Common use of Personale impiegato nell'esecuzione del servizio Clause in Contracts

Personale impiegato nell'esecuzione del servizio. L'Appaltatore dovrà impiegare personale in numero, qualifica e abilità professionali tali da garantire la regolarità ed il corretto svolgimento del servizio. L’Appaltatore dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti e, se costituita sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci – lavoratori impiegati nell’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro. L’Appaltatore dovrà, altresì, applicare nei confronti dei propri dipendenti e, se costituita in forma di società cooperativa, anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati nell’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori comparativamente più rappresentative, anche se non sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto e indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, nonché un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili. Qualora l’Appaltatore risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto ai servizi appaltati, compresi i soci - lavoratori, se trattasi di società cooperativa, e delle disposizioni degli Istituti previdenziali per contributi e premi obbligatori, il Committente, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 4, 5 e 6 del DPR 207/2010 e s.m.i. e dall’art. 31 del DL 69/2013 convertito nella L. 98/2013, procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo ed assegnerà all’Appaltatore il termine massimo di 20 (venti) giorni entro il quale deve procedere alla regolarizzazione della sua posizione. Il pagamento del corrispettivo sarà nuovamente effettuato ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione. L’Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi. Qualora l’Appaltatore non adempia entro il suddetto termine, il Committente, previa diffida ad adempiere, procederà alla risoluzione del contratto per colpa dell’Appaltatore e destinerà gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali. Per le inadempienze di cui sopra, il Committente si riserva inoltre di escutere la cauzione definitiva. Tutto il personale adibito ai servizi appaltati dovrà essere alle dipendenze e sotto la diretta ed esclusiva direzione e responsabilità dell’Appaltatore. Lo stesso personale dovrà essere idoneo a svolgere le prestazioni dei servizi, dovrà possedere i prescritti requisiti di igiene e sanità e dovrà essere di provata capacità ed onestà. Il personale dovrà essere dotato di apposita divisa e di cartellino personale di riconoscimento. La mancata esposizione del cartellino identificativo comporterà una penale a carico della ditta come disciplinato in apposito articolo del presente capitolato. Nei cinque giorni precedenti l’inizio dei servizi appaltati, l’Appaltatore dovrà comunicare alla Direzione dell’esecuzione l’elenco nominativo del personale che sarà adibito ai servizi, compresi i soci – lavoratori se trattasi di società cooperativa, con l’indicazione per ciascuna unità di personale degli estremi del documento di riconoscimento (tipo di documento, autorità, numero e data di rilascio), nonché, il nominativo del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e del medico competente. Tale elenco con la relativa documentazione dovrà essere aggiornato con i nuovi inserimenti di personale, anche per sostituzione temporanea di altro personale per servizio militare, malattia, infortunio, ferie e maternità, entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui le variazioni si sono verificate. L’allontanamento dal servizio di personale, per trasferimento o per cessazione dal lavoro, dovrà essere comunicato al Direttore dell’esecuzione entro 5 giorni. Entro 30 giorni dall’inizio del servizio, l’Appaltatore dovrà produrre al Committente copia della comunicazione consegnata ai lavoratori, ai sensi dell’art. 1 del D.L.vo 26 maggio 1997, n. 152 (G.U. 12 giugno 1977, n. 135) sulle condizioni applicabili al rapporto di lavoro. Analogamente, l’Appaltatore dovrà provvedere, per i nuovi inserimenti di lavoratori, entro 30 giorni dal loro verificarsi. Il mancato invio delle comunicazioni e della documentazione di cui sopra, nei termini temporali sopra indicati comporterà una penale che sarà applicata secondo quanto indicato nell’apposito articolo del presente capitolato. L’Appaltatore dovrà esibire ad ogni richiesta del Committente il libro unico del lavoro, il libro paga, il registro degli infortuni previsto dalle vigenti norme e quanto previsto in materia di lavoro dalle norme vigenti. L’Appaltatore dovrà osservare le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro dettate dal D.Lvo n. 81/2008 e s.m.i.. L’Appaltatore dovrà dotare il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai diversi servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l’incolumità sia delle persone addette che dei terzi. Tutto il personale in servizio dovrà mantenere un corretto e riguardoso comportamento. Ove un dipendente o socio della ditta esecutrice assuma un comportamento ritenuto sconveniente o irriguardoso dal Direttore dell’esecuzione, la ditta dovrà attivarsi applicando le opportune sanzioni disciplinari provvedendo, nei casi più gravi, anche su semplice richiesta della Direzione della Società appaltante, alla sostituzione del dipendente stesso. La ditta, ai sensi dell’art. 2, c. 3 del DPR 16.4.2013, n. 62, si impegna a far rispettare ai propri dipendenti gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento per i dipendenti pubblici. L'Appaltatore dovrà, altresì, impegnarsi a sostituire quel personale che abbia disatteso le prescrizioni indicate dal contratto e che appaia palesemente inadeguato alle funzioni da svolgere (scarsa produttività, inefficienza, mancata integrazione con le regole interne della Società, mancata applicazione di protocolli e procedure interne alla struttura ecc.). Non sono ammessi operatori assunti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Non sono altresì ammessi operatori a regime libero professionale, salvo cause di forza maggiore da concordare preventivamente con la direzione della Stazione Appaltante. Quanto sopra a pena di mancato pagamento del corrispettivo richiesto dall'impresa per le ore prestate dal suddetto personale.

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Personale impiegato nell'esecuzione del servizio. L'Appaltatore è tenuto ad assorbire tutto il personale attualmente impegnato nel servizio garantendo il mantenimento dei contratti in essere. L'elenco e le qualifiche di tale personale sono contenute nell'Allegato A - "Elenco personale in servizio". L'Appaltatore dovrà impiegare personale in numero, numero qualifica e abilità professionali tali da garantire la regolarità ed il corretto svolgimento del servizio. L’Appaltatore dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti e, se costituita sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci – lavoratori impiegati nell’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro. L’Appaltatore dovrà, altresì, applicare nei confronti dei propri dipendenti e, se costituita in forma di società cooperativa, anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati nell’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori comparativamente più rappresentative, anche se non sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto e indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, nonché un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili. Qualora l’Appaltatore risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto ai servizi appaltati, compresi i soci - lavoratori, se trattasi di società cooperativa, e delle disposizioni degli Istituti previdenziali per contributi e premi obbligatori, il Committente, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 4, 5 e 6 del DPR 207/2010 e s.m.i. e dall’art. 31 del DL 69/2013 convertito nella L. 98/2013., procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo ed assegnerà all’Appaltatore il termine massimo di 20 (venti) giorni entro il quale deve procedere alla regolarizzazione della sua posizione. Il pagamento del corrispettivo sarà nuovamente effettuato ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione. L’Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi. Qualora l’Appaltatore non adempia entro il suddetto termine, il Committente, previa diffida ad adempiere, procederà alla risoluzione del contratto per colpa dell’Appaltatore e destinerà gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali. Per le inadempienze di cui sopra, il Committente si riserva inoltre di escutere la cauzione definitiva. Tutto il personale adibito ai servizi appaltati dovrà essere alle dipendenze e sotto la diretta ed esclusiva direzione e responsabilità dell’Appaltatore. Lo stesso personale dovrà essere idoneo a svolgere le prestazioni dei servizi, dovrà possedere i prescritti requisiti di igiene e sanità e dovrà essere di provata capacità ed onestà. Il personale dovrà essere dotato di apposita divisa e di cartellino personale di riconoscimento. La mancata esposizione del cartellino identificativo comporterà una penale a carico della ditta come disciplinato in apposito articolo del presente capitolato. Nei cinque giorni precedenti l’inizio dei servizi appaltati, l’Appaltatore dovrà comunicare alla al Direzione dell’esecuzione l’elenco nominativo del personale che sarà adibito ai servizi, compresi i soci – lavoratori se trattasi di società cooperativa, con l’indicazione per ciascuna unità di personale degli estremi del documento di riconoscimento (tipo di documento, autorità, numero e data di rilascio), nonché, il nominativo del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e del medico competente. Tale elenco con la relativa documentazione dovrà essere aggiornato con i nuovi inserimenti di personale, anche per sostituzione temporanea di altro personale per servizio militare, malattia, infortunio, ferie e maternità, entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui le variazioni si sono verificate. L’allontanamento dal servizio di personale, per trasferimento o per cessazione dal lavoro, dovrà essere comunicato al Direttore dell’esecuzione entro 5 giorni. Entro 30 giorni dall’inizio del servizio, l’Appaltatore dovrà produrre al Committente copia della comunicazione consegnata ai lavoratori, ai sensi dell’art. 1 del D.L.vo D. Leg.vo 26 maggio 1997, n. 152 (G.U. 12 giugno 1977, n. 135) sulle condizioni applicabili al rapporto di lavoro. Analogamente, l’Appaltatore dovrà provvedere, per i nuovi inserimenti di lavoratori, entro 30 giorni dal loro verificarsi. Il mancato invio delle comunicazioni e della documentazione di cui sopra, nei termini temporali sopra indicati comporterà una penale che sarà applicata secondo quanto indicato nell’apposito articolo del presente capitolato. L’Appaltatore dovrà esibire ad ogni richiesta del Committente il libro unico del lavoro, il libro paga, il registro degli infortuni previsto dalle vigenti norme e quanto previsto in materia di lavoro dalle norme vigenti. vigenti L’Appaltatore dovrà osservare le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro dettate dal D.Lvo n. 81/2008 e s.m.i.. L’Appaltatore dovrà dotare il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai diversi servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l’incolumità sia delle persone addette che dei terzi. Tutto il personale in servizio dovrà mantenere un corretto e riguardoso comportamentocomportamento verso gli utenti, i familiari, i colleghi, i propri superiori e le Autorità. Ove un dipendente o socio della ditta esecutrice assuma un comportamento ritenuto sconveniente o irriguardoso dal Direttore dell’esecuzione, la ditta dovrà attivarsi applicando le opportune sanzioni disciplinari provvedendo, nei casi più gravi, anche su semplice richiesta della Direzione della Società appaltanteCasa di Riposo, alla sostituzione del dipendente stesso. La ditta, ai sensi dell’art. 2, c. 3 del DPR 16.4.2013, n. 62, si impegna a far rispettare ai propri dipendenti gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento per i dipendenti pubblici. L'Appaltatore dovrà, altresì, impegnarsi a sostituire quel personale che abbia disatteso le prescrizioni indicate dal contratto e che appaia palesemente inadeguato alle funzioni da svolgere (scarsa produttività, inefficienza, mancata integrazione con le regole interne della SocietàCasa di riposo, mancata applicazione di protocolli e procedure interne alla struttura ecc.struttura, inosservanza della Carta dei Diritti degli Anziani, ripetute segnalazioni all'URP della stazione Appaltante). Non sono ammessi operatori assunti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Non sono altresì ammessi operatori a regime libero professionale, salvo cause di forza maggiore da concordare preventivamente con la direzione della Stazione Appaltante. Quanto sopra a pena di mancato pagamento del corrispettivo richiesto dall'impresa per le ore prestate dal suddetto personale.

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Personale impiegato nell'esecuzione del servizio. L'Appaltatore Il personale che il Professionista Incaricato destinerà all’appalto dovrà impiegare personale in numeroessere costantemente, qualifica per quantità, qualità e abilità professionali tali professionalità, adeguato allo sviluppo delle attività nei tempi e con le modalità previste nell’appalto e, comunque, tale da garantire la regolarità perfetta esecuzione dell’appalto. Detto personale dovrà essere, inoltre, di assoluta fiducia e di provata riservatezza. . il Professionista Incaricato sarà responsabile del comportamento di tutti i suoi dipendenti per quanto attiene l’osservanza di quanto stabilito dalle disposizioni di legge e le norme di comune prudenza per prevenire ed evitare qualsiasi incidente. Qualora il corretto svolgimento del servizioProfessionista Incaricato nell'esecuzione delle prestazioni intenda utilizzare risorse professionali tramite ricorso a contratti di somministrazione di personale, o contratti a progetto, deve obbligatoriamente ottenere la preventiva autorizzazione della Committente al fine di verificare pienamente il rispetto della normativa vigente in materia, nonché l’eventuale alterazione della parità di trattamento tra i concorrenti partecipanti alla gara d'appalto, anche tramite il ricorso a diversi benefici fiscali riconosciuti a stati appartenenti alla Comunità Europea. L’Appaltatore dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti e, se costituita sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci – lavoratori impiegati nell’esecuzione dei servizi Il Professionista Incaricato è in ogni caso tenuto a eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto, nel rispetto di quanto offerto e dichiarato nell’offerta presentata in sede di gara, indipendentemente dall’ottenimento della sopracitata autorizzazione da parte della Committente. La manodopera da impiegare nell’esecuzione dell’appalto in oggetto dovrà essere capace ed idonea al lavoro per il quale viene impiegata, essere provvista di tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale attrezzature necessarie all’esecuzione dell’appalto e di sicurezza ed igiene del lavoro. L’Appaltatore dovrà, altresì, applicare nei confronti dei propri dipendenti e, se costituita in forma di società cooperativa, anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati nell’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori comparativamente più rappresentative, anche se non sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto e indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, nonché un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili. Qualora l’Appaltatore risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto ai servizi appaltati, compresi i soci - lavoratori, se trattasi di società cooperativaindumenti adatti, e delle disposizioni degli Istituti previdenziali per contributi e premi obbligatori, il Committente, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 4, 5 e 6 del DPR 207/2010 e s.m.i. e dall’art. 31 del DL 69/2013 convertito nella L. 98/2013, procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo ed assegnerà all’Appaltatore il termine massimo di 20 (venti) giorni entro il quale deve procedere alla regolarizzazione della sua posizione. Il pagamento del corrispettivo sarà nuovamente effettuato ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione. L’Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi. Qualora l’Appaltatore non adempia entro il suddetto termine, il Committente, previa diffida ad adempiere, procederà alla risoluzione del contratto per colpa dell’Appaltatore e destinerà gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali. Per le inadempienze di cui sopra, il Committente si riserva inoltre di escutere la cauzione definitiva. Tutto il personale adibito ai servizi appaltati dovrà essere alle dipendenze e sotto la diretta ed esclusiva direzione e responsabilità dell’Appaltatore. Lo stesso personale dovrà essere idoneo a svolgere le prestazioni dei servizi, dovrà possedere i prescritti requisiti di igiene e sanità e dovrà essere di provata capacità ed onestà. Il personale dovrà essere dotato di apposita divisa e di cartellino personale di riconoscimento. La mancata esposizione del cartellino identificativo comporterà una penale a carico della ditta come disciplinato in apposito articolo del presente capitolato. Nei cinque giorni precedenti l’inizio dei servizi appaltati, l’Appaltatore dovrà comunicare alla Direzione dell’esecuzione l’elenco nominativo del personale che sarà adibito ai servizi, compresi i soci – lavoratori se trattasi di società cooperativa, con l’indicazione per ciascuna unità di personale degli estremi del documento di riconoscimento (tipo di documento, autorità, numero e data di rilascio), nonché, il nominativo del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e del medico competente. Tale elenco con la relativa documentazione dovrà essere aggiornato con i nuovi inserimenti di personale, anche per sostituzione temporanea di altro personale per servizio militare, malattia, infortunio, ferie e maternità, entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui le variazioni si sono verificate. L’allontanamento dal servizio di personale, per trasferimento o per cessazione dal lavoro, dovrà essere comunicato al Direttore dell’esecuzione entro 5 giorni. Entro 30 giorni dall’inizio del servizio, l’Appaltatore dovrà produrre al Committente copia della comunicazione consegnata ai lavoratori, ai sensi dell’art. 1 del D.L.vo 26 maggio 1997, n. 152 (G.U. 12 giugno 1977, n. 135) sulle condizioni applicabili al rapporto di lavoro. Analogamente, l’Appaltatore dovrà provvedere, per i nuovi inserimenti di lavoratori, entro 30 giorni dal loro verificarsi. Il mancato invio delle comunicazioni e della documentazione di cui sopra, nei termini temporali sopra indicati comporterà una penale che sarà applicata secondo quanto indicato nell’apposito articolo del presente capitolato. L’Appaltatore dovrà esibire ad ogni richiesta del Committente il libro unico del lavoro, il libro paga, il registro degli infortuni previsto dalle vigenti norme e quanto previsto in materia di lavoro dalle norme vigenti. L’Appaltatore dovrà osservare le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro dettate dal D.Lvo n. 81/2008 e s.m.i.. L’Appaltatore dovrà dotare il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima individuale ai fini della sicurezza in relazione ai diversi servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l’incolumità sia igiene sul lavoro. La Committente avrà diritto di richiedere l’allontanamento delle persone addette che dei terziall’esecuzione dell’appalto in caso di comportamento in contrasto con la legge, con le vigenti norme di sicurezza e di protezione ambientale, nonché con le disposizioni interne vigenti nell’area di cantiere. Tutto il personale in servizio dovrà mantenere un corretto e riguardoso comportamento. Ove un dipendente o socio della ditta esecutrice assuma un comportamento ritenuto sconveniente o irriguardoso dal Direttore dell’esecuzioneIl Professionista Incaricato, con la ditta dovrà attivarsi applicando le opportune sanzioni disciplinari provvedendo, nei casi più gravi, anche su semplice richiesta della Direzione della Società appaltante, alla sostituzione sottoscrizione del dipendente stesso. La ditta, ai sensi dell’art. 2, c. 3 del DPR 16.4.2013, n. 62contratto, si impegna a far rispettare ai propri dipendenti gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento per i dipendenti pubblici. L'Appaltatore dovrà, altresì, impegnarsi a sostituire quel personale che abbia disatteso le prescrizioni indicate dal contratto e che appaia palesemente inadeguato alle funzioni da svolgere (scarsa produttività, inefficienza, mancata integrazione con le regole interne della Società, mancata applicazione di protocolli e procedure interne alla struttura ecc.). Non sono ammessi operatori assunti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Non sono altresì ammessi operatori a regime libero professionale, salvo cause di forza maggiore da concordare preventivamente con la direzione della Stazione Appaltante. Quanto sopra a pena di mancato pagamento del corrispettivo richiesto dall'impresa per le ore prestate dal suddetto personale.a:

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Personale impiegato nell'esecuzione del servizio. L'Appaltatore dovrà impiegare personale in numero, qualifica e abilità professionali tali da garantire la regolarità ed il corretto svolgimento del servizio. L’Appaltatore dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti eprestare il servizio con risorse dallo stesso dirette e coordinate, se costituita sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci – lavoratori impiegati nell’esecuzione dei servizi oggetto dell’appaltole quali, tutte pur dovendo svolgere le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative attività richieste in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro. L’Appaltatore dovrà, altresì, applicare nei confronti dei propri dipendenti e, se costituita in forma di società cooperativa, anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati nell’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori comparativamente più rappresentative, anche se non sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto e indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, nonché un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili. Qualora l’Appaltatore risulti inadempiente sistematico contatto con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto ai servizi appaltati, compresi i soci - lavoratori, se trattasi di società cooperativa, e delle disposizioni degli Istituti previdenziali per contributi e premi obbligatori, il Committente, fatto salvo opereranno senza alcun vincolo di subordinazione ed in totale autonomia organizzativa ed operativa. A tali risorse sarà consentito l’ingresso e la permanenza nelle sedi del Committente nel rispetto di tutte le relative procedure di sicurezza in vigore presso le dette sedi, nonché di quanto previsto dagli arttin ordine alla tutela dei dati e alla riservatezza. 4L'Appaltatore ha fornito l'elenco contenente i nominativi e la qualifica di tutte le risorse che prevede di utilizzare nello svolgimento del servizio oggetto del presente contratto. Fermo restando l’obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, anche garantendo un adeguato periodo di controllo e di affiancamento. L’Appaltatore, nel caso in cui - soltanto in caso di comprovate esigenze - debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà chiedere l’autorizzazione al Committente mediante comunicazione scritta da effettuarsi con almeno 5 (cinque) giorni lavorativi di anticipo comunicandole la motivazione e 6 consegnandole il curriculum della nuova figura professionale. Nell’ipotesi di cui al precedente comma, l’Amministrazione valuterà l’idoneità della nuova figura professionale proposta a seguito del DPR 207/2010 e s.m.iricevimento del relativo curriculum. e dall’art. 31 del DL 69/2013 convertito nella L. 98/2013Ove l’Amministrazione ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell’attività contrattuale, procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo ed assegnerà all’Appaltatore la medesima ne darà comunicazione al Fornitore, il quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine massimo di 20 2 (ventidue) giorni entro lavorativi dalla predetta comunicazione. Si precisa che le nuove figure professionali dovranno essere in possesso dei medesimi requisiti tecnici e professionali posseduti dal personale originariamente indicato e dovranno avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire. In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto, da parte dell’Amministrazione del curriculum presentato o di decorrenza del termine di cui al precedente comma 2 (due) giorni lavorativi dalla comunicazione di assenso o dalla decorrenza del predetto termine o nel diverso termine indicato dall’Amministrazione. Nel caso in cui il quale deve procedere Fornitore proceda alla regolarizzazione sostituzione della sua posizionefigura professionale senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione dell’Amministrazione, quest’ultima si riserva di applicare le penali di cui al Capitolato Requisiti Tecnici Lotto . Il pagamento del corrispettivo sarà nuovamente effettuato ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione. L’Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi. Qualora l’Appaltatore non adempia entro il suddetto termine, Fornitore prende atto che il Committente, previa diffida ad adempiereal fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, procederà alla risoluzione del contratto per colpa dell’Appaltatore e destinerà gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali. Per le inadempienze di cui sopra, il Committente si riserva inoltre la facoltà di escutere verificare, in ogni momento dell’esecuzione del Contratto, la cauzione definitivacorrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato nel Capitolato Requisiti Tecnici Lotto “Offerta tecnica Lotto . Tutto il personale adibito ai servizi appaltati dovrà essere alle dipendenze e sotto la diretta ed esclusiva direzione e responsabilità dell’Appaltatore. Lo stesso personale dovrà essere idoneo a svolgere le prestazioni dei servizi, dovrà possedere i prescritti requisiti di igiene e sanità e dovrà essere di provata capacità ed onestà. Il personale dovrà essere dotato di apposita divisa e di cartellino personale di riconoscimento. La mancata esposizione del cartellino identificativo comporterà una penale a carico della ditta come disciplinato in apposito articolo del presente capitolato. Nei cinque giorni precedenti l’inizio dei servizi appaltati, l’Appaltatore dovrà comunicare alla Direzione dell’esecuzione l’elenco nominativo del personale che sarà adibito ai servizi, compresi i soci – lavoratori se trattasi di società cooperativa, con l’indicazione per ciascuna unità di personale degli estremi del documento di riconoscimento (tipo di documento, autorità, numero e data di rilascio), nonché, il nominativo del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e del medico competente. Tale elenco con la relativa documentazione dovrà essere aggiornato con i nuovi inserimenti di personaleper gli aspetti migliorativi, anche per sostituzione temporanea di altro personale per servizio militare, malattia, infortunio, ferie e maternità, entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui le variazioni si sono verificate. L’allontanamento dal servizio di personale, per trasferimento o per cessazione dal lavoro, dovrà essere comunicato al Direttore dell’esecuzione entro 5 giorni. Entro 30 giorni dall’inizio del servizio, l’Appaltatore dovrà produrre al Committente copia della comunicazione consegnata ai lavoratori, ai sensi dell’art. 1 del D.L.vo 26 maggio 1997, n. 152 (G.U. 12 giugno 1977, n. 135) sulle condizioni applicabili al rapporto di lavoro. Analogamente, l’Appaltatore dovrà provvedere, per i nuovi inserimenti di lavoratori, entro 30 giorni dal loro verificarsi. Il mancato invio delle comunicazioni e della documentazione di cui sopra, nei termini temporali sopra indicati comporterà una penale che sarà applicata secondo quanto indicato nell’apposito articolo del presente capitolato. L’Appaltatore dovrà esibire ad ogni richiesta del Committente il libro unico del lavoro, il libro paga, il registro degli infortuni previsto dalle vigenti norme e quanto previsto in materia di lavoro dalle norme vigenti. L’Appaltatore dovrà osservare le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro dettate dal D.Lvo n. 81/2008 e s.m.i.. L’Appaltatore dovrà dotare il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai diversi servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l’incolumità sia delle persone addette che dei terzi. Tutto il personale in servizio dovrà mantenere un corretto e riguardoso comportamento. Ove un dipendente o socio della ditta esecutrice assuma un comportamento ritenuto sconveniente o irriguardoso dal Direttore dell’esecuzione, la ditta dovrà attivarsi applicando le opportune sanzioni disciplinari provvedendo, nei casi più gravi, anche su semplice richiesta della Direzione della Società appaltante, alla sostituzione del dipendente stesso. La ditta, ai sensi dell’art. 2, c. 3 del DPR 16.4.2013, n. 62, si impegna a far rispettare ai propri dipendenti gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento per i dipendenti pubblici. L'Appaltatore dovrà, altresì, impegnarsi a sostituire quel personale che abbia disatteso le prescrizioni indicate dal contratto e che appaia palesemente inadeguato alle funzioni da svolgere (scarsa produttività, inefficienza, mancata integrazione con le regole interne della Società, mancata applicazione di protocolli e procedure interne alla struttura ecc.). Non sono ammessi operatori assunti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Non sono altresì ammessi operatori a regime libero professionale, salvo cause di forza maggiore da concordare preventivamente con la direzione della Stazione Appaltante. Quanto sopra a pena di mancato pagamento del corrispettivo richiesto dall'impresa per le ore prestate dal suddetto personale.nel nell’allegata

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