Personale impiegato nell'esecuzione del servizio Clausole campione

Personale impiegato nell'esecuzione del servizio. L'Appaltatore dovrà impiegare personale in numero, qualifica e abilità professionali tali da garantire la regolarità ed il corretto svolgimento del servizio. L’Appaltatore dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti e, se costituita sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci – lavoratori impiegati nell’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro. L’Appaltatore dovrà, altresì, applicare nei confronti dei propri dipendenti e, se costituita in forma di società cooperativa, anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati nell’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori comparativamente più rappresentative, anche se non sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto e indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, nonché un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili. Qualora l’Appaltatore risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto ai servizi appaltati, compresi i soci - lavoratori, se trattasi di società cooperativa, e delle disposizioni degli Istituti previdenziali per contributi e premi obbligatori, il Committente, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 4, 5 e 6 del DPR 207/2010 e s.m.i. e dall’art. 31 del DL 69/2013 convertito nella L. 98/2013, procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo ed assegnerà all’Appaltatore il termine massimo di 20 (venti) giorni entro il quale deve procedere alla regolarizzazione della sua posizione. Il pagamento del corrispettivo sarà nuovamente effettuato ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione. L’Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi. Qualora l’Appaltatore non adempia entro il suddetto termine, il Committente, previa diffida ad adempiere, proced...
Personale impiegato nell'esecuzione del servizio. Art. 41 – Profilo degli operatori
Personale impiegato nell'esecuzione del servizio. L’Impresa appaltatrice dovrà impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la re- golarità ed il corretto svolgimento del servizio. L’Impresa appaltatrice, relativamente al personale impiegato nello svolgimento del servizio, inclusi gli eventuali soci-lavoratori: - Dovrà applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti nel settore e nella zona di svolgimento dei servizi; - Dovrà provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi ed assicurativi previsti dal- le vigenti leggi e dai contratti collettivi; - Dovrà provvedere all’inserimento di lavori disabili secondo le disposizioni della L. 13/03/1999 n. 68; - Dovrà provvedere a formare ed informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante l’esecuzione dei servizi e alle misure di protezione e prevenzio- ne da adottare; - Dovrà provvedere a formare ed informare il personale relativamente agli aspetti ambientali che verranno comunicati dalla Stazione Appaltante; - Dovrà provvedere a sostituire tempestivamente il personale indesiderato a causa del com- portamento tenuto nei confronti dell’utenza e/o del personale della Stazione Appaltante. La Stazione Appaltante è estranea ad ogni controversia che dovesse insorgere tra L’Impresa appaltatrice ed il personale impiegato nel servizio.
Personale impiegato nell'esecuzione del servizio. Art. 12 - Disposizioni in materia di sicurezza
Personale impiegato nell'esecuzione del servizio. L’Appaltatore dovrà prestare il servizio con risorse dallo stesso dirette e coordinate, le quali, pur dovendo svolgere le attività richieste in sistematico contatto con il Committente, opereranno senza alcun vincolo di subordinazione ed in totale autonomia organizzativa ed operativa. A tali risorse sarà consentito l’ingresso e la permanenza nelle sedi del Committente nel rispetto di tutte le relative procedure di sicurezza in vigore presso le dette sedi, nonché di quanto previsto in ordine alla tutela dei dati e alla riservatezza. Tutte le spese e gli oneri dell’Appaltatore relativi alle attività propedeutiche alla erogazione del servizio (es: formazione del personale) sono da intendersi ricompresi e compensati nel corrispettivo del servizio.
Personale impiegato nell'esecuzione del servizio. L'Appaltatore è tenuto ad assorbire il personale attualmente impegnato nei servizi garantendo il mantenimento dei contratti in essere, come previsto nel precedente art. 16. L'Appaltatore dovrà: impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità ed il corretto svolgimento dei servizi oggetto dell’appalto; esporre un elenco nominativo del personale diviso per turno e per qualifica. L'elenco dovrà essere ben visibile sia agli ospiti che a famigliari. Una copia di tale elenco dovrà giungere tempestivamente e in via telematica al Direttore dell'esecuzione. L'Appaltatore dovrà fornire mensilmente al Direttore dell’esecuzione, anche ai fini del debito informativo Asur Area Vasta 2:
Personale impiegato nell'esecuzione del servizio. L'Appaltatore è tenuto ad assorbire prioritariamente il personale attualmente impegnato nel servizio garantendo il mantenimento dei contratti in essere, fatta comunque salva la possibilità di adeguare i contratti in essere al monte ore proposto in progetto. Inoltre, tutto il personale dovrà essere alle dipendenze della ditta aggiudicataria. L'elenco e le qualifiche di tale personale sono contenute nell'Allegato B - "Elenco personale in servizio". L'Appaltatore dovrà: - impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità ed il corretto svolgimento dei servizi oggetto dell’appalto; - esporre , al massimo l’ultimo giorno del mese in corso, in ogni reparto un elenco nominativo del personale diviso per turno e per qualifica. L'elenco dovrà essere ben visibile sia agli ospiti che a famigliari. Una copia di tale elenco dovrà giungere entro il giorno 27 del mese precedente e in via telematica al Direttore dell'esecuzione. L'inosservanza comporterà l'applicazione della penale come previsto da apposito articolo del presente capitolato. L'Appaltatore dovrà fornire , entro il giorno 5 del mese successivo, al Direttore dell’esecuzione, anche ai fini del debito informativo ASL l'elenco nominativo del personale impiegato e dei relativi turni di servizio, distinto per reparto e per mansioni di ciascun addetto in servizio;
Personale impiegato nell'esecuzione del servizio. L'Appaltatore è tenuto ad assorbire prioritariamente tutto il personale attualmente impegnato nel servizio garantendo il mantenimento dei contratti in essere. L'elenco e le qualifiche di tale personale sono contenute nell'Allegato B - "Elenco personale in servizio". L'Appaltatore dovrà impiegare personale in numero, qualifica e abilità professionali tali da garantire la regolarità ed il corretto svolgimento del servizio. Il servizio deve prevedere almeno 60 ore di attività alla settimana. Per quanto non disciplinato in questa sede si demanda alla parte generale del presente capitolato.
Personale impiegato nell'esecuzione del servizio. Art. 67 - Locali assegnati all'Impresa
Personale impiegato nell'esecuzione del servizio. L'Appaltatore è tenuto ad assorbire prioritariamente il personale attualmente impegnato nel servizio garantendo il mantenimento dei contratti in essere. L'elenco e le qualifiche di tale personale sono contenute nell'Allegato B – “Elenco personale in servizio”. L'Appaltatore dovrà: - impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità ed il corretto svolgimento dei servizi oggetto dell’appalto; - esporre giornalmente e in ogni reparto un elenco nominativo del personale diviso per turno e per qualifica. L'elenco dovrà essere ben visibile sia agli ospiti che a famigliari. Una copia di tale elenco dovrà giungere tempestivamente e in via telematica al Direttore dell'esecuzione. L'inosservanza comporterà l'applicazione della penale come previsto da apposito articolo del presente capitolato. L'Appaltatore dovrà fornire mensilmente al Direttore dell’esecuzione, anche ai fini del debito informativo Asur Area Vasta 2: