativa in qualità di Lavoratore Autonomo o Lavoratore Dipendente di Ente Pubblico dovrà informare tempestivamente per iscritto l’Impresa di Assicurazione della cessazione dello stato di Disoccupazione. In tal caso il pagamento dell’indennizzo verrà interrotto definitivamente. Tuttavia, qualora il contratto di lavoro dipendente di Ente Privato sia solo a tempo determinato per una durata non superiore a sei mesi, il pagamento dell’indennizzo verrà sospeso per la durata del contratto e riprenderà al termine dello stesso come previsto dall’Artcontinuazione del Sinistro iniziale, sempre che persista la Disoccupazione. 9“BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” Si precisa che precedeper ogni Sinistro tale sospensione non potrà superare i sei mesi trascorsi i quali l’interruzione sarà definitiva.

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Samples: Contratto Di Assicurazione in Forma Collettiva Ad Adesione Facoltativa