POLITICHE ATTIVE PER L’OCCUPAZIONE Clausole campione

POLITICHE ATTIVE PER L’OCCUPAZIONE. PREMESSA – DICHIARAZIONE DELLE PARTI Le imprese valuteranno con la massima disponibilità la possibilità di confermare in servizio, alla scadenza, i lavoratori/lavoratrici assunti con contratti di lavoro non a tempo indeterminato nella prospettiva di non disperdere il patrimonio umano e professionale.
POLITICHE ATTIVE PER L’OCCUPAZIONE. Per il periodo di vigenza del presente contratto, le Aziende non utilizzeranno i seguenti istituti: apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, lavoro intermittente e lavoro ripartito. Viceversa, considerato il complessivo equilibrio delle soluzioni normative convenute tra le Parti in materia di occupazione, le Aziende potranno utilizzare gli altri strumenti di flessibilità nell’accesso al lavoro disciplinati da norme di legge e di contratto. Ai lavoratori assunti con livello retributivo di inserimento, in servizio alla data del 31 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2020 verrà riconosciuto il livello retributivo corrispondente al 1° livello della Terza Area Professionale.
POLITICHE ATTIVE PER L’OCCUPAZIONE. Premessa Le Parti confermano che la strumentazione contrattuale in tema di politiche attive per l’occupazione è finalizzata: a non disperdere il patrimonio umano e professionale dei lavoratori e delle lavoratrici;
POLITICHE ATTIVE PER L’OCCUPAZIONE. 17. Al raggiungimento del numero complessivo di 4.000 unità, come definito all’art. 10, Intesa Sanpaolo, in aggiunta agli impegni già assunti, in generale, dal Gruppo - per i quali è già stata data prevalente attuazione - in materia di salvaguardia sostenibile dell’occupazione, nei confronti di Personale dipendente di Società non appartenenti al Gruppo in situazioni di crisi e/o ristrutturazione e/o amministrazione straordinaria, darà luogo, non prima del 1° gennaio 2013, a n. 250 assunzioni,. Nel caso in cui il numero complessivo di cessazioni superi le 4.500 unità, si darà luogo ad ulteriori 250 assunzioni. Qualora si raggiunga il limite massimo di 5.000 unità si procederà con ulteriori 250 nuovi inserimenti, non prima del 1° gennaio 2014, con assunzioni a tempo parziale. Per quanto riguarda le assunzioni: • si farà riferimento al perimetro degli ex tempi determinati, a partire da quelli il cui rapporto di lavoro si sia concluso per scadenza dei termini nel corso del secondo semestre 2009 ovvero risultassero in servizio alla data del 31 dicembre 2009 e siano successivamente scaduti sempre al termine del relativo periodo, con servizio prestato per oltre 9 mesi nell’ambito del Gruppo, senza riportare evidenze gestionali negative; • si procederà alle condizioni, con i criteri e le modalità che le Parti concorderanno, anche in relazione ai risultati di cui al Piano, fermo restando che il contratto di riferimento è quello di apprendistato professionalizzante, tenuto conto dei requisiti soggettivi. Infine, al fine di favorire la solidarietà generazionale di cui al Piano le Parti restano impegnate a sviluppare fino a n. 250 nuove assunzioni attraverso lo strumento del contratto di solidarietà c.d. “espansiva” come previsto dall’accordo nazionale ABI 8 luglio 2011. Ciò attraverso un confronto per definire le modalità applicative da formalizzare in specifico accordo entro il 31 marzo 2012. Le Parti si danno reciprocamente atto che, con la sottoscrizione del presente Accordo che produrrà effetti sino a tutto il 31 dicembre 2013, è stata esperita e conclusa, ad ogni conseguente effetto, la procedura di Gruppo di cui agli artt. 18 e 19 del C.C.N.L. 8 dicembre 2007. Allegato 4) modulo di richiesta di risoluzione consensuale del personale che ha maturato il diritto alla pensione entro il 31 dicembre 2011, con “finestra” successiva al 1° gennaio 2012 Allegato 5) modulo di opzione tra risoluzione consensuale e adesione al Fondo di Solidarietà per il personale che matura...
POLITICHE ATTIVE PER L’OCCUPAZIONE. Impegni per l’occupazione (art. 33)
POLITICHE ATTIVE PER L’OCCUPAZIONE. Per il periodo di vigenza del presente contratto, le Aziende non utilizzeranno i seguenti istituti: apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, apprendistato per
POLITICHE ATTIVE PER L’OCCUPAZIONE. Le parti condividono infine che il tema dell’occupazione diviene centrale nei rapporti tra Cooperativa e Rappresentanze dei lavoratori e conseguentemente, Coop Centro Italia si impegna a fornire nelle occasioni periodiche di incontro, le informazioni sia sulla situazione occupazionale che sulle politiche attivate in tema di salvaguardia delle categorie di lavoratori più deboli, impegnandosi altresì ad attivarsi per il miglioramento della stabile occupazione.
POLITICHE ATTIVE PER L’OCCUPAZIONE. Una volta realizzate tutte le uscite previste dal presente accordo e comunque non prima del 1° luglio 2021, al fine di favorire anche l’inserimento di professionalità correlate alle mutate esigenze del Gruppo ed effettuare nuove assunzioni a tempo indeterminato, ISP - anche in qualità di Banca Capogruppo - conferma che: • al raggiungimento del numero complessivo di 500 uscite realizzate ai sensi del presente accordo si procederà ad assunzioni corrispondenti a 50 full time equivalent; • nel caso in cui il numero complessivo di uscite realizzate sempre ai sensi del presente accordo superi le 1.000 unità, si darà luogo ad ulteriori assunzioni corrispondenti a 50 full time equivalent; • al raggiungimento di 1.500 uscite complessive realizzate ai sensi del presente accordo saranno previste ulteriori assunzioni corrispondenti a 50 full time equivalent. RACCOMANDAZIONI DELLE XX.XX. In relazione alle assunzioni che saranno effettuate, le XX.XX. rivolgono espressa raccomandazione affinché ISP: • presti particolare attenzione alle esigenze delle strutture commerciali di Rete del Gruppo; • considerato il particolare valore sociale attribuito alla facoltà aziendale di assunzione del familiare del dipendente divenuto inabile o deceduto in servizio, possa realizzare gli inserimenti definiti in tempi sempre coerenti con le particolari necessità connesse a tali situazioni. Le Parti si incontreranno – anche nell’ambito del Comitato Welfare, sicurezza e sviluppo sostenibile per quanto di competenza - entro la fine del mese di luglio 2019, e di massima trimestralmente, per confrontarsi sull’andamento delle adesioni pervenute, sulla programmazione delle uscite previste, e sulle correlazioni tra la realizzazione delle uscite stesse, le assunzioni e gli obiettivi del Piano d’Impresa 2018-2021, con particolare riferimento al piano di chiusura delle filiali, ai nuovi progetti e/o mestieri e, più in generale, sull’organizzazione del lavoro e sulle peculiarità del Gruppo.
POLITICHE ATTIVE PER L’OCCUPAZIONE. Per il periodo di vigenza del presente contratto, le Aziende non utilizzeranno i seguenti istituti: apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, apprendistato per EDERCASSE 29 l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, lavoro intermittente, lavoro ripartito e lavoro a chiamata. Viceversa, considerato il complessivo equilibrio delle soluzioni normative convenute tra le Parti in materia di occupazione, le Aziende potranno utilizzare gli altri strumenti di flessibilità nell’accesso al lavoro disciplinati da norme di legge e di contratto. Sono salve le specifiche discipline nelle Regioni a Statuto Speciale e nelle Provincie Autonome in materia di apprendistato. Le Parti si incontreranno entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla G.U. per esaminare, nell’ambito di una Commissione paritetica, le modifiche legislative che interverranno in materia di mercato del lavoro in attuazione del Protocollo sul Welfare del 23 luglio 2007, con particolare riguardo all’apprendistato professionalizzante, al lavoro a tempo parziale, al contratto di inserimento, ai contratti di somministrazione ed ai contratti a tempo determinato, ferma nel frattempo l’applicazione delle relative norme di legge e di contratto vigenti. La Commissione riferirà l’esito dei suoi lavori alle Parti nazionali per le conseguenti determinazioni. Norma transitoria Fino alla definizione delle nuove regole contrattuali in materia di lavoro a tempo parziale, il limite di cui all’art. 2, primo comma, dell’Allegato E, viene modificato e portato ad 1 unità per ogni 25 dell’organico in servizio.
POLITICHE ATTIVE PER L’OCCUPAZIONE. La precarizzazione introdotta dalla legislazione esige il rafforzamento del controllo sindacale. Si richiede pertanto l’estensione dell’informativa alle organizzazioni sindacali comprendendovi anche i lavoratori non dipendenti e forniti da soggetti esterni. Nell’ipotesi di assunzioni con forme diverse dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dovranno essere precisati nominativi, tipologie contrattuali, durata, mansioni e qualifica attribuita; negli stessi casi, ed anche per quanto riguarda l’attività di tirocinio, va comunque accordata ai soggetti interessati la priorità in caso di future assunzioni a tempo indeterminato.