Assenze e ferie Clausole campione

Assenze e ferie. Nei confronti dei lavoratori/lavoratrici il cui orario sia concentrato in meno di cinque giorni alla settimana o in numero di giorni inferiore a quelli lavorativi nel mese o nell’anno, il computo delle ferie viene effettuato proporzionando previamente lo scaglione annuale dell’interessato al minor numero di giornate lavorative mediamente prestate nella settimana, nel mese o nell’anno, rispetto alla normale distribuzione dell’orario. Nei confronti del lavoratore/lavoratrice che nel corso dell’anno abbia trasformato il proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale verticale o viceversa e debba usufruire, in tutto o in parte, delle ferie maturate nell’anno medesimo, quanto previsto al comma precedente si applica con riferimento solamente al periodo di lavoro prestato a tempo parziale. Per i giorni di ferie goduti durante la prestazione a tempo parziale il lavoratore/lavoratrice interessato continuerà ad essere compensato con la misura retributiva corrente al momento in cui fruisce delle ferie. La disciplina dei permessi per ex festività è quella prevista dall’art. 48. Nelle giornate semifestive, i lavoratori/lavoratrici a tempo parziale osservano l’orario di entrata fissato dal contratto individuale, mentre quello di uscita viene anticipato calcolando una riduzione d’orario proporzionale a quella del personale a tempo pieno, fermo restando che la durata della prestazione lavorativa non può eccedere le 5 ore nella giornata.
Assenze e ferie. Nei confronti delle lavoratrici/lavoratori il cui orario di lavoro sia concentrato in meno di cinque giorni alla settimana o in numero di giorni inferiore a quelli lavorativi nel mese o nell’anno, il computo delle ferie viene effettuato proporzionando previamente lo scaglione annuale dell’interessato al minor numero di giornate lavorative mediamente prestate nella settimana, nel mese o nell’anno, rispetto alla normale distribuzione dell’orario. Nei confronti della lavoratrice/lavoratore che nel corso dell’anno abbia trasformato il proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale verticale o viceversa e debba usufruire, in tutto o in parte, delle ferie maturate nell’anno medesimo, quanto previsto al comma precedente si applica con riferimento solamente al periodo di lavoro prestato a tempo parziale. Per i giorni di ferie goduti durante la prestazione a tempo parziale la lavoratrice/lavoratore interessato continuerà ad essere compensato con la misura retributiva corrente al momento in cui fruisce delle ferie. La disciplina dei permessi per ex festività è quella prevista dall’art. 56. Nelle giornate semifestive, le lavoratrici/lavoratori a tempo parziale osservano l’orario di entrata fissato dal contratto individuale, mentre quello di uscita viene anticipato calcolando una riduzione d’orario proporzionale a quella del personale a tempo pieno, fermo restando che la durata della prestazione lavorativa non può eccedere le 5 ore nella giornata. L’Ente/Aziende provvedono ad un addestramento delle lavoratrici/lavoratori, appartenenti alle tre aree professionali assunti con contratto non a termine a tempo parziale per un numero di settimane non inferiore a quello previsto per il corrispondente personale a tempo pieno. Nel caso in cui la durata giornaliera dell’addestramento superi il limite dell’orario ordinario dell’interessato, la parte eccedente verrà compensata con la paga oraria calcolata secondo i criteri stabiliti all’art. 108, del presente contratto e non si applicheranno i limiti stabiliti ai commi 14 e 15 che seguono.
Assenze e ferie. 15. L'impossibilità di prendere servizio per malattia (inizio o continuazione) o altro impedimento (e l’indirizzo ove diverso dal domicilio) devono essere resi noti telefonicamente al capo servizio ed in segreteria entro un'ora dall'inizio del turno o dell’orario .
Assenze e ferie. Per quanto attiene alle ferie, la norma dispone che, nel caso in cui il rapporto di lavoro sia concentrato in meno di cinque giorni alla settimana, o in un numero di giorni inferiore a quelli lavorativi nel mese o nell' anno (quindi ove si tratti di part time verticale), il relativo computo viene effettuato "proporzionando previamente lo scaglione annuale dell' interessato al minor numero di giornate lavorative mediamente prestate nella settimana, nel mese o nell' anno, rispetto alla normale distribuzione dell' orario". Conformemente alla precedente disciplina la norma considera l' ipotesi di coloro che, nel corso dell' anno, abbiano trasformato il proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale o viceversa e debbano usufruire, in tutto o in parte, delle ferie maturate nell' anno stesso; in tale ipotesi il criterio stabilito nel senso sopra indicato trova applicazione "con riferimento solamente al periodo di lavoro prestato a tempo parziale". Per esempio, ad un lavoratore che abbia prestato la propria attività a full-time nel corso del primo semestre, ed abbia lavorato a part-time verticale (3 giorni interi nella settimana) nel corso del secondo semestre, spettano: il 50% delle ferie annue (per il primo semestre) più, per il secondo semestre, una quota pari ai 3/5 del restante 50%. Anche rispetto al compenso da corrispondere in caso di fruizione delle ferie durante la prestazione a tempo parziale, viene confermata la regola secondo cui si applica "la misura retributiva corrente al momento in cui (l' interessato) fruisce delle ferie", a prescindere dal periodo nel corso del quale le stesse sono maturate (cfr. circolare Assicredito n. 35 dell' 8 maggio 1987). Analogamente viene ribadito il principio per cui ai lavoratori a part time si applica la disciplina prevista per i lavoratori a tempo pieno in materia di ex festività di cui all' art. 47. Nuova rispetto alla precedente disciplina è la previsione di cui all' ultimo alinea della lett. a), relativa al regime da applicare al lavoratore a tempo parziale in giornata semifestiva. In tale ipotesi, le Parti hanno disposto che, fermo l' orario di entrata, che viene fissato dal contratto individuale, "quello di uscita viene anticipato calcolando una riduzione d' orario proporzionale a quella del personale a tempo pieno", nel rispetto del principio che la durata della prestazione lavorativa non può comunque eccedere le 5 ore nella giornata. La previsione nasce, per principio di legge, dall' esigenza di adeguare al...

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  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

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  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Livelli di Contrattazione 1. L’Accordo collettivo nazionale si caratterizza appieno quale momento organizzativo del Sistema e strumento di garanzia per i cittadini e per gli operatori. Le novità normative introdotte nel quadro istituzionale, sono destinate a mutare in modo importante i contenuti dei tre livelli di negoziazione: nazionale, regionale, aziendale.

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